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1 2009 LA CONDIZIONALITA IN AGRICOLTURA

2 Questo opuscolo è stato realizzato con il finanziamento della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, nell ambito del programma regionale di informazione e divulgazione della condizionalità (DGR n del 3/12/2008)

3 PRESENTAZIONE Dal 1 gennaio 2005 è in vigore il regime di condizionalità per gli agricoltori che ricevono aiuti dalla PAC. Questa guida sulla Condizionalità 2009 intende dare un informazione il più possibile completa e chiara sulle nuove norme introdotte dalla PAC. La guida assume particolare importanza in questa fase di avvio del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia , i cui finanziamenti alle imprese agricole sono vincolati al rispetto degli impegni previsti dal regime di condizionalità approvati con D.G.R. n del 16/12/08. Accanto all informazione e all assistenza alle imprese, l Assessorato e le Organizzazioni Agricole si stanno impegnando ad ottenere una sostanziale semplificazione amministrativa, per rendere i vincoli previsti dalla normativa sempre più semplici e trasparenti. La guida fornisce una visione completa dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali dando un quadro degli adempimenti a cui sono sottoposte le Aziende Agricole. La guida, scaricabile dal sito web dell Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia ( e dai siti delle Organizzazioni Professionali ( che hanno partecipato al progetto, ha l obiettivo di fornire un servizio utile ed efficace agli operatori agricoli per affrontare le nuove sfide del futuro. L Assessore

4 INDICE PREMESSA Guida al rispetto della condizionalità Pag. 5 Chi è interessato dalla condizionalità Pag. 5 Che cos è la condizionalità e perché Pag. 6 Contenuto Normativo Pag. 7 PARTE I Controlli Pag. 10 PARTE II I criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) - Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda Pag. 11 Schede Atti Criteri Gestione Obbligatoria Pag. 12 Sintesi del Reg. Reg. n. 15 dell 8/07/08 Pag. 13 PARTE III Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) Pag. 28 Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni Pag. 29 Schede Norme Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali per tipologia di azienda PARTE IV Requisiti minimi richiesti dal Piano di Sviluppo Rurale Pag. 38

5 Guida al rispetto della condizionalità Questo opuscolo vuole rappresentare uno strumento di consultazione, semplificato, per conoscere gli impegni relativi alla Condizionalità che le aziende agricole devono rispettare. Abbiamo cercato di fornire al lettore, in modo immediato, la possibilità di individuare tali impegni in relazione alla tipologia di azienda condotta. Gli impegni sono indicati all interno di schede, per ognuna delle quali si riporta: quali sono le aziende destinatarie; l indicazione degli atti e/o delle norme di riferimento; la descrizione degli impegni e dei divieti da rispettare. Nella parte iniziale dell opuscolo si è ritenuto importante fornire alcune indicazioni in merito ai controlli cui l azienda agricola è soggetta. Il controllo è particolarmente importante ai fini del pagamento degli aiuti comunitari. Infatti qualora venga riscontrato il mancato rispetto degli impegni della condizionalità, il pagamento può essere ridotto parzialmente fino alla perdita totale dell aiuto richiesto. Chi è interessato dalla Condizionalità Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali art. 4 del Regolamento (CE) 73/2009. Pertanto, sono interessati al rispetto degli impegni della condizionalità tutte le aziende che presentano le seguenti domande: Domanda Unica di Pagamento; Domande di finanziamento previste dal PSR ; Domanda di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; Domanda di Premio di Estirpazione vigneti.

6 Che cos è la condizionalità e perchè La condizionalità rappresenta, all interno dell Unione Europea, l insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per l accesso agli aiuti comunitari diretti. Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC), la Commissione Europea ha deciso che i premi non sono più vincolati alle produzioni (disaccoppiati), ma per poterne beneficiare il produttore è condizionato a rispettare gli impegni relativi alla sicurezza alimentare, all ambiente, all igiene e benessere degli animali e al corretto mantenimento dei terreni e degli elementi caratteristici del paesaggio. In tal modo, l azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente, agricoltura e società dà risposta alle richieste espresse dalla collettività, la stessa che versa quelle risorse finanziarie che diventano sostegno al reddito degli agricoltori stessi. La condizionalità si applica attraverso un insieme di ATTI, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di NORME, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti. I Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) sono disposizioni contenute in Regolamenti e Direttive emanati dall Unione Europea dalla fine degli anni 70 al 2004, che da tempo sono stati recepiti e sono entrati a far parte della normativa nazionale e riguardano: 1. l ambiente; 2. la sanità pubblica, la salute, identificazione e registrazione degli animali; 3. l igiene ed il benessere degli animali. Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) sono impegni minimi di carattere agronomico che hanno la finalità di: prevenire l erosione del suolo; mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo; mantenere la struttura del suolo; assicurare il livello minimo di mantenimento dell habitat evitandone il deterioramento.

7 NORMATIVA Regolamento (CE) 1782/03, sostituito dal Reg (CE) 73/09 Regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche ed integrazioni Decreto MiPAAF n del 24 novembre 2008 Delibera Regionale 2460 del 16 dicembre 2008 Applicazione Circolare Agea Manuale OPR N.B. Tutte le normative sono scaricabili e consultabili sui portali:

8 Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Condizioni Agronomiche Ambientali C G O B C A A A T T I N O R M E dal 1 gennaio 2005 dal 1 gennaio 2006 dal 1 gennaio 2007 A1 Conservazione degli B9 Immissione in C16 Norme uccelli selvatici commercio dei prodotti minime per la fitosanitari protezione dei vitelli A2 Protezione acque sotterranee A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura A4 Protezione acque da inquinamento da nitrati A5 Conservazione degli habitat naturali A6 Identificazione e registrazione degli animali A7 Marchi auricolari, registro e passaporti di identificazione e di registrazione dei bovini A8 Identificazione, registrazione e etichettatura carni bovine A8bis Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini B10 Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste C17 Norme minime per la protezione dei suini B11 Sicurezza alimentare C18 Protezione degli animali negli allevamenti B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili B13 Afta epizootica Regimazione delle acque superficiali B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei suini B15 Febbre catarrale degli ovini Gestione delle stoppie e dei residui vegetali 2.2 Avvicendamento delle colture Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali Protezione del Pascolo Permanente Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Manutenzione degli oliveti Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

