Anno III - Numero 2 18 febbraio Il Garante vara il piano ispettivo per i primi sei mesi

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1 Legautonomie Via S. Pellico, Milano Tel ; fax privacy@legautonomie.it Il Garante vara il piano ispettivo per i primi sei mesi Nel 2008 applicate sanzioni per 1 milione 400mlia euro Sistema informativo del fisco, banche, sistema sanitario. Saranno questi tre grandi settori ad essere innanzitutto interessati dall'attività di accertamento del Garante per la privacy. L'Autorità ha varato, infatti, il piano di ispezioni per il primo semestre Il piano prevede, inoltre, sia nel settore pubblico che in quello privato, specifici controlli sugli obblighi relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'informativa da fornire ai cittadini, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge. Oltre 200 gli accertamenti ispettivi previsti che verranno effettuati anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. L'Autorità effettuerà inoltre, come di consueto, le attività ispettive che si renderanno necessarie in ordine a segnalazioni e reclami presentati. Significativo è il bilancio dell'attività relativa all'anno appena trascorso. Nel 2008, gli ispettori del Garante hanno effettuato, presso amministrazioni pubbliche e società private, 500 ispezioni in loco. Gli accertamenti hanno riguardato, tra l'altro, gestori telefonici, cliniche private, agenzie assicurative, soggetti pubblici che svolgono attività di riscossione, commercialisti, finanziarie, aziende che effettuano attività di vendita on line, scuole che raccolgono dati anche via Internet, centri medici di chirurgia estetica. Sono stati adottati numerosi provvedimenti di blocco del trattamento e di prescrizione, oltre alla contestazione di 338 sanzioni amministrative, gran parte delle quali relative all'omesso obbligo, da parte di chi gestisce banche dati, di informare gli interessati sull'uso che viene fatto dei loro dati personali. A seguito delle sanzioni applicate sono stati riscossi circa euro: di questi, oltre 335 mila sono relativi alla mancata adozione di misure si sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Nel corso delle attività sono state anche inviate 12 segnalazioni all'autorità giudiziaria per violazioni di carattere penale per trattamento illecito di dati personali, false dichiarazioni al Garante, inadempimento di provvedimenti del Garante e mancata adozione di misure minime di sicurezza. Abusi su minori: troppi dettagli nelle cronache, lo stop del Garante I mezzi di informazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dei minori coinvolti nei fatti di cronaca evitando la diffusione di dettagli personali che, seppur in maniera indiretta, li rendano pubblicamente riconoscibili. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) prendendo in esame il ricorso di due coniugi altoatesini che lamentavano un caso di violazione della privacy dei due figli minori da parte di alcuni mezzi di informazione locali e

