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1 STATUTO

2 F E D E R B I N G O FEDERAZIONE CONCESSIONARI BINGO S T A T U T O STATUTO DELLA FEDERBINGO Federazione Concessionari Giochi Bingo F E D E R B I N G O FEDERAZIONE CONCESSIONARI GIOCHI BINGO S T A T U T O TITOLO I Costituzione - Denominazione - Sede - Durata Scopi Articolo 1 Costituzione-Denominazione-Sede-durata E' costituita, con durata illimitata, tra i concessionari del gioco del Bingo, delle Slot-Machine e dei produttori di macchinari e attrezzature inerenti al gioco del bingo e delle slot- machine un'associazione senza scopo di lucro denominata: "FEDERBINGO - Federazione Italiana dei Concessionari dei Giochi Bingo" (di seguito "FederBingo" o "Federazione"). La sede legale della Federazione è in Roma, Via dell Umanesimo n. 90. La Federazione potrà anche aprire sedi ed uffici in altre località. Articolo 2 Adesione a Confindustria e ad altre Associazioni od Istituzioni La FederBingo potrà aderire a organizzazioni di rappresentanza delle imprese, ivi inclusa a titolo esemplificativo Confindustria, Confederazione Generale dell Industria Italiana, assumendo il ruolo di componente nazionale di categoria nell ambito del sistema della rappresentanza come definito dalla statuto della Confederazione stessa. La FederBingo potrà altresì aderire, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, alle associazioni internazionali e/o comunitarie dei Giochi Bingo o ad altre associazioni o istituzioni, i cui scopi non siano in contrasto con quelli di cui al presente statuto. La FederBingo è apolitica, apartitica, indipendente, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa potrà promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi, nei settori dei giochi, delle scommesse e dell intrattenimento.

3 Articolo 3 Scopi La Federazione ha per scopi: a) la tutela collettiva dei concessionari e delle imprese operanti nel mercato del Bingo e delle slot-machine nonché la rappresentanza dei loro interessi in tutte le sedi locali, regionali, nazionali ed internazionali; b) l avvio, la promozione e la realizzazione di iniziative atte a garantire la tutela ed il costante miglioramento dell immagine dei concessionari del gioco del Bingo e delle slot-machine; c) la rappresentanza dei concessionari e delle imprese operanti nel mercato del Bingo nei rapporti con le Amministrazioni e le Istituzioni, pubbliche o private, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali, culturali e turistiche, nazionali ed europee, nonché internazionali, pubbliche o private; d) l organizzazione, diretta o indiretta, di studi, convegni, dibattiti e ricerche su temi economici, giuridici, scientifici, tecnici e sociali, di interesse del mercato del Bingo e delle slot-machine; e) la promozione, in concorso con le Amministrazioni, Istituzioni e le Organizzazioni tutte di cui alla lettera c), di forme di collaborazione che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo del gioco del Bingo e delle Slot-Machine, partecipando, a titolo esemplificativo, a progetti- in collaborazione con Enti o Istituti che operino nel settore- volti ad integrare il gioco del bingo e delle slot-machine e a diffonderli tra il pubblico; f) l assunzione di ogni iniziativa finalizzata a potenziare la solidarietà tra i soggetti di cui alla precedente lettera a) e a promuovere la collaborazione tra gli Associati della Federazione, anche coordinandone e favorendone forme di cooperazione su specifiche materie, e attuando, altresì, ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie; g) l informazione, la consulenza e l assistenza sui problemi generali e speciali degli Associati, nonché la consulenza e l assunzione di iniziative finalizzate alla fornitura di servizi agli Associati nei settori dei giochi del Bingo, dei giochi e scommesse in generale, nonché nei settori delle attività collaterali; h) la designazione di rappresentanti della categoria in organismi locali, territoriali, regionali, nazionali ed internazionali; i) la promozione di campagne pubblicitarie e promozionali con qualsiasi mezzo di tra cui, la rete informatica, la stampa, la radio e la televisione; l) la tutela degli Associati, sia singolarmente che nel loro complesso, sul piano giuridico, economico e sindacale, mediante lo svolgimento di tutte le attività a tal fin necessarie, ivi comprese: 1. la stipulazione di accordi di carattere generale; 2. la stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro; 3. la stipulazione di accordi con le pubbliche Amministrazioni locali, regionali, centrali, comunitarie e internazionali in materia di regolamenti, convenzioni, rapporti tutti, nonché di ogni eventuale altro atto relativo a specifiche problematiche inerenti le attività di interesse svolte dagli Associati;

