Fascicolo informativo ex Reg. Isvap del 26/05/10 n.35

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1 AVVERTENZA Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO STORNOHOTEL Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. P r e m e s s a e N o t a I n f o r m a t i v a La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. ERV Ragione Sociale: (di seguito ERV ) :, Rosenheimer Strasse 116, München Autorità di Controllo: è sottoposta al controllo dell Autorità Tedesca BAFIN 2. La situazione Patrimoniale Capitale Sociale sottoscritto e versato: Euro 84,973 milioni Indice di Solvibilità: 237,27% (l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) 3. La Rappresentanza Sede Secondaria in : Rappresentanza (di seguito ERV ), Via G.Washington 70, ; Tel.: ; Sito : ; E- mail: info@erv-italia.it Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA ; REA Autorizzazione all esercizio dell di stabilimento ai sensi dell art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell Albo delle Imprese istituito presso l ISVAP al n. I INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto di assicurazione relativo alla presente Nota Informativa viene concluso con la sede secondaria in della società. 1. Modalità di perfezionamento del contratto. Il Contratto si perfeziona con l adesione dell Assicurato alla Polizza Assicurativa (contratto). La copertura assicurativa decorre dal momento del perfezionamento del Contratto. 1. Adesione, Stipulazione e Validità del Contratto La polizza deve: a. Essere stipulata dal Contraente, il quale nel caso di Persona Fisica deve essere maggiorenne dotato di capacità di agire. b. Essere stipulata tramite Intermediario (Agenzia Viaggio, altro Operatore Turistico o Intermediario Assicurativo) utilizzante la piattaforma e-commerce presente sul sito c. Essere perfezionata con il pagamento del Premio Assicurativo che deve essere contestuale all emissione della polizza. d. Essere stipulata entro le ore del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie. 2. Obblighi del Contraente - Il Contraente deve: a. Prendere debita visione delle Condizioni di Polizza e verificare la rispondenza dei dati b. Stampare la polizza in forma completa. c. Consegnare all Intermediario o inviare a ERV a mezzo fax al n o all indirizzo info@erv-italia.it il certificato assicurativo firmato in ogni sua parte per la formale accettazione. ERV si riserva il diritto di invalidare la polizza qualora non vengano rispettati i criteri di cui sopra. 2. Persone Assicurabili Domiciliate o residenti in Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza Di età inferiore a 70 anni (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità) 3. Operatività e Decorrenza Il presente prodotto assicurativo è operante: Dalle ore e dal giorno fino alla data di scadenza indicati in polizza, Haase Pagina 1/10

2 Per le prestazioni e alle Condizioni indicate nel presente Contratto secondo la tipologia di prodotto scelta dall Assicurato e indicata nel certificato assicurativo di polizza Per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d affari Se il Premio Assicurativo è stato pagato Con estensione oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di partenza venga ritardata per cause non dipendenti dall Assicurato, fino ad un massimo di 5 giorni. ERV declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore. 4. Validità Territoriale L assicurazione è valida per destinazioni in Europa. 5. Coperture assicurative offerte. Per l applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza. 6. Premio Ai sensi dell art. 1901, comma 1, del Codice Civile, l assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per l applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, ERV si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente. 7. Limite di sottoscrizione Non è consentita la stipulazione di più polizze ERV o di capitolato Rappresentanza a garanzia del medesimo rischio al fine di: elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso; 8. Diritto di Rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. 9. Coesistenza di altre assicurazioni Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato è tenuto a dare a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Se l Assicurato, come da secondo comma dell art Codice Civile omette dolosamente di dare l avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l indennità. 10. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 11. Aggravamento / Diminuzione del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a ERV ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati da ERV possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art del Codice Civile. 