CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL APPALTO Il contratto ha per oggetto la fornitura dei prodotti non deperibili biologici e convenzionali occorrenti per la refezione scolastica dell Istituzione Sophia nel periodo Il contratto ha per oggetto la fornitura delle carni bovine ed avicole biologiche, alle carni suine ed equine convenzionali ed ai salumi occorrenti per la refezione scolastica dell Istituzione Sophia nel periodo 01/01/2015 al 31/108/2016, salva la facoltà dell Istituzione di prorogare il contratto sino al 31/08/2018. Con provvedimenti successivi e in relazione all'andamento dei contratti attualmente in essere, l Istituzione si riserva la facoltà di rinviare la decorrenza della fornitura di alcuni prodotti a data successiva e comunque non oltre il 31/03/2015. I quantitativi previsti sono da considerarsi indicativi, potendo l'istituzione aumentarli o diminuirli fino ad un massimo del 30% in relazione alle effettive esigenze del servizio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. E' inoltre fatto salvo il diritto di recesso anticipato dell'istituzione Sophia qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dell'istituzione stessa, eseguito in maniera non soddisfacente. Nel caso in cui, al termine del contratto, l Istituzione Sophia non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione delle forniture, potrà prorogare l appalto con specifico provvedimento. A tale fine l Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla scadenza. E in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell art. 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 l Istituzione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto concluso e l appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui all art. 26, comma 3 della suaccennata L. 488/1999. ART. 2 - NORME MERCEOLOGICHE ED IGIENICHE Gli alimenti e le modalità di esplicazione del servizio dovranno essere rispondenti ai principi di cui alla legge n. 29/2002 della Regione Emilia Romagna "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva". Gli alimenti dovranno corrispondere a quanto di seguito indicato. La Ditta aggiudicataria DEVE operare in conformità al Reg.CE 852/2004 per quanto riguarda l igiene dei prodotti alimentari e l attuazione del sistema di autocontrollo secondo i principi HACCP stabiliti dal Regolamento. La Ditta aggiudicataria deve inoltre operare in conformità a quanto disposto dal Reg. CE 178/2002 riguardo la rintracciabilità degli alimenti trattati. Si precisa inoltre che deve essere garantito - anche per i propri fornitori e gli eventuali intermediari commerciali - il rispetto delle prescrizioni cui al Reg.CE 852/2004 e Reg. CE 178/2002 e successive Istituzione Sophia Centro Cottura Via Poggi n San Lazzaro di Savena tel fax centrocottura@comune.sanlazzaro.bo.it pagina 1 di 25

2 regolamentazioni e/o disposizioni normative nazionali e regionali, con riferimento a tutti i prodotti alimentari reperiti sul mercato e forniti alle scuole. Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare dovranno soddisfare tutte le leggi e i regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto in termini di etichettatura (D. Lgs. N. 109/1992 e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica; termine minimo di conservazione e/o data di scadenza secondo quanto disposto dal D. Lgs 181/2003. Si precisa che ai fini del presente capitolato si intendono: Per prodotto biologico un prodotto ottenuto ed etichettato secondo quanto disposto dal regolamento CE 834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Per prodotti tipici si intendono i prodotti certificati come DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), così come definiti dal Reg. CE n 510/2006, e STG (Specialità Tradizionali Garantite ), così come definite dal Reg. CE n 509/2006 Per prodotto tradizionale si intende un prodotto ottenuto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 Aprile 1998, n. 173 e DM 8 Settembre 1999, contenuto negli appositi elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali. Inoltre, non dovranno essere forniti alimenti che riportano in etichetta: se l alimento consiste in più di un ingrediente, quelli in cui la denominazione geneticamente modificato o prodotto da (nome dell ingrediente) geneticamente modificato compare tra parentesi nell elenco degli ingredienti; la denominazione contiene (nome dell organismo) geneticamente modificato o contiene (nome dell ingrediente) prodotto da (nome dell organismo) geneticamente modificato nell elenco degli ingredienti, se l ingrediente è designato con il nome di una categoria; geneticamente modificato oppure prodotto (nome dell organismo geneticamente modificato). Inoltre dovranno soddisfare la normativa in materia con particolare riferimento a: 1. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24/6/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. Decreto Legislativo n. 220/95 del 17/3/ Legge Regionale Emilia Romagna n. 28 del 2/8/1997. Le diciture attestanti l inserimento del produttore nel Sistema di controllo Ce e il suo essere sottoposto ai controlli di uno degli Organismi nazionali di controllo autorizzati devono essere presenti in modo chiaro su ogni singola confezione. Per prodotti sigillati e regolarmente etichettati con gli estremi dell avvenuto controllo può essere fatto ricorso a un comune intermediario commerciale. Oltre alle indicazioni previste dal D.Lgs. n.109/92 e/o da norme specifiche per le diverse classi merceologiche, dall etichetta e dai documenti commerciali devono risultare: 1. Il nominativo dell Organismo nazionale di controllo autorizzato ai cui controlli l operatore è sottoposto; 2. Il codice ad esso attribuito dal Ministero delle politiche agricole e forestali; 3. Gli estremi del decreto di riconoscimento come Organismo nazionale di controllo; 4. Il codice dell operatore controllato; 5. Il numero dell autorizzazione alla stampa dell etichetta rilasciato dall Organismo nazionale di controllo o il numero del certificato del lotto; 6. La dicitura agricoltura biologica o in conversione all agricoltura biologica Per tutta la durata dell appalto nel caso si renda necessaria una sostituzione dei prodotti offerti, la ditta deve inviarne comunicazione scritta al referente dell Amministrazione prima della consegna, motivandone le cause che l hanno reso necessario e allegando le schede tecniche di prodotto. Saranno a carico della ditta aggiudicataria i costi delle eventuali analisi a cui, a giudizio insindacabile dell Amministrazione o di un suo delegato, verranno sottoposti i nuovi prodotti. pagina 2 di 25

