ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

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1 ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI DECRETO 30 ottobre Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali. L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI Visto lo Statuto della Regione; Visto l'art. 43, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; Visto il comma 2 del predetto art. 43, nel testo sostituito dall'art. 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; Visto il decreto presidenziale n. 75/area 2ª/S.G. dell'8 marzo 2004, relativo all'approvazione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali; Visti i decreti presidenziali n. 37/area 2ª/S.G. dell'11 febbraio 2005 e n. 99/area 2ª/S.G. del 14 marzo 2006, afferenti la modifica della disciplina predetta in ordine all'integrazione, rispettivamente, dell'art. 4, comma 7 "sessioni e convocazioni" e dell'art. 10, comma 1 "spese di funzionamento"; Visto l'art. 6, commi 7 e 8, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, con il quale si è previsto che "l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'art. 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art. 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'amministrazione regionale", disponendosi che agli oneri conseguenti "si provvede con parte delle disponibilità del capitolo relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'art. 76 della legge regionale n. 2/2002"; Rilevato che la vigente normativa relativa alle modalità di funzionamento della Conferenza di cui ai richiamati decreti presidenziali, in quanto rispondente alle esigenze di funzionalità dell'importante consesso, va confermata, apportandovi, al contempo, le opportune modifiche, conseguenti alle citate disposizioni legislative; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 23 settembre 2008, con la quale, a norma del richiamato art. 6, comma 7, della legge regionale n. 2/2008, è stato espresso parere favorevole, disponendosi, altresì, che, contestualmente, va adottata la conforme modifica della vigente disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali; Decreta: Art. 1 Gli artt. 8, 9 e 10 della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali, di cui ai decreti presidenziali n. 75/2004, n. 37/2005 e 99/2006, sono così sostituiti: Art. 8 - Segreteria tecnica A supporto dell'attività della Conferenza è costituita, con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, la segreteria tecnica presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, composta da personale in quiescenza o in servizio dell'amministrazione regionale. La mancata ed ingiustificata partecipazione ai lavori della segreteria, per tre volte consecutive, determina l'automatica decadenza dall'incarico. La segreteria tecnica attende ai compiti seguenti: - adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza, ivi compresa l'informazione sulle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti delle amministrazioni interessate; - attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici regionali e degli enti locali;

2 - attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra gli uffici regionali e gli enti locali; - predisposizione dei verbali delle sedute e redazione degli atti adottati dalla Conferenza. Le proposte e gli atti predisposti dalla segreteria tecnica devono essere trasmessi, entro otto giorni dalla relativa elaborazione, al dirigente del servizio 9 finanza locale, per le conseguenti valutazioni di competenza. La segreteria si avvale del personale del servizio finanza locale dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale potrà essere autorizzato ad espletare lavoro in eccedenza al normale orario di lavoro. La segreteria si avvale, altresì, della collaborazione di un supporto tecnico informatico, affidata a personale in servizio presso lo stesso servizio finanza locale. Il dirigente del servizio 9 finanza locale sovrintende al regolare funzionamento della segreteria. Art. 9 - Commissione consultiva tecnica L'approfondimento preliminare degli specifici argomenti da trattare in sede di Conferenza viene affidato ad una commissione consultiva tecnica composta dal segretario generale della Presidenza della Regione, dal dirigente generale dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dal segretario generale dell'anci-sicilia e dal direttore dell'urps o, in loro assenza, da sostituti designati dai titolari, con facoltà di avvalersi di componenti della segreteria tecnica di cui all'art. 8. Di volta in volta possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni funzionari delle amministrazioni interessate ai provvedimenti da trattare. Art.10 - Spese di funzionamento Alle spese necessarie a garantire il funzionamento della Conferenza e degli organismi operativi si provvede con parte delle disponibilità del capitolo relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'art. 76 della legge regionale n. 2/2002. Fra le spese relative al funzionamento degli organismi operativi sono compresi i compensi mensili ed i rimborsi spettanti ai componenti della segreteria tecnica. Detti compensi decorrono dalla costituzione della segreteria e sono determinati, previa deliberazione della Giunta, con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. Sono, inoltre, compresi il compenso pari all'indennità informatica prevista dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro al responsabile del supporto tecnico-informatico nonché il compenso previsto dal vigente contratto collettivo regionale per il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro al personale incaricato delle incombenze connesse al funzionamento della segreteria. Art. 2 E' approvato il nuovo testo vigente della "Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali" allegato A al presente decreto. Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'assessorato Palermo, 30 ottobre SCOMA

3 Vistato dalla ragioneria centrale per l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 11 novembre 2008 al n Allegato A DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA REGIONE- AUTONOMIE LOCALI Art. 1 Ambito della disciplina Le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento interno della Conferenza Regione-autonomie locali, di seguito denominata Conferenza, istituita ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Art. 2 Costituzione e composizione La Conferenza, composta secondo le previsioni dell'art. 100 della legge regionale n. 2/2002, è costituita con decreto del Presidente della Regione ed esercita le funzioni e le attività di cui al successivo art. 3. La partecipazione alla Conferenza è personale ed è consentita solo al titolare dell'ufficio. La sede della Conferenza è presso la Presidenza della Regione - Palazzo d'orleans. E', altresì, istituita una sede operativa presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. La Conferenza sarà di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie comprese nell'ordine del giorno dei lavori; alle sedute, inoltre, è invitato in via permanente il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. Qualora si renda opportuno, in dipendenza di specifici argomenti da trattare, sono invitati i responsabili di altri rami dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni locali nonché di altri enti ed uffici interessati. Art. 3 Funzioni La Conferenza assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti per tavoli tecnici e/o di concertazione in relazione alle materie ed ai compiti di interesse generale. In particolare: a) assume deliberazioni in ordine ai problemi relativi all'ordinamento degli enti locali ed alle correlative iniziative legislative, alle attività di gestione e di erogazione dei servizi pubblici nonché di ogni altro problema che venga sottoposto, anche su richiesta del presidente dell'anci-sicilia e dell'urps, al parere della Conferenza da parte del Presidente della Regione; b) provvede al coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione e delle autonomie locali, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni interessate; c) promuove e sancisce intese tra la Regione e gli enti locali; d) promuove e sancisce accordi tra la Regione e gli enti locali al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; e) esprime parere: - sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; - sui documenti di programmazione economica e finanziaria; - sulle linee guida di federalismo fiscale.