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo e obblighi dell Assicurato Riferimenti Centrale Operativa: Mesa Asistencia (per conto di ERV); Via Washington 70 ; Tel: ; Fax: ; claims@erv-italia.it Riferimenti Ufficio Sinistri ERV: Via Washington 70, ; Tel: ; Fax: ; claims@erv-italia.it. In caso di necessità o emergenza Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico della richiesta, l'assicurato o chi per esso, si impegna a prendere contatto appena possibile con la Centrale Operativa di ERV al n , per comunicare il tipo di assistenza richiesto. In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso Per ogni richiesta di rimborso l Assicurato o chi per esso deve: a) Porsi in contatto con la Centrale Operativa di ERV per attivare le necessarie procedure di assistenza (in caso di necessità) o di denuncia sinistro (in caso di richiesta rimborso). b) Inviare la documentazione indicata dalla Centrale Operativa secondo la tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERV Ufficio Sinistri Via Washington 70, - a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 30 giorni dall accadimento dell evento o entro 7 giorni dal rientro in. L Assicurato deve: Comunicare i propri dati anagrafici e riferimenti ove essere contattato, Comunicare il numero di Certificato Assicurativo, data di emissione e tipo di copertura/opzione tariffaria, Comunicare il tipo di richiesta di rimborso, Allegare la documentazione necessaria alla verifica, valutazione e liquidazione del sinistro, come da indicazioni ricevute dalla Centrale Operativa, Indicare le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente su cui accreditare il rimborso se dovuto. c) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso; d) Liberare dal segreto professionale, nei confronti di ERV, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. Inoltre: e) L Assicurato riconosce a ERV il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella Sezione disciplinante la singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. f) Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell Assicurato. g) Per la stima del rimborso, effettuato in e con valuta in Euro, da parte di ERV si fa riferimento alle Condizioni Generali e Particolari di Polizza. Pagina 2/10

3 13. Prescrizione Ogni diritto, nei confronti di ERV, si prescrive, ai sensi dell art del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all assistenza e/o all indennizzo. 14. Diritto di recesso Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell Assicurato, questi può comunicare a ERV, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza. ERV riconosce il rimborso del premio al netto delle tasse assicurative e in forma pro rata temporis rispetto al rischio sostenuto. 15. Legge applicabile Il presente Contratto è retto dalla Legge na, ai sensi dell art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. 16. Regime Fiscale Sulla base dell attribuzione delle garanzie allo specifico Ramo ministeriale, al premio è applicata un aliquota d imposta pari al 21,25%. 17. Informativa in corso di contratto. ERV si impegna a comunicare tempestivamente all Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. 18. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni a) Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, ERV non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. b) ERV non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore o ad inattese o incomplete informazioni fornite dall'assicurato. c) ERV declina ogni responsabilità per ritardi od inadempimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore. d) Gli spostamenti organizzati da ERV per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell' Assicurato. 19. Reclami in merito al contratto I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERV: Ufficio Reclami - - Sede secondaria in - Via G.Washington 70, Milano, reclami@erv-italia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I n f o r m a t i v a s u l l a P r i v a c y Informativa resa all interessato per il trattamento assicurativo di dati personali generali e sensibili. Ai sensi dell articolo 13 del Decreto Legislativo n 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato Legge ), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, informiamo di quanto segue: 1. Il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto all espletamento da parte di ERV dell esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa e di quelle connesse a cui ERV è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Il trattamento può essere effettuato anche senza l ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate nell articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge o parti di esse. 3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle su antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile. 4. L eventuale rifiuto di rispondere può comportare l impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato. 5. I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali; società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero delle Attività Produttive; CONSAP e UCI; banche dati esterne nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali e presso i suddetti soggetti. 6. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al precedente punto 1. Pagina 3/10

