Parere su quesito di diritto civile

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Parere su quesito di diritto civile"

Transcript

1 Parere su quesito di diritto civile Quesito n. 71 Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1994 e il 008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e, successivamente, capitalizzati annualmente. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie, in particolare sulle prescrizioni dell eventuale ripetizione di indebito sull anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo. Istituti rilevanti In materia di crediti pecuniari, il principio di naturale fecondità del denaro ex art. 18 c.c. dovrebbe comportare la regolare decorrenza di interessi oltre che sulla somma inizialmente dovuta anche sugli stessi interessi che maturando periodicamente vanno man mano ad aggiungersi al capitale di partenza. Gli interessi scaduti e quindi divenuti esigibili come ogni altra obbligazione pecuniaria rappresentano pur sempre una somma di denaro in ordine alla quale dovrebbe valere la medesima presunzione di reimpiego che giustifica il riconoscimento degli interessi corrispettivi sui crediti pecuniari liquidi ed esigibili. L istituto dell anatocismo, consistente nella produzione di «interessi sugli interessi», tuttavia è stato tradizionalmente avversato dal legislatore che ne ha avvertito il rischio di strumentalizzazione per finalità usurarie; nel nostro codice, il meccanismo della periodica capitalizzazione degli interessi è stato ammesso entro limiti particolarmente stringenti; in particolare, in base all art. 183 c.c., gli interessi scaduti possono produrre interessi solo in presenza di talune condizioni: gli interessi devono essere dovuti da almeno sei mesi; gli interessi anatocistici sono dovuti solo a seguito di apposita domanda giudiziale e per effetto di una convenzione successiva. Si evince, pertanto, che secondo la citata disposizione legislativa non è possibile assoggettare preventivamente al meccanismo dell anatocismo gli interessi ancora da scadere; per quanto attiene alla fonte convenzionale l accordo, a pena di nullità, deve essere successivo alla scadenza degli interessi primari, e sul pia-

2 66 Parere su quesito di diritto civile no formale, deve essere scritto, in quanto comporta un sostanziale innalzamento del tasso legale; inoltre, deve trattarsi di una convenzione esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine all assunzione dell obbligo di corrispondere interessi anatocistici. Parimenti, anche la domanda giudiziale non può che avere ad oggetto il riconoscimento di interessi sugli interessi già scaduti da almeno sei mesi, non potendo riguardare quelli che andranno a scadere nel corso del giudizio. Dal combinato disposto degli articoli 183 e 184 c.c. si desume che in mancanza di usi contrari o di una convenzione, il saggio degli interessi anatocistici corrisponde a quello legale. L ordinamento giuridico conosce due distinte categorie di usi: quelli normativi, fonte sussidiaria di diritto nelle materie regolate dalla legge o dai regolamenti in cui siano espressamente richiamati (secundum legem) ovvero in quelle in cui manchi del tutto una disciplina legislativa (praeter legem), e gli usi negoziali interpretativi della volontà delle parti, in forza di clausole comunemente adottate nella conclusione di determinate tipologie contrattuali. La configurabilità di un uso normativo, in particolare, richiede la sussistenza di due requisiti fondamentali: l uno di natura oggettiva consistente nella generale, uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento (diuturnitas); l altro di natura soggettiva consistente nella consapevolezza di prestare osservanza ad un precetto di diritto (opinio iuris ac necessitatis) di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità ed astrattezza e, come tale, suscettibile di essere applicata dal giudice in forza del principio iura novit curia. L uso negoziale invece consiste nella mera reiterazione di determinati comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale indipendentemente dalla ricorrenza dell opinio iuris. L art. 183 nel formulare condizioni e limiti di ammissibilità dell anatocismo fa espressamente salvi gli usi contrari, i quali, operando sullo stesso piano della norma, quale eccezione al principio ivi affermato sono intesi sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza come usi normativi. Il problema relativo all ammissibilità degli usi contrari, derogatori alla disciplina dell anatocismo, si è posto storicamente in materia di operazioni bancarie. Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto che questi usi normativi a cui faceva riferimento l art. 183 c.c. fossero rappresentati dalle norme bancarie uniformi: le clausole predisposte dall associazione bancaria italiana (ABI) nei contratti di conto corrente e aperture di credito nei confronti dei propri clienti. Fin dal 195 i formulari predisposti dall ABI hanno introdotto una convenzione di capitalizzazione degli interessi, secondo un doppio binario fortemente sbilanciato in favore degli istituti di credito. La disposizione trasposta nell art. 7 delle norme bancarie uniformi e costantemente inserita nei contratti conclusi fra banche e clienti prevede che i conti che non risultano debitori (c.d. in bonis) vengano chiusi annualmente, portan-

