DETASSAZIONE di STRAORDINARI e PREMI e TASSAZIONE delle EROGAZIONI LIBERALI
|
|
- Geraldo Cuomo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DETASSAZIONE di STRAORDINARI e PREMI e TASSAZIONE delle EROGAZIONI LIBERALI a cura Claudio Sabbatini Sommario Premessa 1 Defiscalizzazione degli straordinari e dei premi Soggetti beneficiari Somme oggetto dell agevolazione Imposta sostitutiva Adempimenti del datore di lavoro Ulteriori disposizioni 2 Abrogazione dei benefici sulle erogazioni liberali 3 - Allegati: Dichiarazioni da rendere da parte del lavoratore Normativa Prassi ministeriale Premessa Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio ; il decreto è stato recentemente approvato dal Parlamento e si attende solo la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione) introduce, all articolo 2 (commi da 1 a 5), l ormai ampiamente pubblicizzata defiscalizzazione degli straordinari e dei premi di produttività. Più che di detassazione, in realtà si tratta di una differente applicazione del prelievo fiscale (da tassazione ordinaria mediante imposte ordinarie a tassazione mediante imposta sostitutiva) che, nella maggior parte dei casi, si tradurrà in una riduzione del prelievo fiscale in capo al dipendente. Si tratta di una misura sperimentale e temporanea destinata a una fascia predeterminata di contribuenti. Inoltre, la misura ha dei punti di contatto con un altra disposizione, prevista dalla Legge 247/2007, cioè la riduzione del prelievo fiscale sugli importi ammessi alla decontribuzione, cioè quelli derivanti da accordi collettivi di secondo livello (per tale beneficio manca il decreto di attuazione) 1. 1 Decontribuzione e defiscalizzazione delle erogazioni di secondo livello. Decontribuzione. Si tratta dello sgravio del 25% della quota a carico dei datori di lavoro e del 100% della quota a carico dei lavoratori, sulle erogazioni correlate al risultato e stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello all andamento economico ed ai risultati dell impresa, entro il limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. La suddetta decontribuzione non sarà automatica ma subordinata ad un autorizzazione amministrativa 1
2 Art. 2, commi da 1 a 5, D.L. 93/ Riduce il carico fiscale dei lavoratori e dunque aumenta il netto in busta paga (misura sperimentale) Art. 1, comma 67, L. 247/2007 Con la riduzione del carico contributivo, agisce anche sulla riduzione dei costi aziendali (misura definitiva) Un altra rilevante novità, cui si farà cenno in ultimo, riguarda l abolizione del regime di esenzione contributiva e fiscale per le erogazioni liberali. Art. 51, comma 2, lettera b) del DPR 917/86 (TUIR) Erogazioni liberali Dal 29 maggio è abolita la norma che le esentava dall imponibile contributivo e fiscale (misura definitiva) 1 Defiscalizzazione degli straordinari e dei premi Traendo spunto da quanto interpretato dalla circolare congiunta n, 49 dell 11 luglio dell Agenzia delle entrate e del Ministero del Lavoro si formulano le seguenti osservazioni Soggetti beneficiari Le nuove misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato (a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro), i quali abbiano percepito nel 2007 (quindi anche se conseguiti in un breve lasso di tempo: si pensi ad un temporary manager che, avendo lavorando solo pochi mesi nel corso del 2007, potrebbe vedersi riconoscere la defiscalizzazione su un premio erogato nel secondo semestre del ) redditi di lavoro dipendente, di cui all art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore a euro lordi. Poiché la disposizione fa espresso riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente l agevolazione è riservata esclusivamente a questi, con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto. rilasciata secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto (firmato ma non pubblicato in Gazzetta Ufficiale) del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell economia, nei limiti dello stanziamento previsto, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni Dato il beneficio in questione sarebbe utile poter procrastinare il pagamento dei premi all esito della richiesta di ammissione alla decontribuzione. Defiscalizzazione. Oltre alla decontribuzione il decreto prevede che, sugli importi ammessi a decontribuzione, i lavoratori avranno una detrazione d imposta del 23%, riconosciuta direttamene dal sostituto d imposta al momento dell effettuazione delle ritenute d acconto sulle somme erogate, calcolata su un importo massimo pro-capite di euro 350 (in pratica lo sconto massimo sarà pari a 80,50 euro, cioè il 23% di 350). Si potrebbe ritenere che la detrazione, essendo ricondotta all imposta lorda dovuta e non all Irpef dovuta, sia ottenibile anche se la somma erogata è assoggettata ad imposta sostitutiva (es. su un premio di 1000 si calcolerebbe un imposta sostitutiva del 10% pari a 100 a cui andrà detratta la detrazione di euro 80,50. Ma sul punto si attendono conferme). 2
3 Secondo l Agenzia delle entrate, ai fini della verifica della soglia reddituale cui la norma subordina l accesso al regime sostitutivo, si deve considerare il reddito di lavoro dipendente, relativo al 2007, soggetto a tassazione ordinaria. Nella determinazione del predetto limite devono essere quindi esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed assoggettati a tassazione separata. Al riguardo non può non osservarsi che la norma fa unicamente riferimento alla tipologia di reddito (lavoro dipendente) e non anche alla forma di tassazione, per cui l interpretazione letterale porterebbe a considerare utili al raggiungimento della predetta soglia, tutti i redditi di lavoro dipendente (percepiti tra il 1 gennaio 2007 ed il 12 gennaio, in considerazione del cosiddetto principio di cassa allargato) indipendentemente dal fatto che siano stati assoggettati a tassazione ordinaria o separata. In altre parole, si dovrebbero considerare anche gli arretrati percepiti nel 2007 (ma relativi ad anni precedenti) tassati separatamente; lo stesso dicasi per i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, i cui importi sono inclusi tra quelli di lavoro