Viaggio ok Assicurazione Infortuni della circolazione e della navigazione

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1 Tutela persona Per la famiglia Viaggio ok Assicurazione Infortuni della circolazione e della navigazione Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 HOME INSURANCE In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio, delle somme assicurate e dei massimali 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato GLOSSARIO Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 2 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI). Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,32. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza che nella forma senza tacito rinnovo e ha durata solo annuale. Qualora sia scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora, invece, sia scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora la presente assicurazione sia stipulata unitamente e contestualmente ad una polizza di responsabilità civile della circolazione (r.c. auto) dal medesimo Contraente, il Contraente stesso, qualora decida di non aderire alla proposta di rinnovo relativa alla suddetta polizza r.c. auto e, comunque, in caso di annullamento di quest ultima, ha facoltà di interrompere il rapporto contrattuale senza alcun preavviso e senza alcuna formalità. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 3 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

6 NOTA INFORMATIVA 1. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Assicurazione infortuni La polizza offre la copertura contro le conseguenze economiche degli infortuni subiti durante un incidente di circolazione (in qualità di conducente, di passeggero o di pedone), di navigazione o aeronautico, a condizione che la guida del veicolo o del natante non venga effettuata a titolo di attività professionale. Indennizzo in caso di invalidità permanente In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Società corrisponde un indennizzo (pari alla somma assicurata per la percentuale d invalidità permanente riconosciuta), che è liquidato in funzione della somma assicurata, del grado di invalidità permanente accertato e dell eventuale franchigia, come meglio precisato negli articoli Caso di invalidità permanente e Franchigia assoluta per invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZA ESEMPIO n. 1 (franchigia base) Somma assicurata: Grado di invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a % 9% da a % 4% Somma liquidata: x 9% + ( ) x 4%= = ESEMPIO n. 2 (franchigia 3% operante solo se espressamente richiamata la relativa condizione particolare) Somma assicurata: Grado di invalidità accertato in % % di indennizzo sulla somma assicurata fino a % 6% da a % 4% Somma liquidata: x 6% + ( ) x 4%= = Indennizzo in caso di morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato in parti uguali, come meglio precisato nell articolo Caso di morte delle Condizioni Generali di assicurazione. Indennità giornaliera per il caso di ricovero In caso di infortunio la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza ospedaliera e per la durata massima di 60 giorni per infortunio, così come precisate nell articolo Indennità giornaliera per ricoveri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimborso spese di cura La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute a seguito del verificarsi del sinistro, così come precisate nell articolo Rimborso spese di cura delle Condizioni Generali di Assicurazione. La Società rimborsa fino al limite del 10% del massimale assicurato per le spese di: medicinali, trattamenti fisioterapici, cure termali, trasferimento dell infortunato. AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Rischi esclusi. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Assicurazione assistenza All assicurazione infortuni è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati sull'aiuto prestato al domicilio dell infortunato, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi di chi è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. 2. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto l Assicurando fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa il proprio stato di salute e sui propri precedenti assicurativi. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 4 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

7 NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato all articolo Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Particolare rilevanza assumono poi le condizioni d inassicurabilità dell Assicurato, che si esplicano nella presenza di sieropositività al virus HIV, alcolismo e tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda all articolo Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. Eventuali variazioni nella professione in corso di contratto non rilevano ai fini dell assicurazione. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l Intermediario cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso, il pagamento del premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. AVVERTENZA L Intermediario ha facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell autonomia riconosciutagli dalla Società. 5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il Contraente ha facoltà di chiedere che le somme e i massimali assicurati siano adeguati ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza in base all andamento dell indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). Contestualmente all aumento delle somme assicurate e dei massimali il premio viene adeguato, in pari misura, dalla Società. Le percentuali annue di adeguamento non potranno comunque essere inferiori al 5% ove le variazioni siano inferiori alla predetta percentuale. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 5 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

8 NOTA INFORMATIVA Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, superi del 50% gli importi iniziali delle somme assicurate, dei massimali e del premio, il Contraente e la Società hanno facoltà di rinunciare in via definitiva all adeguamento delle predette entità, che rimangono pertanto quelle risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 somma assicurata alla decorrenza: ,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro somma assicurata alla ricorrenza annuale successiva: x ( ) = ,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x ( ) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Diritto di recesso Il contratto può avere una fine anticipata rispetto al termine inizialmente stabilito qualora il Contraente non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo scelga di recedere unilateralmente dal contratto. Fermo quanto sopra indicato, si segnala che la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di recedere dal contratto in caso di sinistro. 7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto; detto giorno coincide con il momento in cui l Assicurato è in grado di quantificare alla Società i postumi invalidanti che gli sono residuati dall infortunio, come risultante dall ultimo certificato medico di stabilizzazione. 8. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 9. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti ad imposta nella misura del 2,50%. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del tetto di detraibilità fissati dalla legge. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio, la detrazione spetta sempreché l'assicurato se persona diversa dal Contraente sia fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta). In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore ai premi pagati. I premi versati dal Contraente per le altre assicurazioni non beneficiano di alcuna detrazione d imposta. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 10. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 6 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