9 LE NOVITA Novità del 2008 NORMA 2.2 per tutti i cereali, salvo deroghe. NORMA 3.1 Divieto di monosuccessione oltre i 5 anni Impegno di eseguire lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate e modalità d uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. NORMA 4.1 Rispetto del limite massimo di 4 UBA/ha e minimo di 0,2 UBA/ha di bestiame da pascolo sulle superfici pascolate. Novità del 2009 NORMA 4.2 Adattamento degli impegni relativi alle superfici ritirate dalla produzione per l abolizione del regime di set-aside obbligatorio annuale. NORMA 4.3 Definizione degli impegni relativi alle superfici vitate, divenute superficie ammissibile a seguito della riforma dell OCM vino. Integrazione e definizione dei requisiti minimi aggiuntivi per l accesso ai pagamenti della misura 214 pagamenti agro ambientali, presenti nel PSR.

10 PARTE I - Controlli Le aziende agricole che hanno richiesto il pagamento degli aiuti sono soggette ai controlli da parte degli Organismi Pagatori competenti (nel caso della Puglia: AGEA) e degli altri Enti preposti (ad es ASL, ARPA, ecc) per la verifica del rispetto degli impegni della condizionalità ai quali esse sono sottoposte. I controlli riguardano, ogni anno, una parte di aziende estratte a campione tra quelle che hanno presentato le domande uniche di pagamento, di sviluppo rurale, di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ecc.. Per non subire decurtazioni o esclusioni dai pagamenti i produttori devono rispettare gli impegni così come individuati dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale e regionale. I controlli in azienda consistono in una verifica documentale e/o strutturale; quest ultima ad esempio nei casi in cui l azienda effettui lo stoccaggio dei carburanti o dei prodotti fitosanitari. La valutazione delle violazioni viene effettuata sulla base di 3 principi generali =indici di verifica. Le inadempienze, in base alla portata, gravità e durata della irregolarità, possono essere definite: per Negligenza: sono violazioni non gravi e commesse per la prima volta; la percentuale di decurtazione non può superare il 5% dell importo complessivo dei pagamenti diretti; per Intenzionalità: sono infrazioni più gravi per le quali la percentuale di riduzione degli importi degli aiuti diretti è pari ad un massimo del 20%. A seguito di violazioni commesse per negligenza, qualora si riscontri che l agricoltore commetta nuovamente la stessa infrazione (reiterazione) nel corso dell anno o di due anni successivi, la percentuale della riduzione viene moltiplicata per 3 fino ad un massimo del 15% dell aiuto richiesto. Qualora le inadempienze riscontrate siano su più atti e più norme, le decurtazioni degli aiuti vengono sommate. Interventi correttivi al fine di mitigare gli effetti della violazione: In sede di controllo della condizionalità, saranno registrate nel verbale d incontro: la prescrizione degli interventi correttivi, l adesione esplicita dell agricoltore, i termini e i tempi di realizzazione e le modalità di controllo dell esecuzione degli interventi stessi. Nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, la sanzione relativa viene sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull esecuzione degli interventi correttivi stessi

11 PARTE II I criteri di gestione obbligatori (C.G.O.) In questa sezione riportiamo le schede relative agli ATTI, che contengono gli impegni dei Criteri di Gestione Obbligatori che le aziende devono rispettare. In particolare gli adempimenti contenuti in questi atti riguardano nella maggior parte dei casi le aziende zootecniche, le aziende che ricadono in aree di particolare interesse ambientale e le aziende che utilizzano sostanze particolari (fanghi, prodotti fitosanitari, sostanze pericolose). Si tratta, infatti, di una serie di atti che riguardano principalmente: l ambiente; la sanità pubblica, la salute, identificazione e registrazione degli animali; l igiene ed il benessere degli animali. Gli ATTI in totale sono 19 e sono identificati con una lettera ed un numero: 1. Ambiente (Atti: A1; A2; A3; A4; A5) 2. Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali 3. (Atti: A6; A7; A8; A8bis; B9; B10; B11; B12; B13; B14; B15) 4. Igiene e benessere animale (Atti: C16; C17; C18) Atti da rispettare per ogni tipologia di azienda - La tabella offre un quadro di riepilogo di tutti gli atti dei C.G.O. con l indicazione della tipologia di azienda interessata da ciascun atto. Questa tabella di riepilogo può essere utile per un consultazione rapida delle schede di interesse. E importante segnalare che: A) il rispetto degli impegni relativi al corretto stoccaggio delle sostanze pericolose (A2), al corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (B9) e alla sicurezza alimentare (B11) è controllato in tutte le aziende selezionate per il controllo; B) il rispetto degli impegni dei restanti atti è controllato solo se le aziende presentano le specifiche situazioni indicate in tabella.