3 Quesito n do in conto gli interessi dovuti dalla banca al cliente alla scadenza di ciascun anno; i conti che risultano anche saltuariamente debitori (c.d. in rosso) invece vengono chiusi trimestralmente, capitalizzando per ben quattro volte nel corso dell anno gli interessi passivi maturati dal cliente. Ogni tre mesi si accertava quanto il cliente doveva alla banca e maturavano gli interessi sia su quanto il cliente doveva alla banca come capitalizzazione, sia sugli interessi che nel frattempo il cliente aveva già maturato. In relazione alle situazioni attive vigeva invece la regola tradizionale della chiusura del conto a fine anno e le eventuali plusvalenze a favore del creditore cominciavano a maturare interessi sugli interessi solo nell anno successivo. La giurisprudenza con un indirizzo instauratosi fin dagli anni 50 riteneva che nei rapporti bancari esistessero degli usi normativi tali da consentire agli istituti di credito di pretendere interessi anatocistici, anche indipendentemente dai presupposti richiesti ex art. 183 c.c., e pertanto riteneva valide quelle clausole che consentivano agli istituti di credito di percepire interessi moratori da conteggiarsi, alla scadenza, non solo sull originario importo della somma versata, ma anche sugli interessi da questi prodotti. Nel 1999 la Corte di Cassazione, operava un clamoroso revirement, affermando che le previsioni contenute nei contratti bancari, aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, dovevano considerarsi nulle, per contrarietà con l art. 183 c.c., in considerazione della natura pattizia e non normativa degli usi in materia. A tale conclusione i giudici di legittimità pervenivano essenzialmente sulla base di due argomentazioni: in primo luogo si osservava che la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte degli istituti di credito non era autorizzata da alcun uso normativo preesistente al codice civile, bensì sarebbe di recente introduzione, essendo stata prevista per la prima volta soltanto dalle norme bancarie uniformi del 195 e dunque sarebbe basata su di un mero uso negoziale. Inoltre, riteneva la giurisprudenza che non poteva parlarsi di uso normativo perché mancava un elemento indefettibile costituito dalla spontanea adesione ad un precetto giuridico, posto che la capitalizzazione trimestrale verrebbe osservata dai clienti non in quanto ritenuta conforme a norme dell ordinamento, bensì in quanto imposta dagli istituti di credito nell ambito delle condizioni generali di contratto predisposte dai medesimi in conformità con le direttive dell A.B.I., l adesione alle quali costituiva di fatto la condizione per accedere ai servizi bancari. Il nuovo orientamento della Corte spinse il legislatore ad intervenire con il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 34, il cui art. 5 ha aggiunto al primo comma dell art. 10 TU Bancario due nuove disposizioni: con la prima veniva affidato al C.I.C.R il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi anatocistici nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, con l unico criterio vincolante costituito dal rispetto della medesima periodicità nel con- 0 1

4 68 Parere su quesito di diritto civile teggio degli interessi sia debitori sia creditori, nelle operazioni di conto corrente; con la seconda si stabiliva una disciplina transitoria alla stregua della quale le clausole di anatocismo stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. dovevano considerasi valide ed efficaci fino a tale data. Per il periodo successivo, a pena di inefficacia era necessario adeguare le clausole pregresse a quanto stabilito dall organismo interministeriale. Va osservato in merito che il legislatore ha, di fatto, introdotto una norma retroattiva che rende valide ed efficaci le clausole disciplinanti l anatocismo, superando d imperio la questione della presenza di un uso normativo in materia di rapporti bancari. Varato il provvedimento a tutela delle posizioni degli istituti di credito venne sollevata questione di legittimità costituzionale, a seguito della quale la Consulta dichiarò l illegittimità del terzo comma per carenza di delega, sull assunto che la suddetta delega non potesse legittimare una disciplina retroattiva e genericamente validante. Di fronte alla caducazione dell art. 10 secondo comma del TU bancario si ritornava di fatto alla situazione esistente prima dell intervento legislativo e quindi rimaneva l indirizzo giurisprudenziale del 1999 che asseriva la nullità della capitalizzazione; si apriva un vasto contenzioso nei confronti degli istituti di credito, avente ad oggetto la declaratoria di nullità delle pattuizioni anatocistiche contenute nei contratti bancari e la conseguente ripetizione degli interessi anatocistici versati. Infine è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza del 4 novembre del 004 n ha composto il suddetto contrasto. In particolare viene statuito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima dell orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 ne ha negato la legittimità. Discende come corollario da questa premessa che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l avrebbero con ciò stesso creata. Giurisprudenza Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è

