Incontro informativo. Le novità ADR 2011

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1 ISO 9001 : 2000 Certificato n Settore Territorio, Ambiente, Energia Incontro informativo Le novità ADR 2011 Presentazione Giuseppina Della Pepa Segretario generale ANITA Le novità dell ADR 2011 per i trasportatori Milano, 26 gennaio 2011

2 Le novità ADR 2011 per i trasportatori Giuseppina Della Pepa Segretario generale Anita Milano, 26 gennaio 2011

3 Entrata in vigore Le edizioni 2011 di ADR/RID in vigore (per i trasporti internazionali) dal 1 gennaio 2011 Possibilità di far riferimento alle edizioni 2009 fino al 30 giugno 2011

4 Entrata in vigore La direttiva 2010/61/UE richiede che gli Stati membri si conformino alla stessa Direttiva entro il 30 giugno L adeguamento degli allegati comporta che, per il trasporto di merci pericolose via terra, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nelle edizioni 2011 di ADR e RID, anche per i trasporti nazionali. Sarà per questo necessario un Decreto di recepimento.

5 Definizioni Introdotte nuove definizioni, tra le quali: dispositivo di stoccaggio ad idruro metallico grande imballaggio ricostruito grande imballaggio riutilizzato pila a combustibile scaricatore

6 Scaricatore E l impresa che: (a) rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; o (b) scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container; o (c) scarica merci pericolose da una cisterna (veicolocisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o containercisterna) o da un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa

7 Scaricatore Introdotta nuova sezione Lo scaricatore deve in particolare: (a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo; (b) prima e durante lo scarico verificare se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l operazione di scarico. In questo caso, assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento finché non siano prese le appropriate misure;

8 Scaricatore (c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico; (d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container: (i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all esterno della cisterna, del veicolo o del container durante le operazioni di scarico; e (ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d ispezione;

9 Scaricatore (e) garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container; (f) garantire che i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le marcature di pericolo prescritte al capitolo 5.3. Nell ADR/RID 2009 questi ultimi due obblighi erano responsabilità del destinatario

10 Valutazioni e controlli per recipienti a pressione e cisterne Ridefiniti gli obblighi e le modalità di intervento delle autorità competenti e degli organismi di controllo in materia di: valutazione della conformità controlli periodici controlli eccezionali (sezione 1.8.6)

11 Valutazioni e controlli per recipienti a pressione e cisterne I certificati di approvazione e di conformità, con la documentazione tecnica, devono essere conservati per almeno 20 anni dalla data di fabbricazione dell ultimo prodotto (nuovo paragrafo )

12 Valutazioni e controlli per recipienti a pressione e cisterne L approvazione del prototipo ha una durata massima di validità di dieci anni. (nuovo paragrafo )

13 Parte 8 ADR Modifiche ed integrazioni dell ADR 2011 Disposizioni su Equipaggiamento, Equipaggio ed Esercizio (E.E.E.) dei Veicoli

14 Cap Equipaggiamento Nella Sezione gli equipaggiamenti diversi e l equipaggiamento di protezione individuale sono quelli indicati nella IV pagina delle nuove Istruzioni scritte secondo l ADR, del revisionato nell ADR 2011, le quali sono state unificate dal 2009 per tutte le classi delle merci pericolose. Sono previsti: - Equipaggiamento di bordo dell unità di trasporto; - Equipaggiamento per ogni membro dell equipaggio; - Equipaggiamento supplementare per alcune classi di pericolo.

15 Cap. 8.2 Equipaggio In viene stabilito che i conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di Certificato di Formazione Professionale (CFP) ADR. Tale obbligo è stato esteso dal 1 gennaio 2007 anch e ai conducenti di veicoli di massa massima autorizzata 3,5 t mentre non si applica ai conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose in regime di esenzione ai sensi di ADR. Il rilascio del CFP è subordinato alla frequenza di un Corso di formazione sugli argomenti indicati in ed al superamento del successivo esame (scritto).