2 nazionali. In occasione dell'arresto dello zio dei minori per presunti abusi nei loro confronti, Tv, quotidiani locali e agenzie di stampa nazionali avevano infatti diffuso informazioni non indispensabili riguardanti l'indagato, i due minori e i coniugi stessi. Alcune testate avevano, per giunta, rivelato il grado di parentela dei minori con l'indagato, la loro età, il sesso, il luogo di residenza e di villeggiatura, arrivando ad includere in alcuni casi anche la professione del padre. Di fronte all'evidente eccesso di dettagli inerenti la vicenda, la coppia aveva quindi segnalato all'autorità il rischio che l'insieme di queste informazioni potesse rendere i due minori potenzialmente identificabili, specie in ambito locale, e che questo potesse arrecare gravi danni alla loro personalità. Il Garante nell'accogliere il ricorso dei coniugi sulla base di quanto stabilito dal Codice deontologico dei giornalisti e dal Codice Privacy - ha vietato l'ulteriore diffusione, anche su Internet e radio tv, di informazioni riguardanti i minori e i loro genitori che possano renderli identificabili. Il provvedimento: Provvedimento del 2 ottobre 2008 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante in via d'urgenza il 7 agosto 2008 presentato nei confronti di S.I.E.-Società iniziative editoriali S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "L'Adige"), S.E.T.A.-Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Alto Adige" e del quotidiano "Trentino"),, Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l. (in qualità di editore del "Corriere del Trentino"), Ansa-Agenzia nazionale stampa associata società cooperativa, AdnKronos Agenzia S.p.A., RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., Op.Im. s.r.l. (in qualità di editore di "R.t.t.r.-Radio tele trentino regionale"), TCA s.r.l. (in qualità di editore di "TCA Trentino TV"), con il quale XY e ZH, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sui figli minori KY e WY (rappresentati e difesi dagli avv. Laura De Rui e Ottavia Borella), in relazione alla recente diffusione dell'informazione relativa all'arresto del fratello del ricorrente a seguito di una denuncia per presunti atti di minacce e violenze di natura sessuale in danno dei due minori, hanno chiesto al Garante di vietare ai predetti organi di informazione l'ulteriore diffusione (con ogni mezzo effettuata) di informazioni che rendano identificabili questi ultimi; rilevato che, a parere dei ricorrenti, la diffusione delle informazioni relative alla professione dell'indagato e al suo foro di esercizio, oltre che la sua età, il suo stato civile, il legame di parentela con le presunte vittime, il sesso dei minori, la loro età e i luoghi frequentati dal nucleo familiare (ivi compresi luogo di residenza e di abituale villeggiatura) non risulta essenziale dal punto di vista dell'interesse pubblico e, consentendo facilmente l'identificazione dei minori interessati, specie in ambito locale, è passibile di arrecare loro un pregiudizio grave e irreparabile; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTA la nota del 7 agosto 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché il verbale dell'audizione del 5 settembre 2008; VISTA la memoria inviata dai ricorrenti l'8 agosto 2008 con la quale gli stessi hanno fatto presente che in alcuni articoli apparsi in data QJ 2008 sui quotidiani "Alto Adige", "L'Adige", "Trentino" e "Corriere del Trentino", sono stati nuovamente diffusi dati relativi ai minori (in particolare età, luogo di residenza e legame di parentela con l'indagato) che li rendono identificabili tenuto anche conto che, nella medesima data, i quotidiani "Alto Adige" e

3 "Trentino" hanno anche fatto cenno alla professione del padre dei minori; VISTE le memorie con le quali TCA s.r.l. (con nota dell'8 agosto 2008), Ansa-Agenzia nazionale stampa associata società cooperativa, Op.Im. s.r.l., S.E.T.A.-Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a. e AdnKronos Agenzia S.p.A. il 12 agosto 2008, ritenendo lecito il trattamento effettuato, hanno comunque dichiarato di voler aderire alla richiesta dei ricorrenti e di non voler diffondere ulteriori informazioni che possano rendere identificabili i minori; VISTE le memorie del 12 agosto 2008 con le quali S.I.E.-Società iniziative editoriali S.p.A. ed Editoriale Trentino Alto Adige s.r.l. hanno sostenuto di aver effettuato il trattamento delle informazioni in questione nel rispetto dei limiti del diritto-dovere di cronaca, riportando esclusivamente informazioni tra le quali la professione, l'età e il luogo di residenza dell'indagato, il grado di parentela tra lo stesso e le presunte vittime, l'età di queste ultime che, senza l'indicazione del nominativo dell'indagato medesimo (omesso nel caso di specie), non consentono l'identificazione dei minori coinvolti; VISTE le ulteriori memorie fatte pervenire entro l'indicata data del 1 settembre 2008 con le quali le resistenti hanno ribadito quanto già comunicato e, in particolare, le memorie con le quali RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e Ansa-Agenzia nazionale stampa associata società cooperativa hanno sostenuto di non aver trattato informazioni che potessero rendere identificabili i minori (avendo ad esempio omesso i nominativi dei soggetti coinvolti e altri dettagli poi riportati su altre testate) e di essersi limitati a fornire le informazioni essenziali per rappresentare compiutamente la vicenda; RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o "identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; ciò, sia se tale altra informazione è trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, sia se la stessa è altrimenti disponibile, tenuto anche conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona (cfr. direttiva n. 95/46/Ce, considerando n. 26); RILEVATO che non tutti i titolari del trattamento destinatari dell'odierno provvedimento hanno diffuso tutte le informazioni oggetto di contestazione e viste le dichiarazioni dei titolari del trattamento che, pur ritenendo lecito il proprio operato, hanno assicurato di voler rispettare con il massimo scrupolo per il futuro i diritti dei minori interessati; RILEVATO tuttavia che, dalla documentazione in atti, risultano essere state effettivamente diffuse nell'ambito di servizi giornalistici variamente dedicati alla vicenda, diverse informazioni relative ai minori (il sesso, l'età, i luoghi di residenza o di abituale villeggiatura, il preciso legame di parentela tra gli stessi e l'indagato) e ai loro genitori (in particolare, i riferimenti all'attività professionale del padre) che, unitamente ad altre informazioni personali riferite all'indagato e legittimamente pubblicate nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, sono suscettibili di rendere identificabili i minori protagonisti della vicenda; ciò, in particolare in ambito locale e all'interno della cerchia familiare e amicale, oltre che rispetto a soggetti a vario titolo frequentati o comunque conosciuti nell'ambito della vita sociale della famiglia e dell'indagato; RILEVATO che, stante la particolarità del caso e la minore età dei protagonisti, hanno rilievo nel caso di specie le particolari tutele che l'ordinamento, anche in relazione all'esercizio della libertà d'informazione, appresta in favore di tali soggetti al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità; rilevato che tale tutela si evince da una pluralità di fonti normative (vedi, tra esse, l'art. 13 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali e l'art.