5 Quesito n solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. (Cass. civ., sez. I, , n. 6). Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuito invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l irripetibilità della somma così pagata, ma l indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo. (Cass. civ., sez. I, , n. 6). Qualora con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione ma da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo, atteso che la pronuncia di nullità del negozio, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall origine dell atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente da quanto accade nell ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale. (Cass. civ., sez. II, , n. 7651). Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche contratte prima dell orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 ne ha negato la legittimità. Va attribuito valore retroattivo all inesistenza dell uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi (Cass. civ., S.U , n. 1095). A norma dell art. 183 cod. civ. - il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale o in forza di accordo successivo alla scadenza - le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative, la quale è rilevabile d ufficio, ai sensi dell art. 141 cod. civ., sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, ove il suo accertamento non implichi l acquisizione di ulteriori elementi di fatto (Cass. civ., sez. III, , n. 6518). La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell ABI nel 195 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris ac necessitatis. (Cass. civ., sez. III , n. 3096). Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l entrata in vigore della disposizione di cui all art. 4 della legge 17 febbraio 199 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (Cass. civ., sez. I, , n. 374). Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass. civ., S.U., , n. 4418). 0 1

6 630 Parere su quesito di diritto civile Soluzione Caio potrà agire per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo. Parere motivato La fattispecie oggetto di parere impone d individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale cui è soggetta l azione di ripetizione dell indebito conseguente alla declaratoria di nullità, per avere la banca applicato tassi o capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo. Secondo quanto stabilito in giurisprudenza il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. La dottrina ha rilevato, tuttavia, che l unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine d individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo (si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose) l unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere. Le Sezioni Unite, intervenute in materia con la pronuncia n. 4418/010,hanno ribadito l orientamento tradizionale della giurisprudenza ed hanno precisato che non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamen-

7 Quesito n to debba dirsi indebito in conseguenza dell accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicché con riferimento a quest ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso. Non è possibile, pertanto, individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Occorre avere riguardo, più ancora che al carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 184 e 1843 c.c., l apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l eventuale azione di ripetizione d indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire, «scoperto») cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. 0 1

8 63 Parere su quesito di diritto civile Dopo la pronuncia della Suprema Corte è intervenuto il decreto milleproroghe (d.l. n. 5 del 010 convertito nella legge n. 10 del 011), che ha fornito un interpretazione autentica dell art. 935 c.c. In particolare viene stabilito che l art. 935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Per effetto della citata norma, dunque, si può conseguire la restituzione degli interessi anatocistici solo per il decennio decorrente dalle singole annotazioni a debito del correntista. Di fatto, tenuto conto che a partire dal la capitalizzazione degli interessi è legittima purché sia pattuita nella stessa misura per gli interessi debitori e creditori e che ciò non determini un trattamento deteriore per il correntista, è evidente che ormai, per effetto della nuova interpretazione dell art. 935 c.c., le controversie in materia di anatocismo sarebbero destinate a finire e le domande restitutorie già proposte ad essere rigettate. Trattasi di disposizione che, probabilmente nel tentativo di offrire una valvola di salvezza agli istituti di credito in relazione ai punti fermi che l organo di nomofilachia aveva tentato di stabilire, ha aperto una molteplicità di nuove problematiche interpretative, a partire dai dubbi di legittimità costituzionale che hanno accompagnato la norma. Il decreto Milleproroghe, infatti, sembrerebbe vanificare la posizione di vantaggio che i clienti avevano maturato nei confronti delle banche per effetto della decisione delle Sezioni Unite: se, infatti, la Cassazione aveva affermato che il termine prescrizionale di dieci anni doveva decorrere dal giorno di chiusura del conto corrente, non potendosi attribuire valore di pagamento alla rimessa meramente ripristinatoria, la novellata versione dell art. 935 c.c. prevede che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto debba cominciare a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. Ciò significa che sulla base di un interpretazione meramente letterale del dato normativo l azione di ripetizione degli interessi anatocistici dovrebbe essere proposta nel termine ultimo di dieci anni dalla data di ciascun singolo accreditamento (o versamento) in favore della banca e, quindi, anche durante lo svolgimento del rapporto. La norma riconosce, in pratica, una completa autonomia dei diritti di credito e di debito delle singole annotazioni in conto, svuotando così quella nozione unitaria del rapporto giuridico di conto corrente che finora era stata fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ad aggravare il quadro contribuisce l intenzione del legislatore di rendere la previsione normativa disposizione di interpretazione autentica dell art. 935 c.c., con conseguente applicabilità anche ai rapporti pregressi e alle cause pendenti alla data della sua entrata in vigore, rispetto alle quali, in presenza di un eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata, andrebbero rigettate per intervenuta prescrizione tutte le azioni di ripetizione relative ad interessi anatocistici maturati nel decennio antecedente alla domanda giudiziale rispetto ai singoli versamenti o accreditamenti. Non si sono fatte attendere, in tale prospettiva, censure sulla legittimità costituzionale della norma, già for-