4 4. la rappresentanza, con la presentazione di proposte, osservazioni ed esposti, dinanzi agli organi legislativi locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali, oltre che dinanzi alle Pubbliche Amministrazioni ed a tutti gli organi di controllo, relativamente a specifiche problematiche del mercato del Bingo e delle slot-machine; 5. la promozione di giudizi amministrativi, tributari, civili e penali a tutela degli interessi e dei diritti collettivi degli Associati, con possibilità di intervento negli stessi giudizi; 6. l intervento in giudizi amministrativi, tributari, civili e penali, promossi da o contro i concessionari e le imprese operanti nel mercato del Bingo ; m) la creazione e/o l acquisto dei diritti relativi a marchi, simboli e segni figurativi, che contraddistinguono attività nel mercato del Bingo, provvedendo, ove necessario, all espletamento presso i competenti uffici delle procedure previste per la tutela dei segni distintivi. Il Consiglio Direttivo, con la preventiva approvazione dell Assemblea degli associati, potrà altresì istituire società di servizi, effettuare corsi di formazione e preparazione del personale per il settore di interesse. TITOLO II Degli Associati Articolo 4 Associati Possono essere ammessi aderire alla FederBingo come Associati: 1. I concessionari, le imprese e le società, con sede legale nel territorio nazionale, che, in forza di regolare concessione governativa e/o amministrativa per l esercizio dei giochi del Bingo e/o delle Slot-Machine, siano operative nel mercato del Bingo; 2. i produttori di macchinari e attrezzature inerenti al gioco del Bingo e delle Slot- Machine. Tutti gli Associati verranno iscritti nel Registro delle Imprese della Federazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e, per l eventualità di adesione a Confindustria, nell analogo Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, la quale certificherà ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l appartenenza dell impresa al sistema.

5 Articolo 5 Condizione di ammissione La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa e redatta sulla base degli appositi moduli predisposti dal Consiglio Direttivo, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione e fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata. Nella domanda di ammissione l interessato deve indicare: 1. I dati completi dell impresa o società, le generalità del titolare e/o del legale rappresentante, la natura dell attività esercitata, la data di ottenimento della concessione e di scadenza della stessa, l ubicazione dell impresa, il numero dei dipendenti e ogni informazione e documentazione necessaria ed utile per i procedimenti di istruttoria, valutazione e deliberazione degli Organi competenti; 2. L espressa ed esplicita accettazione di tutte norme del presente Statuto e quindi di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti. I rappresentanti dei Concessionari, delle imprese e/o società, che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo morale, professionale e legale. Sull accettazione della domanda di ammissione delibererà il Comitato di Presidenza entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata senza indugio a mezzo lettera raccomandata a/r all interessato. Il diniego alla ammissione deve essere motivato e comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r all interessato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. In caso di pronuncia negativa del Comitato di Presidenza, l interessato potrà richiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, un riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che deciderà in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda. La decisione negativa del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r all interessato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di riesame. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo, l interessato potrà ricorrere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 27 del presente statuto. La domanda di adesione alla Federazione impegna l Associato per un triennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. L adesione, ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, decorre dal mese di ammissione. L adesione, allo scadere del triennio, si intende automaticamente rinnovata di triennio in triennio qualora l Associato non dichiari di voler recedere con comunicazione da inviare al Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. La dichiarazione di recesso inviata oltre il predetto termine si intenderà come

