COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE"

Transcript

1 2 SERIE SPECIALE Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma Anno 145ë Ð Numero 53 SI PUBBLICA PA R T E PR I MA Roma - Gioved, 8 luglio 2004 IL LUNEDI E IL GIOVEDI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO UNIONE EUROPEA SOMMARIO öö REGOLAMENTI Regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Pag. 3 DIRETTIVE Pubblicato nel n. L 191 del 28 maggio 2004 Direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e ilsuosalediammonio... Pag. 55 Pubblicata nel n. L 162 del 30 aprile 2004 Direttiva 2004/78/CE della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico.(testorilevanteaifinidelsee)... ý 57 Pubblicata nel n. L 153 del 30 aprile 2004 Direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalita, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e dellaslovacchia... ý 67 Pubblicata nel n. L 168 del 1 maggio 2004

2 RETTIFICHE Rettifica del regolamento n. 1004/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU L 183 del )... Pag. 69 Pubblicata nel n. L 214 del 16 giugno 2004 Rettifica della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (GU L 146 del )... ý 70 Pubblicata nel n. L 225 del 25 giugno 2004 Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 159 del ) ý 175 AVVERTENZA Pubblicata nel n. L 184 del 24 maggio 2004 Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle ComunitaÁ europee». ö 2 ö

3 REGOLAMENTI ö 3 ö

4 ö 4 ö

5 ö 5 ö

6 ö 6 ö

7 ö 7 ö

8 ö 8 ö

9 ö 9 ö

10 ö 10 ö

11 ö 11 ö

12 ö 12 ö

13 ö 13 ö

14 ö 14 ö

15 ö 15 ö

16 ö 16 ö

17 ö 17 ö

18 ö 18 ö

19 ö 19 ö

20 ö 20 ö

21 ö 21 ö

22 ö 22 ö

23 ö 23 ö

24 ö 24 ö

25 ö 25 ö

26 ö 26 ö

27 ö 27 ö

28 ö 28 ö

29 ö 29 ö

30 ö 30 ö

31 ö 31 ö

32 ö 32 ö

33 ö 33 ö

34 ö 34 ö

35 ö 35 ö

36 ö 36 ö

37 ö 37 ö

38 ö 38 ö

39 ö 39 ö

40 ö 40 ö

41 ö 41 ö

42 ö 42 ö

43 ö 43 ö

44 ö 44 ö

45 ö 45 ö

46 ö 46 ö

47 ö 47 ö

48 ö 48 ö

49 ö 49 ö

50 ö 50 ö

51 ö 51 ö

52 ö 52 ö

53 ö 53 ö

54 ö 54 ö

55 DIRETTIVE DIRETTIVA 2004/77/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, considerando quanto segue: (1) La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/ CEE ( 2 ) del Consiglio contiene un elenco dei prodotti alimentari sulla cui etichetta devono comparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari. (2) L'obiettivo della presente direttiva consiste nell'integrare detto elenco con le indicazioni riguardanti alcuni alimenti contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio. (3) L'acido glicirrizico è presente in natura nella pianta di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), mentre il suo sale di ammonio è prodotto dagli estratti acquosi della stessa pianta. L'acido glicirrizico e il sale di ammonio figurano nel repertorio delle sostanze aromatizzanti, istituito con la decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/ 96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 ( 3 ). L'esposizione all'acido glicirrizico e al suo sale di ammonio avviene principalmente attraverso il consumo di dolciumi a base di liquirizia, tra cui gomme da masticare, infusi di erbe e altre bevande. (4) Nel parere del 4 aprile 2003 sull'acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che il limite massimo d'ingestione regolare di 100 mg al giorno garantisce un livello sufficiente di protezione per la maggior parte della ( 1 ) GU L 109 del , pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del (GU L 308 del , pag. 15). ( 2 ) GU L 300 del , pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 96/21/CEE del Consiglio (GU L 88 del , pag. 20). ( 3 ) GU L 84 del , pag. 1. Modificata dalla decisione 2002/ 113/CE (GU L 49 del , pag. 1). (Testo rilevante ai fini del SEE) popolazione e che un consumo superiore a tale livello può causare ipertensione. Tuttavia, secondo quanto rilevato dallo stesso Comitato, nella popolazione umana esistono sottogruppi per i quali tale soglia potrebbe non rappresentare un livello di protezione sufficiente. Rientrano in tali categorie persone affette da patologie connesse a disfunzioni dell'omeostasi dell'acqua e degli elettroliti. (5) In tale ottica, si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «estratti di liquirizia». (6) Occorre pertanto modificare la direttiva 94/54/CE. (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 94/54/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino ad esaurimento delle scorte. ö 55 ö

