A. Sunto del ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. Prima bis, N.R.G. 5921/2017.
|
|
- Leonzio Corona
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 A. Sunto del ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. Prima bis, N.R.G. 5921/2017. PREMESSE IN FATTO Il sig. RUBINI ANTONIO presentava istanza di partecipazione al 1 bando per il reclutamento nell Esercito di VFP 1 in ferma prefissata di un anno nell'esercito bandita dal Ministero della Difesa. Il predetto Bando di concorso, all art. 10, comma 9, prevedeva che: Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura deficit di G6PD non definito. Quest ultimo concorrente, dopo aver superato le precedenti prove fissate dal Bando de quo, nella fase di accertamenti dei requisiti psico-fisici, con provvedimento del della designata Commissione per gli accertamenti psico-fisici, attitudinali e dell efficienza fisica, veniva dichiarato inidoneo quale VFP1 a causa della riscontrata seguente inidoneità, testualmente, MALOCCLUSIONE NON INABILITANTE. Con istanza di accesso agli atti dell , Egli richiedeva ed acquisiva in data copia conforme all originale dei verbali degli accertamenti psico-fisici e attitudinali espletati sulla propria persona. Dall analisi di quest ultimi verbali rilevava che era stato escluso dalla procedura de qua a causa della presunta inidoneità riscontrata a suo carico e contraddistinta dall accertamento di: n. 1 imperfezione, codice 43 1, della Direttiva tecnica 1 Le altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante, anche in trattamento ortodontico.
2 riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con decreto del Ministro della Difesa Nel verbale acquisito in copia, testualmente, si legge: Ha portato apparecchio ortodontico - ( ) Asimmetria in apertura con scivolamento mandibola a dx Click in apertura ATR dx/malocclusione non inabilitante. La Commissione de qua attribuiva in relazione alla voce AV (apparati vari), non sussistendone i presupposti fissati dallo stesso d.m. citato, un punteggio pari a 3, e nello specificare tale punteggio, in particolare, assegnava per la sottovoce SG (apparato stomatognatico) eguale punteggio pari a 3; Sennonché, il coefficiente 3 contraddistingue, in ossequio a quanto espressamente prescritto dello stesso decreto del Ministro della Difesa , riscontrate alterazioni anatomiche o funzionali sul candidato, che non sono assolutamente verificabili e riscontrabili a carico del sig. RUBINI ANTONIO; Cosicché, tale presunta inidoneità individuata a carico dell odierno ricorrente comportava l incasellamento della stessa inidoneità nell elenco generale delle imperfezioni al n. 43 del citato d.m., definita, testualmente, Le altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante, anche in trattamento ortodontico. Conseguentemente, la Commissione de qua, in ossequio all art. 10, comma 9 del Bando di concorso escludeva l odierno ricorrente dalla selezione per aver riportato un punteggio pari a 3 in un apparato somato-funzionale, anziché di punti 1 o quanto meno di punti 2. Tutto ciò premesso, l esclusione dalla selezione de qua disposta dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, attitudinali e dell efficienza fisica a carico del sig. RUBINI ANTONIO è palesemente illegittima ed è apparsa meritevole di annullamento alla luce dei seguenti MOTIVI IN DIRITTO I. VIOLAZIONE DELL ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL D.P.R , N. 90 VIOLAZIONE DELL ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - ILLOGICITÀ 2
3 ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - ERRORE RILEVANTE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. I.I. Il giudizio di non idoneità espresso dalla p.a. procedente sulla persona dell odierno ricorrente è palesemente illegittimo per violazione ed errata applicazione del d.p.r , n. 90, art. 582, comma 1, lett. i), n. 3. I.II. Nel caso di specie, sulla persona del sig. RUBINI ANTONIO non sono presenti, come espressamente richiesto dalla disposizione normativa citata, malformazioni dell'apparato masticatorio che determinano - rilevanti disturbi funzionali. Conseguentemente, l esclusione disposta in data dell odierno ricorrente per l accertamento di una MALOCCLUSIONE NON INVALIDANTE dalla p.a. procedente è illegittima per violazione ed errata applicazione del d.p.r , n. 90, art. 582, comma 1, lett. i), n. 3. A carico del sig. ANTONIO RUBINI non era riscontrabile, difatti, alcuna imperfezione