Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Tariffa 312

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1 LIGURIA CAPITALE CERTO Assicurazione mista immediata a premio annuo e capitale rivalutabili Tariffa 312 Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: Scheda Sintetica Nota informativa Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Fac-simile modulo di proposta Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/04/2011

2 SOMMARIO SCHEDA SINTETICA 1) Informazioni generali 2) Caratteristiche del contratto 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4) Costi 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6) Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO ALLEGATO B REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE FONDO LIGURIA GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA SOMMARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 1 di 1

3 SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa. 1) INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione L impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ), società del Gruppo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (1) Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali Indice di solvibilità della (2) 155,30% gestione vita (1) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente nota Informativa sono pubblicati sul sito della Compagnia (2) l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 1.c) Denominazione del contratto La denominazione commerciale del presente contratto è LIGURIA CAPITALE CERTO 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata Durata contrattuale Durata minima : Durata massima: 5 anni 25 anni In ogni caso l età a scadenza dell Assicurato potrà essere al massimo 85 anni Riscatto il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno tre annualità di premio SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 1 di 4

4 1.f) Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei versamenti annui di importi rivalutabili per la durata prescelta dal Contraente, ma non oltre la data in cui si verifica il decesso dell Assicurato. I versamenti annui possono essere corrisposti anche in rate frazionate, previa applicazione di un addizionale di frazionamento: Rateazione Addizionale di frazionamento Semestrale 2% Trimestrale 3% Premio minimo annuo Euro 600,00 L importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato, così come regolamentato nella Nota Informativa alla Sezione B, punto 5. Tuttavia è possibile ogni anno limitare o rifiutare la crescita del premio, mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini di preavviso previsti dal contratto; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria. 2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO L assicurazione intende soddisfare le esigenze di previdenza di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto, fornendo anche un elevato livello di copertura per il caso di decesso dell Assicurato. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici precedentemente richiamati; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di riscatto. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. L impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del vita capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Prestazione in caso di in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il decesso pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Garanzie complementari(su Prestazione aggiuntiva in caso di morte da infortunio richiesta del Contraente e a è attiva abbinando l assicurazione accessoria Garanzia Morte da Infortunio. fronte del pagamento dei In caso di decesso dell Assicurato è previsto: relativi premi annui) Garanzia A1 duplice protezione : il pagamento di un capitale di pari importo del capitale assicurato, se il decesso è dovuto a infortunio Garanzia A2 triplice protezione : il pagamento di un capitale pari al doppio del capitale assicurato, se l infortunio è causato da incidente stradale. Opzioni contrattuali (alle condizioni in vigore al momento della richiesta del riscatto) Conversione del valore di riscatto in una delle seguenti prestazioni di rendita: rendita vitalizia pagabile fino a che l Assicurato è in vita; rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l Assicurato è in vita; rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell Assicurato e successivamente SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 2 di 4

5 reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l assicurazione. Le relative maggiorazioni (interessi maturati) si consolidano annualmente. La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2,00% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato. Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, perde tutti i premi già versati. L operazione di riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli Prestazioni assicurate e Modalità di rivalutazione delle prestazioni delle Condizioni di polizza. 4) COSTI L impresa, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo Percentuale Medio Annuo (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo (CPMA) Gestione interna separata FONDO LIGURIA Premio Annuo 1.500,00 Premio Annuo 1.500,00 Premio Annuo 1.500,00 Sesso ed età Maschio - 45 anni Sesso ed età Maschio - 45 anni Sesso ed età Maschio - 45 anni Durata 15 Durata 20 Durata 25 Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 9,44 % 5 13,99 % 5 18,99 % 10 3,81 % 10 6,53 % 10 9,62 % 15 1,56 % 15 3,43 % 15 5,57 % 20 1,78 % 20 3,39 % 25 0,92 % SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 3 di 4

6 5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata FONDO LIGURIA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI (*) INFLAZIONE ,04% 3,23% 3,86% 2,00% ,12% 3,30% 4,41% 1,71% ,04% 3,23% 4.46% 3,23% ,02% 3,22% 3,54% 0,75% % 2.98% 3.35% 1.55% (*) I dati si intendono al lordo della ritenuta del 12,5% ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa. La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L amministratore Delegato Marco FUSCIANI SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 4 di 4