4 8. L articolo 7 della Legge conferisce all interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; di acquistare conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 9. Titolare del trattamento è ERV in. 10. L Interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 11. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a - Sede secondaria in - - Servizio Privacy - Via G.Washington 70, o al numero fax o privacy@erv-italia.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere D e f i n i z i o n i G e n e r a l i ( G l o s s a r i o ) Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza. Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno in entro il periodo prenotato. Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di assicurazione, con residenza o domicilio in, il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all anno, e che provvede al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l è quella di Mesa Asistencia (per conto di Europäische Reiseversicherung AG). Certificato Assicurativo (Polizza): il documento di sintesi comprovante l acquisto della polizza assicurativa. Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo. Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione. Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Contraente, contenente Nota Informativa e Condizioni Generali di Assicurazione. Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell Assicurato che svolga in la propria attività o che abbia in i propri interessi economici. ERV: il marchio commerciale di Europa: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali. Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall ammontare dell indennizzo come calcolato in concreto da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell Assicurato. Familiari: il coniuge, il convivente, i figli legittimi, naturali, legittimati ed adottivi, gli ascendenti naturali ed adottivi, i fratelli, i suoceri, i generi, le nuore, gli zii, i nipoti ed i collaterali sino al terzo grado di parentela. Garanzia: copertura o prestazione differente dall assistenza offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all Assicurato. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un invalidità permanente. Istituto di cura: l ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche. Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute. Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l Assicurato sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio. Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza. Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche. Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente a ERV. Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all Assicurato in caso di sinistro. Pro Rata Temporis: in proporzione al tempo, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa. Residenza: il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale. Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Scoperto: la parte dell ammontare dell indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell Assicurato come stabilito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza. Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia. Società: l Impresa assicuratrice, cioè. Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di almeno 50km dal luogo di residenza. Pagina 4/10

5 E s c l u s i o n i c o m u n i a t u t t e l e g a r a n z i e Sono esclusi dall assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati; b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall Assicurato, suicidio o tentato suicidio; c) Malattie mentali, stati d ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); d) Malattie preesistenti, cioè malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o anteriori alla data di inizio della copertura e note all Assicurato e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti; f) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione; g) Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo, trekking oltre i 2500 metri, salti dal trampolino con sci o idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme, atti di temerarietà; h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o inerenti a partecipazioni a gare; i) Reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo); j) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali; k) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni; l) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi; m) Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali; n) Situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere; o) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; p) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica; q) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura; r) Inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; s) Pandemia, se