9 NOTA INFORMATIVA Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri liquidazione dell indennizzo È onere dell Assicurato procedere alla denuncia del sinistro con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia il certificato medico (che deve contenere tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni) fermo restando che il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici: una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e soprattutto completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Infortuni Premesso che l insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell infortunio (anche se le conseguenze poste in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato e del Contraente. L onere delle spese per l accertamento del sinistro sono a carico dell Assicurato. La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del sinistro ed alla sua quantificazione. Assistenza In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso alla Struttura organizzativa descritta nelle ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Disposizioni relative all assicurazione Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento all assicurazione Infortuni; con riferimento all assicurazione di Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterna in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa. AVVERTENZA La gestione dei sinistri per l assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro. 12. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per reclamo s intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso: Nationale Suisse S.p.A. Ufficio reclami Via G.B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@nationalesuisse.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commer- Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 7 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

10 NOTA INFORMATIVA cializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia al sito della Società all'indirizzo nella sezione Reclami. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate. 13. Arbitrato In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e sull applicazione dei criteri di indennizzabilità dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze che riguardano l insussistenza del diritto all indennizzo. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell Assicurato. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di aprile 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 8 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

11 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Infortuni 3. definizioni specifiche per l assicurazione Assistenza Definizioni generali Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Beneficiario : gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Quinquennio : periodo di tempo la cui durata è pari a giorni (1.827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo); Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Infortuni Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intervento chirurgico : l atto medico, praticato in istituto di cura od ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Invalidità permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto di Cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Nucleo familiare : il Contraente e le persone con lui iscritte nello stesso certificato di Stato di famiglia ; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Definizioni relative all assicurazione Assistenza Assicurato : il Contraente ed i suoi familiari conviventi risultanti al momento del sinistro dal certificato di stato di famiglia; Struttura Organizzativa : la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società; Prestazioni : le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurato; Sinistro : il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 9 di 9 Mod. A840 - ediz. 03/2015 agg. 04/2015

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13 Condizioni Generali di Assicurazione

14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A840; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza modello A842 Individual riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: Norme che regolano l'assicurazione in generale... pag. 3 Norme che regolano l'assicurazione Infortuni... pag. 5 Norme che regolano l assicurazione Assistenza... pag. 9 Norme che regolano i sinistri... pag.12 Condizioni Particolari... pag.14 Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 2 di 14 Mod. A840 - ediz.03/2015 agg. 04/2015

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Ai sensi dell art.1910 del Codice Civile, l'assicurato od il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni infortuni da chiunque stipulate. La Società, in caso di dolosa omissione di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l indennizzo. Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente: - alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali; - alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito o di conti correnti bancari. In caso di sinistro l'assicurato od il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile. Resta inteso che costituisce aggravamento del rischio l insorgenza nel corso dell assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.7 - Durata e proroga dell assicurazione L assicurazione scade alle ore (ventiquattro) dell ultimo giorno della durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 3 di 14 Mod. A840 - ediz.03/2015 agg. 04/2015

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul mod. A842) Le somme assicurate, riportate sui modelli A842, ed il relativo premio sono soggetti ad aumenti in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'istituto Centrale di Statistica. L'aumento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul modello A842, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verificata la variazione. Per le rate annuali successive si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice del mese di giugno utilizzato per l adeguamento. Le percentuali annuali di adeguamento non potranno comunque essere inferiori al 5% (cinque procento) ove le variazioni, come calcolate ai commi precedenti, siano inferiori alla predetta percentuale. Qualora, in conseguenza degli aumenti, le somme assicurate ed il premio vengano a superare del 50% (cinquanta procento) gli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza e le somme assicurate e il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 4 di 14 Mod. A840 - ediz.03/2015 agg. 04/2015