7 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ) è una società del Gruppo FONDIARIA-SAI b) sede sede legale e direzione generale in Italia, via Milano, Segrate MI c) recapiti telefono (+39) , sito internet: vita@liguriassicurazioni.it e) estremi provvedimento autorizzazione all esercizio Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Direzione e coordinamento FONDIARIA- SAI S.p.A Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali Indice di solvibilità della gestione (1) 161,33% vita (1) l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Prodotto Durata contrattuale Sfera di applicazione Prestazioni assicurative LIGURIA CAPITALE CERTO Assicurazione mista immediata a premio annuo e capitale rivalutabili - Tariffa 312 Durata minima: Durata massima: 5 anni 25 anni Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 70 anni; in ogni caso l età a scadenza dell Assicurato potrà essere al massimo 85 anni Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di vita NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 1 di 9

8 Garanzia conservazione capitale Misura annua minima di rivalutazione b) Prestazione in caso di decesso Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza. Alla copertura caso sono applicati periodi di carenza. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell eventuale premio relativo ai rischi demografici La prestazione assicurata, gode dei seguenti benefici la rivalutazione annuale della stessa, sia durante il differimento sia durante il periodo di corresponsione della rendita, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l assicurazione; la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali; la garanzia del valore minimo della rendita assicurata, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale della rendita stessa.. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione. La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,00%, sotto forma di tasso tecnico. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza. 4. Premi L assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo rivalutabile per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte dell'assicurato. Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di frazionamento) così come specificato alla successiva Sezione C, punto L importo del premio annuo dipende dall ammontare del capitale assicurato e dall eventuale presenza di garanzie accessorie, dalla durata del contratto, dal sesso e dall età dell Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive). Premio minimo Euro 600,00 premio minimo annuo Tipo premio La tariffa è offerta nella forma a premio annuo rivalutabile con la possibilità di frazionamento infra-annuale Mezzi di pagamento Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) Frazionamento del premio È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia al successivo punto per conoscere i relativi costi Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 2 Premio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria. Il risultato della gestione viene annualmente attribuito al contratto e consolidato a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni per un aliquota di retrocessione non inferiore all'80%. Tale aliquota viene elevata in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come riportato nella seguente tabella: NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 2 di 9

9 ANNI TRASCORSI fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 Da 16 in poi ALIQUOTA DI RETROCESSIONE RICONOSCIUTA AL CONTRAENTE 80,0% 82,5% 87,5% 90,0% MINIMO GARANTITO PER LA COMPAGNIA In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può superare il rendimento del Fondo Liguria diminuito dello 0,75% trattenuto da Liguria Vita S.p.A. Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale con le modalità di calcolo descritte nelle Condizioni di Assicurazione. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto di cui alla successiva Sezione E, che l Agente deve consegnare al Contraente anche in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso; si precisa che i valori esposti in detti progetti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e gli stessi sono espressi a valore corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione. C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Onere Quota-parte media a intermediari Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva Euro 1,55 0,00 Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo Vedi tabella 0,00 Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo Euro 25,82 - Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate: - Semestrali 2% - Trimestrali 3% Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso Euro 25,00 Caricamento in percentuale del premio annuo Durata Caricamento in percentuale Inferiore a 10 anni 9.03% Da 10 fino a 14 anni 9,06% Da 15 anni 9,08% La quota parte spettante all intermediario è pari al 3,25 % x durata contrattuale (con un massimo del 65%) della prima annualità di premio, al netto dei diritti, e il 4,00% per le annualità di premio successive. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 3 di 9

10 6.1.2 Costi per riscatto Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato e il suddetto tasso tecnico, comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. TIPOLOGIA Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto e il tasso tecnico Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere 1 1,42% 7 8,46% 13 13,36% 19 16,63% 2 2,77% 8 9,41% 14 14,01% 20 17,04% 3 4,04% 9 10,30% 15 14,61% 21 22,09 % 4 5,24% 10 11,14% 16 15,17% 22 22,49 % 5 6,38% 11 11,93% 17 15,70% 6 7,45% 12 12,67% 18 16,18% Costi per l erogazione della rendita La tariffa non prevede l erogazione della rendita. 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Sul contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla gestione determinate in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. ANNI TRASCORSI fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 in poi PERCENTUALE DI RETROCESSIONE TRATTENUTA DA LIGURIA VITA 20,0% 17,5% 12,5% 10,0% MINIMO GARANTITO In ogni caso la percentuale trattenuta da Liguria Vita non può risultare inferiore allo 0,75% del rendimento del Fondo Liguria 7. Sconti La tariffa non prevede l applicazione di sconti. 8. Regime fiscale Regime fiscale dei premi Regime fiscale delle somme corrisposte I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. L importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall IRPEF. In ogni caso, le somme percepite nell esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d impresa restando assoggettate all ordinaria tassazione. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 4 di 9

