ORGANISMO DI VIGILANZA. AI SENSI DEL D. Lgs. N. 231/01

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1 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. Lgs. N. 231/01

2 INDICE ART 1. OGGETTO... 3 ART 2. REQUISITI SOGGETTIVI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA... 3 ART 3. COMPOSIZIONE... 3 ART 4. COMPETENZE E FUNZIONI... 4 ART 5. FLUSSI INFORMATIVI... 5 ART 6. MODALITÀ DI RIUNIONE E OBBLIGHI DI RIPORTO... 6 ART 7. VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE... 7 ART 8. POSSIBILITÀ DI NOMINARE CONSULENTI... 8 ART 9. DURATA IN CARICA... 8 ART 10. RINUNCIA E REVOCA DEL MANDATO... 8 ART 11. SCIOGLIMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA... 8 ART 12. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ... 9 ART 13. REMUNERAZIONE... 9 ART 14. RISERVATEZZA... 9 ART 14. MODIFICHE, INTEGRAZIONI E PUBBLICITÀ

3 Art 1. Oggetto Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell Organismo di Vigilanza (nel seguito denominato anche l Organo o O.d.V. ), strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo di M.P.F. s.r.l. finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01. Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico adottato dalla Società. Art 2. Requisiti soggettivi dell Organismo di Vigilanza In conformità anche a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria (approvate in data 7 marzo 2002 e aggiornate al 31 marzo 2008), l O.d.V. della Società si caratterizza per rispondere ai seguenti requisiti: Autonomia e indipendenza: all Organismo di Vigilanza deve essere assicurata completa autonomia, anche finanziaria, rispetto ai soggetti in posizione apicale, configurandolo come struttura di staff con collocazione organizzativa in posizione di vertice, originaria ed autonoma rispetto agli altri organi o funzioni dell ente. L Organismo di Vigilanza, inoltre, risponde della propria attività direttamente all organo dirigente. Al fine di garantire l autonomia e l indipendenza dell Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni che non siano legati al Vertice della Società da un rapporto di dipendenza gerarchica. L Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Gli organi di vertice deve provvedere a dotare l Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese inerenti l esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. In ogni caso, l organismo può estendere la propria autonomia di spesa autonomamente in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione. All organismo non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell ente. Terzietà: a garanzia di tale principio, l O.d.V. risponde direttamente al C.d.A. Professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Prima della nomina. l organo dirigente deve verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di onorabilità e l assenza di cause di incompatibilità. A tal fine il modello organizzativo specifica i requisiti soggettivi necessari alla nomina. Continuità di azione: per garantire un efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell O.d.V. deve essere dedicata esclusivamente e a tempo pieno all attività di vigilanza. Onorabilità e assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento a amministratori e membri del Collegio Sindacale. Art 3. Composizione Il Consiglio di Amministrazione nomina l Organismo di Vigilanza con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente. L Organismo di Vigilanza è un organo che potrà esercitare le proprie funzioni sdia in forma monosoggettiva che in forma collegiale. In ogni caso, l Organismo dovrà rispondere direttamente in autonomia o tramite la nomina di consulenti ad hoc (specialmente nel caso di composizione monosoggettiva), alle esigenze di competenza e professionalità richieste per la gestione dei rischi correlati al particolare risk managment di M.P.F., rispetto ai reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01. In particolare, l Organismo di Vigilanza dovrà esercitare il proprio ruolo con particolare attenzione alle seguenti aree: - ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dei reati societari, dei reati di ricettazione e riciclaggio; - ambito dei reati contro l industria ed il commercio - ambito dei reati informatici; - ambito dei reati in materia di sicurezza sul lavoro; - ambito dei reati ambientali. L O.d.V., inoltre, deve possedere una approfondita conoscenza del sistema organizzativo aziendale vigente. Nel caso di composizione collegiale, al proprio interno, alla prima seduta dopo la nomina, i membri dell O.d.V. 3

