Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche
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1 Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche N Esposizione all amianto: azione giudiziaria Intempestività del ricorso presso il giudice del lavoro Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Vertenze A cura di Paola Mauro Il termine per proporre l azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 e succ. mod., va computato dando rilievo alla prima domanda in via amministrativa nei casi in cui l assicurato ne abbia presentate due per l ottenimento del medesimo beneficio previdenziale. È quanto emerge dalla sentenza 19 ottobre 2016, n , della Sezione Lavoro della Corte Cassazione. Premessa Il termine per proporre l azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, va computato dando rilievo alla prima domanda in via amministrativa nei casi in cui l assicurato ne abbia presentate due per l ottenimento del medesimo beneficio previdenziale. È quanto emerge dalla sentenza n /2016 della Sezione Lavoro della Cassazione. in tema di benefici pensionistici per l esposizione all amianto. L art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30/04/1970 regola l azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici. La norma è stata più volte novellata: o originariamente stabiliva che nelle controversie pensionistiche l avente diritto dovesse proporre azione giudiziaria entro il termine di 1
2 dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell ente previdenziale o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione, pena la decadenza dal diritto; o successivamente l art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992, ha ridotto il termine per proporre l azione giudiziaria da dieci a tre anni, con decorrenza dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell Istituto o dallo spirare del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione; o infine il legislatore è intervenuto nel 2011 (L. n. 111/2011 art. 38) estendendo i termini di decadenza previsti dell articolo 47 alle azioni giudiziarie aventi a oggetto l adempimento di prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte. Cassazione, sentenza n /2016 La Suprema Corte, recentemente, accogliendo un ricorso dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ha fornito chiarimenti proprio in merito al computo del termine di decadenza per la proposizione dell azione giudiziaria ex art. 47 D.L. 639/70 e succ. mod. con riguardo al caso di un assicurato che ha presentato due distinte domande amministrative aventi entrambe a oggetto la rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992 (adeguamento per l esposizione ultradecennale all amianto) e che sono state rigettate dall Istituto. La proposizione di due distinte domande dirette all ottenimento del medesimo beneficio previdenziale ha condotto i supremi giudici a interrogarsi sul dies a quo di decorrenza del termine triennale stabilito dall art. 47: avendo l INPS eccepito la tardività e, quindi, l inammissibilità del ricorso proposto davanti al Giudice del Lavoro. Ebbene, l eccezione formulata dall ente previdenziale è stata accolta dagli ermellini, che hanno ritenuto effettivamente intempestiva l impugnazione giudiziale, dovendosi prendere a riferimento la prima delle due domande amministrative oggetto di controversia. 2
3 IL CASO La Corte d Appello di Firenze ha riconosciuto il diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992 ritenendo che l assicurato non fosse deceduto dall azione giudiziaria per l accertamento del relativo diritto. La Corte territoriale non ha attribuito rilievo: alla presentazione, da parte del ricorrente, della domanda amministrativa risalente al 2002, avendo il medesimo provveduto a riproporla nel mese di luglio del 2005, per cui, secondo i giudici dell appello, a fronte del provvedimento di rigetto del , il deposito del ricorso giudiziario del era da considerare tempestivo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. La tesi dell Inps Nel conseguente giudizio di legittimità la resistente INPS ha dedotto la violazione di legge - precisamente degli artt. 47 del D.P.R. n. 639/70 e 6 del D.L. n. 103/91 ( Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali ), conv. L. n. 166/91, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - contestando che alla data di proposizione del ricorso giudiziario ( ) non fosse ancora maturata la decadenza triennale e obiettando che non era condivisibile quanto ritenuto nell'impugnata sentenza in ordine al fatto che la decorrenza del relativo termine fosse da individuare nella seconda delle due domande amministrative, vale a dire quella del 2005 anziché quella del Secondo la difesa dell ente previdenziale: al momento della proposizione del ricorso giudiziario il termine di cui all articolo 47 del D.P.R. 639/70 era già scaduto, non potendo operare una sua reviviscenza per effetto della seconda domanda amministrativa. La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha condiviso della tesi dell INPS. 3
4 LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE PRINCIPI DI DIRITTO La Sezione Lavoro del Palazzaccio ha sostenuto che la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) sarebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto già modo di pronunciarsi affermando che: "in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi." (Cfr. Cass. Lav. n del , n. 311 del 12/1/2016). Si è altresì sostenuto che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella legge n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi a oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Infatti, spiegano i giudici di legittimità, l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione dei diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. 4
5 Spiega ancora la Suprema Corte che i presupposti della domanda oggetto di causa (esposizione all'amianto e durata ultradecennale) sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, il quale, quindi, è tenuto a portarli a conoscenza dell'ente onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso una apposita domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella Legge n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro il termine ivi previsto con la decadenza dal diritto al richiesto beneficio (v., ex multis, Cass. sez. lav. n /2012). Afferma, infine, la Suprema Corte che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del Legislatore (cfr. Cass /2005; Cass e 9348 del 2012). Ebbene, alla stregua di queste considerazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dall INPS, stante l intervenuta decadenza dall'azione giudiziale del 2009 rispetto alla prima domanda amministrativa del Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Suprema Corte ha deciso la causa nel merito, con rigetto dell'originaria domanda del assicurato. D.L. 30/09/2003 n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici Art Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto 1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti 5
6 limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'inail. 5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'inail prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n
7 6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRU- DENZIALI E DI PRASSI - ART. 13, comma 8, L. 257 del1992; - Art. 6 D.L. n. 103/91, conv. in L. n. 166/91; - ART. 47 D.L. 639 del 1970; - Cass. S. U., n /2009; - Cass. Sez. VI - L., n. 7934/2014; - Cass. Sez. Lav., n del 2008; - Cass. Sez. Lav., 15008/2005; - Cass. Sez. Lav., nn. 1629, 3605, 4695, 6382, 9348, del 2012; - Cass. Sez. Lav., nn. 7138, 8926, del 2011; - Cass. Sez. Lav., n del 2013; - Cass. Sez. VI L., nn e 9416 del 2014; - Cass. Sez. Lav., n del 2015; - I.N.P.S. Circolare 29/02/2016 n Riproduzione riservata - 7
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