gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

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1 A partire dal 2003 la costruzione degli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, è regolata da un sistema di autorizzazione la procedura di Autorizzazione Unica, con finalità di razionalizzazione, snellimento e semplificazione, la quale sostituisce ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso che in precedenza veniva richiesto per iniziare la realizzazione di un impianto. Il D.Lgs. n. 387/2003, introduttivo della predetta semplificazione, e col quale si è data attuazione alla direttiva 2001/77/CE, ha previsto la disciplina attuativa della norma mediante la emanazione di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativi; il decreto rappresenta la norma di riferimento che disciplina le modalità e le procedure per l ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il D.Lgs. n. 387/2003 individua il percorso di semplificazione, prevedendo la possibilità di attivare, per l ottenimento dell autorizzazione, un procedimento unico in cui confluiscono e partecipano tutte le amministrazioni interessate, all interno di un modulo procedimentale la Conferenza di Servizi, regolando e stabilendo le modalità e i termini di conclusione del procedimento. Le fonti considerate rinnovabili, ai sensi del predetto decreto legislativo, sono le fonti energetiche non fossili, come specificate nell'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, e precisamente: eolica solare geotermica del moto ondoso maremotrice idraulica biomasse gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Viene specificato che la disciplina del procedimento unico non si applica per gli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore a predeterminate soglie di potenza, per le quali è previsto invece l istituto della denuncia di inizio attività (DIA), come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del Testo Unico in Materia Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, e precisamente: Eolica Solare fotovoltaica Idroelettrica Biomasse Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 60 Kw 20 Kw 100 Kw 200 Kw 250 Kw Fino al 2010, anno in cui sono state emanate le citate Linee Guida, le Regioni che il D.Lgs. 387/2003 individua, salvo delega alle Provincie, quale amministrazione competente al rilascio dell Autorizzazione Unica hanno provveduto autonomamente attraverso propria normativa legislativa o regolamentare. Il quadro normativo regionale, successivo alla emanazione del D.Lgs. 387/2003 è stato completato, dalla Regione Calabria, attraverso i seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari: - DGR 832/2004 [all.1], recante l assunzione della responsabilità del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione del Decreto Legislativo 29 dicembre

2 2003, n. 387, con la quale si è provveduto alla regolamentazione dell esercizio unitario delle procedure relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli impianti, secondo le finalità indicate nell art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, e con la quale si è individuata univocamente la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedimentale e l adozione del provvedimento finale di autorizzazione. - DGR 55/2006 [all.2], con la quale la Regione Calabria ha individuato, ai fini del rilascio dell autorizzazione e l esercizio degli impianti eolici, gli indirizzi per l inserimento degli impianti eolici stessi sul territorio regionale. - Legge Regionale 42/2008 [all.3], mediante la quale vengono disciplinate le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi per l installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n Con tale legge regionale viene statuito, inoltre, che dalla data di entrata in vigore della legge medesima non producono effetto tutte le disposizioni, anche amministrative, in contrasto con la stessa e viene dato mandato alla Giunta Regionale di estendere a tutte le fonti di energia rinnovabile il contenuto del documento L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale approvato con D.G.R. n. 55 del 30 gennaio Con la L.R. 42/2008 viene espressamente approvato, con valore di legge, il relativo Allegato Tecnico Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE", finalizzato a fornire indirizzi e procedure affinché l'esercizio delle competenze della Regione, responsabile del procedimento unificato avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura. Ciò in attesa che, come previsto dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, vengano emanate, in Conferenza Unificata Stato-Regioni, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo unico. Con il Decreto Interministeriale 10 settembre 2010, recante le Linee Guida nazionali [all.13] per l'autorizzazione Unica, si è regolato uniformemente il procedimento autorizzativo e si è imposto alle autorità procedenti, cui è affidata l'istruttoria di autorizzazione, di provvedere ad adeguare le rispettive discipline e quindi conformare le disposizioni difformi eventualmente emanate. In attuazione di ciò, la Regione Calabria, con DGR n. 871 del 29/12/2010 [all.4], ha dato atto della vigenza, nell ordinamento regionale, delle Linee Guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili riportate nel Decreto interministeriale , individuando, altresì, ulteriore documentazione che ciascun proponente deve presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione.

