agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.

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1 Validità del DURC nei pubblici appalti Autorità Vigilanza LL. PP., parere n. 31 (Stefano Cresta) Le riflessioni che seguono traggono occasione da un recente parere reso dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in sede precontenziosa 1 che riguarda un caso di esclusione di un concorrente da una gara d appalto per l asserita mancata produzione di un certificato DURC 2 in corso di validità,come richiesto dalla lettera di invito. Il tema della durata della validità del DURC 3 è da tempo dibattuto e si registrano al riguardo due posizioni dottrinali: secondo un orientamento il DURC per partecipare all affidamento e per consentire il regolare pagamento delle fatture relative all esecuzione di pubblici appalti sarebbe di durata mensile. Altra posizione (sostenuta anche dallo scrivente) propende per la validità trimestrale del certificato. È noto che la normativa (non soltanto di rango primario) rilevante in materia di DURC risulta non soltanto frammentaria ma altresì poco chiara, come evidenzia l Autorità nel citato parere. Senza considerare, per ora, il disposto dell art. 6 del regolamento di esecuzione del codice degli appalti (su cui v. infra) si segnala che la regola generale dettata dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000) prevede che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni abbiano validità per 6 mesi dalla data di rilascio (art. 41, d.p.r. n. 445/2000). La norma speciale di cui all art. 39 septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 conv. in l. 23 febbraio 2006, n. 51 dispone invece che il DURC di cui all art. 3, comma 8 l. n. 494/1996 ora art. 90, d.lgs. n. 81/2008 richiesto obbligatoriamente dal committente agli esecutori dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 4 ha validità di 3 mesi. Tale legge, che non distingue tra cantieri pubblici e privati, come noto, si applica pacificamente anche agli appalti pubblici: di conseguenza il termine di validità del DURC dovrebbe ritenersi (almeno fino all entrata in vigore del regolamento del Codice degli Appalti, di cui si dirà più avanti) pari a 3 mesi. Si rileva, poi, che il DECRETO del MINISTERO del LAVORO del 24 ottobre 2007 al comma 1 dell art. 7 (rubricato validità del DURC e verifica dei requisiti ) prevede che Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile. È bene precisare che tale validità ridotta del DURC è espressamente riferita alla sola fruizione, da parte dei datori di lavoro, di benefici normativi e contributivi nonché di sovvenzioni comunitarie e pertanto la predetta disposizione non riguarda il settore dei contratti pubblici (come risulta anche dalla distinzione operata dal comma 1 dell art. 1 del citato D.M.) e pertanto non può trovare applicazione generalizzata. Sembrerebbe, pertanto, doversi ritenere applicabile il sopra menzionato termine di validità di tre mesi ai sensi del combinato disposto dell art. 3, l. n. 494/1996 e dell art. 39 septies, l. n. 51/2006. Ma tale tesi sembra smentita dal successivo comma 2 dell art. 7, D.M , per cui: nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. La predetta disposizione che peraltro non indica quale sarebbe, in luogo di quella trimestrale, la durata del DURC negli appalti pubblici pretenderebbe, pertanto, di essere un interpretazione autentica (e in senso restrittivo) del menzionato combinato disposto normativo (escludendo, come

