REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE
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1 N. R.G /2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2013 promossa da: GIANANTONIO GERANZANI (C.F. GRNGNTR50L19H885), GIANCARLO GERANZANI (C.F. GRNGCR56L14A118D), elettivamente domiciliato in VIA MADONNA 7 DOLORI, VIGEVANO presso lo studio dell Avv. CAFFU GIOVANNI ENRICO contro ATTORE BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA (C.F ), con il patrocinio dell avv. PESENTI MARCO e elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso lo studio dell avv. PESENTI MARCO CONVENUTO CLAUDIO GIUSEPPE BONIZZONI (C.F. BNZCDG52B08G639A) già elettivamente domiciliato in VICOLO GREGOTTI, MORTARA presso lo studio dell Avv. SANDRI GIGI FALLITO CONCLUSIONI Per parte attrice: Voglia il giudice adito, contrariis reicetis pagina 1 di 7
2 - NEI CONFRONTI DI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA: - IN VIA PRELIMINARE: non concedere, ove richiesta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo essendo l opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; - IN VIA PRINCIPALE: previa ogni pronuncia, anche incidentale, in ordine alla validità della deroga all art c.c, dichiarare che nulla è dovuto dai fidegaranti Geranzani per inefficacia e/o cessazione della garanzia fideiussoria rilasciata a favore della Banca popolare Commercio e industria S.p.A. e a garanzia di SC B.E.G. Agricoltura Service S.r.l. e, per l effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; - IN VIA SUBORDINATA: comunque dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per l intervenuta liberazione degli stessi, ai sensi dell art c.c., dalla garanzia fideiussoria in argomento e, per l effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; - comunque con il favore delle spese e competenze di causa. - NEI CONFRONTI DEL SIG. BONIZZONI CLAUDIO GIUSEPPE - e, quindi, ora nei confronti del FALLIMENTO BONIZZONI DANTE & C. S.N.C. e del SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE SIG. BONIZZONI CLAUDIO GIUSEPPE, in persona del Curatore Dott. Massimo Mustarelli con studio in Pavia via Moruzzi 45/c (pec: (f pavia@pecfallimenti.it) - previa ogni pronuncia, anche incidentale, darsi atto della validità della liberatoria contenuta nel contratto di cessione e per l effetto dichiarare tenuto il sig. Bonizzoni Claudio Giuseppe a tenere indenni i sigg.ri Geranzani da ogni pretesa di terzi, ivi compresa l odierna opposta, con riferimento a pregresse garanzie rilasciate per obbligazioni assunte da SC B.E.G. Agricoltura Service S.r.l.. Con favore di spese e competenze di causa in caso di opposizione. Per parte convenuta: Voglia l Illustrissimo Tribunale così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: - respingere le domande di parte opponente e per l effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i signori sig. Claudio Giuseppe Bonizzoni, Gianantonio Geranzani e Giancarlo Geranzani, al pagamento, in favore della UBI Banca SpA (già Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.), della somma di Euro ,74, oltre agli interessi di mora così come liquidati in decreto, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso pagina 2 di 7
3 del giudizio; IN VIA ISTRUTTORIA: - si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dell art. 183 c.p.c.; IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese del procedimento monitorio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso del , Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a. otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n /2013, con cui veniva ordinato ai sig.ri Giancarlo Geranzani, Gianantonio Geranzani e Claudio Giuseppe Bonizzoni il pagamento della somma di ,74, in qualità di fideiussori della società SC B.E.G. Agricoltura s.r.l. Avverso tale decreto proponevano opposizione Giancarlo e Gianantonio Geranzani, i quali eccepivano anzitutto la liberazione dell obbligo di garanzia in quanto la banca non aveva proceduto tempestivamente alla risoluzione del contratto di finanziamento e al recupero del credito, con ciò vanificando il diritto di surrogazione dei fideiussori ex art c.c. e in violazione altresì dell art c.c. Contestavano inoltre l estinzione della fideiussione ex art c.c. in ragione dell invalidità della deroga contrattuale a tale norma e proponevano domanda di