Riordino assistenza territoriale
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- Samuele Bucci
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1 Riordino assistenza territoriale Organizzazione distrettuale : Deve essere garantita l attività assistenziale per l intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana Forme organizzative monoprofessionali aggregazioni funzionali territoriali Forme organizzative multiprofessionali unità complesse di cure primarie
2 Assistenza territoriale Le aziende sanitarie possono adottare forme di finanziamento e budget per le forme organizzative multiprofessionali Saranno definiti compiti, funzioni e criteri di selezione del referente o del coordinatore delle due tipologie di forme organizzative Dovranno essere definiti compiti, funzioni e criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative
3 Assistenza territoriale Disciplina delle condizioni, requisiti e modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle due forme organizzative Prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali sulla base delle programmazioni regionali individuano gli obiettivi
4 Assistenza territoriale Le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base che operano in coordinamento con le strutture ospedaliere Può essere prevista la presenza di personale esercente altre funzioni sanitarie già dipendente presso le medesime strutture
5 Assistenza territoriale In fase di riorganizzazione della rete assistenziale le regioni possono attuare processi di mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo presso altre aziende sanitarie della regione A tal proposito devono essere accertate a livello regionale le situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti Le regioni disciplineranno le forme di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate
6 osservazioni Esiste da tempo un dettato legislativo e contrattuale in fatto di mobilità ordinaria sia volontaria sia d ufficio in caso di urgenza o ristrutturazione aziendale. Di fatto il decreto interviene su tale materia già ampiamente disciplinata istituendo di fatto una nuova forma di mobilità che peggiora in maniera forzosa e strumentale per la sanità senza garantire l incarico professionale e il relativo trattamento economico
7 Osservazioni Tale mobilità avverrebbe senza disporre dei prepensionamenti previsti come primo provvedimento dalla legislazione che regola tale materia per le amministrazioni statali Appare, peraltro, abbastanza curiosa l idea delle eccedenze che non risultano esserci né per i medici né, tantomeno, per i dirigenti sanitari
8 Responsabilitàprofessionale Nell accertamento della colpa lieve nell esercente le professioni sanitarie, il giudice tiene conto in particolare dell osservanza delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica Determinare i casi in cui deve essere previsto l obbligo, con un fondo ad hoc, di garantire idonea copertura assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un contributo a carico delle imprese autorizzate all esercizio dell assicurazione
9 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico La regione provvede alla nomina dei direttori generali attingendo obbligatoriamente all elenco regionale di idonei ovvero agli analoghi elenchi di altre regioni costituiti previo avviso pubblico e selezione Gli elenchi sono periodicamente aggiornati I requisiti per i candidati prevedono la laurea magistrale e adeguata esperienza manageriale/dirigenziale almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale nelle altre strutture
10 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico Il requisito dell età anagrafica alla data della nomina è fissato a 65 anni Per quanto riguarda la nomina dei direttori generali nelle aziende ospedaliero universitarie rimane salva l intesa con il rettore Le regioni individuano i criteri e i sistemi di valutazione e verifica dell attività dei direttori generali sulla base degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale
11 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico I medici e i dirigenti sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base della normativa vigente in materia delle pubbliche amministrazioni Gli strumenti per la valutazione di questi dirigenti con incarico di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la qualità e quantità delle prestazioni sanitarie erogate in base agli obiettivi assegnati tenuto conto delle risorse messe a disposizione registrando, anche, gli indici di soddisfazione degli utenti
12 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico L esito positivo della valutazione determina la conferma dell incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo Le regioni, tenuto conto di quanto definito in materia dai CCNNLL disciplinano criteri e procedure per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa sulla base dei seguenti principi
13 Osservazioni La valutazione dei dirigenti medici e sanitari è già applicata e regolata dai CCNL sin dal E sostanzialmente distinta in verifica della produttività che avviene con cadenza annuale sui risultati di gestione e una valutazione vera e propria al termine dell incarico che riguarda i comportamenti professionali L intrusione legislativa in materia contrattuale è un atto che contraddice quanto previsto dagli accordi contrattuali.
