REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 Chiavarese Via G.B. Ghio, Chiavari (Ge) Codice Fiscale e P. Iva
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1 REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 Chiavarese Via G.B. Ghio, Chiavari (Ge) Codice Fiscale e P. Iva REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER LE ESIGENZE DELL ASL 4 CHIAVARESE (approvato con deliberazione D.G. n. 325 dell ) (aggiornato con deliberazione D.G. n. 330 del ) (ulteriormente aggiornato con deliberazione D.G. n. 486 del ) INDICE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART. 3 MODALITA DI ESECUZIONE IN ECONOMIA ART. 4 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ART. 5 - TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI ART. 6 CASI PARTICOLARI ART. 7 PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ART. 8 ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A ,00 (IVA ESCLUSA) ART. 9 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA ,00 E ,00 (IVA ESCLUSA) ART ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE ,00 (IVA ESCLUSA) ART. 11 PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI ART. 12 QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI ART. 13 LETTERA DI INVITO ART. 14 ECCEZIONI ART. 15 GARANZIE ART. 16 QUINTO D OBBLIGO ART. 17 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ART. 18 RINNOVO DEI CONTRATTI ART. 19 SUBAPPALTO ART. 20 CODICE UNICO GARA ART. 21 TRACCIABILITA FINANZIARIA ART. 22 TASSA SULLE GARE ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina le procedure per l acquisizione in economia di forniture di beni e di servizi, ai sensi dell art. 125 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e degli artt. 329 ss. del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell Azienda Sanitaria Locale. REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 1
2 Per le suddette esigenze di semplificazione, ai sensi dell'art. 39 del d.l. 90/2014 ss.mm.ii., e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, non sono considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa. Il presente regolamento si applica altresì, in quanto compatibile, a tutte le procedure diverse dalle gare formali di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, esemplificativamente alle concessioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., purché espletabili dall'asl alla luce di quanto disposto dalla l.r. 34/2012 ss.mm.ii.. Ai sensi dell art. 2 del R.R. 5 aprile 2012, n. 3 Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui all articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione dell articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) il presente regolamento salvaguarda i profili organizzativi e contabili propri dell ordinamento dell Azienda Sanitaria Locale e pertanto prevale sulle disposizioni del citato regolamento regionale per quanto diversamente disciplinato. Per quanto riguarda gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, laddove autorizzati in deroga ai sensi della l.r. 34/2012 ss.mm.ii. di cui infra, analogamente, ai sensi dell art. 2, comma 2 del R.R. 5 aprile 2012, n. 2 Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni), sul medesimo prevalgono le disposizioni legislative e regolamentari statali, gli specifici bandi di gara emanati dall ASL nonché il presente regolamento, in quanto applicabile. Per la salvaguardia delle medesime specificità operative e organizzative, ogni ulteriore indicazione regionale in materia di acquisti di beni e servizi deve essere oggetto di specifica deliberazione del Direttore Generale che ne individui i limiti e le condizioni di applicabilità, in relazione alla natura e agli scopi dell Azienda Sanitaria Locale. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento Aziendale. Scopo del presente regolamento è altresì dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione dell operato della pubblica amministrazione, anche nell attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: - decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e successive modificazioni e integrazioni; - decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e successive modificazioni e integrazioni; REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 2
3 - legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; - legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni; - legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del CODICE DI COMPORTAMENTO adottati dalla ASL 4 Chiavarese in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente. Gli acquisti di importo superiore a euro iva esclusa, comprese le adesioni a Consip e gli acquisti sul mercato elettronico, sono espletati dalla Agenzia regionale sanitaria ARS-Centrale regionale d acquisto, ai sensi della l.r. n. 34/2012 ss.mm.ii., salve deroghe espresse all effettuazione di autonome procedure di approvvigionamento da parte di questa ASL. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative agli acquisti informatici, nonché le norme relative alla stazione unica appaltante regionale (SUAR) di cui all art. 6 della l.r. 13/2003 ss.mm.ii. per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi non sanitari, formanti spesa comune e trasversale alle varie tipologie di enti del sistema regionale. Pertanto l Azienda Sanitaria Locale provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali regionali d acquisto di cui sopra ovvero di Consip. Restano viceversa in capo alla ASL e per essa alle competenti strutture: - verifica fabbisogni e statistiche consumi; - rapporti con le Centrali d'acquisto per quanto di competenza; - attivazione e gestione contratti di fornitura conseguenti alle gare unificate; - assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia; - procedure contrattuali relative alla acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro e di importo superiore in caso di deroga, predisposizione e stesura capitolati, lettere d'invito e richieste preventivi nei limiti di cui sopra; - emissione, gestione e controllo amministrativo ordini, ddt e fatture di qualunque importo per tutte le categorie merceologiche di competenza; - gestione dei servizi interni a conduzione diretta; - controllo amministrativo servizi in appalto. ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 3
