TRASPORTI INTERNAZIONALI FRA STATI MEMBRI UNO SPECIALE SU LA NUOVA LICENZA COMUNITARIA di **Franco MEDRI e *Maurizio PIRAINO
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1 TRASPORTI INTERNAZIONALI FRA STATI MEMBRI UNO SPECIALE SU LA NUOVA LICENZA COMUNITARIA di **Franco MEDRI e *Maurizio PIRAINO La normativa di riferimento che dal 4 dicembre 2011 disciplina l autotrasporto di merci su strada in ambito comunitario è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, che a decorrere da tale data ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26 marzo 1992 che trovava applicazione dal 1 gennaio Tale regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio: dei 27 Paesi membri dell Unione Europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia ed Ungheria (a decorrere dal 1 luglio 2013 anche la Croazia entrerà a far parte dell UE, divenendone così il 28 Stato membro); dei 3 paesi EFTA (European Free Trade Association = Associazione Europea di Libero Scambio) che aderiscono all accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) 2 : Islanda, Liechtenstein e Norvegia; della Svizzera (a seguito dell Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, firmato il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore in data 1 giugno 2002). 1 2 «Nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, serie L n. 300 del 14 novembre 2009, è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Il 4 dicembre 2011 il regolamento (CE) n. 1072/2009 troverà applicazione integrale. Come noto gli art. 8 e 9 del regolamento medesimo, che disciplinano i trasporti di cabotaggio, sono in attuazione già dal 14 maggio 2010 (vedi Circolare D.G.T.S.I. n. 1/2010, prot , del ). Il Regolamento 1072/2009 abroga e sostituisce integralmente i regolamenti (CEE) n. 881/92, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada. Come nella previgente disciplina il nuovo regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'unione europea» (cfr. il paragrafo 1, intitolato: «Accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmessa ai propri organi periferici di controllo dal Ministero dell Interno con la circolare n. 300/A/9751/11/111/2/3 del 14 dicembre 2011). L accordo sullo SEE è stato stipulato il 2 maggio 1992 fra la Comunità ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati EFTA, dall altra. È stato ratificato in Italia con la legge n. 300 del 28 luglio «Si ricorda infine che il regime della licenza comunitaria si applica anche ai trasporti che riguardano i paesi dello Spazio economico europeo (SEE)» (cfr. il paragrafo 1, intitolato: «Accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
2 Per effettuare detti trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria 3 «e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente» (art. 3 del Regolamento n. 1072/2009/CE). Ai sensi dell art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, i vari Stati membri rilasciano la licenza comunitaria in unico originale 4 di colore blu chiaro 5 che dovrà essere conservato dall impresa di trasporti, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria: «Per effettuare i trasporti internazionali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009 è necessario il possesso della licenza comunitaria. Qualora alla guida del veicolo utilizzato per tali trasporti internazionali si trovi un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, dovrà essere tenuto a bordo anche l'attestato del conducente, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento, comprovante che l'impresa di trasporto ha assunto regolarmente tale conducente o che vi fa legittimamente ricorso» (cfr. il paragrafo 2, intitolato: «Licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). I 3 paesi EFTA che aderiscono allo SEE riconoscono le licenze comunitarie rilasciata dagli Stati membri dell UE in base al Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21/10/2009, mentre l UE ed i suoi Stati membri riconoscono le analoghe licenze rilasciate da tali paesi EFTA (vedasi le note prot. n. 9048/7 D.C. III n. 24 del 26 luglio 1994 e prot. n. 9504/80 del 10 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ex Direzione Generale M.C.T.C. III Direzione Centrale Div. 33). A seguito dell Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 21/6/1999 (in vigore dall 1/6/2002), i vettori svizzeri utilizzano una autorizzazione analoga alla licenza comunitaria rilasciata dalle Autorità Svizzere per effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi fra la Svizzera e la Comunità Europea. «Il rilascio della licenza comunitaria per le imprese stabilite in Italia è di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità Divisione 4, via Giuseppe Caraci, 36, Roma. La domanda per l'ottenimento della licenza comunitaria deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa interessata, compilata in ogni sua parte e