56 Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. ALLEGATO All'allegato della direttiva 94/54/CE si aggiunge il testo seguente: Tipo o categoria di prodotti alimentari Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l. Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg. Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol1. ( 1 ) Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile Indicazione obbligatoria Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto. All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto. All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto. ( 1 ) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore. ö 56 ö

57 DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1, in particolare l articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 2, in particolare l articolo 5, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti. (2) A norma dell articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL). (3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE. (4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l allegato VIII dovrebbe essere sostituito. 1 2 GU L 42 del , pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del , pag. 36). GU L 292 del , pag. 21. Direttiva modificata dall Atto di adesione del ö 57 ö

58 (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. (6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE. (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l adeguamento al progresso tecnico istituito dall articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, ö 58 ö

59 HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2001/56/CE La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue: 1) gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell allegato I della presente direttiva; 2) l allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell allegato I della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 70/156/CEE La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell allegato II della presente direttiva. Articolo 3 Disposizioni transitorie 1. A partire dal 1 ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) rifiutare il rilascio dell omologazione CE o dell omologazione nazionale, oppure b) rifiutarne l immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione. 2. A partire dal 1 ottobre 2004, per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono: a) rifiutare il rilascio dell omologazione CE o dell omologazione nazionale, oppure b) vietarne la vendita o la messa in circolazione. 3. A partire dal 1 gennaio 2006, per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell omologazione nazionale. ö 59 ö

60 4. A partire dal 1 gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, b) possono rifiutare l immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE. 5. A partire dal 1 gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione ö 60 ö

61 ALLEGATO I MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE PARTE A 1. L ALLEGATO I È MODIFICATO COME SEGUE: a) All appendice 1 sono inseriti i nuovi punti e , così formulati: Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l ingresso dell aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo. L ex punto è rinumerato e diventa punto b) Nell addendum all appendice 2 sono inseriti i nuovi punti e , così formulati: Marca e tipo: Componente e numero di omologazione, se del caso: c) All appendice 3, il punto 1.2. è sostituito da: 1.2. Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti: d) Al punto dell appendice 5 dell allegato I direttiva 78/548/CEE è sostituito da direttiva 2001/56/CE. 2. IL PUNTO DELL ALLEGATO II È MODIFICATO COME SEGUE: a) nella tabella, alla riga Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso la dicitura Vedi Note 2 e 3 è sostituita da Vedi Nota 3 ; b) La Nota 2 è soppressa. L allegato VIII è sostituito dal testo seguente: Parte B ö 61 ö

62 ALLEGATO VIII PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL 1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE 1.1. Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000) (*) Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n , parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17 (**). ö 62 ö

63 1.1.3 L installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002) (***) Il sistema di alimentazione di GPL dev essere concepito in modo che l alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida L uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al paragrafo del regolamento UN/ECE n La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell interruttore di accensione. Se l interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire Se l alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev essere installato dopo il regolatore Se l alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev essere dotato di una propria unità di riempimento. 2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO 2.1. Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato ö 63 ö

64 soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev essere chiusa quando il veicolo è in movimento Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev essere conforme alle prescrizioni della sezione L installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev essere conforme alle prescrizioni della sezione (*) Comunicazione della Commissione nel quadro dell applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas, GU C 202 del , pag. 5. (**) Regolamento UN/ECE n. 67: Disposizioni uniformi relative a: I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l installazione di tali apparecchi E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.66/Rev.1 } Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1 } Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1 } Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2 } Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2 (***) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1). " ö 64 ö

65 ALLEGATO II La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: (1) All allegato I sono aggiunte le seguenti voci: Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l ingresso dell aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo. L ex punto è rinumerato e diventa punto (2) L allegato XI è modificato come segue: a) All appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: Voce Oggetto Numero della direttiva 36 Sistemi di riscaldamento M ( 1 ) kg M 1 > ( 1 ) kg M 2 M /56/CE X X X X b) All appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente: Voce Oggetto Numero della direttiva 36 Sistemi di riscaldamento M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O /56/CE X X X X X X X X X X c) All appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta: Voce Oggetto Numero della direttiva 36 Sistemi di riscaldamento M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O /56/CE X X X X X X X X X X d) All appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta: ö 65 ö

66 Voce Oggetto Numero della direttiva Gru mobili della categoria N3 36 Sistemi di riscaldamento 2001/56/CE X e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti: I Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore. ö 66 ö

67 DIRETTIVA 2004/79/CE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2004 che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ( 1 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ( 2 ), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1 o maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa. (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione qualora l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/94/CE ( 3 ), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2002/94/CE è modificata come indicato nell'allegato. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dalla data di entrata in vigore dello stesso. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo Per la Commissione Günter VERHEUGEN Membro della Commissione ( 1 )GUL236 del , pag. 17. ( 2 )GUL236 del , pag. 33. ( 3 )GUL337 del , pag. 41. ö 67 ö

