Efficienza energetica: ruolo e funzioni dell ENEA, la nuova Agenzia nazionale
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- Flavia Petrucci
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1 L Agenzia nazionale per l efficienza energetica IlD.Lgs.30maggio2008,n.115,attuandoa livello nazionale la direttiva comunitaria 2006/32, ha istituito l Agenzia nazionale per l efficienza energetica affidandone l organizzazione all ENEA, con queste funzioni: l supporto al Ministero dello Sviluppo ecol Energia. Nella direttiva 2006/32/CE, obiettivi di risparmio del 9% entro il 2016 Efficienza energetica: ruolo e funzioni dell ENEA, la nuova Agenzia nazionale per l energia elettrica e il gas, con deliberazione 26 maggio 2009, n. GOP 26/09, «Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e L Autorità certificazione dei risparmi energetici», ha definito le attività affidate all ENEA quale Agenzia nazionale per l efficienza energetica, le cui funzioni sono definite dall art. 4, D.Lgs. n. 115/2008. Tra le funzioni dell Agenzia rilevano l attività istruttoria in merito alla valutazione delle PPPM, l attività di verifica tecnica per la quantificazione dei risparmi realmente ottenuti dall applicazione dei progetti, l attività di controllo per la verifica della correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici e quella di verifica preliminare di conformità. l di Luca Bertoni e Michele Sardi, direttori Tecnici EnergyA+ S.r.l. Con l emanazione, il 5 aprile 2006, della direttiva comunitaria 2006/32/CE il Parlamento europeo ha stabilito, all art. 4, che«gli Stati membri adottano e mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione della presente direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell efficienza energetica». La direttiva ha anche stabilito che «Gli Stati membri affidano ad una o più autorità o agenzie, nuove o preesistenti, il controllo generale e la responsabilità di supervisionare il quadro istituito, ai fini dell obiettivo di cui al paragrafo 1. Tali organismi verificano quindi il risparmio energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell efficienza energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale, e riferiscono in merito ai risultati della verifica». Ai sensi della direttiva comunitaria 2006/ 32/CE è stato approvato e trasmesso, alla Commissione europea, nel luglio 2007, un primo piano di azione italiano per l efficienza energetica [1]. Il testo integrale della deliberazione dell Autorità per l energia elettricaeilgas 26 maggio 2009, n.gop26/09 è disponibile nella sezione Notizie normative delsito 1) Per un approfondimento dell argomento si veda, degli stessi Autori, Energia. Il D.Lgs. n. 115/2008 su distanze dei confini, energy manager e contratti, in Ambiente&Sicurezza n. 15/2008, pag
2 Riquadro 1 l Schema di funzionamento del meccanismo dei certificati bianchi l I distributori e le ESCO realizzano gli interventi di risparmio energetico; l presentano all AEEG una richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi; l l AEEG,seapprovalarichiesta,comunicaalGMEdiemettereafavoredelleESCOedeidistributoriiTEE; l il GME istituisce una piattaforma di scambio di TEE; l le ESCO e i distributori possono acquistare e vendere TEE sulla piattaforma o attraverso accordi bilaterali; l i distributori devono dimostrare, entro il 31 maggio di ogni anno, di aver assolto all obbligo dei decreti ministeriali con TEE che possono aver ottenuto direttamente o acquistato dalle ESCO. 96 nomico e alle Regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell attuazione del quadro istituito dal D.Lgs. n. 115/ 2008; l verifica e monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini della redazione, a partire dal 2009, del Rapporto annuale per l efficienza energetica; l predisposizione di proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, stabiliti con il Piano di Azione per l efficienza energetica. In questo ambito, sono definite anche metodologie specifiche per l attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette; l supporto tecnico scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico; l informazione ai cittadini, alle imprese, alla Pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell efficienza energetica, provvedendo, inoltre, a fornire sistemi di diagnosi energetiche. I certificati bianchi Con la direttiva 2006/32/CE, la Commissione europea ha esplicitamente indicato i certificati bianchi come uno degli strumenti che gli Stati membri possono utilizzare per conseguire l obiettivo di contenere i consumi energetici del 9% al Il provvedimento comunitario ha previsto che nel 2011 la Commissione valuterà l opportunità di introdurre un mercato europeo dei certificati bianchi in base a una analisi dettagliata delle esperienze in corso nei diversi contesti nazionali. I certificati bianchi, introdotti con i decreti ministeriali 24 aprile 2001 e 20 luglio 2004, chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l applicazione di tecnologie e di sistemi efficienti. Sono emessi dal gestore del mercato elettrico(gme) sulla base delle certificazioni dei risparmi conseguiti effettuate dall Autorità. Un certificato equivale al risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio(tep), che è l unità convenzionale di misura usata comunemente nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo conto del loro potere calorifico. Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all Autorità un numero di titoli di efficienza energetica equivalente all obiettivo obbligatorio. L Autorità deve valutare i risparmi energetici conseguiti dai singoli interventi e autorizzare il GME all emissione dei certificati bianchi. I TEE sono emessi dal gestore del mercato elettrico a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici(esco) con l obiettivo di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. L esperienza italiana è la prima al mondo di 18 agosto 2009 N. 16
3 Tabella 1 Obiettivi nazionali previsti dal D.M. 21 dicembre 2007 Anno Decreto Elettrico [Mtep/a] Decreto Gas [Mtep/a] , ,8 1, ,4 1, ,1 2, ,5 2,5 applicazione di questo strumento di mercato alla promozione dell efficienza energetica negli usi finali. Successivamente all introduzione in Italia, la struttura del meccanismo e della relativa regolazione attuativa sono stati oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione europea, dell Agenzia Internazionale per l Energia e di un numero crescente di Paesi, sia europei, sia extra europei(stati Uniti, Australia, Giappone, Corea). InEuropa,aoggi,sololaFranciahaintrodotto un sistema simile a quello italiano, sebbene diverso per ambito di applicazione e di regolazione degli scambi(che sono solo bilaterali). NelRegnoUnitosonoinvigoredamoltianni obblighi di risparmio energetico sulle società divenditadienergiaelettricaedigasnaturale, nel quale gli scambi bilaterali devono essere preventivamente autorizzati dal regolatore. Più di recente, un sistema di certificati bianchi è stato introdotto in Polonia. IlD.M.21dicembre2007 Con decreto 21 dicembre 2007, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del territorioedelmare,hapromossoerafforzatoil meccanismo introdotto con i certificati bianchi. Le nuove previsioni normative hanno previsto che gli obiettivi nazionali siano ripartiti tra i distributori di energia elettrica e di gas naturale alle cui reti di distribuzione erano connessi almeno clienti finali al 31 dicembre di due anni precedenti a quello dell obbligo (in luogo della precedente soglia di clienti al 31 dicembre 2001), disponendo che questa ripartizione avvenga sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica/gas naturale distribuita da ciascuno di questi e il totale dell energia distribuita dai medesimi soggetti, con entrambe le grandezze riferite all anno precedente l ultimo trascorso. La nuova modalità di ripartizione degli obiettivi, coadiuvata dalla modifica del criterio temporale di individuazione dei soggetti obbligati, consente di assegnare ai soggetti obbligati l intero obiettivo nazionale, diversamente da quanto accadeva sino all anno IlD.M.21dicembre2007haprevistoanche che i soggetti che hanno ottemperato all obbligo di nomina dell energy manager (ai sensi dell art. 19, comma 1, legge 9 gennaio 1991, n.10)sivadanoadaggiungereaquelliprecedentemente indicati nei decreti ministeriali 20 luglio 2004 tra quelli ammessi al rilascio di TEE(distributori di energia elettrica e gas, società controllate dai medesimi distributori e società di servizi energetici); questo comporta che tali soggetti(che includono enti pubblici e aziende private appartenenti al settore terziario o industriale con consumi energetici annui superiori rispettivamente a tep e tep), potranno accedere direttamente agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica, senza la necessità di intermediazione da parte di distributori o di società di servizi energetici(sse). Gli obiettivi sono espressi in unità di energia primaria (tonnellate equivalenti di petrolio) subaseannuale(sivedalatabella1). L Autorità per l energia elettrica e il gas, con delibera 15 dicembre 2008, n. EEN 35/08, aggiornata con delibera 2 marzo 2009, n. EEN 02/09, ha determinato gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica obbligati nell anno 2009(si veda la tabella 2). 97
