CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)
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- Raffaello Locatelli
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1 CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n 214 dell 8 novembre 2012 O G G E T T O : CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTESARCHIO ATTO DI INDIRIZZO L'ANNO DUEMILADODICI il giorno otto del mese di novembre alle ore 11,30 con prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sig.ri: 1) Antonio IZZO SINDACO -PRESIDENTE 2) Rag. Antonio DI BLASIO COMPONENTE 3) Sig. Luigi SCHIPANI COMPONENTE 4) Prof. Luigi Pasquale PEDICINI COMPONENTE 5) Avv. Marcella SORRENTINO COMPONENTE 6) Ins. Maria Rosaria SACCOMANNO COMPONENTE 7) Prof. Antonio TINESSA COMPONENTE SONO ASSENTI: 1) Ing. Giuseppe CECERE COMPONENTE IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Brunella Asfaldo.
2 LA GIUNTA COMUNALE CONSIDERATO: che lo scenario globale di crisi economica in atto ormai da diversi anni, e del quale non sembra imminente il superamento, incide pesantemente sulla fascia meno protetta della classe imprenditoriale, e in particolar modo sulle piccole e medie imprese del settore edile e sulle numerose attività artigianali connesse; che le criticità evidenziatesi nel sistema finanziario, sia in ambito europeo che internazionale, hanno comportato una notevole e generalizzata stretta del credito, intesa come condizioni di accesso al credito sempre più difficili e onerose; che la situazione risulta aggravata dalle rigide regole di finanza pubblica, che negli ultimi anni hanno costretto gli enti locali a ridurre progressivamente gli investimenti sul territorio, con grave danno per l economia locale; che, conseguentemente, la necessità di ricorso al credito da parte delle imprese e la relativa esposizione degli operatori economici nei confronti delle banche assumono sempre maggiore rilevanza, non solo per sopperire alle normali esigenze di sviluppo, ma anche per far fronte alla mancata acquisizione di liquidità a fronte di lavori eseguiti; che lo scenario normativo degli adempimenti e tutele riguardanti l ente locale in caso di cessione da parte dei fornitori dei crediti derivanti da contratti di appalto può essere come di seguito sintetizzato: o l art. 117 del D.Lgs 163/2006 disciplina la cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, a favore di banche od intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa. La norma in oggetto prevede che le cessioni debbano essere stipulate mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata, e notificate alle amministrazioni debitrici, diventando efficaci ed opponibili alle stesse qualora queste non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica, ferma restando la possibilità per le amministrazioni pubbliche di accettare preventivamente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, la cessione da parte dell esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
3 o l art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 185/2008 (convertito dalla Legge n. 2/2009), come recentemente modificato dall art. 13, comma 1, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e dall art. 11, comma 11-quater della Legge n. 44, prevede che: Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell articolo 117 del codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n Ferma restando l efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. o le modalità per la presentazione da parte delle imprese all amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito e per la successiva certificazione dello stesso da parte dell ente sono state definite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 (modelli «Allegato 1» e «Allegato 2» al decreto); VISTO: che, al fine di sostenere le imprese in questi periodi di particolare difficoltà economica, è apparso opportuno sfruttare al meglio gli strumenti normativi a disposizione degli enti locali per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese e mitigarne i costi; che l art. 9 del D.L. 78/2009 prevede che le Amministrazioni pubbliche adottano le opportune misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute; che in tale contesto, si ritiene opportuno definire l iter procedurale e le misure organizzative per dare attuazione a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, definendo un iter procedurale certo ed univoco per gli adempimenti a carico dell amministrazione debitrice in grado di agevolare l operatività in caso di volontà da parte del creditore di procedere alla cessione pro-soluto del proprio credito a favore di un istituto bancario;