4 Art. 4 Sessioni e convocazione La Conferenza si riunisce mensilmente su convocazione disposta dal presidente ovvero dall'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previa intesa con il presidente; il relativo avviso è comunicato almeno cinque giorni prima a ciascun componente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, nonché data, ora e luogo della stessa. Eventuali variazioni dell'ordine del giorno sono immediatamente comunicate ai membri della Conferenza e comunque almeno 24 ore prima della seduta. Apposita riunione, comunque, è convocata in prossimità dell'inizio della sessione di bilancio presso l'assemblea regionale siciliana. In presenza di particolari contingenze, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà del presidente di indire riunioni straordinarie della Conferenza, con preavviso di tre giorni ai componenti. La Conferenza è convocata, altresì, su richiesta di una delle associazioni degli enti locali: in tale ipotesi, la riunione deve tenersi entro dieci giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza della Conferenza e documentati in apposita proposta di deliberazione. La Conferenza è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Decorso infruttuosamente il termine di un'ora per il raggiungimento del numero legale, la Conferenza si riunisce in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Gli astenuti concorrono a formare il quorum delle presenze ma non già quello dei votanti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con un quorum non inferiore ad un terzo dei componenti. La Conferenza, di norma, delibera entro quindici giorni dalla richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. Al decorso infruttuoso del termine, si prescinde dall'acquisizione del deliberato della Conferenza. Art. 5 Verbali delle sedute Delle sedute viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell'adunanza, dei presenti, degli interventi svolti e delle deliberazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dal presidente e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa ai componenti della Conferenza. Art. 6 Ufficio di presidenza E' istituito l'ufficio di presidenza, composto dal presidente della Conferenza, dal presidente dell'anci-sicilia e dal presidente dell'urps, con compiti di coordinamento e di indirizzo. Art. 7 Commissioni La Conferenza può articolarsi, nel proprio ambito, in commissioni permanenti per materia e composte in conformità alla rappresentatività delle componenti. Art. 8 Segreteria tecnica

5 A supporto dell'attività della Conferenza è costituita, con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, la segreteria tecnica presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, composta da personale in quiescenza o in servizio dell'amministrazione regionale. La mancata ed ingiustificata partecipazione ai lavori della segreteria, per tre volte consecutive, determina l'automatica decadenza dall'incarico. La segreteria tecnica attende ai compiti seguenti: -adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza, ivi compresa l'informazione sulle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti delle amministrazioni interessate; - attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici regionali e degli enti locali; - attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra gli uffici regionali e gli enti locali; - predisposizione dei verbali delle sedute e redazione degli atti adottati dalla Conferenza. Le proposte e gli atti predisposti dalla segreteria tecnica devono essere trasmessi, entro otto giorni dalla relativa elaborazione, al dirigente del servizio 9 finanza locale, per le conseguenti valutazioni di competenza. La segreteria si avvale del personale del servizio finanza locale dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale potrà essere autorizzato ad espletare lavoro in eccedenza al normale orario di lavoro. La segreteria si avvale, altresì, della collaborazione di un supporto tecnico informatico, affidata a personale in servizio presso lo stesso servizio finanza locale. Il dirigente del servizio 9 finanza locale sovrintende al regolare funzionamento della segreteria. Art. 9 Commissione consultiva tecnica L'approfondimento preliminare degli specifici argomenti da trattare in sede di Conferenza viene affidato ad una commissione consultiva tecnica composta dal segretario generale della Presidenza della Regione, dal dirigente generale dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dal segretario generale dell'anci-sicilia e dal direttore dell'urps o, in loro assenza, da sostituti designati dai titolari, con facoltà di avvalersi di componenti della segreteria tecnica di cui all'art. 8. Di volta in volta possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni funzionari delle amministrazioni interessate ai provvedimenti da trattare. Art. 10 Spese di funzionamento Alle spese necessarie a garantire il funzionamento della Conferenza e degli organismi operativi si provvede con parte delle disponibilità del capitolo relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'art. 76 della legge regionale n. 2/2002. Fra le spese relative al funzionamento degli organismi operativi sono compresi i compensi mensili ed i rimborsi spettanti ai componenti della segreteria tecnica. Detti compensi decorrono dalla costituzione della segreteria e sono determinati, previa deliberazione della Giunta regionale, con provvedimento dell'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. Sono, inoltre, compresi il compenso pari all'indennità informatica prevista dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro al responsabile del supporto tecnico-informatico nonché il compenso previsto dal vigente contratto collettivo regionale per il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro dal personale incaricato delle incombenze connesse al funzionamento della segreteria.

6 Art. 11 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni vengono richiamati i criteri e le norme in materia di enti collegiali.

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