9 Quesito n malizzate dalla giurisprudenza di merito. In particolare, è stata sottolineata l irragionevolezza di una norma formalmente interpretativa ma di fatto innovativa e contraria agli approdi giurisprudenziali e ai principi ricavabili dalla generale disciplina normativa in materia di contratto di conto corrente. Si è osservato, inoltre, che il legislatore avrebbe travalicato i limiti entro cui può considerarsi consentita una legge di interpretazione autentica, come tracciati dalla stessa Corte Costituzionale: il giudice delle leggi ha infatti chiarito che una legge interpretativa, per essere costituzionalmente legittima, può essere adottata dal legislatore solo quando sussistano incertezze sul campo di applicazione della norma di riferimento o contrasti giurisprudenziali ovvero anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore. Nessuna delle indicate ipotesi sembra, invece, profilarsi nel caso di specie, posto che le Sezioni Unite del 010, nell individuare il dies a quo della prescrizione dell azione di ripetizione dell indebito nella data di chiusura del conto, hanno recepito l orientamento di gran lunga dominante della giurisprudenza di legittimità e di merito, sicché nessuna incertezza interpretativa poteva dirsi esistente sul punto (la questione, peraltro, era stata rimessa alle Sezioni Unite per la sua importanza, non per la sussistenza di un contrasto di interpretazioni tra le sezioni semplici). La Corte Costituzionale con la pronuncia n. 78 del 5 aprile 01 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art., comma 61, del decreto legge 9 dicembre 010, n. 5. La Corte ha ritenuto che il primo periodo dell art. non potesse ritenersi di interpretazione dell art. 935 c.c. in quanto non esprime una soluzione interpretativa rientrante tra i possibili significati attribuibili al citato art. 935 c.c., bensì allo stesso nettamente deroga senza alcuna ragionevole giustificazione. In particolare, il periodo in esame è stato ritenuto lesivo del canone generale di ragionevolezza della norma di cui all art. 3 Cost. in quanto retrodatando il decorso del termine di prescrizione dal momento della chiusura del conto (ovvero dal momento del pagamento per i versamenti aventi natura solutoria, come sancito da Cass. Sez. Un. 4418/010) al momento dell annotazione in conto, la norma rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente, perché retrodatando il decorso del termine di prescrizione finisce per ridurre irragionevolmente l arco temporale disponibile per l esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso e pregiudica la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all entrata in vigore della norma, avessero avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate, con ciò introducendo ingiustificate disparità di trattamento. Per le considerazioni svolte il correntista Tizio potrà agire per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo; in tal caso infatti l azione di ripetizione non è prescritta giacché il termine decennale decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. 0 1

10

L anatocismo bancario

L anatocismo bancario L anatocismo bancario Viterbo 10 giugno 2016 Anatocismo Art. 1283 cod. civile In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per

Dettagli

Il pagamento di interessi anatocistici. Dott. Mario Mauro

Il pagamento di interessi anatocistici. Dott. Mario Mauro Il pagamento di interessi anatocistici. Dott. Mario Mauro Abstract Cosa sono gli interessi anatocistici e quando è ammesso il loro pagamento? Esame della norma, 1283 c.c. Cass., 2374/1999 La distinzione

Dettagli

Anatocismo Bancario - Dr. Luigi Cucurullo

Anatocismo Bancario - Dr. Luigi Cucurullo dr. Luigi Cucurullo in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e

Dettagli

L anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari

L anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari Contestazioni e contenzioso sui contratti bancari Milano, 13 novembre 2014 L anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari Prof. Mario Comana Ordinario di Economia

Dettagli

Autore: Peruzzo Matteo In: Diritto civile e commerciale

Autore: Peruzzo Matteo In: Diritto civile e commerciale Prescrizione delle azioni di restituzione delle somme ingiustamente corrisposte durante il rapporto di conto corrente bancario: affidamento di fatto, natura ripristinatoria dei versamenti e inapplicabilità

Dettagli

Il divieto di anatocismo nei contratti bancari

Il divieto di anatocismo nei contratti bancari Il divieto di anatocismo nei contratti bancari Autore: Maria Pia Melia In: Diritto civile e commerciale Con il termine anatocismo l art.1283 c.c. si riferisce ad un particolare fenomeno in virtù del quale

Dettagli

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza Sezione Terza Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n Pres. Rordof est. De Chiara

Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n Pres. Rordof est. De Chiara ! Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n. 24675 Pres. Rordof est. De Chiara USURA SOPRAVVENUTA LEGGE 108/1996 NULLITÁ CLAUSOLA DETERMINAZIONE TASSO INTERESSI Allorché

Dettagli

SOMMARIO. Parte I. Wolters Kluwer Italia V

SOMMARIO. Parte I. Wolters Kluwer Italia V SOMMARIO Parte I Capitolo 1 - Caratteri dell obbligazione degli interessi 1. Nozione di interessi... 5 2. Caratteri dell obbligazione degli interessi... 8 3. La distinzione tipologica degli interessi corrispettivi,

Dettagli

L art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie. A cura di Avv. Fabio Civale

L art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie. A cura di Avv. Fabio Civale L art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie A cura di Avv. Fabio Civale Linea dell intervento 1. Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni 2. L art. 120 del TUB:

