CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA. Tra. ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con

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1 Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.2016/10861 del 01/02/2016 rilasciata da Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bergamo 1 CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.asstpg23.it, C.F. e Partita IVA n , rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche Azienda ) e ASST di Crema, con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena 2 con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo protocollo@pec.asst-crema.it., Codice Fiscale e Partita IVA n , rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale dott. Luigi Ablondi, (d'ora in poi detta anche Titolare della convenzione ), ( Azienda e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"). PREMESSO CHE a) il Titolare della convenzione : - ha manifestato con specifica richiesta alla Azienda la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Mariconti Stefano (d'ora in poi detto anche Professionista ) per lo svolgimento di turni 118 Areu presso la propria struttura; b) la Azienda : - considera lo svolgimento delle attività richieste non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali; - ha provveduto, con la deliberazione n. 121 del 26 gennaio 2017, a disciplinare le pag. 1 di 7

2 modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla "Azienda" da soggetti esterni; - ha verificato la disponibilità del Professionista a svolgere dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della Azienda ; - ha acquisito il parere del Direttore della struttura cui il Professionista è assegnato in ordine alla attinenza delle attività richieste con l incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi; c) le Parti - danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; - danno atto che le attività in oggetto sono conformi a quanto disciplinato dall art. 58 del CCNL 2000 dell area della dirigenza medica la cui validità è stata riconfermata dall art. 60 del CCNL 2005; Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI La Azienda autorizza il Professionista ad effettuare la consulenza richiesta dal Titolare della convenzione nell arco di validità del contratto L attività di consulenza sarà svolta dal Professionista al di fuori dell orario di lavoro e del debito orario dovuto alla Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere pag. 2 di 7

3 espletate, sarà programmata per circa 30 ore mensili, distinte in n. 2 turni da 12 ore e n. 1 turno da 6 ore La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del Professionista individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso la Azienda sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO Per l attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà alla Azienda un corrispettivo di 56,03 (cinquantasei/03) per ogni ora di attività omnicomprensive, tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell IVA se dovuta Il Titolare della convenzione provvederà a trasmettere con cadenza mensile il prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all attività prestata dal Professionista in relazione alla presente convenzione, all USC Formazione, marketing e libera professione della Azienda che attiverà le procedure di fatturazione Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ASST PAPA GIOVANNI XXIII Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all imposta di bollo pag. 3 di 7

4 del presente contratto di cui la Azienda si fa carico per l assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione La Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del Professionista entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione. Art. 4 - DURATA Il presente contratto ha validità dal 26/06/2017 ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti Le Parti ed il Professionista si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni. pag. 4 di 7

5 5.4 Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ( e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte di uno dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità Le Parti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla Azienda per le attività svolte dal Professionista a favore del Titolare della convenzione e che il Titolare della convenzione garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile manlevando la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. 5.6 Il Titolare della convenzione dichiara che dispone di adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in forza del presente contratto Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. pag. 5 di 7

6 Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, pag. 6 di 7

7 come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo L imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta virtualmente dalla Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 32,00 atteso che la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale si compone di 7 pagine. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Per la Azienda Per il Titolare della convenzione IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Dott. Luigi Ablondi Per accettazione: Il Professionista : Dott. Stefano Mariconti USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel Visto procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli pag. 7 di 7

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