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Art Rischio assicurato Premesso che è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione o navigazione in qualità di: a) conducente di biciclette, ciclomotori, veicoli a motore per la cui conduzione è prescritta la patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1 o B, nonché di natanti ad uso privato o da diporto; b) passeggero su mezzi di locomozione per trasporto pubblico o privato, terrestri, marittimi, fluviali, lacuali, esclusi biciclette e ciclomotori non omologati al trasporto di passeggeri; c) pedone a seguito di investimento da parte di biciclette o veicoli. Agli effetti della garanzia di cui alle lettere a) e b) l assicurazione è valida dal momento in cui l Assicurato sale a bordo del veicolo o natante e si considera conclusa nel momento in cui ne è disceso. L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dai rischi della circolazione stradale subiti dall Assicurato in qualità di conducente e/o passeggero mentre attende, in caso di fermata per guasto di uno dei veicoli di cui alla precedente lettera a), proprio o di terzi, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono considerati infortuni, fermo quanto disposto al primo comma del presente articolo, anche: 1) l'asfissia causata da gas di scarico; 2) l'annegamento; 3) l'assideramento od il congelamento; 4) i colpi di sole o di calore. Art Infortuni subiti in conseguenza di incidente aeronautico L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca, a seguito di incidente aeronautico, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. Il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Art Infortuni causati da colpa grave e da tumulti popolari L assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l Assicurato subisca in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente della circolazione o navigazione, secondo quanto disposto dall art.11 (Rischio assicurato) delle Condizioni Generali di Assicurazione, causati da: colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del beneficiario, e ciò a parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile; tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato, e ciò a parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile. Art Persone e somme assicurate L assicurazione vale per le persone e per le somme assicurate indicate sul modello A842. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di veicoli a motore per la cui conduzione è prescritta una patente di guida diversa dalla categoria AM, A1, A2, A, B1 o B; b) dalla guida di natanti ad uso pubblico; c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; d) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante sotto l effetto di farmaci psicotropi, anche se assunti a scopo terapeutico; e) dall uso di mezzi subacquei ed aeromobili di qualsiasi tipo (compresi ultraleggeri, deltaplani, parapendii e simili), salvo quanto previsto dall art.12 (Infortuni subiti in conseguenza di incidente aeronautico) delle Condizioni Generali di Assicurazione; f) dalla partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti, salvo si tratti di competizioni e relative prove di regolarità pura; g) dalla partecipazione dell'assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; h) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; i) da guerra ed insurrezioni; Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 5 di 14 Mod. A840 - ediz.03/2015 agg. 04/2015

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE j) da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; k) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.). Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività professionali, fatta eccezione per l andata e ritorno dal luogo di lavoro. Art Limiti di età Dal momento che la Società non assicura le persone di età superiore a 75 anni, la scadenza della polizza non può essere superiore alla scadenza annuale del premio successiva alla data in cui l Assicurato, o uno degli Assicurati compie, il 76 anno di età. L eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. Art Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione del Contraente che l Assicurato non è affetto da sieropositività al virus HIV, da alcolismo o tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo, applicandosi, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Art Validità territoriale dell assicurazione L'assicurazione vale per il mondo intero. PRESTAZIONI Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 22 (Caso di invalidità permanente) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art Caso di morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Art Caso di morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a sensi di polizza e, in applicazione dell art.60, comma 3) del Codice Civile o dell art.211 del Codice della navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell Assicurato per la restituzione della somma corrisposta. Art Caso di invalidità permanente A) Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata; B) se l infortunio ha come conseguenza un invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 6 di 14 Mod. A840 - ediz.03/2015 agg. 04/2015

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE destro sinistro Perdita, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica: di un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa; C) se l infortunio ha come conseguenza un invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni non elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 7 di 14 Mod. A840 - ediz.03/2015 agg. 04/2015 2%

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; - nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; D) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento procento); E) per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. Art Franchigia assoluta per invalidità permanente La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente di cui all art.22 (Caso di invalidità permanente) delle Condizioni Generali di Assicurazione verrà effettuata con le seguenti modalità: a) sulla parte della somma assicurata fino a euro (centomila) l indennizzo per invalidità permanente viene corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia; b) sulla parte della somma assicurata eccedente euro (centomila) e fino a euro (duecentomila) non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% (cinque procento) della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente; c) sulla parte della somma assicurata eccedente euro (duecentomila) non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% (dieci procento) della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Art Anticipo indennizzo per il caso di invalidità permanente Il Contraente o l Assicurato, trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% (cinquanta procento) del presumibile indennizzo, con il massimo di euro (venticinquemila), a condizione che non siano sorte contestazioni sull operatività della garanzia e che la presunta percentuale d invalidità permanente stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 50% (cinquanta procento). Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dell anticipo. Tale acconto verrà conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali eccedenze pagate. Art Indennità giornaliera per ricoveri La Società, in caso di ricovero dell Assicurato in Istituto di Cura reso necessario a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 60 (sessanta) giorni per ogni infortunio. La giornata di entrata e quella di uscita dall Istituto di Cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. Art Rimborso spese di cura La Società rimborsa all'assicurato, sino alla concorrenza del massimale assicurato, in caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza: a) le spese per gli esami ed accertamenti diagnostici prescritti dal medico; b) le spese per gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dell équipe chirurgica, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, ivi comprese le endoprotesi applicate durante l intervento; c) le spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici, rieducativi e per le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); d) le spese per le rette di degenza; e) le spese di trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario, all'istituto di Cura o ambulatorio, o da un Istituto di Cura o ambulatorio all altro e, successivamente, al domicilio dell Assicurato. L'onere a carico della Società per l'insieme delle prestazioni di cui alle precedenti lettere c) ed e) non potrà superare il 10% (dieci procento) del massimale assicurato. Fascicolo Informativo Viaggio ok pag. 8 di 14 Mod. A840 - ediz.03/2015 agg. 04/2015

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