dipendente di cui all art. 49 del TUIR. Pertanto solo l interpretazione restrittiva (che escluda cioè dal computo dei redditi da lavoro dipendenti quegli importi, della stessa natura, ma assoggettati a tassazione separata) della circolare 49/ in commento consente di non tener conto degli importi assoggettati a tassazione separata, in considerazione della ratio della norma tesa a diminuire la pressione fiscale sui redditi più bassi. Il limite di ,00 euro deve intendersi come ammontare complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007, anche in relazione a più rapporti di lavoro. La verifica del limite di reddito di euro ,00 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. Esempio Una persona nel 2007 ha percepito i seguenti redditi: - da lavoro dipendente: euro ; - da fabbricati: euro 2.800; - da collaborazione a progetto: euro Ai fini della verifica del mancato superamento della soglia limite dei euro occorre considerare la sola componente reddito da lavoro dipendente. Nel caso esposto, spetta la defiscalizzazione delle somme erogate nel secondo semestre del per straordinari e premi. Inoltre, la predetta verifica deve essere effettuata con riferimento all anno 2007, a nulla rilevando la circostanza che nel il reddito di lavoro dipendente sia superiore al predetto limite di ,00 euro. Ai fini della predetta soglia pare corretto ritenere che essa debba essere intesa al lordo degli oneri deducibili di cui all articolo 10 del TUIR (es. spese mediche e contributi alla previdenza complementare, anche se la trattenuta è avvenuta ad opera del datore di lavoro) ma al netto degli oneri di cui all articolo 51 del TUIR (cioè gli oneri previdenziali a carico del lavoratore): infatti, mentre questi ultimi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2), i primi sono dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi con concorrono a formarlo (art. 10, comma 1). 3
4 1.2 - Somme oggetto dell agevolazione E stata introdotta, con efficacia limitata al periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre, un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento, nel limite di importo complessivo di 3.000,00 euro lordi, sulle somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 2 ; b) per prestazioni di lavoro supplementare 3 ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto (1 luglio 31 dicembre ) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio, data di entrata in vigore del decreto; c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa 4. Con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche, l imposta sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 2 Concetto di lavoro straordinario. Si tratta del lavoro prestato oltre l orario normale per eccezionali esigenze tecnicoproduttive, casi di forza maggiore o eventi particolari (mostre, fiere o manifestazioni e altro). Dal generico rinvio a prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003, consegue che la tassazione agevolata troverà applicazione non solo alle prestazioni straordinarie rese oltre la 40ª ora (c.d. nozione legale) ma anche oltre il minor limite stabilito dai contratti collettivi. Sono i contratti collettivi, infatti, a stabilire la retribuzione che deve essere versata a titolo di straordinari e a definire quando proprio a questi fini il lavoro deve essere considerato tale, così come avviene anche per il caso di lavoro supplementare nel parttime. La possibilità di ridurre il limite normale della attività lavorativa settimanale non spetta ai soli contratti collettivi nazionali, bensì anche ai contratti territoriali e aziendali, purché stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ove pertanto i contratti collettivi, anche di secondo livello o aziendali, prevedano che una retribuzione abbia carattere straordinario, ovvero che determinati emolumenti siano corrisposti «in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa», come avviene anche per gli straordinari forfetizzati, ad esempio a personale, come i capi reparto che riveste compiti propri del personale direttivo o comunque con potere di decisione autonomo, troverà applicazione il regime di tassazione agevolato benché si tratti di personale al quale non si applicano ai fini normativi ma non certo contrattuali i limiti legali del normale orario di lavoro. Compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratta di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario. 3 Prestazioni di lavoro a tempo parziale. La misura indicata dal decreto deve intendersi riferita sia al lavoro supplementare (che si ha nel part-time orizzontale, limitatamente alle ore prestate non oltre le 40 ore settimanali) sia con riferimento alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche: in entrambi i casi è infatti richiesto al lavoratore di svolgere una prestazione lavorativa eccedente rispetto all orario inizialmente concordato. Tuttavia, in entrambi i casi, e al fine di evitare comportamenti fraudolenti, il beneficio spetta unicamente ai lavoratori il cui contratto di lavoro sia stato stipulato (ovvero trasformato) prima del 29 maggio, data di entrata in vigore del decreto. 4 Premi di produttività. Per quanto riguarda invece gli elementi retributivi premianti, essi riguardano tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico della impresa. Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siamo legati alla competitività e redditività della impresa. Le somme non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili (per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta). Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore del decreto. Tali elementi possono riguardare la produttività (analizzando le risultanze di bilancio attraverso indici o incrementi di fatturato) o l organizzazione (es. la riduzione dei costi di produzione o dei tempi di esecuzione). Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale). 4
