COMUNE DI APRICA PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
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1 COMUNE DI APRICA PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 4 DEL
2 INDICE Articolo 1 Finalità Pag. 3 Articolo 2 L a sede dell adunanza 3 Articolo 3 - Il Presidente del Consiglio Comunale 3 Articolo 4 - Gruppi consiliari e capigruppo 3 Articolo 5 - Le Commissioni 4 Articolo 6 - Presidenza e funzionamento delle commissioni 4 Articolo 7 - Commissioni temporanee 5 Articolo 8 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni 5 Articolo 9 - Convocazione del consiglio comunale 6 Articolo 10 - Ordinamento delle adunanze 7 Articolo 11 - Pubblicità delle adunanze 8 Articolo 12 - Disciplina delle adunanze 9 Articolo 13 - Sistemi di votazione 11 Articolo 14 - Verbalizzazione delle sedute 13 Articolo 15 - Partecipazione ai lavori del Segretario Comunale 13 Articolo 16 - Disposizioni finali 13 Articolo 17 - Pubblicazione ed entrata in vigore 13 2
3 Articolo 1 FINALITA Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267, dallo Statuto e dal presente regolamento. Articolo 2 LA SEDE DELL ADUNANZA 1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola, presso la sede comunale, in apposta sala. 2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. 3. Il Consiglio Comunale può riunirsi in altro luogo, per esigenze particolari o per ragioni di carattere sociale, su determinazione del Sindaco. La sede ove si tiene l adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell avviso di convocazione e nell avviso al pubblico. 4. Il giorno nel quale si tiene l adunanza all esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato. Articolo 3 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1. Il Presidente durante lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale: a) autorizza gli interventi dei Consiglieri moderando il dibattito; b) assicura il regolare svolgimento dei lavori, stabilendo le modalità e l ordine di effettuazione delle votazioni e proclamandone poi il risultato; c) assicura il mantenimento dell ordine durante le sedute richiedendo l intervento della forza pubblica in caso di necessità; d) dispone l espulsione dall aula di quei Consiglieri che provochino tumulti, disordini, si rendano responsabili di atti oltraggiosi o impediscono il regolare svolgimento dei lavori; e) dirime eventuali conflitti di competenza; f) cura il rispetto dello statuto e del regolamento; g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, qualora risulti utile per il proficuo andamento dell attività del Consiglio. Articolo 4 GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. 2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. 3. Ogni gruppo designa nel proprio seno un membro con funzioni di capogruppo dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, entro la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere già candidato Sindaco o, in sua mancanza, il Consigliere del gruppo che ha conseguito più voti, escluso i Consiglieri nominati Assessori. 4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando una dichiarazione di accettazione resa dal capo del gruppo di nuova appartenenza. 3
4 5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. 6. I Consiglieri hanno facoltà, nel corso del mandato, di costituire un unico nuovo gruppo, da denominarsi gruppo misto, purché formato da almeno due Consiglieri. Il nuovo gruppo elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati. 7. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all art. 125 del D.Lgs n. 267, unitamente a copia delle deliberazioni, sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato. 8. La conferenza dei capogruppo, quale organismo consultivo del Sindaco, è convocata dal medesimo con avviso scritto, contenente l indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai capogruppo, nel loro domicilio, almeno 2 giorni prima di quello in cui si tiene l adunanza. Articolo 5 LE COMMISSIONI 1. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, costituire, al suo interno, commissioni consiliari permanenti a carattere tematico, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica. 2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite dai Consiglieri Comunali che rappresentano, complessivamente, tutti i gruppi, con criterio proporzionale. Deve essere garantito, per quanto possibile, un equa presenza di entrambi i sessi. I commissari, sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese sulla base delle indicazioni dei Capigruppo fornite per iscritto al Sindaco. 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al precedente comma. Articolo 6 PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI 1. Nella prima riunione la commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, senza distinzione di appartenenza a gruppo, con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità è eletto il più anziano di età. 2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti assegnati. 3. Il Presidente presiede la commissione. In caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal Vicepresidente e, quindi, dal membro più anziano di età. 4. La commissione delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 5. Il Presidente convoca la commissione con avvisi scritti indicando il giorno, l ora, il luogo e gli argomenti da trattare. 6. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti normalmente almeno tre giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma o anche per telefono entro lo stesso giorno. 7. Spetta al Presidente della commissione avvertire delle riunioni stesse il Sindaco, i membri della Giunta ed i capigruppo i quali possono partecipare senza diritto di voto. 8. Il Segretario Comunale o altro dipendente da lui designato partecipa alle sedute delle commissioni curandone la verbalizzazione. 4