6 tempestiva dichiarazione di recesso relativamente al triennio successivo, a meno che l Associato, a mezzo di lettera raccomandata spedita non oltre tre mesi dalla dichiarazione di recesso di cui sopra, ritiri il proprio precedente Articolo 6 Doveri degli Associati L adesione alla Federazione comporta l obbligo dell Associato di osservare integralmente il presente Statuto. Gli Associati devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi della deontologia professionale e imprenditoriale, in modo da non ledere l immagine della categoria e nel rispetto di tutte le norme e leggi regolanti l esercizio dell attività del Bingo e delle Slot-Machine. In particolare ciascun Associato è obbligato a: - partecipare attivamente alla vita associativa; - applicare le convenzioni, i contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione; - fornire alla FederBingo, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari per l aggiornamento del Registro delle Imprese della Federazione, utili per il raggiungimento degli scopi statutari; - versare i contributi associativi secondo le modalità e i termini fissati dagli organi della FederBingo; - fornire tutte le informazioni richieste dagli organi della Federazione per lo svolgimento della attività rappresentativa e di tutela della Federazione medesima. Articolo 7 Diritti degli Associati Ciascun Associato ha diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dalla Federazione. Gli Associati, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto, secondo quanto previsto disposto nel successivo articolo 8. Ciascun Associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione e ad eventuali altri Organi Confederali cui riterrà di aderire la FederBingo.

7 Articolo 8 Contributi Gli Associati sono tenuti a versare alla FederBingo una quota fissa di iscrizione "una tantum" (di seguito "Quota Associativa") di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché un contributo associativo annuo (di seguito Contributo Annuale ), fissato come pari ad ,00 (mille euro/00), per gli anni 2006, 2007 e La Quota Associativa ed il Contributo Annuale sono dovuti per ogni singola Unità Produttiva per tale intendendosi ogni singolo esercizio di gioco esercitato in forza di specifica concessione e/o ogni singola azienda produttrice di impianti e/o macchinari inerenti il gioco del bingo e delle slot-machine. A partire dal 2009 detto Contributo Annuale verrà determinato nel nuovo ammontare, annualmente, con delibera del Consiglio Direttivo. Il credito della Federazione per il pagamento della Quota Associativa e del Contributo Associativo, determinati secondo le norme previste dal presente Statuto, costituisce una obbligazione giuridica certa, liquida ed esigibile. Qualora l ammissione alla FederBingo avvenga nel corso dell anno solare il Contributo Annuale dovuto dall Associato, per quell anno viene ridotto di 1/5 (un quinto) ove l ammissione avvenga nel secondo trimestre, di 2/5 (due quinti) ove l ammissione avvenga nel terzo trimestre e di 3/5 (tre quinti) ove l ammissione avvenga nel quarto trimestre. Gli Associati in mora nei versamenti della Quota Associativa e/o del Contributo Annuale, ove non provvedano su richiesta del Consiglio Direttivo a sanare la morosità almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione, non possono intervenire in Assemblea e non possono esercitare il diritto di voto. La constatazione dell inadempienza avverrà a cura del Consiglio Direttivo nella riunione che di norma precederà immediatamente l Assemblea. Gli Associati sono altresì tenuti a versare gli eventuali contributi straordinari che, su proposta del Consiglio Direttivo, devono essere preventivamente deliberati dalla Assemblea. Lo stesso Consiglio Direttivo, qualora particolari e contingenti situazioni lo richiedano, potrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il versamento da parte degli Associati di contributi straordinari, la cui entità complessiva non potrà però essere superiore al 20% (venti per cento) del Contributo Associativo. In tal caso la deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente efficace nei confronti degli Associati, senza necessità di preventiva approvazione dell Assemblea, alla quale va sottoposta solo per la ratifica. L eventuale mancata ratifica dell Assemblea darà diritto agli Associati di richiedere la restituzione di quanto versato, sempre che gli importi in questione non siano già stati utilizzati.