2 detto, la generale estensione del termine trimestrale di durata del DURC dall ambito dei pubblici appalti). Non si può, tuttavia, non rilevare l incongruenza di tale impostazione, atteso che nel nostro ordinamento l interpretazione autentica (in questo caso con effetti riduttivi, accompagnata, come detto, dall omessa indicazione dell effettiva durata del certificato in luogo di quella trimestrale) di una norma spetta esclusivamente ad una fonte di rango primario (quindi alla legge o ad un atto equiparato); Come osserva anche l Autorità di Vigilanza nel parere n. 31/2009 senza però trarne le corrette conseguenze di ordine sistematico ed applicativo - la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 afferma che il D.U.R.C. utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ha una validità mensile 5, richiamando a preteso fondamento dell assunto l art. 39 septies D.L. n. 273/2005 (conv. in L. n. 51/2006) che come si è visto sopra in realtà non distingue per nulla tra appalti pubblici e privati. La successiva Circolare I.N.A.I.L. del 5 febbraio 2008, n. 7, individua ex novo (travalicando la funzione e la portata interpretativa delle circolari) il principio che per gli appalti pubblici la validità del DURC è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.). Pertanto l efficacia del certificato non avrebbe una durata temporale certa ed oggettiva ma sarebbe legata a ciascuna fase della procedura di gara (che, però, com è noto, non sono rigidamente contenute da nessuna norma entro determinati termini). A prescindere dalla decisiva osservazione per cui le circolari non sono fonti del diritto e non possono dunque come nel caso di specie individuare nuove regole praeter (se non addirittura contra) legem. Esse, inoltre, sono vincolanti (o, al più, persuasive) soltanto per l apparato burocratico,e quindi per gli uffici e gli organi, che appartengono all amministrazione che ha emanato la circolare (nel nostro caso, il Ministero del lavoro e l INAIL). Anche a voler prescindere da tale rilievo, il D.M. del e la citata circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 non tengono conto (e comunque si scontrano) con la disciplina prevista in generale in tema di validità dei certificati dal testo unico del 2001 sulla documentazione amministrativa. Per l art. 41, d.p.r. n. 445/2000 (T.u. documentazione amministrativa), infatti, I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore Come si vede il legislatore ha previsto una possibile deroga migliorativa alla durata base dei certificati rilasciati dalla p.a. (che è di 6 mesi), non contemplando neppure l ipotesi di una riduzione di tale termine. Pertanto, a differenza della soluzione prospettata dall Autorità di Vigilanza, che si è appiattita su quanto affermato dalle circolari, in ordine al problema in discussione si dovrebbe tenere fermo il termine trimestrale di vlaidità del DURC previsto dal combinato disposto della l. n. 494/1996 come richiamata dalla l. n. 51/2006. Ma occorre segnalare un altro aspetto. L Autorità nel citato parere indica a sostegno della criticata tesi di validità mensile del DURC pronunce che affermano esattamente il contrario:

3 - la pronuncia del Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141 (richiamando la normativa speciale vigente nella Regione) fa riferimento alla validità quadrimestrale e trimestrale del DURC: il D.U.R.C. prodotto dalla CESAB S.r.l. all atto della partecipazione alla gara non era ancora scaduto, in quanto all epoca era vigente in Sicilia l art. 19, comma 12 bis della L. n. 109/1994, nel testo introdotto dall art. 1, comma 12, della L.R. 29 novembre 2005, n. 16, che aveva fissato in quattro mesi dal rilascio la validità del D.U.R.C. Solo successivamente allo svolgimento della gara di cui trattasi, con L.R. 31 agosto 2007, n. 20, anche in Sicilia la validità del D.U.R.C. è stata fissata in tre mesi dalla data del rilascio. per Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092: il D.U.R.C. ha durata di tre mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell art. 39, septies, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51. Un ultimo aspetto de iure condendo. L iter di approvazione dello schema di regolamento attuativo del Codice degli appalti è ancora in corso, nondimeno tale (futura) fonte normativa risulta oggi utile come parametro di riferimento per l operatività del DURC. Si segnala che, all interno del regolamento, la materia della regolarità contributiva è contemplata da molteplici norme. Particolarmente importante è l art. 6 che individua lo scopo del DURC, che deve essere consegnato dalle imprese (insieme a quello degli eventuali subappaltatori) al committente pubblico. Tale previsione, se la versione definitiva del testo non sarà modifica, contrasta (come già accennato supra) con quanto previsto dal c.d. decreto anti crisi che ha stabilito il contrario principio generale dell acquisizione d ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti. Lo schema di regolamento, poi, precisa che ferme restando le ipotesi di cui all art. 6 comma 3 lettera c) [stipula del contratto] e d) [pagamento del primo SAL o della prima prestazione] per le quali si tiene conto dei DURC già trasmessi 6 nelle ipotesi in cui: tra la stipula del contratto e il primo SAL o il primo accertamento delle prestazioni relative alla fornitura o al servizio affidato; oppure tra due successivi SAL o due successivi accertamenti dei servizi e delle forniture resi; intercorra un lasso di tempo superiore a 180 giorni, le appaltatrici e subappaltatori trasmettono, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni, un nuovo DURC aggiornato, affinchè l ente aggiudicatore posa tenere sotto controllo il mantenimento della regolarità contributiva da parte dei contraenti. È opportuno notare che il cennato meccanismo pare dar per scontato che la durata di validità del DURC sia di 180 giorni (in conformità o quasi, in quanto 6 mesi sono più di 180 giorni alla regola generale di validità semestrale dei certificati rilasciati dalle p.a. ai sensi dell art. 41, d.p.r. n. 445/2000). Tale profilo, pertanto, incide in prospettiva sul (futuro) regime della validità del DURC che, come appena visto, sarà dilatato. Il parere dell Autorità in base alla normativa vigente ed alla recente giurisprudenza non pare pertanto meritevole di positiva considerazione (se non per il limitato aspetto dell affermata decorrenza della validità del DURC dalla data di rilascio del certificato). Si ritiene pertanto di ribadire le motivazioni già espresse nei paragrafi precedenti in ordine alla plausibile siccome supportata da norme di legge di rangprimario validità trimestrale del DURC