11 D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art Riscatto e riduzione È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno tre complete annualità di polizza di: sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie chiedere il riscatto della polizza Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi. Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società:. Liguria Vita Spa Ufficio Portafoglio Via Milano Segrate (MI) Tel Fax E.mail: vita@liguriassicurazioni.it 12. Revoca della proposta Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax al nr In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art. 14 Pagamenti della Società e Allegato A. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - come definita in relazione all evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria, finalizzata a verificare l esistenza dell obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; la legislazione in materia di rapporti dormienti, come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il conferimento delle somme dovute e non reclamate dai Beneficiari al Fondo istituito presso il Ministero dell Economia e della Finanza ( Conti Dormienti ). NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 5 di 9

12 15. Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 17. Reclami I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: LIGURIA VITA S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Milano, Segrate MI Fax: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'organo a ciò preposto: ISVAP - Servizio Tutela Utenti - Via Quirinale Roma I reclami indirizzati all'isvap contengono i seguenti requisiti: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Non rientrano nella competenza dell ISVAP: i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l Autorità Giudiziaria; i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Testo unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. Resta salva la possibilità di adire l'autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 18. Informativa in corso di contratto In caso di assegnazione della partecipazione agli utili, la Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l assegnazione della partecipazione agli utili, l estratto conto annuale della posizione assicurativa. 19. Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall esistenza dei suddetti accordi. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 6 di 9

13 La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile. Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: A. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente B. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall ISVAP pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Tenuto conto di quanto indicato al precedente punto 6.2 nella tabella seguente viene riportata ipotetica misura annua di rivalutazione applicata: ANNI TRASCORSI fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 20 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE 1,17 % 1,23% 1,23% 1,23% La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso tecnico che al momento della redazione del presente progetto è pari al 2,0% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso annuo di rendimento minimo garantito 2,00% Età dell Assicurato 45 Durata 20 Sesso dell Assicurato maschio ulteriore ipotesi Periodicità dei versamenti: ANNUALE Diritti di quietanza da aggiungere al premio Euro 1,55 premio ricorrente annuale Euro 1.500,00 Caricamento applicato Euro 159,53 capitale assicurato iniziale: Euro ,23 periodo di sviluppo contrattuale considerato: anni 20 NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 7 di 9

14 Anni trascorsi Premio annuo Cumulo dei premi annui Capitale assicurato alla fine dell anno Interruzione del pagamento dei premi Valori di riscatto Capitale ridotto Capitale alla fine alla fine ridotto alla dell anno dell anno scadenza , , ,23 0,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo il pagamento di 19 annualità di premio. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 8 di 9

15 B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso annuo di rendimento minimo garantito 4,00% Età dell Assicurato 35 Durata 20 Sesso dell Assicurato maschio ulteriore ipotesi Periodicità dei versamenti: ANNUALE Diritti di quietanza da aggiungere al premio Euro 1,55 premio annuo iniziale Euro 1.500,00 Caricamento applicato Euro 159,53 capitale assicurato iniziale: Euro ,23 periodo di sviluppo contrattuale considerato: anni 20 Anni trascorsi Premio annuo Cumulo dei premi annui Capitale assicurato alla fine dell anno Interruzione del pagamento dei premi Valori di Capitale ridotto Capitale riscatto alla fine alla fine ridotto alla dell anno dell anno scadenza , , ,19 0,00 0,00 0, , , ,37 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali. ***** La Liguria Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L Amministratore Delegato Marco FUSCIANI NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 9 di 9

16 CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURAZIONE MISTA IMMEDIATA A PREMIO ANNUO E CAPITALE RIVALUTABILI TARIFFA 312 I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato: alla scadenza del contratto, se l Assicurato è in vita, oppure al decesso dell Assicurato, se si verifica prima della scadenza. La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve le esclusioni descritte nella successiva sezione VI. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come stabilito all art. 6.. Art. 2 - Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare rivalutabile. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato; bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell operazione, se successiva a quella di valuta. II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 1 di 9

