annue lorde, confermando il finanziamento dei maggiori oneri con le risorse di cui all art. 15 del CCNL 1/04/199 e successivi incrementi.

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1 Il Comune di XXX pone quesito inerente l indennità spettante al personale educativo degli asili nido di cui all art. 31 comma 7 del CCNL 14/09/2000, in particolare se la medesima sia o meno erogabile in caso di assenza per maternità, nel caso di astensione anticipata dal lavoro disposta dall Ispettorato del Lavoro. Chiede inoltre con quale criterio vada decurtata tale indennità per i periodi di assenza dal servizio e se i pareri resi dall ARAN sull argomento siano ancora applicabili ovvero smentiti da giurisprudenza contraria. L art. 31 del CCNL 14/09/2000 del personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, successivo a quello del 1/04/1999 (cosiddette code contrattuali) rubricato Personale educativo degli asili nido, disciplina le particolari condizioni di lavoro prestato dal personale educativo negli asili nido fissandone l orario settimanale, il calendario scolastico, che in ogni caso non può in ogni caso superare le 42 settimane e le peculiarità aggiuntive del trattamento economico (comma 7) : e confermata l indennità professionale di L annue lorde, prevista dall art.37, co.1, lett. c) del CCNL del Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal , un indennità di L mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell art. 15 del CCNL dell Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico. Il richiamato art. 37 rubricato Indennità al comma 1 lettera c) del CCNL di Comparto stipulato il 6/7/1995 recita testualmente: 1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoelencate : omissis c) al personale educativo degli asili nido : L annue lorde;..omissis.. 3.Le indennità previste dalle lettere c).. del comma 1 competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa L art. 49 del CCNL 14/09/2000 ricomprende la suddetta indennità tra le voci che costituiscono la retribuzione annua lorda da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, confermandone la natura di emolumento retributivo a carattere fisso e continuativo. L art. 6 del CCNL stipulato il 5/10/2001 all art. 6 stabilisce che l indennità di cui all art. 37 comma 1. lettera c) del CCNL 6/7/1995 sia incrementata con decorrenza dal 2001 di lire

2 annue lorde, confermando il finanziamento dei maggiori oneri con le risorse di cui all art. 15 del CCNL 1/04/199 e successivi incrementi. La dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL del 5/10/2001 precisa che l aumento dell indennità può essere attribuito al personale che comunque alla data di sottoscrizione dell ipotesi di CCNL (1/6/2001) già fruiva dello stesso compenso, stabilendo un collegamento automatico tra i percettori della precedente indennità e il nuovo incremento. Dalla rassegna delle disposizioni contrattuali inerenti l elemento retributivo oggetto del quesito, si evince che l indennità in argomento, cosiddetta indennità di asilo nido : è stata originariamente istituita (art.37 comma 1 lettera c) del CCNL 6/07/1995) nella misura di annue lorde con finanziamento a carico del bilancio degli enti; è stata successivamente incrementata di una quota di annue lorde ( mensili per 10 mensilità in quanto non è corrisposta nei mesi di luglio e di agosto), la quale per disposizione contrattuale non ha effetti sulla pensione, sul trattamento di fine rapporto e sugli altri istituti di carattere economico e va imputata al Fondo risorse decentrate (art. 15 CCNL 1/04/1999 e s.m.i.); ha subito un ulteriore incremento di lire annue lorde della quota originaria istituita dal CCNL del 1995, con decorrenza dal 2001 con previsione dell imputazione del maggior onere al Fondo risorse decentrate; tale indennità contrattualmente viene espressamente qualificata come professionale (proprio dall art.31, comma 7, del CCNL del ) in quanto legata alle svolgimento delle mansioni tipiche e specifiche per le quali tale personale viene assunto spetta, pertanto, solo a dipendenti inquadrati nella categoria C con tale specifico profilo e mansione, come esemplificato nella declaratoria della categoria C di cui all Allegato A del CCNL 31/03/1999. Passando alla risposta alla prima ed essenziale parte del quesito, si precisa che l interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l inizio dell astensione obbligatoria per gravidanza può essere disposta dall Ispettorato del Lavoro con specifico provvedimento. L astensione dal lavoro della dipendente decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale. Il periodo di interdizione al lavoro per gravidanza a rischio è equiparato, a tutti gli effetti, a quello di congedo di maternità. La normativa di riferimento è costituita attualmente dall art. 17 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della