3 ART. 3 CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEGLI ALIMENTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO BIOLOGICA La pasta dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalla L. del n 580, titolo IV artt 28 e 29 e successive modificazioni (L n 440) e Decreto Ministero della Sanità n. 264/1998. Dovrà essere confezionata con sfarinato di semola di grano duro e presentare le seguenti caratteristiche: - acqua: massimo 12,5 %; Su 100 parti di sostanza secca dovranno essere presenti: - acidità : max 4 % espressa in gradi - ceneri: 0,70-0,90; - cellulosa: 0,20-0,45; - sostanze azotate: minimo 10,50. Non deve presentare difetti tipo: - presenza di macchie bianche e nere - bottatura o bolle d'aria - spezzatura o tagli - odore di stantio e di muffe - tracce di tarme o ragnatele - sapori anomali (rancido, piccante, ecc.) Nella formazione dell impasto non debbono essere utilizzate farine scadenti, né farine di altri cereali, non possono essere addizionate sostanze coloranti per simulare il colore caratteristico. Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti, dovrà presentare odore e sapore gradevoli, aspetto uniforme, resistenza alla pressione delle dita. Per ogni tipo di pasta dovranno essere specificate le seguenti caratteristiche: a) tempo di cottura; b) resa (aumento di peso con la cottura); c) tempo massimo di mantenimento delle paste cotte e scolate, entro il quale è garantita la conservazione di accettabili caratteristiche organolettiche (assenza di collosità) d) tempo massimo di cottura entro il quale è garantito un mantenimento di accettabili requisiti organolettici come il mantenimento della forma ed assenza di spaccature. Il materiale utilizzato per il confezionamento dovrà risultare conforme alle disposizioni del D.M e le etichettature dovranno riportare le indicazioni previste dal D.Lvo 109/1992. Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; oltre alle altre indicazioni previste dal D.Lvo 109/92 dovranno riportare: - la ditta produttrice (ragione sociale, sede) - il luogo di produzione; - la scadenza. Sarà respinta all'origine la merce che non corrisponderà ai requisiti sopraindicati, verificati anche all'atto della apertura delle confezioni. La pasta di semola dovrà essere consegnata in confezioni da kg. 5. Dovrà avere le seguenti caratteristiche: basso grado di spappolamento (all esatto tempo di cottura deve cedere al liquido una quantità di sostanza non superiore al 5,5%); elevata tenuta di cottura (il rapporto della sostanza ceduta al liquido dopo 5 min. dall esatto tempo di cottura (a 100 C) è compreso tra 1,00 e 1,10); elevata resa di cottura (all esatto tempo di cottura (a 100 C) il rapporto tra il volume finale e quello iniziale è superiore a 4,0); pagina 3 di 25

4 elevato assorbimento dei condimenti (in grado di assorbire oltre il 90% di un condimento standard); basso grado di disfacimento dopo la sosta (la quantità di sostanza ceduta dopo il 20 di sosta a 60 C (senza liquido) è compresa tra 2,2 e 2,8). Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste; è obbligatoria la presentazione da parte del fornitore del catalogo dei formati prodotti, sufficientemente diversificati che dovrà contenere almeno questi: * Mezze penne, pennette rigate * Sedanini rigati * Gramigna riccia * Gnocchetti sardi * Gobbini o pipette rigati * Ditalini, ditali e ditaloni rigati * Spaghetti * Orecchiette * Tempestina * Stelline * Anellini * Puntine di riso * Farfalline * Stortini * Corallini * Fusil Per ogni tipo di pasta deve essere specificato il tempo di cottura. Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92. PASTA SECCA ALL UOVO BIOLOGICA Prodotta con semola di grano duro e almeno quattro uova di gallina, corrispondenti ad almeno 200g., per Kg. di semola, come citato nell'art 3.1 legge n. 580/67 e successive modificazioni. La pasta deve rispondere ai requisiti di composizione previsti dalla legge; deve presentarsi in buono stato di conservazione (vedi pasta di semola). Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni previste dal D.lgs.109/92 ed il tempo di cottura. In particolare la pasta dovrà presentare le seguenti caratteristiche: o basso grado di spappolamento (all esatto tempo di cottura deve cedere al liquido una quantità di sostanza non superiore al 5,5%); o elevata tenuta di cottura (il rapporto della sostanza ceduta al liquido dopo 5 dall esatto tempo di cottura (a 100 C) è compreso tra 1,00 e 1,10); o elevata resa di cottura (all esatto tempo di cottura (a 100 C) il rapporto tra il volume finale e quello iniziale è superiore a 4,0); 69 o elevato assorbimento dei condimenti (in grado di assorbire oltre il 90% di un condimento standard); o basso grado di disfacimento dopo la sosta (la quantità di sostanza ceduta dopo il 20 di sosta a 60 C (senza liquido) è compresa tra 2,2 e 2,8). Per quanto riguarda i parametri microbiologici della pasta all uovo devono essere rispettati i seguenti limiti: - carica microbica totale (aerobi mesofili a +32 C): non superiore a 10 4 UFC/g. - Salmonella: assente/25 g, - Staphylococcus aureus: non superiore a 100 /g. Le tipologie saranno le seguenti: pagina 4 di 25

5 - pasta di formati assortiti (compresa pastina da brodo) in confezioni da Kg. 5 - tagliatelle in confezioni da Kg. 5 - garganelli in confezioni da Kg. 5 - grattini in confezioni da Kg 5. - quadretti in confezione da kg. 5 RISO PARBOILED BIOLOGICO Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura. Le varieta da somministrare saranno di volta in volta indicate secondo le esigenze dei servizi comunali. Il riso deve possedere tutti i requisiti qualitativi e commerciali previsti dalle vigenti norme di legge L. 325/58 e successive integrazioni e modifiche. Il riso deve essere dell ultimo raccolto, ben maturo, di fresca lavorazione, 70 sano, ben secco, immune da parassiti, con umidita non superiore al 15% privo di polveri minerali (gesso caolino), privo di coloritura (cromato di piombo, ossido di ferro). Il riso non deve avere odore di muffa, ne altro odore diverso da quello che gli e proprio. Il riso non deve contenere, oltre i limiti di tolleranza stabiliti annualmente con il relativo decreto, grani striati di rosso, grani rotti, vaiolati ed ambrati, corpi estranei ed impurita varie. Alla cottura il riso deve resistere, senza che i grani si deformino. Dovrà essere privo di conservanti, antiparassitari e additivi in genere. Il riso deve essere confezionato in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. BISCOTTI E MERENDINE CONFEZIONATE BIOLOGICI I biscotti e le merendine da somministrare devono possedere i requisiti propri dei prodotti da forno aventi una perfetta lievitazione e cottura. La composizione espressa in ingredienti principali deve essere la seguente: farina di tipo 0 e/o di tipo 1 e/o di tipo 2 e/o di tipo integrale, zucchero e/o miele e/o concentrati di frutta, burro o grassi vegetali non idrogenati, uova, latte, polvere lievitante. Si intendono per merendine i prodotti dolciari da forno monoporzione. Possono essere prodotti con farina di tipo 0, di tipo 2 o di tipo integrale, zucchero e/o miele e/o concentrati di frutta, burro o grassi vegetali non idrogenati, uova, latte, polvere lie-vitante, confettura o marmellata o semilavorato di frutta. Non devono contenere additivi o altri ingredienti nel rispetto del Decreto n 209 del 27/2/96 e successive modificazioni (Decreto n 250 del 30/4/98), a eccezione degli agenti lievitanti. Non è ammessa la presenza di strutto. I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormale e sgradevole. Le confezioni devono essere chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dalla legge e non devono presentare difetti. I biscotti dovranno essere confezionati in pacchetti o sacchetti di peso compreso fra 400/500 gr e 1 Kg. I biscotti, del tipo secco, devono essere confezionati e sigillati in involucri idonei al contenimento di prodotti alimentari. Su ciascuna confezione vanno indicati chiaramente gli ingredienti, in ordine decrescente di quantità riferita al peso del prodotto, nonché la data di scadenza. Non devono essere dolcificati con saccarina o con altre sostanze dolci diverse dallo zucchero o con edulcoranti diversi dal saccarosio e dal fruttosio. Potrà essere richiesta la fornitura di biscotti confezionati in monodose. Si richiede la fornitura delle seguenti tipologie di merendine: pagina 5 di 25

