ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
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- Davide Calabrese
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1 DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL APERTURA, ALLA VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO, AL TRASFERIMENTO DI SEDE E ALL AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA Finalità Le presenti Direttive dispongono le modalità di presentazione delle istanze relative all apertura, alla variazione del settore merceologico, al trasferimento di sede e all ampliamento della superficie delle Grandi Strutture di Vendita (GSV), nonché i criteri sulla base dei quali tali istanze dovranno essere valutate dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Riferimenti normativi Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". L.R. 18 maggio 2006, n. 5 Disciplina generale delle attività commerciali. L.R. 5 marzo 2008, n. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008). Delib.G.R. n. 55/108 del 29 dicembre 2000 Adozione degli atti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 11, 12, 13 e 14, D.P.C.M. 6 ottobre Intervento sostitutivo nei confronti della Regione Sardegna per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1. Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di vendite di fine stagione (art. 15, commi 3 e 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). Delib.G.R. n. 24/23 del Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientalee di valutazione ambientale strategica. Delib.G.R. n. 39/55 del Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi e D.P.R. n. 160/2010. Delib.G.R. n. 40/26 del L.R. n. 5/2006. Direttive transitorie in materia di apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita. Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 55/108 del e s.m.i. Direttive per la costituzione dei distretti urbani del commercio". 1/6
2 Delib.G.R. n. 9/59 del L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.. Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in attuazione del DPCM 6 ottobre Intervento sostitutivo della Regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1. Presentazione delle istanze Ai sensi dell art. 13 delle Direttive in materia di SUAP approvate con la citata Deliberazione n. 39/55, le istanze relative all apertura, alla variazione del settore merceologico, al trasferimento di sede e all ampliamento della superficie delle GSV vanno presentate al SUAP territorialmente competente in modalità telematica. È onere del SUAP inviare la pratica agli altri Enti (Regione e Provincia) partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui all art. 4, commi 5 e seguenti, della L.R. n. 5/2006. Il Comune provvede a concludere l istruttoria prevista dall art. 4, comma 6, della L.R. n. 5/2006 in seduta separata e preliminarmente rispetto alla Conferenza di Servizi di cui alla L.R. n. 5/2006 predisponendo apposita relazione istruttoria da trasmettere ai rappresentanti degli enti partecipanti alla Conferenza al termine dei 30 giorni previsti ai sensi del comma 5, articolo 4, per la conclusione dell istruttoria. La relazione istruttoria dovrà accertare il rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 vigenti al momento della presentazione della domanda ed il rispetto dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/26 con specifico riferimento alla compatibilità con il piano paesaggistico regionale, compatibilità ambientale, compatibilità paesaggistica, compatibilità con i principi di pianificazione territoriale in materia di viabilità e trasporti nonché verificare la sussistenza di tutte le autorizzazioni da rilasciarsi a cura degli uffici competenti. In sede di Conferenza di Servizi il rappresentante del Comune illustra la relazione istruttoria afferente la procedura. I tempi e le modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi alla quale partecipano Regione, Provincia e Comune sono fissati dal comma 6 dell art. 4 della L.R. n. 5/2006, tranne che in ossequio al principio di semplificazione dell azione amministrativa i partecipanti non concordino tempi inferiori. Modulistica L istanza a pena di irricevibilità dovrà essere corredata dalla DUAAP, nonché dai seguenti modelli A0 - Check list; A15 Circolazione stradale; A17 Urbanistica commerciale; B1 Commercio area privata; D1 Requisiti morali commercio; D2 - Requisiti professionali per l esercizio di attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande (per il solo settore alimentare); in caso di istanza per un centro commerciale 2/6