17 di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell Assicurato relativamente al fumo o la professione o l attività dell Assicurato. L inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 5 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Via Milano, Segrate MI Fax: Il recesso libera entrambe le Parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di 25,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) Art. 6 - Spese REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti: diritti di quietanza di Euro 1,55, dovuti insieme a ciascun premio di rata. La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato: un importo fisso pari a Euro 25,82 caricamento in percentuale sul premio annuo indicato nella tabella al punto della Nota informativa Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione FONDO LIGURIA, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito all art. 3, Allegato B, del Regolamento, per questa serie di contratti la Società determina annualmente il rendimento della Gestione realizzato nel periodo di osservazione dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione a partire dal 1 aprile dell anno successivo. a. Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione per un aliquota di retrocessione non inferiore all'80%. Tale aliquota viene elevata in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come riportato nella seguente tabella: FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 2 di 9

18 ANNI TRASCORSI fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 Da 16 in poi ALIQUOTA DI RETROCESSIONE RICONOSCIUTA AL CONTRAENTE 80,0% 82,5% 87,5% 90,0% MINIMO GARANTITO PER LA COMPAGNIA In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può superare il rendimento del Fondo Liguria diminuito dello 0,75% trattenuto da Liguria Vita S.p.A. b. Misura di rivalutazione - Considerato che l importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso. c. Rivalutazione del capitale assicurato e del premio - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale assicurato e il premio annuo vengono rivalutati secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente lettera b. d. Rivalutazione della rendita durante il periodo della sua corresponsione Al termine del differimento e ad ogni successivo anniversario (data della rivalutazione annuale) la rendita da corrispondere nell anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b). e. Rifiuto della rivalutazione del premio Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni. e.1) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso: - un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma della lettera b., e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale; - un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura di rivalutazione di cui alla lettera b. Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra l ammontare del premio annuo netto dovuto nell ultimo anno che precede l anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione. e.2) Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato fino al completamento del pagamento di cinque annualità di premio; a partire dal sesto anno il capitale verrà rivalutato come indicato al punto e.1. Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del contratto Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte, secondo le modalità di calcolo di seguito descritte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali Garanzie accessorie. Nel caso, invece, che il Contraente non versi una delle rate dei primi due premi annui entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il contratto resta sospeso. In ogni caso: entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. Se il contratto sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, si risolve ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società. Versati i primi due premi annui, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto facendone richiesta alla Società mediante raccomandata A.R. o telefax. In tal caso, il contratto si risolve definitivamente e al Contraente viene corrisposto il relativo valore di riscatto. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 3 di 9

19 Riduzione del capitale Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista all art. 7 lettera b., ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista all art. 7 lettera b., a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell art. 7, all ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste per le garanzie. Art Riscatto A condizione che siano stati versati almeno tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. Il tasso annuo di interesse è pari al tasso tecnico più 1,5 punti percentuali, nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, o al tasso tecnico più 2 punti percentuali nel caso in cui gli anni trascorsi siano inferiori a cinque. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito, nel limite del valore di riscatto maturato. Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest ultima data le seguenti conseguenze: se il Contraente ha versato almeno due premi annui, le garanzie di cui all art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell art. 8; se, invece, il Contraente ha versato meno di due premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell art. 8, l assicurazione si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 4 di 9

20 Art Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla Società. Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art. 9 - Estratto conto annuale Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invia al Contraente l estratto conto annuale riferito all anniversario stesso. L estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all anniversario considerato. Art Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Art Opzioni Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l età raggiunta dall Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all anniversario considerato, che il valore di riscatto totale maturato a tale anniversario ai sensi dell art. 8 - sia convertito in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all Assicurato finché in vita; una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell Assicurato) e, successivamente, finché l Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull Assicurato superstite finché in vita. Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell assegno sociale stabilito dalla legge. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. Art Duplicato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 5 di 9

21 aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento o l individuazione degli aventi diritto o l adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITA Art Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto VI) ESCLUSIONI Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. In caso di decesso dell Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 6 di 9

