Comune di Mariglianella Provincia di Napoli
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1 Comune di Mariglianella Provincia di Napoli COPIA Deliberazione di Consiglio Comunale N 06 Oggetto : Approvazione Regolamento Comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi.. Data 14/04/2014 ======================================================================= L anno duemilaquattordici, il giorno Quattordici del mese di Aprile alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all appello nominale : Consiglieri Presente Assente Consiglieri Presente Assente Felice Di Maiolo Sindaco XX MAUTONE Pasquale XX CUCCA Luisa XX OTTAIANO Domenico XX RESCIGNO Michele XX SANSONE Francesco XX RUSSO Arcangelo XX AMERICA Andrea XX PORCARO Felice XX CERVONE Raffaele XX PICCOLO Pasquale XX VALLEFUOCO Nicola XX RUGGIERO Rocco XX MATTIELLO Concetta XX ESPOSITO Vincenzo XX IOSSA Antonio XX MOCERINO Giuseppe XX Presenti n 16 assenti n 01 assegnati n 17 in carica n 17 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede il Sig. Rocco Ruggiero nella qualità di Presidente del Consiglio Assiste il Segretario Generale dr.ssa PIZZA Rosa Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto, regolarmente iscritto all Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il seguente parere di cui all art. 49 del D. Lgs. n 267/2000. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE Li 07/04/2014 f/to Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale FF : Petrella Geppino Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : ============== Non Necessita Li 07/04/2014 f/to Il Responsabile del Servizio Finanziario : Rag. Sepe Antonietta
2 Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi. L Assessore alle Politiche Sociali Premesso che E noto che il fenomeno delle sale giochi è divenuto molto complesso a causa della quantità e qualità nell offerta del gioco ed è tale da suscitare le preoccupazioni dell Amministrazione per la sua possibile degenerazione, sia attraverso la nascita di fenomeni di dipendenza sempre più frequentemente segnalati, sia per il dilagare del gioco d azzardo, da sempre collegato ad episodi di criminalità che producono allarme sociale. A fronte di possibili richieste di apertura di sale giochi sul territorio comunale ed al fine di tutelare le fasce di popolazione più a rischio di dipendenza dal gioco ed in particolare i minori, è necessario procedere all adozione di un Regolamento che ne disciplini l apertura, fissando le caratteristiche dei locali, con particolare riguardo alla distanza che deve intercorrere da luoghi di culto, scuole, ospedali, ecc. ed alla superficie minima e massima. Considerato che la normativa consente la detenzione di apparecchi da intrattenimento in esercizi pubblici, esercizi commerciali o in altri locali aperti al pubblico. Ritenuto dover disciplinare il procedimento per l apertura di nuove sale giochi e per l installazione di apparecchi da intrattenimento in esercizi pubblici, altri esercizi commerciali o circoli privati nel pieno rispetto delle norme vigenti. PROPONE DI DELIBERARE Di approvare l allegato Regolamento sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi composto da numero 22 articoli che qui si intende integralmente riportato. L Assessore alle Politiche Sociali f/to Luisa Cucca UDITA la relazione che precede; IL CONSIGLIO COMUNALE RAVVISATA la necessità di disciplinare l esercizio delle attività di Sala Giochi, previste dall art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931, e degli esercizi presso i quali possono essere installati gli apparecchi da intrattenimento definiti dall art. 110 del T.U.L.P.S.; RITENUTO, in osservanza alle norme sopra citate, di adottare una regolamentazione per il funzionamento delle sale giochi e per l installazione di apparecchi da intrattenimento in esercizi pubblici, commerciali o in altri locali aperti al pubblico, che individui le caratteristiche che devono presentare i locali, con particolare riguardo alla distanza che deve intercorrere da scuole, ospedali, luoghi di culto, ecc., nonché le modalità e la documentazione da allegare alla SCIA;
3 CONSIDERATO che a fronte di possibili richieste di aperture di sale giochi sul territorio comunale, si ritiene di salvaguardare il principio di sostenibilità in alcune zone della città e di tutelare le fasce più a rischio di dipendenza dal gioco ed in particolare dei minori; VISTI gli att. 86,88 e 110 del T.U.L.P.S. R.D , n. 773; VISTO il D. Lgs. n. 267 del ; UDITI gli interventi di cui alla fonoregistrazione allegata; VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell ari.. 49 dei D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte sostanziale; DATO ATTO che l approvazione del suddetto regolamento non comporta alcun impegno di spesa; Con voti Unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n 16 consiglieri presenti e votanti ; DELIBERA 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, il Regolamento Comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi composto da numero 22 articoli e che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale. IL CONSIGLIO COMUNALE In seguito a distinta votazione palese che da il seguente risultato: UNANIMITA ; DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n 267/2000 Si da atto che, esaurita la votazione sul presente argomento, si allontana dall aula il Consigliere Cucca Luisa Presenti n 15 --