12 ATTO A1 e A5 Aziende agricole con terreni che ricadono in aree protette Rete Natura 2000 (AREE Z.P.S. e S.I.C.) TO A1: DIRETTIVA UCCELLI 79/409/CEE CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (Aree Natura ZPS) TO A5: DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA (Aree Natura SIC) Obiettivi Salvaguardare la biodiversità mediante l introduzione di misure volte a garantire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. Chi è soggetto Aziende agricole i cui i terreni ricadono nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) costituenti la Rete Natura 2000; tale circostanza è verificabile presso le istituzioni locali responsabili (Ente Parco, Regione, Provincia, CFS ecc.) o anche presso il CAA di riferimento. Impegni da rispettare * Per qualsiasi piano, progetto e/o intervento che può alterare l equilibrio ambientale di suolo, flora e fauna dell area (anche per semplici modifiche dell uso del suolo, come la trasformazione da seminativo ad arborato o viceversa ecc.) va richiesta la VALUTAZIONE di INCIDENZA e, se zona protetta, il nulla-osta dell Ente Parco. * Rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS previste dal Regolamento regionale 18/07/2008 n. 15 (BURP n. 120 del 18/06/2008) Vedi allegato Attività agro-zootecniche che NON richiedono la Valutazione di Incidenza: pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi, possibilmente con modalità di pascolo a minore impatto ambientale; normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi e altre colture agricole già esistenti. Interventi su fabbricati esistenti e funzionali all attivita agricola che NON richiedono la valutazione di incidenza: interventi di manutenzione ordinaria; interventi di manutenzione straordinaria; interventi di restauro e di risanamento conservativo (lettere a,b, c, art. 3 comma 1 DPR 380 del 06/06//2001); interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, senza variazioni di volume.

13 SINTESI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 15 DEL 18/07/2008 MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC (RETE NATURA 2000) Gli Atti A1 e A5 vanno obbligatoriamente integrati con gli impegni previsti dalle seguenti norme di BCAA 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali 4.1 Protezione del pascolo permanente 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieti generali: Limitazione dell attività venatoria. Limitazioni all utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione. Divieto di realizzare nuove discariche. Divieto di realizzare nuovi impianti eolici. Divieto di aprire nuove cave. Divieto di eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Divieti di convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi. Divieto di utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre. Divieto di taglio di alberi. Divieti specifici: ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee e ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei. Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale; Divieto di forestazione con essenze arboree alloctone; Divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio; Richiesta di autorizzazione per il taglio di utilizzo di alberi. Divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti; Realizzazione di chiudende che consentano il passaggio della fauna selvatica.

14 SINTESI DEL REGOLAMENTO REG.LE N. 15 DEL 18/07/2008 MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E SIC (RETE NATURA 2000) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici (murgia). Divieto del dissodamento e frantumazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale. Divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini. Obbligo di segnalare le colonie riproduttive di uccelli e di vietare l accesso, l ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide. Divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello dell acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. divieto di bonifica delle zone umide naturali e seminaturali. divieto di interventi di controllo della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell avifauna 1 marzo-15 luglio. divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori). ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione. Divieto di utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i mesi di Agosto e Ottobre.

15 Atto A2 - Protezione dell inquinamento provocato da sostanze pericolose PARTE 1 RIFIUTI PERICOLOSI Chi è soggetto Tutte le aziende agricole che producono rifiuti pericolosi e non e che hanno l obbligo di smaltire i rifiuti entro i 12 mesi dalla produzione degli stessi. E severamente vietato bruciare e/o abbandonare i rifiuti. Attività producono rifiuti pericolosi che Tipologia di rifiuti Utilizzo di macchine Oli minerali esausti di motori, trasmissioni, agricole ingranaggi Contenitori degli oli e dei lubrificanti Filtri olio esausti di mezzi agricoli Filtri dell aria in bagno d olio Batterie e accumulatori al piombo Batterie e accumulatori al nichel-cadmio Utilizzo di mezzi Contenitori contaminati di prodotti agrochimici non tecnici (fitofarmaci) bonificati (biocidi e sostanze fitosanitarie) Fitofarmaci inutilizzati Residui di prodotti agrochimici - Filtri usati di atomizzatori Prevenzione e cura Prodotti pesticidi e/o biocidi scaduti delle patologie Recipienti contaminati da composti veterinari animali Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti

16 Atto A2 - Protezione dell inquinamento provocato da sostanze pericolose Impegni da rispettare E severamente vietato bruciare e/o abbandonare i rifiuti. Le aziende agricole con un volume d affari superiore a euro annui che producono rifiuti pericolosi sono obbligate ad effettuare la dichiarazione annuale sui rifiuti (MUD) ad avere in azienda un Registro di Carico e Scarico dei rifiuti ove annoverare le informazioni sui rifiuti prodotti entro dieci giorni successivi alla loro produzione. La normativa prevede la possibilità, per quantitativi inferiori alle 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, di adempiere all obbligo di tenuta dei Registri di Carico e Scarico tramite Organizzazioni di categoria o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell impresa copia dei dati trasmessi; Le aziende agricole con un volume di affari inferiori a euro annui che producono rifiuti pericolosi sono invece esonerate dall obbligo di effettuare le dichiarazioni annuali sui rifiuti (MUD) e di tenere il Registro. Gestione dei rifiuti: Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, cioè in azienda (luogo di produzione). Deve essere effettuato per tipologie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Gestione dei rifiuti: Il trasporto dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato sempre da una ditta specializzata iscritta all Albo Gestori Ambientali (art. 193 D-Lgs 152/2006 e s.m.i.). Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR). PARTE 2 GESTIONE CARBURANTE Oltre i 501 litri e fino a 9000 litri, per rifornire macchine agricole e da cantiere (DM 19/3/90), il carburante deve essere detenuto in depositi/distributori rimovibili esterni e non necessitano di Certificato Prevenzione Incendi. Oltre i 9000 litri il deposito deve essere interrato. Oltre i litri necessita di Certificato Prevenzione Incendi. Le caratteristiche della cisterna sono: capacità geometrica non superiore a litri; essere «di tipo approvato» dal Ministero dell'interno (omologazione); essere provvista di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra; essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m; essere contornata da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno 2 estintori portatili e 1 carrellato.