Dettagli

Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale

Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale Mondovì, 16 novembre 2012 SSUU 2/12/2010, n. 24418 Indice degli argomenti Premessa Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale (Avv. Felice Massa) Premesse sull evoluzione del contenzioso bancario

Dettagli

La prescrizione nei rapporti bancari ODCEC Cremona 5 dicembre Paolo Stella Monfredini

La prescrizione nei rapporti bancari ODCEC Cremona 5 dicembre Paolo Stella Monfredini La prescrizione nei rapporti bancari ODCEC Cremona 5 dicembre 2016 Paolo Stella Monfredini L eccezione di prescrizione non ha la funzione di impedire l accertamento sulla eventuale illegittimità degli

Dettagli

ANATOCISMO BANCARIO E PRESCRIZIONE E LE RIPERCUSSIONI SUL CONTENZIOSO IN CORSO

ANATOCISMO BANCARIO E PRESCRIZIONE E LE RIPERCUSSIONI SUL CONTENZIOSO IN CORSO ANATOCISMO BANCARIO E PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RIPETIZIONE: LA DISCIPLINA DEL C.D. DECRETO MILLEPROROGHE E LE RIPERCUSSIONI SUL CONTENZIOSO IN CORSO LAMEZIA TERME, 19 APRILE 2011 Con la sentenza n.

Dettagli

IL CASO.it Sezione II Dottrina e opinioni documento n. 247/2011

IL CASO.it Sezione II Dottrina e opinioni documento n. 247/2011 ANATOCISMO BANCARIO E PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RIPETIZIONE: LA DISCIPLINA DEL C.D. DECRETO MILLEPROPROGHE E LE RIPERCUSSIONI SUL CONTENZIOSO IN CORSO GIUSI IANNI Con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre

Dettagli

Accoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013

Accoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013 N. R.G. 781/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sommario Contenzioso CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 781/2013 promossa da: BARTOLOMEI ROBERTO (C.F. RRT48T05G999U), nato a Prato il 5/12/1948

Dettagli

OBBLIGAZIO I PECU IARIE Artt ss. c.c. art c.c. per danni da inadempimento.

OBBLIGAZIO I PECU IARIE Artt ss. c.c. art c.c. per danni da inadempimento. 1 OBBLIGAZIO I PECU IARIE Artt. 1277 ss. c.c. art. 1224 c.c. per danni da inadempimento. Oggetto: pecunia = danaro. Il danaro ha la funzione di mezzo generale di acquisto dei beni, mezzo generale di pagamento.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E.

RISOLUZIONE N. 94/E. RISOLUZIONE N. 94/E.. Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 29, comma 8-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,

Dettagli

Anatocismo e applicabilità della delibera CICR 09 febbraio 2000 ai contratti di conto corrente anteriori

Anatocismo e applicabilità della delibera CICR 09 febbraio 2000 ai contratti di conto corrente anteriori Anatocismo e applicabilità della delibera CICR 09 febbraio 2000 ai contratti di conto corrente anteriori Autore: Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis Categoria Provvedimento: Anatocismo Massima La capitalizzazione

Dettagli

ANATOCISMO STRUMENTI PROCESSUALI CIVILISTICI

ANATOCISMO STRUMENTI PROCESSUALI CIVILISTICI ANATOCISMO STRUMENTI PROCESSUALI CIVILISTICI Serena Berardi, Foligno, 19 giugno 2015 AGENDA Interessi Anatocismo Requisiti di forma Contestazione del credito Azione di ripetizione Prescrizione Conclusioni

Dettagli

COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO Novità normative e giurisprudenziali: attuazione dell art.117bis TUB e Corte Cost. 78/2012 Nuovi criteri di calcolo delle commissioni e degli

Dettagli

Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali

Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali Autore: Maria Teresa De Luca In: Diritto civile e commerciale Con la sentenza n. 8980 depositata il 5 settembre 2017 la Seconda Sezione

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

Sentenza n. 258/2017 pubbl. il 08/03/2017 RG n. 3551/2014 Repert. n. 505/2017 del 08/03/2017

Sentenza n. 258/2017 pubbl. il 08/03/2017 RG n. 3551/2014 Repert. n. 505/2017 del 08/03/2017 R.G. 3551 /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. SENTENZA Tribunale Ordinario di Siena Reg. cron. n. Reg. rep. n. OGGETTO Contratto bancario Il Giudice BERNARDINI PAOLO ha pronunciato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 95/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 95/E QUESITO RISOLUZIONE N. 95/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 novembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005,

Dettagli

Convegno del 8 ottobre 2015 L'elaborazione giurisprudenziale in tema di anatocismo Avvocato Massimiliano Elia

Convegno del 8 ottobre 2015 L'elaborazione giurisprudenziale in tema di anatocismo Avvocato Massimiliano Elia Il tema dell'anatocismo ha acceso in questi anni un vivace dibattito alimentato tanto dal legislatore quanto dalla giurisprudenza, sull'inciso contenuto nell'art. 1283 c.c. - usi contrari- nel quadro della