definita come tale dall Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e per viaggi intrapresi nonostante il Ministero degli Esteri abbia sconsigliato di viaggiare. C o n d i z i o n i G e n e r a l i d i A s s i c u r a z i o n e Le presenti condizioni sono valide solo per prenotazioni di Servizi Turistici presso Strutture Alberghiere ricettive ubicate in Europa. RINUNCIA AL VIAGGIO ERV, in caso di annullamento del viaggio a seguito degli eventi indicati al punto 2 di cui sotto, fatte salve le Esclusioni e le Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito - riconosce all Assicurato la corresponsione di un rimborso a garanzia delle penali di annullamento fino alla concorrenza del Massimale indicato dal Contraente sul Certificato di Assicurazione: 1.Oggetto dell assicurazione La Società indennizza le penali di annullamento (escluse le eventuali tasse e/o quote di iscrizione) dovute per contratto dall assicurato all operatore turistico, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza se: a) Il viaggio è stato annullato a causa di uno degli eventi involontari di cui all art. 2, occorsi alla persona assicurata ovvero, limitatamente alle fattispecie contemplate sub art. 2 lett. a, b, c, a persona a lei collegata come definita all art. 3; b) L evento era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato; c) La garanzia opera a condizione che le penali di annullamento siano espressamente previste e normate nel contratto tra l assicurato e l operatore turistico. L indennità sarà commisurata all entità della penale applicabile nel momento in cui gli eventi dannosi di cui al successivo art. 2 vengono a manifestarsi, a prescindere dalla data della loro comunicazione all operatore turistico. Pagina 5/10

6 2. Eventi assicurati I danni di cui all articolo precedente sono garantiti se dipendenti da: a) Decesso; b) Infortunio o malattia per i quali sia documentata clinicamente l impossibilità di partecipare al viaggio oppure comportante ricovero ospedaliero; c) Diagnosi o insorgenza di una malattia gravemente invalidante o ad esito infausto; d) Gravidanza della persona assicurata laddove ciò sia stata accertata solo successivamente alla prenotazione del soggiorno. Qualora lo stato di gravidanza fosse già noto in tempi antecedenti alla prenotazione, la penale per annullamento si intende risarcibile soltanto quando si manifestino gravi complicazioni (da documentare mediante certificato medico); e) Rottura di protesi e allentamento di artroprotesi impiantate; f) Perdita o danneggiamento di beni di proprietà della persona assicurata a causa di incendio o atto criminale che rendano indispensabile ed indifferibile la presenza della medesima persona assicurata; g) Perdita dell impiego a seguito di licenziamento imprevisto del lavoratore per difficoltà del datore di lavoro e senza colpa dell'assicurato; h) Assunzione al lavoro se la persona era regolarmente iscritta nelle liste di collocamento o era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato; i) Citazione o convocazione avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare; j) Impossibilità della persona assicurata a raggiungere il luogo di partenza o di soggiorno dal luogo di residenza, a seguito di sinistri occorsi al proprio mezzo di trasporto; k) Furto dei documenti di riconoscimento necessari all espatrio 3. Persone collegate all Assicurato Sono considerate persone collegate alla persona assicurata: a) I familiari della persona assicurata. Per tali sono da intendere il coniuge, il convivente, i figli legittimi, naturali, legittimati ed adottivi, gli ascendenti naturali ed adottivi, i fratelli, i suoceri, i generi, le nuore, gli zii, i nipoti ed i collaterali sino al terzo grado di parentela; b) I parenti che viaggiano insieme sono sempre considerati persone collegate; c) Socio/contitolare dell azienda o dello studio associato della persona assicurata; d) Diretto superiore della persona assicurata nell attività lavorativa. 4. Esclusioni L assicurazione non è operante: a) Se l annullamento dipende da una reazione psicologica derivante dalla paura di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo; b) Nel caso di malattie psichiatriche croniche, anche se si manifestano episodicamente; c) Nel caso l annullamento sia riconducibile ad un motivo già manifestatosi alla stipula della polizza o del quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione; d) Nel caso di interventi per la donazione di organi; e) Se il medico designato dalla Società, di cui all art. 5.3.c che segue, non conferma l impossibilità di viaggiare; f) Se l'albergatore/il locatore/il tour operator receda dal contratto. 5. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro 5.1. L Assicurato è tenuto ad annullare il viaggio senza indugio al verificarsi di uno degli eventi indicati, per limitare le penali di annullamento al minimo possibile. La notifica dell annullamento deve essere in primo luogo comunicata telefonicamente alla Centrale Operativa della Società entro 24 ore, ed in secondo luogo alla Società con lettera raccomandata a.r., via fax al numero o all indirizzo claims@erv-italia.it entro 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l evento assicurato. Un eventuale maggiorazione di penale addebitata dal Tour Operator/fornitore di servizi in conseguenza di un ritardo da parte dell Assicurato nel segnalare l Annullamento, resterà a carico dell Assicurato. In caso di denunce del sinistro oltre 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è manifestato l evento che ha determinato l annullamento, si applicheranno le previsioni degli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile L Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa della Società la seguente documentazione in originale: a. certificato di assicurazione, documenti di prenotazione e fattura dei costi di annullamento; b. in caso di infortunio, malattie gravi imprevedibili, gravidanza, rottura di protesi e allentamento di artroprotesi impiantate, un certificato medico, nonché l'avviso di malattia inviato all istituto di previdenza sociale; c. in caso di morte, certificato di morte; d. in caso di perdita o danneggiamento di beni materiali, denuncia presso le Autorità Locali competenti; e. in caso di licenziamento, la lettera del datore di lavoro; f. in caso di assunzione, la copia del nuovo contratto di lavoro; 5.3. A richiesta della Centrale Operativa della Società l Assicurato dovrà: a. presentare un certificato di invalidità / certificato di inabilità al lavoro e se necessario un certificato medico di uno specialista; b. consentire alla Centrale Operativa della Società indagini sull impossibilità a viaggiare a causa di infortunio o di imprevista malattia grave sulla base di un certificato medico di uno specialista; c. consentire gli accertamenti medici presso personale sanitario incaricato dalla Centrale Operativa della Società Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Pagina 6/10

7 6. Scoperto di garanzia La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% dell importo della penale. In caso di furto dei documenti d identità necessari al viaggio, con uno scoperto del 50% qualora l evento accada nei 5 giorni precedenti la partenza. 7. Massimale assicurato 8.1. Il massimale deve essere pari al prezzo pieno del viaggio. Rinuncia al Viaggio Massimali Massimale per Transazione: Massimale per Assicurato: La Società risarcisce fino alla concorrenza del massimale in caso di annullamento del soggiorno, la penale per l annullamento della prenotazione (solo albergo / locale affittato, con esclusione delle spese di trasporto), dovuta per contratto al momento del manifestarsi del sinistro, al netto dello scoperto di garanzia di cui al precedente art Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile la Società, ai sensi dell art del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 1. Oggetto dell assicurazione 1.1 Qualora si verifichi un interruzione imprevista del viaggio, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, i danni indicati sub art. 1.2 se: a. il viaggio è stato interrotto a causa di uno degli eventi involontari di cui all art. 2, occorsi alla persona assicurata ovvero, limitatamente alle fattispecie contemplate sub art. 2 lett. a, b, c, a persona a lei collegata come definita all art. 3; b. l evento era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato; 1.2. La Società indennizza i seguenti danni: a. i costi sostenuti dall assicurato per la locazione della stanza d albergo e/o della struttura locata; b. i costi aggiuntivi determinati dalla partenza anticipata dal luogo di soggiorno. 2. Eventi assicurati I danni di cui all articolo 1.2 lettera sono assicurati soltanto se dipendenti da: a. morte; b. infortunio o malattia per i quali sia documentata clinicamente l impossibilità di continuare il viaggio oppure comportante ricovero ospedaliero; c. diagnosi o insorgenza di una malattia gravemente invalidante o ad esito infausto; d. rottura di protesi o allentamento di artroprotesi impiantate; e. perdita o danneggiamento di beni di proprietà della persona assicurata a causa di incendio o atto criminale che rendano indispensabile ed indifferibile la presenza della medesima persona assicurata. 3. Persone collegate all Assicurato Le persone da considerare collegate alla persona assicurata sono tutte quelle indicate nell art. 3 della Sezione Annullamento viaggio. 4. Servizi non utilizzati La Società rimborsa la quota del prezzo del viaggio relativa ai servizi non utilizzati, se il viaggio è stato interrotto anticipatamente per uno degli eventi in garanzia e se le spese prepagate sono irrecuperabili. 