4 REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI
5 TITOLO I - Norme generali Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina: a) i requisiti e il procedimento per l apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche per il gioco lecito (sale da biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla ecc.), di seguito definite sale giochi, nonché le modalità per la loro gestione; b) i requisiti e il procedimento per l installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall art. 110 del T.U.L.P.S., da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 (bar, ristoranti, sale per il gioco lecito ecc.) e 88 (sale scommesse ) del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, per quanto non espressamente riservato alla competenza di altra autorità amministrativa. Art. 2 Finalità ed obiettivi 1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento è sottoposta alla disciplina del T.U.L.P.S. (R.D n.773 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D n. 635 e s.m.i.), nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare in tema di contingentamento del Ministero dell'economia e delle Finanze. 2. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente regolamento sono preordinate alla necessità di contemperare l esercizio della libertà di iniziativa economica d impresa di cui all art. 41 della Costituzione con le esigenze (di pari rango costituzionale) della collettività, riguardanti l ordine pubblico, il diritto alla salute, il diritto al riposo, alla quiete pubblica, ovvero favorendo un integrazione dei locali destinati a sale giochi con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale. Art. 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D N.773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D N. 635); b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici. c) giochi leciti: si considerano tali: 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.); 2. gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici, distinti in:
6 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.); - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all art. 14-bis c. IV del D.P.R N. 640 e s.m.i.; - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R n. 640 e s.m.i.; - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, che non consentono vincite in denaro ma prodotti di piccola oggettistica; apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica (ad esempio videogiochi), che non distribuiscono premi. d) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S.; e) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche; f) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S: bar, caffé ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.); ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.); stabilimenti balneari (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.); alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.); circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.p.r n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.); agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall art. 38 cc. 2 e 4 del D.L n. 223, convertito dalla l n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.); sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze n. 29 (in possesso di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.); punti vendita gioco (art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 223/2006) aventi altra attività principale, rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto; g) superficie di somministrazione: la superficie dell esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande; h) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;
7 i) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere approvato con L.R. N. 6 del 3 Febbraio 2010 e s.m.i.; j) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico; k) area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l Ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l accesso, la permanenza o il passaggio di soggetti minori di 18 anni; l) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco del Comune di riferimento, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. m) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori; n) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto. Art. 4 Inizio, variazioni e cessazione dell attività a) L inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell installazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 c.6 lett a) del T.U.L.P.S. e/o ex art. 110 c.7 del T.U.L.P.S. nei locali di cui all art. 86 comma 3 lettera c) T.U.L.P.S (esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all Art. 86 o 88 del testo unico), sono subordinati a presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita S.C.I.A., utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo sportello unico delle attività produttive SUAP telematico; b) In caso di subingresso la S.C.I.A. deve essere presentata come al punto a) entro 60 giorni dal verificarsi dell evento desumibile dai atti, fino alla presentazione della segnalazione non può essere esercitata l attività. Nel caso di morte del titolare, l erede può presentare la relativa S.C.I.A. per il subingresso, continuando l attività nei tre mesi successivi alla data del decesso. Egli deve possedere i requisiti soggettivi di cui all art. 5. c) La cessazione dell attività è soggetta a S.C.I.A. come ai punti precedenti da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. d) Per l installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi già in possesso di altre licenze di cui all art. 86, commi 1 e 2, e all'art. 88 del T.U.L.P.S. la S.C.I.A. suddetta non è dovuta, in quanto tali licenze già consentono l installazione di detti apparecchi; dovrà, tuttavia, essere comunicato il numero e la tipologia di questi ultimi ed eventuali successive variazioni. Per l apertura di una sala giochi saranno dovuti diritti