8 Articolo 9 Modalità per il versamento dei contributi associativi La Quota Associativa dovrà essere versata contestualmente alla richiesta di adesione alla FederBingo e tale somma sarà restituita se il Comitato di Presidenza dovesse esprimere parere negativo sulla richiesta di adesione. Il Contributo Annuale, determinato così come previsto dall art. 8 che precede, dovrà essere versato per il 1 (primo) anno entro 30 (trenta) giorni dall avvenuta comunicazione all interessato della delibera di ammissione alla Federazione, mentre per i successivi anni dovrà essere versato entro il 30 gennaio di ogni anno solare. Il versamento di eventuali contributi straordinari dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione agli Associati. Articolo 10 Sanzioni Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni: a) sospensione dal diritto a partecipare all Assemblea della Federazione; b) sospensione dall utilizzo dei servizi e da ogni attività sociale per un periodo non inferiore a (sei) mesi; c) decadenza dei loro rappresentanti, che ricoprono cariche sociali nell ambito della FederBingo, dalle cariche ricoperte; d) decadenza dei loro rappresentanti, che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della FederBingo, dalle accennate cariche; e) sospensione dell elettorato attivo e/o passivo nell ambito della Federazione e, in caso di adesione della Federazione ad altre organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, anche in queste ultime; f) esclusione nel caso di: - morosità prolungata e/o ricorrente; - grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto; - iniziative o comportamenti che, da motivato giudizio del Consiglio Direttivo, rechino nocumento alla Federazione, ai suoi Associati, ai suoi esponenti, al sistema confederale, al settore di interesse; - appartenenza o adesione ad Organizzazioni, Istituzioni o Associazioni, la cui attività sia motivatamente giudicata dal Consiglio Direttivo in contrasto con le finalità della FederBingo e del sistema confindustriale, con gli obblighi nascenti dal presente Statuto e con gli interessi della categoria. Le sanzioni di cui al presente articolo sono deliberate, anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo della FederBingo in ragione della gravità dell inadempimento e notificate dal Presidente della Federazione mediante lettera raccomandata a/r di censura debitamente motivata contenente l invito a non proseguire o a non permanere nelle iniziative e/o nei comportamenti che ne hanno determinato la censura.

9 Qualora l inadempimento rientri tra quelli idonei a giustificare l esclusione, l Associato, con delibera del Consiglio Direttivo da assumersi con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, è escluso dalla FederBingo qualora non faccia pervenire, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della censura da parte del Presidente della Federazione, formale comunicazione di adesione all invito rivoltogli. Tale delibera deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata all Associato da parte del Presidente della Federazione ed è efficace a partire dalla comunicazione. Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di giorni quindici dalla data di notifica del provvedimento da parte del Presidente. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. Articolo 11 Perdita della qualità di Associati La qualità di Associato si perde in caso di: 1) recesso nei modi e nei termini previsti dall art. 5; 2) recesso per dissenso rispetto alle delibere assembleari di modificazione dello statuto ai sensi del successivo art. 15 ad eccezione del cambio della ragione o della denominazione sociale. 3) cessazione dell attività esercitata; 4) fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato; 5) esclusione nei casi previsti dall art. 10 lettera f); 6) perdita dei i requisiti necessari per l ammissione alla Federazione. In caso di cessazione dell attività il rapporto associativo si scioglie a far data dalla comunicazione da parte dell Associato di cessazione della attività, fermo quanto previsto nel comma che segue. In caso di cessazione dell attività e/o di perdita dei requisiti necessari per l ammissione alla Federazione, il Consiglio Direttivo delibererà l esclusione dell Associato. La delibera deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata all Associato da parte del Presidente della Federazione ed è efficace a partire dalla comunicazione. L Associato può fare opposizione alla delibera mediante ricorso ai Probiviri. In caso di fallimento il rapporto associativo cessa automaticamente per effetto del verificarsi dell evento, senza necessità di comunicazione da parte dell Associato e/o di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla cancellazione dell Associato dal Registro delle Imprese della Federazione e a rendere nota all Associato detta cancellazione. Con il venir meno del rapporto associativo l Associato perde automaticamente gli eventuali incarichi di rappresentanza e di titolarità delle cariche sociali e confederali. In caso di cessazione del rapporto associativo, l Associato è comunque tenuto al