5. Costi aggiuntivi susseguenti ad eventi naturali durante il viaggio La Società rimborsa, in ogni caso fino a concorrenza del massimale assicurato, i costi aggiuntivi fino a 50% del costo del viaggio prenotato, al massimo 1.000, per il prolungamento del soggiorno usufruito secondo gli standard prenotati ovvero per la partenza anticipata dell assicurato, se le predette variazioni del viaggio sono dovute agli eventi di cui all art.2 e. 6. Esclusioni Valgono per la presente garanzia le esclusioni di cui all art. 4, lettere a, b, c della Sezione Annullamento viaggio. 7. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro 5.1. L Assicurato è tenuto ad annullare il viaggio senza indugio al verificarsi di uno degli eventi indicati, per limitare le penali di annullamento al minimo possibile. La notifica dell annullamento deve essere in primo luogo comunicata telefonicamente alla Centrale Operativa della Società entro 24 ore, ed in secondo Pagina 7/10

8 luogo alla Società con lettera raccomandata a.r., via fax al numero o all indirizzo claims@erv-italia.it entro 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l evento assicurato. Un eventuale maggiorazione di penale addebitata dal Tour Operator/fornitore di servizi in conseguenza di un ritardo da parte dell Assicurato nel segnalare l Annullamento, resterà a carico dell Assicurato. In caso di denunce del sinistro oltre 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è manifestato l evento che ha determinato l annullamento, si applicheranno le previsioni degli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile 7.2. L Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa della Società la seguente documentazione in originale: a. certificato di assicurazione, documenti di prenotazione e fatture e documenti di viaggio non utilizzati (p.e. vouchers); b. in caso di infortunio, malattie gravi imprevedibili, rottura di protesi e allentamento di artroprotesi impiantate, un certificato medico, nonché l'avviso di malattia inviato all istituto di previdenza sociale; c. in caso di morte, un certificato di morte; d. in caso di perdita o danneggiamento di beni materiali,un adeguata certificazione (ad esempio un rapporto di polizia); 7.3. A richiesta della Centrale Operativa della Società, l Assicurato dovrà: a. presentare un certificato di invalidità e se necessario un certificato medico di uno specialista; b. consentire alla Centrale Operativa anzidetta indagini sull impossibilità a viaggiare a causa di infortunio o di imprevista malattia grave sulla base di un certificato medico di uno specialista Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. 8. Scoperto di garanzia La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 20 % dell importo della penale. 9. Massimale assicurato 9.1. Il massimale deve essere pari al prezzo pieno del viaggio. Interruzione del Viaggio Massimali Massimale per Transazione: Massimale per Assicurato: La Società risarcisce fino alla concorrenza del massimale assicurato in caso di interruzione del soggiorno, la parte pagata ma non goduta di quanto prenotato (solo albergo / locale affittato, con esclusione delle spese di trasporto), dovuta per contratto al momento del manifestarsi del sinistro, al netto dello scoperto di garanzia di cui al precedente art Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile la Società, ai sensi dell art del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 9.3 Laddove il sinistro interessi una pluralità di assicurati, il tetto massimo di tutte le prestazioni rese a fronte di tutti sinistri intervenuti relativamente allo stesso evento è limitato a (copertura cumulativa). Qualora le somme individuali complessivamente assicurate eccedano il massimale sopra indicato, i risarcimenti spettanti ai singoli assicurati si intendono ridotti e imputati proporzionalmente alle singole polizze, così da non superare, sommati, l importo di cui sopra. COPERTURA RITARDI 1. Oggetto dell assicurazione La Società rimborsa i costi sostenuti dall Assicurato in conseguenza di: a. ritardata partenza del viaggio; b. ritardo dei mezzi pubblici di trasporto; se il ritardo impedisca all Assicurato di raggiungere l albergo / il locale affittato alla data prestabilita. 2. Garanzia Ritardata partenza La Società rimborsa i costi aggiuntivi documentati relativi al viaggio di andata se l Assicurato o una persona collegata è colpito da uno degli eventi sotto elencati e pertanto è costretto a ritardare la partenza del viaggio coperto dall assicurazione, a condizione che l evento in questione fosse imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio. I costi aggiuntivi saranno rimborsati per servizi di tipo e livello equivalenti a quelli originalmente prenotati fino al 20% del costo del viaggio prenotato, e comunque con un massimo complessivo, ovvero riferito a tutti gli eventi anche successivamente e cumulativamente verificatisi e coperti sub. 2.2., di 300, Eventi assicurati Gli eventi assicurati sono: a. morte di una persona collegata; b. infortunio o malattia adeguatamente documentati e tali da giustificare la ritardata partenza; c. rottura di protesi e allentamento di artroprotesi impiantate; d. perdita o danneggiamento di beni di proprietà della persona assicurata a causa di incendio o atto criminale che rendano indispensabile ed indifferibile la presenza della medesima persona assicurata; Pagina 8/10

