CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1

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1 CITTA DI PORTICI provincia di Napoli via Campitelli, Portici (NA) All. B codice fiscale e partita IVA: CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1 POLIZZE DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI ED OPERATORI TUTELA DEL PATRIMONIO INFORTUNI pagina 1 di 36

2 Nel testo che segue, si debbono intendere per: ASSICURAZIONE: POLIZZA: CONTRAENTE: ASSICURATO: SOCIETA': PREMIO: RISCHIO: DANNO: SINISTRO: INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO: COSE: SCOPERTO: FRANCHIGIA: MASSIMALE PER SINISTRO: LIMITE DI INDENNIZZO: PERIODO DI ASSICURAZIONE: PARTITA: INFORTUNIO: MALATTIA: DEFINIZIONI il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il Comune di Portici che stipula il presente contratto nell interesse proprio e/o per conto di altri e/o per conto di chi spetta; la Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione; l'impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione; la somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente alla Società per la prestazione di garanzia; la probabilità che si verifichi l evento dannoso; per la R.C.T.O.: il pregiudizio economico conseguente a morte, lesione di persone o danni a cose; per gli altri rischi: il pregiudizio economico in capo all Assicurato cusato da un sinistro indennizzabile a termini di polizza senza l applicazione di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo; per la R.C.T.: la richiesta di risarcimento (ogni inchiesta giudiziaria promossa contro l Assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione, nonchè qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione, inviata da terzi e pervenuta al Contraente/Assicurato nel momento in cui la stessa viene protocollata, con la quale si manifesta all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile di danni subiti) in relazione ai danni per i quali è prestata l assicurazione, nel momento in cui la Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza, nonchè un azione di rivalsa esperita da qualsiasi Ente; per gli altri rischi: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; la somma dovuta dalla Società all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro; sia gli oggetti materiali che gli animali; la percentuale del danno convenuta a carico della Contraente e/o Assicurato; l importo convenuto che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo della Contraente e/o Assicurato; la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; il massimo indennizzo dovuto dalla Società; il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale; per la sezione Tutela del patrimonio : l insieme di beni assicurati con un unico capitale; per la sezione Infortuni : l evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; per la sezione Infortuni : ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; pagina 2 di 36

3 INVALIDITA PERMANENTE: SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO: per la sezione Infortuni : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell Assicurato alla svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; per la sezione Infortuni : le spese ospedaliere o cliniche, gli onorari a medici e a chirurghi, le spese per accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, le spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all Istituto di cura o all ambulatorio, le spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche, le spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Sono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente; P A R T E D I P A G I N A B I A N C A pagina 3 di 36

4 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE art.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA - DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di aggiudicazione - se la prima rata di premio è stata pagata nei termini previsti all art.14 Pagamento del premio e termini di rispetto del presente contratto ed avrà una durata di 18 (diciotto) mesi e cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva disdetta. E facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, di: a) richiedere una proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni e la Società si impegna, sin da ora, ad accettare tale richiesta, con pagamento del relativo rateo di premio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di effetto della proroga; b) richiedere una proroga della presente assicurazione, alle medesime condizioni tecniche e con un ribasso sul costo pari ad almeno il 5% (cinquepercento), per un periodo di ulteriori 18 mesi, con pagamento del relativo rateo di premio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di effetto della proroga. art.2 FACOLTA DI RECESSO E facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annua intermedia, con un preavviso di 120 (centoventi) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.. Avvenuto un sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà alla Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso. art.3 DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o Assicurato all atto della stipula del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza dei diritti previsti dal presente contratto, né riduzione dello stesso o cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C., a meno che il Contraente o l Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all ultima scadenza di premio. Si conviene, altresì, che, a parziale deroga dell art.1897 C.C., nei casi di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio e le rate di premio successive. La Società rimborserà, quindi, la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluso imposte) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso. Relativamente alla sezione B Tutela del patrimonio, si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili. e, pertanto, la Contraente e/o l Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, art.4 ALTRE ASSICURAZIONI La Contraente e l Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l Assicurato deve effettuare comunicazione a tutti gli assicuratori ai sensi dell art.1910 CC. art.5 COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte in forma scritta, nonché le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. pagina 4 di 36