5 9. Le commissioni, nella prima seduta utile, prima di trattare ogni altro argomento, provvedono all esame ed all approvazione del verbale della precedente seduta. Articolo 7 COMMISSIONI TEMPORANEE 1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni temporanee fissando, nella deliberazione istitutiva, la composizione numerica, le competenze ed i termini. 2. Alle commissioni temporanee si applicano tutte le disposizioni previste per le commissioni permanenti. Articolo 8 INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI 1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Sindaco con richiesta di risposta scritta o verbale; in mancanza di indicazione si intende che l interrogante chiede risposta scritta. INTERPELLANZE 1. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione, purché pervengano al protocollo dell ente prima della convocazione del Consiglio. 2. L interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco, di norma dieci giorni prima della data fissata per l adunanza del Consiglio, per chiedere al Consiglio stesso se è a conoscenza di determinate questioni e quali provvedimenti intenda adottare al riguardo. 3. L interpellanza viene letta dal Presidente del Consiglio all inizio della seduta. 4. Il presentatore (o uno dei firmatari, nel caso siano due o più) ha facoltà di svolgere l interpellanza, per il tempo concessogli dal Presidente e che, in ogni caso, non può essere superiore ai dieci minuti. 5. Il Sindaco può riservarsi di rispondere alla successiva adunanza, a quelle interpellanze presentate durante i lavori consiliari e comunque dopo il termine di cui al comma L interpellanza non da luogo ad alcuna votazione da parte del Consiglio. INTERROGAZIONI 1. L interrogazione, semplice domanda scritta su fatti interessanti gli organi del Comune e la loro attività, è letta dal Sindaco all inizio della seduta; ad essa risponde il Sindaco purché sia stata presentata almeno dieci giorni prima di quello dell adunanza; in caso contrario il Sindaco può riservarsi di rispondere alla successiva seduta. 2. L interrogazione, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione; tuttavia, il presentatore ha facoltà di farne una breve illustrazione, per non più di dieci minuti. 3. Il Sindaco limitatamente alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta, da evasione alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento, scrivendo direttamente all interrogante. 4. Alle interrogazioni che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nel Consiglio Comunale da convocare entro 30 giorni dalla loro presentazione o, se richiesto dai proponenti, nel prossimo Consiglio utile. 5
6 MOZIONI 1. La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco da almeno 1/3 dei Consiglieri ed ha lo scopo di provocare la pronuncia del Consiglio nell ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto. 2. Ad essa si applica, per quanto compatibile, la stessa procedura prevista per l interrogazione; al termine degli interventi si passa alla votazione. 3. Le mozioni, relative agli argomenti iscritti all ordine del giorno della seduta, possono essere presentate, in forma scritta ed essere conforme alle disposizioni del regolamento del Consiglio, anche durante l adunanza. In tal caso il Consiglio Comunale può rinviare l esame e la votazione all adunanza successiva. Articolo 9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi lo surroga secondo quanto previsto dall art. 12 del presente regolamento. 2. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, con le modalità di cui al presente regolamento. 3. L avviso di convocazione contiene l indicazione del giorno e dell ora dell adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. 4. L avviso di convocazione precisa se l adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione; inoltre, indica gli argomenti da trattare nell ordine del giorno. 5. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per l approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; tutte le altre riunioni sono straordinarie. 6. Il Consiglio è convocato d urgenza quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria l adunanza. 7. L elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l ordine del giorno. 8. Spetta al Sindaco predisporre l ordine del giorno e fissare la data di convocazione del Consiglio Comunale. 9. Gli argomenti sono indicati nell ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l oggetto. 10. Sono elencati distintamente nell ambito dell ordine del giorno, sotto l indicazione seduta segreta, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all art. 11. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. 11. L elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. 12. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per informare la cittadinanza sul giorno e sull ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti all ordine del giorno. 13. L avviso di convocazione del Consiglio, con l ordine del giorno, viene consegnato a domicilio del Consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 6
7 14. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. 15. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l obbligo di consegna dell avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. 16. L avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con l elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni interi e liberi, inclusi i festivi, prima di quello stabilito per la riunione. Il termine di cui sopra è fissato in 3 giorni per le sessioni straordinarie. 17. Per le adunanze convocate d urgenza l avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti dall adunanza nel momento in cui è stato deciso. 18. Lo stesso termine di cui al comma 17 del presente articolo, si applica per le adunanze di seconda convocazione. 19. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l oggetto degli argomenti aggiunti. I motivi dei provvedimenti aggiunti all ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altra stabilita dal Consiglio stesso. 20. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all ordine del giorno devono essere depositati, in idonei locali della sede comunale nei tre giorni precedenti l adunanza, per le sedute consiliari convocate in sessione straordinaria e nei cinque giorni precedenti per le sedute consiliari convocate in sessione ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d urgenza o ad argomenti aggiunti all ordine del giorno, sono depositati 24 ore prima della riunione. L orario di consultazione coincide con l orario di lavoro degli uffici comunali. A ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE Articolo 10 ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE 1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. 2. L adunanza si tiene all ora fissata nell avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l appello nominale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l appello quando tale numero risulta raggiunto. 3. Nel caso in cui, trascorsa un ora da quella fissata nell avviso di convocazione ed eseguito l appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l adunanza. 7
