Anatocismo Bancario Il rapporto Banca-Cliente: tutela e aspettative alla luce della nuova giurisprudenza
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1 Anatocismo Bancario Il rapporto Banca-Cliente: tutela e aspettative alla luce della nuova giurisprudenza Prof. Arcangelo Evangelista Co.Da.P.S. Srl Piazza Santa Scolastica, Cassino (FR)
2 Anatocismo Bancario Pag. 1/7 Con il termine Anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in sostanza, altro non è che il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti composti. Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito. Giuridicamente, in un obbligazione pecuniaria l applicazione dell anatocismo comporterebbe, per il debitore, l obbligo di pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti. Sebbene l Anatocismo sia una prassi adottata sin dagli albori del prestito ad interesse, la normativa italiana non ha raggiunto un sufficiente grado di completezza, tant è che la disciplina si basa ancora sul codice civile del 1942, ed in particolare sull art c.c.. Secondo questa norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio il codice civile, quindi, vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti. Nonostante la tutela approntata dal citato articolo, che subordina l anatocismo alla compresenza di alcuni presupposti ben determinati, per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi. Ciò grazie (anche) all avallo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, che ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l esistenza di un contrasto con la previsione di cui all art del codice civile, sulla base dell affermazione dell esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma. L evoluzione normativa e giurisprudenziale Nel 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all art c.c.. Per evitare scompensi tra il lavoro dei giudici e la prassi, sotto il Governo D Alema, fu presentato, il 23 luglio 1999, il cosiddetto Decreto Salvabanche che, convertito in legge 4 agosto 1999, n. 342, modificava l art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tale intervento ha introdotto, in materia, il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, nel contempo stabilendo con norma transitoria una sanatoria per il
3 Anatocismo Bancario Pag. 2/7 pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell entrata in vigore della nuova disciplina. La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425). La Consulta, con la citata sentenza, ha abrogato l art. 25, comma 3, dichiarato incostituzionale per: l irretroattività della legge, la disparità di trattamento fra soggetti del Testo Unico Bancario e creditori sottoposti all Anatocismo, il non rispetto dell autonomia e indipendenza della magistratura. Dopo la sentenza della Consulta, del 17 ottobre 2000, un secondo decreto fu approvato il 29 dicembre 2000, n. 394, a firma del Presidente del Consiglio, Amato, e della Repubblica, Ciampi, e convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il decreto fornisce l interpretazione autentica della legge antiusura n. 108 del Venuta meno la norma transitoria, finalizzata ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, la Corte di Cassazione ha continuato, con un ulteriore serie di sentenze (tra le altre, si veda la sentenza 13 dicembre 2002, n ), a ribadire il suo approccio più recente, peraltro estendendo i principi enunciati inizialmente con riferimento al conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo. Infine, con sentenza n /2004 (Cass. Civ., SS.UU., 4 Novembre 2004, n ), la suprema Corte ha confermato in modo netto il revirement del 1999, così consolidando il nuovo trend giurisprudenziale. Con la sentenza n del 2 dicembre 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cercato di dare una soluzione definitiva alle principali problematiche poste dal contenzioso in materia di anatocismo bancario, fissando, in particolare, in tema di prescrizione, il principio di diritto per cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In tale contesto giurisprudenziale si è inserito il legislatore, il quale, con il c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con la legge n. 10 del 26 febbraio 2011), ha stabilito, all art. 2, comma 61, che In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa e aggiungendo che
4 Anatocismo Bancario Pag. 3/7 In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Trattasi di disposizione che ha aperto una molteplicità di nuove problematiche interpretative, a partire dai dubbi di legittimità costituzionale che hanno accompagnato la norma. Non si sono fatte attendere, in tale prospettiva, censure sulla legittimità costituzionale della norma, già formalizzate dalla giurisprudenza di merito. In particolare, il Tribunale di Benevento, nell ordinanza del 10 marzo 2011, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, sottolineando l irragionevolezza di una norma formalmente interpretativa ma di fatto innovativa e contraria agli approdi giurisprudenziali e ai principi ricavabili dalla generale disciplina normativa in materia di contratto di conto corrente (artt c.c.). A seguito della censura sulla legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Benevento, anche altri Tribunali, tra cui il Tribunale di Brindisi e la Corte di Appello di Ancona, hanno sottolineato la violazione dei limiti costituzionali del Decreto Milleproroghe. In data 5 aprile 2012, con la sentenza n. 78, la Corte Costituzionale, Presidente Quaranta, Rel. Criscuolo, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 2, comma 61 del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui il Governo Berlusconi, decideva di cancellare gli effetti della sentenza n , emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione il 2 dicembre 2010, sull anatocismo (capitalizzazione trimestrale dell interesse), che riconosceva al correntista debitore il diritto di recupero, dalla data di inizio del rapporto e sino alla chiusura, di tutti gli indebiti pagamenti ricevuti dalla banca con gli addebiti trimestrali di illecite competenze, ciò a conferma di un inossidabile indirizzo della Suprema Corte. La Consulta sostanzialmente censura la norma Salvabanche perché, innanzi tutto, viola l art. 3 Cost., perché facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010). L efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l arco temporale disponibile per l esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso. In particolare verrebbe pregiudicata la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate. Inoltre, afferma la Consulta, nel caso in esame non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d interesse generale, idonei a giustificare l effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall art. 117, primo comma, Cost., in relazione all art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