68 FISCALITÀ ALLEGATO Direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure. Nell'allegato IV, il testo della colonna di sinistra sotto «Stati membri» è sostituito dal seguente: «Belgique/België Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Eλλάδα España France Ireland Italia Kύπρος Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal Slovenija Slovensko Finland/Suomi Sverige United Kingdom» ö 68 ö

69 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (CE) n. 1004/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 183 del 20 maggio 2004) A pagina 26, nell'allegato, sotto la voce (Fragole): anziché: «2.200 Fragole leggi: «2.200 Fragole ,35 521, , , , , ,38 580,69 378, , , , ,17 600,01» 112,40 65, ,84 836, , ,98 388,12 73,31 47,84 535, , , ,03 75,75» ö 69 ö

70 Rettifica della direttiva 2004/26/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali La direttiva 2004/26/CE va letta come segue: (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 146 del 30 aprile 2004) DIRETTIVA 2004/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ), considerando quanto segue: (1) La direttiva 97/68/CE ( 3 ) attua due fasi di valori limite di emissione per i motori ad accensione spontanea ed invita la Commissione a presentare una proposta di ulteriore riduzione dei limiti di emissioni, prendendo in considerazione la disponibilità a livello mondiale di tecniche di controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché la situazione della qualità dell'aria. (2) Il programma Auto-Oil ha stabilito la necessità di ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la formazione di ozono e le emissioni di particolato. (3) Tecnologie avanzate di riduzione delle emissioni prodotte da motori ad accensione spontanea installati su veicoli stradali sono in gran parte già disponibili e dovrebbero potersi applicare, in larga misura, anche al settore non stradale. (4) Permangono alcune incertezze sulla relazione costo-efficacia dell'impiego di dispositivi di post-trattamento per ridurre le emissioni di particolato e di ossidi di azoto ( 1 ) GU C 220 del , pag. 16. ( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) GU L 59 del , pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/88/CE (GU L 35 dell' , pag. 28). (Testo rilevante ai fini del SEE) (NO x ). Si dovrebbe eseguire un riesame tecnico anteriormente al 31 dicembre 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe delle date di entrata in vigore. (5) È necessario adottare una procedura di prova in regime transitorio per considerare le condizioni operative di questo tipo di macchine in condizioni effettive di funzionamento. La prova dovrebbe pertanto includere, in proporzioni appropriate, emissioni prodotte da un motore che non abbia ancora raggiunto un regime termico stabilizzato in funzionamento. (6) In situazioni di carico scelte casualmente ed entro un intervallo operativo definito, i valori limite non dovrebbero essere superati oltre una percentuale appropriata. (7) È inoltre necessario impedire l'uso di impianti di manipolazione e di strategie di controllo irrazionale delle emissioni. (8) Il pacchetto proposto di valori limite dovrebbe essere allineato, nella misura del possibile, con gli sviluppi in corso negli Stati Uniti, per garantire ai costruttori un mercato mondiale per i loro modelli di motori. (9) Occorre applicare limiti di emissioni anche alle applicazioni ferroviarie e alle navi della navigazione interna, per contribuire a promuoverle quali modi di trasporto ecologici. (10) Qualora macchine mobili non stradali siano in regola con i futuri valori limite prima del termine previsto dovrebbe essere possibile applicare una marcatura specifica. ö 70 ö