5 art.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, queste verranno interpretate nel senso più favorevole all Assicurato/Contraente. art.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del d.lgs. 196/03 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. art.8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico della Contraente. art.9 FORO COMPETENTE Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo dove ha sede/residenza l Assicurato. art.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. art.11 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società si obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio dei sinistri incluso: elenco sinistri denunciati, numero sinistro assegnato, data evento e denuncia, importo liquidato/riservato, descrizione danno (luogo, tipologia, controparte). In caso di recesso anticipato dal contratto, la Società è obbligata a fornire alla Contraente i suddetti dati aggiornati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione del recesso. L inosservanza, da parte della Società, di questi impegni costituirà inadempienza contrattuale art.12 DANNI PRECEDENTI L Assicurato e la Contraente sono esonerati dall obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito i Soggetti assicurati e/o le cose oggetto dell assicurazione e/o l attività in genere dell Assicurato e/o della Contraente stessi. art.13 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art.1891 C.C.. art.14 PAGAMENTO DEL PREMIO E FRANCHIGIE TERMINI DI RISPETTO RATEIZZAZIONE La Contraente pagherà alla Società il premio in rate semestrali nei termini di seguito indicati: la prima rata di premio - entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; il premio di regolazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle appendici di regolazione, correttamente emesse, per l eventuale conguaglio; le rate di premio successive alla prima entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza. Relativamente alla sezione A del presente contratto: il rimborso delle franchigie entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle appendici di rimborso franchigie, correttamente emesse e complete di documentazione a supporto. Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto al pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute. pagina 5 di 36

6 art.15 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPZIONALE) Qualora l assicurazione fosse ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato, resta inteso che, in caso di sinistro, la Società delegataria (di seguito Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare tale liquidazione, concorreranno nel pagamento in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, si intendono fatto o ricevute dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Società, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni. La Società,all uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Società può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici a resistere in giudizio sia giudiziale che penale, civile o amministrativo. art.16 CONSULENZA ASSICURATIVA - BROKER Si dichiara che il Comune di Portici, per l analisi dei rischi istituzionali ai fini assicurativi, la statistica sinistri e tutte le informazioni propedeutiche alla presente procedura si è avvalso e si avvale della consulenza del broker ing. Fabio Russo, il quale assisterà l Ente anche per tutti gli oneri ed adempimenti previsti dal presente contratto e per tutta la durata dello stesso. T E R M I N E P A R T E C O M U N E A T U T T E L E S E Z I O N I P A R T E D I P A G I N A B I A N C A pagina 6 di 36

7 SEZIONE A RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA (R.C.T.O.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO Le garanzie della presente sezione A di polizza sono operanti per tutti i rischi della responsabilità civile derivante al Comune di Portici, di seguito denominato Ente e a tutte le persone di cui deve rispondere - per i quali l Ente non è considerato terzo - nello svolgimento delle attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, comprese le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e complementari, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nessuna esclusa nè eccettuata, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso prestatori d opera (R.C.O.) art.a-1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne, alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dalla presente sezione B di polizza, i soggetti assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabili, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti, atti e/o omissioni verificatisi in relazione ai rischi per i quali è prestata l assicurazione. Fermi i diritti di rivalsa come da art. A-5 rivalsa per colpa grave e dolo del presente contratto, la garanzia è operante anche per la: R.C. PER FATTO DEI PRESTATORI D OPERA responsabilità civile derivante alla Contraente e/o Assicurato da fatto doloso e/o colposo di persone delle quali o con le quali debba rispondere; R.C. DERIVANTE PERSONALE E PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E NON responsabilità civile personale e professionale di tutti i dipendenti, Amministratori e/o collaboratori di cui l Ente si avvale per l esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni soggetto che a qualunque titolo svolgono o hanno svolto attività per conto dell Ente assicurato, per danni arrecati a terzi ed a prestatori d opera (limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art.583 del Codice Penale. Si precisa che il massimale per sinistro previsto dal contratto resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. SOGGETTI INCARICATI La presente copertura assicurativa comprende la responsabilità civile derivante a soggetti cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al d.lgs. 626/94, d.lgs. 494/96, DLgs 81/2008, art.7 della L.109/94 e art.7 DPR 554/99 e s.m.i., per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività prestate in nome e per conto dell Ente. art.a-2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI D OPERA (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per: eventuali azioni di regresso esperite dall I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. n.1124/65 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. n.38/2000 e/o dall I.N.P.S. ai sensi della L. 222/84, per gli infortuni sofferti dai propri prestatori d opera da essa dipendenti ed addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione; erogazioni di somme che l Ente sia condannato a pagare in sede di giudizio all infortunato non tutelato dall assicurazione di legge o agli aventi diritto; erogazioni di somme che l Ente sia condannato a pagare in sede di giudizio all infortunato o agli aventi diritto per importi eccedenti quanto disciplinato dal D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e s.m.i. e/o D.Lgs. n.38/2000 o non rientranti nella disciplina di cui ai medesimi decreti. pagina 7 di 36