4 che, a tal proposito si evidenzia, nell interesse del fornitore, l utilità di una accettazione espressa della cessione da parte dell Amministrazione, susseguente alla notifica della cessione (che dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall art. 117 D.Lgs. 163/2006, e quindi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata), in luogo di lasciar decorrere 45 giorni per il silenzio assenso secondo quanto consentito dall art. 117 del D.Lgs. 163/2006; che altri aspetti di particolare interesse, quali ad esempio il tasso di ritardato pagamento in caso di rimborso oltre il termine indicato nella certificazione, nonché la rinuncia espressa da parte dell Intermediario a qualsiasi azione per il recupero del credito o il riconoscimento di interessi entro tale data, non possono essere definiti in modo univoco dall amministrazione, ma potrebbero essere concordate con gli intermediari finanziari acquirenti il credito; RICHIAMATO l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; DATO ATTO, che trattandosi di un mero atto di indirizzo, non occorre acquisire pareri di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n 267/2000; A VOTI UNANIMI, ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE DELIBERA Per le motivazione esposte in narrativa e che qui si intendono riportate: 1) Di manifestare l interesse di questa Amministrazione affinchè si possa procedere, ai sensi dell art. 117 del D.Lgs 163/2006 alla cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, a favore di banche od intermediari finanziari; 2) Di onerare il Responsabile del Settore Economico Finanziario di quanto di competenza per le opportune attività consequenziali connesse alla fattibilità di quanto contenuto nel presente atto deliberativo; 3) di fissare i seguenti indirizzi ai fini dell iter procedurale per agevolare le certificazioni dei crediti pro-soluto: Il Responsabile del Settore economico-finanziario provvederà su istanza del creditore del Comune, presentata secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze del 19/5/2009, ed effettuate le necessarie verifiche (p.e. regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, verifiche ai sensi dell art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29);
5 di concerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare, (nei tempi e) con le modalità previste dall art. 9 comma 3- bis del DL 185/2008 e dal Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze del 19/5/2009, la certificazione prevista dalle medesime norme, circa l esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito in oggetto, ovvero la sua insussistenza o inesigibilità, nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell istanza; in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente scaduti, il Responsabile del Settore economico-finanziario è autorizzato ad indicare la data entro la quale l importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data di ricezione dell istanza; in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente non scaduti, il Responsabile del Settore economico-finanziario è autorizzato ad indicare la data entro la quale l importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data della scadenza contrattuale; a seguito della cessione di crediti certificati notificata secondo le forme di legge, il Responsabile del Settore economico-finanziario comunica al cessionario l espressa accettazione della cessione, (nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica della stessa), attestando in tale sede anche la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29; 4) di autorizzare il Responsabile del Settore economico-finanziario a concludere con gli intermediari finanziari acquirenti il credito, nelle forme ritenute più opportune, eventuali accordi finalizzati a: definire il tasso di mora in ipotesi di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata nella certificazione dell ente locale, fermo restando che il tasso in oggetto non potrà in nessun caso eccedere quello applicabile ai fini del calcolo degli interessi legali e/o moratori di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000; ottenere dalla Banca e/o Factor, la rinuncia ad intraprendere, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune, qualsiasi azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi; 5) di pubblicare sul sito internet del Comune, anche ai fini di quanto previsto dall art. 9 del DL 78/2009, la presente deliberazione, nonché le informazioni e le misure necessarie ad agevolare le certificazioni dei crediti ivi compreso gli Istituti di credito che hanno promosso misure agevolative a favore dei creditori del Comune;
6 6) Di prendere atto, per quanto di competenza, fatte salve le successive valutazioni di competenza del Responsabile del Settore Economico Finanziario, dello schema di convenzione-tipo per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del comune di Montesarchio attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati, nonché il modello di accettazione e il documento di riepilogo delle condizioni applicabili, tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n IL SINDACO - PRESIDENTE (Antonio Izzo) == FIRMATO COME IN ORIGINALE == IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Brunella ASFALDO) == FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