71 (11) Vista la tecnologia necessaria per raggiungere i limiti di fase III B e IV delle emissioni di particolato e di NO x, il tenore di zolfo del carburante deve scendere sotto i livelli attuali in numerosi Stati membri. Occorre definire un carburante di riferimento che rispecchi la situazione del mercato dei carburanti. (12) È importante considerare le emissioni prodotte durante tutta la vita utile dei motori. Occorre introdurre requisiti di durevolezza per evitare il deterioramento dei livelli di emissioni. (13) Occorre prevedere disposizioni specifiche per i costruttori di macchine, per dare loro tempo sufficiente per progettare i loro prodotti e realizzare produzioni in serie limitate. (14) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della situazione futura della qualità dell'aria, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le necessarie norme sulle emissioni devono essere disciplinate a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (15) Per questi motivi, la direttiva 97/68/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 97/68/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 2 sono inseriti i seguenti trattini: «nave della navigazione interna, una nave destinata ad essere utilizzata nelle vie navigabili interne, di lunghezza uguale o superiore a 20 metri e di volume uguale o superiore a 100 m 3 calcolato secondo la formula definita all'allegato I, sezione 2, punto 2.8 bis, oppure un rimorchiatore o spintore costruito per rimorchiare, spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi di lunghezza uguale o superiore a 20 m. Tale definizione non comprende: le navi destinate al trasporto di non più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio, le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri [secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (*)], le navi di servizio delle autorità di controllo, le navi dei servizi antincendio, le navi da guerra, le navi da pesca iscritte nel registro navale della Comunità, le navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano o stazionano nelle acque fluviomarittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di titolo di navigazione o di sicurezza valido ai sensi della definizione di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.8 ter, costruttore di macchine (OEM), il costruttore di un tipo di macchine mobili non stradali, regime di flessibilità, procedura che consente ai costruttori di motori di immettere sul mercato, nel periodo compreso tra due fasi successive di applicazione dei valori limite sulle emissioni, un numero limitato di motori destinati ad essere montati su macchine mobili non stradali, che soddisfano solamente i valori limite di emissione della fase precedente. (*) GU L 164 del , pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del , pag. 1).» 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo: «L'allegato VIII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 15.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «6. I motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di locomotive, automotrici ferroviarie e navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5.» 3) All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo: «5. Sui motori ad accensione spontanea immessi sul mercato in regime di flessibilità è apposta una marcatura secondo l'allegato XIII.» 4) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis Navi della navigazione interna 1. Le disposizioni che seguono si applicano ai motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. I paragrafi 2 e 3 si applicano solo dopo che la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (di seguito CCNR) avrà riconosciuto l'equivalenza fra i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e quelli previsti nel quadro della convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno e la Commissione ne sarà stata informata. 2. Fino al 30 giugno 2007 gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase I, i cui valori limite di emissione sono fissati nell'allegato XIV. ö 71 ö

72 3. A decorrere dal 1 o luglio 2007 e fino all'entrata in vigore di una nuova serie di valori limite conseguenti ad eventuali ulteriori modifiche della presente direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase II, i cui valori limite sono fissati nell'allegato XV. 4. In conformità della procedura di cui all'articolo 15, l'allegato VII è adeguato per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. 5. Ai fini della presente direttiva, con riferimento alle navi della navigazione interna, i motori ausiliari con potenza superiore a 560 kw sono soggetti agli stessi requisiti applicabili ai motori di propulsione principale.» 5) L'articolo 8 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dalle parole «Immissione sul mercato»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri non possono negare l'immissione sul mercato dei motori conformi ai requisiti della presente direttiva, indipendentemente dal fatto di essere già montati su macchine o no.»; c) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Gli Stati membri non rilasciano il certificato comunitario di navigazione interna di cui alla direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (*), alle navi i cui motori non soddisfano i requisiti della presente direttiva. (*) GU L 301 del , pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.» 6) L'articolo 9 è modificato come segue: a) la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o per una famiglia di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato»; b) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi: «3 bis. FASE III A DI OMOLOGAZIONE MOTORI (CATEGORIE DI MOTORI: H, I, J, K) Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato: H: successivamente al 30 giugno 2005, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 130 kw P 560 kw, I: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 75 kw P < 130 kw, J: successivamente al 31 dicembre 2006, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 37 kw P < 75 kw, K: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 19 kw P < 37 kw, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. 3 ter. FASE III A DI OMOLOGAZIONE MOTORI A VELOCITÀ COSTANTE (CATEGORIE DI MOTORI H, I, J, K) Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato: motori di categoria H a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 130 kw P < 560 kw, motori di categoria I a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 75 kw P < 130 kw, motori di categoria J a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori di potenza pari a: 37 kw P < 75 kw, motori di categoria K a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 19 kw P < 37 kw, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. ö 72 ö

73 3 quater. FASE III B DI OMOLOGAZIONE MOTORI (CATEGORIE DI MOTORI: L, M, N, P) Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato: L: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 130 kw P 560 kw, M: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 75 kw P < 130 kw, N: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 56 kw P < 75 kw, P: successivamente al 31 dicembre 2011, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 37 kw P 56 kw, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. 3 quinquies. FASE IV DI OMOLOGAZIONE MOTORI (CATE- GORIE DI MOTORI: Q e R) Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato: Q: successivamente al 31 dicembre 2012, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 130 kw P 560 kw, R: successivamente al 30 settembre 2013, per motori eccetto motori a velocità costante di potenza pari a: 56 kw P < 130 kw, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. 3 sexies. FASE III A DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (CATEGORIA DI MOTORI: V) Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII: V1:1: successivamente al 31 dicembre 2005 per motori di potenza maggiore o uguale a 37 kw e di cilindrata inferiore a 0,9 litri per cilindro, V1:2: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 0,9 litri per cilindro e inferiore a 1,2 litri per cilindro, V1:3: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 1,2 litri per cilindro e inferiore a 2,5 litri per cilindro e una potenza pari a: 37 kw P < 75 kw, V1:4: successivamente al 31 dicembre 2006 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 2,5 litri per cilindro e inferiore a 5 litri per cilindro, V2: successivamente al 31 dicembre 2007 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 5 litri per cilindro, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. 3 septies. FASE III A DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN AUTOMOTRICI FERROVIARIE Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII: RC A: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di potenza superiore a 130 kw, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. 3 octies. FASE III B DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN AUTOMOTRICI FERROVIARIE Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII: RC B: successivamente al 31 dicembre 2010 per motori di potenza superiore a 130 kw, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. ö 73 ö