17 Atto A3 - Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura Obiettivi La presente norma ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. Chi è soggetto Si applica a tutte le aziende agricole sui cui fondi si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione. Suddetti fanghi devono essere stati sottoposti a trattamento e devono avere un effetto ammendante e/o concimante riconosciuto, non contenendo sostanze tossiche o nocive in concentrazioni dannose. Sui fondi che ricadono in zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di utilizzo e spandimento di fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, fermo restando l utilizzo di fanghi provenienti da aziende agro alimentari. Impegni da rispettare L utilizzo dei fanghi sui terreni agricoli, dovrà considerare i seguenti aspetti: I fanghi possono essere applicati sui terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino adeguate caratteristiche, e comunque rispettando il limite massimo di azoto di 170 Kg/Ha annui. Per fanghi provenienti dall industria agroalimentare, la soglia può essere innalzata a 45 t/ha. I fanghi vanno interrati entro 24 ore dalla distribuzione Il mantenimento di adeguate fasce di rispetto dai centri abitati, strade, pozzi, sorgenti e corsi d acqua. È vietato applicare i fanghi ai terreni: 1) gelati, allagati, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante (e durante il periodo che va dal 1 novembre al 28 febbraio) 2) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; 3) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio; 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono consumati crudi e sono a contatto diretto con il terreno; 5) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree; 6) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o dell ambiente. Gli impegni da assolvere, si distinguono in base alla diversa tipologia di azienda: Azienda esclusivamente agricola, sui cui fondi avviene lo spandimento dei fanghi; esse hanno l obbligo di acquisire e conservare le copie del: - registro di utilizzazione, vidimato e compilato dall utilizzatore dei fanghi stessi - certificati delle analisi dei fanghi - schede di accompagnamento Azienda agricola che è anche utilizzatrice, ma non produttrice di fanghi; in aggiunta agli impegni suddetti, deve essere in possesso dell Autorizzazione e dell iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Azienda agricola utilizzatrice e produttrice di fanghi; in aggiunta, l agricoltore deve curare la tenuta del registro di carico e scarico dei fanghi.

18 Atto A4 - Protezione delle acque dall inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (Zone Vulnerabili da Nitrati) Ambito di applicazione Tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone Vulnerabili da Nitrati (Z.V.N., come individuate dalla Regione Puglia nell all. 1 ) che utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue devono rispettare gli adempimenti contenuti nell Atto A4. Impegni da rispettare L azienda agricola è soggetta ai seguenti impegni: 1) obblighi amministrativi in relazione al dimensionamento ed alla struttura dell azienda: effettuare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, semplificata o completa; effettuare la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica P.U.A. degli effluenti, semplificato o completo; 2) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti: rispetto della capacità di stoccaggio: presenza del/degli impianto/i necessari e corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire; corretta funzionalità dell impianto: manutenzione e impermeabilizzazione dell impianto, assenza di perdite; 3) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti di 170 chili/ettaro/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto a effluenti distribuiti sui terreni all interno di ZVN; 4) obblighi agronomici e divieti relativi all utilizzazione degli effluenti: - rispetto dei divieti di utilizzazione sul terreno nelle fasce di rispetto: in prossimità di corsi d acqua, acque marine e lacuali; copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti; nei terreni in pendenza; nelle aree a destinazione non agricola e in prossimità di centri abitati; nei boschi; nei terreni gelati o innevati, in frana, saturi d acqua; in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare in contatto con prodotti destinati al consumo umano; - rispetto dei divieti di utilizzazione nel tempo : di norma dal 1 novembre a fine febbraio, con periodi minimi di divieto diversi in funzione del tipo di effluente utilizzato (120 giorni per liquami e assimilati, 90 giorni per letami e assimilati); altre restrizioni dovute all utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

19 Atto A6, A7, A8, A8bis Anagrafe zootecnica Ambito di applicazione: Tutte le aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti A6, A7, A8, A8bis. Impegni da rispettare Registrare l azienda in Banca Dati Nazionale (BDN) e provvedere al costante aggiornamento Tenere registro di stalla aggiornato rispetto la realtà aziendale, conservazione per almeno 3 anni Identificare correttamente i capi (passaporti, marche-auricolari) Rispettare i tempi previsti dalla legge per la registrazione degli eventi In particolare per suini e bovini: Notificare l evento (nascita/ morte/entrata/uscita animale) entro 7 gg con aggiornamento della Banca dati nazionale (BDN) Per bovini aggiornare il registro di stalla entro 3 gg dall evento (nascita/ morte/entrata/uscita animali) Per suini aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno la Banca Dati Nazionale (BDN) Identificare i capi bovini (marche auricolari) entro 20 gg dalla nascita o 7gg dall arrivo - per i suini identificare i capi con tatuaggio Aggiornare passaporto del bestiame (modello IV) In particolare per gli ovicaprini: Identificare gli animali IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (OVICAPRINI) 1 nati prima del : obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale; 2 nati dopo il : obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti; 3 nati dopo il : capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l allevamento

20 Atto B9 - Immissione in Commercio dei prodotti fitosanitari Ambito di applicazione Tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari devono rispettare gli adempimenti contenuti nell Atto B9. Impegni da rispettare Per l utilizzo di prodotti fitosanitari MOLTO TOSSICI, TOSSICI e NOCIVI è obbligatorio il possesso del patentino.per utilizzo si intende: acquisto, conservazione, manipolazione, applicazione, smaltimento (ovvero l intero ciclo di vita del prodotto) Il rilascio del patentino e quindi l autorizzazione alla manipolazione di prodotti fitosanitari pericolosi, viene rilasciata successivamente alla frequenza di un corso di preparazione e al superamento di un esame finale. I prodotti vanno conservati : in armadi ben aerati; Chiusi a chiave; Lontani da derrate alimentari e mangimi per animali; Apponendo cartelli di allarme e precauzioni (es.: Attenzione contiene veleni) Entro 30 gg da qualsiasi tipo di trattamento effettuato è obbligatorio registrare i dettagli su un apposito registro Registro dei trattamenti Quaderno di campagna Il Registro dei trattamenti deve contenere informazioni sui: Dati anagrafici dell azienda Data dell avvenuto trattamento Estensione dell appezzamento trattato Indicazione della coltura trattata e suo stadio fenologico Avversità che si intende combattere Principio attivo e nome commerciale del prodotto Dose d etichetta e quantità utilizzata Nominativo dell operatore che ha effettuato il trattamento L utilizzo del Quaderno di campagna, già vigente dal 2001, quindi obbligatorio per legge già prima dell entrata in vigore del regime di condizionalità, è uno strumento che consente la rintracciabilità dei prodotti agricoli. È quindi un passaggio utile ed indispensabile per le aziende che intendono immettere i loro prodotti sul mercato, in quanto inserisce le aziende stesse in un circuito di qualità e tracciabilità del prodotto, per il rispetto dei tempi di carenza e di utilizzo di prodotti fitosanitari adeguati, garantendo la salubrità del prodotto stesso.