3 Nelle Linee Guida sono tabellate [all.5], distinte per fonte rinnovabile, le condizioni, in termini di potenza e tipologia di installazione e di modalità operative, che devono rispettare gli impianti, ai sensi delle Linee Guida nazionali, al fine della applicabilità della Denuncia di inizio attività o della Comunicazione di cui al DPR 380/2001. Nella Parte III delle Linee Guida nazionali viene stabilita la procedura da seguire per la gestione del procedimento unico di cui all art. 12 del D.Lgs. 387/2003, specificando in particolare: 1. I contenuti minimi della documentazione ai fini dell istanza: a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale; per la definizione del livello progettuale definitivo ai fini dell avvio della procedure di Autorizzazione Unica occorre fare riferimento all art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (recante il codice dei contratti pubblici) e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione di cui al DPR 207/2010); b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare: i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale; la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW; c) per gli impianti alimentati a biomassa e gli impianti fotovoltaici: la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione

4 riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita; f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione; g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005; h) documentazione, ove prescritta, prevista dal D.Lgs. n. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto; i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; k) copia della comunicazione alle competenti Soprintendenze ai Beni Culturali, nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. l) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico. 2. Le tempistiche da rispettare durante lo svolgimento dell iter autorizzativi: 15 giorni per l avvio del procedimento, previa verifica della completezza formale della documentazione; 30 giorni per la convocazione della Conferenza dei Servizi; 180 giorni per la conclusione del procedimento, tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini di durata del procedimento, puntualmente specificate e disciplinate dalle stesse Linee Guida. 3. La definizione dei casi e delle modalità di partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il legame e l interdipendenza tra lavori della Conferenza di Servizi e le procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale.

5 4. la disciplina delle modalità, le condizioni e i termini per la richiesta della ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell intervento. 5. I contenuti essenziali dell Autorizzazione Unica, riportante il valore che essa ha in termini autorizzativi (costituisce titolo a costruire ed esercire l impianto; costituisce eventualmente variante allo strumento urbanistico; contiene eventuali prescrizioni e obbligo di rimessa in pristino dei luoghi a seguito di dismissione; indica i termini di validità per l avvio e la conclusione dei lavori contemplati nell Autorizzazione Unica). Viene inoltre chiarito che le Regioni, o le Provincie delegate, non possono subordinare la ricevibilità/procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto. L Allegato 1 alla Parte III [all.6], riporta l elenco indicativo degli atti di assenso per l ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta che confluiscono nel procedimento unico: l'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo 152/06 di competenza dello Stato o della Regione. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo n. 152/06, di competenza della regione o della provincia. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152/06. il nulla osta di competenza dell'ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n permesso di costruire di cui al DPR 380 del 2001, di competenza del Comune interessato. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'interno - comando Provinciale VV.FF. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06 il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n del 1927 e successive modificazioni. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali.

6 la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge 447 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 152 del nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933. Eventuale specifica documentazione richiesta da normative di settore di volta in volta rilevanti per l ottenimento degli atti di assenso. Per ultimo, allo scopo di razionalizzazione gli istituti inerenti alle procedure relative alle fonti rinnovabili, il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (il cosiddetto decreto Romani ), attuativo della direttiva 2009/28/CE, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ha proceduto alla armonizzazione dei meccanismi autorizzatori, attraverso l elaborazione e indicazione di puntuali principi e criteri di indirizzo della fase di svolgimento dell azione amministrativa relativamente all iter autorizzativo. Il dettato normativo statuito dal D.Lgs. 28/2011 individua tre distinte procedure abilitative: AUTORIZZAZIONE UNICA: viene fatto espresso richiamo al provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato dall articolo 5 del D.Lgs. 28/2011. Viene precisato, in particolare, che l Autorizzazione Unica è regolata secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dal D.Lgs. 387/2003, dalle Linee Guida nazionali e dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Provincie autonome. Le Linee Guida nazionali di cui al Decreto Interministeriale vengono, in questo modo, recepite, nel complesso legislativo. Viene stabilito che sono soggetti ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi. In relazione alla qualificazione di modifica sostanziale, la quale determina la obbligatorietà dell assoggettamento degli interventi proposti alla procedura di Autorizzazione Unica, viene precisato che fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione Unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico saranno individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad Autorizzazione Unica. Fino all'emanazione del citato decreto non sono da considerare sostanziali e sono pertanto sottoposti alla disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato. Viene introdotta, inoltre, una disposizione finalizzata allo snellimento, accelerazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione, attraverso la riduzione dei tempi massimi per la conclusione del procedimento: fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di