deve essere presentata all'indirizzo sopra indicato, secondo il modello allegato alla presente circolare (all. 1) Il documento viene rilasciato in un unico originale, che dovrà essere conservato dall'impresa e utilizzato al fine di ottenere le necessarie copie certificate conformi secondo le modalità indicate al successivo punto 3 [cfr. la successiva nota a piè di pagina n. 45 n.d.r.] Per poter ottenere o mantenere la licenza comunitaria, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti: avere sede (cioè essere stabilita) in Italia in conformità della legislazione europea e nazionale; essere abilitata in Italia, in conformità della legislazione europea e nazionale in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada. Il rilascio della licenza comunitaria presuppone, sempre, che l'impresa debba avere in disponibilità almeno un veicolo per il trasporto di merci al quale si applichi il regime della licenza comunitaria. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1072/2009, l'autorità che ha provveduto al rilascio della licenza comunitaria ne dispone la revoca qualora l'impresa interessata non soddisfi più le condizioni sopra elencate o abbia fornito delle informazioni non veritiere nella compilazione del modulo di richiesta della licenza stessa» (cfr. il paragrafo 2, intitolato: «Licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vedasi anche il paragrafo 1, intitolato: «Licenza comunitaria», della circolare D.G. T.S.I. n. 3/2012 prot. n del 20 maggio 2012, con cui lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «facendo seguito alla circolare n. 1/2011 D.G. T.S.I. del 25 novembre 2011, tenuto conto delle disposizioni emanate con il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 11, comma 6 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché dei chiarimenti resi con la circolare n , del e n , del », ha ritenuto «necessario fornire, per connessione, chiarimenti anche in ordine al rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci»). Prima dell applicazione delle nuove disposizioni comunitarie con decorrenza dal 4/12/2011, nonostante il modello di licenza comunitaria dovesse essere conforme a quello allegato al previgente Regolamento (CEE) n. 881/1992 del 26/3/1992, in molti casi le licenze comunitarie rilasciate dai vari Stati membri avevano invece impostazioni grafiche differenti. Allo scopo di ulteriormente facilitare le operazioni di controllo stradale il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del
3 a titolo di piena proprietà; ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto: di vendita a rate, di noleggio o di leasing ottobre 2009 ha così previsto un nuovo formato semplificato e standardizzato per la licenza comunitaria, le copie certificate conformi e l attestato di conducente, nonché l elenco di elementi di sicurezza per evitare manipolazioni e falsificazioni di questi documenti, almeno due dei quali devono essere utilizzati. Si tratta dei seguenti elementi di sicurezza (allegato I al citato Regolamento n. 1072/2009): un ologramma, fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV, almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici), caratteri, simboli o motivi tattili, doppia numerazione: numero di serie della licenza comunitaria/copia certificata conforme della stessa o dell attestato di conducente e, in ogni caso, numero di rilascio, un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride. Per quanto concerne, infine, il colore dell attuale modello di licenza comunitaria (figurante nell allegato II al Regolamento n. 1072/2009) si segnala che lo stesso è «blu chiaro Pantone». Ai sensi dell art. 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1072/2009: «La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore». Per quanto concerne il nostro Paese: «Ottenuta la licenza comunitaria sulla base della procedura indicata al punto 2 della presente circolare [cfr. la precedente nota a piè di pagina n. 43 n.d.r.], l'impresa interessata dovrà richiedere all'ufficio motorizzazione, competente per territorio, le corrispondenti copie certificate conformi in relazione e fino al numero complessivo di veicoli in disponibilità a diverso titolo utilizzati per il trasporto internazionale (proprietà, leasing, noleggio...) aventi massa massima a carico ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate. Nel caso il parco in disponibilità dell'impresa si riduca al disotto del numero di copie conformi in possesso, le copie in eccesso dovranno essere restituite all'ufficio che risulta competente per i rilasci al momento in cui si procede alla restituzione. Nel caso di cessazione dell'attività tutte le copie in questione dovranno, parimenti, essere restituite al precitato ufficio. La domanda per l'ottenimento delle copie certificate conformi della licenza comunitaria deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa interessata, compilata in ogni sua parte e presentata all'ufficio motorizzazione periferico competente per territorio sulla base della sede principale dell'impresa o agli altri Uffici già ora deputati, secondo il modello allegato alla presente circolare (all. 2). Tali Uffici competenti in base alla sede principale rilasceranno tutte le copie conformi di pertinenza della singola impresa. Si precisa che le imprese aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia debbono presentare le domande all'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i SIS, avente sede a Codroipo (UD), via Beano, che svolge le funzioni relative al CPA, nonché quelle amministrative rimaste di competenza statale» (cfr. il paragrafo 3, intitolato: «Copie certificate conformi della licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); «Contestualmente all'applicazione del nuovo regolamento, a partire dal 4 dicembre 2011, sarà anche attivata, presso gli Uffici addetti, la procedura informatizzata per il rilascio alle imprese italiane e la memorizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria per il trasporto di merci Per quanto riguarda la compilazione del modulo di copia certificata conforme, ciascun Ufficio dovrà apporre nel rettangolo in alto a destra un timbro contenente gli elementi identificativi dell'ufficio stesso, mentre, in basso a sinistra, al di sotto del riquadro, andrà apposto il sigillo dell'ufficio e il timbro e la firma del responsabile dell'ufficio o del funzionario a ciò incaricato. Tutti gli altri dati, una volta fatto ricorso alla procedura, risulteranno automaticamente dalla stampa, in particolare, ogni copia certificata conforme riporterà come data di inizio validità quella di rilascio del documento e non quella di inizio validità della relativa licenza comunitaria, come attualmente avviene [in base alla circolare n. 120/92 del 23 settembre 1992 (prot. n D.C. III n. 22) n.d.r.]. La data di scadenza coinciderà, invece, con quella della licenza comunitaria di riferimento. Inoltre la copia sarà contraddistinta da un numero di rilascio composto dalla lettera M, seguita dal numero della licenza comunitaria relativa e dal numero proprio facente parte di una numerazione nazionale di tutte le copie conformi
4 La licenza comunitaria è personale, essendo rilasciata a nome del trasportatore che, quindi, non può cederla a terzi 7, e vale per un periodo massimo rinnovabile di 10 anni 8. Una copia certificata conforme 9 della stessa deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore 10 (durante la circolazione stradale sia a carico che a vuoto) ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo (art. 4, paragrafo 6, secondo rilasciate ai sensi della nuova disciplina (secondo la formula che si indica a mò d'esempio: M/ / ). A partire dal 4 dicembre 2011 nessuna copia certificata conforme potrà essere rilasciata al di fuori del sistema informatico di rilascio di cui al punto 4 della presente circolare» (cfr. il paragrafo 4, intitolato: «Sistema di rilascio informatizzato delle copie certificate conformi della licenza comunitaria», della sopra citata circolare n. 1/2011/TSI del 25/11/2011). Cfr. l art. 4, paragrafo 6, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1072/2009. Per quanto concerne le imprese italiane: «La licenza comunitaria non è cedibile e ne dovrà essere richiesta la sostituzione ogniqualvolta cambino gli elementi identificativi dell'impresa (denominazione sociale, indirizzo...). La stessa dovrà essere restituita all'ufficio che l'ha emessa nel caso cessazione dell'attività, o contestualmente alla richiesta di sostituzione della medesima per i casi previsti» (cfr. il paragrafo 2, intitolato: «Licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Cfr. l art. 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1072/2009: «La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni». Il previgente Regolamento (CEE) n. 881/92, invece, prevedeva che la licenza comunitaria fosse «rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile» (art. 5, paragrafo 5). Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del nuovo Regolamento (CE) n. 1072/2009 rimangono valide fino alla loro data di scadenza (art. 4, paragrafo 2, secondo periodo). «La durata della licenza comunitaria rilasciata alle imprese italiane è fissata in cinque anni, ai sensi del Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità dell' , pubblicato sulla G.U., serie generale, del , n Vari Stati membri hanno optato parimenti per un durata quinquennale, mentre altri hanno preferito scegliere la durata decennale o anche altre durate» (cfr. il paragrafo 2, intitolato: «Licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). In particolare, ai sensi dell art. 1 del citato D.D. prot. n. 231 dell 11/11/2011: «La licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada è rilasciata a domanda per un periodo di cinque anni di durata rinnovabile». Il nostro Paese, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare la durata di validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci, fissandola in cinque anni a decorrere dalla data di inizio di validità medesima, nonostante le nuove disposizioni comunitarie in materia applicabili con decorrenza 4 dicembre 2011 ne abbiano previsto il rilascio per una durata massima rinnovabile di dieci anni (art. 