4 L attività contrattuale finalizzata all acquisizione di forniture di beni e servizi è espletata dalla S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi, ad eccezione delle forniture specifiche della S.C. Gestione Tecnica e delle strutture facenti capo al Dipartimento Informativo e Tecnologico, che assumono pertanto la responsabilità del procedimento per quanto di rispettiva competenza. La direzione dell esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, invece, espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio. Pertanto, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, i compiti di cui al comma precedente sono demandati: - per i farmaci e i dispositivi medici di uso ospedaliero, alla S.S.D. Farmacia Ospedaliera; - per i farmaci, dispositivi medici e servizi afferenti alla S.C. Farmacia Territoriale, a quest ultima; - per le apparecchiature elettromedicali, alla S.S.D. Ingegneria Clinica; - per le forniture e servizi di diretta competenza della S.C. Laboratorio Analisi, S.C. Centro Trasfusionale, S.C. Radiologia, a queste ultime; - per le forniture e servizi di diretta competenza della S.C. D.M.P.O. o della S.S. Professioni Sanitarie, a queste ultime; - per le forniture e servizi afferenti le attività di formazione, alla S.C. Affari Generali e Legali; - per le forniture e servizi afferenti le attività di informazione e comunicazione, alla S.S.D. Comunicazione e Informazione; - per i dispositivi di protezione individuale, alla S.S. Prevenzione e Protezione; - per i beni e servizi economali, alla S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi. Il direttore dell esecuzione è il titolare della struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all interno della stessa. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, CRA o SUAR, tenendo conto che per espresso disposto dell'art. 274 d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii. in tale caso il rup in sede esecutiva coincide, di regola, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti, tale figura viene individuata nell'ambito delle strutture elencate nei precedenti commi con i medesimi criteri. ART. 3 MODALITA DI ESECUZIONE IN ECONOMIA Gli acquisti in economia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, possono essere effettuati con i seguenti sistemi: in amministrazione diretta. Tale sistema è applicabile a servizi in quanto il servizio viene organizzato ed eseguito con proprio personale dipendente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o noleggiati ed acquisendo eventualmente le forniture dei beni necessari; a cottimo fiduciario. Tale fattispecie è applicabile a forniture e servizi attraverso l affidamento a soggetti esterni nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, pubblicità adeguata. REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 4
5 ART. 4 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO Le procedure per l acquisizione in economia di forniture di beni e servizi sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad ,00 (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla vigente normativa, nel caso in cui sussista deroga ad effettuare le stesse, laddove di importo superiore a euro, ai sensi della l.r. 34/2012 ss.mm.ii.. E vietata l artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. ART. 5 - TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI Il ricorso alle procedure di spesa in economia, fino ad un importo massimo inferiore alla soglia stabilita ai sensi dell art. 4, è ammesso per le tipologie di beni e servizi facenti capo alle diverse classi merceologiche, di cui di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le macrovoci, così come individuate nel manuale di contabilità economico/patrimoniale vigente, emanato dalla Regione Liguria per la disciplina delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione: Tipologie di beni e servizi sanitari e non sanitari classe A Prodotti farmaceutici, emoderivati, perfusionali; classe B Diagnostici; classe C Presidi chirurgici e materiale sanitario; classe D Materiali protesici e per emodialisi; classe E Generi alimentari; classe F materiale di guardaroba e materasseria; classe G Materiale di convivenza; classe H Materiale di pulizia; classe I Articoli tecnici per manutenzione minuta; classe K Apparecchiature, attrezzature sanitarie e materiale di consumo dedicato; classe L Combustibili, carburanti e lubrificanti; classe M materiale di cancelleria e uso ufficio; classe N Servizi; classe P Dietetici terapeutici; classe Q Apparecchiature, attrezzature, macchine e accessori non sanitari; classe R Stampati; classe S Mobili e arredi; classe T Generi di monopolio. ART. 6 CASI PARTICOLARI Il ricorso al sistema delle spese in economia, anche oltre i limiti di importo di cui all art. 4 del presente regolamento, è consentito altresì eccezionalmente, anche a titolo di proroga dei contratti precedentemente stipulati, nei seguenti casi: nelle more dell espletamento e perfezionamento delle procedure unificate di gara da parte della ARS-Centrale regionale d acquisto e dalla SUAR per quanto di rispettiva competenza; REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 5