8 Suap pari ad Euro 300,00, copia della ricevuta di pagamento va allegata alla pratica inoltrata per via telematica. Art. 5 Requisiti morali Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentati e amministratori nelle società di capitali, che intendono gestire una delle attività di cui all art. 4 comma 1 del presente regolamento devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e 71 del D.Lgs. 59/2010 e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L n. 575 (antimafia). Art. 6 Inefficacia e decadenza della segnalazione certificata inizio attività Le S.C.I.A. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora: a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese; b) il titolare, o i soggetti di cui all articolo che precede, perda i requisiti morali previsti; c) nei casi previsti al precedente art. 4 In tali casi l'amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. L apertura della nuova attività è comunicata al Prefetto ed al Questore e può essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta degli stessi. L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione entro i termini stabiliti comporta la decadenza della S.C.I.A.. Art. 7 Documentazione da allegare alla S.C.I.A. a) La S.C.I.A. dovrà contenere: - le generalità complete del richiedente ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante; - autocertificazione attestante i requisiti morali del titolare, se impresa individuale, o dei componenti l organo di amministrazione in caso di società; - copia di valido documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; - il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società; - dichiarazione resa dall interessato in merito: - alla designazione della persona preposta all attività e relativa accettazione; - alle misure adottate a tutela dei minori; - all impegno a pubblicizzare, all interno dei locali, gli effetti di assuefazione al gioco tramite l apposizione di idonei avvisi; - al rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui al successivo art. 10; - alla descrizione dell attività comprendente il numero e tipo di apparecchi da installare; - all ubicazione e capienza del locale, all'eventuale insegna dell'esercizio. b) Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati: - gli estremi del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività e/o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla
9 quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che non siano state apportate successive modifiche; - planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed indicante la superficie complessiva, l area interna destinata all esercizio dell attività e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco, con layout ( disposizione delle attrezzature); - dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia; - certificato Prevenzione Incendi o dichiarazione di esenzione redatta da tecnico abilitato; - certificato di staticità e collaudo dell'edificio; - certificazione di agibilità; - copie dei nulla-osta rilasciati dall'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati; - dichiarazione di conformità valutazione impatto acustico ai sensi del DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1996 redatta da tecnico abilitato ed iscritto all Albo dei Fonometristi; - documentazione comprovante la disponibilità dei locali; - autocertificazione del richiedente nella quale si dichiari di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento e tutte le norme vigenti in materia di giochi leciti; Art. 8 Trasferimento di sede 1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in particolare quelle indicate al precedente articolo. 2. La S.C.I.A. per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura e, pertanto, segue lo stesso iter procedurale. Art. 9 Variazioni ed ampliamento di superficie 1. La S.C.I.A. per variazione di superficie del locale destinato a sala giochi dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali. 2. Tale S.C.I.A. dovrà essere completa di allegati, in conformità all art. 7 del presente regolamento e subordinata, nel caso di ampliamento, alle condizioni previste nel regolamento stesso, in particolare quelle indicate al successivo art Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata. Art. 10 Prescrizioni di esercizio 1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco lecito; 2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. 3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall art. 110 del T.U.L.P.S. e dai Decreti Direttoriali del Ministero dell Economia e delle Finanze. 4. Gli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries) possono essere installati solo dopo l ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell art. 88 T.U.L.P.S.