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1072/2009). L Autorità competente di ogni Stato membro rilascia la copia certificata conforme della licenza comunitaria utilizzando un apposito modello pressoché identico a quello previsto per il rilascio della licenza comunitaria; non sono, dunque, ammesse copie conformi all originale autenticate da altri pubblici uffici (ad esempio, il Comune), ovvero da pubblici ufficiali normalmente preposti a tale attività (ad esempio, notai). Si segnala che i nuovi modelli di copia conforme della licenza comunitaria italiani in uso dal 20 marzo 2000 non hanno più la dicitura relativa alla targa del veicolo. Infatti, con la circolare prot. n. 937/040/14 del 26 gennaio 2000, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che: «I nuovi modelli si differenziano dai modelli precedenti per l'eliminazione della dicitura, a caratteri in rosso, "la presente copia conforme all'originale è valida esclusivamente per il veicolo targato...". In questo modo non esiste più il collegamento tra la copia conforme ed uno specifico veicolo e pertanto le copie conformi di licenza comunitaria saranno trasferibili da un veicolo ad un altro. Le imprese esercenti l'autotrasporto internazionale di merci dovranno essere, a tale proposito, opportunamente informate dagli U.P. M.C.T.C. Si ritiene, tenendo conto della situazione delle scorte del modello attualmente vigente, in via di totale esaurimento, ma anche dei tempi tecnici per la capillare distribuzione di quello nuovo, che la data d'inizio per l'utilizzo del nuovo modello debba essere il 20 marzo Da tale data pertanto, da tutti gli U.P. M.C.T.C. dovranno essere rilasciate soltanto copie certificate conformi di licenza comunitaria su nuovo modello cioè senza il timbro rosso relativo alla targa». Oggi, quindi, non esistendo più alcun collegamento tra la copia conforme all originale della licenza comunitaria ed uno specifico veicolo, le copie conformi
5 periodo, del Regolamento (CE) n. 1072/2009), pena l applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 46 della legge n. 298/1974 previste dall ordinamento giuridico nazionale. Tale obbligo è, altresì, richiamato nel settimo periodo prima parte delle «disposizioni generali» che sono stampate sul retro della licenza comunitaria (seconda pagina), laddove è indicato che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo». L art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, dopo aver stabilito che «la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell allegato II», prevede che «tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego», tra cui appunto l obbligo che essa debba trovarsi a bordo del veicolo. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme della licenza comunitaria deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato (vedasi l art. 4, paragrafo 6, terzo ed ultimo periodo, del Regolamento n. 1072/2009/CE, nonché il settimo periodo seconda parte delle «disposizioni generali» retro stampate alla licenza comunitaria, laddove è ricompresa anche l ipotesi del complesso di veicoli accoppiati). NOTA: Per eventuali approfondimenti vedasi il manuale: Autotrasporto nazionale ed internazionale di cose e persone della casa editrice Sapignoli. della licenza comunitaria potranno essere trasferite da un veicolo ad un altro, purché ovviamente si tratti di mezzi sempre nella disponibilità dell impresa intestataria dello stesso titolo autorizzativo. A differenza del nostro Paese alcuni Stati comunitari (ad esempio, Malta, Romania, ecc.) continuano ancora a collegare la copia certificata conforme all originale della licenza comunitaria ad uno specifico veicolo: in tal caso l indicazione è vincolante per l impresa di autotrasporto titolare del titolo autorizzativo e l inosservanza comporterà l applicazione dell art. 46 della legge n. 298/ «Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere presente a bordo dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale di merci, rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009, e deve essere esibita ad ogni richiesta da parte delle autorità di controllo» (cfr. il paragrafo 3, intitolato: «Copie certificate conformi della licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Ai sensi dell art. 2, punto 1), del Regolamento (CE) n. 1072/2009, ai fini della sua applicazione, per «veicolo» si intende «un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci».