8 L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. L Assicurazione conserva, tuttavia, la propria validità anche se l Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.. MALATTIE PROFESSIONALI L assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d opera è estesa al rischio delle malattie professionali. La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie siano conseguenza di fatti commessi e verificatisi successivamente alla data di decorrenza del presente contratto e si manifestino per la prima volta nel periodo di durata della polizza o entro 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro, purché denunciate nel medesimo termine. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e s.m.i., che le malattie riconosciute come professionali (o causa di servizio) dalla Magistratura. La presente estensione non è operante per: i prestatori d opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura, posti in essere da colleghi o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole o gruppi di persone dall ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing ); le malattie conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonchè alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell Ente. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi accorgimenti idonei intesi a porre rimedio alla carenza. La presente garanzia è prestata, nel limite del massimale assicurato, con il massimo per periodo assicurativo annuo previsto all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. art.a-3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Ai fini della garanzia R.C.T. (di cui all art. A-1 oggetto dell assicurazione R.C.T. del presente contratto), non sono considerati terzi esclusivamente: il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; i prestatori di lavoro per cui operi la copertura R.C.O. (art. A-2 oggetto dell assicurazione R.C.O. del presente contratto) e fermo restando l operatività di tale garanzia. Tali soggetti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono a lavoro e/o in servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o detenute. art.a-4 RIVALSA I.N.P.S. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.i. art.a-5 RIVALSA PER COLPA GRAVE E DOLO Relativamente alla presente sezione A, in caso di sinistro la Società è surrogata, ai sensi dell art.1916 del C.C., nei diritti di rivalsa spettanti alla Contraente, comunque manlevata, nei confronti di tutti i soggetti che abbiano causato il danno con dolo o colpa grave giudizialmente accertata. Si conviene fra le parti che la Società rinuncia al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e sempreché la Contraente stessa non eserciti rivalsa, per: a) associazioni, patronati ed organizzazioni in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l Assicurato nelle attività oggetto della presente sezione B di polizza; b) quelle categorie per le quali sussista, per legge/disposizioni/regolamenti, l obbligo di copertura con oneri a carico dell Ente. pagina 8 di 36

9 art.a-6 ESCLUSIONI Relativamente alle garanzie prestate nella presente sezione A di polizza, la Società non risponde per i danni: RELATIVAMENTE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D OPERA (R.C.T. E R.C.O.) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi; derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto (o asbesto) e/o prodotti contenente amianto; derivanti da fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell atomo o a radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; da mobbing, bossing e comportamenti affini; derivanti da encefalopatia spongiforme (BSE) e sindromi affini; limitatamente alla sola garanzia R.C.O., derivanti da silicosi; derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; derivanti da biotecnologie, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM); derivanti da onde e campi elettromagnetici; RELATIVAMENTE ALLA SOLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) ascrivibili ai rischi di responsabilità civile per i quali, ai sensi del D.Lgs n.209/2005 e s.m.i., l Assicurato sia tenuto all assicurazione obbligatoria; derivanti dall impiego di aeromobili e navigazione di natanti; derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano di natura accidentale, salvo quanto previsto all art.a-8 estensioni di garanzia del presente contratto; conseguenti a furto salvo quanto previsto dall art. A-8 estensioni di garanzia del presente contratto; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; alle cose trasportate su mezzi di trasporto; a cose che gli Assicurati detengano o posseggano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall art. A-8 estensioni di garanzia del presente contratto; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall art. A-8 estensioni di garanzia del presente contratto; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. pagina 9 di 36