22 ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI (valida solo se espressamente richiamata in polizza) La prestazione dell assicurazione principale può essere integrata, su richiesta del Contraente, da quella relativa all assicurazione complementare infortuni, dietro pagamento del relativo premio costante. Tale assicurazione complementare è operante solo se espressamente indicata nel documento di polizza e ad essa si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni del presente contratto in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente paragrafo Prestazioni assicurate Nel caso in cui la morte dell Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la Società, nei limiti della presente garanzia e dei punti 2, 3 e 4 che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dell Assicurato dalla tariffa dell assicurazione principale, un ulteriore capitale il cui ammontare è indicato nel documento di polizza. La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette. 2 - Criteri di operatività della garanzia In conformità alla condizione che la morte deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui al punto 4.1, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di morte conseguente all influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell Assicurato preesistenti o sopravvenute, come pure all influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull evoluzione delle condizioni stesse. 3 - Esclusioni della garanzia E esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte dovuta a lesioni derivanti: a) dalla pratica di sport pericolosi e dalla partecipazione a corse e gare in genere, comprese le relative prove ed allenamenti; b) dall uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari; c) da guerra, da insurrezioni o tumulti popolari cui l Assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; d) dalle trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) da atti di terrorismo è pure esclusa la morte: f) per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali; g) per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse. 4 - Estinzione dell assicurazione La presente assicurazione complementare si estingue ed i premi percepiti sono acquisiti da Liguria Vita in caso di sospensione del pagamento del premio relativo alla presente garanzia o in caso di sospensione, per qualsivoglia motivo, del pagamento dei premi dell assicurazione principale. 5 - Raddoppio del capitale per incidente stradale Nel caso in cui la morte dell Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale, la somma garantita con questa assicurazione complementare è raddoppiata FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 7 di 9

23 6 - Casi particolari Se l Assicurazione complementare infortuni è abbinata alla forma assicurativa a premio annuo rivalutabile, il capitale assicurato con la presente assicurazione complementare ed il corrispondente premio annuo vengono incrementati annualmente secondo la stessa misura percentuale applicata per l'incremento delle prestazioni e del premio dell'assicurazione principale. In caso di stabilizzazione del premio dell assicurazione principale, il capitale ed il premio della presente assicurazione complementare rimangono costanti per la residua durata. Se invece l'abbinamento avviene con la forma assicurativa a premio annuo costante, il capitale assicurato con la presente assicurazione complementare ed il corrispondente premio annuo rimangono costanti per tutta la durata contrattuale. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 8 di 9

24 CONDIZIONI PARTICOLARI (applicabili qualora specificamente richiamate in polizza) 1 - Carenza per assicurazioni senza visita medica Premesso che l'assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Speciali, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, Liguria Vita corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel testo della polizza stessa, l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. Liguria Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Infine, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, anche per questa condizione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma. 2 - Integrazione alle Condizioni Generali in assenza del Test HIV Premesso che l Assicurato non ha aderito alla richiesta di Liguria Vita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Speciali del presente contratto, rimane convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 9 di 9

25 ALLEGATO A PAGAMENTI DELLA SOCIETA E DOCUMENTI RICHIESTI Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto. I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti: per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca della proposta di assicurazione o di recesso dal contratto: - richiesta firmata dal Contraente; originale della proposta di assicurazione (in caso di revoca) oppure - originale della polizza relativa al presente contratto con eventuali appendici (in caso di recesso). per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato: - originale della polizza con eventuali appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa; - certificato anagrafico di morte; - elenco completo di tutti i Beneficiari della polizza e fotocopia fronte/retro di un loro documento valido (preferibilmente la carta identità) ; - richiesta liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario maggiorenne con indicazione dell IBAN o di ogni altro dato necessario per diversa modalità di pagamento; la richiesta deve contenere indicazione del codice fiscale, della professione svolta e dell indirizzo del Beneficiario stesso. qualora l'assicurato non abbia lasciato testamento: - atto notorio da cui risulti che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale siano indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità); qualora l'assicurato abbia lasciato testamento: - copia autentica del testamento e/o verbale di pubblicazione e atto notorio in cui risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità). In sostituzione dell atto notorio, la Società accetta una dichiarazione sostitutiva autenticata. - in presenza di Beneficiari minorenni, decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza l esercente la potestà genitoriale o il tutore alla riscossione della quota relativa al minorenne stesso; - in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia del verbale dell'autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale/Municipale) dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell Assicurato; - in caso di morte da malattia: a) copia integrale delle cartelle cliniche - comprensive di anamnesi remota - a Partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell Assicurato e b) relazione dell ultimo medico curante da redigersi su apposito modello rilasciato dalla Società. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli Aventi Diritto, a seguito di specifiche esigenze la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione. I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno bancario o circolare non trasferibile. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli Aventi Diritto. ALLEGATO A FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 1 di 1