4 (confermata, oltre che dalla citata giurisprudenza, anche da ulteriore dottrina: v. Bellagamba), in applicazione (anche analogica) dell art. 39 septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 conv. in l. 23 febbraio 2006, n. 51. (Altalex, 10 settembre Nota di Stefano Cresta) 1 Si tratta del parere n. 31 dell PREC 265/08/F, facilmente rinvenibile sul sito dell autorità Giova segnalare che il parere in questione è stato reso ai sensi dell art. 6, comma 7, lett. n) del Codice dei contratti, e non risulta essere vincolante neppure per le parti in contrasto: su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante [sottolineatura nostra] relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n Cioè di quel certificato che attesta contestualmente la regolarità di un impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e, per i lavori pubblici, Cassa Edile verificati sulla base della relativa disciplina di settore. La regolarità contributiva oggetto del documento unico riguarda tutti i contratti pubblici nonché i servizi e le attività gestite in convenzione o concessione con l'ente pubblico (come dispone l art. 2 d.l. 25 settembre 2002, n. 210, conv. (con modificazioni) con L. 22 novembre 2002, n. 266). La recente giurisprudenza ha affermato che il requisito della regolarità contributiva è indispensabile non solo e non già per la stipula dei contratti ma per la stessa partecipazione alle procedure di affidamento: v. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12 marzo 2009, n. 1458, Tar Veneto, Sez. I - sentenza 26 maggio 2009, n. 1601; Tar Puglia, Bari, Sez. I - sentenza 12 giugno 2008, n Sembra utile segnalare che le situazioni di correntezza contributiva certificate nel DURC per partecipare alle gare e per poter eseguire gli appalti pubblici non possono essere oggetto di autocertificazione, ai sensi dell art. 46 D.p.r. n. 445/2000, da parte degli interessati (cfr. Circolare Ministero del lavoro 14 luglio 2004, n. 848), tranne che nei modi e secondo i limiti di cui all art. 9, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007 (che però non riguarda le gare e in genere i contratti con la p.a.). Anche la giurisprudenza ha precisato che il DURC non può essere surrogato da autocertificazione, nè dalla presentazione dei modelli F 24 utilizzati dall impresa concorrente per il pagamento dei contributi previdenziali (v. Cons. Stato, Sez. V, decisione 25 agosto 2008, n. 4035). 4 In ordine all obbligo di acquisizione del DURC il recente decreto legge (c.d. anti crisi ) 29 novembre 2008, n. 185 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n SO 263- del 29 novembre 2008), nel testo coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), all art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese) comma 10 (in vigore dal 29 gennaio 2009) prevede che: le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti preposti e dagli enti abilitati in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge In base a tale norma le stazioni appaltanti non dovrebbero chiedere più il DURC agli appaltatori ma, in tutti i casi in cui è necessario dovrebbero acquisirlo direttamente dagli Enti preposti. Ma non solo. Dall attenta lettura delle citate norme si può evincere che il legislatore ha introdotto anche la procedura alternativa di acquisizione in via informatica: sembrerebbe quindi che le stazioni appaltanti