74 3 nonies. FASE III A DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN LOCOMOTIVE Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII: RL A: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori di potenza pari a: 130 kw P 560 kw, RH A: successivamente al 31 dicembre 2007, per motori di potenza pari a: 560 kw < P, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto d'acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 e a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive. 3 decies. FASE III B DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN LOCOMOTIVE Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII: R B: successivamente al 31 dicembre 2010 per motori di potenza superiore a 130 kw, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto dell'allegato I. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto d'acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 e a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive.»; c) il titolo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «IMMISSIONE SUL MERCATO: DATA DI PRODUZIONE DEL MOTORE» d) sono inseriti i seguenti paragrafi: «4 bis. Fatti salvi l'articolo 7 bis e l'articolo 9, paragrafi 3 octies e 3 nonies, a decorrere dalle date sotto indicate e ad eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi, gli Stati membri permettono l'immissione sul mercato di motori nuovi che siano o no già montati su macchine, soltanto se essi soddisfano i requisiti della presente direttiva e soltanto se ciascun motore è omologato in base ad una delle categorie definite ai paragrafi 2 e 3; Fase III A, esclusi i motori funzionanti a velocità costante: categoria H: successivamente al 31 dicembre 2005, categoria I: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria J: successivamente al 31 dicembre 2007, categoria K: successivamente al 31 dicembre Fase III A Motori di propulsione di navi della navigazione interna: categoria V1:1: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria V1:2: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria V1:3: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria V1:4: successivamente al 31 dicembre 2008, categorie V2: successivamente al 31 dicembre Fase III A Motori a velocità costante: categoria H: successivamente al 31 dicembre 2010, categoria I: successivamente al 31 dicembre 2010, categoria J: successivamente al 31 dicembre 2011, categoria K: successivamente al 31 dicembre Fase III A Motori per automotrici ferroviarie: categoria RC A: successivamente al 31 dicembre Fase III A Motori per locomotive: categoria RL A: successivamente al 31 dicembre 2006, categoria RH A: successivamente al 31 dicembre Fase III B, esclusi i motori a velocità costante: categoria L: successivamente al 31 dicembre 2010, categoria M: successivamente al 31 dicembre 2011, categoria N: successivamente al 31 dicembre 2011, categoria P: successivamente al 31 dicembre Fase III B Motori per automotrici ferroviarie: categoria RC B: successivamente al 31 dicembre Fase III B Motori per locomotive: categoria R B: successivamente al 31 dicembre Fase IV, esclusi i motori a velocità costante: categoria Q: successivamente al 31 dicembre 2013, categoria R: successivamente al 30 settembre Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti sono prorogati di due anni per i motori fabbricati in data anteriore a quelle rispettivamente sopra indicate. L'autorizzazione rilasciata per una fase di valori limite di emissione decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase successiva di valori limite.»; ö 74 ö

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti

Dettagli

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007 L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione

Dettagli

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto. Carrelli industriali

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto. Carrelli industriali FEM-IT-T/N855 FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto Carrelli industriali FEM Breve guida all identificazione dei carrelli industriali non conformi 05.2012 (I) - Emissioni da Gas di

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 94/44 31.3.2004 REGOLAMENTO (CE) N. 599/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari

Dettagli

Euro 1: nel 1993 le case costruttrici sono state obbligate ad adottare la marmitta catalitica e l alimentazione ad iniezione.

Euro 1: nel 1993 le case costruttrici sono state obbligate ad adottare la marmitta catalitica e l alimentazione ad iniezione. Per verificare la rispondenza ad Euro 1, 2, 3, 4 o 5 del proprio veicolo, occorrerà leggere il punto (V.9) della pagina 2 della carta di circolazione (nel caso di nuovo modello formato A 4 denominato modello

Dettagli

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Titolo IX Il D.lgs 39/2016 entrato in vigore il 29 marzo 2016, modifica così il Testo Unico Sicurezza Riferimento TU Testo ante modifiche Testo modificato

Dettagli

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 6.10.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 262/1 III (Altri atti) SPAZIO ECONOMICO EUROPEO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 59/2011 del 1 o luglio 2011 che modifica gli allegati I (Questioni