6 - crostatine assortite da gr. 30/40, plum-cake allo yogurt da gr.30/ 40 o altre tipologie CONFETTURA EXTRA DI FRUTTA BIOLOGICA La confettura deve essere costituita da frutta intera o a pezzi, coltivata con metodo biologico, il prodotto deve essere ottenuto con metodi che compromettano il meno possibile la qualità della frutta di partenza. All esame organolettico non devono riscontrarsi: caramellizzazione degli zuccheri; sineresi; cristallizzazione degli zuccheri, ammuffimenti; sapori estranei; presenza di noccioli interi o loro frammenti, di foglie, di insetti o loro frammenti, altri materiali estranei. Potranno essere utilizzati tutti i tipi di zucchero ammessi dalla normativa vigente. Potranno essere utilizzati anche miele, concentrati e sciroppi vegetali, malto di cereali, è tollerata la presenza di pectina come gelificante e di correttori di acidità, sono escluse sostanze antifermentative, anche sotto forma di residui in traccia presenti originariamente nei semilavorati. Dovrà essere confezionata in vasetti di vetro da gr. 500 o in monoporzione da gr. 25. MIELE BIOLOGICO Dovrà essere di produzione nazionale, del tipo millefiori o Acacia di tipo non pastorizzato. E' richiesta anche la fornitura in confezioni monodose per merende. Sulla confezione devono essere riportate le indicazioni previste dal D.Lgs. n. 109/92. CARATTERISTICHE: 1) tenore apparente di zuccheri riduttori espresso in zucchero invertito: non meno del 65% 2) tenore d'acqua: non più del 21% 3) tenore apparente di saccarosio: non più del 5% 4) tenore di sostanze insolubili in acqua: non più del 0,1% 5) tenore di ceneri: non più dello 0,6% 6) acidità: non più di 40 m. equivalenti per Kg. 7) indice diaastasico non meno di 8 8) H.M.F.: non più di 40 mgr. per Kg. 9) il miele non deve essere stato sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi. Dovrà essere confezionato in vasetti di vetro da gr. 500 o in monoporzione da gr. 25. OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO L olio extravergine di oliva dovrà essere ottenuto dalla spremitura meccanica delle olive raccolte in Italia e deve aver subito soltanto le operazioni fisiche di lavaggio, sedimentazione e/o filtraggio, con l esclusione di ogni altra manipolazione e di trattamenti chimici. L olio dovrà avere fruttato, fragrante e gradevole, di gusto netto saporito, che ricorda quello dell oliva; non dovrà, quindi, rivelare odori disgustosi come di rancido, di putrido, di muffa, ecc. deve essere limpido, fresco e privo di impurità e deve essere assolutamente privo di sostanze estranee. Il contenuta di acidità, espressa in acido oleico, non deve superare lo 0,5%. Il prodotto verrà consegnato in confezioni da litri 0,75/1 in vetro scuro o banda stagnata. pagina 6 di 25

7 POMODORI PELATI E PASSATA DI POMODORO BIOLOGICI Nella scelta del pomodoro sono da preferire le varietà di selezione tradizionale locale. Sono in ogni caso vietati i pomodori da colture transgeniche. I prodotti trasformati devono possedere tutte le caratteristiche del prodotto originario, di odore e sapore caratteristici, privi di antifermentativi, di acidi, di metalli tossici, di coloranti. Devono essere ricavati direttamente dal frutto fresco, maturo, sano e ben lavato, di un sapore delicato tendenzialmente zuccherino, di media grandezza, privi di condimenti grassi; non devono avere subito manipolazioni prima dell inscatolamento, che non siano la scottatura, la pelatura, la depezzatura, la precottura, la tritatura e la setacciatura. Devono essere prodotti dell anno, contenuti in vasi di vetro o di latta di banda stagnata, nel caso di pomodori pelati devono presentarsi immersi in liquido di governo, preferibilmente da succo di pomodoro. Nel caso dei pelati i frutti interi devono essere di maturazione uniforme, privi di marciume, di pelle e di peduncoli. Non devono essere presenti nella massa né organismi animali né essere intaccato da organismi vegetali. Il peso del prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 70% del peso netto e il residuo secco al netto del sale aggiunto non deve essere inferiore al 4,5%. La passata deve essere preparata da pomodori lavati e tritati, poi sottoposti a precottura con temperatura di 100 C. La merce dovrà essere nelle seguenti confezioni: POMODORI PELATI da gr PASSATA DI POMODORO da gr. 700 o gr SUCCHI DI FRUTTA BIOLOGICI Il prodotto è quello definito dal D.P.R. n. 489 del 18/05/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Devono essere ottenuti con purea di frutta di recente produzione nella misura minima del 40/50 %. Devono contenere solo frutti appartenenti alla specie dichiarata, sani e giunti a corretta maturazione e avere il sapore caratteristico della frutta. I succhi di frutta, di gusti vari (pesca, pera, albicocca, mix tropicale, arancia), devono essere privi di sostanze non genuine o guaste, non devono contenere additivi, anticrittogamici e pesticidi, nè dolcificanti artificiali, aromi non naturali, sostanze acide, coloranti e puntini neri, che rileverebbero l utilizzo di frutta bacata, i prodotti devono essere esenti da anidride solforosa ed antifermentativi aggiunti; è tollerata la presenza di acido ascorbico. Il prodotto dovrà essere consegnato in brick da cc.200, con una vita residua superiore al 50%. Dovranno essere confezionati ai sensi del D.P.R. n. 777 del 23/8/82, con etichettatura ai sensi del D.Lgs n.109 del 27/09/92. Deve essere conforme a quanto previsto dalla L. n. 753/ e successive modifiche. PRODOTTI CONVENZIONALI ACETO Il prodotto deve rispondere ai requisiti dell articolo n. 41 del D.P.R. n. 162 del 12/02/65, dal D.m. 23/12/1967 e successive modificazioni ed integrazioni. Deve essere ottenuto dalla fermentazione acetica di vino; deve avere colore trasparente, odore e sapore pungente esaltato, non deve avere subito trattamenti con anidride solforosa, non deve presentare odori e sapori estranei o sgradevoli. Deve avere una acidità totale espressa in acido acetico non inferiore al 6% ed un quantitativo di alcol non superiore all 1,5%, pagina 7 di 25