5 Anatocismo Bancario Pag. 4/7 Acquista, dunque, maggiore vigore la Sentenza n delle S.U. relativamente alla quale la Consulta ribadisce: Con la citata sentenza n del 2010 (affidata alle Sezioni Unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di Cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». Ovviamente il secondario parametro della prescrizione dei pagamenti extrafido è estremamente residuale in quanto il limite del fido va riscontrato non sugli erronei saldi derivanti dai c/c prodotti dalla stessa banca, ma dai saldi ricalcolati derivanti dalle Consulenze Tecniche effettuate nei Tribunali, con le quali si epurano le varie annotazioni derivanti da applicazione di clausole nulle e si evidenziano i veri saldi contabili, prima di verificare quali pagamenti possano essere definiti solutori. In conclusione, con la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012 della Corte Costituzionale, viene sancito definitivamente che, i correntisti che negli anni 90 hanno subito l addebito di interessi non dovuti, possono rivalersi nei confronti delle Banche per la restituzione dell indebito pagato. Anatocismo e Usura Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico: l Anatocismo è un illecito civile, privo di risvolti penali; invece l usura è vietata dal codice penale. Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali prestati, il primo con l applicazione di interessi minori su una base più larga pari al debito residuo e alle quote interessi già pagate, la seconda con l applicazione diretta di interessi esorbitanti. L Anatocismo è ammesso solo a determinate condizioni dal codice civile, mentre non riceve menzione in quello penale, per cui chi pratica l Anatocismo non pone in essere alcun illecito di rilevanza penale. La pratica Anatocistica consente di recuperare le somme ingiustamente estorte. Non esiste una modalità ufficiale di calcolo, ma la giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di applicare in luogo della capitalizzazione trimestrale la capitalizzazione semplice (che non prevede
6 Anatocismo Bancario Pag. 5/7 alcuna capitalizzazione) o, più raramente, la capitalizzazione annuale. Il tasso di interesse è quello legale se non vi è una valida pattuizione e se il contratto è stato stipulato prima del 1/1/1994, entrata in vigore del Testo Unico Bancario (D.lg. n. 385 del 1993); ovvero al tasso previsto dall art. 117 TUB (rendimento medio dei BOT) applicato in senso favorevole al correntista. Affinché si possa parlare di valida pattuizione è opportuno che vi sia un accordo scritto e sottoscritto da entrambe le parti. Non costituisce valida pattuizione la semplice comunicazione del tasso applicato. Il giudice di merito può riconoscere il risarcimento del danno esistenziale e biologico. Le sanzioni in caso di usura sono più incisive. Il diritto penale annovera l Usura come reato (art. 644 c.p.) e ciò comporta una maggiore reazione dell ordinamento giudiziario rispetto ad un illecito civile. Il reato di Usura prevede l apertura di un indagine penale, con intervento del Pubblico Ministero che ha particolari poteri di indagine e persecutori nei confronti di possibili usurai. Sul fronte civilistico le sanzioni conseguenti all usura sono molto incisive e particolarmente penalizzanti per l usuraio. L'art c.c prevede che in caso di usura, non siano dovuti interessi. Tale norma è stata modificata dalla legge 108/1996 che ha inasprito la sanzione. In precedenza il legislatore riconosceva comunque il tasso legale sul capitale erogato dall usuraio. Il sistema bancario non è immune dal reato di usura, ma anzi è prevista un aggravante specifica nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che esercita l attività bancaria (art. 644 c.p. n. 1). Ad oggi sono molte le sentenze civili e penali che hanno condannato diversi Istituti di Credito nazionali. Particolare riguardo in materia è l arresto giurisprudenziale enunciato con la recente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n /11 del 19/12/2011 G. Rel. Chindemi. Per stabilire l usurarietà di un contratto bancario, lo stesso non va valutato in modo statico, ma in modo dinamico, vale a dire nella sua originaria potenzialità di generare corrispettivi usurari. La determinazione del TEG (Tasso Effettivo Globale), utilizzato per rilevare il superamento dei tassi soglia usura, trova la sua ragione nell art. 1 della legge 108/96 (antiusura): per la determinazione del tasso d interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito. Pertanto il valore del tasso applicato, non si basa solo sull importo degli interessi, delle commissioni e delle spese pattuite, ma anche sulla base delle remunerazioni a qualsiasi titolo collegate all erogazione del credito e di quelle che derivano da clausole che, pur non integrando formalmente un corrispettivo del prestito bancario, producono comunque indirettamente dei vantaggi pecuniari. La Commissione di Massimo Scoperto deve essere compresa fra le remunerazioni a qualsiasi titolo non prestando la Banca alcun servizio al cliente da cui si fa pagare il corrispettivo relativo e cioè il tasso entro il fido e quello extrafido se convenuti e pattuiti dalle parti.