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Nota informativa: Scadenza adempimenti di cui all art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 49/36 19.2.2004 DIRETTIVA 2004/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Gian Paolo Tondetta gianpaolo.tondetta@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 2 Prot.n. 53130/DIV2/B

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 9 gennaio 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D029989/02 Oggetto:

Dettagli

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE) 25.11.2015 IT L 307/5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2170 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone Prot. n. 54135/2016 Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo

Dettagli

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio

Dettagli

Ministero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007

Ministero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Ministero delle infrastrutture Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO 23 maggio 2012 Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 marzo 2016 (OR. en) 7253/16 ENV 177 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 marzo 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D043371/02 Oggetto: Segretariato

Dettagli

VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 192 DEL 19 AGOSTO

VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 192 DEL 19 AGOSTO VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 192 DEL 19 AGOSTO 2005 (modificato dal DM 26 giugno 2009) a) Riferimenti normativi b) Caldaie

Dettagli

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni. Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria, dell accordo

Dettagli

Roberta Feliciani BADGE BFDGE NOGE

Roberta Feliciani BADGE BFDGE NOGE Roberta Feliciani BADGE BFDGE NOGE SOSTANZE DI PARTENZA PER LA PRODUZIONE DI RIVESTIMENTI DI TIPO EPOSSIDICO SOGGETTE A NORME PARTICOLARI PROBLEMI DI MIGRAZIONE IN ALIMENTI INSCATOLATI Decreto del 21/3/73

Dettagli

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA N. DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE N. 12 DEL 23-12-2015 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA PROT. N. 45059 Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell articolo 1, comma

Dettagli

Incontri informativi. Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica

Incontri informativi. Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Incontri informativi Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219 Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232) (GU n.7

Dettagli

Domande Frequenti Verifiche Comunicazione delle emissioni 2009

Domande Frequenti Verifiche Comunicazione delle emissioni 2009 Domande Frequenti Verifiche Comunicazione delle emissioni 2009 Versione del 12-03-2010 - Comunicazione delle emissioni... 1 Monitoraggio delle emissioni... 2 Per i gestori che, per mezzo della dichiarazione

Dettagli

partita IVA (prov. ) via n scala piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) a a a

partita IVA (prov. ) via n scala piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) a a a DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL IMPIANTO GAS ALLA REGOLA DELL ARTE ATTO SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER GLI IMPIANTI ESEGUITI PRIMA DEL 27 MARZO 2008 Articolo 7, comma 6, del Decreto

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Dettagli

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI PREMESSA In data 8 gennaio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 6), è stato pubblicato il D.P.R.

Dettagli

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. N. prot. 2015/35112 Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni

Dettagli

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitivo 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento

Dettagli

Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica ai fini del dispacciamento dell energia elettrica

Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica ai fini del dispacciamento dell energia elettrica Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica ai fini del dispacciamento dell energia elettrica Articolo 1 Definizioni e disposizioni generali 1.1 Ai soli fini dell interpretazione

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE L 329/44 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.12.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2013 relativa al formato per la notifica delle informazioni sull adozione e sulle revisioni

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento

Dettagli

ELENCO NOMRATIVE VIGENTI SULLA DIRETTIVA ATEX

ELENCO NOMRATIVE VIGENTI SULLA DIRETTIVA ATEX PUBBLICAZIONE IDENTIFICATIVO ITALIA TITOLO NOTE 12/06/2003 d. lgs. N. 233 23/03/1998 D.P.R. N. 126 Direttiva 94/9/CE Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento

Dettagli

Normazione Veicoli Pesanti GNL: Motori a ciclo in accensione comandata e a ciclo diesel

Normazione Veicoli Pesanti GNL: Motori a ciclo in accensione comandata e a ciclo diesel Convegno GNL: opportunità e nuovi utilizzi Milano 17 Novembre 2014 Normazione Veicoli Pesanti GNL: Motori a ciclo in accensione comandata e a ciclo diesel Ing G.M. Rodella Direttore CUNA 1 La normazione

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE 23.3.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 77/25 REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2011 che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l importazione

Dettagli

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

SEMINARIO PRODOTTI ITTICI

SEMINARIO PRODOTTI ITTICI SEMINARIO PRODOTTI ITTICI La legislazione applicata alla commercializzazione dei prodotti della pesca Salvatore Baglieri Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O. A. - AUSL 7, Ragusa Comiso 05 Marzo

Dettagli

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014 L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Verona 19/06/2014 Regolamento (CE) n. 767/2009 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione

Dettagli

Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione

Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione Novità normative per la prevenzione incendi il D.M. 20/12/12 Impianti di protezione attiva contro l incendio Geom. Luca

Dettagli

29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39 29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2014 concernente un contributo finanziario dell Unione a favore di un piano coordinato di