4 eleggeranno un Presidente che avrà la funzione di mantenere i rapporti e le relazioni con il Consiglio di Amministrazione. Art 4. Competenze e funzioni L Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le proprie funzioni come un organismo interno dotato di poteri di iniziativa e controllo, così come prescritto dal D. Lgs. 231/2001. Nell esercizio delle sue funzioni, l Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. L Organismo di Vigilanza deve adempiere all incarico con la diligenza richiesta dalla natura del mandato, dalla natura dell attività esercitata e dalle specifiche competenze di ciascuno dei membri. Nello svolgimento dei propri compiti ex D. Lgs. 231/2001 l Organo è chiamato a svolgere le seguenti attività: a) identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs 231/2001 verificatisi o configurabili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato; b) verificare la necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo conformemente all evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell organizzazione interna e dell attività aziendale; c) verificare l adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti; d) collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni; e) avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente; f) accedere a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l O.d.V. deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti; g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello Organizzativo tra gli organi e tra i dipendenti della Società, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione; h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche attività poste in essere nell ambito dei processi potenzialmente a rischio; i) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove si evidenzino disfunzioni del Modello Organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione; j) vigilare sul rispetto e l applicazione del Modello Organizzativo ed attivare, attraverso le funzioni aziendali preposte, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto. All O.d.V. spetta il potere di determinare un budget di spesa su base annua per l esercizio delle funzioni di vigilanza; il budget sarà presentato annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, al Consiglio di Amministrazione, per la relativa adozione. L Organo, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l organizzazione si sviluppi nell ambito dei criteri di eticità. In particolare l O.d.V. ha il compito di: a) definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l applicazione; b) coordinare l elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico; c) promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione; d) vigilare sul rispetto e l applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto; e) riportare periodicamente al Consiglio d Amministrazione sull attività svolta e sulle problematiche connesse all attuazione del Codice Etico; f) promuovere la revisione del Codice Disciplinare. 4

5 Art 5. Flussi informativi Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell O.d.V. si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso. L O.d.V. collegialmente ed i singoli suoi membri individualmente, potranno pertanto richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione, sulla base di criteri che periodicamente saranno determinati con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici. Al fine di agevolare l attività di vigilanza sull efficacia del Modello Organizzativo, nonché l accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi di determinati reati-presupposto, l O.d.V. collegialmente ed i singoli suoi membri individualmente, potranno avere accesso a qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardanti criticità ai sensi del modello, ovvero a notizie relative alla commissione dei reati o a pratiche non in linea con lo stesso. Le informazioni acquisite dall O.d.V. e dai suoi membri singolarmente saranno trattate in modo tale da garantire: a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione; b) la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate. Le informazioni che saranno fornite all O.d.V. collegialmente ed ai singoli suoi membri individualmente, dovranno essere inviate tramite il seguente indirizzo (organismo.vigilanza@mpf.it) che farà capo al Presidente dell O.d.V., il quale si assumerà l onere di riferire al collegio incaricando poi il membro che per professionalità è stato designato di seguire la tipologia dei reati presupposto coinvolta nel fatto oggetto dell informativa; tale indirizzo è stato reso pubblico tramite comunicazione ufficiale a tutti gli stakeholders, dipendenti e collaboratori, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del. Dovrà essere possibile risalire alla fonte delle informazioni stesse. A seguito delle informazioni ricevute, l O.d.V. istituisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello organizzativo, riservandosi la facoltà di assumere informazioni, collegialmente o tramite i singoli suoi membri individuati, dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione. Terminata la fase istruttoria, l O.d.V. dovrà informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione; il C.d.A. e/o il soggetto delegato della gestione del personale, decideranno sull apertura o l archiviazione di un procedimento disciplinare, sentito il parere non vincolante dell O.d.V Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall O.d.V., collegialmente o dai singoli suoi membri individualmente, nell esercizio delle proprie funzioni saranno conservate presso un apposito archivio e saranno accessibili solo dall O.d.V. stesso ed ai suoi membri. All O.d.V. collegialmente ed ai singoli suoi membri individualmente, è garantito il potere di: accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l espletamento delle funzioni ad esso demandate; disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l attuazione del modello organizzativo; Annualmente l O.d.V. redigerà una mappatura delle Aree Aziendali più sensibili. I dirigenti e responsabili apicali delle suddette aree dovranno relazionare trimestralmente l O.d.V., collegialmente, in ordine a fatti accaduti e che potrebbero comportare una responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il Consiglio di Amministrazione dovrà informare correttamente e tempestivamente l Organismo di Vigilanza di ogni variazione della struttura organizzativa, dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività dell ente, di ogni variazione che possa coinvolgere le aree sensibili e/o i relativi soggetti referenti in rapporto ai reati considerati potenziale presupposto per l attribuzione della responsabilità amministrativa della società, e ciò in conformità al Modello Organizzativo. Più in particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse all Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni; b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di 5