5 non dovrebbero chiedere il DURC alla Cassa Edile, all Inps o all Inail ma possano consultare direttamente gli archivi informatici degli stessi enti. Sembrerebbe, quindi, che con la nuova norma venga codificato l obbligo degli enti certificanti di far consultare telematicamente gli archivi informatici al fine di consultare le posizioni previdenziali degli appaltatori. Tale disposto normativo non risulta di immediata applicazione, dovendo attendere le misure tecniche ed amministrative (tramite lo strumento della convenzione o dei protocolli di intesa) necessarie ad attuare i predetti principi. Anche l INAIL, con nota informativa prot. n del 4 febbraio 2009, ha precisato che alla luce del decreto anticrisi l obbligo di richiedere il DURC negli appalti pubblici è a carico delle stazioni appaltanti. Ovviamente sono fatte salve - siccome la norma del decreto anticrisi non prevede sanzioni di sorta per il suo mancato rispetto né vieta di derogarvi - diverse prescrizioni contenute nella lex specialis di gara (bando, disciplinare) e nel capitolato. Infine si rileva che la nuova disciplina dovrà essere coordinata con quanto disposto dall emanando regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, che all art. 6 comma 3 pone in via generale in capo alle imprese l obbligo di trasmissione del DURC alle stazioni appaltanti. 5 Secondo la predetta circolare Il DURC utilizzato nell ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. in L. n. 51/2006). La successiva Circolare I.N.A.I.L. del 5 febbraio 2008 n. 7, individua ex novo (travalicando la funzione e la portata interpretativa delle circolari) il principio che per gli appalti pubblici la validità del DURC è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.). 6 Il che è l esatto contrario di quanto affermato dall INAIL nella richiamata (e sopra criticata ) circolare in ordine alla non utilizzabilità del DURC in fasi del procedimento di gara diverse da quella in cui è stato acquisito. durc appalti pubblici Stefano Cresta Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Parere 11 marzo 2009, n. 31 Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Gravina di Catania - Fornitura di arredo per centro anziani sito nei locali Al Pozzo dell arte nel parco comunale di Gravina centro - Importo a base dasta euro ,20 - S.A.: Gravina di Catania (CT). Il Consiglio Vista la relazione dell'ufficio del Precontenzioso Considerato in fatto In data 29 aprile 2008 pervenuta all'autorità l istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Gravina di Catania ha rappresentato di aver proceduto, in sede di gara, all'esclusione di

6 alcune imprese concorrenti che non avevano prodotto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, come richiesto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito. Il Comune istante ha motivato l'esclusione sostenendo che debba intendersi D.U.R.C. in corso di validità solo quello rilasciato per lo specifico appalto e per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto dalla Circolare I.N.A.I.L. n 7 del 5 febbraio Successivamente, a seguito di ricorsi pervenuti da parte delle ditte concorrenti escluse con la motivazione di cui sopra, la S.A. ha eseguito ulteriori approfondimenti sulla normativa e sulle disposizioni emanate in merito, ritenendo le stesse poco chiare per i seguenti motivi: l art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, stabilisce che il D.U.R.C. di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi; il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, all art. 7, nulla dispone in ordine alla validità temporale del D.U.R.C. rilasciato per gli appalti pubblici; la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008 afferma che il D.U.R.C. utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici ha una validità mensile ed, infine, la Circolare I.N.A.I.L. del 5 febbraio 2008 n. 7 stabilisce che la validità del D.U.R.C. legata allo specifico appalto ed limitata alla fase per la quale il certificato stato richiesto. Ritenendo le disposizioni richiamate non univoche, il Comune di Gravina di Catania con l istanza in oggetto ha chiesto a questa Autorità di conoscere la normativa applicabile alla fattispecie rappresentata e, in particolare: se il D.U.R.C. abbia validità trimestrale o mensile; se detta validità debba farsi decorrere dalla data di rilascio del certificato oppure dalla data in cui stata accertata la regolarità dei versamenti e, conseguentemente, se può procedere all aggiudicazione della gara ovvero alla riammissione delle imprese escluse. A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'autorità nell'istruttoria procedimentale ha presentato memoria la COMIS S.r.l., la quale ha, preliminarmente, rilevato che la lettera di invito richiedeva, a pena di esclusione, la produzione del D.U.R.C. in corso di validità senza fare alcun riferimento alla Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 5 febbraio 2008, richiamata invece dal Comune nell'istanza. La suddetta società, esclusa dalla gara, ha sostenuto, altresì, che la validità del D.U.R.C. negli appalti pubblici trimestrale, sulla base di quanto disposto dall art. 39-septies del D.L. n. 273/2005, convertito con la legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dell'unanime orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, nonchè della circostanza che lo stesso Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale all art. 7 nulla dispone in ordine alla validità del D.U.R.C. negli appalti pubblici, per i quali, pertanto, deve seguirsi, per analogia, la disciplina della validità temporale espressamente prevista per i lavori privati, ossia validità trimestrale. Quanto alla circolare INAIL n. 7/ conclude la COMIS S.r.l. - secondo la quale la durata del documento legata allo specifico appalto, essa, poichè ha natura di circolare amministrativa, non ha alcun valore normativo o provvedimentale se non nell'ambito dell'amministrazione che l'ha emanata. Conclude, infine, la società esclusa rilevando che, anche a voler sostenere la tesi secondo la quale la validità del D.U.R.C. mensile, in ogni caso, l'esclusione disposta dal Comune di Gravina di Catania illegittima, poichè il certificato presentato in sede di gara stato rilasciato entro i 30 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