7 Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Comunale n 214 dell 8 novembre 2012 SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONTESARCHIO ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI Con la presente scrittura tra il Comune di Montesarchio (di seguito denominato Ente ) con sede in... - Codice fiscale..., rappresentata dal e la BANCA... con sede in..., Via... - Codice Fiscale e Partita IVA..., rappresentata dal Sig...., munito dei necessari poteri in virtù di... (qui di seguito denominata la Banca ), PREMESSO CHE - è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi dell Ente, al fine di attenuare gli effetti della crisi congiunturale che ha coinvolto il sistema economico; - in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla normativa di riferimento (art. 117 del D.Lgs 163/2006 Codice Unico degli Appalti ; art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito con la Legge n. 2/2009 come modificato dall articolo 31 comma 1-ter del D.L. n. 78/2010 convertito con la legge n. 122/2010; Decreto MEF 19 maggio 2009); - l art. 13 comma 1 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha modificato il predetto art. 9 comma 3-bis. Tali modifiche saranno disciplinate con decreto del Ministro dell economia e delle finanze e, fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, restano valide le modalità di certificazione sinora adottate;
8 - il citato articolo 9 comma 3 bis, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato al Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 1" al Decreto), ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; - in data 22 maggio 2012, è stato siglato un accordo da ABI, Ministero dell'economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Parti sociali sullo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; - la Giunta Comunale di Montesarchio, con propria deliberazione n. 214 dell 8 novembre 2012, ha espresso i seguenti indirizzi: procedere alla stipula con gli Istituti di Credito interessati di apposte convenzioni che disciplinino le condizioni economiche da applicare ai fornitori dell Ente, che effettueranno, a fronte di dichiarazione di liquidabilità richiesta esplicitamente all Ente e fornita, la cessione pro soluto dei crediti, vantati nei confronti del Comune e connessi a spese di investimenti; dare incarico al Responsabile del Settore Economico Finanziario di attuare quanto disposto nel punto precedente ivi compresa l approvazione dello schema di convenzione e relativa sottoscrizione nel rispetto della normativa di riferimento; - nell ambito dell attuale fase congiunturale di crisi generale del sistema economico-produttivo, l Ente ritiene di dare attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione, utilizzando, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vincoli di finanza pubblica, strumenti in grado di smobilizzare i crediti afferenti le spese di investimento che le imprese vantano nei confronti del Comune di Montesarchio; - tali strumenti si configurano quale sostegno per i fornitori degli enti nella attuale fase di crisi economica e finanziaria caratterizzata, da un alto, dalla tensione nell erogazione del credito alle imprese e, dall altro, da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità interno) sempre più stringenti; - il Responsabile del Settore Economico Finanziario, con proprio provvedimento n.. del.. ha approvato, in attuazione della deliberazione sopra richiamata, lo schema di convenzione-tipo per il sostegno dell accesso al credito dei fornitori del Comune di Montesarchio attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati ;
9 - il Responsabile del Settore Economico Finanziario, con medesimo provvedimento, ha stabilito le procedure amministrative finalizzate all eventuale stipula, con banche o intermediari finanziari autorizzati, di convenzioni per il sostegno dell accesso al credito dei fornitori del Comune di Montesarchio attraverso la cessione pro soluto dei crediti afferenti le spese di investimento; - a tal fine l Ente può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 (modello Allegato 2 al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza indicata nella certificazione, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla notifica della cessione; - l Ente provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 verificata da parte del Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento effettua i dovuti riscontri anche sulla esigibilità delle fatture cedute nonché sulla regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restano esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa; - nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dall Ente, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni pro soluto dei crediti sono a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione; - la Banca ha espresso la propria disponibilità a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, con i fornitori dell Ente che ne facciano richiesta alle condizioni di cui al successivo articolo 2; TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" dell Ente, contratti di cessione "pro soluto" di crediti vantati dalle imprese medesime nei confronti dell Ente. L Ente provvede alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2). Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.