manleva nei confronti del terzo fideiussore, sig. Claudio Giuseppe Bonizzoni, al quale avevano ceduto le proprie quote della società con conseguente trasferimento di tutti i diritti e le obbligazioni. Si difendeva la banca rilevando anzitutto l inefficacia nei propri confronti del contratto di cessione delle quote sociali, nonché l irrilevanza della revoca della fideiussione del , in quanto l art. 4 del contratto di finanziamento prevede che in caso di recesso del fideiussore quest ultimo risponda delle obbligazioni nascenti dalla linea di credito o dall operazione esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso. Quanto all eccezione ex art c.c., negava di aver concesso ulteriore credito alla società debitrice e affermava il mancato assolvimento dell onere probatorio gravante su controparte in relazione all incombente (previsto anche dall art. 6 del contratto) di tenersi informato circa le condizioni patrimoniali del debitore. Affermava infine la piena validità della deroga al disposto dell art c.c. prevista dall art. 7 del contratto di fideiussione. pagina 3 di 7
4 Nell udienza del veniva dichiarata la riunione della causa n /2013 avente ad oggetto l opposizione proposta dal terzo fideiussore sig. Claudio Giuseppe Bonizzoni avverso il medesimo decreto ingiuntivo per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. L altro opponente Bonizzoni contestava l invalidità della deroga all art c.c. trattandosi di norma imperativa e non derogabile, rilevando altresì che la mancata previsione di un diverso termine costituiva ulteriore motivo di nullità della deroga in esame. Eccepiva inoltre la violazione dell art c.c. in ragione della condotta colpevolmente omissiva della banca, la quale non aveva tempestivamente proceduto a risoluzione del contratto e recupero del credito. Nell udienza del veniva dichiarata l interruzione del processo ex art. 43 l. fall. per l intervenuto fallimento della società Bonizzoni Dante & C. S.n.c., nonché del socio illimitatamente responsabile Claudio Giuseppe Bonizzoni che ritirava il fascicolo di parte; vista l istanza di prosecuzione del processo presentata dagli opponenti Giancarlo e Gianantonio Geranzani, in data veniva fissata udienza di prosecuzione con contestuale assegnazione all istante di termine per la notifica di istanza e decreto di fissazione udienza. Con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2) c.p.c. gli opponenti Giancarlo e Gianantonio Geranzani producevano sub doc. 5) traduzione asseverata del contratto di cessione delle quote della SC B.E.G. Agricoltura s.r.l. al sig. Claudio Giuseppe Bonizzoni. Il processo veniva istruito documentalmente. Tutto ciò premesso si osserva quanto segue. Effetti del fallimento Bonizzoni ex art. 147 l. fallim. Preliminarmente deve chiarirsi che essendo intervenuto il fallimento di Bonizzoni ex art. 147 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 quale socio illimitatamente responsabile della società BONIZZONI DANTE & C. s.n.c. -giusta la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia del , nessuna azione può essere fatta valere nei suoi confronti al di fuori della sede concorsuale (art. 148 l. fall. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori ). Pertanto il decreto ingiuntivo emesso a favore di BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA contro CLAUDIO GIUSEPPE BONIZZONI, ora fallito, va dichiarato inefficace (Cass. Sez. 1, Sentenza n del 12/02/2013, Rv ; Cass. Sez. 1, Sentenza n del 31/10/2007, Rv ; Sez. 3, Cass. Sentenza n del 20/03/2006, Rv ). pagina 4 di 7
5 Per gli stessi motivi, non si provvederà sulla domanda di manleva sollevata da Giancarlo e Gianantonio Geranzani nei confronti di Bonizzoni. ***** Ciò detto, le contestazioni afferenti il rapporto di fideiussione sono infondate e devono essere rigettate. Estinzione ex art c.c. Quanto alla liberazione ex art c.c. gli opponenti si sono limitati ad addurre la non tempestiva risoluzione del contratto di finanziamento a seguito del primo inadempimento della società debitrice, avendo la banca colpevolmente atteso oltre un anno prima di agire nei confronti dei fideiussori. Come affermato dalla Suprema Corte, la norma ex art c.c. esige una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto (Sentenza n del 27/09/2011 (Rv ). Nel caso di specie, la condotta della banca non è connotata dal carattere