7 assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, riguardante il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (PAS): E la procedura, introdotta dall articolo 6 del D.Lgs. 28/2011, attivabile per la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida nazionali (ossia gli impianti soggetti a DIA o a Comunicazione). Nella procedura abilitativa semplificata il proponente (proprietario dell immobile o chi ne abbia la disponibilità dell impianto e delle opere connesse), almeno trenta giorni prima di iniziare i lavori, deve presentare al Comune una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Se il Comune riscontra l assenza di una o più delle condizioni stabilite, vieta l esecuzione degli interventi previsti e, in caso di falsa attestazione del professionista incaricato, ne informa l autorità giudiziaria ed il Consiglio dell Ordine professionale di appartenenza. Qualora siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/90. Il termine di trenta giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della Legge 241/90. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale viene attestata la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. COMUNICAZIONE: è la comunicazione, relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida nazionali; viene fatto quindi esplicito rimando alle relative previsioni procedimentali, come disciplinate dall art. 6 del DPR 380/2001, indicando che le comunicazioni continuano ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Il D.Lgs. 28/2011, come statuito all articolo 6, ha dato facoltà, a Regioni e Provincie autonome, di estendere l applicazione della procedura semplificata anche agli impianti di potenza nominale fino ad 1 Mw elettrico, definendo i casi in cui la realizzazione e l esercizio dell impianto e delle opere connesse devono rimanere assoggettate ad autorizzazione unica in ragione della eventuale necessità di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.

8 In relazione, invece, alla comunicazione delle attività in edilizia libera, il decreto legislativo fa salva la facoltà, per Regioni e Provincie autonome, di estenderne il regime semplificato ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 Kw, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, facendo salva la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale e sulla tutela delle risorse idriche. In attuazione della sopra richiamata facoltà, contenuta nell art. 6 del D.Lgs. 28/2011, la Regione Calabria, con Delibera di Giunta Regionale n. 81/2012 [all.7] ha quindi esteso, fino al valore di potenza nominale pari ad 1 Mw elettrico, la soglia di applicabilità della procedura abilitativa semplificata prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale, in analogia con quanto previsto dalla DGR n. 871 del , ha stabilito l'ulteriore documentazione che ciascun proponente deve presentare unitamente alla istanza di autorizzazione mediante PAS, con esclusione degli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida nazionali approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (quindi con esclusione degli impianti già assoggettati, ai sensi delle Linee Guida nazionali, alla DIA e alla Comunicazione). possesso dei requisiti soggettivi di cui all art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, da attestare anche attraverso autocertificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; possesso di adeguata capacità economica e finanziaria commisurata all opera richiesta, da dimostrarsi attraverso la presentazione di almeno due referenze bancarie; ricevuta del versamento degli oneri istruttori in favore dell Amministrazione comunale procedente, nella misura dello 0,03% dell investimento per come risultante da perizia giurata; documentazione attestante l essere in regola con gli obblighi di certificazione antimafia; atto di impegno a corrispondere all atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita nella misura massima del 5% del valore complessivo dell investimento per come risultante da perizia giurata; dichiarazione di avvenuta comunicazione alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, di utilizzo della procedura abilitativi semplificata. In attuazione di quanto previsto nella Delibera di Giunta 81/2012 di estensione della soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata fino ad 1 MW elettrico, il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha individuato, infine, ulteriori consequenziali atti, e in particolare apposita modulistica, allo scopo di rendere pienamento attuativo quanto previsto nella delibera stessa, e precisamente: Modello di richiesta di autorizzazione da presentare al Comune [all.8]. Modello di comunicazione di utilizzo della procedura semplificata [all.9] prevista dalla DGR 81/2012 che il proponente dovrà trasmettere all'amministrazione regionale con attestazione di avvenuta comunicazione, da allegare alla domanda di autorizzazione. Modello di attestazione dei titoli autorizzativi [all.10] rilasciati dall'amministrazione Comunale nel semestre di riferimento.