8 Dovrà essere consegnato in bottiglie di vetro da lt.1; detti recipienti devono essere muniti di contrassegno statale di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Sui recipienti deve essere riportata in lingua italiana la denominazione di aceto o aceto di vino e le etichette dovranno riportare quanto richiesto dal D.P.R. n. 162 del 12/02/1965. BICARBONATO DI SODIO Il prodotto fornito dovrà essere confezionato in astucci da kg. 0,500 o 1; del tipo per uso alimentare. Le confezioni dovranno riportare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 109/92. BISCOTTI SECCHI I biscotti forniti devono possedere i requisiti propri dei prodotti da forno aventi una perfetta lievitazione e cottura. La composizione espressa in ingredienti principali deve essere la seguente: farina di tipo 0 e/o di tipo 1 e/o di tipo 2 e/o di tipo integrale, zucchero e/o miele e/o concentrati di frutta, burro o grassi vegetali non idrogenati, uova, latte, polvere lievitante. Non devono contenere additivi o altri ingredienti nel rispetto del Decreto n 209 del 27/2/96 e successive modificazioni (Decreto n 250 del 30/4/98), a eccezione degli agenti lievitanti. Non è ammessa la presenza di strutto. I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormale e sgradevole. I biscotti dovranno essere forniti in confezioni da gr.500/1000 o in confezioni monodose da gr.18/25. MERENDINE CONFEZIONATE Le merendine confezionate fornite devono possedere i requisiti propri dei prodotti da forno aventi una perfetta lievitazione e cottura. La composizione espressa in ingredienti principali deve essere la seguente: farina di tipo 0 e/o di tipo 1 e/o di tipo 2 e/o di tipo integrale, zucchero e/o miele e/o concentrati di frutta, burro o grassi vegetali non idrogenati, uova, latte, polvere lievitante. Si intendono per merendine i prodotti dolciari da forno monoporzione. Non devono contenere additivi o altri ingredienti nel rispetto del Decreto n 209 del 27/2/96 e successive modificazioni (Decreto n 250 del 30/4/98), a eccezione degli agenti lievitanti. Non è ammessa la presenza di strutto. I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormale e sgradevole. Le confezioni devono essere chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dalla legge e non devono presentare difetti. Si richiede la fornitura delle seguenti tipologie di merendine: - crostatine assortite da gr. 30/40, plum-cake allo yogurt da gr.30/ 40, croissant, muffin o altre tipologie BISCOTTI / MERENDINE CONFEZIONATE PRIVI DI LATTE E PRIVI DI UOVO Confezionati con farina di grano tenero di tipo 0, farina integrale di grano integrale in percentuale minima del 25% e farina di soia, zucchero, grassi vegetali, sciroppo di glucosio, estratti di malto, sale, polvere lievitante, non dovranno contenere uova, latte e derivati. I biscotti devono essere ottenuti dalla lievitazione e cottura di impasti preparati con farina alimentare. I biscotti non devono contenere coloranti e aromatizzanti di origine chimica. E' inoltre vietato l'uso di emulsionanti, strutto raffinato, oli o grassi idrogenati, materiale minerali, sostanze vegetali alterate e altre impurità. pagina 8 di 25

9 Dovranno essere confezionati ai sensi del D.P.R. n.777 del 23/8/82, con etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.109 del 27/09/92. Non devono essere dolcificati con saccarina o con altre sostanze dolci diverse dallo zucchero, o con edulcoranti diversi da saccarosio e dal fruttosio, non devono contenere materie minerali, sostanze vegetali alterate ed altre impurità. Devono avere una vita residua superiore al 50%. Si intendono per merendine i prodotti dolciari da forno monoporzione. Possono essere prodotti con farina di tipo 0, di tipo 2 o di tipo integrale, zucchero e/o miele e/o concentrati di frutta, grassi vegetali non idrogenati, polvere lievitante, confettura o marmellata o semilavorato di frutta, senza uova/latte e derivati. Non devono contenere additivi o altri ingredienti nel rispetto del Decreto n 209 del 27/2/96 e successive modificazioni (Decreto n 250 del 30/4/98), a eccezione degli agenti lievitanti. Non è ammessa la presenza di strutto. I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormale e sgradevole. DESSERT GUSTI VARI Devono essere stabilizzati per mezzo di trattamenti termici tipo UHT ed in contenitori sigillati. Non devono contenere ingredienti o additivi non consentiti dalla legge. Le caratteristiche microbiche devono rientrare nei limiti previsti dal D.P.R. n. 54 del 14/1/97 (attuazione Reg. 92/46/CEE). Le confezioni, da gr. 100/125, devono riportare le dichiarazioni previste ai sensi del D.Lgs. n. 109/92. CACAO AMARO IN POLVERE Il prodotto è definito dalla Legge n. 351 del 30/4/76. Le confezioni dovranno essere integre e riportare tutte le indicazione previste dal D.Lgs. 109/92. In confezioni da kg.1 non zuccherato. Deve intendersi il pannello di cacao trasformato in polvere con un procedimento meccanico e contenente il tenore minimo di burro cacao pari all 8% ed un tenore massimo di acqua pari al 9 %. Il prodotto Gluten free certificato dall Associazione Italiana Celiachia. CAMOMILLA E KARKADE IN BUSTINE MONOPORZIONE Le bustine devono risultare integre, i prodotti devono essere puri senza corpi estranei e sulle confezioni deve essere indicato l anno di produzione. La camomilla dovrà essere conforme ai requisiti della legge n del 30/10/1940. Camomilla in confezioni da 100 filtri Karkadè in confezioni da 20 filtri CAPPERI Sotto sale e senza additivi, in confezione da gr CIOCCOLATO FONDENTE - AL LATTE Il cioccolato extra deve essere confezionato in panetti da 25 grammi circa, singolarmente avvolti in fogli di alluminio e in fascette di carta. Il cioccolato deve essere di qualità extra. Deve avere consistenza marmorea e quando lo si spezza deve presentare superfici e grana finissima e compatta, senza bollicine. Il suo colore deve essere omogeneo sia in superficie sia all'interno (Legge n.351 del 30/4/76) deve contenere una percentuale di cacao non inferiore al 45%. pagina 9 di 25