5 31 dicembre, a condizione che nel medesimo periodo (fatto salvo il criterio di cassa allargata) detti compensi vengano effettivamente erogati dal sostituto d imposta. In merito all arco temporale cui riferire le erogazioni, deve ritenersi che l imposta sostitutiva si applica alle somme percepite nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 12 gennaio Esempi Lo straordinario effettuato a giugno e pagato a luglio, così come quello effettuato a dicembre ma pagato dopo il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata) è escluso dalla tassazione agevolata, mentre quello effettuato a dicembre e retribuito entro il 12 gennaio 2009 rientra invece nel regime agevolato. Occorre quindi avere riguardo al soddisfacimento di entrambe le condizioni nel periodo individuato dalla norma: - PRESTAZIONI RESE (tra luglio e dicembre ) - PAGAMENTO EFFETTUATO (tra luglio e il 12 gennaio 2009) Mese di effettuazione del lavoro straordinario Cedolino nel quale sono inserite le somme per lavoro straordinario (1) Data di pagamento delle retribuzioni Le prestazioni di lavoro straordinario sono state effettuate nel periodo lugliodicembre? Il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario è stato effettuato entro il 12 gennaio 2009? Spetta la defiscalizzazione degli straordinari? GIUGNO LUGLIO 10 agosto NO SI NO LUGLIO AGOSTO 10 settembre SI SI SI. SI SI SI NOVEMBRE DICEMBRE 10 gennaio 2009 SI SI SI DICEMBRE GENNAIO febbraio 2009 SIì NO NO (1) Si rammenta che l INPS (Delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 1993) ha consentito ai datori di lavoro di tener conto delle quote variabili della retribuzione, come gli straordinari, in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall intervento di tali fattori. La circolare 49/ precisa che è possibile defiscalizzare anche le somme (anche dall espressione usata si deduce che il beneficio non è legato alle quote orarie di retribuzione ed alla relativa maggiorazione) corrisposte a titolo di straordinario forfetizzato, cioè in cifra fissa mensile, purché risulti un effettiva prestazione aggiuntiva nel periodo considerato. Per quanto concerne i premi di produttività, ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre (ovvero 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti. E possibile ricomprendervi anche le erogazioni a carattere individuale, cioè disposte unilateralmente dal datore di lavoro (il cd. Premio ad personam ). 5
6 PREMI Derivanti da: - contrattazione collettiva; - contrattazione aziendale; - contrattazione individuale; - decisioni unilaterali del datore di lavoro Purché sia chiara la natura (motivazione) del premio erogato: incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa Imposta sostitutiva L imposta sostitutiva è applicata agli emolumenti in questione entro il limite di importo complessivo non superiore a euro, erogati nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre (12 gennaio 2009 in virtù del principio di cassa allargato). Il limite reddituale suddetto deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento, ma al netto dei contributi a carico del lavoratore. Esempi Lordizzando le aliquote previdenziali del 9,19% ovvero del 9,49% otteniamo una retribuzione lorda (contributiva) pari a: ,60 euro per i dipendenti di aziende con un numero di addetti non superiore a 15 unità; ,55 euro per i dipendenti di aziende con un numero di addetti superiore a 15 unità. L importo di 3.000,00 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono sia le somme erogate a titolo di retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare effettuate, sia i premi di produttività. Tale limite, inoltre, non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro (consecutivo o contemporanei). Il riferimento esclusivamente alle somme erogate conduce ad escludere dall ambito di applicazione dell agevolazione i compensi in natura erogati a titolo di corrispettivo del lavoro straordinario o supplementare effettuato dal lavoratore ovvero erogati in relazione ad incrementi di produttività. La parte delle predette somme che supera il limite di 3.000,00 euro lordi concorre a formare il reddito complessivo del percipiente ed è assoggettata a tassazione con l applicazione delle aliquote ordinarie Adempimenti del datore di lavoro L imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d imposta. In particolare, il sostituto d imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il Cud, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l intero Se il sostituto tenuto ad applicare l imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il Cud per il 2007 o l abbia rilasciato per un periodo inferiore all anno, ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in 6
7 forma scritta l importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2007 il lavoratore abbia percepito più o meno di ,00 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2007 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d imposta l insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui: nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di ,00 euro di reddito da lavoro dipendente; nel corso del, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000,00 euro prestabilito dalla norma. La norma prevede, tuttavia, che il lavoratore anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all applicazione della imposta sostitutiva, possa rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro. A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il sostituto d imposta, ricorrendone i presupposti, procede all applicazione dell imposta sostitutiva. Esempio Il lavoratore potrebbe avere interesse a rinunciare alla tassazione con imposta sostitutiva del 10% laddove tale prelievo non gli consenta di godere delle detrazioni previste applicando l imposta nei modi ordinari.. In pratica, la perdita delle detrazioni che spetterebbero su quella stessa parte di reddito, se fosse assoggettata a tassazione ordinaria, potrebbe essere elevata (si pensi ai soggetti che fruiscono di rilevanti detrazioni per carichi di famiglia ma anche le detrazioni spettanti per rilevanti spese, come quelle del 36% spettanti per le ristrutturazioni edilizie). E comunque evidente che tale valutazione, se fatta all inizio del periodo di valenza dell agevolazione, potrebbe essere sconfessata nel prosieguo e quindi dovrà essere riconsiderata, alternativamente, in