Deliberazione n. 65/2009/PAR

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1 Deliberazione n. 65/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Mario Scano Dott. Nicola Leone Dott.ssa Maria Paola Marcia Dott.ssa Valeria Mistretta Dott.ssa Lucia d Ambrosio Dott.ssa Valeria Motzo PRESIDENTE CONSIGLIERE CONSIGLIERE RELATORE nella camera di consiglio del 23 settembre 2009; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); Visto l art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l adeguamento dell ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; Vista la deliberazione n. 37 del 7 luglio 2009 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di Terralba Vista la nota prot. n. 573/Pres. del 1 settembre 2009 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia; Vista la nota prot. n del 16 settembre 2009 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Maria Paola Marcia, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale; Vista l ordinanza n. 27/2009 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per 1

2 la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l adunanza del 23 settembre 2009 per deliberare in ordine alla richiesta di parere; Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia; P R E M E S S O Il Sindaco del Comune di Terralba ha formulato un quesito in relazione all applicazione dell art. 1 comma 28 della legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge finanziaria) il quale prevede che << le province e i comuni assoggettati al patto di stabilità interno devono escludere dal meccanismo di calcolo, cosi come determinato dall art. 77 bis della legge n. 133 del 2008, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento, sia dai saldi riferiti al triennio , i pagamenti di spese in conto capitale finanziati con risorse assegnate dalla Regione>>. A tal fine << si chiede se la possibilità di escludere i pagamenti (finanziati con fondi regionali) dal calcolo per il patto di stabilità debba essere inteso in senso simmetrico,ossia pagamenti ed entrate, oppure in senso letterale quindi con riferimento ai soli pagamenti.>> C O N S I D E R A T O 1. L art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 prevede che le richieste di parere vengano, di norma, formulate tramite il Consiglio delle Autonomie locali oramai istituito e funzionante. Il Consiglio, poiché ha riconosciuto alla questione sollevata rilevanza di portata generale per il sistema delle Autonomie, ha trasmesso la richiesta di parere alla Sezione. Si ravvisa quindi la sua ammissibilità soggettiva. Sotto il profilo dell ammissibilità oggettiva, l attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle discipline (e ai relativi atti applicativi) dettate in materia di bilanci e relativi equilibri, acquisizione di entrate, gestione delle spese (nelle quali rientra la spesa per gli Organi e il personale), disciplina del patrimonio, rendicontazione; dall altro non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi, nonché tali da poter formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie da parte della Procura regionale della stessa Corte dei 2

3 conti. Con la presente richiesta si pongono quesiti in ordine all interpretazione da darsi a norma regionale che, integrando la normativa statale sulla materia, detta criteri finanziari agli enti locali da applicarsi in sede di predisposizione dei bilanci, validi ai fini del rispetto del patto di stabilità per il La richiesta è, pertanto, oggettivamente ammissibile. 2. Nell esercizio della sua potestà normativa nella materia dell ordinamento degli enti locali, la legge finanziaria regionale (l.r. n.1/2009, art.1 comma 28, entrata in vigore il 14 maggio 2009) dispone che le province e i comuni soggetti al patto di stabilità per il 2009 devono escludere i pagamenti di spese in conto capitale finanziati con risorse assegnate dalla Regione dal meccanismo di calcolo dei saldi finanziari di cui all art. 77 bis della legge n. 133 del In assenza di espressa previsione, il Comune domanda se l esclusione valga anche per le correlate entrate trasferite dalla Regione destinate a provvedere ai detti pagamenti. La materia, infatti, esige puntuali prescrizioni normative, tali che non possano residuare spazi di discrezionale applicazione, e ciò per evidenti ragioni di uguale trattamento degli enti del sistema, chiamati ai doveri di partecipazione agli obblighi del patto contribuendo tutti nella medesima misura. La norma regionale necessita, perciò, di alcuni chiarimenti. Con riguardo alla tipologia di spese in conto capitale, si osserva che non può che trattarsi di specifici interventi d investimento demandati agli enti locali, cui far fronte con i trasferimenti allo scopo finanziati dalla Regione. Trattasi di finanziamenti con specifica destinazione, ulteriori rispetto alle dotazioni del fondo unico istituito dalla legge regionale 2/2007, art. 10, che l ente ha, invece, facoltà di utilizzare in piena autonomia. Attese le finalità e le condizioni di tali finanziamenti, d interesse squisitamente regionale, ne discende che il loro flusso finanziario ben può essere sottratto da parte del Legislatore regionale al conteggio del saldi di riferimento dettati dalla normativa statale per il rispetto del patto, salvi gli effetti e le eventuali compensazioni di 3