10 pagamento per intero dei contributi straordinari deliberati nell arco di durata dell adesione ed è tenuto al pagamento del Contributi Associativi non corrisposti fino alla data della cessazione, nonché di quelli successivamente maturati secondo quanto di seguito stabilito: a) nei casi di recesso entro i termini di cui all art. 5, di cessazione dell attività, di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, di perdita dei requisiti per l ammissione alla Federazione e/o di espulsione, l Associato è tenuto al versamento dei Contributi Associativi che maturano sino alla scadenza triennale del rapporto associativo, ai sensi del precedente art. 5; b) nel caso di recesso oltre i termini di cui all art. 5 troverà applicazione quanto previsto nel predetto articolo 5; c) nel caso di recesso per dissenso rispetto alle modifiche statutarie, in base a quanto previsto dall art. 32, l Associato è tenuto al versamento dei soli contributi straordinari e dei soli Contributi Associati maturati fino al momento della comunicazione di recesso. Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui venga trasmessa alla FederBingo apposita comunicazione di cessazione dell attività o di messa in liquidazione e/o di fallimento di un Associato, può dispensare lo stesso dal versamento dei contributi dovuti dalla data di tale evenienza. TITOLO III Degli Organi della Federazione Articolo 12 Organi della Federazione Sono Organi della Federazione: a) l Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato di Presidenza; d) il Presidente; e) il Collegio dei Revisori Contabili ove obbligatorio per legge o ove nominato dall assemblea; f) i Probiviri.

11 Articolo 13 Assemblea L Assemblea è costituita da tutti gli Associati, cui spetti il diritto di voto e che siano, quindi, in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi secondo quanto stabilito dall art. 9. A ciascun Associato è attribuito un voto per ciascuna Unità Produttiva. All Assemblea partecipano, oltre agli Associati, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori Contabili, i Probiviri; tutti senza diritto al voto a meno che tale diritto ad essi discenda per la qualifica di Associati e/o di rappresentanti di Associati. Articolo 14 Convocazione dell Assemblea L Assemblea si riunisce: a) in via ordinaria, una volta l anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ciascun esercizio solare; b) in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla metà più uno dei Consiglieri o dei membri del Comitato di Presidenza o da tanti Associati che rappresentino complessivamente almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli Associati, oppure ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Revisori Contabili (ove esistenti) limitatamente a questioni connesse con l esercizio delle funzioni ad essi affidate. La richiesta deve essere indirizzata al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all ordine del giorno. E obbligo del Presidente fissare la convocazione dell Assemblea entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato a ciascun Associato all indirizzo risultante dal registro delle imprese della federazione a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica e altri mezzi idonei a garantirne la ricezione, almeno quindici giorni prima della data di adunanza, contenente la specifica indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. In casi di particolare urgenza, sempre con i mezzi di cui sopra, potrà essere convocata per le relative ragioni di urgenza con un preavviso di soli 5 (cinque) giorni dalla data fissata dall adunanza. Integrazioni all ordine del giorno possono essere fatte fino alle 48 (quarantotto) ore precedenti l inizio della riunione, e devono essere comunicate agli Associati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione assembleare. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza sonora a condizione:

12 - che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti; - che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocollegati ove possano accedere i partecipanti; - che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati; - che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione. Verificandosi tali requisiti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Articolo 15 Costituzione, svolgimento e deliberazioni dell Assemblea L Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti, anche per delega, tanti Associati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti complessivamente disponibili. In seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli Associati. La seconda convocazione non potrà essere prevista nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. In ogni caso, il delegato che intende intervenire a mezzo videoconferenza deve far pervenire la propria delega al Presidente antecedentemente o contestualmente all'assemblea, affinché questi possa esercitare le attività di controllo che gli competono. Ciascun Associato può rappresentare non più di un Associato. E tuttavia consentito che un Associato possa rappresentare più Associati, qualora questi facciano capo ad uno stesso gruppo societario ai sensi del 2497 sexies del codice civile. L Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, qualora anche questi fosse assente, dal Consigliere più anziano di età fra i Consiglieri presenti. Salvo diversa indicazione del presente Statuto, le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell Assemblea, ma per quanto