Dettagli

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI (CEI 81-10) RELATORE: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI (CEI 81-10) RELATORE: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI (CEI 81-10) RELATORE: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA VARIANTE V1 ALLA NORMA CEI 8I-10 Come noto, 81-10 è la classificazione CEI

Dettagli

Redatto Verificato Approvato

Redatto Verificato Approvato DD II IRR EE ZZ II IOO NN EE RR IICCEERR I CC AA,,, II INN GG EEGG NN EE RR II IAA EE CC OO SS TT RR UU ZZ II IOO NN II I TT ee cc nn iii cc aa ee RR iiccee i rr rcc aa TT ee c nn oo lll ooggi ii ee SS

Dettagli

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Decreto Ministeriale 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Visto l'articolo 109 del decreto del presidente della

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 aprile 2000 1998/0202 (COD) C5-0105/2000 PE-CONS 3608/00 ENV 48 ENT 28 CODEC 145

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 aprile 2000 1998/0202 (COD) C5-0105/2000 PE-CONS 3608/00 ENV 48 ENT 28 CODEC 145 UNONE EUROPEA L PARLAMENTO EUROPEO L CONSGLO Bruxelles, 4 aprile 2000 1998/0202 (COD) C5-0105/2000 ENV 48 ENT 28 CODEC 145 Oggetto: Decisione n o del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

Dettagli

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 marzo 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 10 marzo 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D031056/03

Dettagli

AGENZIA DEL TERRITORIO

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL TERRITORIO Provvedimento 25 maggio 2007 Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall articolo 13, comma 8-septies,

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 19.3.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 76/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 484/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

La Certificazione dei moduli per l accesso al Conto Energia www.gsel.it

La Certificazione dei moduli per l accesso al Conto Energia www.gsel.it La Certificazione dei moduli per l accesso al Conto Energia www.gsel.it www.gse.it 2 La certificazione dei moduli nel primo Conto Energia DM del 28 luglio 2005 In assenza di un documento di Certificazione,

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 6 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D044972/02

Dettagli

ELLISSE AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA

ELLISSE AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA Organismo Abilitato Il primo organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ad effettuare le verifiche di legge degli impianti ai sensi del DPR 462/01 AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA Abilitazione

Dettagli

http://www.comune.bellagio.co.it +39031950815 +39031950513 Via Giuseppe Garibaldi n. 1 22021 BELLAGIO (Como) Italia

http://www.comune.bellagio.co.it +39031950815 +39031950513 Via Giuseppe Garibaldi n. 1 22021 BELLAGIO (Como) Italia REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI COMO http://www.comune.bellagio.co.it +39031950815 +39031950513 Via Giuseppe Garibaldi n. 1 22021 BELLAGIO (Como) Italia DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI

Dettagli

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento ALLEGATO 2 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 1. Formula di miscelazione La seguente formula di miscelazione deve

Dettagli

SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti

SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti La scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materia; sono possibili omissioni o imprecisioni. E opportuno

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI CERSOSIMO (Provincia di Potenza) 1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30.04.2012 2 SOMMARIO Art. 1

Dettagli

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2 C 306/202 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.12.2007 ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA A. Trattato sull'unione europea Vecchia numerazione del trattato

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,

Dettagli

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220 Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. N. 20261 / 2008 protocollo Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione 730/2008, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, 770/2008 Semplificato e 770/2008 Ordinario, approvati

Dettagli

FASCICOLO DELL OPERA

FASCICOLO DELL OPERA DENOMINAZIONE MANUFATTO:....... FASCICOLO DELL OPERA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 COMMITTENTE: IL RESPONSABILE DEI LAVORI:.... COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:.. I FASCICOLO DELL

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011 RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e

Dettagli

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 23 marzo 2016 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945). (16A02996) (GU n.90 del 18 4 2016)

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante

Dettagli

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo 884327

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo 884327 COMUNE DI PISA TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 204 del 26/03/2013 Codice identificativo 884327 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino APPROVAZIONE DEGLI

Dettagli

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Ministero dei Trasporti e della Navigazione MODULARIO MAR. MERC. 1 MOD. 1 Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO NAVIG. MARITT. E INTERNA Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo Roma, 19

Dettagli

D.M. 18 marzo 2010 (1).

D.M. 18 marzo 2010 (1). D.M. 18 marzo 2010 (1). Modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato (3). (2) --------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013 126/2013/R/EEL AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE 30 GIUGNO 2013, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA L AUTORITÀ

Dettagli

ALLEGATO A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO. Ditta. Residenza o domicilio Comune Via n.

ALLEGATO A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO. Ditta. Residenza o domicilio Comune Via n. Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera

Dettagli

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL.

Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL. Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL. VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art.

