COMUNE DI CONEGLIANO (Provincia di Treviso)

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1 COMUNE DI CONEGLIANO (Provincia di Treviso) FORNITURA DI VEICOLI PER L AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA I

2 INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 Oggetto dell appalto Art. 2 Importo dell appalto Art. 3 Caratteristiche della fornitura Art. 4 Variazioni del contratto Art. 5 Garanzie Art. 6 Pacchetto assistenza Art. 7 Trasporto e consegna Art. 8 Collaudo Art. 9 Deposito cauzionale Art. 10 Penali e risoluzione del contratto Art. 11 Pagamento Art. 12 Revisione prezzi Art. 13 Divieto di cessione del contratto - subappalto Art. 14 Foro competente Art. 15 Disposizioni di rinvio II

3 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la fornitura di n. 9 (nove) veicoli che l Amministrazione utilizza per i propri servizi comunali. La fornitura viene suddivisa in lotti secondo quanto indicato nello schema sottostante: Lotto Descrizione Numero veicoli Lotto 1 City car 7 Lotto 2 Utilitaria quattro x quattro 2 ART. 2 IMPORTO DELL APPALTO L importo complessivo dell appalto è suddiviso per ciascun lotto come segue: Lotto Valore in Euro IVA esclusa Lotto ,00 Lotto ,00 Il valore dell appalto non comprende il costo dell I.V.A. Sono incluse nel prezzo offerto le seguenti prestazioni: 1) prezzo dei veicoli messi a punto e pronti per l uso su strada, completi di tutti gli allestimenti ed accessori indicati sulle schede prodotto (si veda articolo 3); 2) spese per trasporto e consegna del veicolo presso l officina comunale (si veda articolo 6); 3) spese per l immatricolazione e per ogni altro documento necessario per la circolazione e la messa su strada. Restano a carico dell Amministrazione tutti gli oneri per la tassa di possesso (bollo auto), le coperture assicurative e l imposta provinciale di trascrizione. 4) tutte le spese relative agli accertamenti finalizzati al collaudo. Sono escluse solo le spese che l Amministrazione sostiene per il personale da questa incaricato per l esecuzione del collaudo (si veda articolo 7). ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 3.1 Norme costruttive di riferimento Il veicolo dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche: le norme CE; le normative tecniche in vigore; le direttive CE specifiche; le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. 16 settembre 1992 e successive modificazioni; tutte le ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell ordine da parte dell Amministrazione tutte le caratteristiche minime indicate al punto 3.3 e quant altro ritenuto necessario a garantire la funzionalità delle vetture e il confort dei viaggiatori 1

4 3.2 Igiene, sicurezza e ambiente Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere, privi in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente. Il motore deve avere livelli di emissione di gas inquinanti allo scarico conformi a quanto previsto nelle norme EURO 4 o migliorative. Gli apparati elettrici ed elettromagnetici non devono provocare né subire disturbi di elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. 20 febbraio 1996 del Ministro dei trasporti e successiva modificazione ed integrazioni. Il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i dispositivi di controllo, sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere. 3.3 Schede prodotto (rinvio) - Tutti i veicoli forniti, pena l esclusione dalla gara, dovranno rientrare nelle caratteristiche indicate, per ciascun mezzo, sulle schede prodotto che, allegate al presente capitolato, ne formano parte integrante e sostanziale. ART. 4 VARIAZIONI DEL CONTRATTO L Amministrazione si riserva, al momento dell aggiudicazione definitiva o durante l esecuzione del contratto, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, il diritto di ridurre o aumentare l importo del contratto nel limite del 1/5 (quinto) ai sensi dell art. 11 R.D. 18 novembre 1923, n senza che l appaltatore possa eccepire alcuna riserva in merito. ART. 5 GARANZIE Tutti i veicoli oggetto del presente capitolato sono assistiti da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (articolo 1490 c.c.), per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l uso cui la cosa è destinata (articolo 1497 c.c.) e dalla garanzia di buon funzionamento (articolo 1512 c.c.). Quest ultima vale, per ciascun veicolo, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di superamento del collaudo di cui al successivo articolo 7 senza nessuna limitazione del chilometraggio. Durante tale periodo l appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) oppure utilizzando strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti finiti, nonché, se occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, così pure, all occorrenza, la sostituzione dell intero prodotto. L Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del prodotto (o alla sua sostituzione in caso di non riparabilità) ogni volta che, entro il termine di ventiquattro mesi si verifichi il cattivo o il mancato funzionamento del veicolo. L appaltatore non potrà sottrarsi alla propria responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa dal fatto proprio dell Amministrazione anziché da un vizio o difetto di produzione. Il difetto di fabbricazione, il cattivo funzionamento, la mancanza delle qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall Amministrazione, tramite comunicazione scritta (anche con fax, posta elettronica), nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o dal riscontro del cattivo funzionamento e/o dalla scoperta della mancanza delle qualità essenziali e/o promesse. La garanzia deve essere assicurata come segue: 2