14 Osservazioni Si opera di fatto un tentativo di omologare la dirigenza sanitaria al modello della P.A. che ha specificità diverse e la cui valutazione si limita agli obiettivi di budget A differenza del modello statale la valutazione della dirigenza sanitaria viene effettuata da un collegio tecnico a valenza e composizione professionale Va specificato, inoltre, se per Regioni si intendono le totalità delle regioni o le singole regioni con il rischio, quindi, di avere 21 disposizioni legislazioni diverse in materia
15 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico La selezione viene effettuata da una commissione formata da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa. Nel caso siano sorteggiati tre direttori della stessa regione ove ha sede l azienda interessata alla copertura del posto, si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente di regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda
16 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico La commissione riceve dall azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell analisi comparativa di curricula, dei titoli posseduti, dei volumi dell attività svolta, dell aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale una terna di candidati idonei Il direttore generale individua il candidato da nominare nell ambito della terna predisposta dalla commissione
17 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico Nel caso non intenda nominare il candidato con migliore punteggio deve motivare analiticamente la scelta. L azienda può preventivamente stabilire che, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale
18 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico La nomina relativa alle direzioni di strutture complesse universitarie è effettuata dal direttore generale d intesa con il rettore sentito il dipartimento universitario competente Profilo professionale,curriculum e relazioni della commissione sono pubblicati sul sito internet dell azienda prima della nomina,devono essere pubblicate altresì le motivazioni della scelta del direttore generale che si sono discostate dalla graduatoria presentata dalla commissione.
19 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico L incarico di direttore di struttura complessa deve essere riconfermato al termine del periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina L incarico di struttura semplice è attribuito dal direttore generale su proposta del direttore di struttura complessa di afferenza o dal direttore di dipartimento a un dirigente con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell incarico L incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e può essere rinnovato
20 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico Per gli incarichi di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all articolo 15 septies
21 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico Collegio di direzione : è organo dell azienda. Le regioni devono prevederne la costituzione individuandone la composizione che deve garantire la presenza di tutte le figure professionali disciplinandone le competenze Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività E consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni riguardanti il governo delle attività cliniche
22 Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico Ai componenti del collegio di direzione non è corrisposto alcun emolumento, compenso,indennità o rimborso spese
23 Disposizioni in materia di farmaci La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione se previa notifica all Aifa da parte del titolare dell officina, è effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in officina autorizzata alla produzione di materie prime farmacologicamente attive.
24 Disposizioni in materia di farmaci I radiofarmaci sono esentati dall obbligo di apposizione del bollino farmaceutico in considerazione delle loro caratteristiche tecniche Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei LEA, le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare l immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del SSN erogati attraverso ospedali e Asl che, a giudizio dell Aifa, possiedano requisiti di innovatività terapeutica di particolare rilevanza
25 Disposizioni in materia di farmaci Tale previsione si applica indipendentemente dall inserimento dei medicinali nei PTO o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali Le regioni e le province autonome sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno semestrale Pto e ogni altro strumento analogo regionale per la razionalizzazione dell impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonhè a trasmetterne copia all Aifa
26 Disposizioni in materia di farmaci Presso l Aifa è istituito un tavolo permanente di monitoraggio dei PTO al quale partecipano rappresentanti della stessa agenzia, del ministero della salute e delle regioni e delle province autonome Il tavolo discute su eventuali criticità nella gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e fornisce linee guida per l armonizzazione e l aggiornamento degli stessi.
27 Disposizioni in materia di farmaci Previa autorizzazione dell Aifa, rilasciata su proposta della regione competente, la farmacia ospedaliera può allestire dosaggi da utilizzare all interno dell ospedale ovvero da consegnare all assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica.tale disposto si applica anche nell ipotesi di utilizzo del medicinale per indicazioni diverse da quelle autorizzate
28 Disposizioni in materia di farmaci Le regioni sono autorizzate a sperimentare sistemi di riconfezionamento anche personalizzato e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso le strutture ospedaliere e residenziali al fine di eliminare gli sprechi e rischi di errori e consumi impropri Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. L aifa autorizza la fornitura alle strutture sanitarie di macroconfezioni di medicinali
29 Disposizioni in materia di farmaci Comitati etici : Entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto, ciascuna regione nomina un comitato etico competente per le sperimentazioni cliniche. Nelle regioni con più di un milione di abitanti possono essere istituiti più comitati etici nel numero massimo di uno per ogni milione di abitanti A decorrere dal 1 marzo 2013 i comitati etici disciplinati dal decreto legge subentrano ai comitati etici operanti in base alle previgenti disposizioni
30 Osservazioni Nel decreto sono state stralciate tutte le norme relative alla pianta organica delle farmacie, alle norme relative alla cancellazione del perimetro delle sedi, all abolizione della distanza minima con la previsione dell affidamento della dislocazione delle farmacie alla valutazione dell amministrazione comunale Nel decreto è stata eliminata la disposizione volta a sospendere la facoltà di trasferimento della titolarità di farmacia in pendenza di procedimento penale nei confronti del titolare
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