8 4. Dopo l appello effettuato all inizio dell adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall adunanza dopo l appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell appello. Nel caso che dall appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. 5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza. B ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE 1. L adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale. 2. L adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. 3. Nell adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purchè intervengano almeno 4 membri, senza computare, a tal fine, il Sindaco, 4. Il giorno e l ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al comma 17 dell art Quando l avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. 6. Trascorsa un ora da quella fissata per l inizio della seduta di seconda convocazione, ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. 7. Quando l urgenza lo richiede, all ordine del giorno di un adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviare almeno 24 ore prima dell adunanza. In questo caso il Consiglio Comunale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. Articolo 11 PUBBLICITA DELLE ADUNANZE 1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Si riunisce obbligatoriamente in seduta segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. 8
9 3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell ordine del giorno dell adunanza. 4. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a interrompersi senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall aula. 5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli Assessori non Consiglieri, il Segretario Comunale vincolati al segreto d ufficio. A- PROCEDIMENTI NELLE SEDUTE Articolo 12 DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 1. Il Sindaco è Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale. 2. In caso di assenza o di impedimento, sospensione dalla carica, decadenza o decesso del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, dall Assessore che esercita le funzioni sostitutive del Sindaco per delega da lui ricevuta o, in assenza di apposita delega, dall Assessore più anziano di età, purché Consigliere Comunale. L adunanza del Consiglio nella prima seduta successiva all elezione è presieduta dal Sindaco, deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. 3. Il Presidente in qualsiasi momento può verificare il numero di Consiglieri presenti in aula. 4. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. 5. Il Presidente può disporre l allontanamento dall aula del Consigliere che, dopo due richiami, continua a tenere un comportamento che impedisca il normale svolgimento dei lavori e si renda responsabile di atti oltraggiosi o che provochino disordine. B - DURATA DEGLI INTERVENTI 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire, parla dal proprio posto rivolto al Presidente. 2. La durata di ogni singolo intervento non può eccedere, di norma, i dieci minuti con facoltà del Presidente di concedere una proroga dopo aver fissato il nuovo termine. Per gli argomenti di particolare rilevanza, quali l adozione di strumenti urbanistici e del bilancio di previsione, la durata dei singoli interventi, concessa dal Presidente, è di quindici minuti. 3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato, il Presidente può togliergli la parola, dopo un richiamo a concludere. 4. Ogni intervento deve attenersi strettamente all ordine del giorno e, qualora taluno se ne discosti, il Presidente dopo un primo richiamo, può togliergli la parola. 5. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, tranne che per dichiarazioni di voto o per espressa autorizzazione del Presidente. 6. E consentita la replica a ogni Consigliere per non più di dieci minuti. C- ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI 1. Gli argomenti sono trattati con la medesima successione con la quale sono indicati nell ordine del giorno. 9
10 2. Su proposta del Presidente il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza di voti l inversione di taluni argomenti posti all ordine del giorno. 3. IL Consiglio Comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all ordine del giorno. 4. Sui verbali della seduta precedente, posti in approvazione, non è concessa la parola salvo che per introdurvi rettifiche. In tal caso le proposte di rettifica dovranno essere presentate per iscritto a chi presiede la seduta e quindi, poste in votazione per essere approvate. 5. Su ogni argomento di discussione possono essere presentate proposte ed emendamenti che, a richiesta, sono posti in votazione. 6. Sugli emendamenti proposti, il Sindaco richiede il parere in merito alla conformità alle leggi, al Segretario Comunale. Se gli emendamenti proposti richiedono un ulteriore esame di legislazione e giurisprudenza, che il Segretario Comunale non può effettuare all istante, il Presidente propone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta. 7. Qualora poi, gli emendamenti debbano essere supportati anche da parere tecnico, ed il funzionario, cui spetta fornire il parere, non sia presente in aula o non sia in condizioni di poter esprimere tale parere seduta stante, il Presidente propone il rinvio della trattazione dell argomento ad altra seduta. 8. Qualora infine, l emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio ed il responsabile dell ufficio finanziario e contabile o chi lo sostituisce legalmente, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula, il Presidente propone il rinvio dell argomento in discussione. 9. Gli argomenti proposti da almeno un quinto dei componenti il Consiglio, devono essere messi per primi all ordine del giorno. Essi devono essere presentati per iscritto e accompagnati da una relazione illustrativa. D PARTECIPAZIONE DELL ASSESSORE NON CONSIGLIERE 1. L Assessore non Consigliere di cui al quarto comma dell art. 47 del D.Lgs. 267/2000 partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e di diritto d intervento, ma senza diritto di voto. 2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni. E AMMISSIONI DI FUNZIONARI E CONSULENTI 1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant altro risulti necessario. 2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. 3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti. F COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 1. Assiste alle sedute, tranne quelle dichiarate segrete dal Presidente, occupando i settori destinati, evitando di accedere agli spazi della sala destinati ai Consiglieri. 10