10 art.a-7 RISCHI INCLUSI NELL ASSICURAZIONE R.C.T.O. - SPECIFICHE A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, sono inclusi nelle garanzie della sezione A della presente polizza i seguenti rischi: CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi per danni dovuti a cedimento e franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. COSE DI TERZI La garanzia include i danni a cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate/scaricate e movimentate, nonché trovantisi nell ambito di esecuzione di lavori. Si devono intendere esclusi dalla presente garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. D. LGS. 81/2008 La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Ente ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 Testo Unico sulla Sicurezza. Sono, altresì, comprese le responsabilità derivanti all Ente nella sua qualità di committente lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La garanzia opera a condizione che l Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l esecuzione dei lavori. FABBRICATI La garanzia prevede la copertura anche dei rischi derivanti all Ente dalla proprietà e/o conduzione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e loro pertinenze, compresa ogni cosa mobile ivi esistente. La garanzia comprende, inoltre, i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Non sono compresi, nelle garanzie della presente sezione A di polizza, i danni derivanti da spargimenti di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali o da rigurgito di fogne. INCENDIO La garanzia comprende i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo. Nel caso di esistenza di garanzia analoga su polizza incendio, valida ed operante, la presente copertura assicurativa opererà a secondo rischio e, quindi, operante a partire dal limite previsto dalla prima. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. INTERRUZIONE ATTIVITÀ DI TERZI La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. MACCHINARI La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e sollevamento anche semoventi, carrelli e/o macchine operatrici impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti la circolazione degli stessi su aree soggette all'obbligo dell'assicurazione, di cui al D. Lgs 209/05 e s.m.i.. MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO La garanzia comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto mentre svolgono operazioni di carico e scarico oppure si trovino in sosta nell'ambito di esecuzione di dette pagina 10 di 36

11 operazioni. Sono tuttavia esclusi i danneggiamenti subiti dalle cose giacenti nei o sui mezzi di trasporto e i danni conseguenti a mancato uso. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. VEICOLI IN SOSTA La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una responsabilità dell Ente o di soggetto del quale, o con il quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi, degli Amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell Ente. Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute. art.a-8 ESTENSIONI DI GARANZIA L assicurazione R.C.T.O. si intende estesa anche ai seguenti rischi: COMMITTENZA L'assicurazione include la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato ai sensi dell'art.2049 C.C. per danni provocati da altri soggetti della cui opera la Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, in modo continuativo o saltuario, nello svolgimento dell'attività istituzionale. L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate. COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE La garanzia è estesa ai danni di cui l Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785bis e 1786 del C.C. per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nei locali della Contraente, consegnate o non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. FURTO L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato o comunque, allorché, la responsabilità del furto possa ricadere sull'assicurato. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. INQUINAMENTO ACCIDENTALE L assicurazione comprende i danni da inquinamento dell ambiente derivante dalle attività indicate in questa sezione A di polizza, purché causato unicamente da fatto accidentale. Si precisa che con l espressione danni da inquinamento dell ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dalle strutture che la Contraente utilizza per l esercizio delle sue attività. Sono incluse anche le spese sostenute dall'assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne avviso alla Società. La presente garanzia è prestata, nell ambito del massimale assicurato, nei limiti previsti all art. A-17 limiti di risarcimento del presente contratto. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PRIVACY La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato per perdite patrimoniali (intese come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) cagionate a terzi in relazione alla inosservanza delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo. Si intendono esclusi i trattamenti dei dati aventi finalità commerciali. pagina 11 di 36

