Limite aggiunto dall art. 52 della legge fiscale collegata alla finanziaria L. 342/2000.

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1 Il commento 1. Normativa di riferimento L istituto del rimborso trimestrale IVA è disciplinato dall art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contribuente può richiedere il rimborso infrannuale IVA, relativamente ai primi tre trimestri dell anno solare, se rientra in una delle seguenti ipotesi previste dall art. 30, co. 3, D.P.R. 633/1972: 1. esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l effettuazione di operazioni attive con aliquote mediamente inferiori rispetto all aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni 1 ; 2. effettuazione di operazioni non imponibili (cessioni all esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni intracomunitarie) per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; 3. acquisizione ed importazione di beni ammortizzabili per un importo superiore a due terzi 2 dell ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA (la somma rimborsabile è la sola IVA relativa all acquisto di tali beni ammortizzabili). In riferimento a quest ultimo punto, la CM 16/11/2000, n. 207/E ha escluso la possibilità: ( ) per il contribuente di richiedere il rimborso trimestrale per l acquisto di beni e servizi per studi e ricerche ( ). Si ritiene utile precisare inoltre che la R.M. del 09/04/2002, n. 111/E ha espressamente previsto che: ( ) sia possibile richiedere il rimborso infrannuale dell IVA, ( ) sia per l imposta assolta sulle fatture di acconto relative all acquisto di attrezzature, sia nel caso delle fatture di acconto emesse in base agli stati di avanzamento lavori 3. Pertanto i soggetti in possesso dei suddetti requisiti, possono richiedere a rimborso i crediti maturati nel corso del trimestre (di importo superiore a 2.582,28 euro 4 ), presentando all Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente apposita istanza 5 : contenente le indicazioni previste dall art. 1, D.M. 23/07/1975 e successive modificazioni ed integrazioni; entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento Garanzie da fornire Come precisato in precedenza, il contribuente può richiedere a rimborso solamente i crediti maturati nel corso del trimestre, escludendo la possibilità del riporto di crediti derivanti dalle precedenti liquidazioni 7. A tal fine, il primo comma dell art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, statuisce che il contribuente intenzionato a richiedere il rimborso infrannuale deve prestare le medesime garanzie previste in tema di rimborso IVA annuale, a meno che: la somma richiesta a rimborso non ecceda i 5.164,57 euro; non possa beneficiare delle situazioni esimenti previste dal successivo comma 7, dell art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 (in tal caso il contribuente dovrà presentare, unitamente all apposita istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall art. 8, co. 2, D.P.R. 542/1999); non rientri tra le imprese considerate virtuose e quindi ritenute dall Amministrazione Finanziaria solvibili ed affidabili; l ammontare dei rimborsi non superi il 10% dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati 8. Tra le possibili garanzie da fornire è prevista quella relativa al rilascio di una fideiussione da parte di un istituto di credito, contestualmente: ( ) all esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento ( ) 9. 1 L art. 3, co. 6, D.L. 250/1995 precisa inoltre che l aliquota IVA media delle operazioni passive deve essere superiore di almeno il 10% rispetto a quella sulle operazioni attive. 2 Limite aggiunto dall art. 52 della legge fiscale collegata alla finanziaria L. 342/ A condizione che sia rispettata la percentuale dei due terzi e che i beni siano destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno il diritto alla detrazione. Sull argomento cfr. C. Delladio, Rimborso IVA infrannuale relativo alle fatture di acconto per stati di avanzamento, La Settimana Fiscale, n. 23, 10/06/2004, pagg. 34 e Art. 30, co. 3, D.P.R. 633/ Il nuovo modello di istanza è di prossima emanazione. 6 Art. 8, co. 2, D.P.R. 542/1999, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17/02/ A tal proposito, la CM 26/04/1999, n. 92/E precisa che l importo da richiedere a rimborso: deve essere determinato facendo riferimento esclusivamente all eccedenza d imposta detraibile risultante dalla liquidazione relativa al trimestre di competenza (non computando, quindi, l eventuale credito riportato nel periodo precedente). 8 Cfr. Circolare dell Agenzia delle Entrate del 21/06/2004, n. 28/E. 9 Art.38-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972, come modificato dall art. 9, D.L. 269/2003. La modifica in esame decorre dal 02/10/2003. CHIUSURA IN REDAZIONE: 05/07/2004 1