6 avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni; d) le notizie relative all effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; h) l attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio; i) il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso; j) il registro diretto ad identificare, tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7, del t.u.f. (i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate...) e la loro informativa; l) verbali e/o comunicazioni provenienti dagli Organi Preposti alle Aree di Sicurezza sul Lavoro e Tutela della salute e Organi Paritetici ( ASL o Direzione Provinciale del Lavoro o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc..) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 art. 25 septies; m) report relativo agli incidenti sul lavoro con indicazione della loro gravità, con separata indicazione degli incidenti che hanno determinato un assenza dal lavoro superiore ai 40 giorni in prognosi iniziale o comunque di grave entità; n) gravi non conformità rilevate negli audit delle funzioni di stabilimento che potrebbero costituire un rischio rilevante per la sicurezza sul lavoro e di possibile commissione del reato di "omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", condivise con gli enti competenti ma non ancora risolte; o) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; p) gli appalti affidati alla Società a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata con un ente pubblico; q) natura delle transazioni avvenute con clienti/fornitori/partner appartenenti a paesi black list; r) particolari eccezioni/deroghe alle modalità standard e/o prassi locali sui pagamenti/incassi; s) contenziosi, anche stragiudiziali, relativi a tematiche potenzialmente a rischio 231; t) report degli incidenti / violazioni della security informatica potenzialmente a rischio 231. Art 6. Modalità di riunione e obblighi di riporto L Organismo di Vigilanza si riunisce con frequenza almeno trimestrale. Il Collegio Sindacale può inoltre designare un proprio membro a partecipare, anche in via permanente, alle riunioni dell Organismo; tale soggetto non ha diritto di voto. L O.d.V., collegialmente, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 riferisce: periodicamente al Consiglio di Amministrazione - con cadenza almeno semestrale: elaborerà una relazione informativa sulle attività di verifica (che possono essere condotte dai singoli suoi membri secondo le diverse competenze e professionalità), sui test effettuati e sul loro esito. Tale comunicazione deve contenere in dettaglio i controlli compiuti, specificando le eventuali problematiche riscontrate e l indicazione sulle opportune misure da adottare. - all inizio di ogni esercizio (o al termine di quello precedente): dovrà presentare il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell anno, con specificazione della cadenza temporale e dell oggetto della verifica che si intende compiere collegialmente o per il tramite di uno o più dei suoi membri singolarmente (ad es. verifica della mappatura delle aree a rischio, del sistema delle procure, dell adeguatezza e del rispetto del Modello Organizzativo, dell adozione di opportune iniziative per la formazione del personale). Questa relazione può anche essere parte della relazione semestrale di cui al punto precedente (normalmente quella relativa al II semestre di ciascun anno). - annualmente: stenderà una relazione informativa (eventualmente integrata in quella sopraindicata) sullo stato dell attuazione del Modello Organizzativo da parte della società. Tale comunicazione consente di rendere 6