3 paternità, a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, n.53, che ha novellato gli articoli 4, 5 e 30 della legge 1204 del 30 dicembre Il trattamento economico è costituto dall intera retribuzione fissa mensile in godimento, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività, per tutto il periodo di congedo per maternità, ai sensi dell art. 17 comma 4 del CCNL 14/09/2000, come confermato dalla Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 14 del 16/11/2000 e dalle circolari INPDAP n.24 del 29/05/2000 e n. 49 del 27/11/2000. La dichiarazione congiunta n.13 del CCNL 14/09/2000 precisa l equiparazione ai fine del trattamento economico fra l astensione obbligatoria dal lavoro e l interdizione dal lavoro previste dalla legge. Tale periodo è computato nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie. Per gli altri periodi connessi all evento di maternità (e di paternità) si rinvia al succitato T.U. 151/2001 molto dettagliato nella puntualizzazione della disciplina del trattamento economico e normativo connesso alle varie fattispecie di astensione dal lavoro definite all art. 2: congedo di maternità (tit.iii), congedo di paternità (Tit.IV), congedo parentale (Tit. V), congedo per malattia del figlio, (Tit.VII) ed ai riposi, permessi e congedi di cui al Tit.VI. A livello contrattuale la materia è trattata dall art. 17 Congedi di genitori del CCNL14/09/2000 (ove i riferimenti legislativi sono alle disposizioni previgenti al suddetto T.U.). Per quanto attiene alla posizione dell ARAN, essa - con il parere B8 - si è espressa nel modo seguente allo specifico quesito se l indennità in argomento spetti anche in caso di assenza dal servizio. in caso di malattia del dipendente, troverà applicazione l art.21, comma 7, del CCNL del e quindi trattandosi di una indennità fissa e continuativa (a tale fine è sufficiente la considerazione che l art.49 del CCNL del la inserisce tra le voci retributive da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro) essa sarà corrisposta secondo la disciplina ivi prevista in relazione a ciascuna delle ipotesi considerate 1. per intero per i primi 9 mesi di assenza; 2. al 90% per i successivi 3 mesi di assenza; 3. al 50% per gli ulteriori 6 mesi;

4 Non viene corrisposta nell ambito dell ulteriore periodo di 18 mesi di assenza per malattia non retribuita, ai sensi dell art.21, comma 2, del CCNL del Nel caso di congedo di maternità (astensione obbligatoria) essa sarà comunque corrisposta, dato il principio stabilito nell art.17, comma 4, per cui alla lavoratrice in congedo di maternità spetta l intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (tra cui rientra anche l indennità di cui trattasi), compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività. Nel caso di congedo parentale, in applicazione dell art. 17 del CCNL del , per i primi 30 giorni di fruizione spetta l intera retribuzione, con l esclusione dei soli compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute; pertanto, per tali giorni la lavoratrice avrà diritto a percepire per intero l indennità di cui all art.37, comma 1, lett.c); per i successivi periodi di congedo parentale, entro il limite di sei mesi complessivi tra entrambi i genitori e fino al terzo anno di vita, il trattamento economico (e quindi anche l indennità) è dovuta nella misura del 30%, ai sensi dell art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001; successivamente al terzo anno, per gli ulteriori periodi di congedo parentale il trattamento economico (e quindi anche l indennità) è dovuto nella misura del 30% ma solo se il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria. A diverse conclusioni dobbiamo arrivare con riferimento all indennità di cui all art.31, comma 7, del CCNL , pari a mensili lorde per 10 mensilità, dato che essa non presenta i requisiti di fissità e continuità propri di quella dell art.37, comma 1, lett.c del CCNL del ). Per tale caratteristica depone anche il contenuto del citato comma 7 che qualifica l indennità come trattamento economico accessorio, escludendo gli effetti sulla pensione, sul trattamento di fine rapporto e sugli altri istituti di carattere economico. Pertanto, essa: - non sarà corrisposta in alcun caso nelle ipotesi di assenza per malattia; - non sarà corrisposta neppure nell ipotesi di congedo di maternità, data la mancanza del requisito della continuità e della fissità richiesto espressamente dall art.17, comma 4, ai fini della conservazione alla lavoratrice dei compensi accessori; - conseguentemente, e a maggiore ragione, non sarà corrisposta nel caso di congedo parentale. Tale orientamento è stato ribadito nel parere 900VC10 laddove di argomenta altresì che: Analogamente, essa non deve essere corrisposta in caso di fruizione dei permessi previsti dall art. 19, commi 1, 2 e 3 del CCNL del : infatti, il loro trattamento economico è