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Viste le istanze delle parti; ritenuto che

Dettagli

III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI

III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI Riferimenti normativi Art. 1283 c.c. Art. Norme Bancarie Uniformi (NUB) per i contratti di c/c (applicate

Dettagli

Anatocismo Bancario Il rapporto Banca-Cliente: tutela e aspettative alla luce della nuova giurisprudenza

Anatocismo Bancario Il rapporto Banca-Cliente: tutela e aspettative alla luce della nuova giurisprudenza Anatocismo Bancario Il rapporto Banca-Cliente: tutela e aspettative alla luce della nuova giurisprudenza Prof. Arcangelo Evangelista Co.Da.P.S. Srl Piazza Santa Scolastica, 3 03043 Cassino (FR) Anatocismo

Dettagli

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO 1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO 1a) C.m.s. clausola in astratto valida con contestazione di difformità tra

Dettagli

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17.

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17. Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 17 del 9 luglio 2010 Srl commerciali - Soci lavoratori

Dettagli

Tuttavia mentre la capitalizzazione degli interessi sugli anticipi esteri è avvenuta di volta in volta, in occasione dell accensione delle singole ant

Tuttavia mentre la capitalizzazione degli interessi sugli anticipi esteri è avvenuta di volta in volta, in occasione dell accensione delle singole ant N. R.G. 2010/2367 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2367/2010 promossa da: TOSCOCLOCKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04262730486), con il patrocinio

Dettagli

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 febbraio 2007 OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 44 17.02.2016 Affitti: nuove regole per la registrazione Categoria: Contratti Sottocategoria: Locazione L articolo 1, comma 59, della Legge 28

Dettagli

RISOLUZIONE N. 2/E. Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari

RISOLUZIONE N. 2/E. Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari RISOLUZIONE N. 2/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 gennaio 2005 Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari La Direzione regionale

Dettagli

LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA

LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA La revisione dei contratti di servizio pubblico nell art. 6 L. 537 del 24.12.1993 e ss.mm. Prima dell entrata in vigore del codice appalti

Dettagli

Il pagamento dell'indebito

Il pagamento dell'indebito Il pagamento dell'indebito Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Nell'ordinamento italiano si definisce pagamento dell'indebito "l'esecuzione di una prestazione non dovuta". Si distingue

Dettagli

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) Foglio informativo relativo a ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF) INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli s.c.r.l. Piazzale Concordato n.5 93014 Mussomeli (CL)

Dettagli

Le commissioni bancarie. Stefano Gennari

Le commissioni bancarie. Stefano Gennari Le commissioni bancarie Stefano Gennari stefanogennari.sdl@gmailcom Commissione Massimo Scoperto La Commissione di Massimo Scoperto (CMS) è definibile come la percentuale, calcolata al tasso convenuto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, Nona Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

LA CASSAZIONE BOCCIA GLI INTERESSI TRIMESTRALI DELLE BANCHE

LA CASSAZIONE BOCCIA GLI INTERESSI TRIMESTRALI DELLE BANCHE LA CASSAZIONE BOCCIA GLI INTERESSI TRIMESTRALI DELLE BANCHE Sommario: 1. La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione - 2. I precedenti giurisprudenziali in materia - 3. L art. 25 D.lgs. 4

Dettagli

LA CONSULENZA TECNICA NELL AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO

LA CONSULENZA TECNICA NELL AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LA CONSULENZA TECNICA NELL AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO USURA TEG > TEGM +50% (fino al 30/06/2011) TEGM +1/4+4 pt (dal 01/07/2011) USURA TEG al momento della stipula del contatto o di

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dettagli

o Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

o Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Anatocismo oggi: il quadro normativo e gli orientamenti della giurisprudenza L assetto normativo ed il contenzioso in materia di interessi, commissioni e

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644 Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113 /E

RISOLUZIONE N. 113 /E RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo

Dettagli

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Transazioni commerciali. Il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito RISOLUZIONE N. 27/E Roma, 26 marzo 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell imposta di registro, approvata

Dettagli

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni Ai Gentili Clienti Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni PREMESSA Con un nuovo D.Lgs. il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva

Dettagli

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R. conti correnti normativa di riferimento conti tecnici e collegati elementi di criticità nei c/c giurisprudenza prevalente controllo di costi consulenza e strumenti per lo sviluppo dell attività conti correnti

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011 CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

Decisione N del 15 luglio 2016

Decisione N del 15 luglio 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato

Dettagli

INDICE CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

INDICE CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI IX Introduzione.... XV CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI 1. La Costituzione.... 1 2. Le leggi costituzionali. A) Le leggi di revisione costituzionale.....