6 risoluzione anche parziale di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò risulti necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; completamento delle prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; estensione ad ASL4 di contratti di altre Aziende del SSR, secondo quanto stabilito dalla Determinazione ARS n. 30/2014; affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente nel caso previsto dall'art. 8 del d.l. 66/2014 ss.mm.ii.. ART. 7 PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO L affidamento mediante cottimo fiduciario può essere effettuato, come meglio dettagliato negli articoli seguenti: a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi indicativi annuali pubblicati sul sito internet dell ASL, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; a mezzo mercato elettronico di cui al D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.; a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata: al prezzo più basso, qualora l oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa; a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato. Non si ricorre comunque al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso; - nel caso in cui l espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell acquisizione o con il modesto importo della stessa; - per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale; - nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all ASL. Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi. REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 6
7 I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare una prosecuzione del contratto. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate da ARS-CRA, dalla SUAR o da Consip, laddove più favorevoli. Non sussiste, viceversa, l obbligo dell ASL di aderire a tali convenzioni statali o regionali laddove i prezzi ottenuti con procedure autonome siano più vantaggiosi. ART. 8 ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE O PARI A ,00 (IVA ESCLUSA) L attività contrattuale finalizzata all acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di ,00 (IVA esclusa) è svolta dalla S.C. competente per materia come sopra individuata all art. 2. L acquisizione è consentita con affidamento diretto da parte del Responsabile della struttura deputata all acquisizione, in base alla tipologia di acquisto riconducibile alle classi merceologiche proprie. Il Responsabile della struttura è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, parità di trattamento. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono d ordine alla ditta. ART. 9 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA ,00 ED ,00 (IVA ESCLUSA) L acquisizione di beni e servizi nei limiti ciascuna tra ,00 e ,00 (IVA esclusa) è effettuata, se ritenuto opportuno, previa negoziazione con più fornitori, in base ad una valutazione tecnico-economica, sentito, ove necessario, il richiedente e/o l utilizzatore. Il Responsabile della Struttura competente per tipologia di bene/servizio ai sensi dell art. 2 e/o il responsabile del procedimento acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri di cui all art. 11 del presente regolamento. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una negoziazione con il/i fornitore/i selezionato/i, non esclusi in sede di valutazione tecnico/qualitativa. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d ordine alla ditta, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore. ART ACQUISIZIONI DI VALORE OLTRE ,00 (IVA ESCLUSA) REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 7
8 L acquisizione di beni e servizi oltre ,00 (IVA esclusa) fino ai limiti di cui al presente regolamento, ove consentita ai sensi della l.r. n. 34/2012 ss.mm.ii., è effettuata fissando i contenuti della lettera d invito, il numero e le ditte da invitare, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile. Sulla scorta del capitolato tecnico predisposto dal servizio competente, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura e in base ai criteri di cui all art. 12 del presente regolamento. L esame delle offerte e della documentazione a corredo avviene in seduta pubblica, ovvero in casi particolari e motivati come, esemplificativamente, la ricezione di una sola offerta, non pubblica ad opera del Responsabile della S.C. di cui all art. 2 e/o del responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti dell ASL in qualità di testimoni. Le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate da apposita Commissione tecnica nominata con nota del Responsabile della S.C. procedente. Al fine di evitare il coinvolgimento di personale sanitario in attività meramente amministrative, onde massimizzare l impiego del medesimo esclusivamente nelle attività professionali di specifica competenza, forma indirizzo generale per l ASL che l apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche è comunque sempre effettuata da un seggio amministrativo diverso dalla Commissione tecnica giudicatrice. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa per l ASL con il fornitore selezionato. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Struttura competente. Ad intervenuta assunzione dell atto dirigenziale il contratto è sottoscritto tramite scambio di corrispondenza e conseguentemente è disposta la trasmissione del buono d ordine alla ditta. ART. 11 PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI L attività di acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi: incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica; ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all entità del contratto; parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale; uso imparziale da parte dell ASL delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento; predeterminazione della procedura scelta per l affidamento. ART. 12 QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 8