11 2. Il Presidente può disporre l allontanamento dall aula di chi, in qualche modo, ostacoli lo svolgimento dei lavori anche approvando o disapprovando rumorosamente le opinioni espresse dai singoli Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio. G TERMINE DELL ADUNANZA 1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione. 2. Nel caso di trattazione lunga e laboriosa il Consiglio Comunale può aggiornare la seduta su proposta del Presidente. A MODALITA GENERALI Articolo 13 SISTEMI DI VOTAZIONE 1. L espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. 2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità indicate nel presente articolo. 3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. 4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa. 5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. B VOTAZIONI IN FORMA PALESE 1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano, di norma, per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata. 2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. 3. Controllato l esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato. 4. La votazione è soggetta a controprova, se questa è richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. 5. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritto dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. 6. Il Presidente effettua l appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l assistenza degli scrutatori e del Segretario. 7. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale. 8. Non è ammesso il voto condizionato (con il quale uno o più Consiglieri subordino l approvazione del provvedimento a clausole o condizioni non previste nella proposta deliberativa posta in votazione). 11
12 C VOTAZIONI SEGRETE 1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con l assistenza di due scrutatori di cui uno di minoranza. 2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso: a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento; b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. 3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell ordine, dal primo in eccedenza. 4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. 5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti. 6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo, prima della votazione, al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. 7. Terminata la votazione, il Presidente, con l assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. 8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che si sono astenuti dalla votazione. 9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l immediata ripetizione. 10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l assistenza dei Consiglieri scrutatori. D- ESITO DELLE VOTAZIONI 1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata, quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari al almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un unità al totale dei votanti. 2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza, ma non nel numero dei votanti. 3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti, non esaurisce l argomento posto all ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza. 5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un adunanza successiva. 6. Nel verbale è indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede è indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. 12
13 E DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI 1. Nel caso d urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 2. La dichiarazione d immediata eseguibilità ha luogo dopo l avvenuto approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese. Articolo 14 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 1. Il verbale delle adunanze consiliari viene redatto dal Segretario Comunale e dallo stesso firmati unitamente al Presidente del Consiglio. 2. Il verbale oltre a riportare le decisioni adottate e gli esiti della votazione, da sinteticamente atto, dei principali punti della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto. 3. Ogni Consigliere ha diritto che nei verbali vengano integralmente riportati i suoi interventi e le sue dichiarazioni di voto, qualora ne consegni il testo scritto e firmato o provveda a darne dettatura in Consiglio al Segretario Comunale. 4. I verbali sono sottoposti all approvazione del Consiglio Comunale possibilmente nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono. Articolo 15 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL SEGRETARIO COMUNALE 1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente. 2. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dall aula durante la trattazione di argomenti che lo riguardano o riguardano interessi, liti o contabilità dei suoi parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge. 3. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale sceglie uno dei membri del Consiglio cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante. Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge. 2. Per quanto non contemplato ed ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, il Consiglio, su proposta del suo Presidente, si autodetermina. Articolo 17 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. 13
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