5 identico a quello previsto dall art. 17, comma 5, del CCNL del per il primo mese di congedo parentale. Essa non sarà corrisposta neppure in caso di distacco sindacale perché l art. 47 del CCNL del rinvia all art. 52, comma 2, lettera c) dello stesso CCNL che fa espresso riferimento ai soli assegni a carattere continuativo e non riassorbibile. Per quanto riguarda le ferie, si evidenzia che l art. 18, comma 1 del CCNL del prevede espressamente che durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. Poiché l indennità in esame è corrisposta solo per 10 mensilità, crediamo non possa esservi alcun dubbio sul fatto che non possa essere corrisposta durante le ferie. Sembra superfluo sottolineare, inoltre, che detta indennità non deve essere corrisposta in caso di assenza non retribuita (ad esempio, aspettative di cui all art. 14 del CCNL del ) e nel parere 900VC11. L ARAN distingue fra le due voci indennitarie: la quota professionale avente i caratteri della fissità e continuità e la quota aggiuntiva facente parte del trattamento economico accessorio, per disposizione contrattuale senza effetti sulla pensione, sul trattamento di fine rapporto e sugli altri istituti di carattere economico. Poiché tale indennità,o, meglio, quota di indennità, che nel prosieguo del presente parere definiremo accessoria e non pensionabile, viene corrisposta solo per i 10 mesi del calendario di funzionamento degli asili nido e non nei mesi di chiusura di luglio ed agosto, l Agenzia ne disconosce i caratteri di fissità e continuità e la considera, piuttosto, legata alla presenza in servizio. Nel parere 900VC6 la definisce un compenso che non solo non si riconnette alla professionalità del dipendente (il contratto, infatti, a differenza della precedente non la qualifica come indennità professionale) ma viene ricondotto espressamente alla durata del calendario scolastico (10 mesi), rientrando, quindi, tra quei trattamenti economici legati alle modalità temporali della prestazione lavorativa per i quali la giurisprudenza esclude la garanzia della irriducibilità. Peraltro entrambe le indennità o le quote di indennità (la professionale e l accessoria e non pensionabile ) facevano comunque parte del trattamento economico accessorio in forza dell art. 28 del CCNL 1995 sulla struttura della retribuzione (articolo, ora, disapplicato dal combinato disposto degli articoli 2 e 69 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165), pur conservando le diverse caratteristiche stabilite dalla norma contrattuale. Più recentemente, l Agenzia in risposta al quesito : C7. Quali sono le corrette modalità applicative della nuova disciplina in materia di trattamento economico delle assenze per malattia del personale contenute nell'art.71 del D.L. 25

6 giugno 2008 n.112. In particolare quali sono le voci retributive assoggettate a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni? Ha argomentato: Per quanto di competenza dell'aran, si ritiene utile evidenziare quanto segue. Attualmente, sulla base delle indicazioni dell'art.45 del D.Lgs. n.165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive: a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale,. b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare; c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare,. d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale; e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro. Il trattamento economico accessorio è quello finalizzato, invece, a compensare la produttività e remunerare le prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di rischio o disagio o ancora specifiche modalità di esecuzione della stessa, anche sotto il profilo temporale. Sostanzialmente, il trattamento economico accessorio ricomprende tutte le voci retributive comunque diverse da quelle sopra elencate relativamente alla nozione di trattamento economico fondamentale. Per l'individuazione specifica delle singole voci del trattamento economico accessorio, anche sotto il profilo regolativo, occorre fare riferimento alle prescrizioni dell'art.17 del CCNL dell' e delle altre clausole contrattuali che, in modo particolare, le hanno disciplinate. Tali voci retributive, attualmente, sono : 1. omissis..

7 9. indennità del personale educativo degli asili nido, del personale insegnante delle scuole materne ed elementari, dei docenti delle scuole degli enti locali, dei docenti di sostegno operanti nelle scuole statali, del personale docente dei centri di formazione professionale (art.37, comma 1, lett. c), d) ed e) del CCNL del ; artt.30, 31, 32, 32-bis, e 34 del CCNL del ) I suddetti pareri dell Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni non risultano, a conoscenza di chi scrive, contraddetti da significativa giurisprudenza contraria. Riassumendo, in caso di malattia: 1. per i primi 18 mesi retribuiti di assenza per ogni periodo di assenza, di qualunque durata fino a un massimo di dieci giorni per periodo ai sensi dell art.71 comma 1 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 (come specificato nelle circolari UPPA del Dipartimento della Funzione Pubblica n.7 e 8 rispettivamente in data 17 luglio e 5 settembre 2008 e nel parere ARAN 795-C21C7 sopra citato) viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale e l assegno per il nucleo familiare (come da parere ARAN E6) con esclusione di tutte le voci del trattamento economico accessorio, ivi comprese le indennità in argomento. 2. Per i periodi di assenza oltre i dieci giorni per periodo nei primi 9 mesi di assenza e nei successivi 3 mesi (con riduzione percentuale al 90%) e nei successivi 6 mesi (con riduzione percentuale al 50%) l indennità in questione va corrisposta ai sensi dell art. 21 comma 7 del CCNL 6/7/1995, con esclusione della quota accessoria e non pensionabile. 3. Nei periodi di assenza dovuti a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero/day hospital e successivo periodo di convalescenza post ricovero con le scansioni percentuali di cui al punto 2) nei periodi 9 mesi - 3 mesi e 6 mesi ed in caso di patologie gravi che richiedano terapia salvavita ed assimilabili di cui all art.21 comma 7-bis del CCNL 6/71995, in ossequio al disposto di cui all art.71 secondo periodo del comma 1- (Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore ) l indennità professionale va parimenti corrisposta con esclusione della quota accessoria e non pensionabile.

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