12 art.a-9 FRANCHIGIA ASSOLUTA PER SINISTRO R.C.T.O. Le garanzie assicurative previste dalla presente sezione A vengono prestate, dove non diversamente previsto al successivo art. A-17 Limiti di risarcimento, con l applicazione di una franchigia per sinistro di 3.500,00 (tremilacinquecento). La società emetterà, con cadenza trimestrale, una appendice di rimborso franchigia, unitamente a tutta la documentazione inerente, relativa ai sinistri liquidati. La Contraente provvederà al versamento dell importo di rimborso, come da suddetta appendice, se correttamente emessa e se inclusa di tutta la documentazione necessaria, nei termini previsti all art.14 del presente contratto. art.a-10 VALIDITA TERRITORIALE La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in Italia per i quali sia presentata richiesta di risarcimento in tutto il mondo con l esclusione di USA, Canada e Messico. La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero per i quali sia presentata una richiesta di risarcimento in Italia. art.a-11 CALCOLO DEL PREMIO Il premio relativo alle garanzie prestate nella presente sezione A di polizza, comprensivo di imposte, è determinato dall applicazione del tasso lordo ( ) indicato nell offerta di gara all ammontare della retribuzione annua lorda (intesa come il lordo, anche delle ritenute previdenziali, delle retribuzioni erogate ai dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l I.N.A.I.L. e quelli non soggetti all assicurazione I.N.A.I.L. nonché dei collaboratori che ricevono effettivamente un compenso per le loro prestazioni effettuate nel corso del periodo di assicurazione di riferimento) corrisposta dalla Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura, la Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato su un ammontare presuntivo come retribuzione annua lorda per il periodo di assicurazione di riferimento di ,00 (tredicimilioni). Successivamente alla data di scadenza annua e nei termini previsti dalle presenti condizioni contrattuali, si procederà al calcolo e pagamento del premio di regolazione così come previsto al successivo art.a-12 regolazione del premio del presente contratto. art.a-12 REGOLAZIONE DEL PREMIO Con riferimento al precedente art.a-11 calcolo del premio delle presenti condizioni di polizza, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle retribuzioni annue lorde effettivamente corrisposte in tale periodo. Se la Contraente non effettua, nei termini sopra previsti, la comunicazione di tali dati, la Società fisserà, per iscritto, un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per il periodo di assicurazione successivo, verrà considerato in conto o garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale la mancata comunicazione dei suddetti dati costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società e l assicurazione, relativa alla presente sezione, resterà sospesa fino alle ore del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi. Qualora la Contraente abbia, in buona fede, fornito indicazioni inesatte e/o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità delle garanzie, fatto salvo il suo diritto a richiedere l eventuale quota di premio non percepita. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio. A contratto scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà, alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675/96, per i quali l'assicurato/contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. pagina 12 di 36

13 art.a-13 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO R.C.T.O. (sezione A) OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Relativamente alla presente sezione A, i sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro 45 (quarantacinque) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l Ufficio competente dell Ente. La Contraente deve fornire in tempo utile alla Società le informazioni, i documenti e le prove che possano essere richieste. Ai fini della copertura assicurativa di responsabilità civile verso prestatori d opera (R.C.O.), la Contraente è tenuta, entro i termini di cui sopra, ad avvisare per iscritto la Società soltanto per gli eventi nei quali: ha luogo l inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto l avviso di apertura di un procedimento penale; è soggetto ad azione/richiesta risarcimento da parte dell I.N.A.I.L. e/o dell I.N.P.S.; ha ricevuto richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi aventi diritto e/o suoi legali. art.a-14 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI E PERITALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del /i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l istruttoria, l assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per la presente sezione A per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. art.a-15 LEGITTIMAZIONE La Società prende atto che: a) la presente polizza viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso; b) la Contraente adempie agli obblighi previsti dall assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi, che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto, anche se non formalmente documentato. art.a-16 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO (sezione A) MASSIMALI ASSICURATI Relativamente alla presente sezione A, la copertura assicurativa è prestata per: R.C.T. un massimale illimitato per periodo di assicurazione, con il limite di ,00 (tremilioni) per sinistro/persona/cose o animali; R.C.O. un massimale illimitato per periodo di assicurazione, con il limite di ,00 (duemilioni) per sinistro e prestatore d opera infortunato. pagina 13 di 36