10 da parte della locale Questura; tali apparecchi dovranno essere collocati in locale dotato di impianto di videosorveglianza e in area con accesso separato rispetto al locale dove sono posti gli altri giochi oggetto della S.C.I.A.; dovrà, infine, essere comunicato il numero e la tipologia di questi ultimi ed eventuali successive variazioni. 5. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato su ciascun apparecchio e all ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell esercente sugli utenti autorizzati all utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, luoghi di cura o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto. In nessun caso è consentita l installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento. 6. I locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine Casinò, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo. 7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. 8) sono sempre vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro: nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita (Art. 7 comma4 d.l. 158/2012) TITOLO II - Sale Giochi Art. 11 Inizio, variazioni e cessazione dell attività di sala giochi 1. L apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività nei modi e nei casi previsti all art. 4. Art. 12 Svolgimento dell attività 1. L ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l utilizzo dei giochi sono indicati nella Tabella Giochi Proibiti. 2. l'utilizzo degli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni diciotto; pertanto tali apparecchi devono essere collocati in aree
11 separate, specificamente dedicate e inaccessibili ai minori di anni diciotto, qualora nella stessa sala giochi siano installati anche apparecchi previsti dall'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. 3. Il titolare può condurre l esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all art. 5). Art. 13 Zone vietate Non è ammessa l apertura di sale giochi: entro la distanza di 200 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto compresi cimiteri, altri locali destinati all accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali (oratori, centri parrocchiali, case di cura, case di riposo ecc), parchi gioco pubblici, sedi operative di associazioni di volontariato, impianti sportivi. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio o luogo di cui al presente articolo. Art. 14 Caratteristiche dei locali I locali che si intendono destinare a sala giochi devono: a) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); b) i locali devono essere ubicati a piano terra con entrata indipendente ed avere una superficie netta non inferiore a mq. 70. Per superficie netta s intende quella costituita dall area destinata all esercizio dell attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e con esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e/o altri vani accessori; c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, nonché dal vigente regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche; d) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità; e) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi; f) garantire la conformità al Piano di zonizzazione acustica comunale; g) disporre di aree a parcheggio in misura definita dalle N.T.A. del P.R.G. vigente o del successivo strumento di governo del territorio; h) garantire l assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale. i) rispondere ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. N. 564/1992 e s.m.i. ai sensi dell art. 153 del R.D. n. 635/1940; l) Nelle sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche solo mediante distributori automatici, previa presentazione della S.C.I.A. ove prevista.
12 Art. 15 Orari L orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza. L esercente dovrà comunicare al Comune l orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di appositi cartelli, ben visibili, all interno e all esterno del locale. TITOLO III - Apparecchi da trattenimento Art. 16 Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 E 88 del T.U.L.P.S. Negli esercizi pubblici già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 (bar, birrerie, trattorie, pensioni, sale bigliardo, circoli privati ecc..) ed 88 del T.U.L.P.S.,(sale scommesse e similari) così come definiti nel precedente art. 3 punto f), è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che: - i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale; - siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero Economia e Finanze e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti, nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti. - Sia data comunicazione del tipo e del numero di apparecchi installati, così come di qualsiasi successiva variazione, modifica o integrazione; - Sia presentata copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione. Art. 17 Installazione di apparecchi nei locali di cui all art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni (esercizi commerciali o pubblici, diversi da quelli indicati nell articolo precedente) ovvero in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati non autorizzati alla somministrazione. I congegni da trattenimento di cui all art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che: - venga presentata S.C.I.A. con le modalità indicate all art i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale; - siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero Economia e Finanze e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti, nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.