21 Atto B10 - Aziende zootecniche Divieto di utilizzazione di alcune sostanze nelle produzioni animali Ambito di applicazione Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovicaprini, equini, avicoli, conigli, e/o produttori di latte vaccino, uova e miele devono rispettare gli adempimenti contenuti nell Atto B10. Impegni da rispettare L azienda deve rispettare i seguenti divieti: 1) di somministrare ad esempio sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena ecc., nonché sostanze ad effetto anabolizzante agli animali d azienda o di acqua-coltura. Alcune sostanze possono essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché siano somministrate dal veterinario ad animali chiaramente identificati; 2) di destinare alla commercializzazio ne animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc) ai quali siano state somministrate illecitamente sostanze di cui al punto 1), oppure in caso di trattamento previsto ad uso terapeutico o zootecnico non sia stato rispettato il tempo di sospensione.

22 Atto B11 - Aziende agricole, zootecniche e mangimistiche - Sicurezza alimentare Ambito di applicazione Tutte le aziende che realizzano prodotti vegetali, animali o derivati, quali latte crudo e uova, mangimi o alimenti per animali devono rispettare gli adempimenti contenuti nell Atto B11. Impegni da rispettare L azienda deve rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare relativamente ai seguenti settori di attività: Produzioni animali. Produzioni vegetali. Produzione di latte crudo. Produzione di uova. Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

23 Atto B11 - Aziende agricole, zootecniche e mangimistiche - Sicurezza alimentare In relazione al proprio settore di attività, l azienda deve rispettare i seguenti impegni: 1. produzioni animali: curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; prevenire l introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all uomo attraverso gli alimenti; assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari; tenere opportuna registrazione di: - natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; - registro dei trattamenti veterinari; - ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; - ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale; immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l alimentazione animale; immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di evitare il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni; 2. produzioni vegetali: curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; curare il corretto uso dei prodotti fitosanitari; tenere correttamente aggiornato il registro dei trattamenti fitosanitari (Quaderno di campagna); tenere opportuna registrazione dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;

24 Atto B11 - Aziende agricole, zootecniche e mangimistiche - Sicurezza alimentare 3. produzione di latte crudo: - assicurare che il latte provenga da animali: in buona salute; ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali; per i quali siano stati rispettati i tempi di sospensione per il ritiro del latte nei casi di utilizzo di medicinali ammessi; esenti da brucellosi e tubercolosi; - assicurare che le strutture e gli impianti rispettino determinati requisiti minimi: isolamento degli animali affetti da brucellosi o tubercolosi o sospetti tali; le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte; adeguati impianti di refrigerazione; i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare; l attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo; - effettuare operazioni di mungitura e trasporto adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio (ad es. lavaggio della mammella prima della mungitura, scarto del latte proveniente da animali sottoposti a trattamento medico, ecc); - assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso: per i produttori di latte fresco, Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte; per i produttori di latte crudo, identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione; 4. produzione di mangimi o alimenti per gli animali: registrare l operatore all autorità regionale competente; curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi e degli alimenti per animali; tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati sui prodotti primari; tenere correttamente aggiornato il registro dei trattamenti fitosanitari; tenere opportuna registrazione dell uso di semente OGM; tenere opportuna registrazione della provenienza e della quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni uscita di mangime.

25 Atto B12 - Aziende zootecniche Encefalopatia spongiforme Trasmissibile - TSE Ambito di applicazione Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini e ovicaprini devono rispettare gli adempimenti contenuti nell Atto B12. Impegni da rispettare L azienda deve rispettare i seguenti obblighi e divieti: 1. divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da mammiferi. Il divieto è esteso agli animali e ai prodotti di origine animale; 2. divieto di esportare o immagazzinare mangimi destinati ad animali d allevamento e contenenti proteine derivate da mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi e contenenti proteine trattate derivate da mammiferi; 3. obbligo di denunciare alle autorità competenti ogni caso di sospetta infezione da TSE di un animale; tali animali sono sottoposti a limitazione ufficiale di movimento oppure sono abbattuti. Qualora si sospetti la presenza di TSE in un bovino, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a limitazione di movimento; 4. in caso di conferma di presenza di TSE su un capo: devono essere distrutte integralmente tutte le parti del corpo dell animale; deve essere effettuata un indagine volta ad identificare tutti gli animali a rischio; tutti gli animali e i prodotti di origine anomale che siano stati identificati come a rischio a seguito dell indagine di cui al precedente punto, devono essere abbattuti e distrutti integralmente; 5. rispetto delle condizioni previste relativamente l immissione sul mercato, le esportazioni e le importazioni di bovini, ovini, caprini e loro sperma, embrioni e ovuli. Gli animali vivi e il loro sperma, embrioni e ovuli devono essere accompagnati dai pertinenti certificati sanitari previsti dalla normativa.