14 art.a-17 LIMITI DI RISARCIMENTO GARANZIA / RISCHIO CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO: COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE: COSE DI TERZI: ALL'CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI FURTO INCENDIO: INQUINAMENTO ACCIDENTALE: INTERRUZIONE ATTIVITÀ DI TERZI: MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO LIMITI E SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO PER PERIODO ANNUO DI ASSICURAZIONE ,00 (cinquecentomila) ,00 (cinquantamila) ,00 (centomila) ,00 (cinquecentomila) ,00 (venticinquemila) ,00 (cinquecentomila) ,00 (duecentocinquantamila) ,00 (cinquecentomila) ,00 (centocinquantamila) FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO ,00 (ventimila) 1.500,00 (millecinquecento) 1.500,00 (millecinquecento) franchigia prevista all art.a ,00 (millecinquecento) franchigia prevista all art.a ,00 (ventimila) franchigia prevista all art.a ,00 (millecinquecento) LA CONTRAENTE LA SOCIETA T E R M I N E S E Z I O N E D I P O L I Z Z A P A R T E D I P A G I N A B I A N C A pagina 14 di 36

15 SEZIONE B TUTELA DEL PATRIMONIO - ALL RISKS PROPERTY DESCRIZIONE DEL RISCHIO E BENI ASSICURATI A titolo esemplificativo e non limitativo, la presente sezione B di polizza assicura tutti i beni costituenti l intero patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Portici, di seguito definiti beni assicurati, per i quali esiste un interesse assicurabile o che gravi, sulla stessa, l obbligo di assicurare. BENI ASSICURATI si intendono per beni assicurati i beni mobili ed immobili, di seguito descritti, ovunque posti nell ambito dell Unione Europea: di proprietà o comproprietà dell Ente, anche se in uso/detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti dell Assicurato o da terzi; di proprietà di terzi, in uso/detenuti a qualsiasi titolo dall Assicurato; BENI IMMOBILI si intendono con il termine beni immobili: tutte le costruzioni, compresi fissi, infissi, opere murarie e di finitura, opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, termici, elettrici, di condizionamento e qualsiasi impianto sia parte integrante delle costruzioni; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e/o destinazione come ascensori, montacarichi, scale mobili; pertinenze e dipendenze delle costruzioni, quali, ad esempio, muri di cinta, recinzioni, pavimentazioni stradali, tettoie, passaggi coperti, cortili, viali interni, boxes, migliorie, container, palloni pressostatici e tensostrutture In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Sono, altresì, compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente. BENI MOBILI si intendono con il termine beni mobili: tutto quanto, sia fisso che mobile, che non rientra nella definizione di beni immobili, compreso, a titolo esemplificativo e non limitativo: oggetti d arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico), valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore), attrezzature sanitarie e non, materie prime, merci, raccolte scientifiche, macchinari, apparecchiature elettroniche, mobili e non (incluso sistemi operativi e programmi in licenza d uso), supporto dati, archivi, modelli e stampi, nonché quant altro ad utilizzo delle attività svolte dalla Contraente/Assicurato. SOMME ASSICURATE Fermo quanto previsto dalle successive condizioni della presente sezione, resta convenuto tra le parti che, ai fini della applicazione di quanto previsto dall art C.C., le somme assicurate alla partita n.1 beni immobili ed alla partita n.2 beni mobili sono state determinate prendendo i valori così come risultanti dalla documentazione della Contraente e più precisamente: BENI ASSICURATI SOMMA ASSICURATA partita n.1: BENI IMMOBILI ,00 (centoseimilioni) partita n.2: BENI MOBILI ,00 (ottomilioni) totale: BENI ASSICURATI ,00 (centoquattordici) e la Società, espressamente, conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato. pagina 15 di 36