sede di: - conguaglio di fine anno; - fine rapporto (se avvenuto nel corso del secondo semestre ); - dichiarazione dei redditi (mod. 730/2009 o Unico PF 2009). Si prenda il caso di un dipendente che ha un contratto di lavoro part-time, con retribuzione annua euro, con due figli a carico. Poiché le detrazioni per i carichi di famiglia abbattono interamente l imposta lorda, l eventuale lavoro supplementare (poniamo pari a 100 euro) verrebbe assoggettato, alternativamente: - ad imposta sostitutiva del 10% (per un imposizione pari a 10 euro); - ad imposta ordinaria Irpef del 23%, imposta che verrebbe azzerata dalle detrazioni spettanti (anche le addizionali, in assenza di Irpef, non sarebbero dovute). E doveroso ricordare, come specificato nel successivo paragrafo 1.5, che la convenienza va individuata considerando non il solo risparmio fiscale. Infatti, l importo di euro non avrebbe rilevanza ai fini Isee (l indicatore economico del nucleo familiare che misura l accesso ad alcune prestazione di carattere sociale), ma solo nel caso di applicazione del regime di imposta sostitutiva. 7
8 Per le comunicazioni di cui si è fatto cenno si rinvia agli allegati al presente elaborato. Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto d imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. Qualora sussistono i presupposti richiesti dalla norma, l imposta sostitutiva deve essere applicata sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1 luglio, fermi restando gli opportuni aggiustamenti da effettuare in sede di conguaglio di fine anno, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell anno. L imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, semprechè ovviamente ne ricorrano i presupposti. L imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione ai sensi dell articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cioè con indicazione nel modello F24), concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Quanto alle modalità di versamento si rinvia alla risoluzione 8 luglio n. 287/E che ha istituito i codici tributo da utilizzare:. "1053" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio, n. 93";. "1604" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio, n. 93";. "1904" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio, n. 93";. "1905" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'aosta e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio, n. 93";. "1305" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'aosta e maturati fuori dalle predette regioni - articolo 2, decreto legge 27 maggio, n. 93"; In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione, quale "Mese di riferimento" del mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA). Il sostituto d imposta deve indicare separatamente nel Cud la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l importo di quest ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. 8
9 Il sostituto deve altresì indicare nel Cud, al fine di consentire i necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause. Il sostituto d imposta può compensare l imposta sostitutiva con altre ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare significativo Ulteriori disposizioni Per quanto riguarda l accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso relativi all imposta sostitutiva introdotta, è prevista l applicazione, in quanto compatibili, delle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. I redditi soggetti all imposta sostitutiva (che non possono superare l importo di 3.000,00 euro) non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef del percipiente. Inoltre, gli stessi redditi soggetti all imposta sostitutiva, entro il limite di euro, non devono essere considerati ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee) del percipiente o del suo nucleo familiare. Per espressa disposizione del comma 2, dell articolo 2, del decreto, i redditi soggetti all imposizione sostitutiva in discorso devono essere computati ai fini del riscontro delle condizioni previste per l accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. La medesima norma, fa, tuttavia, salve le prestazioni in godimento in relazione ai redditi fino a ,00 euro. 2 Abrogazione dei benefici sulle erogazioni liberali Il comma 6 dell articolo 2 del D.L. 93/ abroga la disposizione (art. 51, comma 2, lettera b del TUIR) che esentava dall imponibile previdenziale e fiscale le erogazioni a favore delle generalità dei dipendenti o di categorie di essi, effettuate in occasione di festività o ricorrenze, ovvero a titolo di sussidio occasionale per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, comunque nel limite annuo di euro 258,23. L abrogazione, a differenza della defiscalizzazione, non ha carattere sperimentale, bensì definitivo. Poiché si tratta di una norma che incide su importi riferiti all intero periodo d imposta (anno solare), ci si chiedeva se essa valesse anche per le erogazioni effettuate a tale titolo prima del 29 maggio (con il conseguente obbligo di sottoporre a tassazione e a contribuzione, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, gli importi erogati entro la data di entrata in vigore del decreto). Al riguardo la circolare 49/E/, come già anticipato dalla relazione illustrativa al decreto in commento, ha precisato che, in applicazione del principio di cassa che caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, la richiamata disposizione abrogativa si applica con riguardo alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (29 maggio ). 9