6 Modello di licenza comunitaria (allegato II al Regolamento n. 1072/2009/CE)
7 MODELLO DI LICENZA COMUNITARIA (Allegato II del Regolamento (CE) n. 1072/2009) Licenza comunitaria Copie certificate conformi «A partire dal 4 dicembre 2011, la licenza comunitaria verrà rilasciata alle imprese italiane dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su nuovo modello corrispondente a quanto previsto dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009. In ogni caso le licenze comunitarie emesse dalle autorità competenti degli stati membri sulla base del regolamento CEE n. 881/92, utilizzando il modello dallo stesso previsto, rilasciate prima del 4 dicembre 2011 rimangono valide fino alla data di scadenza prevista sul documento stesso, fermi rimanendo, per quanto riguarda le licenze rilasciate alle imprese italiane, eventuali provvedimenti che si rendano necessari all'esito dei controlli appena menzionati relativi allo "status" delle imprese. A beneficio degli organi di controllo, inoltre, si evidenzia che, poiché numerosi Stati membri hanno incontrato difficoltà nella stampa della nuova modulistica, avendo, però, in deposito stock di moduli inutilizzati, prodotti in base all'abrogato regolamento n. 881/92, è stata concordata, nell'ambito del Comitato dei trasporti stradali tenutosi a Bruxelles il , sotto la presidenza della Commissione europea, la possibilità di continuare ad utilizzare, per un periodo transitorio, fino ad esaurimento, moduli facenti parte di stock in giacenza presso le amministrazioni di tali stati, stampati sotto la previgente disciplina, anche per i rilasci di licenze, copie conformi e attestati del conducente effettuati dal in poi. Tale facoltà è stata concessa a condizione che le autorità degli stati membri che si avvalgono di questa possibilità provvedano ad apporre un timbro sul modulo vecchio utilizzato, secondo una formula in lingua inglese, suggerita dalla Commissione, recante la specifica che il regolamento n. 881/92 è abrogato e il riferimento va letto come che fosse fatto al regolamento n. 1072/2009. Si fa riserva di rendere nota tale formula con maggiore precisione a seguito del ricevimento del verbale ufficiale della riunione da ultimo citata e degli eventuali documenti ad esso connessi che la Commissione trasmetterà, fermo rimanendo che la stessa Commissione si è resa anche disponibile a ricevere gli originali dei moduli che verranno utilizzati dagli stati membri, al fine di diffondere copia ai paesi membri» (cfr. il paragrafo 2, intitolato: «Licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) [1]. «A partire dal 4 dicembre 2011, le copie certificate conformi della licenza comunitaria verranno rilasciate dagli Uffici addetti servendosi del nuovo modello corrispondente a quanto previsto dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009, anche nell'ipotesi che la licenza comunitaria sia stata rilasciata in data anteriore al 4 dicembre 2011, quindi sul vecchio modello. Le copie certificate conformi della licenza comunitaria, emesse sulla base del regolamento CEE n. 881/92, rilasciate prima del 4 dicembre 2011, quindi sul modello precedente, sono valide fino alla data di scadenza prevista sul documento stesso. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere presente a bordo dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale di merci, rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009, e deve essere esibita ad ogni richiesta da parte delle autorità di controllo. Per quanto sopra spiegato al paragrafo 2, in fase di controllo potrà verificarsi la possibilità che vettori di vari paesi esibiscano copie conformi o attestati del conducente, validi, comunque, fino alla scadenza in essi prevista, rilasciati successivamente al 3 dicembre 2011 su modelli prodotti ai sensi del previgente regolamento, ma consentiti in quanto recanti il timbro sopra menzionato» (cfr. il paragrafo 3, intitolato: «Copie certificate conformi della licenza comunitaria», della circolare n. 1/2011/TSI prot. n del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) [1]. [1] Con la circolare n. 1/2012/TSI del 16 gennaio 2012 (prot. n. 1048) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: nel rammentare che al paragrafo 3 della circolare n. 1/2011 del 25/11/2011 «era stato specificato che certi Stati membri avevano incontrato difficoltà nella stampa della nuova modulistica, avendo, però, in deposito rimanenze di moduli inutilizzati, stampati conformemente agli allegati di cui all'abrogato regolamento n. 881/92 e successive modificazioni (e, in ogni caso, anche ai sensi dell'abrogato regolamento n. 684/92 in materia di trasporto di viaggiatori)»; «riguardo alla riserva formulata nella circolare n. 1/2011 di rendere noto il testo in lingua inglese che deve essere apposto con timbro sui moduli vecchi, per un periodo transitorio, fino ad esaurimento, da parte degli stati che hanno deciso di utilizzare, anche dopo il 4 dicembre 2011, i citati vecchi moduli in giacenza presso le loro amministrazioni»; ha comunicato «che, come da verbale, conformemente a quanto deciso nella riunione del 18 novembre 2011 del Comitato trasporti stradali attivo presso la Commissione UE, il testo del timbro da aggiungere sui moduli rilasciati è del seguente tenore: "Regulation (EEC) N 881/92 [684/92, as applicable] is hereby repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to Regulation (EC) N 1072/2009 [1073/2009, as applicable] of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009". Il timbro può essere apposto sul modulo utilizzato nel punto che ciascuna autorità che rilascia il documento ritiene più adatto».
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