13 - il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi e nei casi previsti all art. 4. Art. 18 Parametri numerico quantitativi per l installabilità di apparecchi di cui all articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. - Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni. - Il numero di apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate nel Decreto prot. 2011/3001, nonché all estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente. - Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall area del punto di vendita. Il presente articolo si riterrà automaticamente aggiornato laddove intervengano nuove leggi, decreti o disposizioni in merito al contingentamento numerico. Art. 19
14 Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito - Il Comune concede, secondo le modalità che verranno stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito. - Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere al Comune il rilascio in uso del logo identificativo No Slot che sarà approvato con delibera di Giunta Comunale; TITOLO IV Sanzioni Norme transitorie e Finali Art. 20 Sanzioni Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da 100 a 500, ai sensi dell art. 16, comma 2 della L n Art. 21 Norme transitorie Le disposizioni previste nel presente regolamento si applicano alle dichiarazioni di inizio attività relative alla nuova apertura, al trasferimento, alla variazione ed all ampliamento di superficie di sala giochi. Le attività di sale giochi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno rispettare le disposizioni dettate dall art. 15. Art. 22 Norme finali Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.
15 6 punto all ordine del giorno: Regolamento comunale sugli apparecchi di intrattenimento e svago e sulle sale giochi. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - La parola al Sindaco. SINDACO - Ovviamente anche qui è un lavoro svolto interamente dall Assessore Cucca, ma come un padre, ovviamente, non posso esimermi da non toglierle in questo momento questo compito. Innanzitutto consentitemi di ringraziare chi ci ha sollecitato a mettere mano su questo argomento, e consentitemi di ringraziare Giovanni Corbisiero e Giancarlo Palmese e non ancora costituiti in associazioni, come liberi cittadini, si sono fatti promotori di una problematica seria, abbiamo avuto una serie di incontri, alcuni durati alcune ore, e in realtà, insieme abbiamo convenuto, unitamente anche all'assessore, qualche volta anche con il Maresciallo dei Carabinieri, con il nostro Comandante, abbiamo convenuto che era opportuno mettere mano ad una sorta di imitazione di quella che era questa realtà. Si sono succedute una serie di incontri anche tra le varie associazioni, tra di loro si sono viste, qualche volta anche in questa sala, c'è stato un convegno dove hanno partecipato esperti dell'a.s.l. sulla problematica, e alla fine diciamo che con la condivisione generale, siamo arrivati oggi qui in Consiglio a portare all'approvazione, mi auguro, di qui a poco, di questo straordinario regolamento. Questo mi veniva chiesto esplicitamente anche da Giovanni e da Giancarlo, dice noi non siamo contro gli esercenti, assolutamente, lungi da noi pensare di limitare quella che è una attività, vogliamo essere un aiuto per chi vuole operare, come lo sta facendo, nel modo giusto, ovviamente non possiamo essere amici di chi non lo fa nel modo corretto. Quindi, ben vengano subito dopo, una serie di riunioni con gli esercenti, di questo poi vi avviserò man mano perché non deve passare la voce che l'amministrazione o le associazioni, o i proponenti, siano contro gli esercenti, assolutamente, in un momento di crisi profonda come è questa qui, noi dobbiamo essere il braccio operativo di chi opera nel pieno rispetto della legge, ovviamente anche prima abbiamo fatto dei controlli, non possiamo essere che nemici, e quindi accelereremo anche quelli che sono i controlli, controlli interforze con le varie forze dell'ordine, con chi oggi non è ritenuto affidabile sotto l'aspetto dell'uso di questi giochi, da chi ne fa uso, dai giovani, dai ragazzi, da persone che non hanno la possibilità di poterlo fare, quindi, se vedete questo regolamento, gran parte è un regolamento fatto dal nostro Comandante Mandanici, e