10 Si rammenta che l articolo 51, al comma 3, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire (euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. In proposito è bene evidenziare che questa disposizione, benché il limite di importo sia di pari ammontare, resta in vigore e che non ha nulla a che vedere con la disposizione (del comma 2, lettera b) abrogata dal DL 93/. Infatti, mentre il comma 2, lettera b (la disposizione abrogata) stabiliva l esclusione dal reddito di una somma (franchigia) per le erogazioni liberali (quindi quelle date per spirito di liberalità in determinate occasioni e alla generalità dei dipendenti, fatta eccezione per i sussidi occasionali), il comma 3 (disposizione in vigore) stabilisce l esclusione di una somma massima (al superamento della quale l intero valore concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendete) per i compensi in natura (cioè quelli dati sotto forma di beni o servizi) a singoli dipendenti. Alla luce delle modifiche in commento delle precisazioni fornite al punto della circolare , n. 326/E, anche la strenna natalizia (il cui valore normale andava indicato nelle annotazioni del CUD) non potrà più godere della detassazione. 10
11 EROGAZIONI LIBERALI (OMAGGI) COMPENSI IN NATURA (BENEFIT) Concesse alle seguenti condizioni: - in occasione di festività o ricorrenze (da intendersi nel senso più ampio possibile, e, quindi, comprensivo di tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento, di carattere religioso oppure riferito al dipendente o all'azienda stessa); - rivolte alla "generalità o a categorie di dipendenti", vale a dire a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti o tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica); - per la parte che non supera per ciascun dipendente, nel periodo d'imposta (inclusi quelli erogati da precedenti rapporti di lavoro), l'importo di euro 258,23 (erogazioni di importo o di valore superiore sono assoggettate a tassazione per la parte eccedente l'importo anzidetto). Inoltre, sono esclusi: - i sussidi occasionali corrisposti in relazione a esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti. Sono stati, altresì, esclusi i sussidi corrisposti alle vittime dell'usura (L. 108/1996) e di richieste estorsive (DL 419/1991). I due limiti di 258,23 non operano concordemente e non si sommano tra di loro al fine del superamento delle soglie massime Il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro. Comprende dunque anche il valore normale dei beni e servizi erogati al dipendente, per i quali si applica il criterio del valore normale (art. 9 del TUIR salvo quelli convenzionali di cui al comma 4 dell art. 51). Il comma 3 recita: 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell' articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell' articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire ; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Dunque, il comma 3 comprende tutti i valori, diversi da quelli agevolati ai sensi del comma 2, lett. b) ora soppresso, compreso quello dei fringe benefit calcolati con criteri convenzionali ex art. 51. comma 4), l'intero valore dei beni e valori (rappresentanti compensi in natura) attribuiti nell'anno. L unica eccezione è rappresentata dai compensi in natura di valore non superiore a 258,23. La disposizione si applica alle somme e ai valori erogati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (29 maggio ). La disposizione è in vigore Claudio Sabbatini 25 Luglio 11
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel
DettagliInformativa n. 61. La manovra Monti (DL n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali INDICE. del 13 dicembre 2011
Informativa n. 61 del 13 dicembre 2011 La manovra Monti (DL 6.12.2011 n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali INDICE 1 Premessa... 2 2 Indennità di fine rapporto - Esclusioni dal regime
Dettaglidel 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE
Circolare n. 11 del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa...2 2 Esclusione della tassazione
DettagliVALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
DettagliIL FISCO sugli STRAORDINARI
IL FISCO sugli STRAORDINARI L art. 2 del Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93 che di seguito viene riprodotto integralmente con i commi da 1 a 5 introduce, in via sperimentale, per il secondo semestre
DettagliCERTIFICAZIONE UNICA2015
CERTIFICAZIONE UNICA0 AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA fiscale Telefono, fax CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 998, n., RELATIVA
Dettagliil settore pubblico; applicazione dell imposta sostitutiva: tale onere incombe sul sostituto d imposta CROCEVIA
CIRCOLARE N. 49 DELL 11 LUGLIO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI E DEGLI INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ Il Decreto legge 21 maggio 2008 contenente
DettagliD.L. 93/2008: detassazione lavoro dipendente
D.L. 93/2008: detassazione lavoro dipendente Con il D.L. 27/05/2008 (pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/2008), convertito con modificazioni in L. 24/07/2008, n. 126 (G.U. n. 174 del 26/07/2008), il Governo
DettagliNOTA INFORMATIVA N. 5/2012. La manovra Monti Novità in materia di IRPEF e relative addizionali
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122
DettagliRISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011
RISOLUZIONE N. 85/E Roma, 12 agosto 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Compilazione
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE
Dettaglicontributi Inps Ivs commercianti anno 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 18/02/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29040-contributi-inps-ivs-commercianti-anno-2010 Autore: Roman Francesco contributi Inps Ivs commercianti anno 2010 Le
DettagliNews per i Clienti dello studio
del 11 Settembre 2015 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Decontribuzione su contrattazione 2 livello: invio delle richieste fino al prossimo 24 settembre 2015 Gentile cliente
DettagliRISOLUZIONE N. 69/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta
DettagliWELFARE AZIENDALE E NORMATIVA DI FAVORE
WELFARE AZIENDALE E NORMATIVA DI FAVORE ISTITUTI AGEVOLATI Legge 208/2015 - articolo unico commi 182/191 -salari di produttività -misure di welfare La detassazione: aspetti gestionali -ambito: premi di
DettagliOGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio
Roma, 13/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che
DettagliCome accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito:
(fonte Agenzia Entrate) Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell acconto
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 3, DEL 31/1/2006
DettagliDICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA (Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Collaborazione coordinata e continuativa MOD. CCC il.././., Codice fiscale residente a in Via /Piazza n... C.A.P. DICHIARA di essere Dipendente pubblico in attività di servizio e di avere ricevuto l incarico
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
DettagliRISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 17 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 17 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta sostitutiva Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario - articolo
DettagliGLOSSARIO FISCALE. Patronato INCA CGIL FLC CGIL
GLOSSARIO FISCALE IRPEF Principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È personale, perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche; Progressiva, perché si applica con aliquote
DettagliContenuto in sintesi
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 105 09.11.2012-105/GD/om TITOLO: Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare Secca Acconti. Contenuto in sintesi Con la presente comunicazione si illustrano
DettagliCircolare N.133 del 12 ottobre DL 138/2011. Ecco cosa cambia per le cooperative
Circolare N.133 del 12 ottobre 2011 DL 138/2011. Ecco cosa cambia per le cooperative DL 138/2011: ecco cosa cambia per le cooperative Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarla che con la
DettagliAmmortizzatori sociali Il contratto di Solidarietà in Telecom
Ammortizzatori sociali Il contratto di Solidarietà in Telecom Riordino della normativa dlgs 14 settembre 2015 n.148 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183 Disposizioni Generali Il contratto di
DettagliRISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Persone Fisiche RISOLUZIONE n.95/e Roma,21 marzo 2002 Oggetto: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett d) e comma
DettagliStudio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti
Roma, 02/01/2016 Spett.le Cliente Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219
DettagliPrincipali scadenze dal 16 al 31 ottobre 2012
Principali scadenze dal 16 al 31 ottobre 2012 Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così
DettagliPENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI
PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.
DettagliLa proroga per il versamento delle imposte per i soggetti assoggettati agli studi di settore.
La proroga per il versamento delle imposte per i soggetti assoggettati agli studi di settore. Con l emanazione del DPCM in corso di pubblicazione sulla G.U. è ufficiale la proroga di 20 giorni del termine
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione
DettagliREGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008
REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E
DettagliCOMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (Approvato con Delibera di C.C. n 13.del 04/04/2007) Modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 20.02.2012 INDICE
DettagliCASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Documento sul regime fiscale (dati aggiornati al 30.04.2015) 1. REGIME FISCALE DEL FONDO La Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica fondo pensione complementare non è soggetto ad IRPEF,
DettagliRoma, 08 gennaio 2008
RISOLUZIONE N. 6 /E Roma, 08 gennaio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpretazione dell art. 2, del regolamento approvato con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze,
DettagliF.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 "Differenza" del mod. Unico 2015 PF.
Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2015 Si illustrano le modalità di determinazione e versamento della seconda o unica rata dell acconto IRPEF, IRAP ed IRES e della cedolare
DettagliN. 502 FISCAL NEWS Acconto cedolare secca. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale
a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 502 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 14.11.2011 Acconto cedolare secca Categoria Versamenti Sottocategoria
DettagliDIREZIONE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE Servizio V
In data 11/12/012 è stata sottoscritta l ipotesi di accordo integrativo relativo al personale dirigente di 2^ fascia dell area 1^ concernente il fondo dei dirigenti per l anno 2011. L ipotesi di accordo
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 343 24.11.2014 Il nuovo ISEE corrente Quando si presenta e composizione del modello Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Con la pubblicazione
DettagliATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO
EVOLUZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI DOVUTI PER L ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DI CUI ALL ART. 2, C. 26, DELLA L. 335/95 - ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO - RAPPORTI DI
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 31 14.02.2014 Artigiani e commercianti: le aliquote contributive 2014 Fornite le aliquote contributive dovute per l anno in
DettagliAgevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa
AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE
Prot. 2012/50304 Modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale di cui all articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto
DettagliISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LA REMUNERAZIONE DEL DIPENDENTE 1 IL FATTORE L IMPRESA PUO USUFRUIRE DI: AUTONOMO Caratteristiche proprie dell acquisto di servizi da professionisti (avvocati, dottori
DettagliDIREZIONE CENTRALE PENSIONI. AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE 1 - PREMESSA
Direzione Centrale Pensioni Roma, 21-09-2010 Messaggio n. 23710 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI
DettagliProgetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Roma, 5 Giugno 2002 Circolare n. 104 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori
DettagliPaghe. Detassazione del lavoro straordinario Stefano Carotti - Consulente del lavoro Laura Bussoletti - Studio Carotti-Rodriguez.
Paghe Novità operative Detassazione del lavoro straordinario Stefano Carotti - Consulente del lavoro Laura Bussoletti - Studio Carotti-Rodriguez Il D.L. n. 93/2008 (di seguito decreto), convertito in legge
DettagliNOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA
NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né
DettagliIndennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi
Articolo 2, commi 51-56 Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi di Silvia Spattini La volontà di prevedere una misura di sostegno al reddito rivolta ai collaboratori coordinati
DettagliCASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE
Allegato alla nota informativa CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo
DettagliCOMUNE di GUAGNANO. Provincia di Lecce ***** Regolamento
COMUNE di GUAGNANO Provincia di Lecce ***** Regolamento PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario
DettagliDirezione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016
Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 16 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliCOMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28 febbraio 2013 Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del
DettagliCIRCOLARE N. 49 CIRCOLARE 49/E. Roma, 11 luglio 2008
CIRCOLARE N. 49 CIRCOLARE 49/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Roma, 11 luglio 2008 OGGETTO: Disposizioni urgenti per salvaguardare
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 102 19.05.2014 Bonus Irpef: le Faq dell Agenzia Tutte le risposte fornite dall AdE in merito al bonus 80 euro Categoria: Previdenza
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,
Dettagli730, Unico 2016 e Studi di settore
730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 11 21.03.2016 730: detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Le detrazioni
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
N. 20261 / 2008 protocollo Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione 730/2008, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, 770/2008 Semplificato e 770/2008 Ordinario, approvati
DettagliSTUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale
OGGETTO: Imposta sostitutiva Tfr. Acconto 2014 Premessa È nostra cura metterla al corrente che martedì 16 dicembre 2014 va versata la prima rata dell imposta sostitutiva (11%) sui rendimenti del TFR dei
DettagliOggetto: Detassazione sperimentale lavoro straordinario e premi di produttività
Fac-simile 1 A tutti i lavoratori Oggetto: Detassazione sperimentale lavoro straordinario e premi di produttività Informiamo i lavoratoriche, a seguito del entrata in vigore del art. 2 del D.L. 27 maggio
DettagliDIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%
DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% a cura Dott. Antonio Gigliotti La legge Finanziaria 2008, a seguito della riduzione dell aliquota nominale dell Ires, ha demandato al Ministero dell Economia
DettagliCentro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730
Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 12 Prot. 1185 DATA 16.02.2005 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Rigo D1 Utili ed altri proventi equiparati: modalità
DettagliPaghe. I contratti di solidarietà in busta paga
I contratti di solidarietà in busta paga Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Il D.Lgs. n. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali
DettagliArticolo 1 FLESSIBILITA
Articolo 1 FLESSIBILITA 1. Il personale a tempo parziale a far data dell entrata in vigore della presente circolare può usufruire della stessa flessibilità del personale a tempo pieno, rispetto all orario
DettagliLe novità del modello Unico ENC
Variazioni in aumento L articolo 3, comma 16-quater del D.L. 16/2012, ha modificato l articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli
DettagliLa certificazione delle ritenute d'acconto
COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it
DettagliLavoro & Previdenza N. 180. Pensionati: dichiarazione dei redditi autonomi. La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici 26.09.
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 180 26.09.2014 Pensionati: dichiarazione dei redditi autonomi Entro il 30 settembre 2014, i pensionati che svolgono attività
DettagliLa tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che
DettagliCategoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 22.03.2016 La tassazione dei dividendi percepiti dalle Persone Fisiche non esercenti attività d impresa A cura di Diana Pérez Corradini Categoria:
DettagliAI GENTILI CLIENTI LORO SEDI. Brugnera, 4 febbraio Circolare Informativa n. 15/2016
AI GENTILI CLIENTI LORO SEDI Brugnera, 4 febbraio 2016 Circolare Informativa n. 15/2016 Oggetto: Saldo imposta sostitutiva TFR anno 2015: alla cassa il prossimo 16 febbraio 2016. L'articolo 2120 del codice
DettagliRISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012
RISOLUZIONE N. 69/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione
DettagliREISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?
REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA? IL CONSULENTE: COSA AFFERMA L AGENZIA DELLE ENTRATE Segnaliamo un importante risoluzione dell Agenzia (Risoluzione n. 30/E del 30 gennaio
DettagliProtocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
DettagliCircolare del 30/04/2013 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Circolare del 30/04/2013 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività - Art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità
DettagliRISOLUZIONE N. 254/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 254/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 settembre 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale applicabile, ai fini delle
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)
ASSOCIAZIONE CASSA PREVIDENZA LAVORATORI EXXONMOBIL - Fondo Pensione Iscrizione Albo F.P. N. 1155 Viale Castello della Magliana, 25-00148 ROMA - Tel. 06/6569.2948 - Fax 06/6569.2956 Codice Fiscale 80031310586
DettagliComune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Comune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 28.12.2007 S O M M A R I O Articolo
DettagliDetassazione dei premi di risultato: i chiarimenti dell Agenzia delle entrate
Detassazione dei premi di risultato: i chiarimenti dell Agenzia delle entrate L Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, con la quale fornisce, d intesa con il Ministero
DettagliAuto in uso promiscuo all amministratore
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 08.10.2014 Auto in uso promiscuo all amministratore Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette È frequente l ipotesi che le società concedano
DettagliDETASSAZIONE di STRAORDINARI e PREMI e TASSAZIONE delle EROGAZIONI LIBERALI
DETASSAZIONE di STRAORDINARI e PREMI e TASSAZIONE delle EROGAZIONI LIBERALI Premessa Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008; Legge di conversione n.
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliINPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015
INFORMATIVA N. 020 15 GENNAIO 2015 Previdenziale INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015 Nel presente Aggiornamento AP si forniscono le tabelle delle nuove aliquote contributive INPS, valevoli per
DettagliNome relatore titolo intervento
Il Conguaglio Previdenziale 2012 Roma, 13 dicembre 2012 UNINDUSTRIA Carlo Dori Nome relatore titolo intervento Le fattispecie più ricorrenti che possono determinare le operazioni di conguaglio contributivo
Dettagli===============================================
=============================================== REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione
DettagliSTUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento
News di approfondimento N. 3 09 Marzo 2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La nuova tassazione per le locazioni degli immobili Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo
DettagliLA DETASSAZIONE DEGLI EMOLUMENTI CONNESSI A INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA PER L ANNO
dott. Marco Ansaldi e rag. Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO 21.03.2011 LA DETASSAZIONE DEGLI EMOLUMENTI CONNESSI A INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA PER L ANNO 2011 Con notevole ritardo
DettagliI chiarimenti degli esperti
Gianluca Cristofori (Dottore Commercialista) I chiarimenti degli esperti 1 Errata imputazione economico -temporale di componenti negativi di reddito Nell eventualità in cui a causa di errori materiali
DettagliCircolare N. 54 del 9 Aprile 2015
Circolare N. 54 del 9 Aprile 2015 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 57 dell 11.03.2015,
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
1 Aprile 2009, ore 08:05 Deduzione IRAP Assonime conferma il criterio di cassa La deduzione dell IRAP dalla base imponibile IRES e IRPEF va effettuata secondo il criterio di cassa e comunque nel limite
DettagliConfederazione Generale Italiana del Lavoro
Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere Nota sulla circolare Inps relativa agli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale,
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 61 01.04.2016 Indennità di malattia, maternità e tbc: gli importi 2016 In stand-by, per l anno 2016, gli importi in caso di malattia,
DettagliSCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Agosto Settembre 2012. Approfondimento su: Il lavoro a progetto. AGOSTO. Mer. 15. Iva.
SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Agosto Settembre 2012 Approfondimento su: Il lavoro a progetto. AGOSTO Mer. 15 Iva Fattura differita Scade oggi il termine per l emissione ed annotazione della fattura
DettagliPiazzale Luigi Cadorna MILANO Iscrizione all Albo n Codice Fiscale n Segreteria: telefono fax 02.
Piazzale Luigi Cadorna 14 20123 MILANO Iscrizione all Albo n. 1165 Codice Fiscale n. 97116730157 Segreteria: telefono 02.85114388 fax 02.85114290 e mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it www.fondopensionefnm.it
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 208 12.11.2013 Artigiani e commercianti: versamento della III rata 2013 Doppio appuntamento con l INPS per gli artigiani e
DettagliCircolare N. 29 del 24 Febbraio 2016
Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 14 dell 29.11.2016,
Dettaglipostaprevidenza valore
postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale (aggiornato alla data del 21 dicembre 2012) postaprevidenza valore Per informazioni:
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.179 del 23 Dicembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Adempimenti di fine anno per i compensi agli Amministratori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LA REMUNERAZIONE DEL DIPENDENTE 1 IL FATTORE L IMPRESA PUO USUFRUIRE DI: AUTONOMO Caratteristiche proprie dell acquisto di servizi da professionisti (avvocati, dottori
DettagliRisoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
Dettagli