7 Ritenuto in diritto La questione della validità temporale del D.U.R.C. negli appalti pubblici, posta all attenzione di questa Autorità, impone una preliminare ricostruzione sistematica delle molteplici indicazioni fornite sul tema da un complesso di disposizioni, spesso di differente natura e di diverso ambito applicativo. Occorre innanzitutto precisare che la norma primaria di cui all art.39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo la quale il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi fa espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici. Successivamente, in applicazione di un altra norma primaria contenuta nell art.1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha esteso il campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva, richiedendolo, tra l altro, nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell edilizia ed ha, altresì, precisato nell'art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all art.1 il DURC ha validità mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che Il DURC utilizzato nell ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006). Quanto alla successiva Circolare I.N.A.I.L. del 5 febbraio 2008 n. 7, la stessa precisa che per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale; per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile. Negli altri casi, la validità del DURC correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: per tutti gli appalti pubblici, legata allo specifico appalto ed limitata alla fase per la quale il certificato stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.). Tale disposizione di dettaglio, interpretata in coerenza con la normativa primaria e secondaria sopra richiamata, induce ad includere l'utilizzo del DURC negli appalti pubblici tra le ipotesi di validità mensile, con l ulteriore precisazione che tale certificazione di validità mensile comunque legata allo specifico appalto ed limitata alla fase per la quale il certificato stato richiesto, per cui lo stesso non spendibile in altri appalti o per altre fasi dello stesso appalto pubblico. Diversamente opinando la durata di validità del DURC, se meramente legata alla fase dell'appalto in cui il documento viene utilizzato, sarebbe sostanzialmente indeterminata e tale esito non appare condivisibile, essendo essenzialmente connessa al concetto di certificazione la necessità di una predeterminazione della validità legale della medesima. Alla luce del richiamato quadro normativo e della soluzione interpretativa proposta, si può, pertanto, concludere nel senso che, nel caso in esame, trattandosi di un appalto pubblico, nella specie di forniture, il DURC ha validità mensile.

8 Tale validità, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui stata accertata la regolarità dei versamenti. Conseguentemente, non appare corretta l'esclusione dalla gara, indetta il 22 aprile 2008, di imprese concorrenti, come la COMIS S.r.l., in possesso di un certificato DURC rilasciato in data 1 aprile 2008 e presentato alla S.A. il 21 aprile 2008, dunque ampiamente prima che decorressero i trenta giorni di validità dello stesso, con la motivazione che debba intendersi D.U.R.C. in corso di validità solo quello rilasciato per lo specifico appalto e per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto dalla Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 5 febbraio In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che lesclusione dalla gara della COMIS S.r.l. non conforme alla normativa di settore. I CONSIGLIERI RELATORI Alessandro Botto Giuseppe Brienza IL PRESIDENTE Luigi Giampaolino Depositato presso la segreteria del Consiglio in data ( da )

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