ovvero infermità che ai sensi del d.p.r , n. 90, art. 582, comma 1, lett. i), n. 3, sono da reputarsi causa di non idoneità al servizio militare incidente su alcuna funzionalità necessaria allo svolgimento del servizio militare. Quanto ora affermato, trova conferme, negli accertamenti a cui l odierno ricorrente è sottoposto all indomani dell esclusione oggetto delle odierne censure. II. VIOLAZIONE DELL ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL D.P.R , N. 90 VIOLAZIONE DELL ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - ERRORE RILEVANTE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. II. Gli atti impugnati devono essere, altresì, censurati poiché in ossequio ai principi di cui all art. 3 della l. 7 agosto 1990 non esternano il percorso logico intrapreso dalla Commissione de qua per giungere alla decisione di ritenere sussistente a carico dell odierno ricorrente le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il 3
4 periodo di inabilità temporanea. A parte l esternazione degli accertamenti espletati sulla persona del sig. RUBINI, nei verbali del non è dato rinvenire alcuna ragionamento che illustri le motivazioni interposte sulla rilevanza tra l accertamento stesso espletato sulla persona del sig. RUBINI e la contestazione della presunta imperfezione riscontrata MALOCCLUSIONE NON INVALIDANTE. Perché tale imperfezione sia da ritenersi rilevante disturbo funzionale incidente sullo stesso giudizio di non idoneità non è dato sapere. Conseguentemente, è stato censurato l evidente difetto di motivazione che affligge l esclusione disposta giacché non evidenzia con chiarezza e trasparenza il ragionamento giuridico che ha condotto la Commissione de qua a ritenere incidenti sul giudizio complessivo di idoneità al servizio militare del soggetto ai sensi e per gli effetti dei principi fissati dal d.p.r , n. 90, art. 582, comma 1, lett. i), n. 3. III. VIOLAZIONE DELL ART. 97 COST. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R , N. 90 VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA VIOLAZIONE DELL ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - ERRORE RILEVANTE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. III.I. Il giudizio non idoneità formulato a carico del sig. RUINI ANTONIO è illegittimo poiché giunge erroneamente a qualificare l eventuale lieve inidoneità rilevata a carico del sig. RUBINI ANTONIO addirittura come alterazione anatomica o funzionale contraddistinta dal n. 43 dell elenco imperfezioni di cui alla Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con decreto del Ministro della Difesa
5 La Commissione de qua non ha verificato l assenza d incisione della funzione cui è preposto l apparato in diretta relazione con il servizio militare: ovvero la sufficienza masticatoria per la nutrizione. III.II. A tutto concedere, quella riscontrata a carico del sig. RUBINI ANTONIO è una lieve disfunzione sussumibile nella fattispecie di cui al precedente n. 42 dello stesso elenco delle disfunzioni di cui al citato d.m. cioè Le lievi malocclusioni dentarie senza disturbi funzionali. Ove, infatti, la lieve disfunzione riscontrata fosse stata almeno qualificata come tale ed incasellata entro la fattispecie di cui al n. 42 del citato d.m. il sig. RUBINI ANTONIO sarebbe stato ammesso al proseguo della selezione de qua. VI. VIOLAZIONE DELL ART. 97 COST. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R , N. 90 VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA VIOLAZIONE DELL ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - ERRORE RILEVANTE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. IV.I. L odierno ricorrente come rappresentato è stato escluso in applicazione dell art. 10 comma 9 del Bando di concorso, per aver conseguito un coefficiente pari a 3 per l apparato (AV) e per l apparato (SG). E stato impugnato, nei limiti dell interesse, ove occorra quest ultima clausola del Bando de quo e ove necessario quelle contenute nella lex specialis del presente concorso, che riproducono la rappresentata causa di esclusione. Invero, quest ultima clausola è evidente irragionevole e si pone in violazione delle norme citate in epigrafe al presente motivo. Invero, tale decisione della p.a. di selezionare unicamente i soggetti che hanno conseguito per gli apparati predetti unicamente i coefficienti 1 e 2 è 5
