COMUNE DI CREMA SEGRETERIA GENERALE
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- Raffaella Tedesco
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1 COMUNE DI CREMA SEGRETERIA GENERALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2014/00051 di Reg. Seduta del 07/07/2014 N. Prog. OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014 L anno 2014, il giorno sette del mese di luglio alle ore 15:00, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti: Il Sindaco BONALDI STEFANIA e i Consiglieri: N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME 01. CAPPELLI VINCENZO 13. COTI ZELATI EMANUELE 02. GIOSSI GIANLUCA 14. DELLA FRERA WALTER Ag 03. GUERINI EMILIO 15. VERDELLI DANTE 04. VALDAMERI PAOLO 16. AGAZZI ANTONIO 05. GALVANO LUIGI Ag 17. BERETTA SIMONE 06. SEVERGNINI LIVIA 18. ANCOROTTI RENATO A 07. CASO TERESA 19. ZANIBELLI LAURA MARIA 08. MOMBELLI PIETRO 20. PATRINI PAOLO ENRICO Ag 09. GRAMIGNOLI MATTEO 21. ARPINI BATTISTA 10. GUERINI SEBASTIANO 22. BOLDI ALESSANDRO 11. LOTTAROLI MARIO Ag 23. DI FEO CHRISTIAN 12. SARTORI CAMILLO 24. TORAZZI ALBERTO e pertanto complessivamente presenti n. 20 e assenti n. 5 componenti del Consiglio. Sono presenti gli Assessori: BERETTA ANGELA BERGAMASCHI FABIO SALTINI MORENA VAILATI PAOLA PILONI MATTEO GALMOZZI ATTILIO A Presiede: Il Presidente del Consiglio Vincenzo Cappelli. Partecipa: Il Segretario Generale Maria Caterina De Girolamo La seduta è legale. Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 1) Valdameri Paolo 2) Guerini Sebastiano
2 Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera: IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l istituzione,a decorrere dal , dell IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; che l imposta unica comunale si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell utilizzatore dell immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; che il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.; che il comma 730 dell Art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell IMU a seguito dell istituzione della IUC; che il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ici, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; che il comma 702 dell Art. 1 della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/06/2013 sono state determinate per l anno 2013 le Aliquote, Agevolazioni, Riduzioni e Detrazioni d imposta nelle seguenti misure: a) aliquota 9 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni; b) aliquota 9,8 per mille per fabbricati posseduti oltre l abitazione principale e pertinenze ammesse (seconde case); c) aliquota 7,6 per mille per immobili classificati nel gruppo catastale D; d) aliquota 4 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; e) aliquota 0,2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all Art. 9, comma 3- bis, del D.L. n. 557/93 conv. L. n. 133/1994 e s.m.i.; f) aliquota 7,6 per mille per immobili classificati nel gruppo catastale D posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all Art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma; detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; maggiorazione della detrazione di cui sopra, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; attualmente prevista in Euro 50,00 (con un importo massimo di Euro 400,00, al netto della detrazione di base); ATTESO che le aliquote dell imposta, come indicato nei co 6, 7, 8 e 9 dell Art. 13 del D.L. n. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure: Aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell Art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011; Pagina 2 di 7
3 Aliquota ridotta dello 0,4% per l abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell Art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011; Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all Art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell Art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011; RILEVATO che ai sensi dell Art. 13, c. 10 D.L. n. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013; che anche per l anno 2014 il comma 380 lettera f) dell Art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all Art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell Art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall anno 2014 non si applica : all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge; l Art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, prevede altresì l esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; RILEVATO che l Art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonchè l importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell Art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; che il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; RITENUTO Pagina 3 di 7
4 in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, il citato gettito può essere raggiunto per l anno 2014, mediante l aumento o diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 6, 7 e 9 dell Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti misure: A) Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente B) aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; C) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, (seconde case sfitte); D) aliquota agevolata IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, nel caso in cui l unità immobiliare (data in locazione) soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare (quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria); E) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C, (immobile sfitto); F) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C; (immobile dato in locazione); G) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile sfitto); H) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile dato in locazione); I) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per le aree edificabili; L) aliquota agevolata IMU del 5 per mille (0,5%): per i fabbricati adibiti a civile abitazione, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all