10 ARTICOLO 2 - CONDIZIONI E MODALITA' Le imprese titolari di crediti nei confronti dell Ente, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1), possono richiedere alla Banca la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità, da segnalare prontamente all Ente con idonea motivazione. A tal fine, il creditore può presentare, così come previsto dall art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge n. 185/2008 e s.m.i. e dal Decreto MEF 19/05/2009, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel precitato Decreto MEF, al Responsabile del Settore Economico Finanziario dell Ente. L istanza deve essere inviata per conoscenza anche al Responsabile Unico del Procedimento della fornitura o del lavoro/progettazione da cui è maturato il credito. Le verifiche da parte del Servizio Economico Finanziario vengono effettuate sulla base del riscontro amministrativo favorevole, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000, sul provvedimento di liquidazione inviato al Servizio Economico Finanziario stesso da parte del medesimo Responsabile del Procedimento, che verifica preliminarmente quanto previsto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 nonchè la regolarità contributiva (DURC). Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il Responsabile del Settore Economico Finanziario certifica, mediante un atto di certificazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" oppure l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso. Resta inteso che l Ente procede alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell Ente. L atto di certificazione contiene, tra l altro, l'indicazione della data massima entro cui l Ente effettuerà il pagamento alla Banca e dei riferimenti relativi al CIG e, ove necessario, al CUP relativi all appalto che ha originato il credito oggetto di cessione, ai sensi della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. L atto di certificazione viene, quindi, trasmesso alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione e resta valido ed efficace nei confronti dell Ente anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.
11 Si precisa che la cessione del credito deve comunque avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, si deve formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile del Settore Economico Finanziario dell Ente, nelle forme previste dalla legge. Lo stesso Servizio accetta espressamente la cessione, anche ai sensi dell articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca un accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla Convenzione (Allegato A). Gli oneri, diretti o indiretti, relativi alla cessione sono a carico dell impresa cedente. La cessione del credito avviene con le modalità concordate dall impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell unito Documento di Riepilogo delle Condizioni (Allegato B) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione. In caso di mutamento delle condizioni generali di accesso al credito, la Banca precisa che le condizioni offerte possono essere riviste ( al rialzo o al ribasso ), mediante tempestivo invio di opportuna comunicazione all Ente a mezzo di raccomandata A.R. In caso di revisione al ribasso, le nuove condizioni economiche hanno efficacia immediata e la Convenzione sottoscritta tra l Ente e la Banca si considera automaticamente modificata. In caso di revisione al rialzo, l Ente stabilisce, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, se accettare o non accettare la modifica delle condizioni economiche, comunicando la propria decisione alla Banca a mezzo di raccomandata A.R. In caso di accettazione, la Convenzione sottoscritta tra l Ente e la Banca si considera automaticamente modificata con le nuove condizioni economiche. In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni da parte dell Ente, la Convenzione sottoscritta si risolve di diritto. La Banca cessionaria, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dall Ente nell atto di certificazione, si obbliga ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità e nel rispetto degli adempimenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del e secondo quanto indicato dalla Determinazione A.V.C.P. n. 4 del 7/7/2011. Le spese di istruttoria a carico dell impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, registrazione, ecc. Alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sull Ente o sulla Banca, in ragione di un eventuale pagamento anticipato da parte dell Ente rispetto alla data prevista nell atto di certificazione.
12 Parimenti nulla può pretendere la Banca nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte dell Ente rispetto alla data indicata nell atto di certificazione. L Ente garantisce alla Banca il pagamento dei crediti ceduti entro i termini indicati nell atto di certificazione. La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, si impegna a non intraprendere nei confronti dell Ente, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12 mese dalla data della notifica della cessione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi. Tuttavia, nel caso, del tutto eventuale, di ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, l Ente riconosce alla Banca interessi nella misura pari al tasso d interesse BCE maggiorato di 1,5 punti percentuali da applicarsi a partire dal giorno successivo alla predetta data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico dell Ente nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nell atto di certificazione. Le parti si impegnano sin d ora ad apportare alla presente Convenzione tutte le modifiche che si rendessero necessarie o opportune a seguito dell adozione del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze con il quale saranno disciplinate le modifiche apportate dall art 13 comma 1 della Legge 183/2011 all art. 9 comma 3 bis del D.L. 185/09. ARTICOLO 3 - DURATA E RECESSO La Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione. Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30 giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione. ARTICOLO 4 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA La presente Convenzione si risolve di diritto nell ipotesi, prevista dal precedente articolo 2, di modifica al rialzo delle condizioni economiche da parte della Banca e di mancata accettazione della modifica stessa da parte dell Ente entro i termini stabiliti.