6 evidentemente illegittima poiché rappresenta un ulteriore causa di esclusione non prevista dalle fonti normative presupposte. A.I. Conclusioni rassegnate nel ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, N.R.G. 5921/2017. In ragione di ciò, si chiede all On.le Collegio adito di adottare le misure cautelari più opportune a tutelare gli interessi dell odierno ricorrente. P.Q.M. il sig. RUBINI ANTONIO, come ut supra rappresentato e difeso, chiede l annullamento degli atti impugnati con contestuale declaratoria di illegittimità degli stessi atti gravati e l accertamento, nei limiti dell interesse, del possesso dei requisiti di cui all art. 2, lett. j) del 1 Bando per il reclutamento nell Esercito di 2000 VFP1. B. Motivi aggiunti al ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, N.R.G. 5921/2017. PREMESSE IN FATTO In data il Ministero della Difesa ha adottato, ai sensi dell art. 11 del 1 Bando di reclutamento dei VFP 1 dell Esercito per il 2017, il decreto M_D GMIL REG che ha approvato definitivamente le graduatorie di merito predisposte dalla Commissione valutatrice. Ebbene nelle suddette graduatorie definitive, nonostante la notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data , quindi con conoscenza dei motivi sottesi all illegittimità dell esclusione, (quest ultimo ricorso, difatti, è stato notificato anche a mezzo pec) è assente il nominativo del ricorrente RUBINI ANTONIO. Conseguentemente, ai sensi dell art. 43 c.p.a., avverso quest ultima graduatoria confermativa della precedente graduatorie provvisoria che esclude il nominativo dell odierno ricorrente, già oggetto del gravame introduttivo del presente giudizio, è stato proposto atto di motivi aggiunti notificato in data e depositato in data
7 mediante il quale è stato introdotto il motivo V e sono stati riproposti i motivi che hanno trovato ingresso con il ricorso introduttivo del presente giudizio.. MOTIVI IN DIRITTO V. VIOLAZIONE DELL ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - ERRORE RILEVANTE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. V.I. Nonostante l avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data la p.a. procedente ha ritenuto di confermare tutti gli atti espulsivi e le ragioni in essi esplicitate in sfavore dell odierno ricorrente. La p.a. procedente ha ritenuto, quindi, nel caso di specie, nonostante l evidenza della illegittimità dell esclusione disposta a carico dell odierno ricorrente di non annullare in autotutela gli atti impugnati soprattutto di non disporre una rivalutazione dell odierno ricorrente. Deve essere perciò autonomamente censurata anche quest ultima attività decisionale della p.a. procedente per evidente eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della manifesta irragionevolezza. B.1. Riproposizione dei motivi formulati con il ricorso introduttivo del presente giudizio. In limine, gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti sono viziati, tanto in via diretta quanto in via derivata, dai medesimi vizi già proposti con il ricorso principale che di seguito si ripongono. B.II. Conclusioni rassegnate nel con l atto di motivi aggiunti al ricorso T.A.R. Lazio, sede di Roma, N.R.G. 5921/2017. In ragione di ciò, si chiede all On.le Collegio adito di adottare le misure cautelari più opportune a tutelare gli interessi dell odierno ricorrente. P.Q.M. 7
8 il sig. RUBINI ANTONIO, come ut supra rappresentato e difeso, chiede l accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con annullamento degli atti impugnati e contestuale declaratoria di illegittimità degli stessi atti gravati e l accertamento, nei limiti dell interesse, del possesso dei requisiti di cui all art. 2, lett. j) del 1 Bando per il reclutamento nell Esercito di 2000 VFP1. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio. Ai fini del C.U. il relativo contributo è pari ad euro 650,00 e l odierno ricorrente è stato ammesso, con decreto n. 62/2017 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di codesto Ecc. T.A.R., a fruire del Patrocinio a Spese dello Stato. Bari, lì 30 giugno 2017 Avv. Paolo Clemente Bari, lì 24 settembre 2017 Avv. Paolo Clemente 8
STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, MASSA TEL. E FAX
STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, 20-54100 MASSA TEL. E FAX 0585.43900 studioabeniacar@gmail.com AVV. FRANCESCA ABENIACAR PATROCINANTE IN CASSAZIONE AVV. CLAUDIA DI CICCO DOTT. STEFANO ROSSARI AVVISO
DettagliAVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ***** TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA. Sez. I bis r.g.
AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA Sez. I bis r.g. 359/2017 Prossima udienza fissata per la data del 29 novembre 2017 In esecuzione
DettagliON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA RICORRE. (TRCFNC86T10D086B), residente in Paterno Calabro (CS), alla Via
Avv. GIUSEPPE CARRATELLI STUDIO LEGALE CARRATELLI Professionisti Associat i Via Sabotino, 55 87100 COSENZA Tel. 0984/27842/24271 Fax 75759 ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA RICORRE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 03.02.2015 n. 343 Materia: mancata rafferma R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE
DettagliNOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI Sunto del ricorso n. 2395/2017 R.G., pendente innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio- Roma, Sezione I Bis. Il sig. Marco Failla, rappresentato e difeso
DettagliNORME TECNICHE * (Giornale Ufficiale della Difesa Dispensa nr. 1 del 10 gennaio 2013)
Allegato B al f.n. 62/2-7-3-2012, datato 29 gennaio 2013, del C.N.S.R. CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO CENTRO UFFICIO NAZIONALE RECLUTAMENTO DI SELEZIONE E CONCORSI E RECLUTAMENTO UFFICIO
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 28/04/2017 N. 05010/2017 REG.PROV.COLL. N. 01520/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha
DettagliL adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d impegno per
Dettagliha pronunciato la presente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71
DettagliT.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA Sez. I^ quater - Rg /14 Notificazione per pubblici proclami In ottemperanza all Ordinanza n /2016 REG.
T.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA Sez. I^ quater - Rg. 16498/14 Notificazione per pubblici proclami In ottemperanza all Ordinanza n. 06577/2016 REG. PROV. COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.
N. 11275/2015 REG.PROV.COLL. N. 09469/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4958/06 REG.DEC. N. 2577 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliAVVISO. 2. Nome dei ricorrenti: Mannacio Luigi e Zeccolini Raffaele.
AVVISO 1. Autorità giudiziari innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 6934/2013. 2. Nome dei ricorrenti: Mannacio Luigi
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta. (Sezione Unica) SENTENZA
TAR Valle D Aosta, 15.7.2014, n. 52 Materia:Causa servizio R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA
pubblicato il 09/12/2016 N. 02032/2016 REG.PROV.CAU. N. 04894/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA SENTENZA. omissis. presso. omissis. contro
ha pronunciato la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA Dec. n. 515 Depositata il 25 Novembre 2005 nell'udienza Pubblica del 09 Novembre 2005 Sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
DettagliPresidente Repubblica annulla provvedimento congedo illimitato militare ferma breve
IL RICORSO STRAORDINARIO ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORSO STRAORDINARIO Del signor ********** residente in via rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Mochi Onori e Vieri Paoletti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliUna pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente
Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000766.05-07-2017 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DDG 766 5 luglio 2017 IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
DettagliECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO NRG 4447/2016 SEZ. III^ BIS
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO NRG 4447/2016 SEZ. III^ BIS ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
DettagliS E N T E N Z A. contro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 20/09/2017 N. 09838/2017 REG.PROV.COLL. N. 00064/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale
DettagliGIURISTA AMBIENTALE naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com
Energia Impianti eolici Regione Puglia Produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili Microgenerazione eolica D.I.A. Rigetto dell istanza Sospensione sine die dell istruttoria Violazione del principio
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.COLL. N. 07056/2016 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ORDINANZA sul ricorso numero
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
DettagliECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO NRG 4454/2016 SEZ. III^ BIS
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO NRG 4454/2016 SEZ. III^ BIS ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliSENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSentenza 09/02/2017, n T.A.R. Veneto - Sez. I Soccorso istruttorio. T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza 9 febbraio 2017, n. 144
Sentenza 09/02/2017, n. 144 - T.A.R. Veneto - Sez. I Soccorso istruttorio T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza 9 febbraio 2017, n. 144 Considerato che con il ricorso in epigrafe la sig.ra Loriana Sandi impugna
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N. 2925 /2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.6207/05 Reg.Ric PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:
DettagliNon è errore sanabile un minor importo della provvisoria
Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La somma da garantire deve tener conto degli oneri della sicurezza! Sarà da prestare altrettanta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliConsiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2008 n. 1778
Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2008 n. 1778 I consorzi di imprese stabili o ordinari devono dimostrare di possedere i requisiti economici e finanziari di tutti i consorziati nel caso di partecipazione
Dettaglisul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N.1377 /2008 Reg. Dec. N. 1522 Reg. Ric. Anno 2008 ha pronunciato la seguente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00894/2013 REG.PROV.COLL. N. 00220/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
Dettagli/ /2016 REG. PROV. COLL.