4 carattere generale per la finanza statale e regionale - da valutarsi e da concertarsi in sede di patto Stato-Regione. In conseguenza, la risposta al quesito è nei termini di escludere anche le entrate in esame dal conteggio dei saldi ai fini del patto. Il flusso finanziario proveniente dal bilancio Regionale per specifici interventi di investimento va considerato nella sua interezza, cioè sia in sede di computo dell entrata (trasferimento), sia in sede di computo della spesa, ai fini della sua esclusione dal conteggio dei saldi. 3. La norma regionale è stata abrogata nel corso del medesimo esercizio dall art. 1 comma 10 della legge regionale 3/2009 a far data dalla sua pubblicazione (il 18 agosto 2009). In conseguenza, gli enti che hanno dato applicazione alla norma regionale modificativa delle regole statali devono assumere, ove necessario, nei termini previsti, le consentite nuove determinazioni di variazione o assestamento per ricondurre le proprie previsioni di bilancio alla normativa statale generale sul patto di stabilità, anche tenendo conto degli effetti giuridici eventualmente perfezionatisi in capo a ciascun Ente per effetto delle attività già intervenute in aderenza al dettato normativo regionale di cui all art. 1, comma 28 l.r. 1/2009. In difetto dell adeguamento dei propri bilanci e delle scritture a corredo, ove si riscontrasse a consuntivo la violazione delle regole del patto di stabilità, gli enti si troverebbero esposti alle conseguenze sanzionatorie di cui all art. 77 bis comma 20 e seguenti d.l. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 (come modificati dall art. 2, comma 41 lett.e) e lett.f) l. 203/2008, e dal d.l. 207/2008 convertito nella l. 14/2009). 4. Peraltro è opportuno rammentare che nella normativa statale è stato già affermato il criterio secondo cui il << complesso delle spese in conto capitale deve essere calcolato sia per la gestione di competenza che per quella di cassa al netto delle spese derivanti da funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall amministrazione regionale >>, ferme restando le ulteriori conseguenti 4

5 compensazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni in sede di definizione del patto per queste ultime (legge finanziaria 2006, art. 1 comma 143 l. 266/2005). Nella medesima direzione di consentire esclusioni di pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza dal computo dei saldi del patto - si rivolgono le disposizioni introdotte con gli art.77 ter del d.l. 112/2008 (convertito con legge 133/2008) e art. 7 quater, comma 3 d.l. n. 5/2009 (convertito nella legge 33/2009). Infine, si ribadiscono le esigenze di certezza e verificabilità che sostengono la previsione normativa secondo cui gli enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità (art. 1 comma 684 l. 296/2006 come sostituito dall art. 1 comma 379 lett. g) l. 244/2007 e art. 77 bis, comma 12 l. 133/2008). Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione. D E L I B E R A e nei termini sopraesposti è reso il parere richiesto dal Comune Terralba O R D I N A che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di Terralba, al Direttore generale del Comune e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché all Amministrazione Regionale per le determinazioni di competenza. Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 settembre IL RELATORE (Maria Paola Marcia) IL PRESIDENTE ( Mario Scano) Depositata in Segreteria in data 23/09/2009 IL DIRIGENTE (Giuseppe Mullano) 5

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