Dettagli

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Convegno telematico Nuova Direttiva UE sui mutui ipotecari Roma, 10 dicembre 2014 IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Pietro Sirena Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli

Dettagli

TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI

TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI Il contribuente, quando chiede i rimborsi fiscali, deve rispettare tassativi termini, altrimenti perde il diritto al rimborso, anche se dovuto e legittimo. E, quindi,

Dettagli

IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO

IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO L ANATOCISMO È la produzione di interessi da interessi appositamente capitalizzati Nella gestione del conto corrente quando la Banca, liquidando le competenze trimestrali,

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.

Dettagli

Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto privato Lezione 1- Traccia Introduzione Fonti del diritto prof. Angelo Venchiarutti Dipartimento IUSLIT Università di Trieste Introduzione Diritto Legge Prescrizione e regole Regole

Dettagli

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981. Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1262 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Modifica dell articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 o settembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 266/E

RISOLUZIONE N. 266/E RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 26 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello (articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Trattamento fiscale del decreto di trasferimento

Dettagli

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Art. 63, comma 1, lettera b) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Art. 63, comma 1, lettera b) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ALLEGATO n. 4 Riferimenti INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Art. 63, comma 1, lettera b) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.7 Circ. n. 1/ E del 03 gennaio 2001( 1.5) Circ.

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice,

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice, SEZIONE III CIVILE Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^ Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, vista la richiesta, avanzata dalla banca convenuta, di emissione dell ordinanza ingiunzione ex art. 186ter

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

CIRCOLARE N. 52/E INDICE CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

Rapporti tra contratto preliminare di vendita e curatela fallimentare

Rapporti tra contratto preliminare di vendita e curatela fallimentare Rapporti tra contratto preliminare di vendita e curatela fallimentare Autore: Chiricosta Giovanni In: Diritto civile e commerciale In tema di preliminare di compravendita, comunicata dal promittente venditore

Dettagli

ATTRIBUZIONE TESTAMENTARIA DI BENI DETERMINATI: EREDITÀ EX RE CERTA O LEGATO?

ATTRIBUZIONE TESTAMENTARIA DI BENI DETERMINATI: EREDITÀ EX RE CERTA O LEGATO? ATTRIBUZIONE TESTAMENTARIA DI BENI DETERMINATI: EREDITÀ EX RE CERTA O LEGATO? L attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni in un testamento olografo va intesa quale istituzione di erede

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da CALZATURIFICIO MARZIA SPORT DI SERRAJOTTO ORLANDO (C.F. SRRRND54H06F443V)

Dettagli

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si pronuncia altresì sulla questione relativa all interpretazione

Dettagli

Novità in tema di anatocismo bancario

Novità in tema di anatocismo bancario Novità in tema di anatocismo bancario Sommario A quasi otto mesi dalla presentazione, nell agosto 2015, da parte della Banca d Italia della proposta che intende formulare al Comitato Interministeriale

Dettagli

contro MOTIVI DELLA DECISIONE

contro MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO Sezione Terza Civile Ex Sezione Distaccata di Montebelluna REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice

Dettagli

ROMA L analisi del conto corrente bancario Anatocismo e usura: complessità giuridiche e tecniche. Avv. Alfonso Quintarelli

ROMA L analisi del conto corrente bancario Anatocismo e usura: complessità giuridiche e tecniche. Avv. Alfonso Quintarelli ROMA 01.02.2013 L analisi del conto corrente bancario Anatocismo e usura: complessità giuridiche e tecniche Avv. Alfonso Quintarelli 1 Le questioni poste all ordine del giorno del convegno a) sono trasversali

Dettagli

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione

Dettagli

Accoglimento totale del 30/01/2016 RG n. 1240/2014

Accoglimento totale del 30/01/2016 RG n. 1240/2014 TRIBUNALE DI BENEVENTO II Sezione civile Il Giudice dott.ssa Floriana Consolante sciogliendo la riserva assunta all udienza del 19.10.2015, con termine per note sino al 20.11.2015, nella causa civile n.

Dettagli

La Definizione Agevolata. Art. 1 D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017

La Definizione Agevolata. Art. 1 D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 La Definizione Agevolata Art. 1 D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 Cosa è la definizione agevolata e cosa si paga (art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4,

Dettagli

Ingiunzione fiscale. Processo

Ingiunzione fiscale. Processo Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si

Dettagli

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220 Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

L attività del consulente tecnico

L attività del consulente tecnico II Giornata Il contenzioso con le banche: rilievi pratici e giurisprudenziali L attività del consulente tecnico 1) Il ruolo del consulente tecnico: differenza tra CTP e CTU del Tribunale. 2) CTP: stretta

Dettagli

La trasparenza e la nuova commissione di massimo scoperto. Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Padova

La trasparenza e la nuova commissione di massimo scoperto. Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Padova La trasparenza e la nuova commissione di massimo scoperto Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Padova (( Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

Dettagli

Comune di MIGLIANICO (CH)

Comune di MIGLIANICO (CH) Comune di MIGLIANICO (CH) www.miglianico.gov.it Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale Approvato

Dettagli

Il credito al consumo

Il credito al consumo Il credito al consumo A cura di Silvia Volpicelli Docente: Silvia Mignani Aprile 2013 Un prodotto multimediale ideato da IFOAP Edizione 2009. Tutti i diritti riservati 1 1 di 33 Introduzione In questa

Dettagli

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, oggetto di riscossione con ingiunzione fiscale.