16 Cap Equipaggio La novità dell ADR 2011 è rappresentata dal fatto che in ed in viene concessa all Autorità Competente di ogni Paese la facoltà di approvare: ( ) corsi di formazione base limitati a specifiche merci pericolose o a una Classe o Classi specifiche ( ) corsi di formazione con specializzata in cisterna limitati a specifiche merci pericolose o a una Classe o Classi specifiche Conseguentemente, è stato adeguato anche il Modello del Certificato di Formazione Professionale (CFP) riprodotto in ADR

17 Modello del CFP ( ADR) CERTIFICATO DI FORMAZIONE CONDUCENTE ADR Fronte ** (Fotografia conducente)* 1. (N CERTIFICATO)* 2. (COGNOME)* 3. (ALTRO/I NOME/I)* 4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)* 5. (NAZIONALITA )* 6. (FIRMA DEL CONDUCENTE)* 7. (ENTE EMITTENTE)* 8. VALIDO FINO A: (dd/mm/aaaa)* VALIDO PER CLASSE/I O NUMERI UN: Retro CISTERNE DIVERSI DALLE CISTERNE 9. (Classe o 10. (Classe o Numero/i UN)* Numero/i UN)* * Sostituire il testo con il dato appropriato ** Sigla distintiva usata sui veicoli in traffico internazionale Il Certificato (CFP) deve essere in una delle lingue del Paese che lo ha emesso e comunque anche in inglese, francese o tedesco.

18 Cap Equipaggio Tuttavia, con riferimento alle Misure transitorie del Cap. 1.6 dell ADR 2011, vale la seguente disposizione transitoria: Le Parti Contraenti (dell ADR) possono continuare ad emettere Certificati di Formazione Professionale (CFP) per conducenti conformi al modello in vigore al 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre Tali CFP possono continuare ad essere utilizzati fino al termine della loro validità di 5 anni

19 Struttura della formazione base Il corso di base (per CFP Tipo B ) deve trattare almeno i seguenti argomenti: a) Prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose; b) Principali tipi di rischi; c) Informazione relativa alla protezione dell'ambiente nel controllo del trasferimento di rifiuti; d) Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio; e) Comportamento dopo un incidente (primo soccorso, sicurezza della circolazione, conoscenze di base sull'utilizzo di attrezzature di protezione, istruzioni scritte, ecc.); f) Marcatura, etichettatura, placcatura e segnalazione con pannelli arancio; g) Le azioni che un conducente di un veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose; h) Scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli; i) Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore; j) Precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose; k) Informazioni generali concernenti la responsabilità civile; l) Informazioni sulle operazioni di trasporto multimodale; m) Movimentazione e stivaggio dei colli; n) Restrizioni alla circolazione nelle gallerie e istruzioni sul comportamento nelle gallerie (prevenzione e sicurezza, misure da prendere in caso di incendio o in altre situazioni di emergenza, ecc.); o) Consapevolezza della security.

20 Struttura della formazione per le specializzazioni A, 1 e Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne (CFP Tipo A ) deve trattare almeno i seguenti argomenti: (a) Comportamento in marcia dei veicoli, compreso i movimenti del carico; (b) Prescrizioni speciali relative ai veicoli; (c) Conoscenza generale teorica dei differenti sistemi di riempimento e svuotamento; (d) Disposizioni supplementari specifiche concernenti l utilizzazione di questi veicoli (certificati di approvazione, marchi di approvazione, placcatura, segnalazione con pannelli arancio, ecc.) Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della Classe 1 (CFP Tipo 1 ) deve trattare almeno i seguenti argomenti: (a) Pericoli specifici delle materie e articoli esplosivi e pirotecnici; (b) Prescrizioni specifiche concernenti il carico in comune di sostanze e oggetti della Classe Il corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della Classe 7 (CFP Tipo 7 ) deve trattare almeno i seguenti argomenti: (a) Pericoli specifici delle radiazioni ionizzanti; (b) Prescrizioni specifiche concernenti l imballaggio, la movimentazione, il carico in comune e lo stivaggio di materiale radioattivo; (c) Misure speciali da adottare in caso di incidente coinvolgente materiale radioattivo.