16 art.b-1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO OGGETTO DELL ASSICURAZIONE COPERTURA ALL RISKS La Società, alle condizioni e nei limiti della presente sezione B di polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati ai beni assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto stabilito al successivo art. B-3 esclusioni. art.b-2 INCLUSIONI La Società è, altresì, obbligata, in caso di sinistro non escluso a termini della presente sezione B di polizza, nei limiti previsti dall art.b-24 limiti e sottolimiti di indennizzo, per: COSTI PER COLLAUDO I costi per prove di idoneità e controllo su beni assicurati anche se apparentemente illesi, dove vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. GUASTI PER ORDINE DELLE AUTORITÀ I guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto. MAGGIORI COSTI Le spese documentate aggiuntive e/o straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute dall Assicurato allo scopo di continuare e/o riprendere l attività, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi. Sono escluse le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. ONERI DI URBANIZZAZIONE Tutte le spese per oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sul Contraente/Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo di beni assicurati in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza ONORARI E SPESE PER CONSULENTI E PERITI Le spese gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, nonché perito di parte e/o consulenti in genere e quota parte relativa all eventuale terzo perito, nominati conformemente a quanto previsto nella presente polizza. PERDITA DI PIGIONI Quella parte di pigione che la Contraente/Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro. RICORSO TERZI Quanto l Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compreso i locatari. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. L assicurazione non comprende i danni a cose che la Contraente e/o l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché gli effetti personali dei dipendenti dell Assicurato, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. pagina 16 di 36

17 La Contraente o l Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art.1917 del C.C.. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell Assicurato stesso. RICOSTRUZIONE ARCHIVI I costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici e/o sanitari, distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione, purché sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. SPESE DI BONIFICA Le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l Assicurato debba sostenere in conseguenza dell evento dannoso. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e compreso eventuali rifiuti tossici e/o radioattivi; rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare beni non danneggiati qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di beni danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza; per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e beni non assicurati con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell Autorità o motivi di igiene e sicurezza. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE Le spese sostenute dalla Contraente/Assicurato per la ricerca e riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le pavimentazioni, anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. art.b-3 ESCLUSIONI Relativamente alla presente sezione B di polizza, la Società non è obbligata: A MENO CHE IL CONTRAENTE/ASSICURATO NON PROVI CHE IL SINISTRO NON ABBIA ALCUN RAPPORTO CON GLI EVENTI, PER I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI O CAUSATI DA: atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; maremoto, terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine e frane; franamento, cedimento o smottamento del terreno; mareggiate e penetrazioni di acqua marina; trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, dei beni mobili al di fuori dell area di pertinenza dei beni immobili della Contraente; A MENO CHE NON SIANO STATI PROVOCATI DA ALTRI EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI CHE ABBIANO COLPITO I BENI ASSICURATI, PER I DANNI DOVUTI O CAUSATI DA: -nel caso che, in conseguenza degli eventi di seguito elencati derivi altro danno indennizzabile a termini della presente sezione B di polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte relativa al danno non altrimenti escluso- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; assestamenti, restringimenti o dilatazioni; interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione; pagina 17 di 36

18 guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari; sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua; deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione limitatamente ai beni o parte di essi e direttamente colpiti; perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o programmi informatici memorizzati su qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus); dolo del Contraente/Assicurato o dei suoi Amministratori o del Legale Rappresentante; frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi; montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di fabbricati; errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione - impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione - vizio di merci prodotte; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale/industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati fatto salvo quanto diversamente previsto all art.b-2 comma maggiori costi del presente contratto; eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei beni immobili, salvo quanto previsto dalla garanzie all art.b-2 comma spese di demolizione e sgombero del presente contratto; difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza. AD INDENNIZZARE I DANNI SUBITI DA: boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; il valore del terreno, strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati; i beni elettronici qualora assicurati con diverse e specifiche polizze; le opere d arte qualora assicurate con diversa e specifica polizza; enti all aperto non per naturale destinazione; veicoli iscritti al P.R.A. escluso i beni mobili esistenti e/o installati sugli stessi; aeromobili e natanti. art.b-4 CONDIZIONI PARTICOLARI Le seguenti condizioni particolari, nei limiti previsti dall art.b-24 limiti e sottolimiti di indennizzo, precisano e integrano quanto precedentemente riportato nelle clausole artt.b-1, B-2 e B-3 della presente sezione B di polizza: ACQUA CONDOTTA Sono inclusi i danni di fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere, nonché trabocchi e rigurgiti di fogne se conseguenti ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici,igienici,tecnici,termici,di estinzione automatica,incluse le relative tubazioni e alimentazioni compresi i danni derivanti da rigurgiti di fogna. BENI ELETTRONICI Si prende atto che per beni elettronici si intendono le attrezzature per l elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, le apparecchiature elettromedicali e di diagnostica, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici e/o elettromedicali, quali, a titolo esemplificativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, diagnostica, terapia, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti. pagina 18 di 36