Dettagli

Requisiti dei laboratori non annessi alle industrie alimentari e requisiti di un certificato di analisi, interpretazione del risultato.

Requisiti dei laboratori non annessi alle industrie alimentari e requisiti di un certificato di analisi, interpretazione del risultato. Requisiti dei laboratori non annessi alle industrie alimentari e requisiti di un certificato di analisi, interpretazione del risultato. 1 Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province

Dettagli

COMUNE DI PARMA Servizio Mobilità e Ambiente. Classificazione Euro dei veicoli in base alle direttive europee

COMUNE DI PARMA Servizio Mobilità e Ambiente. Classificazione Euro dei veicoli in base alle direttive europee COMUNE DI PARMA Servizio Mobilità e Ambiente Classificazione Euro dei veicoli in base alle direttive europee Identificare la classe Euro di appartenenza di un veicolo: La comunità europea ha emanato dal

Dettagli

Direzione Centrale delle Prestazioni. Roma, 04-12-2007. Messaggio n. 29224

Direzione Centrale delle Prestazioni. Roma, 04-12-2007. Messaggio n. 29224 Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 04-12-2007 Messaggio n. 29224 OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE Art. 1 OGGETTO Art. 2 NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO Art.

Dettagli

popolazione cui sono associate pratiche alimentari consolidate qualora la presenza in un nuovo prodotto alimentare di materie che non sono presenti ne

popolazione cui sono associate pratiche alimentari consolidate qualora la presenza in un nuovo prodotto alimentare di materie che non sono presenti ne Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1997 pag. 0001-0006 REGOLAMENTO

Dettagli

S E R I E G E N E R A L E DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 gennaio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI S O M M A R I O

S E R I E G E N E R A L E DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 gennaio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI S O M M A R I O S E R I E G E N E R A L E Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 16 UFFICIALE

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Destinatario: n. doc. Comm.: D031561/02 Oggetto: Segretariato generale

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone PROT. 112072/2016 Attuazione dell articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Comunicazione per la promozione dell adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione

Dettagli

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L ANNO 2014

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L ANNO 2014 GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L ANNO 2014 1. La misura del diritto annuale per l anno 2014 Per l anno 2014 restano valide le misure del diritto annuale definite per l anno 2013, sia nelle misure

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 19.7.2006 COM(2006) 407 definitivo Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina

Dettagli

TESTI APPROVATI PARTE V. nella seduta di. mercoledì 3 settembre 2008 PARLAMENTO EUROPEO 2009-2010

TESTI APPROVATI PARTE V. nella seduta di. mercoledì 3 settembre 2008 PARLAMENTO EUROPEO 2009-2010 PARLAMENTO EUROPEO 2009-2010 TESTI APPROVATI PARTE V nella seduta di mercoledì 3 settembre 2008 P6_TA-PROV(2008)09-03 EDIZIONE PROVVISORIA PE 412.444 INDICE TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO P6_TA-PROV(2008)0393

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 1554 Prot. n. 216/13cdz VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Legge provinciale 4 marzo 2010, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo

Dettagli

Actual status of Countries list finalized to the certification process. News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive >

Actual status of Countries list finalized to the certification process. News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive > Actual status of Countries list finalized to the certification process News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive > 6/3/2016 Dedicato ai nostril CLienti e Partner. Nuovo Quadro

Dettagli

D.M. 19 giugno 2003, n. 179 (1). (estratto) (omissis) 11. 12. 13.

D.M. 19 giugno 2003, n. 179 (1). (estratto) (omissis) 11. 12. 13. D.M. 19 giugno 2003, n. 179 (1). Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2003, n. 166. (omissis) (estratto) 11. Verifica delle

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPONENTE Unità di staff Economato DIRETTORE SECCHI dott.ssa TANIA Numero di registro Data dell'atto 634 30/04/2015 Oggetto : Stipula di una polizza di Responsabilità Civile

Dettagli

I LIVELLO REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP)

I LIVELLO REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP) GERARCHIA NORME COMUNITARIE I LIVELLO REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP) del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 196/11 Revisione, in vigore dall 1 gennaio 2012, dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Anno XLIII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136 mercoledì, 24 ottobre 2012 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Prot. 7773/2016 Approvazione del modello 770/2016 Semplificato, relativo all anno 2015, con le istruzioni per la compilazione, concernente i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. IL DIRETTORE

Dettagli

PROVVEDIMENTO TARGHE ALTERNE

PROVVEDIMENTO TARGHE ALTERNE PROVVEDIMENTO TARGHE ALTERNE - 2006 (Ordinanza Sindacale n. 9 del 16.01.2006 Interventi programmati di limitazione della circolazione veicolare, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo

Dettagli

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che

Dettagli

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003 - Serie generale

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003 - Serie generale Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Giovedì,

Dettagli