4 114, comma 6, del cod. proc. pen. secondo cui è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, nonché la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei minori) e, con specifico riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati, dall'art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, ai sensi del quale, "al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione"; RITENUTO che, alla luce della peculiarità della vicenda e della tempestività del ricorso proposto all'autorità, sussiste, nel caso di specie, il presupposto di cui all'art. 146, comma 1, del Codice che consente agli interessati di esercitare direttamente con ricorso al Garante i diritti di cui all'art. 7, prescindendo dall'inoltro dell'interpello preventivo e che pertanto non opera, nel caso di specie, la sospensione del decorso dei termini di cui all'art. 149, comma 8, del Codice; RITENUTO di dover accogliere il ricorso e di dover disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di diffondere con qualsiasi mezzo (stampa, sistema radiotelevisivo o Internet) informazioni che, anche indirettamente, possano rendere in qualche modo identificabili i minori interessati o, in relazione alla vicenda di cui in premessa, i loro genitori e in particolare quelle relative allo specifico legame di parentela tra l'indagato e le presunte vittime, ai precisi luoghi frequentati dal nucleo familiare nonché all'attività professionale dei genitori o altri dati non pertinenti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto della peculiarità della vicenda; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE a) accoglie il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di diffondere con qualsiasi mezzo (stampa, emittenti radiotelevisive, rete Internet) le informazioni che, anche indirettamente, possano rendere in qualche modo identificabili i minori interessati o, in relazione alla vicenda di cui in premessa, i loro genitori; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 2 ottobre 2008 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Chiaravalloti IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli Avvisi condominiali a prova di privacy Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino. Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini. A suo avviso,