9 I responsabili delle Strutture competenti, o loro delegati, sono tenuti a procedere ad indagini di mercato, per l individuazione dei possibili fornitori, in base alle tipologie di acquisizione da effettuare. Per quanto possibile deve essere garantita la concorrenzialità, salvo casi debitamente e specificamente motivati meglio indicati all art. 14. La richiesta di partecipazione non fa sorgere alcun diritto alle ditte interessate ad essere consultate. ART. 13 LETTERA DI INVITO La lettera d invito di cui all art. 10 deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi: 1. oggetto dell acquisizione; 2. caratteristiche tecniche e qualità del bene, servizio richiesto; 3. modalità di fornitura o di esecuzione; 4. termini di pagamento; 5. termini e modalità di consegna; 6. eventuali garanzie richieste; 7. eventuali costi di manutenzione; 8. eventuali penalità; 9. casi di grave inadempimento; 10. importo a base della richiesta di offerta; 11. criterio di aggiudicazione; 12. richiesta di attestazione che la ditta si uniformi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni; 13. termini di presentazione dell offerta e riferimenti del committente. ART. 14 ECCEZIONI Si può prescindere dal confronto concorrenziale previa debita motivazione, ogni volta che sussistano le seguenti condizioni: acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o la cui commercializzazione sul territorio italiano sia appannaggio di una sola ditta; nei casi di estrema urgenza determinati da situazioni imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, limitatamente a quanto necessario per superare l emergenza verificatasi; per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all implementazione di forniture o impianti esistenti; in caso di forniture o servizi complementari, non compresi nel primo contratto concluso, che, a seguito di circostanze impreviste, siano divenuti necessari all esecuzione della prestazione prevista nel contratto, purché l importo non superi nel suo complesso il 50% dell importo del contratto principale e comunque entro i limiti di importo disciplinati dal presente regolamento; per i prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto; REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 9
10 pubblicazioni da effettuare su quotidiani o stampa periodica. ART. 15 GARANZIE Per le acquisizioni in economia disciplinate dal presente regolamento non è previsto l obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell acquisizione. ART. 16 QUINTO D OBBLIGO Qualora nel corso dell esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione. ART. 17 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara ad opera delle Strutture competenti come individuate ai sensi dell art. 2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali. L attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla S.C. che ha espletato la gara e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all ufficio cespiti. ART. 18 RINNOVO DEI CONTRATTI Le acquisizioni di cui al presente regolamento possono essere rinnovate o prorogate, qualora l importo del rinnovo non determini, sommato a quello del contratto iniziale, il superamento delle soglie di cui all art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. ART. 19 SUBAPPALTO E fatto espresso divieto all appaltatore di subappaltare a terzi l esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l autorizzazione scritta dell ASL e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto. ART. 20 CODICE UNICO GARA (CIG) Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi prima dell emissione dell ordine la S.C. procedente è tenuta a provvedere all acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 10
11 ART. 21 TRACCIABILITA FINANZIARIA La S.C. procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii., pertanto nell ordine, ovvero nella lettera d invito dovrà essere riportato, tra l altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti. ART. 22 TASSA SULLE GARE La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266). Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall Autorità di vigilanza. ART. 23 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull Albo Pretorio on line dell ASL e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell ASL medesima ( - sezione gare forniture beni e servizi. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente regolamento. Nel caso di intervenuta abrogazione del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. a seguito del recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia, i riferimenti allo stesso si intendono, per quanto compatibili, ai corrispondenti articoli della nuova disciplina, fino all'approvazione di un nuovo regolamento aziendale di questa ASL. E abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del D.G. n. 692/2006. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l applicazione del precedente regolamento. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento. ***************************************** REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ASL 4 11
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REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 Chiavarese Via G.B. Ghio, 9-16043 Chiavari (Ge) Codice Fiscale e P. Iva 01038700991 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER LE
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REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 Chiavarese Via G.B. Ghio, 9-16043 Chiavari (Ge) Codice Fiscale e P. Iva 01038700991 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE
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