10 Dovranno essere confezionati ai sensi del D.P.R. n.777 del 23/8/82, con etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.109 del 27/09/92. Sarà respinto all'origine il prodotto che non risulti conforme alle prescrizioni sopraindicate e che, indipendentemente dalla data di scadenza indicata, presenti alterazioni del colore o della consistenza o tracce di untuosità sulla fascetta di carta di confezionamento, verificate anche all'atto dell apertura delle confezioni, comprovanti che il prodotto ha subito una eccessiva azione del calore. Il cioccolato al latte sarà ottenuto da una pasta di cacao, saccarosio in misura non superiore al 50% nel rispetto della normativa già citata e delle indicazioni riportate per il cioccolato extra. Il prodotto fornito dovrà avere una vita residua superiore al 50%. Potrà essere richiesta anche la fornitura di cioccolato fondente gluten free. CRACKERS Devono essere prodotti in conformità al D.P.R. n. 283 del 23/06/93. Le confezioni dovranno essere chiuse e riportare tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92. Salati e/o non salati in superficie, in monodose da gr. 25 circa ed in confezioni multiple da Kg.0,750/1. Il tenore d umidità deve essere del 7%.. Devono essere ottenuti dalla lievitazione e cottura di impasti preparati con farina alimentare di tipi 0, 1, la lievitazione deve essere naturale ed i lieviti corrispondere ai requisiti della legge 580/67 titolo V. Non devono contenere coloranti e aromatizzanti di origine chimica, nonchè emulsionanti, strutto raffinato, olii o grassi idrogenati o oli vegetali diversi dall olio extravergine di oliva. Le confezioni dovranno essere integre e riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 109/92 ). FAGIOLI E CECI IN SCATOLA AL NATURALE Dovranno essere forniti in confezioni da Kg. 3 nominali, il peso sgocciolato dovrà corrispondere a quanto previsto dal D.P.R. 327 del 26/3/80. Dovranno essere forniti fagioli bianchi di Spagna, fagioli cannellini e/o Borlotti al naturale e ceci. I contenitori dovranno riportare le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 109/92. Potrà essere richiesta la fornitura degli stessi prodotti in confezioni da gr FARINA DI MAIS PER POLENTA ISTANTANEA Deve essere di colore giallo intenso, priva di punti neri o verdastri, di corpi impuri; deve essere priva di conservanti, antiossidanti, emulsionanti ed additivi di qualsiasi genere. Dovrà essere fornita sia nel tipo istantanea che gialla bramata e consegnata in confezioni da kg. 0,5 o da kg. 1. Le confezioni dovranno riportare le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92. FECOLA DI PATATE Composta da amido derivato da essiccamento delle patate, di colore bianco, inodore e insapore. Non dovrà contenere parassiti, muffe, colorazioni, odori diversi da quelli che le sono propri, non dovrà contenere pesticidi, conservanti, coloranti e additivi in genere. Deve aver subito esclusivamente trattamento di purificazione o sterilizzazione. Il prodotto dovrà essere gluten free certificato dall Associazione Italiana Celiachia. In confezioni chiuse integre da kg. 1. pagina 10 di 25

11 FETTE BISCOTTATE Devono essere prodotte in conformità al D.P.R. n. 283 del 23/06/93. Le confezioni dovranno essere chiuse e riportare tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92. Convenzionali e/o integrali, in confezioni da gr Devono essere ottenuti dalla lievitazione e cottura di impasti preparati con farina alimentare di tipo 0, 1 e integrale. Il tenore massimo di umidità deve essere del 7%. Le fette biscottate non devono contenere coloranti e aromatizzanti di origine chimica, nonchè emulsionanti, strutto raffinato, olii o grassi idrogenati. FILETTI DI ACCIUGHE SOTTOLIO Dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 531/92. Dovranno essere all olio di oliva ed in confezioni da gr.700. Dovranno essere confezionati ai sensi del D.P.R. n.777 del 23/8/82, con etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.109 del 27/09/92. FIOCCHI DI CEREALI (corn flakes) In confezioni da gr , senza additivi con etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.109 del 27/09/92. I prodotti dovranno essere esenti da corpi estranei generici, parassiti, muffe ed agenti infestanti, non devono presentare odori, sapori e colorazione anomali. FRUTTA ALLO SCIROPPO Dovrà essere prodotta ai sensi del D. P. R. n.489 del 18/5/82. Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro, i frutti immersi nel liquido dovranno essere il più possibile intatti, non spaccati né spappolati per un eccessivo trattamento termico. In confezioni da Kg. 3 nominali, il peso sgocciolato deve risultare non inferiore al 57%. I frutti contenuti devono corrispondere alla specie botanica e alla cultivar dichiarati in etichetta. Non dovranno essere presenti additivi di qualsiasi tipo. Potranno essere richieste pesche, albicocche, pere, ananas e frutta per macedonia; in quest ultima non dovranno essere presenti ciliegie. LIEVITO CHIMICO Conforme al D.M. 31/3/65 e successive modificazioni e integrazioni. In polvere, per dolci confezionato in bustine da utilizzare per Kg.1 di farina. Deve rispettare la normativa vigente in tema di etichettatura (D.Lgs. 109/92). LIEVITO DI BIRRA SECCO Lievito disidratato. Dose per gr. 500 di farina in bustine. SCHIACCIATINE CONFEZIONATE Prodotto da forno ottenuto dalla cottura di un impasto di farina di grano tenero tipo 0, olio vegetale, lievito, sale, farina di cereali maltati. I lieviti devono corrispondere ai requisiti della Legge 580/67 Titolo V, in confezione monoporzione da gr. 35/40 Le confezioni dovranno essere integre e riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il prodotto dovrà essere fresco e non presentare odore, sapore e colore anormale e sgradevole, deve essere croccante e spezzarsi nettamente quando sotto posto a frattura manuale e masticatura. Potranno essere richiesti nelle seguenti tipologie: pagina 11 di 25

12 - tradizionali, - gusto pizza, - al rosmarino MISCELA DI VEGETALI IN SCATOLA PER INSALATA DI RISO Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta. I vegetali contenuti devono corrispondere alla specie botanica e alla cultivar dichiarate in etichetta. Il Prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro. Il vegetale immerso nel liquido di governo o nell olio di semi non deve essere staccato o spappolato per effetto di un eccessivo trattamento termico. Ogni contenitore deve riportare tutte le indicazioni previste nel D.Lgs. n. 109/92.. Il prodotto dovrà essere consegnato in confezioni da kg. 2 nominali, il peso sgocciolato deve risultare non inferiore al 57%. OLIO DI SEMI DI GIRASOLE E DI ARACHIDE Devono corrispondere ai requisiti di qualità e composizione previsti dal R.D.L. n. 2033/1925 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli olii di semi devono provenire dall estrazione a mezzo di solvente o dalla estrazione meccanica di semi di arachide, di girasole e di mais; se l estrazione avviene a mezzo di solvente chimico, l olio che si ricava deve essere sottoposto al processo di purificazione. L olio non deve contenere tracce dei prodotti chimici impiegati durante la lavorazione. La data di scadenza al consumo indicata sul recipiente deve essere anteriore di almeno 10 mesi dalla data di consegna del prodotto. I contenitori (latte in banda stagnata, bottiglie di vetro o bottiglie in PET) debbono rispondere ai requisiti, per i materiali usati, fissati dalle disposizioni di legge in materia (D. R. P. n.777 del 23/8/82 e successive modificazioni). I contenitori in banda stagnata (latte e/o lattine) dovranno essere forniti di sistema di chiusura richiudibile. Sono richieste confezioni da lt. 1 e da lt. 5. Nel caso di contenitori in banda stagnata, saranno respinte all'origine le scatole che evidenzino, anche in misura modesta, bombature di qualsiasi natura, ammaccature più o meno marcate e tracce di ruggine. Su ogni contenitore devono essere riportate le indicazioni previste dal D.Lvo n. 109/92. OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IN BUSTINE Il prodotto fornito dovrà avere le caratteristiche proprie del prodotto classificato come olio extravergine di oliva. Dovrà essere consegnato in bustine da ML. 10 OLIVE VERDI / NERE DENOCCIOLATE IN SALAMOIA Le olive devono essere mature, sane, ben lavate, prive di larve, insetti, difetti dovuti a malattie e devono presentare il caratteristico odore e sapore, il liquido di governo non deve presentare crescita di muffe o altre alterazioni, in confezione da Kg. 3. Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni contenute nel D.Lgs. n. 109/92 Il peso netto effettivo deve presentare uno scarto rispetto al dichiarato inferiore all 1% come dall art. 67 del già citato D.P.R.327/80, per confezioni di peso comprese fra kg.1 e kg.5. pagina 12 di 25