2 Il commento La Circolare dell Agenzia delle Entrate del 21/06/2004, n. 28/E precisa che: Nei casi in cui si voglia commisurare la durata della garanzia al minor termine di decadenza dell accertamento, occorre, in ogni caso, tenere conto di tutte le disposizioni che possono averne comportato un differimento ( ). Ad esempio, si dovrà tener conto della proroga di due anni dei termini di accertamento per tutti i contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, L. 289/2002, in materia di sanatorie fiscali. Al riguardo è stata appositamente previsto un modello di fideiussione/polizza fideiussoria per il rimborso dell IVA, che le compagnie di assicurazione e banche devono adottare, nel momento in cui il contribuente richiede delle somme IVA a rimborso; in particolare, tutti coloro che vorranno richiedere il rimborso dell eccedenza dell imposta sul valore aggiunto per il secondo trimestre 2004, entro il 31/07/2004 e che non sono dispensati dal fornire la garanzia, potranno farlo nel rispetto del nuovo modello di fideiussione previsto Conteggio interessi L articolo 38-bis, co. 5, D.P.R. 633/1972 statuisce che, con apposito decreto 11, vengano disciplinate le modalità relative all esecuzione dei rimborsi e le modalità e termini per la richiesta degli stessi, relativi a periodi inferiori all anno e per la loro esecuzione. Il D.M. 15/02/ ha disposto, modificando il D.M. 23/07/ , che: ( ) i rimborsi infrannuali delle eccedenze dell imposta sul valore aggiunto devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari su apposita istanza degli interessati ( ). La normativa sopra citata deve essere ulteriormente integrata con l art. 78, L. 413/ relativo all istituzione del conto fiscale e con il relativo regolamento di attuazione disciplinato dal D.M. 567/ Pertanto, dal 21 giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, cominciano a decorrere gli interessi al tasso del 2,75% annuo. Ad esempio, se si richiedesse il rimborso per il secondo trimestre 2004, il rimborso dovrebbe, di regola, avvenire entro il 20/08/2004; se ciò non avvenisse, dal 21 di agosto si conteggiano gli interessi maturanti sul credito IVA infrannuale richiesto a rimborso. Più problematica, invece, risulta essere l individuazione della data esatta sino alla quale devono essere calcolati gli interessi sulla somma richiesta a rimborso. Al riguardo, la Suprema Corte 16 ha affermato che gli interessi: ( ) si arrestano alla data della apposita comunicazione del competente ufficio al concessionario del servizio della riscossione, gestore del conto fiscale sul quale gli accrediti devono essere eseguiti, e riprendono a decorrere dopo il sessantesimo giorno da detta data ( ). Inoltre: ( ) gli interessi vanno computati fino alla data di emissione del mandato di pagamento, il quale deve essere comunicato in un termine ragionevole al contribuente, ma non se ne può inferire che il mandato di pagamento debba liquidare gli interessi fino alla data della sua comunicazione ( ) 17. Da quanto riportato si evince come gli interessi: si incomincino a calcolare dal 21 giorno del secondo mese successivo al trimestre per il quale si richiede il rimborso; si interrompano, nel momento in cui l A.F. emetta ordinativo di pagamento nei confronti del concessionario; ricomincino a calcolarsi, decorsi 60 giorni dalla comunicazione al concessionario che autorizzi l erogazione del rimborso. Pertanto, nel caso in cui il concessionario rimborsi quanto precedentemente richiesto all A.F., senza tener conto degli ulteriori interessi, decorrenti allo scadere dei 60 giorni a sua disposizione per l erogazione effettiva del rimborso, il contribuente potrà richiedere al concessionario, attraverso apposita istanza, gli interessi aggiuntivi. 