REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

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1 REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale il 6 luglio 2016

2 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento...3 Art. 2 Obiettivi.3 Art. 3 Lingua 3 Art. 4 Il Collegio dei docenti..3 Art. 5 Il Coordinatore..4 Art. 6 Tutoraggio e supervisione..5 Art. 7 Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative 5 Art. 8 Manifesto degli studi 5 Art. 9 Modalità di ammissione al Corso..6 Art. 10 Ammissione agli anni successivi al primo.6 Art. 11 Diritti e doveri dei dottorandi 6 Art. 12 Conseguimento del titolo..7 Art. 13 Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato.7 Art. 14 Norme di rinvio 7 Allegato A Pagina 2 di 6

3 Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Ai sensi dell art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 383 del 4 luglio 2013, cui si fa integrale rinvio, di seguito per brevità denominato Regolamento in materia di Dottorati, ed ai fini dell afferenza alla Scuola di Dottorato in Scienze Sociali, di seguito per brevità denominata la Scuola, del Corso di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale, di seguito per brevità il Corso, il Consiglio di Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale adotta il presente Regolamento interno del Corso al fine di regolarne l attività, di indicarne gli obiettivi specifici, l organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano. Art. 2 Obiettivi 1. Ad integrazione degli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato come indicati all art. 3 del Regolamento in Materia di Dottorato, definiti d intesa con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e con la Scuola di Dottorato in Scienze Sociale, il Corso si propone come obiettivo la formazione di figure professionali di alto livello nel campo della ricerca sociologica in grado di esercitare qualificata attività di ricerca empirica teoricamente orientata, sia di base che applicata, presso università, enti pubblici e soggetti privati. In particolare, si pone l obiettivo di formare figure in grado di esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare, valorizzando la molteplicità di orientamenti teorici e di ricerca e le opportunità di ricerca interdisciplinare presenti all'interno del Dipartimento in Sociologia e Ricerca Sociale e della Scuola in Scienze Sociali. 2. Il Corso, al fine di razionalizzare l organizzazione dell attività formativa e il coordinamento delle attività didattiche di tipo avanzato, afferisce alla Scuola secondo le disposizioni contenute nel Titolo IV del Regolamento in materia di Dottorati e si conforma a quanto previsto dal Regolamento della stessa. Art. 3 Lingua 1. Lingue ufficiali del Corso di Dottorato sono l italiano e l inglese. Gli insegnamenti, le verifiche e la tesi di Dottorato potranno essere condotti, oltre che in queste lingue, anche in tedesco, francese, spagnolo, o altre lingue in cui vi siano competenze adeguate, disponibili tra i docenti interessati e gli studenti coinvolti. Art. 4 Il Collegio dei docenti 1. Il Collegio docenti (di seguito definito anche il Collegio ), fermo restando quanto disposto dall art. 14 del Regolamento in materia di Dottorati consiste delle seguenti figure: a) professori ordinari e associati (di ruolo e fuori ruolo) e ricercatori (confermati e non confermati); b) due rappresentanti degli studenti con funzioni consultive limitatamente alle questioni riguardanti l andamento generale della didattica e/o di problemi organizzativi. 2. Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio a maggioranza assoluta. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall elenco delle pubblicazioni (con l indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall ateneo di appartenenza. 3. Possono partecipare alle attività del Collegio, senza diritto di voto, altri docenti e ricercatori, impegnati in attività didattiche e di supervisione di studenti nell ambito del Corso. 4. Possono, inoltre, partecipare alle attività del Collegio dei docenti, senza diritto di voto, su invito del Coordinatore e limitatamente alle discussioni di specifici argomenti all ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all attività del Corso. 5. Il Collegio dei docenti viene convocato dal Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. 6. La convocazione è effettuata dal Coordinatore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all ordine del giorno. L ordine del giorno è formulato dal Coordinatore. 7. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all anno per la valutazione annuale del progresso degli studenti. Pagina 3 di 6