16 riguarda la parte normativa. Io vorrei, se mi consentite, parlarne punto per punto, quindi per arrivare poi al nodo di quello che è stato di lavoro fatto, e precisamente, al punto uno: oggetto ed ambito di applicazione, cioè, voglio dire, chiariamo bene di cosa vogliamo normare, poi all'articolo due c'è la finalità e gli obiettivi, all'articolo tre chiarisce bene le definizioni, quelle previste per legge, delle varie attività, e c'è una sfilza di normative e leggi, poi c'è per quanto riguarda l'inizio attività, quindi le variazioni e le cessazioni delle attività, che anche questa non era normata, c'erano delle leggi nazionali, ma non erano normate in ambito locale, la SCIA, il SUAP e giù di lì. Poi ci sono dei requisiti morali, e anche qui, voglio dire, abbiamo fatto in modo di calcare la mano su chi può e deve aprire tali attività, perché è importante fare in modo che gestisce tali attività abbia dei requisiti morali tali da poter insegnare a chi lo pratica, quello che può insegnare ad un figlio. Poi l'eventuale inefficacia e la decadenza delle attività, quindi, voglio dire, ancora un fatto normativo, le documentazioni da allegare alla SCIA, il trasferimento di sede, voglio dire, abbiamo normato anche se uno cambia sede, le variazioni e gli ampliamenti delle superfici, e poi all'articolo 10 incominciamo a parlare di prescrizioni e qui diciamo, che incomincia ad emergere il lavoro fatto da tutti quanti noi. Quindi, è abbastanza a lungo, voglio sintetizzarlo per non annoiarvi. In modo particolare, nei locali autorizzati, bisogna mettere in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco lecito, poi fa ancora una serie di riferimenti normativi, c'è scritto ancora, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico, deve essere esposto il cartello che ne indica il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni, cioè, un cartello ben visibile, questo non significa che se non c è lo possono fare, ma in ogni modo un bambino o chiunque non abbia 18 anni, quando entra e vede un cartello del genere, diciamo che c'è già una sorta di sottomissione psicologica. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato su ciascun apparecchio e all'ingresso delle aree separate dove sono collocate tali apparecchi. In tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori. Cioè, anche se un genitore va in una sala giochi, non può portarsi dietro un figlio, un minore, anche se sia un figlio. Inoltre abbiamo chiarito che il gestore deve prevedere idonea sorveglianza anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido, i videogiochi di cui all'articolo 110, comma 6, devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione, questo nel caso in cui
17 sia un'attività che faccia la doppia attività, in ogni modo, in ogni sala giochi c'è comunque un intrattenimento, in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare a mezzo di pannellature e separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. In ogni modo, il responsabile dell'attività deve essere sempre responsabile, non può dire che non ha visto, nel modo in cui ci stiamo ponendo, non può dire io non l'avevo visto perché è obbligato. Poi, gli apparecchi suddetti inoltre non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole, ad ogni modo questa è già la legge, ma lo chiariamo meglio qui, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, luoghi di cura o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto. In nessun caso è consentita l'istallazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali, quindi all'esterno è proprio vietato, o delle aree oggetto del presente regolamento. La cosa ancora che abbiamo voluto chiarire, i locali devono essere installati apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine casinò, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato e né altri temi che richiamano il concetto di gioco d azzardo. Poi un'altra cosa che abbiamo previsto, questo è ancora un fatto normativo, le zone vietate, abbiamo messo dei limiti che non c'erano, non è ammessa l'apertura di sale giochi, quindi nuove aperture, ovviamente questo non vale per chi già è attivo, entro la distanza di duecento metri dai seguenti luoghi sensibili, quindi nel raggio di 200 metri da scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto compreso i cimiteri, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio assistenziale, oratori, centri parrocchiali, case di cura, case di riposo, eccetera, parco giochi pubblici, sedi operative di associazioni di volontariato, impianti sportivi. Quindi a duecento metri da queste attività, è vietato, quindi non possiamo autorizzare nuove attività. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l'accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo. Un'altra cosa, abbiamo previsto che una sala giochi non può essere inferiore a 70 metri quadri, quindi evitare che piccole casupole, che magari è difficile anche verificarle, possa essere destinata a sala giochi, ed in più abbiamo previsto per chi volesse rinunciare a tale attività, è vero che noi non siamo contrari, ma in ogni modo se qualcuno rinuncia ci fa piacere, quindi abbiamo previsto anche degli incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito. Quindi il
18 Comune concede, secondo le modalità che verranno stabilite annualmente con delibera di giunta comunale, contributi agli esercenti pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito. Gli esercizi ed i circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito, possono richiedere al Comune il rilascio di un suo del logo identificativo "No Slot" che sarà approvato con delibera di giunta comunale. Poi volevo chiarire meglio questa cosa, cioè, in effetti, chi rinuncia, se oggi è già autorizzato ad avere dei giochi all'interno di una attività commerciale e rinuncia, ha dei contributi che potranno essere un nuovo sconto sulla tariffa, oggi non sappiamo nemmeno come si chiama ancora, ex TARSU, TARI, IUC, non capiamo ancora come la chiameremo, in ogni modo penso che ci siamo capiti. E poi abbiamo previsto le sanzioni. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal Testo Unico o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 24/11/81 numero 689. Ovviamente sapete pure bene che dopo una serie di sanzioni, è prevista la chiusura, quindi oggi più che mai stiamo dicendo: siate seri e noi vi stiamo vicini, diversamente se non siete seri dovete chiudere. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Ci sono interventi? Prego. CONSIGLIERE MATTIELLO - Chiaramente, vi fa immensamente piacere che per la prima volta si affronta questo argomento in Consiglio Comunale, e che tutte le associazioni, non tutte, ma una buona parte delle associazioni del territorio, già si stanno muovendo in tal senso, e quindi trovo chiaramente positivissimo che l'amministrazione si ponga in tal senso rispetto all'argomento, a voler collaborare nel poter fare qualcosa, perché come dicevi tu, Sindaco, è vero che ci deve essere, bisogna tutelare anche la libertà di iniziativa economica da parte di chi vuole fare un'attività del genere, però d'altro canto, come amministrazione, abbiamo anche il dovere di tutelare la salute dei cittadini, la salute psicologica oltre che quella fisica. Quindi è giusto che si faccia questo tipo di intervento. Io mi sono letta attentamente tutto il regolamento, volevo solo fare qualche annotazione, vediamo se la condividete anche voi, per quanto riguarda le definizioni generali, il Comandante, volevo capire se lui ha fatto una descrizione, come era giusto che fosse, delle varie citazioni che fa nel regolarmente, le ha descritte, le ha elencate, le ha esplicitate nei vari punti, nel comma F dell'articolo numero tre, lui fa riferimento, si fa riferimento agli esercizi già autorizzati ad istallare gli apparecchi di
19 intrattenimento, si elenca la tipologia degli esercizi che possono avere questo tipo di attività, e si fa riferimento, non so se può essere riportato così com'è stato riportato, lo chiedo anche a voi, perché ha inserito anche gli stabilimenti balneari, stabilimenti balneari che chiaramente non è una tipologia che riguarda il comune di Mariglianella, quindi non lo so se è giusto metterla così, se avessimo mare, Assessore, sarebbe pure meglio, quindi non lo so, può darsi pure che lui l'abbia trascritto così come è nella normativa del TULPS, però credo che questa cosa qui vada tolta in effetti, come pure quando, sempre in maniera descrittiva, fa questa tabella analitica delle varie tipologie di esercizi che possono installare gli apparecchi, videogiochi e quant'altro, sul numero da poter inserire, è una tabella molto esplicativa, però anche qui all'ultimo punto, nell'ultima casella, fa riferimento agli stabilimenti balneari, quindi se ritenete opportuno, io ritengo che a Mariglianella non ci interessano e quindi la dovremo togliere questa cosa qui. Poi, credo che abbiamo previsto quasi... magari, il mare a Mariglianella, Sindaco, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo già ogni volta che piove, forse il Comandante ha inteso stabilimento balneare pensando alla pioggia che allaga costantemente le nostre strade. Allora, per quanto riguarda poi, Sindaco, mi sembra ci sia veramente quasi tutto, se poi qualche cosa ci è sfuggito, voglio dire, si potrà sempre aggiungere, però io notavo, e sono d'accordo su quanto dicevi sui controlli, io direi addirittura di fare una verifica di tutti gli esercizi che mi pare siano sei o sette già sul territorio, di fare un ulteriore controllo, e vedere almeno per quanto io ho letto nella normativa, stabilire quanti apparecchi hanno, se stanno veramente allocati in una zona a parte, cioè, fare una verifica ulteriore sugli esercizi che già ci sono. Però la cosa che volevo chiedere e porre all'attenzione di voi tutti, è la lettura dell'articolo 21 sulle norme transitorie. Il Sindaco ci diceva che chiaramente tutto ciò che è regolamentato va riferito ai nuovi esercizi che dovranno essere, io spero che non ce ne siano altri, perché voglio dire, già siamo saturi come territorio, sette a Mariglianella mi sembrano veramente già tanti, però dicevo, Sindaco, se noi prevediamo solamente... tutto questo lavoro che abbiamo fatto, soprattutto io mi riferisco all'articolo 10, non ad altro, perché voglio dire, andare a dire a chi magari non ha i 70 metri adesso, dici guarda, devi chiudere perché non hai i 70 metri, mi sembra assurdo, lo trovo giusto, oppure, che ad esempio non abbia rispettato i due metri quadri per ogni singola slot, questo va bene, ci sta, però tutti gli argomenti che noi abbiamo portato nell'articolo 10, io trovo sia giusto che vadano in vigore anche adesso,
20 perché se noi andiamo a dire, non significa assolutamente dire ad un esercente che fa questo tipo di attività, guarda, tu devi chiudere oppure ti vogliamo far chiudere, assolutamente no, però andare a dire, guarda, da oggi in poi tu dovrai... chiedo scusa, voglio andare all'articolo 10 che sarebbe il punto veramente più interessante di tutto il regolamento, andare a dire agli esercizi già esistenti, devi tenere il cartello qua, devi avere le sale giochi allocate in un posto a parte, ci deve essere bene in vista la scritta vietato ai minori, tutti i vari punti dell'articolo 10, io credo sia giusto che vadano in vigore anche adesso perché l'articolo 21 invece ci dice che tutto ciò che è regolamentato adesso riguarda solo le nuove attività e non quelle pregresse, tranne che l'articolo 15 che mi pare sia quello che riguarda l'apertura, gli orari di apertura, e anche qui poi vorrei chiedere anche un chiarimento per quanto riguarda l'apertura. Nell'articolo 15 noi diciamo che l'orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con un'apposita ordinanza, giusto? Volevo capire, cioè, noi con questo intendiamo dire che è il Sindaco, quindi l'amministrazione che stabilisce l'orario di apertura, o viceversa, gli esercenti che devono comunicare all'amministrazione quale è il loro orario di apertura, perché come sappiamo, ci sono dei centri che adottano un orario di apertura continuato, gli H24 che dovrebbero riguardare anche la medicina, H24, e chi invece osserva altri orari di apertura, quindi vorrei capire io, per far capire bene a chi poi deve osservare questo regolamento, l'orario di apertura delle sale giochi viene stabilita con una ordinanza dal Sindaco o viceversa. Poi chiarire, se siete d'accordo, praticamente l'articolo 21, perché io trovo che almeno per quanto riguarda l'articolo 10, secondo me debba andare in vigore già da subito, altrimenti poi non credo che abbia questo spessore che noi vogliamo dare all argomento, anche perché io immagino che con abitanti, non credo che ne possono uscire ancora altre di sale giochi. Grazie. Poi se mi viene in mente qualcos'altro che avevo notato... grazie. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego Consigliere. CONSIGLIERE VALLEFUOCO - Volevo fare una riflessione rispetto ai ragionamenti. Premesso che è stato fatto un buon lavoro rispetto a questo regolamento da parte del Comandante e dagli uffici preposti, si è data anche una risposta ai cittadini che hanno incalzato l'amministrazione, il Consiglio Comunale, quindi è una buona risposta. Quello che io volevo dire, se noi veramente vogliamo far sì che queste sale giochi non aumentino sul territorio, perché non lo so nemmeno quante ce ne sono, cioè, il
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