13 attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, fatta sempre salva la possibilità di procedere a nomine per acclamazione. Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se non presenti o dissenzienti, salvo l esercizio della facoltà di recesso in ipotesi di dissenso rispetto alle delibere di cui al successivo articolo 32. Le deliberazioni dell Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori. Funge da Segretario la persona designata dal Presidente. Per le deliberazioni che richiedano la forma dell atto pubblico la funzione di segretario è svolta da un notaio. Articolo 16 Attribuzioni dell Assemblea Spetta all Assemblea: a) eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente della Federazione e il Vice Presidente; b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori contabili e i Probiviri, secondo le norme che rispettivamente li riguardano; c) approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente; d) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell attività della FederBingo ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa; e) approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative deliberazioni; f) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l importo di (diecimila) euro; g) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la richiesta di contributi straordinari agli Associati; h) modificare lo Statuto della Federazione; i) deliberare lo scioglimento della Federazione e nominare i liquidatori; j) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato di Presidenza, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Articolo 17 Disposizioni generali sulle cariche Le cariche della Federazione sono riservate ai rappresentanti degli Associati, eccetto per quanto previsto agli articoli 26 e 27 del presente Statuto. Per rappresentanti degli Associati si intendono il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Federazione, un suo delegato formalmente

14 designato e scelto tra i procuratori generali. Sono altresì considerati rappresentanti degli Associati gli amministratori, gli institori e i dirigenti, cui il potere rappresentativo sia stato conferito dall organo competente e che esibiscano idonea documentazione. La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. La carica di membro del collegio dei Probiviri e quella di Revisore Contabile (ove previsti) sono incompatibili con ogni altra carica della Federazione. Tutte le cariche sociali sono gratuite, eccezion fatta per la carica di Presidente e dei Revisori ove previsti. Il compenso forfettario annuale ed il rimborso spese da riconoscere al Presidente della Federazione sarà stabilito a maggioranza dal Consiglio Direttivo successivamente alla sua elezione. Il compenso per gli eventuali Revisori dei Conti è quello previsto dalle relative tariffe professionali. L elezione alle cariche della Federazione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali e associativi. La sussistenza dei citati requisiti in ciascuno dei membri nominati dovrà essere verificata e attestata da parte dei rispettivi organi nella prima riunione successiva alla elezione Articolo 18 Consiglio Direttivo della Federazione Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione: a) il Presidente; b) il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo sarà composto da 4 (quattro) a 10 (dieci) membri eletti tra gli Associati. Il primo Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri e verrà eletto per la prima con l Atto Costitutivo, che indicherà altresì a quali tra essi è attribuita la carica di Presidente e di Vice Presidente e durerà in carica tre anni, salvo naturalmente eventuale revoca. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica qualora l'associato da loro rappresentato dovesse perdere lo status di Associato. Articolo 19 Durata Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica. La decadenza viene comunicata dal Presidente con lettera raccomandata contenente dettagliate motivazioni della stessa. Il Consiglio Direttivo resta in carica in prorogatio, con tutti i poteri previsti dal

15 presente Statuto, anche oltre la scadenza naturale della carica, sino alla costituzione del nuovo Consiglio. Qualora per dimissioni o altra causa vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, e sempre che ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso sarà integrato per cooptazione con delibera che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Articolo 20 Riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o il Comitato di Presidenza o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi idonei a garantirne la ricezione, inviati almeno sette giorni prima della data dell adunanza, con l indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare e con l adeguata documentazione circa gli argomenti stessi. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi idonei a garantirne la ricezione, inviati almeno tre giorni prima dell adunanza. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare anche persone esterne al Consiglio stesso quando ciò risulti utile per la trattazione di specifici argomenti. Il Consiglio Direttivo può radunarsi anche per videoconferenza, con le modalità e le garanzie di cui al precedente articolo 14. Articolo 21 Deliberazioni del Consiglio Direttivo della Federazione Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, qualora anche questi sia assente dal Socio più anziano di età dei Consiglieri presenti. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Ciascun membro ha diritto ad un voto e per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l adunanza, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto. La partecipazione alle riunioni non è delegabile. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da specifico verbale sottoscritto da chi presiede l adunanza e dal Segretario.