19 Sono inclusi i danni e le perdite subite dai beni elettronici ad impiego mobile durante il loro impiego, giacenza, spostamento e trasporto con qualsiasi mezzo e avvenute in tutto il mondo BENI IN REFRIGERAZIONE Si prende atto che si intendono i danni subiti dai beni assicurati per mancata/anormale produzione o distruzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi dalla presente polizza nonché all accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nei sistemi di adduzione dell acqua e/o produzione o distribuzione dell energia elettrica. Sono, inoltre, inclusi i danni conseguenti ad infiltrazione di calore accidentale dovuto a qualsiasi causa, compreso caduta o crollo di isolanti e con l esclusione dell apertura di porte. L assicurazione ha effetto se la conseguenza dei suddetti eventi è un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l utilizzo. CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE Con danni dovuti a crollo e collasso strutturale dei beni assicurati, si intendono i danni conseguenti a sovraccarico, escluso quello di neve e ghiaccio, di strutture dei beni stessi. EVENTI ATMOSFERICI Si prende atto che per eventi atmosferici s intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono inclusi ed equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili esclusivamente se arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Si intendono esclusi, inoltre, i danni subiti dai beni mobili per posti all aperto non per loro naturale uso o destinazione. EVENTI SOCIO-POLITICI Per eventi socio-politici s intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. FENOMENO ELETTRICO Preso atto che per fenomeno elettrico si intende l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, bruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati dai suddetti eventi con l esclusione di quelli: causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di collaudi, prove, esperimenti nonché conseguenti a montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. FURTO RAPINA - ESTORSIONE Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato delle perdite direttamente in conseguenza di furto, rapina, scippo ed estorsione, da chiunque o comunque commessi, al solo fine di identificare limiti e sottolimiti di indennizzo così come previsto all art.b-24 del presente contratto, si precisa che la Società risponde delle perdite per beni mobili assicurati: a) quando l autore del furto si sia impossessato dei beni mobili posti nei locali del Contraente/Assicurato, violandone le difese mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false, nonché introducendosi nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) quando l autore del furto si sia impossessato dei beni mobili posti nei locali del Contraente/Assicurato con modalità diverse di quelle elencate al precedente punto a); pagina 19 di 36

20 c) per rapina, anche se iniziata all esterno dei locali dell Assicurato/Contraente; d) per furto e rapina di valori ed oggetti d arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all esterno dei locali del Contraente/Assicurato, ovunque, ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Sono, inoltre, inclusi: e) gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva; f) i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI Si prende che, per inondazioni e alluvioni si intende la fuoriuscita di fiumi, canali, bacini, laghi e corsi d acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere o simili, mentre, per allagamenti qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diverso da inondazione o alluvione. SOVRACCARICO NEVE Sono inclusi i danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai beni assicurati, purché i beni immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei beni stessi. TERRORISMO E SABOTAGGIO Si prende atto che, per terrorismo e sabotaggio, si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. VETRI E CRISTALLI Si prende atto che sono inclusi in garanzia i danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc., all interno o all esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quelli conseguenti ad eventi espressamente esclusi dal presente contratto. art.b-5 VICINANZE PERICOLOSE L Assicurato e la Contraente sono esonerati dall obbligo di dichiarare eventuali vicinanze pericolose. art.b-6 ISPEZIONE BENI ASSICURATI La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. art.b-7 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all art.1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. art.b-8 TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa art.b-9 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA La presente copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. pagina 20 di 36

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