Regolamento 20 novembre 2001, n. 41. Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica. Omissis. Art. 3 Definizioni.
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1 Regolamento 20 novembre 2001, n. 41 Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: Art. 3 Definizioni. a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali; b) "acque sotterranei": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea; c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomumcazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali; d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse; e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o 1/s; f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o 1/s; nel caso di derivazioni di portata variabile; g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o 1/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo; h) "modulo: unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi; i) volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc; l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
2 n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini; o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile; p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro; q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente; r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali; s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione. Art. 12 Acquisizione di ulteriori pareri. 1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti: a) Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9; b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali. 2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti: a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette; b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998, per l'espressione del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito territoriale di competenza; c) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
3 d) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3-bis, del R.D. n. 1775/1933; e) agenzia di ambito di cui alla L.R. n. 25/1999, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2, lettera r), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'agenzia stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1; f) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Capo III e per quelle richieste dall'agenzia d'ambito. Art. 23 Concessione d'acqua e di beni demaniali. 1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica. 2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale. 3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente REGOLAMENTO, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario. 4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua. TITOLO V Disciplina dei procedimenti speciali Capo II - Procedimento in attuazione dell'art. 27 della legge n. 36/1994
4 Art. 40 Ambito di applicazione. 1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio della facoltà, attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione dall'art. 27, comma 1 della legge n. 36/1994, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni. 2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui ai comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati dall'autorità competente. Art. 41 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. 1. La domanda di autorizzazione è presentata al Servizio nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi: a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio; b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli esterni catastali dei punti di prelievo; c) uso della risorsa; d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari dell'approvvigionamento. 2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati: a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica; b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali; c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1; d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti; e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2; f) pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 9/1999; g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive. 3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere; in
5 tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda. 4. Il Servizio, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici. 5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il predetto termine, il Servizio non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi stabiliti dall'art. 152 della L.R. n. 3/ L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente capo ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni. TITOLO VI Norme speciali, transitorie e finali Art. 42 Norme speciali. 1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato. 2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore. 3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni. 4. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa, idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della legge n. 36/1994. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.
6 Art. 43 Norme generali sui procedimenti pendenti. 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al titolo II, al titolo IV ed al titolo V. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli articoli 9 e 12, può convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concessioni in sanatoria è ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al titolo II o al titolo IV. 3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale, nonché adeguando l'importo dei canoni al disposto dell'art. 152 della L.R. n. 3/ Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 36 il termine di 60 giorni, di cui al comma 5 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti. 5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come individuate all'art. 6 del R.D. n. 1775/1933, si procede con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del Servizio regionale competente in materia di risorse idriche. 7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 152/1999 si applicano le disposizioni previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i pareri ivi previsti con quello dell'autorità di bacino. 8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, è consentito ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, sino al pronunciamento del Servizio qualora sia presentata domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile, si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.
Dott. Alberto Altomonte Sede di Amiacque Gruppo CAP Via Rimini, 34/36 Milano 16 febbraio 2016
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