21 Programmi dei corsi di formazione Corsi di formazione iniziale - Corso base: 18 unità di insegnamento; - Corso di specializzazione cisterne: 12 unità di insegnamento; - Corso di specializzazione Classe 1: 8 unità di insegnamento; - Corso di specializzazione Classe 7: 8 unità di insegnamento. Unità di insegnamento addizionali sono richieste per esercitazioni pratiche (primo soccorso, antincendio, comportamenti in caso di incidente o infortunio) che varieranno in base al numero dei candidati (conducenti) frequentanti il corso. Corsi di aggiornamento La durata dei corsi di aggiornamento, che comprendono esercitazioni pratiche individuali, deve essere di almeno 2 giorni o almeno la metà di quella dei corrispondenti corsi di formazione iniziale. N.B.: Le unità di insegnamento si intendono di almeno 45 minuti. Normalmente, non più di 8 unità di insegnamento sono permesse per ciascun giorno di formazione.

22 Esami per CFP ( ) L esame può essere in forma scritta o mediante combinazione forma scritta e orale. Il candidato deve rispondere ad almeno: - Corso base: 25 domande (durata almeno 45 minuti); - Corso specializzazione cisterne: 15 domande (durata almeno 30 minuti); - Corso specializzazione Classe 1: 15 domande (durata almeno 30 minuti); - Corso specializzazione Classe 7: 15 domande (durata almeno 30 minuti); - Aggiornamento corso base: 15 domande (durata almeno 30 minuti); - Aggiornamento corsi di specializzazione: 10 domande (durata almeno 20 minuti) per ciascuna specializzazione.

23 Certificato di Formazione Professionale (CFP) del Conducente ( ) Il CFP è emesso dopo superamento dell esame a seguito della frequenza del corso base e, se applicabile, dopo superamento del corso di specializzazione. La durata di validità del certificato è 5 anni da quando il candidato supera l esame connesso alla frequenza del corso base. Il rinnovo del certificato è subordinato alla frequenza del corso/i di aggiornamento e al superamento dell esame: a) nei 12 mesi precedenti la scadenza del certificato Il periodo di validità per 5 anni del nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del vecchio certificato b) prima di 12 mesi precedenti la scadenza del certificato Il periodo di validità per 5 anni del nuovo certificato decorre dalla data alla quale è stato superato l esame connesso al corso di aggiornamento In caso di estensione del certificato in corso di validità ad altre merci, Classi o specializzazioni, la validità del nuovo certificato rimane quella del certificato precedente. Quando il candidato ha superato l esame per il conseguimento della specializzazione/i, quest ultima rimane valida fino alla data di scadenza del certificato.

24 Capitoli Equipaggio/Esercizio Nell ADR 2011 sono rimaste praticamente invariate le prescrizioni: - varie per l equipaggio (Cap. 8.3) - in materia di sorveglianza dei veicoli (Cap. 8.4) - supplementari per classi o materie particolari (Cap. 8.5) - sulle restrizioni al passaggio dei veicoli ADR nelle gallerie stradali (Cap. 8.6).

25 Capitolo Gallerie Le restrizioni al passaggio dei veicoli in regime ADR nelle GALLERIE stradali sono rimaste invariate dopo le modifiche del In particolare, sono invariate le descrizioni dei Codici di restrizione in galleria applicabili all insieme del carico dell unità di trasporto nella tabella della sezione Piuttosto, nella colonna (15) della Tabella A del Cap. 3.2 Lista delle Merci Pericolose si trovano modifiche nell attribuzione di Codici di restrizione in galleria assegnati ad alcune rubriche ONU.

26 Documento di trasporto Viene precisato che, nel fornire il numero e la descrizione dei colli, NON è necessario indicare il numero, il tipo e la capacità di ogni imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno di un imballaggio combinato.

27 Documento di trasporto Per il trasporto di rifiuti, la descrizione delle merci dovrà così essere organizzata: UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), II (D/E) e non più: RIFIUTO, UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II (D/E)

28 Istruzioni scritte Correzione editoriale: Invece di:

29 Inseriti i seguenti marchi: Istruzioni scritte Marchio Caratteristiche di pericolosità Ulteriori istruzioni Materie pericolose per l ambiente Materie trasportate a caldo Rischio per ambienti acquatici o sistemi fognari. Rischio di ustioni per il calore Evitare il contatto con le parti calde dell unitàdi trasporto e la materia fuoriuscita

30 Istruzioni scritte Viene precisato che il badile, il copritombino e il recipiente per la raccolta (adesso non più necessariamente in plastica), richiesti per le classi 3, 4.1., 4.3, 8 e 9, non sono ovviamente richiesti per i gas. Modificato di conseguenza anche il paragrafo

31 Conservazione della documentazione E stata inserita una nuova sezione per richiedere che lo speditore ed il trasportatore conservino una copia del documento di trasporto delle merci pericolose e le informazioni e la documentazione aggiuntiva per un periodo minimo di tre mesi.