abitazione principale e le relative pertinenze, concessi in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l abitazione come abitazione principale; M) aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille (0,76%) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma; N) aliquota agevolata IMU del 4 per mille (0,4%): per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell Art. 93 D.P.R. n. 61/1977; O) Fabbricati rurali ad uso strumentale: Esenti; P) Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita: Esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati; RITENUTO inoltre di confermare per l anno 2014 la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo famigliare, risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall ALER; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, di approvazione del Regolamento che disciplina l Imposta Unica Comunale IUC, con riferimento al Capitolo 2 - Disciplina componente dell Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio di questo Comune; RICHIAMATI l Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del come modificato dall Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ; l Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l approvazione del Bilancio di Previsione; il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile della Imposta Unica Comunale IUC, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi; Pagina 4 di 7
5 VISTO parere del Collegio dei Revisori dei Conti; VISTO il Decreto Ministero dell Interno 29 aprile 2014, avente per oggetto Differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all autorizzazione dell Esercizio Provvisorio 2014, sulla base delle risultanze dell assestamento del Bilancio 2013; PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell Art. 49 del D.Lgs n. 267; D E L I B E R A 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l anno 2014, le seguenti aliquote dell Imposta Municipale Propria IMU, quale componente dell Imposta Unica Comunale IUC, così distinte: A) Abitazione Principale e relative pertinenze: Esente B) aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; C) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, (seconde case sfitte); D) aliquota agevolata IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, nel caso in cui l unità immobiliare (data in locazione) soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare (quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria); E) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C, (immobile sfitto); F) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C; (immobile dato in locazione); G) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile sfitto); H) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile dato in locazione); I) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per le aree edificabili; L) aliquota agevolata IMU del 5 per mille (0,5%): per i fabbricati adibiti a civile abitazione, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all abitazione principale e le relative pertinenze, concessi in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l abitazione come abitazione principale; M) aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille (0,76%) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma; N) aliquota agevolata IMU del 4 per mille (0,4%): per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell Art. 93 D.P.R. n. 61/1977; O) Fabbricati rurali ad uso strumentale: Esenti; P) Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita: Esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati; 2) di confermare per l anno le 2014 la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall ALER; 3) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente IMU per l anno 2014: Pagina 5 di 7
6 n. 2 RATE con scadenza: prima al 16 Giugno Acconto 50% aliquote anno 2013 seconda al 16 Dicembre Saldo di quanto dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata (è facoltà di provvedere al versamento dell imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno) 4) di demandare al Funzionario Responsabile dell imposta Unica Comunale IUC, l assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l approvazione del presente provvedimento; 5) di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, Art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall anno d imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all Art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98; 6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell Art.172 del D.Lgs.n.267/2000. La proposta sopra riportata, che a seguito di votazione palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato: (è fuori dall aula il consigliere Torazzi) Voti favorevoli n. 13 Voti contrari n. 6 (Agazzi, Beretta, Zanibelli, Arpini, Boldi, di Feo) E APPROVATA (***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 06/06/2014 Il Dirigente di Settore Luigi Miglio 2) La presente proposta contiene riflessi finanziari che avranno diretta corrispondenza sulle poste contabili, parte entrata, del Bilancio Comunale. Atto propedeutico alll'approvazione del Bilancio Preventivo Parere favorevole. 06/06/2014 Il Ragioniere Capo Mario Ficarelli Pagina 6 di 7
7 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Vincenzo Cappelli IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Caterina De Girolamo La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio il giorno 09/07/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 24/07/2014 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Caterina De Girolamo E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 19/07/2014 IL SEGRETARIO GENERALE F.to avv. Maria Caterina De Girolamo Copia conforme all'originale. 04/08/2014 Pagina 7 di 7
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$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21,
1 2 di natura patrimoniale dell imposta comunale unica (IUC), istituita dall articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato
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