13 ORZO SOLUBILE In confezioni da Kg.0,500, preferibilmente sotto vuoto. Dovrà trattarsi di orzo tostato, macinato e solubilizzato. Non dovrà presentare insetti, parassiti, muffe, colorazioni ed odori diversi da quelli che le sono propri. Non dovrà contenere conservanti o coloranti in genere. Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni contenute nel D.Lgs. 109/92. PANE BISCOTTATO In confezioni da gr. 250 circa, pane speciale di tipo 0, addizionato con olio extravergine di oliva. Non dovranno essere presenti grassi animali (strutto, burro, ecc.) e grassi vegetali diversi dall olio di oliva. Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni contenute nel D.Lgs. 109/92. POMODORI PELATI E PASSATA DI POMODORO Nella scelta del pomodoro sono da preferire le varietà di selezione tradizionale locale. Sono in ogni caso vietati i pomodori da colture transgeniche. I prodotti trasformati devono possedere tutte le caratteristiche del prodotto originario, di odore e sapore caratteristici, privi di antifermentativi, di acidi, di metalli tossici, di coloranti. Devono essere ricavati direttamente dal frutto fresco, maturo, sano e ben lavato, di un sapore delicato tendenzialmente zuccherino, di media grandezza, privi di condimenti grassi; non devono avere subito manipolazioni prima dell inscatolamento, che non siano la scottatura, la pelatura, la depezzatura, la precottura, la tritatura e la setacciatura. Devono essere prodotti dell anno, contenuti in vasi di vetro o di latta di banda stagnata, nel caso di pomodori pelati devono presentarsi immersi in liquido di governo, preferibilmente da succo di pomodoro. Nel caso dei pelati i frutti interi devono essere di maturazione uniforme, privi di marciume, di pelle e di peduncoli. Non devono essere presenti nella massa né organismi animali né essere intaccato da organismi vegetali. Il peso del prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 70% del peso netto e il residuo secco al netto del sale aggiunto non deve essere inferiore al 4,5%. La passata deve essere preparata da pomodori lavati e tritati, poi sottoposti a precottura con temperatura di 100 C. La merce dovrà essere nelle seguenti confezioni: POMODORI PELATI da gr PASSATA DI POMODORO da gr. 700 o gr DOPPIO CONCENTRATO DI POMODORO Il prodotto è definito dal R.D. n del 30/01/24 e R.D. n del 15/10/25. Deve contenere cloruro di sodio in quantità non superiore al 2% ed essere privo di pesticidi, di antifermentativi, di acidi, di metalli tossici e di coloranti artificiali nonché aromatizzanti anche se non nocivi. Deve essere ottenuto da una sola lavorazione di pomodori freschi e pertanto sono escluse miscelazioni con concentrati conservati dell anno precedente. Deve essere confezionato in scatole da gr Saranno rinviate alla ditta fornitrice le scatole visibilmente ammaccate, con tracce di ruggine o inizio di bombaggio di qualsiasi origine o natura. Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni contenute nel D.L. 109/92. pagina 13 di 25

14 Il peso netto effettivo deve presentare uno scarto rispetto al dichiarato inferiore all 1% come dall art.67 del già citato D.P.R.327/80, per confezioni di peso comprese fra gr circa. PREPARATO PER PURE A base di fiocchi di patate, regolari ed omogenei, non bruciati con scarsa presenza di particelle allo stato sfarinato. Il prodotto dovrà essere ottenuto dalla lavorazione di patate sane e selezionate. Dovrà essere fornito in confezione da kg. 1. Le confezioni dovranno riportate le indicazioni contenute nel D.Lgs. 109/92. SALE RAFFINATO DA TAVOLA IODATO In confezioni da Kg. 1 o bustine monodose da gr. 2 Il prodotto non deve contenere impurità e corpi estranei e deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. 10/8/1995 n. 562 e D.M. 31/01/1997 n. 106 SALE GROSSO IODATO In confezioni da Kg. 1. Il prodotto non deve contenere impurità e corpi estranei e deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. 10/8/1995 n. 562 e D.M. 31/01/1997 n. 106 SPEZIE ED AROMI (ORIGANO IN FOGLIE - CHIODI DI GAROFANO - CANNELLA - NOCE MOSCATA) Devono rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs n. 107 del 25/01/92. Devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vegetale e non devono essere soggetti ad attacchi parassitari, né presentare corpi estranei Le confezioni devono essere integre e conformi alla normativa vigente e in confezioni non inferiori a gr. 500 ca. SUCCHI DI FRUTTA Il prodotto è quello definito dal D.P.R. n. 489 del 18/05/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Devono essere ottenuti con purea di frutta di recente produzione nella misura minima del 40/50 %. Devono contenere solo frutti appartenenti alla specie dichiarata, sani e giunti a corretta maturazione e avere il sapore caratteristico della frutta. I succhi di frutta, di gusti vari (pesca, pera, albicocca, mix tropicale, arancia), devono essere privi di sostanze non genuine o guaste, non devono contenere additivi, anticrittogamici e pesticidi, nè dolcificanti artificiali, aromi non naturali, sostanze acide, coloranti e puntini neri, che rileverebbero l utilizzo di frutta bacata, i prodotti devono essere esenti da anidride solforosa ed antifermentativi aggiunti; è tollerata la presenza di acido ascorbico. Il prodotto dovrà essere consegnato in brik da cc.200 e/o in brik da lt. 1, con una vita residua superiore al 50%. Dovranno essere confezionati ai sensi del D.P.R. n. 777 del 23/8/82, con etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.109 del 27/09/92. THE DETEINATO IN BUSTINE Il prodotto deve essere conforme al D. M.12 dicembre 1979 e successive modifiche ed integrazioni e fornito in confezioni multifiltro. pagina 14 di 25