10 Il modello, approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 10/06/2004, è pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15/06/ La norma faceva espressamente riferimento a un decreto: del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. 12 Pubblicato sulla G.U. n. 48 del 17/02/ Pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25/07/ Pubblicata sul S.O. n. 91 alla G.U. n. 305 del 31/12/ Pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31/12/1993. Per ciò che qui interessa è importante l art. 20 del citato regolamento di attuazione. 16 Cassazione Civile, sez. Tributaria, 08/04/2003, n Cassazione Civile, sez. Tributaria, 02/03/2004, n

3 Gli aspetti operativi 1. Rimborso infrannuale IVA: istituto della compensazione Qualora sussistano i requisiti per richiedere il rimborso infrannuale, il contribuente ha la possibilità di scegliere fra il rimborso dell imposta a credito o la sua compensazione sul Mod. F24, sia con i debiti risultanti dalle successive liquidazioni periodiche IVA (compensazione di tipo verticale), che con altri tributi e contributi (compensazione orizzontale) 18. A tal proposito, la CM 26/04/1999, n. 92/E precisa che: I contribuenti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale ( ) possono compensare l IVA a credito con i debiti derivanti da altri tributi, contributi o premi, a partire dal 1 giorno successivo al trimestre di riferimento ( ), rispettando comunque l obbligo di presentare l apposita istanza, di cui all art. 1, D.M. 23/07/ , entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Ciò vuol dire, ad esempio, che nel caso in cui il contribuente presenti un credito d imposta relativo al secondo trimestre (01/04-30/06), può portare in compensazione il suddetto credito già dal 01/07, potendo in ogni caso presentare l istanza entro il 31/07. Si precisa che, anche per la compensazione del credito IVA infrannuale con altri tributi, contributi e premi, va sempre tenuto conto del limite massimo compensabile annualmente di euro ,90, posto ai sensi dell art. 16, L. 388/2000. Inoltre, l istituto della compensazione influisce anche sulla disposizione prevista dall art. 38-bis, D.P.R. 633/ , poiché: ( ) ai fini del computo del limite di rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia ( ) occorre riferirsi a tutti i versamenti tributari e contributivi affluiti sul conto fiscale nel biennio precedente, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ( ) Caratteristiche peculiari del nuovo modello di fideiussione/polizza fideussoria 2.1. Premessa Il nuovo schema di fideiussione o polizza fideiussoria sostituisce il modello di cui al Decreto Dirigenziale del 20/02/ , nonché i due modelli, che ne specificano il contenuto, attualmente in uso e allegati alla circolare del Ministero delle finanze del 10 giugno 1998, n. 146/E Condizioni generali della garanzia tra società/banca ed A.F. Nella tabella seguente si riportano gli articoli 24 delle condizioni generali che saranno brevemente commentati nel prosieguo. ART. RUBRICA DESCRIZIONE 2 Durata della garanzia 9 Forma delle comunicazioni La garanzia prestata ( ) ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento ( ). L Ufficio ( ) comunica alla Direzione Generale della Società/Banca la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all art. 9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall emissione della garanzia, la Società/Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione dell impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società/Banca qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l esecuzione del rimborso. Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax o per mezzo lettera raccomandata, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale Direzione della Banca che ha rilasciato la ( ) garanzia. Con riferimento all art. 2, si evidenzia che il rimborso verrà eseguito da parte dell Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente, soltanto dopo che l A.F. avrà avuto conferma da parte della Società/Banca dell effettiva esistenza della garanzia, ciò al fine di contrastare l esistenza di polizze false. Inoltre, qualora l A.F. comunichi la data di pagamento dopo che sono trascorsi sei mesi dall emissione della garanzia da parte della Società/Banca, quest ultima potrà ritenersi svincolata dall impegno assunto con il rilascio della garanzia stessa. Con riferimento, invece, all art. 9 delle condizioni generali della garanzia, si evidenzia la possibilità di utilizzare anche il fax come mezzo di comunicazione, oltre che la normale lettera raccomandata Art. 8, co. 3, D.P.R. 542/1999 che rinvia all istituto della compensazione di cui all art. 17, D.Lgs. 241/1997. Sull argomento cfr. anche CM 24/03/1999, n. 68/E. 19 Sull argomento cfr. S. Sarubbi, Nuove procedure per il rimborso infrannuale dell IVA, in Pratica Professionale I Casi, n. 9/2003, pag. 336 Caso n La disposizione testualmente recita: L ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente. 21 E.L., Rimborsi Garanzia fideiussoria, il Fisco n. 24/2004, fasc. n Pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/ Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 10 giugno Per una visione completa delle condizioni generali della fideiussione si rimanda al relativo schema scaricabile dal sito dell Agenzia delle Entrate 25 Come precisato dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 10/06/

4 Dall esperienza Zucchetti 1. Premessa Nella presente parte si riporta, a puro titolo esemplificativo, un esempio di istanza di richiesta degli interessi, non riconosciuti dal concessionario al momento dell effettiva erogazione del rimborso infrannuale IVA, decorrenti dal 61 giorno da quello in cui l A.F. ha emesso l ordinativo di pagamento. 2. Istanza di richiesta degli interessi non riconosciuti dal concessionario AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DI e p.c. ALL AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI La società con sede legale in, via. C.F. P.IVA.in persona del legale rappresentante/procuratore Sig. per la pratica in oggetto elegge domicilio presso la società PREMESSO a) che in data si è provveduto a richiedere il rimborso del credito IVA, ai sensi dell art. 38-bis, co.2, D.P.R. 633/1972, riferito al. trimestre all Agenzia delle Entrate Ufficio locale di.. ; b) che l Amministrazione Finanziaria ha provveduto ad emettere l ordinativo di pagamento in data ; c) che la società. ha incassato, in data, la somma di euro ; d) che nella somma corrisposta a rimborso non si è tenuto conto, per il conteggio degli interessi, del tempo intercorrente tra il 60 giorno successivo a quello in cui l Agenzia delle Entrate Ufficio locale di.. ha emesso ordinativo di pagamento e quello dell effettivo rimborso CHIEDE la corresponsione esatta degli interessi maturati sul rimborso del credito IVA relativo al.. trimestre 200. ai sensi dell art.20, D.M. 567/1993. Si allega copia della domanda di rimborso del credito IVA relativo al.. trimestre 200. Luogo e data Firma 4

5 Per approfondire Norme e prassi 26 rilevanti NORME Art. 9, D.L. 269/2003 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02/10/2003) Art. 8, D.P.R. 542/1999 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17/02/2000) Art. 17, D.Lgs. 241/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 28/07/1997) D.M. 23/07/1975 (pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25/07/1975) Artt. 30 e 38-bis, D.P.R. 633/1972 (pubblicato sul S.O. n. 1 alla G.U. n. 292 del 11/11/1972) PRASSI Circolare Agenzia Entrate 21/06/2004, n. 28/E Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 10/06/2004 R.M. 09/04/2002, n. 111/E CM 16/11/2000, n. 207/E CM 26/04/1999, n. 92/E CM 24/03/1999, n. 68/E Il MAP ne ha parlato: FONTE AUTORE TITOLO Libro MAP n. 5, pag. 233 e ss. Luca Ambroso L istituto della compensazione Tutti i marchi sono registrati dagli aventi diritto. I contenuti della presente scheda sono protetti dalle norme sul diritto d autore. La loro riproduzione è vietata salvo espressa autorizzazione della MAP Servizi S.r.l. - Via Morosini, 19 - Torino 26 Circolari, risoluzioni, pareri del Ministero dell Economia e delle Finanze e di altri Ministeri, Autorità ed Istituzioni, associazioni di categoria rilevanti. 5

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