di antigiuridicità e colpevolezza richiesti dalla norma. Infatti, a seguito del mancato pagamento di 3 rate trimestrali, scadute rispettivamente il , e , la banca procedeva alla costituzione in mora di società inadempiente e garanti in data (doc. 6 fascicolo monitorio). A ciò si aggiunga che in data si apriva la procedura di insolvenza della SC B.E.G. Agricoltura s.r.l. in Romania e come indicato dallo stesso opponente Bonizzoni (v. opposizione p. 6), all adunanza dei creditori del aveva preso parte anche l avvocato della Banca Regionale Europea, dante causa della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a.; successivamente, a causa di questa procedura -equivalente a concordato preventivo in bianco, come chiarito nei primi scritti difensivi di Bonizzoni- era inibita ogni azione dei creditori nei confronti del debitore in attesa della formulazione della proposta da parte di quest ultimo. Pertanto la banca ha posto in essere tutte le attività a tutela del proprio credito tempestivamente e in ogni opportuna sede. Inoltre, da tale condotta non è derivato alcun oggettivo pregiudizio in capo ai fideiussori ingiunti in quanto -come detto- la condotta della banca è stata comunque tempestiva ed espletata in ogni sua possibile sede e pertanto non ha provocato pregiudizio ai fideiussori in quanto l insolvenza del debitore pagina 5 di 7
6 principale non è stata causata in alcun modo dalla condotta tenuta dalla banca né prima della scadenza delle ultime tre rate del finanziamento né dopo. Pertanto, non paiono ravvisabili né una condotta antigiuridica da parte della banca, né tantomeno una lesione dei diritti dei fideiussori. La domanda di estinzione dev essere rigettata. Liberazione ex art c.c. In relazione alla pretesa violazione dell art c.c., anzitutto non sussiste concessione abusiva successiva di credito in quanto il credito è stato concesso contestualmente alla concessione della garanzia (in data : v. doc. 3 e 5 fascicolo monitorio); inoltre il fatto che la banca abbia atteso la scadenza di tre rate trimestrali prima di agire con la costituzione in mora rientra in un margine di discrezionalità del creditore soprattutto a fronte di un finanziamento esattamente adempiuto per i precedenti 4 anni (ossia 57 rate trimestrali). Inoltre occorre osservare che nel caso di specie i fideiussori hanno espressamente assunto l obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca (art. 6 Contratto). La prova dell adempimento di tale onere, previsto anche contrattualmente, non è stata fornita dai fideiussori. Per tali motivi l eccezione è infondata e non può essere accolta. Scadenza dell obbligazione principale. Ancora, va rigettata anche la domanda di estinzione ex art c.c. L art. 7 del contratto, infatti, dispone che tale norma si intende espressamente derogata ; posto che, secondo la Suprema Corte, le norme dell'art possiedono carattere generale e derogabile e la relativa applicazione può essere convenzionalmente esclusa (Cass. Sez. 3, Sentenza n del 13/04/2007), tale disposizione contrattuale risulta perfettamente valida ed esclude l operatività della ipotesi di estinzione contemplata dalla disposizione codicistica. **** Per questi motivi l opposizione di GIANANTONIO e GIANCARLO GERANZANI va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato nei loro confronti. pagina 6 di 7
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, con riduzione del 70% della fase istruttoria considerato che l opposto ha depositato una sola memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e non vi è stata altra attività oltre la produzione documentale. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta l opposizione di GIANANTONIO e GIANCARLO GERANZANI e per l effetto conferma nei loro confronti il decreto ingiuntivo n /2013 emesso dal Tribunale di Milano che diventa definitivamente esecutivo nei confronti di GIANANTONIO e GIANCARLO GERANZANI; 2) Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n /2013 nei confronti di CLAUDIO GIUSEPPE BONIZZONI fallito. 3) Condanna GIANANTONIO e GIANCARLO GERANZANI a rimborsare a BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA le spese di lite, che si liquidano in 5.635,00 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a Milano, 27 giugno 2017 Il Giudice dott.ssa Viola Nobili pagina 7 di 7
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