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, oggetto di riscossione con ingiunzione fiscale. Regolamento per la definizione agevolata delle entrate del Comune oggetto di riscossione con COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali

Dettagli

Studio Vangi Francesco

Studio Vangi Francesco Studio Vangi Francesco Informativa n. 34 del 1 ottobre 2010 La manovra correttiva (DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122) - Novità in materia di compensazione in presenza di imposte iscritte

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni...

INDICE SOMMARIO. Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... XI XXI CAPITOLO PRIMO NOZIONI GENERALI E QUESTIONI FONDAMENTALI Guida bibliografica... 3 1. Osservazioni generali. Carattere necessario e fondamentale

Dettagli

Il Processo Esecutivo

Il Processo Esecutivo Il Processo Esecutivo IMONE EDIZIONI GIURIDICHE SGruppo Editoriale Simone Capitolo 1 Il processo di esecuzione in generale Sommario 1. Nozione e presupposti. - 2. Cenni storici. - 3. Caratteri. - 4.

Dettagli

Società in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n

Società in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n Società in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3196. La Prima Sezione Civile della Corte, ha confermato che le società

Dettagli

Aprile 2016. L art. 120 del TUB versione 2016: il valzer degli interessi nei rapporti bancari

Aprile 2016. L art. 120 del TUB versione 2016: il valzer degli interessi nei rapporti bancari Aprile 2016 L art. 120 del TUB versione 2016: il valzer degli interessi nei rapporti bancari Avv. Fabio Civale, Studio Legale Civale Associati SOMMARIO: 1. L art. 120, comma 2, del TUB versione 2016-2.

Dettagli

MUTUO USURARIO E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

MUTUO USURARIO E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO DARIO BUZZELLI MUTUO USURARIO E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Seconda edizione ampliata e aggiornata JOVENE EDITORE 2012 INDICE Premessa... p. 1 CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Il mutuo usurario nella problematica

Dettagli

RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 82/E Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Solidarietà passiva delle parti in causa per l imposta di registro sugli atti giudiziari, in caso

Dettagli

A Milano, 1 ottobre Le osservazioni di Altroconsumo. In primis è bene ricordare cosa riporta l articolo 120 comma 2 del TUB.

A Milano, 1 ottobre Le osservazioni di Altroconsumo. In primis è bene ricordare cosa riporta l articolo 120 comma 2 del TUB. A Milano, 1 ottobre 2015 servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it Oggetto:. Consultazione pubblica su Proposta di delibera CICR ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre

Dettagli

Fallco Anatocismo. Sistema avanzato per la gestione del ricalcolo degli interessi anatocistici

Fallco Anatocismo. Sistema avanzato per la gestione del ricalcolo degli interessi anatocistici Fallco Anatocismo Sistema avanzato per la gestione del ricalcolo degli interessi anatocistici Zucchetti Software Giuridico Srl Viale della Scienza, 9/11 36100 Vicenza (VI) tel 0444 346211 fax 0444 809107

Dettagli

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.

Dettagli

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle

Dettagli

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE

PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE Cendon / Book DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATUALE Pietro Capello Edizione FEBBRAIO 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030

Dettagli

con sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva , con

con sede in Castelnuovo Rangone, in persona del presidente legale rappresentante Carlo Alberto Rinaldi, partita iva , con Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 424/2006 R.G. promossa da: S.A.P.I.

Dettagli

Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche

Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche 3 D I C E M B R E 2014 Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche di Roberto Santi Avvocato in Roma Socio CdTA Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi

Dettagli

La difficile lettura della riforma (L. 27/12/13 n.147) e la disciplina attuale dell anatocismo tra norme, giurisprudenza e dottrina

La difficile lettura della riforma (L. 27/12/13 n.147) e la disciplina attuale dell anatocismo tra norme, giurisprudenza e dottrina Usura Il reato di usura e le componenti del vantaggio usuraio L applicazione di interessi usurai e le relative sanzioni; le clausole di salvaguardia la Riforma del T.U.B. e la delibera del CICR del 09/02/2000

Dettagli

OSSERVAZIONI PROPOSTA DI DELIBERA CICR PROPOSTA DALLA BANCA D ITALIA

OSSERVAZIONI PROPOSTA DI DELIBERA CICR PROPOSTA DALLA BANCA D ITALIA [Articoli] Ildirittodegliaffati.it 16 settembre 2015 OSSERVAZIONI PROPOSTA DI DELIBERA CICR PROPOSTA DALLA BANCA D ITALIA di BRUNO INZITARI 1.La proposta di delibera avanzata dalla Banca d Italia presenta

Dettagli