32 Fumigazione E stata revisionata la sezione relativa alle unità di trasporto sotto fumigazione, introducendo nuovi requisiti in materia di gestione, formazione, marcatura, placcatura e documentazione

33 Costruzione e prove Sono state aggiornate le liste contenenti i riferimenti alle norme ISO, per bombole per gas e cisterne, anche con particolare riferimento alle date di entrate in vigore

34 Cisterne e CGEM (UN) Sono state ridefinite le informazioni minime che devono essere marcate sulla targa prevista per cisterne e CGEM nei paragrafi: per le classi 1 e da 3 a per i gas liquefatti non refrigerati per i gas liquefatti refrigerati per i CGEM per gas non refrigerati

35 Uno sguardo alla riforma dell autotrasporto

36 La riforma dell autotrasporto Legge 1 marzo 2005, n. 32 Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 Decreto dirigenziale 1 febbraio 2006 (modelli contrattuali) Decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 (certificazione qualità) Decreto dirigenziale 22 febbraio 2006 (lista di controllo) Circolare Ministero dell Interno 14 luglio 2006 Legge 127 del 4 agosto 2010

37 Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 superamento delle tariffe obbligatorie a forcella; incentivazione sia della forma scritta del contratto di trasporto, sia degli accordi di settore; affermazione del principio di responsabilità del vettore e del committente in caso di violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione; individuazione di sistemi di certificazione di qualità per le merci più sensibili; introduzione di strumenti di controlli più efficaci; previsione della formazione e della carta di qualificazione per i conducenti, con il contestuale recepimento della Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003.

38 Legge 127 del 4 agosto 2010 Pacchetto autotrasporto (G.U. 186 del 11 agosto 2010) «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti»

39 Costi Minimi Il comma 1 modifica l art. 83 bis nella parte in cui vengono disciplinati i contratti scritti. Il comma 4 dell art. 83 bis stabilisce che le parti che concludono un contratto scritto sono libere di determinare prezzi e condizioni delle prestazioni contrattuali. Con la nuova formulazione le parti che stipulano un contratto scritto ai sensi dell art. 6 DLgs 286/2005, saranno tenute a stabilire un importo che deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti e ciò al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell autotrasporto di merci per conto di terzi. Detti costi minimi saranno individuati nell ambito di accordi volontari di settore conclusi dalla maggioranza delle Associazioni dei vettori rappresentate nella consulta e le organizzazioni associative dei committenti. Gli accordi in questione possono prevedere contratti di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare al principio dei costi minimi, nonché alle disposizioni in materia di responsabilità condivisa, alla scheda di trasporto e alle disposizioni in materia di azione diretta.

40 Costi Minimi La norma individua un termine per la stipulazione di tali accordi volontari di settore che è fissato in nove mesi. Qualora il suddetto termine decorra senza la conclusione degli accordi, è l Osservatorio che nei successivi trenta giorni determinerà detti costi minimi. Decorsi i predetti termini ai contratti scritti si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell art. 83 bis. L azione del vettore per richiedere la differenza di corrispettivo si prescrive in un anno, salvo diverse pattuizioni previste dagli accordi volontari di settore. Nell ambito di un contratto stipulato in forma scritta, la determinazione del corrispettivo è rimessa alla libera determinazione delle parti qualora il trasporto, a prescindere dalla tipologia di mezzi utilizzati, sia effettuato nel limite di 100 km giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore. All atto della conclusione del contratto il vettore sarà obbligato a consegnare al committente un attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3 mesi dalla quale risulta il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

41 Tempi di pagamento La norma modifica i commi 12, 13 e 14 ed inserisce un nuovo comma 13 bis all articolo 83 bis. Con tali disposizioni si mira a dare certezza al vettore in merito al termine di pagamento del corrispettivo pattuito per l esecuzione delle operazioni di trasporto. In particolare le norme di modifica introdotte stabiliscono che: il termine di pagamento del corrispettivo dovuto al vettore non potrà essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura; il pagamento dovrà avvenire sulla base di una fattura che il vettore emetterà entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni; è esclusa ogni diversa pattuizione tra le parti, sia scritta che verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento sono dovuti gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 231/2002 e qualora il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il 90esimo giorno dalla data di emissione della fattura, al committente si applicheranno le sanzioni di cui al comma 14 dell art. 83 bis, vale a dire l esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. quanto sopra indicato si applica a tutte le prestazioni fatturate dagli operatori della filiera del trasporto.