15 THE DETEINATO IN BRIK Confezionato in brik da cc. 200, gusto limone, pesca THE IN BOTTIGLIA Confezionato in bottiglie in PET da lt. 1,5, gusti limone o pesca. TONNO AL NATURALE Il prodotto fornito deve provenire dalla lavorazione di pesci appartenenti alle sole specie di cui è consentito dalla normativa vigente l'inscatolamento con la denominazione di "tonno" (Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni). Il prodotto fornito deve avere almeno sei mesi di maturazione, essere di prima scelta, a tranci interi (art. 3 Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni); non debbono essere presenti "briciole" in quantitativi superiori al 18%. L indicazione «al naturale» è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura) o una soluzione salina o acqua, con l aggiunta eventuale di erbe, spezie o aromi naturali, quali definiti dalla direttiva 88/388/CEE. Il prodotto deve provenire da stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti nelle liste di riconoscimento CEE; deve essere conforme a quanto stabilito dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ai controlli riguardanti l'efficacia dei trattamenti di sterilizzazione. I valori di istamina e di mercurio non devono superare i limiti prescritti nell Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e dal D.M e sue modifiche ed integrazioni. Le carni debbono essere prive di lembi di pelle, di porzioni di pinne, di frammenti di frattaglie o di altro materiale estraneo. All'apertura della scatola le carni di tonno debbono avere odore caratteristico e gradevole; debbono essere assenti odori ammoniacali o di idrogeno solforato dovuti a processi di biodegradazione già presenti nelle carni o causati da inadempienze nelle fasi di lavorazione. Il tessuto muscolare deve essere di colore uniforme, di tonalità variante da rosa a rosso bruno a seconda della specie; non deve presentare altre colorazioni anomale. La consistenza sarà compatta ed uniforme, non stopposa; deve presentare assenza di ossidazione, di vuoti, di parti estranee (spine, pelle, squame, grumi di sangue), assenza di macchie ed anomalie. I fasci muscolari debbono essere disposti in fasci concentrici, uniformi nella loro sezione e ben aderenti tra loro. Il tonno fornito dovrà essere confezionato in scatole di banda stagnata senza apertura a strappo per le confezioni da kg. 1,730. Il peso delle confezioni richiesto è il seguente: - scatole da gr. 1,730 con peso netto non inferiore ai gr. 1,250 - scatole da gr. 80. Dovranno essere confezionati ai sensi del D.P.R. n. 777 del 23/8/82, con etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.109 del 27/09/92. La confezione deve presentare marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004. I contenitori in banda stagnata non devono presentare difetti quali ammaccature, punti ruggine, corrosioni interne o altro. Saranno respinte all'origine le scatole che evidenzino, anche in misura modesta bombature di qualsiasi natura, ammaccature più o meno marcate e tracce di ruggine. Su ogni scatola deve essere riportata la ragione sociale della Ditta produttrice, la sede dello stabilimento di lavorazione, il peso netto, e tutte quelle indicazioni che le vigenti disposizioni in materia prescrivono. pagina 15 di 25

16 ZAFFERANO Si richiede zafferano in polvere in involucri sigillati da mg. 125 recanti denominazioni peso netto, nome e sede della ditta preparatrice. Dovrà corrispondere a quanto previsto nel R.D.L. n del 12/11/36. ZUCCHERO Il prodotto deve essere conforme alla legge del 31 marzo Le confezioni devono riportare quanto previsto n. 139 del 31/03/1980. Si intende il saccarosio depurato e cristallizzato di qualità sana, con un grado di polarizzazione almeno del 99,7 % ed un contenuto residuo di anidride solforosa al massimo di 15mg/Kg, per il tipo di colore, contenuto in ceneri e colorazione della soluzione. Lo zucchero non deve presentare impurità e residui di insetti. Dovrà essere confezionato in pacchi da Kg. 1. Potrà essere richiesta la fornitura di zucchero di canna Fair Trade, per il quale verrà chiesta apposita quotazione. ZUCCHERO VANIGLIATO In confezioni integre da Kg. 1. Dovrà essere una miscela di zucchero a velo, amido di mais e vanillina. Non dovrà presentare insetti, parassiti, muffe, colorazioni ed odori diversi da quelli che le sono propri. Non dovrà contenere conservanti o coloranti in genere. PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA Dovranno essere conformi e soddisfare quanto previsto dal D.L.vo n. 111 del 27/1/1992 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. n. 128 del 7/4/1999, con etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.109 del 27/09/92. OMOGENEIZZATI DI CARNE Dovranno corrispondere a quanto previsto dalla Legge 327/51 e dal DPR 578/53. Dovranno essere di manzo, pollo, tacchino, agnello, coniglio, vitello, prosciutto e consegnati in vasetti da gr.80. OMOGENEIZZATI DI PESCE Dovranno corrispondere a quanto previsto dalla Legge327/51 e dal DPR 578/53. Dovranno essere di trota, sogliola o platessa e consegnati in vasetti da gr.80. OMOGENEIZZATO DI FRUTTA Dovranno essere di mela, pera, frutta mista, prugna, ecc. in vasetti da gr.80. OMOGENEIZZATO DI VERDURA Vasetti da gr. 80 OMOGENEIZZATO DI FORMAGGIO Vasetti da gr. 80 Potrà essere inoltre richiesta la fornitura di liofilizzati di carne, pesce e verdure per prima infanzia. pagina 16 di 25

17 PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO La pasta dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalla L. del n 580, titolo IV artt 28 e 29 e successive modificazioni (L n 440). Dovrà essere confezionata con sfarinato di semola di grano duro e presentare le seguenti caratteristiche: - acqua: massimo 12,5 %; Su 100 parti di sostanza secca dovranno essere presenti: - acidità : max 5 % espressa in gradi - ceneri: 0,70-0,90; - cellulosa: 0,20-0,45; - sostanze azotate: minimo 10,50. Non deve presentare difetti tipo: - presenza di macchie bianche e nere - bottatura o bolle d'aria - spezzatura o tagli Le quantità di antiparassitari residui dovranno essere contenuti nei limiti stabili dall art. 5 comma H della legge 283, della Circolare Ministeriale n. 42 del 12/10/1982, dall OM del 6/6/85 e successive modifiche ed integrazioni. Metalli pesanti dovranno essere contenuti nei seguenti limiti: - Pb. < 0,50 ppm - Cd < 0,07 ppm Standard microbiologici come segue: - aerobi totali massimo u.f.c./g - enterobatteri massimo 10 u.f.c./g - salmonella assenti in 25 g. - muffe massimo 500 u.f.c./g Filth-Test massimo 20 frammenti/50 g Nella formazione dell impasto non debbono essere utilizzate farine scadenti, né farine di altri cereali, non possono essere addizionate sostanze coloranti per simulare il colore caratteristico. Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti, dovrà presentare odore e sapore gradevoli, aspetto uniforme, resistenza alla pressione delle dita. Per ogni tipo di pasta dovranno essere specificate le seguenti caratteristiche: a) tempo di cottura; b) resa (aumento di peso con la cottura); c) tempo massimo di mantenimento delle paste cotte e scolate, entro il quale è garantita la conservazione di accettabili caratteristiche organolettiche (assenza di collosità) d) tempo massimo di cottura entro il quale è garantito un mantenimento di accettabili requisiti organolettici come il mantenimento della forma ed assenza di spaccature. Il materiale utilizzato per il confezionamento dovrà risultare conforme alle disposizioni del D.M e le etichettature dovranno riportare le indicazioni previste dal D.Lvo 109/1992. Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; oltre alle altre indicazioni previste dal D.Lvo 109/92 dovranno riportare: - la ditta produttrice (ragione sociale, sede) - il luogo di produzione; - la scadenza. Sarà respinta all'origine la merce che non corrisponderà ai requisiti sopraindicati, verificati anche all'atto della apertura delle confezioni. La pasta di semola dovrà essere consegnata in confezioni da kg. 5. pagina 17 di 25