7 Anatocismo Bancario Pag. 6/7 Domande e Risposte 1. Quali conti sono interessati? Sono coinvolti tutti i conti (affidati e non) che abbiano presentato, almeno una volta, saldi passivi. per qualsivoglia motivo. 2. Se il conto è stato chiuso? Non si ha diritto al rimborso se il conto è stato chiuso da oltre 10 anni. 3. Da quando può essere richiesto il rimborso? Il ricalcolo può essere preteso a partire dall inizio del rapporto, purché si abbia la documentazione bancaria probante (Estratti Conto). 4. Se non si ha la documentazione? Può essere richiesta alla banca tenendo presente che: a) È possibile richiedere copia degli estratti conto (punto 4 dell art. 119 del Testo Unico Bancario) ma a titolo oneroso. Occorre cioè indicare nella lettera di richiesta in che modo la banca potrà incassare le sue commissioni per il servizio richiesto. Attenzione! Occorre informarsi e valutare il costo complessivo della richiesta. Chiedere estratti conto per più anni comporta una spesa di cui si deve essere consapevoli. b) La banca deve produrre copia entro 90 giorni dalla richiesta. c) Per legge la banca è tenuta a conservare per 10 anni la documentazione inerente i conti correnti. Pertanto, la richiesta alla banca di eventuali duplicati potrà riguardare solo gli ultimi 10 anni. 5. A chi deve essere inoltrata la richiesta di rimborso? Occorre fare richiesta alla Banca che ha applicato indebitamente l Anatocismo; se il conto è passato ad altro Istituto occorrerà, invece, fare richiesta solo alla banca subentrata. 6. Se sono stati aperti più conti con la stessa banca? È opportuno inviare una richiesta di rimborso per ogni Conto Corrente.
8 Anatocismo Bancario Pag. 7/7 7. Come calcolare l entità del rimborso? L importo del recupero, cha spesso può raggiungere cifre elevate, si basa su diversi parametri: Contratto di apertura e successive modifiche; Interessi applicati; Commissioni di Massimo Scoperto (CMS); Affidamento; Oneri addebitati. Per avere indicazioni o chiedere una perizia potete contattare la CoDaPS telefonicamente, tramite fax, a mezzo oppure recandovi presso la sede in Piazza S. Scolastica, 3 a Cassino (FR). Per avere una valutazione più accurata ed attendibile occorre avere a disposizione le copie degli E/C (contabili e scalari) trimestrali, il Contratto di Apertura e successive modifiche. 8. Cosa fa Co.Da.P.S. per verificare l anatocismo? La procedura per il ricalcolo, realizzata per l elaborazione dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sull anatocismo, prevede le seguenti attività: a) Stima gratuita per conoscere il possibile recupero anatocistico; b) Acquisizione dei dati anagrafici dell intestatario del Conto Corrente; c) Acquisizione delle condizioni applicate dalla Banca nel periodo di riferimento; d) Acquisizione dati della movimentazione da Estratto Conto; e) Verifica di tutti i dati acquisiti; f) Ricalcolo delle competenze secondo la normativa prevista per l anatocismo; g) Stesura della Relazione Tecnica; h) Elaborazione e stampa dei tabulati utili per richiedere il rimborso. Grazie all esperienza che ci ha visti e continua a vederci Consulenti Tecnici di Parte (CTP) in numerosissime cause, in tutti i tribunali italiani, per la rivendicazione degli indebiti bancari, Co.Da.P.S. dispone della professionalità per supportare le azioni legali in qualità di CTP. Diversi tribunali e numerosi CTU hanno già condiviso le linee di difesa tecnica dei nostri esperti e professionisti. I Servizi Bancari in merito all Anatocismo che ci pregiamo di vantare comprendono: Calcolo Anatocismo e Indebiti Bancari; Analisi Conti Correnti; Analisi Mutui, Finanziamenti e Leasing; Calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) e Rilevazione Usura (l. 108/96); Consulenze Tecniche di Parte (CTP).
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