26 Atti B13, B14 e B15 - Aziende zootecniche Afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale degli ovini Ambito di applicazione Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini devono rispettare gli adempimenti contenuti negli Atti B13, B14 e B15 in funzione della specie allevata. Impegni da rispettare 1. Tutte le aziende con allevamenti di bovini, ovini, caprini e suini devono rispettare le misure necessarie per l eradicazione e controllo dell afta epizootica (Atto B13). In particolare, l azienda: * deve notificare all autorità competente i casi accertati e i sospetti di contagio da afta epizootica. 2. Tutte le aziende con allevamenti di specie suina devono rispettare le misure necessarie per la lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (Atto B14). In particolare l azienda: * deve notificare all autorità competente i casi accertati e i sospetti di contagio dalla malattia vescicolare dei suini e da malattie particolari (quali ad es. peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, stomatite vescicolare, ecc.). 3. Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di bovini, ovini e caprini devono rispettare misure necessarie per la lotta e l eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Atto B15). In particolare l azienda: * deve notificare all autorità competente i casi accertati e i sospetti di contagio. Atti C 16 e C17 - Aziende zootecniche Protezione dei vitelli e dei suini Ambito di applicazione Tutte le aziende zootecniche con allevamenti di specie bovina (vitelli) e suina. Impegni da rispettare L azienda deve rispettare la normativa che definisce: 1. la disponibilità degli spazi per ciascun capo; 2. le caratteristiche delle poste; 3. gli impegni relativi alla protezione degli animali come previsti nell atto C18.

27 Atto C18 - Aziende zootecniche Protezione degli animali negli allevamenti Ambito di applicazione Tutte le aziende zootecniche. Impegni da rispettare L azienda deve rispettare le misure necessarie riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti. 1. al personale: il personale che accudisce gli animali deve essere in numero sufficiente ed avere le giuste capacità professionali; 2. alle ispezioni: in caso di allevamenti intensivi (stabulazione fissa) gli animali devono essere ispezionati una volta al giorno; nel caso di allevamenti con altri sistemi (pascolo brado o semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al fine di evitare loro sofferenze. Per le ispezioni deve essere disponibile in ogni momento un adeguata illuminazione; 3. alla cura degli animali feriti o ammalati: gli animali feriti o ammalati devono essere sottoposti alle cure necessarie (eventualmente allontanati dagli altri animali) e posti in locali appositi; 4. alla registrazione dei trattamenti: deve essere presente e aggiornato il registro dei trattamenti terapeutici. Il registro deve essere disponibile per ogni indagine e conservato per almeno 3 anni; 5. alla libertà di movimento: gli animali devono avere a disposizione uno spazio adeguato alle loro esigenze; 6. alle caratteristiche dei fabbricati e dei locali di stabulazione; 7. agli animali custoditi all aperto: deve essere garantito un riparo adeguato dalle intemperie e dai rischi per la salute; 8. alle caratteristiche degli impianti automatici: gli impianti automatici devono essere ispezionati quotidianamente; gli impianti dai quali dipende la salute degli animali devono avere sistemi di allarme per eventuali guasti; 9. all utilizzo di mangimi, acqua ed altre sostanze: gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da non causare lesioni o sofferenze; l accesso ai mangimi deve essere garantito in quantità e qualità; le attrezzature per la distribuzione di acqua e mangimi devono garantire la protezione dalle fonti di contaminazione; 10. alla pratica delle mutilazioni e altre pratiche: è vietata la bruciatura di tendini e il taglio delle ali per i volatili; il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici certificati; la cauterizzazione dell abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle 3 settimane di vita; il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze; la castrazione è consentita per il mantenimento della qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato; l uso dell alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell azienda; 11. agli allevamenti da pelliccia: devono essere rispettati spazi minimi fissati dalla normativa per gli animali allevati per ottenere la pelliccia.

28 PARTE III Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientale (B.C.A.A.) LE NORME In questa sezione sono riportate le schede relative alle NORME da rispettare per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.). Gli adempimenti contenuti in questa sezione riguardano esclusivamente il suolo, in particolare rispondono a 4 obiettivi basilari che mirano a: 1. prevenire l erosione; 2. mantenere i livelli di sostanza organica; 3. mantenere la struttura del suolo; 4. assicurare il livello minimo di mantenimento dell habitat evitandone il deterioramento. 4. Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali NORME: 1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4

29 Norme da rispettare per tipologia di utilizzo dei terreni La tabella 2, di seguito riportata, riassume in modo schematico le norme definite dalla condizionalità e offre la possibilità di identificare immediatamente quali norme l azienda deve rispettare in funzione della tipologia di utilizzo dei terreni. Importante segnalare che: A) il rispetto degli impegni è verificato solo se l azienda possiede superfici con tipologia di utilizzo indicata in tabella; B) il rispetto degli impegni è controllato su tutte le superfici che ricadono nella tipologia di utilizzo indicata.

30 Aziende agricole con terreni in pendio investiti a seminativo Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio Ambito di applicazione La presente norma si applica ai terreni con una pendenza di almeno il 10% che manifestano fenomeni erosivi al fine di favorire la protezione del suolo dall erosione. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Sono esenti dall adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l intera annata agraria. Chi è soggetto Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali si applicano a: a) superfici seminabili, coltivate o meno, ed altre superfici ritirate dalla produzione, ammissibili all aiuto diretto; b) pascolo permanente; c) oliveti, con riferimento alla cura della pianta; d) qualsiasi superficie di un azienda beneficiaria di pagamenti diretti; e) vigneti, come individuati ai sensi dell articolo 75 del Reg. CE n. 555/2008. Impegni da rispettare La norma, per la Regione Puglia, prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, che convoglino le acque raccolte in fossi o scoline. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Deroghe Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. Le deroghe sono ammesse laddove è assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l acqua raccolta o nelle zone con suoli caratterizzati da evidenti fenomeni di smottamento o soliflusso. L allegato 5 alla DGR n. 2460/08 indica l elenco dei comuni della Regione Puglia che vanno in deroga a questa norma. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti: 1. semina su sodo; 2. minima lavorazione; 3. realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di almeno cinque metri di larghezza ed una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