42 Modifiche al decreto legislativo 286/2005 Tempi di attesa ai fini del carico e scarico - Franchigia Ferma restando l indicazione nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, che costituisce elemento essenziale del contratto così come stabilito dall art. 6 del decreto legislativo 286/2005, la norma inserisce nel 286/2005 un nuovo articolo 6 bis, che disciplina i tempi di attesa nelle operazioni di carico e scarico della merce. Finalità della norma è quella di responsabilizzare i soggetti coinvolti nelle operazioni di carico e scarico e di spingerli ad organizzare e pianificare le proprie attività per ridurre al minimo i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci. Nel dettaglio la norma prevede che nel contratto scritto dovrà essere indicato il periodo di franchigia per le operazioni di carico e scarico, che non potrà comunque superare le due ore per il carico e le due re per lo scarico. A tal fine, il committente sarà tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte in ordine al luogo e l orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico, nonché le modalità di accesso ai punti di carico o scarico.

43 Modifiche al decreto legislativo 286/2005 Tempi di attesa ai fini del carico e scarico - Franchigia l indennizzo in favore del vettore per il superamento dei tempi di cui sopra è a carico del committente, ferma restando per quest ultimo la possibilità di esercitare l azione di rivalsa nei confronti dell eventuale responsabile. L indennizzo, dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo viene commisurato al costo orario del lavoro e al fermo del veicolo come definiti in sede di Osservatorio. le disposizioni suddette non si applicano nel caso di diverse pattuizioni delle parti basate sugli accordi volontari di settore con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con gli enti e amministrazioni competenti per quanto riguarda le attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, interporti e terminal ferroviari. Ai contratti verbali, per i quali il periodo di attesa non potrà essere superiore complessivamente a 2 ore per il carico e lo scarico, si applica l impianto normativo generalmente previsto dalla norma. Un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti individuerà le modalità applicative delle disposizioni previste.

44 Modifiche al decreto legislativo 286/2005 Corresponsabilità nei contratti verbali Il pacchetto di norme prevede la riformulazione di alcuni commi degli artt. 7, 7bis e 8 del D.Lgs. 286/2005, per quanto riguarda il principio di responsabilità solidale nei contratti verbali, prevedendo che a bordo del veicolo devono essere presenti le istruzioni attraverso le quali sia possibile accertare, da parte degli organi di controllo, che siano state impartite disposizioni in linea con i principi della sicurezza della circolazione. Tali istruzioni possono essere riportate anche nella scheda di trasporto.

45 Modifiche al decreto legislativo 286/2005 Azione diretta Con l inserimento dell articolo 7 ter al decreto legislativo 286/2005 si prevede la possibilità per il sub-vettore, di poter agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. Anche in questo caso le diverse pattuizioni tra le parti saranno consentite solo sulla base degli accordi di settore. La norma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

46 Modifiche al decreto legislativo 286/2005 Disposizioni in materia di pallet Al termine del viaggio, il vettore che ha trasportato merce imballata o stivata su apposite unità di movimentazione non ha alcun obbligo relativo gestione e alla restituzione di detti imballaggi o unità di movimentazione utilizzate durante il trasporto. Qualora vi sia un accordo tra il vettore ed il committente per la riconsegna degli imballaggi o dei pallet, il vettore: ha diritto ad un compenso per ogni prestazione eseguita; non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione che per numero e qualità siano inferiori a quelle con cui è stato effettuato il trasporto.

47 Modifiche al decreto legislativo 286/2005 Disposizioni in materia di pallet L esercizio dell attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di una apposita licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio e che il titolare della licenza sarà tenuto ad una serie di adempimenti formali quali la annotazione su di un apposito registro di quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate e dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari. La norma, in merito alla igiene e alla salute pubblica, richiama tutti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di operazioni di trasporto destinate alla alimentazione umana o animale.

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