16 Articolo 22 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo: a) propone all Assemblea la nomina del Presidente e del Vice Presidente; b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari e prende in esame tutte le questioni di carattere generale; c) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico; d) definisce le direttive per lo svolgimento e l attività dei servizi della Federazione; e) riesamina, su richiesta dell interessato, le domande di adesione; f) determina la quota di iscrizione e i contributi ordinari e propone all Assemblea la misura dei contributi associativi straordinari di cui ai precedenti articoli 8 e 9; g) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ne autorizza la presentazione all Assemblea; h) delibera la convocazione dell Assemblea; i) delibera sugli atti di gestione straordinaria e approva il bilancio preventivo, da sottopporre quanto prima alla ratifica dell Assemblea, in tutti i casi in cui quest ultima pur regolarmente convocata non si sia potuta tenere per mancanza dei quorum necessari j) formula e propone le modifiche del presente Statuto da portare al voto dell Assemblea; k) promuove ed attua ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari ed alla partecipazione degli aderenti alla vita associativa; l) propone all Assemblea la modifica della sede legale della Federazione e può aprire uffici e rappresentanze in città sia italiane che straniere; m) delibera le sanzioni di cui all art. 10; n) esercita tutti gli altri compiti attribuitegli dal presente Statuto. Articolo 23 Il Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza è composto dai seguenti membri che ne fanno parte per la durata della loro carica: a) il Presidente della Federazione; b) il Vice Presidente; c) da due a cinque Consiglieri appositamente designati dal Consiglio Direttivo. Nel caso dovessero mancare uno o più componenti del Comitato di Presidenza essi saranno sostituiti dal Consiglio Direttivo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla prima scadenza del Comitato stesso. Il Comitato di regola si riunisce una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a seguito della richiesta di un altro componente del Comitato stesso.

17 Il Comitato di Presidenza può riunirsi anche per videoconferenza, con le modalità e le garanzie di cui al precedente articolo 14. Alle riunioni del Comitato di Presidenza possono assistere il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili ed il Presidente del Collegio dei Probiviri. Le adunanze del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal membro del Comitato più anziano. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se presente. La partecipazione alle riunioni non è delegabile. Le riunioni del Comitato di Presidenza constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell adunanza e dal Segretario. Articolo 24 Attribuzioni del Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza ha le seguenti attribuzioni: a) attua le direttive dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) dirige tutta l attività associativa in perfetta sintonia con le direttive dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) redige i bilanci e li sottopone al Consiglio Direttivo ed all Assemblea; d) nomina i rappresentanti della FederBingo presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, Organizzazioni, Autorità; e) delibera sull accoglimento delle domande di adesione di nuovi Associati; f) approva, su proposta del Presidente, la eventuale nomina di un direttore, dell organico dei dipendenti ed il relativo trattamento economico; g) esercita tutte le funzioni che gli dovessero venire delegate dal Consiglio Direttivo; i) esercita, in casi di particolare urgenza, tutti i poteri conferiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo e ne deve poi riferire ogni due mesi al Consiglio Direttivo per la ratifica; j) ratifica i provvedimenti di propria competenza che, in caso di necessità e di urgenza, ha adottato il Presidente; k) stabilisce i mezzi più idonei per garantire il celere recupero dei crediti nei confronti degli Associati morosi e/o di coloro che hanno cessato di appartenere all'associazione.