9 4. Persone collegate all Assicurato Le persone collegate alla persona assicurata sono tutte quelle indicate all art. 3 lettere a, b della Sezione Annullamento viaggio, della presente polizza. 5. Ritardi dei mezzi pubblici di trasporto 5.1. La Società rimborsa i costi necessari e documentati per vitto e alloggio, fino all ammontare di 150 per evento se il viaggio subisce un ritardo di più di 8 ore a causa di un ritardo dei trasporti pubblici Sono considerati trasporti pubblici tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri. Pertanto vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici Laddove il sinistro interessi una pluralità di assicurati, il tetto massimo di tutte le prestazioni rese a fronte di tutti sinistri intervenuti relativamente allo stesso evento è limitato a (copertura cumulativa). Qualora le somme individuali complessivamente assicurate eccedano il massimale sopra indicato, i risarcimenti spettanti ai singoli assicurati si intendono ridotti e imputati proporzionalmente alle singole polizze, così da non superare, sommati, l importo di cui sopra. 6. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro 6.1. In caso di partenza ritardata l Assicurato deve inviare alla Centrale Operativa i seguenti documenti in originale: a. certificato di assicurazione, documenti di prenotazione e fatture; b. in caso di morte, un certificato di morte; c. in caso di infortunio, malattie gravi imprevedibili e rottura di protesi e allentamento di artroprotesi impiantate, un certificato medico e, d. in caso di perdita o danneggiamento di beni materiali, un adeguata certificazione (ad esempio un rapporto di polizia) L Assicurato è tenuto a farsi rilasciare una certificazione del ritardo del trasporto pubblico ed a trasmettere tale documento alla Centrale Operativa della Società L inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. ASSISTENZA IN VIAGGIO Consulenza Medica Telefonica Servizio telefonico di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell Assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare. Segnalazione di un medico specialista Segnalazione del nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l Assicurato, qualora emerga la necessità per l Assicurato di sottoporsi ad una visita specialistica. Trasporto/Rientro sanitario Organizzazione del trasporto o del rientro con il mezzo più idoneo dal centro di primo soccorso o di ricovero verso un centro medico più adeguato o verso il domicilio dell Assicurato, previa consultazione dei medici curanti. Rientro del convalescente Massimale 500 Massimale per persona e per periodo assicurativo. Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dell Assicurato qualora a causa della convalescenza non sia in grado di continuare il viaggio, previa consultazione medica. La scelta del mezzo più idoneo spetta alla Centrale Operativa. Rientro dei compagni di viaggio Massimale 750 Massimale per persona e per periodo assicurativo, fino ad un massimo di tre compagni di viaggio. Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dell Assicurato a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso di un compagno di viaggio. La scelta del mezzo più idoneo spetta alla Centrale Operativa. Ricongiungimento familiare Massimale Costo Viaggio 150. Soggiorno fino a 3gg per un massimo di 80 /gg Organizzazione e presa in carico delle spese di viaggio e di soggiorno di un solo familiare in caso di Decesso dell Assicurato o di Ricovero Ospedaliero dello stesso con prognosi superiore a 5gg (o di 48ore qualora l Assicurato sia minorenne o portatore di handicap). Rientro Anticipato Massimale 300 Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro dell Assicurato in caso di Decesso o di Ricovero Ospedaliero di un familiare con prognosi superiore a 5gg (o di 48ore qualora il familiare sia minorenne o portatore di handicap). Pagina 9/10

10 Prolungamento soggiorno Massimale fino a 3gg per un massimo di 80 /gg Massimale per persona e per periodo assicurativo. Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l Assicurato dichiari l impossibilità di intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali). Rimpatrio Salma Massimale 500 Presa in carico delle spese di trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura a seguito di decesso dell Assicurato; sono escluse le spese funerarie. RICERCA, SALVATAGGIO E RECUPERO Spese di ricerca, salvataggio e recupero Massimale per persona e per periodo assicurativo. In caso di infortunio: - Rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca salvataggio e recupero. Pagina 10/10

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