7 Art 7. noto al Consiglio di Amministrazione della società il livello di osservanza delle procedure adottate con il Modello. in via continuativa - Informativa immediata al Consiglio di Amministrazione Tale informativa nel caso di O.d.V. plurisoggettivo, può essere compiuta collegialmente o da uno dei membri dell O.d.V. individualmente nell ambito delle competenze allo stesso designate ed ha per oggetto informazioni, fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la società al rischio di responsabilità e di sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001. Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti come sopra evidenziati che coinvolgano direttamente componenti degli organi sociali e/o eventuali ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dall O.d.V. collegialmente o da uno dei suoi membri individualmente, qualora i fatti ad essi sottesi espongano la Società al rischio di responsabilità e sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001. Verbalizzazione delle sedute Ogni incontro deve essere oggetto di specifica verbalizzazione ed il verbale deve essere trascritto sul libro delle adunanze dell Organismo di Vigilanza e deve essere sottoscritto dagli eventuali intervenuti. Dallo stesso si devono evidenziare: Le informazioni ricevute dall Organismo di Vigilanza; Le richieste di informazioni fatte all Organismo di Vigilanza e le risposte da questo ricevute, anche se negative. Le informazioni avranno ad oggetto: il Modello Organizzativo adottato dalla Società ed in particolare: - le modalità con cui viene condotta l identificazione e la valutazione dei rischi di commissione dei reati; - le misure con cui sono gestiti e coperti i rischi di commissione dei reati e le linee di condotta previste; - il sistema di diffusione delle informazioni rilevanti alle persone che operano per la società; - il controllo sull efficace applicazione delle misure indicate dal Modello Organizzativo; - il sistema dei flussi informativi verso l Organismo di Vigilanza; - il sistema disciplinare con cui è sanzionato il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello Organizzativo; - il piano di vigilanza sul funzionamento e l osservanza del Modello Organizzativo e l attività svolta dall Organismo di Vigilanza; - le violazioni alle prescrizioni previste dal Modello Organizzativo; - i mutamenti nell assetto organizzativo delle attività e le modifiche normative che interessano il Modello Organizzativo; - gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo; - le relazioni informative periodiche inviate al Consiglio di Amministrazione; - le altre informazioni e comunicazioni afferenti al Modello Organizzativo ed al suo funzionamento indirizzate al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, alla società di revisione, al preposto al controllo interno ed ai responsabili delle funzioni aziendali; - ogni altra informazione ritenuta rilevante od utile per lo svolgimento dell attività di vigilanza. I verbali sono firmati, datati con mezzi equipollenti alla data certa e debitamente conservati dall Organismo di Vigilanza in un apposito libro delle adunanze. 7

8 Art 8. Possibilità di nominare consulenti L Organismo di Vigilanza può nominare consulenti con esperienza in specifiche aree. A tali soggetti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell Organismo di Vigilanza. Art 9. Durata in carica L Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni. Qualora l O.d.V. esercitasse le proprie funzioni in forma collegiale, le dimissioni o la revoca per giusta causa di un membro dell Organismo di Vigilanza determinano la decadenza dell intero Organo, salvo che le competenze del singolo membro non possano essere integrate dagli altri membri. In ogni caso l Organo si considera decaduto se perde almeno due membri. L Organo decaduto conserva tuttavia le proprie funzioni fino all insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza, che deve avvenire per nomina del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre i 3 mesi successivi le dimissioni. Art 10. Rinuncia e revoca del mandato Qualora l Organismo di Vigilanza, o anche uno solo dei suoi membri individualmente in caso di Organo plurisoggettivo, intendano rinunciare all incarico dovrà esserne data pronta e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione, salvo che, in caso di O.d.V.. collegiale, nei termini di cui all art. 9, le competenze ricoperte dal singolo membro rinunciante non possano essere integrate dagli altri membri. La revoca dell Organismo di Vigilanza, o di uno sei suoi membri, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. L Organismo di Vigilanza od il suo singolo membro non possono essere revocati se non per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva: l interdizione o l inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un infermità che, comunque, comporti l assenza dall attività per un periodo superiore a sei mesi; l attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell Organismo di Vigilanza; un grave inadempimento dei doveri propri dell Organismo di Vigilanza di cui all art. 4; una sentenza di condanna a carico della Società per uno dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l omessa o insufficiente vigilanza da parte dell Organismo di Vigilanza, secondo quando previsto dall art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l interdizione temporanea dagli ufficio direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo punto 11. Art 11. Scioglimento dell Organismo di Vigilanza L Organismo di Vigilanza è sciolto in caso di dimissioni o qualora vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dello stesso Organismo. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in quel caso, al rinnovo dell Organismo. 8

9 Art 12. Cause di ineleggibilità Non possono essere eletti nell Organismo di Vigilanza coloro che: a) abbiano subito condanne nei termini di cui al precedente art. 9 b) si trovino comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico. Art 13. Remunerazione L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. All'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio. Art 14. Riservatezza Tutte le informazioni relative all attività dell Organo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento e dal codice di condotta. Art 14. Modifiche, integrazioni e pubblicità Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità con cui si è provveduto alla sua redazione ed all approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione. Il presente documento è disponibile a tutti i soggetti interessati e ad essi ne è assicurata la massima pubblicità. 9

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