3 ASSESSORATO DEL TURSIMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO presentata da un promotore, la mancata presentazione del modulo D2 non comporta l irricevibilità della DUAAP. modello C utile per il caso specifico (apertura, subingresso, trasferimento, etc.); eventuali ulteriori Allegati necessari a seconda delle caratteristiche specifiche dei luoghi e dell'attività - modello A1 e dichiarazioni di conformità e asseverazioni che risultino necessarie a seguito della compilazione della check list, in caso di realizzazione e/o interventi sugli immobili; Limitatamente ai casi di subingresso che non introducano alcuna variazione al settore merceologico, alla superficie di vendita e alla dotazione di parcheggi e aree di movimentazione merci dell'esercizio esistente e già autorizzato, non è necessaria la presentazione dei modelli A15 e A17, nonché delle relative relazioni tecniche di verifica rispetto ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale (dotazione di parcheggi, accessibilità puntuale e compatibilità trasportistica). La suddetta modulistica unificata regionale è reperibile sul portale alla sezione Modulistica. Contestualità procedimento edilizio e commerciale L art. 9, comma 2, della L.R. n. 5/2006 sancisce il principio di contestualità secondo cui qualora ai fini dell'apertura di una GSV sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio, e il rilascio della concessione edilizia e della autorizzazione commerciale è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale da adottarsi a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all art. 4, comma 5, della L.R. n. 5/2006. Il Comune provvede a concludere l istruttoria per il rilascio della concessione edilizia e della autorizzazione commerciale in seduta separata e preliminarmente rispetto alla Conferenza di Servizi di cui alla L.R. n. 5/2006. Tale principio è pienamente rispettato dal procedimento unico di cui alla L.R. n. 3/2008, che garantisce tale contestualità attraverso la concentrazione dei diversi endoprocedimenti presso il SUAP. Qualora per l apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie commerciale sia necessario un titolo edilizio, la relativa richiesta deve essere contestuale alla richiesta del titolo commerciale, pena l irricevibilità della pratica presentata presso il SUAP per carenza di documentazione considerata essenziale. Nei progetti edilizi deve essere sempre esplicitata la superficie di vendita dei locali ad uso commerciale la cui superficie di pavimento superi i limiti della MSV; in alternativa deve essere esplicitata la destinazione specifica del locale, se diversa dal commercio al dettaglio. Qualora la richiesta del titolo edilizio per un fabbricato a destinazione commerciale la cui superficie di vendita superi i limiti previsti dalla normativa per una MSV non sia accompagnata da una contestuale richiesta del titolo abilitativo per l esercizio dell attività commerciale, o non sia chiaramente individuata la destinazione specifica dei locali, qualora diversa dal commercio al dettaglio, la pratica presentata presso il SUAP deve essere considerata irricevibile per carenza di documentazione considerata essenziale. 3/6
4 Verifica ambientale Per la verifica della compatibilità ambientale prevista dalla Deliberazione n. 40/26 si rimanda a quanto previsto al punto Verifica della compatibilità ambientale della Deliberazione n. 55/108. Verifica ambientale Costruzione di Centri Commerciali ai sensi del D.Lgs n. 114/2008 Ai sensi della Delib.G.R. n. 40/26 del e in applicazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 24/23 del Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica - Allegato B1 Categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità, punto 7 Progetti di infrastrutture, tutte le nuove realizzazioni di centri commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 devono essere sottoposte a verifica (o screening) ambientale. Poiché la L.R. n. 3/2008 esclude dal procedimento unico SUAP la verifica ambientale, che ai sensi del comma 25 dell art. 1 deve concludersi favorevolmente prima dell avvio del procedimento unico SUAP, la fase di verifica deve essere espletata prima della presentazione della pratica al SUAP territorialmente competente per l attivazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell art. 4, commi 5 e seguenti, della L.R. n. 5/2006. In assenza dell effettuazione della verifica ambientale le istanze relative a nuove realizzazioni di centri commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 presentate presso il SUAP devono essere considerate irricevibili per carenza di documentazione considerata essenziale. Verifica ambientale Progetti di modifica di Centri Commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 114/2008 La Deliberazione n. 24/23 prevede all art. 2 dell Allegato B Procedura di verifica/screening che - oltre alle nuove realizzazioni - siano da sottoporre a verifica le modifiche o estensioni di progetti di cui all Allegato B1 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull ambiente; l art. 3, invece, esclude dalla procedura di verifica le modifiche non sostanziali di progetti di