4 8. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri sono ratificate nella prima riunione utile. 9. Tutti i membri sono tenuti a partecipare alle sedute. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Collegio con diritto di voto, sottratti gli assenti giustificati. 10. L assenza non giustificata di un membro del Collegio a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio dei docenti, mentre saranno conservate le funzioni di tutor e di supervisore, qualora già assegnate. 11. Delle riunioni del Collegio dei docenti viene redatto il verbale a cura della segreteria della Scuola in Scienze Sociali, in sua assenza, dal docente con minore anzianità accademica tra i presenti. Il coordinatore invia la bozza di verbale alla segreteria della scuola entro un mese dallo svolgimento della riunione. Il collegio lo approva all inizio della seduta successiva. 12. Il Collegio svolge tutte le funzioni previste dal Regolamento in materia di Dottorati, cui si fa integrale rinvio. 13. Il Collegio dei docenti valuta la possibilità di affidare agli studenti l espletamento di attività didattica integrativa, nel rispetto del percorso formativo dei dottorandi e delle esigenze di programmazione didattica dei dipartimenti. A questo fine il Collegio adotta, tra i suoi primi provvedimenti, criteri e idonee procedure, inclusa la delega al Coordinatore, per garantire tale obiettivo. 14. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all art. 14 del Regolamento in materia di Dottorati. Art. 5 Il Coordinatore 1. Il Coordinatore del Collegio dei docenti svolge i compiti stabiliti all art. 15 del Regolamento in materia di Dottorati, cui si fa rinvio. 2. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti e assicura l esecuzione delle delibere assunte oltre a garantire la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti degli organi del Corso. 3. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta alla scadenza del mandato. 4. Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Scuola in Scienze Sociali. Art. 6 Tutoraggio e supervisione 1. All inizio del dottorato, ciascuno studente è affiancato nel suo percorso di studio da un tutor, designato dal Collegio dei docenti. Il tutor ha la responsabilità primaria di valutare le capacità dello studente nell attività di ricerca e di affiancarlo nell elaborazione del proprio progetto di ricerca. 2. Contestualmente all approvazione del progetto di ricerca, il Collegio nomina un supervisore delle attività di ricerca dottorale dello studente, anche al di fuori dei propri componenti. Il supervisore ha la responsabilità di guidare le attività di ricerca dello studente e di garantire la qualità del suo lavoro. Il supervisore informa il Collegio dei docenti dell andamento delle attività di studio e di ricerca dello studente. 3. Il supervisore assicura l osservanza da parte dello studente delle norme di base. 4. Il Collegio può deliberare la sostituzione di un supervisore che non ottemperi agli obblighi indicati ai precedenti commi 2 e 3. Art. 7 Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative 1. Il Corso di Dottorato ha durata quadriennale (dal 33* ciclo). 2. Il Corso offre annualmente una serie di attività formative, presentate al principio di ciascun anno accademico nel Manifesto degli Studi del Corso unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse. 3. Il programma didattico e formativo si articola su tre livelli: corsi fondamentali, comuni attivati dalla Scuola in Scienze Sociali ed erogati a tutti i partecipanti ai Corsi; corsi integrativi; seminari. 4. Alla fine di ogni corso, è prevista una valutazione da parte del docente titolare dell insegnamento. Sono inoltre previsti esami generali relativi alle materie trattate nei corsi fondamentali. Art. 8 Manifesto degli studi 1. Prima dell inizio dell anno accademico il Collegio dei docenti del Corso approva il Manifesto degli studi, che viene pubblicato in rete sul sito della Scuola. 2. Il Manifesto, redatto annualmente, deve contenere: Pagina 4 di 6

5 a) criteri di ammissione agli anni successivi al primo; b) elenco e durata degli insegnamenti che saranno attivati; c) eventuali requisiti di ammissione ai corsi; d) disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi; e) modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all estero; f) svolgimento degli esami ed eventuali altre verifiche di profitto; g) modalità di riconoscimento dei crediti acquisibili presso altre istituzioni universitarie e di ricerca, nazionali ed estere (incluse le scuole estive); Art. 9 Modalità di ammissione al Corso 1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva, basata sulla valutazione di: a) un progetto di ricerca; b) il curriculum studiorum dei candidati; c) le competenze linguistiche dei candidati in inglese ed eventualmente in altre lingue qualora ciò sia previsto dal bando; d) eventuali lettere di referenza; e) eventuali altri documenti utili ad attestare la capacità di ricerca dei candidati che saranno indicati nel relativo bando di ammissione al Corso - su un test scritto a risposta multipla - su un colloquio di approfondimento riservato a quei candidati il cui progetto e profilo siano stati giudicati di interesse e compatibili con le competenze e le attività della Scuola. 2. L ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione Giudicatrice. Art. 10 Ammissione agli anni successivi al primo 1. I criteri per l ammissione agli anni successivi al primo sono indicati nel Manifesto degli studi. 2. Essi devono comunque prevedere: a) per l ammissione al II anno: il superamento degli esami relativi ai corsi fondamentali e caratterizzanti (comprehensive e qualifying) consegna e approvazione da parte del Collegio dei assignments/papers necessari, ovvero l approvazione di un programma di lavoro considerato equivalente dal Collegio dei docenti b) per l ammissione al III e IV anno: un progresso soddisfacente nell attività di ricerca un giudizio positivo del Collegio docenti sulla partecipazione alle attività didattiche specificate. Art. 11 Diritti e doveri dei dottorandi 1. Ad integrazione dei diritti e dei doveri dei dottorandi indicati nell'art. 27 del vigente Regolamento in materia di Dottorati, ciascun dottorando all inizio del proprio percorso ha l obbligo di leggere attentamente il codice d onore della Scuola in Scienze Sociali (allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento interno del Corso di Dottorato, e di impegnarsi a osservarne i contenuti,. 2. I dottorandi devono inoltre attenersi alle procedure pubblicate sul sito del Corso relative alle attività correlate alla formazione, come specificato nel Manifesto degli studi, e alle indicazioni di volta in volta comunicate, con congruo preavviso, per iscritto dal Coordinatore. Art. 12 Conseguimento del titolo 1. Il Collegio dei docenti o, su sua delega, il Consiglio direttivo della Scuola in Scienze Sociali designa, per ogni dottorando, la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo VII del Regolamento in materia di Dottorati. Art. 13 Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato 1. Ai sensi dell art. 8, comma 4, del Regolamento in materia di Dottorati e successivamente alla attivazione della Corso, ogni modifica al presente Regolamento I, e del relativo allegato A, deve essere approvata preliminarmente dal Collegio dei docenti del Corso e successivamente dal Consiglio del Dipartimento di Pagina 5 di 6

6 Sociologia e Ricerca Sociale. Le modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito web del Dipartimento e della Scuola. Art. 14 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento interno vale quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e nel Regolamento in materia di Dottorati. Allegato A Codice d onore Pagina 6 di 6

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