18 E' obbligatoria la presentazione da parte del fornitore, del catalogo dei formati che dovrà contemplare almeno i seguenti: * Penne, mezze penne, pennette rigate, minipenne * Sedani, sedanini rigati * Gramigna riccia * Gnocchetti sardi * Fusilli * Gobbi, gobbini, conchiglie o pipe rigati * Farfalle e minifarfalle * Ditalini, ditali e ditaloni rigati * Tortiglioni * Spaghetti * Orecchiette * Strozzapreti * Tempestina * Stelline * Anellini * Puntine di riso * Farfalline * Stortine * Corallini PASTA SECCA ALL'UOVO Prodotta con semola di grano duro e almeno quattro uova fresche di gallina, corrispondenti ad almeno 200 gr. per Kg. di semola, come indicato da art. 31 Legge 580/1967 e successive modificazioni. Il prodotto fornito dovrà possedere tutti i requisiti prescritti dalla Legge n. 580 del e successive modificazioni (L n. 440), nonché, per requisiti microbiologici, dalla Circolare Ministeriale n. 32 del e dal D.M. 119/96. La pasta all uovo dovrà avere le seguenti caratteristiche: Umidità massima 12,50% Ceneri da 0,85 a 1,10 su 100 parti di sostanza secca Cellulosa 0,20-0,45 su 100 parti di sostanza secca Sostanze azotate contenuto minimo 12,50% Acidità massima 5% Non deve presentare difetti tipo: - presenza di macchie bianche e nere - bottatura o bolle d'aria - spezzatura o tagli Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti. Le quantità di antiparassitari residui dovranno essere contenuti nei limiti stabili dall art. 5 comma H della legge 283, della Circolare Ministeriale n. 42 del 12/10/1982, dall OM del 6/6/85 e successive modifiche ed integrazioni. Metalli pesanti dovranno essere contenuti nei seguenti limiti: - Pb. < 0,50 ppm - Cd < 0,07 ppm Standard microbiologici come segue: - aerobi totali massimo u.f.c./g su 3 u.c. - - massimo u.f.c./g su 2 u.c. pagina 18 di 25

19 - staf. Cong. + massimo 100 u.f.c./g su 3 u.c. - staf. Cong. + massimo u.f.c./g su 2 u.c. - salmonella assenti in 25 g. - muffe massimo 100 u.f.c./g - Filth-Test massimo 20 frammenti/50 g Il materiale utilizzato per il confezionamento dovrà risultare conforme alle disposizioni del D.M e le etichettature dovranno riportare le indicazioni previste dal D.Lvo 109/1992. Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; oltre alle indicazioni previste dal D.Lvo 109/92 dovranno riportare: - la ditta produttrice (ragione sociale e sede) - il luogo di produzione; - la scadenza La pasta all uovo dovrà essere consegnata in confezioni da kg. 5 Sarà respinta all'origine la merce che non corrisponderà ai requisiti sopraindicati, verificati anche all'atto della apertura delle confezioni. E' obbligatoria la presentazione da parte del fornitore, del catalogo dei formati che dovrà contemplare almeno i seguenti formati: Garganelli Tagliatelle Quadretti Maltagliati Tempestina Grattini Farfalline Filini RISO PARBOILED Deve rispondere ai requisiti della legge 18/3/1958 n. 325 e della legge 5/6/1962 n.586. Non deve essere quindi trattato con le sostanze definite per ogni gruppo di appartenenza e varietà. Deve essere del tipo fino parboiled ribe. Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti e alterazioni di tipo microbiologico, non dovrà contenere umidità superiore al 14%. Le quantità di antiparassitari residui dovranno essere contenuti nei limiti stabili dall art. 5 comma H della legge 283, della Circolare Ministeriale n. 42 del 12/10/1982, dall OM del 6/6/85 e successive modifiche ed integrazioni. Metalli pesanti dovranno essere contenuti nei seguenti limiti: - Pb. < 0,50 ppm - Cd < 0,07 ppm Standard microbiologici come segue: - aerobi totali massimo u.f.c./g su 3 u.c. - coliformi totali massimo u.f.c./g su 2 u.c. - staf. Cong. + massimo 100 u.f.c./g su 3 u.c. - salmonella assenti in 25 g. - muffe massimo 500 u.f.c./g Il prodotto dovrà avere come minimo le seguenti caratteristiche chimico-fisico-merceologiche: umidità massima 14% spuntti massimo 4,5% striati di rosso massimo 1,5% vaiolati, macchiati massimo 1% rotti massimo 4,5% pagina 19 di 25

20 impurità varietali / disformità naturali massimo 7% Padd. Assente grani non parbolizzati massimo 0,1% grani non gelatinizzati massimo 3% grani danneggiati massimo 1% Pecks massimo 0,5% abbruniti massimo 2% disformi 3% corpi estranei non commestibili massimo 0,01% corpi estranei commestibili massimo 0,1% Non deve presentare difetti tipici di striatura e vaiolatura interna, come da disposizioni legislative vigenti, Legge n. 325 art e DPR relativi alle annate agrarie. Il materiale utilizzato per il confezionamento dovrà risultare conforme alle disposizioni del D.M e le etichettature dovranno riportare le indicazioni previste dal D.Lvo 109/1992. Dovrà essere fornito in confezioni da Kg. 5. Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; dovranno riportare le altre indicazioni previste dal D.Lvo 109/92. Sarà respinta all'origine la merce che non corrisponderà ai requisiti sopraindicati, verificati anche all'atto della apertura delle confezioni. FARINE I prodotti devono rispondere ai requisiti di composizione e acidità di cui alla Legge 580/67 e successive modificazioni. I prodotti dovranno risultare indenni da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; non dovranno presentare alterazioni delle caratteristiche organolettiche. Le confezioni dovranno essere sigillate, senza difetti, rotture o altro, di materiale idoneo al contenimento di prodotti alimentari; ai sensi del D.M e dovranno riportare le indicazioni previste dal d.lgs. 109/1992. Sarà respinta all'origine la merce che non corrisponderà ai requisiti sopraindicati, verificati anche all'atto della apertura delle confezioni. FARINA DI FRUMENTO DI TIPO "0" e/o 00 Farine di grano tenero con le caratteristiche di composizione e di qualità previste dalla Legge n. 580/1967 Tit. II- Art. 7 e successive modificazioni. La farina non dovrà contenere imbiancanti non consentiti dalla Legge e/o farine di altri cereali, altre sostanze estranee non consentite dalla Legge 580/1967 e successive modifiche. Le quantità di antiparassitari residui dovranno essere contenuti nei limiti stabili dall art. 5 comma H della legge 283, della Circolare Ministeriale n. 42 del 12/10/1982, dall OM del 6/6/85 e successive modifiche ed integrazioni. Metalli pesanti dovranno essere contenuti nei seguenti limiti: - Pb. < 0,50 ppm - Cd < 0,07 ppm Standard microbiologici come segue: - aerobi totali massimo u.f.c./g - enterobatteri massimo 100. u.f.c./g - staf. Cong. + massimo 10 u.f.c./g su 3 u.c. - salmonella assenti in 25 g. - muffe massimo u.f.c./g - Filth - test massimo 50 frammenti/50g. Il prodotto dovrà avere come minimo le seguenti caratteristiche chimico-fisico-merceologiche: pagina 20 di 25

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