13 Le parti convengono che, ove l Ente non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica all Ente della cessione di credito, la Banca ha facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non produce effetti sull efficacia delle cessioni di credito per le quali l Ente abbia già rilasciato il relativo atto di certificazione. Letto, approvato e sottoscritto lì... Per il Comune il Responsabile del Settore Economico Finanziario... Per la Banca...
14 Allegato A Modello di accettazione (da redigere su carta intestata dell Ente) Protocollo n.... Montesarchio, / / Alla Banca e p.c. Al Cedente Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati. Gentili Signori, con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data..., per un importo complessivo di..., con atto rogato dal notaio..., notificata alla scrivente Amministrazione da parte del medesimo Notaio con posta elettronica certificata provvista di firma digitale ovvero tramite ufficiale giudiziario al Sig... in data..., intervenuta tra... (in qualità di Cedente ) e la Banca (in qualità di Cessionaria ), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. del e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che: come risultante dalla Determinazione di liquidazione n. del non esistono situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto, della circolare del Ministro dell'economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29; accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell articolo 1248 primo comma del codice civile. Si attesta inoltre la presente cessione come la sola efficace nei confronti della scrivente Amministrazione alla data odierna, non essendo stata notificata al Responsabile del Settore Economico Finanziario di questo Comune, né accettata dal medesimo alcuna cessione di credito pro soluto, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami relativi ai crediti oggetto della presente lettera di accettazione. IL Responsabile del Settore Economico Finanziario... (firma)
15 Allegato 2 alla deliberazione di Giunta Comunaòle n 214 dell 8 novembre 2012 DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE CESSIONI DI CREDITO Plafond di Euro credito concesso Forma tecnica dell operazione Cessione di credito pro soluto a titolo definitivo Presupposti della cessione Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario dell Ente. Durata condizioni proposte Fino al ----/-----/----- (1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione), salvo proroga ulteriore. Ammontare del credito oggetto di cessione Fino al 100% dell'importo del credito certificato Corrispettivo della Cessione/ Tasso Il Corrispettivo della cessione sarà pari Debitore al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all Euribor corrispondente alla durata dell operazione di sconto [periodo/360], maggiorato di uno spread compreso tra il [ ]% ed il [ ]% su base annua, calcolato in relazione alla durata effettiva dell operazione. Per durata effettiva dell operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo (come determinato nell atto di cessione tra la banca e il cedente) e la data massima indicata dall Ente, in sede di rilascio della certificazione del credito, per l effettuazione del pagamento. Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca. Formalizzazione della cessione Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio, da notificarsi all Ente. Referente presso la Banca [ nome tel mail ]
16 E copia conforme all originale per uso amministrativo Montesarchio, lì IL SEGRETARIO GENERALE ===================================================== PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale del Comune di Montesarchio ex art. 32 Legge n 69 del 18 giugno 2009 e s.m. e i. per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 comma 1 Decreto Legislativo n 267). Montesarchio, lì 23 novembre 2012 IL RESPONSABILE DELL UFFICIO DI SEGRETERIA == FIRMATO COME IN ORIGINALE == ===================================================== IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO A T T E S T A CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ed il relativo testo è stato messo a disposizione dei Consiglieri, nella stessa data di affissione all'albo Pretorio, così come prescritto dall'art. 125 Decreto Legislativo n 267 CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 Decreto Legislativo n 267); Montesarchio, lì IL SEGRETARIO GENERALE == FIRMATO COME IN ORIGINALE == ============================================================== PER L'ESECUZIONE della presente deliberazione è competente il SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO IL SEGRETARIO GENERALE == FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
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