T.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA Sez. I ter - Rg. 16498/14 Notificazione per pubblici proclami In ottemperanza all Ordinanza n. 2192/2016 REG. PROV. COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.PRES. N. 03982/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente Il Presidente ORDINANZA
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. / REG.PROV.COLL. N. 03239/2017 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ORDINANZA sul ricorso
DettagliScritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47
N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA. Ricorre la Prof.ssa TADDEO Laura, nata a Napoli il e
ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA -NAPOLI Ricorre la Prof.ssa TADDEO Laura, nata a Napoli il 05.07.1971 e residente in Aversa, Via Riverso n. 176, C.F.:TDDLRA71L45F839A, rappresentata
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA
N. Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter, composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00927/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente
DettagliT.a.r. Lazio Roma, Sez. III, 20 aprile 2009, n.4003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA
T.a.r. Lazio Roma, Sez. III, 20 aprile 2009, n.4003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA Visto il ricorso 9554/2008 proposto da: SOC Xxx SRL,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda
N. 02051/2013 REG.PROV.COLL. N. 01312/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51 ha emesso la seguente Sentenza Sul ricorso n. 1.../12 Depositato il 09/08/2012 - Avverso CARTELA
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente SENTENZA
SENTENZE IN SANITÀ TAR SICILIA TAR SICILIA sentenza n. 417 del 9 marzo 2006 Equipollenza ed affinità di specializzazione. Con il termine equipollenza si indica una eguaglianza di valore e di efficacia,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA composto dai Magistrati: Presidente Consigliere Referendario dott. Antonio
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 6168/2007 Reg. Dec. N. 4577 Reg. Ric. Anno 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliOrdinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016
Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016 Ricorso esaminato: annullamento graduatoria di ammissione al CdL Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria, AA 2016-17 Interpretazione L.17/2004
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità
Il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione delle spese, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.:899/06 Registro Generale 2187/2005 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente TOMMASO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)
N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01282/2015 REG.PROV.COLL. N. 01218/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliE illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti
E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui il TAR Lecce sez. I
DettagliNORME TECNICHE. (G.U.R.I. 4ª serie speciale, n. 34, del 30 aprile 2010)
Allegato 1 al f.n. 24/33 di prot., datato 20 aprile 2015, del C.N.S.R. CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO UFFICIO SANITARIO NORME TECNICHE CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI
DettagliPON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE PIANO FORMEZ 2011 CORTE DI CASSAZIONE
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro PROGETTO PERFORMANCE PA PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE PIANO FORMEZ 2011 LINEA 2 - MODELLI E STRUMENTI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 12407/2015 REG.PROV.COLL. N. 04972/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 133 REG. SENT. ANNO 2008 Anno 2005_ n. 188 Reg. Ric. nelle persone dei Sigg.ri: PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - Dott.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01965/2011 REG.PROV.COLL. N. 06137/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliTAR Lazio 1837/16 ammette ai corsi di medicina in sovrannumero per violata segretezza delle prove
TODOS CABALLEROS OVVERO MEGLIO UN ASINO VIVO CHE UN DOTTORE MORTO MA CHI E' L'ASINO IN QUESTO CASO? Il TAR Lazio, con sentenza N. 1837/2016, depositata l'8/2/2016, ha ammesso al corso di laurea in medicina
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00285/2010 REG.SEN. N. 00004/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliPER. p ro t e m p o re, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.:, residente in ( ), Via ), con sede. in, alla Via, (se persona fisica sostituire
ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971 PER, C.F.:, in persona del legale rappresentante p ro t e m p o re, _ ( n a t o / a
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N. 4107/2008 Reg. Dec. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5002 Reg. Ric. Anno 2008 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliSistema binario negli istituti di alta formazione artistica e musicale (Cons. Stato n. 588/2014)
Sistema binario negli istituti di alta formazione artistica e musicale (Cons. Stato n. 588/2014) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima La legge di riforma degli istituti
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00847/2006 REG.SEN. N. 00432/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
Dettagli1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ex ordinanza T.a.r. Lazio sez. III bis n. 2752 del 1 giugno 2017 resa nel procedimento N.R.G. 4447/2016 pendente innanzi al Tar Lazio Roma, sez. III Bis 1) Autorità
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagli