La nozione di prova e di argomenti di prova
|
|
- Berto Stella
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 La nozione di prova e di argomenti di prova SOMMARIO 1. L attività istruttoria nel processo civile. 2. La prova. 3. L oggetto della prova. 4. Classificazione delle prove. 5. L onere della prova. 1. L attività istruttoria nel processo civile Il valore della certezza dei rapporti giuridici trova concreta attuazione nella misura in cui la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive si estrinseca in provvedimenti decisori il cui contenuto riflette, con il maggior grado di approssimazione possibile, la verità dei fatti storici dedotti dalle parti a sostegno delle rispettive pretese. Per istruzione della causa si intende, appunto, l attività di acquisizione della conoscenza degli elementi di fatto sulla cui base fondare la decisione che conclude il processo. L istruzione non è nozione che appartiene esclusivamente al processo civile di cognizione, atteso che tutti i procedimenti giurisdizionali necessitano di una fase di raccolta di quei dati che consentono di formulare un giudizio di verità in termini, cioè, di esistenza o inesistenza dei fatti rilevanti per il diritto ed in ordine ai quali il Giudice è chiamato a pronunciarsi indicandone, con statuizione autoritativa, le conseguenze giuridiche. L istruzione rappresenta, dunque, una fase tipica non soltanto dei processi civili di cognizione o di quelli
2 2 Capitolo Primo penali, ma anche dei procedimenti di volontaria giurisdizione ovvero esecutivi, che pure non hanno funzione giurisdizionale in senso stretto, in quanto non sono finalizzati alla risoluzione di una controversia 1. Sotto il profilo dinamico sotto il profilo, cioè, della sequenza ordinata di atti indirizzata all emanazione di un provvedimento finale, costituito dalla pronuncia di un Giudice l istruzione del processo civile di cognizione si scinde in una fase istruttoria in senso lato ed in una fase istruttoria in senso stretto 2. La prima è la fase (cioè la porzione di atti ordinati in sequenza) deputata alla preliminare deduzione dei mezzi i- struttori da raccogliersi successivamente nel corso del medesimo procedimento, alla produzione dei documenti (cioè all introduzione nel processo di quegli scritti formati fuori da esso) ed alla loro ammissione, che viene disposta dal Giudice se questi li ritiene conformi alla legge (formulando un giudizio di ammissibilità in astratto) e utili ai fini della decisione conclusiva, cioè precipuamente indirizzati a dimostrare l esistenza o l inesistenza dei fatti la cui conoscenza è necessaria per potersi pronunciare sulle domande e le eccezioni delle parti (giudizio di ammissibilità in concreto) 3. La seconda, che è soltanto eventuale 4, è finalizzata all assunzione dei mezzi istruttori precedentemente dedotti e ritenuti ammissibili. Essa si risolve nell espletamento di specifici subprocedimenti che si innestano nel corso del processo ed hanno lo scopo di fornire al Giudice la rappresentazione dei fatti che costituiranno il substrato di verità storica sul quale si baserà la successiva decisione. Si suole ripetere comunemente, infatti, che il contenuto dell attività decisionale del Giudice consiste in un sillogismo, la cui premessa maggiore è costituita dall enunciazione in astratto della portata attuale della 1 Cfr. V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, p Cfr. L.P. COMOGLIO, Le prove civili, a cura di P. LEANZA, Torino, 2006, p Il giudizio di rilevanza, quindi, è effettuato tenendo presente la fattispecie astratta nella quale si deve sussumere il diritto fatto valere in giudizio. Per tale motivo, si suole dire che il giudizio di rilevanza ha sempre una sua intrinseca decisorietà, in quanto in esso il Giudice è chiamato ad anticipare, in un provvedimento avente forma di ordinanza (e, dunque, sempre modificabile o revocabile), quell attività di individuazione ed interpretazione della norma che dovrà ripetere al momento della decisione: v. A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, p. 435 s. 4 Cfr. E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1981, pp. 23 e 24. L istruzione non è indispensabile, infatti, quando la causa può essere conclusa con decisioni in rito ovvero in base alle prove documentali già prodotte dalle parti con i rispettivi atti introduttivi.
3 La nozione di prova e di argomenti di prova 3 norma, sia con riferimento alla determinazione della sua volontà astratta sia con riferimento all individuazione dei fatti previsti dalla norma stessa come costitutivi, e la cui premessa minore è costituita dall accertamento che, nel caso concreto, si sono verificati (ovvero non si sono verificati) quei fatti costitutivi previsti in astratto dalla norma e affermati da una delle parti 5. La sintesi di tali accertamenti è, appunto, il sillogismo del Giudice, il quale, concludendo il processo, afferma che in quel caso la volontà astratta della legge è divenuta concreta e necessita di tutela (perché, ad esempio, contrastata dal comportamento di una delle parti). Al Giudice del merito, dunque, è demandato il compito di esprimere sia un giudizio di diritto che un giudizio di fatto. Il giudizio di diritto ha ad oggetto l individuazione, il contenuto e l applicazione della norma che regola la fattispecie dedotta in lite. Il Giudice, quindi, deve innanzitutto scegliere la norma applicabile al caso concreto, cioè la specifica disposizione che, prevedendo determinati presupposti di fatto che una delle parti del processo ha indicato come effettivamente sussistenti, ne disciplina le conseguenze, impartendo un comando, un divieto o, più in generale, una regola di comportamento destinata a tutti i consociati ovvero soltanto ad alcuni di essi. La seconda operazione consiste nell interpretazione della norma selezionata, cioè nell individuazione, tra i tanti possibili, del significato della norma, che va compiuta tenendo conto del senso delle parole utilizzate dal legislatore (interpretazione letterale), del contesto giuridico nel quale essa si inserisce, anche con riferimento ai precetti costituzionali (interpretazione sistematica), nonché all evoluzione normativa verificatasi in quello specifico settore (interpretazione storica). La terza operazione, infine, si risolve nell identificazione delle conseguenze che derivano dall applicazione della norma scelta ed interpretata in relazione al caso concreto, in cui si sono verificati tutti (o soltanto alcuni) dei fatti in essa contemplati. Il giudizio di fatto, invece, attiene all accertamento o alla ricostruzione della verità ovvero della falsità dei dati empirici rilevanti per il diritto, con particolare riguardo alla norma ritenuta applicabile nella fattispecie in concreto sottoposta all esame del Giudice. Accertare o ricostruire la verità o la falsità dei dati empirici significa operare un procedimento logico di tipo induttivo che, partendo dalla rappresentazione 5 Cfr. C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Torino, 2002, p. 81.
4 4 Capitolo Primo di alcuni fatti mediante la raffigurazione degli elementi esteriori con cui essi si sono manifestati, consente a chi non è stato presente al loro verificarsi di ritenere che essi si siano svolti (ovvero che non si siano svolti) secondo quanto allegato da una delle parti. Poiché, tuttavia, la fase istruttoria in senso stretto è intimamente connessa alla fase deduttiva, nel corso della quale le parti espongono i fatti storici ritenuti significativi perché siano riconosciute le pretese fatte valere in giudizio, si è osservato che: Dottrina «Il giudizio di fatto si risolve soltanto indirettamente nella formulazione di un giudizio di realtà (di un giudizio, cioè, che si conclude con un affermazione circa l esistenza o l inesistenza di fatti accaduti in passato), ma che esso più propriamente consiste, in via diretta ed immediata, nell espressione di un giudizio di verità (un giudizio, quindi, teso ad affermare la veridicità oppure la falsità delle proposizioni assertive delle parti)» L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2004, p Allorquando la tecnica processuale consenta di pervenire ad un giudizio di verità dei fatti storici (o meglio, come accennato, delle allegazioni di parte) che si avvicini, con il maggior grado di approssimazione possibile, alla realtà ontologica degli accadimenti, il processo realizza il valore e, ai sensi dell art. 111 Cost., il precetto del «giusto processo» 7. Tale approssimazione è tanto più elevata quanto più efficaci sono gli strumenti previsti dal legislatore per consentire alle parti di esercitare, sebbene con il necessario contemperamento con il principio di economia dei mezzi processuali 8, il proprio diritto alla prova. La fase istruttoria del giudizio (e del giudizio civile in particolare) è, dunque, il momento processuale in cui il diritto alla prova che del principio del giusto processo costituisce ineludibile corollario si attua 6 L Autore sottolinea che un fatto controverso (e quindi incerto), concepito nella sua dimensione storica ed ontologica consistenza, non può dirsi come tale vero o falso: esso, semmai, sussiste o non sussiste. Vera o falsa è invece l affermazione o la negazione della sua esistenza, enunciata da una parte nel processo a fondamento della propria allegazione. La verificazione o falsificazione di tale affermazione rappresenta il compito istituzionale che al Giudice è affidato, sulla base di prove comunque raccolte in giudizio. 7 Cfr. A. PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, c. 241 ss. 8 A sua volta correlato al principio costituzionale di ragionevole durata del processo sancito dal già richiamato art. 111 Cost.
5 La nozione di prova e di argomenti di prova 5 compiutamente. Il diritto alla prova, a sua volta, consiste nel diritto di agire o di difendersi provando, cioè deducendo prove a sé favorevoli ovvero contrastando quelle sfavorevoli, nel rispetto di un contraddittorio che, pur non potendo attuarsi sempre sulla diretta formazione delle prove, sia (almeno potenzialmente) effettivo sulle modalità di acquisizione delle stesse e sull efficacia probatoria da attribuire a ciascuna di esse. 2. La prova Le considerazioni che precedono rendono di intuitiva evidenza la centralità che nel processo civile assume il concetto e la funzione della prova. Dal punto di vista della terminologia giuridica corrente, la prova indica non tanto il procedimento dimostrativo dell esistenza di un fatto, quanto il suo risultato finale, idoneo a rappresentare al giudicante l esistenza (ovvero l inesistenza) di quei fatti che le parti affermano (o negano) a fondamento del diritto azionato ovvero delle eccezioni sollevate, così concorrendo a formare il convincimento del Giudice in ordine alle modalità con le quali si sono svolti avvenimenti accaduti in passato e che egli non ha percepito personalmente 9. Più precisamente, con il termine prova possono designarsi due concetti ontologicamente distinti: da un lato, esso viene utilizzato per indicare il giudizio di veridicità ovvero falsità dei fatti (o meglio delle asserzioni) dedotti dalle parti; dall altro, esso identifica il risultato conclusivo di tale giudizio (la c.d. prova raggiunta), cioè il probatum sul quale il Giudice deve fondare la propria decisione 10. La prova, dunque, è tradizionalmente definita come un mezzo idoneo a dare la conoscenza di un fatto e perciò a fornire la dimostrazione e a formare la convinzione della verità del fatto medesimo ovvero come uno strumento per la formazione del convincimento del Giudice circa i fatti di causa Cfr. L.P. COMOGLIO, Le prove civili, cit., p Cfr. C. MANDRIOLI, Diritto processuale, II, cit., p. 165, il quale sottolinea che il significato autentico del termine in esame è soltanto il primo e non il secondo. 11 Così, in particolare, E.T. LIEBMAN, Manuale, cit., p. 71.
6 6 Capitolo Primo Di frequente, peraltro, nella prassi si ricorre al termine prova anche per designare il concetto, sostanzialmente e normativamente distinto da quello di prova in senso proprio, di mezzo di prova, il quale è la fonte di conoscenza mediante la quale si fornisce al Giudice la rappresentazione storica o la ricostruzione critica del fatto da provare 12. Anche l espressione mezzo di prova, tuttavia, è convenzionalmente adoperata con una pluralità di significati diversi. Essa, infatti, indica sia la fonte di prova in senso proprio (ad esempio, la testimonianza, cioè la dichiarazione resa da un soggetto investito, nel momento in cui la rende, di un particolare ufficio), sia i diversi procedimenti necessari per la loro acquisizione (nell esempio fatto, la procedura attraverso la quale il testimone è escusso), sia, infine, in senso più ristretto, il risultato più specifico dell assunzione verbalizzata di una prova costituenda (il documento, costituito dal verbale di udienza nel corso della quale il teste è stato esaminato, che raccoglie le dichiarazioni rese dal testimone) 13. La disciplina positiva della prova è collocata sia nel codice civile che nel codice di procedura civile. Il legislatore italiano, infatti, ha riservato al codice di rito la disciplina formale dell assunzione o dell acquisizione dei mezzi di prova nel processo, mentre ha dettato nel codice civile le norme che regolano i presupposti e l efficacia sostanziale delle prove precostituite o costituende. Nell ottica dell unità fondamentale dell ordinamento, dunque, la prova si atteggia quale istituto bifronte, collocato al confine tra diritto sostanziale e processo. La ratio di tale impostazione è evidente: le prove sono considerate non solo quali strumenti tecnici attraverso cui la verità dei fatti storici può emergere all interno del processo, ma anche come condizioni di tutela preventiva (cioè fuori e prima del giudizio) dei diritti e delle negoziazioni private. La possibilità di ottenere il riconoscimento giudiziale delle proprie pretese in forza delle prove eventualmente disponibili, infatti, costituisce condizione di garanzia almeno potenziale del rispetto dei diritti medesimi senza la necessità di ricorrere alla tutela giudiziaria. In questo senso, dunque, le norme sulle prove trovano una collocazione naturale nel codice civile, ed in particolare nel libro relativo alla 12 La distinzione non solo terminologica è recepita dal codice di rito (v., in particolare, artt. 202 ss.). 13 V. nuovamente L.P. COMOGLIO, Le prove civili, cit.
7 La nozione di prova e di argomenti di prova 7 tutela dei diritti, logicamente antecedente rispetto alla disciplina processuale. Al codice di rito, difatti, residua il compito di stabilire le forme e le modalità con cui le prove devono essere assunte o acquisite allorquando, per ottenere il riconoscimento o la tutela dei diritti contestati o lesi dalla condotta altrui, sia necessario ricorrere al giudizio. Il riflesso pratico più significativo della descritta impostazione si coglie nel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le norme enunciate dal legislatore con riguardo all onere della prova o all ammissibilità o la rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti attengono al diritto sostanziale, sicché la loro violazione è denunciabile in cassazione quale error in iudicando (art. 360, n. 3, c.p.c.) e non già quale error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.) L oggetto della prova Oggetto di prova sono, come detto, i fatti asseriti dalle parti. La determinazione del contenuto specifico della prova, dunque, non può prescindere dalla preventiva selezione dei fatti da provare. Tale individuazione postula l interpretazione della norma che, sulla scorta della prospettazione offerta dalle parti, il Giudice ritiene debba essere applicata nel caso concreto. Una volta scelta la norma in questione, infatti, l attività istruttoria dovrà concentrarsi esclusivamente su quei fatti che sono presi in considerazione da essa, al fine di verificare o falsificare le affermazioni delle parti in ordine alla sussistenza (ovvero alla insussistenza) del diritto dedotto in lite ovvero delle cause che legittimano la richiesta di tutela (quali, ad esempio, i fatti lesivi del diritto). I fatti che immediatamente rilevano per la norma in concreto appli- 14 Cfr. L.P. COMOGLIO, Le prove civili, cit., p. 24. V., in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. II, 4 febbraio 2000, n. 1247, secondo cui, poiché le norme poste dal codice civile in materia di onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, e quindi la loro violazione dà luogo ad errores in iudicando e non in procedendo, nel giudizio di cassazione, in cui l esame diretto degli atti da parte del Giudice è ammesso solo per la verifica dello svolgimento del giudizio in conformità al rito, il ricorrente interessato a far valere la violazione di dette norma ha l onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal Giudice a quo alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata.
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliRoma, 11 agosto 2009
RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliLa prova documentale
La prova documentale lezione del 22 aprile 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» L atto
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliCOMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL
DettagliDiritto e Legislazione socio-sanitaria
O S E S359 Collana giuridico-economica per la scuola riformata diretta da Federico del Giudice A cura di Alessandra Avolio Diritto e Legislazione socio-sanitaria Per il secondo biennio dei nuovi Istituti
DettagliLE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
DettagliIL SISTEMA INFORMATIVO
LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliRELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL
VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -
DettagliLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi Ottobre 2013 Indice 1. La comprensione dell impresa e del suo contesto
DettagliIl libero convincimento
Il libero convincimento Prof. Tonino Di Bona Mezzi di prova Per "mezzi di prova" si intendono gli istituti giuridicoprocessuali preordinati per introdurre nel processo i dati di ricostruzione del fatto.
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliINDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA
INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA Con il presente documento si precisano le modalità di intervento da adottare da parte degli Spisal per valutare
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliCAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
DettagliINDICE CAPITOLO I CAPITOLO II LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. Sezione I LE FORME DI TUTELA
INDICE CAPITOLO I IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1. Il diritto processuale civile e la giurisdizione... 1 2. La giurisdizione contenziosa... 3 3. Segue: il diritto d azione
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliCONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari
CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliIl lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale
Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliVERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliCIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef
CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliCapitolo II. La forma del valore. 7. La duplice forma in cui si presenta la merce: naturale e di valore.
Capitolo II La forma del valore 7. La duplice forma in cui si presenta la merce: naturale e di valore. I beni nascono come valori d uso: nel loro divenire merci acquisiscono anche un valore (di scambio).
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliItalia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.
Italia 1. È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliMinistero dell Istruzione, Università e Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE
Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE Ufficio 5 - Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari MIURAOOUSPCA Prot. n 14118 Cagliari,
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliTitolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a
Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
DettagliREGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.
REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliPROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ Riesame da parte della direzione
PDQ Sez. 4.5.3.m Rev. 0 31.01.2013 Pag. 1 di 5 RECLAMI 1 SCOPO 2 APPLICABILITÀ 3 RESPONSABILITÀ 4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 5 MODALITÀ OPERATIVE 0 Riedizione del sistema 31/01/13 Rev. Descrizione Redatto
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliRISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013
RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi
DettagliREGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate
Dettagli1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE
CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
Dettagli137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Con la risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l Amministrazione Finanziaria ha fornito
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013
RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità
DettagliRISOLUZIONE N. 225/E
RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa
DettagliREGOLAMENTO del Sistema Integrato di Valutazione
REGIONE TOSCANA REGIONE TOSCANA Azienda USL3 di Pistoia REGOLAMENTO del Sistema Integrato di Valutazione - AREA della DIRIGENZA MEDICA e VETERINARIA - 1 Finalità La gestione degli incarichi e delle verifiche
DettagliI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia
Dettagli1. Premessa e definizioni
Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato
DettagliIl fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso
Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto
DettagliALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare
1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
Dettagli