9 Schema sintetico dell iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico: Presentazione della domanda [all.11]secondo lo schema predisposto dalla Regione Calabria e corredata della documentazione progettuale minima [all.12] prevista dalle Linee Guida nazionali e dalle norme legislative e amministrative regionali. Entro 15 giorni dalla presentazione dell istanza, la Regione, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990. Se la domanda non è completa il Responsabile del Procedimento richiede le necessarie integrazioni al proponente e comunica la improcedibilità dell istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento potrà essere avviato solo alla data di ricevimento dell istanza completa. Una volta accertata la procedibilità della istanza, entro 30 giorni la Regione indice la Conferenza dei Servizi la quale si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/90. L avviso dell indizione della conferenza viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria ( Viene inoltre pubblicato, a cura della società proponente, dandone tempestiva notizia alla Regione, su un quotidiano a diffusione regionale nonché all Albo Pretorio dei Comuni interessati dagli interventi previsti nel progetto, dove rimane affisso per un periodo di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dello stesso. Qualora il proponente abbia dichiarato nella domanda di autorizzazione di volersi avvalere, in relazione alle indicazioni e previsioni stabilite dal punto 13 delle Linee Guida nazionali, della procedura di esproprio delle aree interessate dall impianto proposto e/o dalle opere connesse, la Regione procede, contestualmente alla indizione della Conferenza di Servizi, all avviso dell avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all esproprio ai sensi del DPR 327/2001. La riunione della seduta di insediamento della Conferenza di Servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. Alla Conferenza partecipano tutti gli enti e le amministrazioni chiamati ad esprimersi sul progetto per l acquisizione dei previsti pareri, concessioni, autorizzazioni, nullaosta e assensi comunque denominati, per come elencati in maniera indicativa e non esaustiva nell Allegato 1 delle Linee Guida nazionali; ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza dell Amministrazione stessa. Alla Conferenza di Servizi, inoltre, partecipa, senza diritto di voto, la società proponente. Qualora il progetto debba essere sottoposto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a Verifica di Impatto Ambientale (screening ambientale), tale fase, risultando preliminare, sarà esperita prima della indizione della Conferenza di Servizi, come previsto dall art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2011. Se a seguito di detta Verifica il progetto risulta da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), quest ultima sarà svolta contestualmente alla procedura di Autorizzazione Unica. Gli esiti della VIA, della Valutazione di Incidenza, ove

10 prevista, nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all art. 26 del D.Lgs. 152/06, devono essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella Conferenza dei Servizi. I lavori della Conferenza rimarranno sospesi, ai sensi dell art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90, fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. L ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate e convocate alla Conferenza di Servizi, dall Amministrazione procedente in un unica soluzione ed entro 90 giorni dall avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Una volta adempiuto alle richieste di integrazioni, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi. Per gli impianti fotovoltaici o a biomassa, entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, deve fornire, ai sensi dell articolo 12, comma 4-bis, del D.Lgs. 387/2003, la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l impianto. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall art. 26 del D.Lgs. 152/2006 paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell assenso. La Conferenza di Servizi termina i lavori con la stesura di un verbale di diniego o di approvazione del progetto. Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi, e in base alle risultanze stesse, viene emesso, dal Responsabile del Procedimento, il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all esercizio dell impianto per la produzione di energia elettrica, oppure viene adottato provvedimento di diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione, ai sensi della Legge 241/90, dei motivi ostativi. L autorizzazione o il diniego di autorizzazione vengono rilasciati entro 180 giorni (90 giorni, ai sensi del D.Lgs. 28/2011, per i procedimenti avviati successivamente alla entrata in vigore

11 del decreto legislativo medesimo) dall avvio del procedimento (con esclusione dei periodi di sospensione del procedimento per le integrazioni documentali, per la conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e per l esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia relativi ai singoli atti che confluiscono nel procedimento unico medesimo) L autorizzazione, rilasciata ai sensi dell articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, include le eventuali prescrizioni cui è subordinata la realizzazione dell impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. L autorizzazione indica i termini di inizio e conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa decade.

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