31 Aziende agricole con superfici a seminativo e disattivate Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali Finalità Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, tutelare la fauna selvatica e l habitat mediante una corretta gestione dei residui colturali. Chi è soggetto? Chi conduce a qualsiasi titolo il fondo a seminativo o a prato naturale o seminato. Per quanto previsto dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15, e dalla Delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2008, n Norme sulla condizionalità, a tutt oggi, permane la possibilità di bruciare le stoppie dal 1 settembre nelle aree SIC e ZPS e dal 1 agosto in tutte le altre aree. Nel caso di ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie deve essere attuato almeno uno degli interventi alternativi previsti dalla condizionalità : -letamazione o altro tipo di concimazione organica; -semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare un erpicatura superficiale seguita da semina con seminatrice tradizionale; -sovescio di colture miglioratrici nell annata successiva. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 15, di recente è stata integrata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2009, n. 249 e modificata dalla L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2009, n. 249 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi è stato decretato, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2009, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate. Le novità relative alla bruciatura delle stoppie riguardano: divieto di bruciare dal 15 giugno al 15 settembre 2009 nelle aree boschive ed in quelle ad esse immediatamente adiacenti; le precese o fasce protettive devono essere realizzate lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a cereali, prontamente a conclusione della mietitrebiatura, larghe almeno 15 metri lungo i confini che distano meno di cento metri dalle superfici boscate, tale larghezza è ridotta ad almeno 10 metri in tutti gli altri casi; i proprietari che vogliono accendere le stoppie sono tenuti a dare comunicazione 7 giorni prima al Comando di Polizia Municipale ; è fatto divieto assoluto di bruciare le stoppie nelle aree ZSC (allo stato attuale nella Regione Puglia non sono state delimitate aree ZSC); i proprietari ed i conduttori di terreni incolti (ad eccezione dei pascoli permanenti, che comunque non dissodabili) o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea ed hanno l obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo il perimetro del terreno.

32 Aziende agricole con superfici a seminativo Norma 2.2 Avvicendamento delle colture Chi è soggetto L azienda agricola con un ordinamento cerealicolo. Impegni da rispettare Divieto di monosuccessione di cereali sullo stesso appezzamento per oltre 5 anni consecutivi, laddove per monosuccessione si intende il succedersi, sullo stesso appezzamento, dei cereali a paglia, quali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. L inserimento di una coltura miglioratrice in secondo raccolto non è da considerarsi avvicendamento. La Regione Puglia in base alle condizioni del suolo, al clima ed ai sistemi colturali, stabilisce la durata massima di anni cinque per la monosuccessione di cereali autunno-vernini. In riferimento alle zone montane la monosuccessione può essere interrotta con erbai costituiti da cereali minori. La decorrenza della serie storica ai fini del rilevamento della monosuccessione, ha inizio a partire dalla campagna Deroghe 1. Monosuccesione di riso; 2. Dimostrazione del mantenimento della sostanza organica, mediante analisi del terreno. Inoltre, qualora si verifichi una diminuzione del livello di sostanza organica, l azienda si impegna a ripristinarlo con letamazione, fertilizzazione organica, interventi di sovescio. 3. Eventuali specifiche prescrizioni dell avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

33 Tutte le Aziende Agricole Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l uso adeguato delle macchine Chi è soggetto Tutte le aziende che percepiscono aiuti, su qualsiasi superficie. Impegni da rispettare L azienda deve: 1. provvedere a mantenere in efficienza scoline e canali collettori; 2. mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque superficiali, come ad esempio la baulatura; 3. eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera ) e con modalità d uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono ammesse le seguenti deroghe: sono fatte salve le disposizioni previste dalle direttive habitat e uccelli per le zone S.I.C. e Z.P.S. in presenza di normative comunitarie, regionali e/o locali che prevedano il mantenimento di elementi naturali degli habitat (arbusti, ecc.) anche in prossimità di fossi, scoline, ecc., e la manutenzione deve essere effettuata nel periodo compreso tra luglio e settembre; in presenza di un sistema di drenaggio sotterraneo; in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

34 Aziende agricole con superfici a Pascolo Permanente Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente Chi è soggetto L azienda agricola con superfici a pascolo permanente. Impegni da rispettare 1. Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente; 2. Divieto di lavorazione al terreno se non quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque; 3. Rispetto della densità di bestiame al pascolo per ettaro di superficie pascolata. Il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha, il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha. In Aree SIC e ZPS E vietato convertire la superficie a pascolo permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della autorità di gestione competente). Deroghe nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni; nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali, in ordine al divieto di ridurre la superficie a pascolo permanente, alla esclusione di lavorazioni (tranne quelle per il rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque) e al rispetto della densità di bestiame.