5 1) diagnosi del problema riscontrato entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con cui l Amministrazione segnala il difetto e/o il cattivo funzionamento e/o la mancanza delle qualità essenziali e/o promesse; 2) risoluzione del problema entro 5 giorni lavorativi dalla diagnosi di cui al punto 1. Fermi restando i termini di cui sopra l appaltatore usa tutta la diligenza necessaria per risolvere i problemi segnalati nel più breve tempo possibile. Qualora il guasto o il vizio implichino, per la loro oggettiva gravità, tempi più lunghi di quelli previsti al punto 2 del presente articolo l Amministrazione potrà concedere un termine ragionevolmente più lungo secondo le circostanze senza applicare le penali previste al successivo articolo 10. Gli interventi coperti da garanzia sono assicurati, nel normale orario di lavoro, in tutti i giorni feriali. Qualsiasi intervento deve essere effettuato a perfetta regola d arte e con l uso di materiali e ricambi originali e della migliore qualità disponibile. ART. 6 PACCHETTO ASSISTENZA L appaltatore, compreso nel prezzo offerto, deve assicurare un servizio di assistenza e manutenzione programmata su ciascun veicolo fornito (motore, scocca, allestimenti, equipaggiamenti ecc.) di seguito definito pacchetto assistenza, secondo la frequenza e con le modalità previste per gli interventi di manutenzione programmata previsti nel libretto d uso e manutenzione. Tutti i costi conseguenti alla manutenzione programmata sono posti a carico dell appaltatore in quanto compresi nel pacchetto assistenza. Restano esclusi dal pacchetto assistenza solo gli interventi dovuti ai casi di seguito indicati: 1) negligenza o non corretto uso del veicolo; 2) mancanza di manutenzioni ed abituali controlli raccomandati dal costruttore (ad es. mancanza di acqua e di olio oppure impiego di prodotti non conformi alle prescrizioni dell appaltatore); 3) manutenzione del veicolo non eseguita agli intervalli programmati (sono tuttavia ammesse delle tolleranze di +/ km oppure di +/- 15 giorni); 4) riparazioni eseguite non in accordo con l operatività prescritta dai manuali di officina; 5) avarie causate dall aver ignorato i segnali indicatori presenti a bordo del veicoli (ad es. spie di temperatura, del livello dei liquidi ecc.); 6) danneggiamenti conseguenti a modifiche non autorizzate; 7) riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in incidenti; 8) forature, additivi particolari (ad es. liquido lavavetro, antigelo ecc.). Gli interventi compresi nel pacchetto assistenza devono essere eseguiti nel più breve tempo possibile e con la massima diligenza. Di norma l erogazione del servizio di manutenzione avviene, previo appuntamento fissato dall Amministrazione con l appaltatore, con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d uso e manutenzione. Gli interventi di manutenzione devono concludersi entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna del mezzo al soggetto che esegue l intervento. Nel caso di guasti o riparazioni particolarmente gravosi, l Amministrazione può concordare con l appaltatore tempi più lunghi per l esecuzione degli interventi. ART. 7 TRASPORTO E CONSEGNA 3

6 La consegna dei veicoli, oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione definitiva dell appalto. Per data della consegna si intende quella in cui il veicolo è materialmente messo a disposizione dell Amministrazione presso l officina comunale alle seguenti condizioni: 1) dotato di tutti gli allestimenti ed equipaggiamenti stabiliti (compresi libretti d uso e manutenzione), messo a punto e pronto all uso su strada; 2) regolarmente immatricolato, munito di carta di circolazione, certificato di proprietà e di ogni altro documento necessario alla circolazione. Tutte le spese di consegna e trasporto (comprese quelle relative agli imballaggi ed al loro asporto) sono poste a carico dell appaltatore. ART. 8 COLLAUDO Ogni veicolo è sottoposto a collaudo da parte dell Amministrazione, con personale di propria fiducia. Il superamento del collaudo presuppone la conclusione favorevole dei seguenti controlli da cui derivano: 1) assenza di vizi o difetti di funzionamento del veicolo collaudato; 2) riscontro della corrispondenza del veicolo consegnato a tutte le caratteristiche tecniche prestabilite sulle schede prodotto; 3) riscontro della presenza di tutti gli allestimenti ed equipaggiamenti previsti compresa la manualistica per l uso e la manutenzione; 4) riscontro della presenza di tutta la documentazione necessaria per la circolazione. L Amministrazione esegue le operazioni di collaudo entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla consegna del veicolo. Se il collaudo, per qualsiasi ragione, non venisse effettuato entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di consegna, si riterrà superato. Il collaudo deve risultare da apposito verbale sottoscritto sia dal personale incaricato dall Amministrazione che da un incaricato dell appaltatore. In caso di esito negativo del collaudo, l appaltatore deve eliminare i vizi, i difetti o le mancanze riscontrate oppure, nei casi più gravi quando il veicolo sia assolutamente inidoneo all uso, sostituire il mezzo entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. Effettuate le predette operazioni l Amministrazione deciderà se procedere ad un nuovo collaudo oppure scegliere di avvalersi di apposita dichiarazione dell appaltatore da cui risulti che tutti gli interventi richiesti o comunque necessari per rimuovere vizi, difetti o difformità sono stati effettuati. ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE L appaltatore, entro 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione inviatagli dall Amministrazione, a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, costituisce cauzione definitiva di importo pari al 10 per cento dell importo netto di aggiudicazione esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate al ramo cauzioni contenente le seguenti condizioni particolari: - validità di almeno 24 mesi corrispondente alla durata della garanzia; - rinuncia da parte del fideiussore in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all articolo 1944 del c.c. ed impegno da parte dello stesso a 4