26 ALLEGATO B REGOLAMENTO FONDO LIGURIA ART. 1 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI TRAMITE LA COSTITUZIONE DEL FONDO LIGURIA Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Liguria Vita, che viene contraddistinta con il nome Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita ed indicata nel seguito con la sigla Fondo Liguria. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del fondo. La gestione del fondo è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. ART. 2 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE La gestione del Fondo Liguria è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza del fondo al presente Regolamento. In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo, il rendimento annuo quale descritto nel successivo art. 3.3 e l adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Liguria Vita sulla base delle riserve matematiche. ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO LIGURIA Il rendimento annuo del Fondo Liguria per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del fondo speciale di competenza di quell'esercizio al valore medio del fondo speciale stesso. Per risultato finanziario del Fondo Liguria si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo Liguria e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nel fondo per i beni già di proprietà di Liguria Vita. Per valore medio del Fondo Liguria si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Liguria l esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. ART. 4 - MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE FISCALE Liguria Vita si riserva di apportare al punto 3.3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 ALLEGATO B PAGINA 1 di 1

27 GLOSSARIO Appendice (contrattuale) Assicurato Assicurazione Beneficiario Carenza Caricamenti Collettiva Conflitto di interessi Consolidamento Contraente Contratto di assicurazione sulla vita Contratto rivalutabile Controassicurazione Convenzione Detraibilità fiscale (del premio versato) Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria Garanzia (Assicurazione) di rischio Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l Assicurato. Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti). Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente. Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata. Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell Assicurato (ad esempio il decesso o l invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 1 di 3

28 Gestione interna separata Imposta sostitutiva Intermediario incaricato ISVAP Opzione Perfezionamento del contratto Polizza Premio Prescrizione Prestazione Progetto personalizzato Proposta Quietanza Riattivazione Riserva matematica Rivalutazione Scheda contrattuale (di polizza) Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'isvap. Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Documento che prova l avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata. Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 2 di 3

29 Sinistro Sovrappremio Sostituzione (Trasformazione) Tassazione separata Tasso tecnico Verificarsi dell evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Metodo di calcolo dell imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall applicazione delle aliquote progressive dell imposta sui redditi. Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 3 di 3

30 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER L EMISSIONE DI POLIZZA VITA LIGURIA CAPITALE CERTO ultimo aggiornamento: novembre 2010 PROPOSTA N. Agenzia CONVENZIONE N. Cod. Subagenzia o Produtt. LIGURIA VITA S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale Segrate (MI) Via Milano, 2 Tel Fax Capitale sociale ,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. FACSIMILE 1 - CONTRAENTE Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Sottogruppo di attività Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da In il 2 - TITOLARE EFFETTIVO / DELEGATO (colui che stipula in nome e per conto del Contraente) Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Sottogruppo di attività Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da In il Tipo di Delega Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da me forniti e che gli stessi corrispondono a Firma del Rappresentante 3 - ASSICURATO Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Sottogruppo di attività Gruppo di attività ATTENZIONE: L Assicurato ed il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società - mediante raccomandata o fax -ogni cambiamento di professione o di attività dell Assicurato stesso. Documento d identificazione N. Rilasciato da In il 4 - BENEFICIARI Caso morte Caso vita 5 - FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE Tariffa Descrizione Capitale Iniziale assicurato 312 Assicurazione mista immediata a premio annuo e capitale rivalutabili ATTENZIONE: la Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell Assicurato e, pertanto, è richiesto l accertamento dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurando. 6 - GARANZIE COMPLEMENTARI INFORTUNI In caso di morte da infortunio, verrà liquidato un capitale aggiuntivo pari al capitale assicurato all inizio dell anno assicurativo in cui l evento è avvenuto. In caso di morte per infortunio conseguente alla circolazione stradale dei veicoli, verrà liquidato un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato all inizio dell anno assicurativo in cui l evento è avvenuto. Mod. LV34P - Ed. 05/2011 MODELLO DI PROPOSTA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011 PAGINA 1 di 4 Operanti (SI/NO) 7 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Decorrenza Durata contratto Numero premi Scadenza Frazionamento del premio ANNI

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