interventi o opere di cui all allegato B1 che abbiano già svolto la procedura di verifica che non determinano ripercussioni negative sull ambiente. Poiché l Allegato B non individua in maniera univoca e precisa il concetto di ripercussioni negative sull ambiente di cui all art. 3 e di notevoli ripercussioni negative sull ambiente di cui all art. 2 dell Allegato B, per le pratiche inerenti modifiche di progetti di centri commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 i proponenti devono richiedere un parere di assoggettabilità alla procedura di verifica ambientale al competente Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali dell Assessorato regionale dell Ambiente che provvederà a valutare se tali modifiche rientrano o meno tra i casi di esclusione previsti dall art. 3 dell Allegato B. In tale ambito non è quindi accettata l autocertificazione, posto che lo stesso Consiglio Europeo nella Direttiva 85/337/CEE, dalla quale discendono il D.Lgs. n. 152/2006 e la Delib.G.R. n. 24/23, prevede esplicitamente la valutazione caso per caso per le valutazioni ambientali che per loro natura devono sempre essere contestualizzate; nei casi come quello in esame in cui le soglie dimensionali individuate dal legislatore nazionale non sono univocamente determinabili la ratio del dispositivo comunitario giustifica ampiamente una valutazione sul singolo caso operata dall ente competente. In assenza di tale parere, le istanze relative a centri commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 inerenti modifiche di strutture esistenti presentate presso il SUAP devono essere considerate irricevibili per carenza di documentazione considerata essenziale. 4/6
5 ASSESSORATO DEL TURSIMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO Compatibilità con il PPR Ai sensi dell articolo 20 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) nella fascia costiera vige il divieto assoluto di nuovi interventi edificatori concernenti la grande distribuzione commerciale. Il suddetto divieto ha la finalità di assicurare nel territorio regionale un adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio e di fornire il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile (art. 1, comma 3, NTA) In relazione alla compatibilità paesaggistica prevista dalla Deliberazione n. 40/26, si rimanda a quanto previsto dall art.13 delle Direttive in materia di SUAP approvate con Delib.G.R. n. 39/55 del 23 settembre 2011 per quanto concerne l autorizzazione paesaggistica. La Conferenza di Servizi inerente la GSV può concludersi favorevolmente solo se l endoprocedimento relativo all autorizzazione paesaggistica ha avuto esito positivo. Compatibilità urbanistica La compatibilità tra le caratteristiche delle strutture commerciali e le caratteristiche urbanistico/insediative delle aree di attuale o nuova localizzazione delle strutture commerciali è valutata sulla base dei criteri di cui al punto 5.3 Criteri di cui art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998 della Delib.G.R. n. 55/108. In particolare, sono da considerarsi validi i criteri di cui al punto Criteri per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, nonché i criteri comunali emanati in attuazione della Deliberazione n. 55/108. Parcheggi La base per il calcolo del numero di parcheggi per le GSV - salvo diversa disciplina comunale compatibile è rappresentata dai criteri di cui al punto Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela, opportunamente integrati da quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 9/59 del L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.. Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in attuazione del D.P.C.M. 6 ottobre Intervento sostitutivo della Regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1. Compatibilità con i principi di pianificazione territoriale in materia di viabilità e trasporti La verifica di compatibilità con i principi di pianificazione territoriale in materia di viabilità e trasporti è effettuata sulla base dei criteri di cui al punto 5.4 Verifica delle condizioni di compatibilità, che comprendono la verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale, ossia riferite all'interfaccia tra viabilità ed area di insediamento della struttura di vendita (punto 5.4.1) e la verifica di impatto trasportistico a livello di rete (punto 5.4.3). 5/6
6 Abrogazioni Le disposizioni di cui al punto 5.1. Indirizzi programmatici per le Grandi Strutture di Vendita della Deliberazione n. 55/108 sono abrogate in quanto in contrasto con la Direttiva n. 2006/123/CE e con il D.Lgs. n. 59/2010. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/1998 ed i relativi provvedimenti attuativi ed interpretativi si applicano relativamente alle fattispecie non normate dalla L.R. n. 5/ /6
Scheda informativa del modulo B1
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