5 infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta. Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l'amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali. Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l'immobile, l'interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente. L'Autorità ha dato ragione al locatario dell'appartamento e ha vietato, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque - dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante. Il provvedimento: Contratti di locazione: vietata la diffusione a terzi dei dati personali del conduttore - 20 novembre 2008 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTA la segnalazione del 18 gennaio 2008, con cui XY, in qualità di conduttore di una stanza di un appartamento di proprietà di un condominio sito in Taranto, lamenta l'avvenuta diffusione di dati personali a sé riferiti (nel dettaglio, la notizia relativa alla scadenza prossima del contratto di locazione in essere tra il segnalante ed il medesimo condominio, stabilita per il mese di gennaio 2009, e la contestuale intimazione al rilascio dell'immobile alla citata scadenza) da parte della stessa compagine condominiale, ancorché per il tramite dell'amministratore pro-tempore; CONSIDERATO che tale diffusione, alla luce della documentazione trasmessa (cfr. allegato alla segnalazione, in atti), sarebbe avvenuta a mezzo affissione, nella bacheca condominiale, di un avviso redatto dall'amministratore protempore in nome e per conto del condominio, contenente la formale disdetta del suddetto contratto di locazione nei confronti del segnalante; CONSIDERATO, altresì, quanto asserito dal medesimo segnalante, secondo cui l'avviso in questione avrebbe potuto essere comunicato agli altri condomini con modalità alternative all'affissione nella bacheca condominiale, quali l'inserimento nelle cassette postali di una comunicazione individualizzata; COSIDERATO che questa Autorità, con nota del 13 febbraio 2008, ha invitato il condominio, nella persona dell'amministratore pro-tempore, ad adeguarsi alle prescrizioni impartite in materia dal Garante con il provvedimento generale del 18 maggio 2006, allegato in copia alla predetta nota (e, segnatamente, per quanto specificamente d'interesse per la vicenda segnalata, al punto 3.2 del provvedimento), chiedendone apposito riscontro; VISTA la nota di riscontro del condominio (nella persona dell'amministratore protempore) del 20 febbraio 2008, il quale, a seguito del menzionato invito rivolto da questa Autorità, ha dichiarato di aver rimosso immediatamente il predetto avviso sostituendolo con un altro, di tenore analogo, ma "scevro dall'indicazione di dati personali" (cfr. nota di risposta, in atti); VISTA l'ulteriore comunicazione inoltrata da XY in data 21 febbraio 2008, con cui si contesta nuovamente la diffusione di dati personali a sé riferiti anche in relazione al nuovo avviso; ESAMINATA la documentazione in atti; RILEVATO che il nuovo avviso, diversamente da quanto affermato dal condominio a mezzo dell'amministratore pro-tempore, contiene comunque indicazioni idonee a rendere identificabile l'interessato, ancorché

6 indirettamente (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice), in relazione all'anzidetto contratto di locazione di prossima scadenza ("è stata comunicata al sig. conduttore dell'immobile di proprietà comune, sito al piano primo dello stabile e contraddistinto dall'interno "C", formale disdetta del contratto di locazione": cfr. allegato n. 2 alla nota di risposta, cit.); RILEVATO che l'intimata disdetta del contratto di locazione nei confronti del segnalante avrebbe potuto essere comunicata ai singoli condòmini con modalità alternative all'affissione nella bacheca condominiale tali, quindi, da non rendere edotti soggetti estranei alla compagine condominiale di vicende personali riconducibili al medesimo segnalante; RITENUTO conseguentemente che la predetta diffusione, alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal condominio (per il tramite dell'amministratore pro-tempore) e della documentazione prodotta, è avvenuta in difformità della disciplina di protezione dei dati personali e, segnatamente, del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), dello stesso Codice); CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco o vietare il trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice; RITENUTO, pertanto, di dover disporre, nei confronti del condominio di Via KZ n. 3 in Taranto (nella persona dell'amministratore protempore), il divieto dell'ulteriore diffusione dei dati personali riferiti anche indirettamente al segnalante e relativi alla scadenza del predetto contratto di locazione; RILEVATO che, in caso di inosservanza del provvedimento di divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone nei confronti del condominio di Via KZ n. 3 (nella persona dell'amministratore pro-tempore), il divieto dell'ulteriore diffusione in bacheca o altro luogo nel quale sia visibile da chiunque dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante e relativi alla scadenza del contratto di locazione in essere tra il medesimo segnalante e il condominio, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento. Roma, 20 novembre 2008 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Paissan IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

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