7 rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l Amministrazione non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - impegno da parte del fideiussore, obbligato in solido con il debitore principale, a versare l importo della cauzione a semplice richiesta dell Amministrazione, senza alcuna riserva. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina decadenza dall aggiudicazione. ART. 10 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del c.c. in caso di inadempimento, da parte dell appaltatore, degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. il Comune, mediante contestazione scritta all appaltatore, in qualsiasi momento e con effetto dal ricevimento della comunicazione, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi: 1) allorché l appaltatore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del capitolato commettendo gravi violazioni dei propri obblighi anche a seguito di formali diffide; 2) allorché l appaltatore sia dichiarato fallito dal competente Tribunale o divenga insolvente o sia sottoposto a provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato preventivo con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure venga posta in stato di liquidazione prima dell esecuzione della fornitura. 3) allorché sia stata pronunciata nei confronti dell appaltatore una sentenza definitiva di condanna o sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del c.p.p. per reati che riguardino il suo comportamento professionale o per delitti finanziari; 4) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto; 5) nel caso di cessione del contratto; 6) per ritardo nella consegna dei veicoli superiore a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi rispetto alla scadenza del termine di consegna stabilito all articolo 7; 7) per mancata esecuzione degli interventi dovuti dalla garanzia di cui all articolo 5; 8) in caso di mancato superamento del collaudo; Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l Amministrazione applica ai fini del risarcimento dei danni subiti una penale fissa pari al 10 (dieci) per cento del valore del contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dall Amministrazione. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell Amministrazione il diritto di affidare l esecuzione della fornitura all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicatario in graduatoria. In caso di ritardo nella consegna dei veicoli sarà applicata una penale giornaliera di. 100,00 per ogni giorno di ritardo. In ogni altro caso in cui l'inadempimento di una disposizione contrattuale possa ritenersi di minore gravità, l Amministrazione anziché risolvere il contratto, previa comunicazione scritta da inviare entro 7 (sette) giorni solari e consecutivi dal rilevato inadempimento, potrà contestare quest'ultimo all appaltatore ed, in assenza di sue valide giustificazioni, da comunicarsi entro 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione applicherà, a titolo di risarcimento danni, una penale dal 2 (due) al 5 (cinque) per cento del 5

8 valore del contratto a seconda della gravità della violazione salvo il diritto agli ulteriori danni ai sensi dell'articolo 1382 c.c. Tutte le somme dovute a titolo di penale vengono riscosse dall Amministrazione rivalendosi sulla cauzione. In questo caso quest ultima dovrà essere prontamente ricostituita dall appaltatore. ART. 11 PAGAMENTO La fattura deve essere presentata dopo il collaudo e deve essere intestata a: Comune di Conegliano - Area Economico-Finanziaria Servizio Provveditorato - Piazza G. B. Cima n Conegliano. Il pagamento della fattura avverrà, previo visto di liquidazione apposto dal Servizio Provveditorato, entro un termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal primo giorno successivo a quello del ricevimento. Per giorno di ricevimento si intende quello indicato sul timbro datario apposto sulla fattura dall'ufficio protocollo dell Amministrazione. ART. 12 REVISIONE PREZZI L appaltatore per il primo anno di contratto mantiene fermi tutti i prezzi dei veicoli offerti in sede di gara e non ordinati dall Amministrazione avvalendosi del diritto di cui all articolo 4. Per il secondo anno di contratto i prezzi sono assoggettabili alla revisione con modalità ed in conformità ai criteri di cui ai commi 4 e 6 dell art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 come sostituito dall art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO E vietato cedere, anche solo parzialmente, il contratto sotto la comminatoria della sua immediata risoluzione ai sensi dell articolo 10. E ammesso il subappalto nel rispetto dei vincoli di legge in materia e nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara. ART. 14 FORO COMPETENTE Per la definizione di tutte le controversie insorte tra l Amministrazione e l appaltatore in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Treviso. ART. 15 DISPOSIZIONI DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d appalto ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale delle Stato, del R.D. 23 maggio 6

9 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo e le successive modificazione ed integrazioni. Luogo e data Per accettazione l appaltatore anche e per gli effetti di cui agli artt e 1342 del C.C., dei seguenti articoli: 4, 5, 10, 12 e 14 Per accettazione l appaltatore

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