35 Aziende agricole con superfici ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) Norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Ambito di applicazione Si tratta delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili al pagamento diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Impegni da rispettare a) Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l anno; b) Attuazione, almeno una volta l anno, di operazioni colturali consistenti in sfalcio o trinciatura della vegetazione. Nelle zone SIC/ZPS non si può effettuare lo sfalcio o altre lavorazioni superficiali equivalenti nel periodo compreso fra il 15 Marzo ed il 15 Agosto, mentre per le altre zone il tale divieto insiste fra il 1 maggio ed il 31 Agosto. aziende agricole pugliesi possono avvalersi anche della pratica del maggese, consistente nel lasciare libero il terreno da colture per un anno al fine di favorire l aumento delle disponibilità idriche naturali ed il miglioramento della struttura del suolo. Deroghe Le deroghe per i terreni ritirati dalla produzione per un solo anno relativamente all impegno a) sono le seguenti: Lavorazioni del terreno dopo il 15 Maggio in caso di entrata in produzione nell anno successivo; Massimo due lavorazioni nel periodo compreso fra il 15 marzo ed il 15 luglio Le deroghe relativamente all impegno b) sono le seguenti: Operazioni di sfalcio e trinciatura al di fuori delle date stabilite per evitare la fioritura di piante infestanti (massimo 15 cm dal terreno) Impiego di diserbanti residuali a basso dosaggio nei limiti di un solo intervento fra il 15 Marzo ed il 15 Luglio; Pascolamento per il controllo della vegetazione garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso. Tali deroghe non si applicano nelle zone SIC/ZPS tranne diverse disposizioni delle autorità di gestione come riportato di seguito. Le disposizioni delle autorità di gestione per le zone SIC/ZPS In deroga all impegno a) per il maggese, sono ammesse massimo due lavorazioni nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 15 luglio. In deroga all impegno b) sono ammesse operazioni di sfalcio o trinciatura ad un altezza minima di 15 cm dal terreno, al di fuori delle epoche stabilite, per evitare la fioritura delle piante infestanti e successiva disseminazione. La produzione erbacea ottenuta dallo sfalcio operato può essere utilizzata in azienda e per l alimentazione del bestiame dopo il 31 Agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell anno successivo.

36 Aziende agricole con superfici a Oliveto e Vigneto Norma 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative Chi è soggetto L azienda agricola con superfici a oliveto e a vigneto (quest ultimo individuato ai sensi dell art. 75 del regolamento CE n. 555/2008). Impegni per l azienda con superfici a oliveto 1. Attuare tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio incendi; 2. Divieto di estirpare le piante di olivo così come sancito dalla legge n. 144 del e dalla legge regionale n. 14 del ; 3. Potare gli olivi almeno una volta ogni 5 anni; 4. Eliminare, almeno una volta ogni due anni, i polloni e i succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale degli olivi; 5. Eliminare ogni anno, all inizio della stagione estiva entro giugno, i rovi e la vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, ed i residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione. Impegni per l azienda con superfici a vigneto 1.Attuare tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio incendi; 2.Effettuare la potatura invernale almeno una volta l anno entro il 30 aprile; 3.Eliminare almeno una volta l anno, all inizio della stagione estiva entro giugno, i rovi e la vegetazione infestante pluriennale. Sono fatte salve le pratiche colturali ammesse per le aziende che operano in regime di agricoltura biologica. Deroghe: In caso di reimpianto o estirpazione autorizzati dall autorità competente; In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario; Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

37 Tutte le Aziende Agricole Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Chi è soggetto L azienda agricola beneficiaria di: a. pagamenti diretti; b. pagamenti nell ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o per la vendemmia verde (art. 20 reg. CE 479/2008), ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione (art. 103 reg. CE 479/2008); Impegni da rispettare 1. Non deve eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; 2. Non deve effettuare livellamenti non autorizzati; 3. Non deve estirpare gli olivi secolari; 4. Deve rispettare i provvedimenti regionali adottati ai sensi delle direttive CE 79/409/CEE e 92/43/CEE); 5. Deve rispettare i provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, quali: Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio che riconosce come elementi diffusi nel paesaggio agrario, quindi da salvaguardare, le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, le alberature stradali e poderali (ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti), le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali; Regolamento 18 luglio 2008 n. 15; Legge regionale 4 giugno 2007 n. 14; Legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, artt. 29 e 30; Regolamento regionale 18 gennaio 2002 n. 1; R.D. Legge n del 1923 e Decreti attuativo n del 1926; Prescrizione di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo. Deroghe In riferimento ai terrazzamenti esistenti è consentito il rimodellamento degli stessi allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad es. ai fini della trasformazione in terrazzi collegati); in deroga al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.

38 PARTE IV Requisiti minimi richiesti dal Piano di Sviluppo Rurale I produttori che richiedono i pagamenti agroambientali della Misura 214 (ad es. il Biologico ) del Piano di Sviluppo Rurale della Puglia, relativo alla programmazione , oltre agli impegni della condizionalità, devono rispettare ulteriori requisiti minimi riguardanti l uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Per l uso dei fertilizzanti, specificatamente degli effluenti zootecnici, gli impegni sono riferiti alle aziende che ricadono in tutto o in parte nelle zone ordinarie, ovvero quelle al di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e sono i seguenti: amministrativi: comunicazione di utilizzazione agronomica, compilazione del Piano di utilizzazione agronomica e, qualora prevista, Autorizzazione Integrata Ambientale, relativi agli stoccaggi: gli impegni sono gli stessi previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Atto A4), ovvero rispetto della capacità di stoccaggio e corretta funzionalità dell impianto; rispetto del massimale di azoto apportato, l impegno prevede che l uso degli effluenti nelle ZONE ORDINARIE sia pari a 340 chili/ettaro/anno (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali situati in tali zone; agronomici, sono specifici per l uso degli effluenti nelle zone ordinarie. Per l uso dei prodotti fitosanitari, gli impegni sono i seguenti: verifica dello stato di funzionalità dell attrezzatura per l irrorazione e rilascio (cadenza almeno quinquennale) di un attestato emesso da tecnico o da struttura specializzata; prescrizioni sull uso dei pesticidi in vicinanza di corpi idrici o altri luoghi sensibili. Per quanto riguarda l entrata in vigore dell obbligo di verifica delle attrezzature per l irrorazione, in base a quanto specificato dal MiPAAF con la nota 3811 del 12 febbraio 2009, la data entro la quale l obbligo deve essere assolto è: il 30 giugno 2010 per tutte le aziende che hanno attivato l impegno relativo alla misura 214 del PSR negli anni 2007, 2008 e 2009; Il 31 dicembre dell anno in cui viene attivato l impegno per le aziende che attivano l impegno relativo alla misura 214 del PSR negli anni successivi.

39 NOTE

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche

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