4 Tabella 2 Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l anno 2009 a carico dei distributori di energia elettrica obbligati Tonnellate equivalenti di petrolio (tep) ACEA Distribuzione Spa, Roma ACEGAS-APS S.p.A., Trieste AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.A, Milano AEM Torino Distribuzione S.p.A., Torino AGSM Verona S.p.A., Verona ASM Brescia S.p.A., Brescia ASM Terni S.p.A., Terni Azienda Energetica Reti S.p.A. - Etschwerke Netz AG, Bolzano Aziende Industriali Municipali Vicenza Energia S.p.A., Vicenza Deval S.p.A., Aosta Enel Distribuzione S.p.A., Roma Enia S.p.A., Parma Hera S.p.A., Bologna Set Distribuzione S.p.A., Rovereto (Trento) Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di assorbimento automatico di eccessi di offerta, nel caso in cui questi superino la soglia del 5% dell obiettivo annuale, limitatamente ai titoli di efficienza energetica che risultano registrati nei conti proprietà delle società di servizi energetici e dei soggetti con obbligo di nomina dell energy manager ammessi a operare nel meccanismo al 31 maggio di ogni anno; nel caso in cui queste condizioni risultino rispettate al termine della verifica di conseguimento dell obiettivo di ciascun anno, l Autorità dovrà incrementare l obiettivo nazionale previsto dal decreto per l anno successivo di una quantità corrispondente all eccesso di offerta. Il decreto ha previsto, inoltre, l abrogazione, a partire dal 1 gennaio 2008, del cosiddetto vincolo del 50% (art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004), relativo alle tipologie di titoli utilizzabili per adempiere agli obblighi, vincolo che in passato aveva generato effetti fortemente asimmetrici tra i distributori di energia elettrica e quelli di gas naturale (si vedano il primo e il secondo rapporto annuale). L abolizione del vincolo ha implicato che, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti a partire dall anno 2008, i distributori obbligati potranno utilizzare indifferentemente titoli di tipo I, II o III. Da ultimo, la norma ha esteso il principio di bancabilità dei titoli prevedendo che, ai fini del conseguimento degli obiettivi annua li, i distributori obbligati possano trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel corso dell intero periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 maggio 2013 (si veda il riquadro 1). La valutazione dei TEE Con le linee guida adottate con deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103, è previsto che la certificazione dei risparmi energetici conseguiti sia rilasciata in base a una valutazione di progetti: 18 agosto 2009 N. 16
5 l standardizzata (in applicazione di criteri standardizzati); l analitica (in base a un algoritmo di valutazione predefinito e sulla base di misurazione diretta di alcuni parametri di funzionamento); l a consuntivo (che certifica i risparmi conseguiti con due distinte attività approvando un progetto di risparmio energetico e la relativa metodologia per la quantificazione del risparmio, verificando successivamente i risparmi effettivamente conseguiti). L Autorità per l energia elettrica e il gas ha affidato a ENEA, con deliberazione 11 gennaio 2006, n. 04/06, le funzioni di verifica per i progetti di risparmio energetico a consuntivo e di supporto per l adozione da parte dell Autorità di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzate e analitiche. La delibera 26 maggio 2009, n.gop26/09 Nelle more dell adozione dei decreti ministeriali di riorganizzazione dell ENEA, previsti dal D.Lgs. n. 115/2008, al fine di avviarne le funzioni di Agenzia nazionale per l efficienza energetica, l Autorità per l energia elettrica e il gas con delibera 26 maggio 2009, n. GOP 26/09, ha affidato a ENEA lo svolgimento di tutte le fasi dei procedimenti di valutazione e di certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica: l attività istruttoria in merito alla valutazione dei progetti di risparmio energetico a consuntivo; l attività di verifica dei risparmi effettivamente conseguiti; l attività di controllo volta a verificare la veridicità di quanto dichiarato nei progetti (trasmettendo un rapporto dettagliato all autorità nel caso in cui la mancata collaborazione del soggetto titolare del progetto non renda possibile il controllo); l attività di verifica preliminare circa la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. Le proposte di progetti a consuntivo, le richieste di verifica preliminare di conformità e le richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 devono essere inviate, quindi, direttamente a ENEA, anche attraverso il sistema informativo predisposto dall Autorità. Inoltre, sono state affidate a ENEA le attività di studio e di proposta a supporto dell adozione da parte dell Autorità di: l aggiornamento o realizzazione di nuove schede di quantificazione standardizzata e analitica; l linee guida per la predisposizione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo riferite a specifiche tipologie progettuali. l Il Sole 24 ORE Arketipo Progetti, dettagli, materiali, impianti. Informazioni e abbonamenti al sito 99
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