18 Articolo 25 Il Presidente Il Presidente della Federazione è eletto, su proposta del Consiglio Direttivo, dall Assemblea degli Associati. Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo a quello della prima elezione. Il Presidente altresì potrà essere rieletto per un terzo mandato, sempre su proposta del Consiglio Direttivo della Federazione, ma con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti complessivi. Non potrà ulteriormente essere rieletto se non dopo un periodo di "vacatio" di tre esercizi. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l attività del Vice Presidente e dei componenti il Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale della diretta collaborazione del Vice Presidente e degli altri collaboratori. Provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza ed al coordinamento dell attività della Federazione. Vigila sull andamento degli uffici e dei servizi. Il Presidente ha la facoltà di delegare al Vice Presidente o ai membri del Comitato di Presidenza, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni o il compimento di singoli atti nell ambito della normale attività operativa. Potrà conferire procura e delega per i rapporti con il personale e con gli Enti Previdenziali. Il Presidente può, in casi di particolare necessità ed urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza. Tali provvedimenti, comunque, dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione rispettivamente del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova, verso i terzi in buona fede, dell'impedimento o dell'assenza del Presidente. Nel caso di totale impedimento e rinunzia del Presidente, dimissioni irrevocabili, si provvederà alla elezione del nuovo Presidente nella prima Assemblea successiva. Sino ad allora le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest ultimo dovrà convocarsi con urgenza l Assemblea che provvederà alla nuova nomina; il Presidente e/o il Vice Presidente scadono insieme ai consiglieri in carica all atto della loro nomina.

19 Articolo 26 Collegio dei Revisori dei Conti L Assemblea ordinaria, ove obbligatorio per legge o ritenuto necessario, elegge a scrutinio segreto un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi, nonchè due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati della FederBingo. Le candidature, presentate direttamente dagli interessati al Presidente, devono essere comunicate all Assemblea prima delle votazioni. Un Revisore effettivo dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Ciascun Associato potrà esprime la propria preferenza per un numero massimo di due candidati. Risulteranno eletti Revisori effettivi i 3 (tre) candidati che otterranno il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati secondo le preferenze raccolte; in caso di parità si considererà eletto quello più anziano di età. I Componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori contabili possono assistere alle riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo, subentra un Revisore dei Conti supplente in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età. Articolo 27 Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) componenti eletti dall Assemblea, a scrutinio segreto. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze. Gli aspiranti alla carica devono far pervenire la loro candidatura prima dell inizio dei lavori dell Assemblea, nella seduta all uopo fissata per l elezione di 5 (cinque) Probiviri. Possono essere nominati Probiviri persone esterne alla Federazione, riconosciute in possesso di particolari titoli e/o capacità per la funzione che sono chiamati a svolgere. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorta tra i Soci. Il Presidente del Collegio dei Probiviri verrà nominato a maggioranza dai 5 (cinque) membri eletti dall Assemblea. Il Collegio dei Probiviri sulle controversie compromettibili in arbitri secondo

20 equità giudica irritualmente secondo equità. Sono deferite, altresì, ai Probiviri le controversie circa la interpretazione e l applicazione del presente Statuto, nonché i ricorsi per la mancata accettazione delle domande di ammissione che il Consiglio Direttivo abbia ritenuto non accettabili. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Nel caso venisse a mancare, anche per dimissioni, uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo nominerà a maggioranza i sostituti, che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà alla sostituzione. Il membro del Collegio così nominato scade insieme con quelli in carica al momento della sua nomina. Articolo 28 Commissioni e Comitati Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni ed Comitati Tecnici per la trattazione di specifiche materie determinandone i compiti e gli eventuali mandati. Tali organismi sono presieduti dal Consigliere indicato dal Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. TITOLO IV Del Fondo Sociale, del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo Articolo 29 Fondo comune Il Fondo comune della FederBingo è costituito: a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi di cui all art. 8; b) dagli eventuali avanzi di gestione annuali; c) dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari; d) dalle somme e dai beni devoluti da chiunque alla FederBingo; e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; f) dalle erogazioni, dai lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni, a qualsiasi titolo, fatte in favore della FederBingo; g) dalle eventuali partecipazioni societarie. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione e a tutte le occorrenze dell attività sociale.

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