OGGETTO: DETERMINAZIONE PARAMETRI NUMERICI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
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1 (C.A.P. n ) PROVINCIA DI TREVISO Prot. n. 4589/AP Ord. n.. 18 OGGETTO: DETERMINAZIONE PARAMETRI NUMERICI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287; VISTA la legge , n. 25; VISTO il D.P.R ; IL SINDACO ACCERTATO che il quadro normativo demanda al Sindaco la competenza a procedere in materia, anche in assenza delle direttive regionali, e che il Sindaco è quindi tenuto a provvedere a determinare detto parametro, adeguando eventualmente il relativo provvedimento una volta emanate le direttive regionali; ATTESO che l aggiornamento per la determinazione dei parametrici numerici oggetto del presente atto è stata predisposta in base allo studio sulla situazione locale del settore dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, elaborato dalla ditta Sincron Polis di Modena, su incarico di questa Amministrazione, conferito con determinazione n. 929 del ; VERIFICATO che lo studio anzidetto indica come soluzione ottimale la suddivisione del territorio comunale in 3 zone, assegnando nelle zone 2 e 3 nuove autorizzazioni di tipo A e B sino ad un massimo cumulato di 13, mentre non vengono fissati limiti numerici nella zona 1; ACQUISITO il conforme parere favorevole delle Associazioni di categoria piu rappresentative con le modalità previste dall art. 2 della L. 25/1996, richiesto con nota prot. n del ; VISTO il parere contrario dell Associazione Confcommercio di Treviso; RITENUTO di non tenere conto del parere contrario dell Associazione Confcommercio di Treviso, in quanto l aggiornamento del contingente è motivato dal fatto che sono pervenute molte richieste per l attivazione di esercizi di somministrazione su tutto il
2 territorio comunale e che negli ultimi anni è cambiato in modo radicale il ruolo che svolgono gli stessi nel contesto della società (socializzazione, ristorazione di base, intrattenimento, etc); VISTI i vari progetti in corso di realizzazione per lo sviluppo e la rivitalizzazione del Centro Storico, per il quale è stata prevista anche la deroga domenicale e festiva di apertura per le attività commerciali con ordinanza n. 296 del ; CONSIDERATO pertanto necessario favorire la rivitalizzazione del Centro Storico anche attraverso le aperture di tali esercizi di somministrazione; DATO ATTO che tale programma è coerente con gli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio 2007, già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n del , ORDINA ART. 1 - CONTENUTI E DISPOSIZIONI 1. Il seguente articolato contiene le norme per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge , n Le norme di cui al comma 1 rimangono valide per tre anni, o fino a quando non interverranno elementi giuridici che le rendano inapplicabili, e comunque fino all adozione di nuove norme. ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI 1. Gli Esercizi Pubblici soggetti alla presente Disciplina, ai sensi dell art.5 1 comma della Legge n.287/91, sono distinti in: - Tipo A esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, pizzerie, tavole calde ecc. ); - Tipo B esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi,compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia; - Tipo C esercizi di cui alle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ecc.; - Tipo D esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione
3 ART. 3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE 1. Il territorio del Comune di Conegliano viene suddiviso, ai fini della presente programmazione (rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti e quant altro previsto), nelle seguenti zone commerciali: Zona Commerciale n. 1: comprende le seguenti vie: via Accademia, via Sbarra, via Cima, via e p.tta Beccaruzzi, piazza Cima, via Teatro Vecchio, Via XX Settembre, via B.M.Ongaro e via Marcatelli. Zona Commerciale n. 2: comprende l area delimitata nella planimetria allegata. Zona Commerciale n. 3: comprende l area restante parte del territorio. ART. 4 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI 1. Non vengono fissati limiti numerici al rilascio di autorizzazioni di tipo C, per esercizi nei quali sia prevalente l attività congiunta di intrattenimento e svago. L attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva fruibile al pubblico. 2. Non vengono fissati limiti numerici al rilascio di autorizzazioni nella zona 1 comprendente le vie: via Accademia, via Sbarra, via Cima, via e p.tta Beccaruzzi, piazza Cima, via Teatro Vecchio, via XX Settembre, via B.M.Ongaro e via Marcatelli. 3. Non si prevede per la durata della presente Disciplina il rilascio di nuove autorizzazioni di tipo D. 4. Nell'arco di vigenza della presente Disciplina verranno rilasciate nelle zone 2 e 3 nuove autorizzazioni di tipo A e B sino ad un massimo cumulato di 13. ART. 5 - DOMANDA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 1. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B deve essere presentata all Ufficio Protocollo, sito in piazza Cima, su apposita modulistica disponibile presso il Servizio Attività Produttive. 2. In sede di prima assegnazione, per le autorizzazioni relative all articolo 4, comma 4 verrà pubblicato un bando contenente i tempi per la presentazione delle domande
4 Le eventuali autorizzazioni rimanenti verranno poi rilasciate in base al criterio della data di presentazione della domanda, completa di tutti gli elementi di cui al precedente articolo e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 3. In sede di prima assegnazione e successivamente in caso di domande concorrenti, per il rilascio delle stesse saranno presi in considerazione i seguenti criteri in ordine di priorità: a) comprovata disponibilità del locale per l attivazione dell esercizio dimostrabile attraverso contratto d affitto, di vendita, preliminare, comodato, o altra modalità prevista dal Codice Civile registrato o in fase di registrazione; b) nuova autorizzazione con trasferimento di azienda esistente; c) disponibilità di parcheggi ad uso esclusivo dell esercizio superiore a quella prevista dagli standards urbanistici; d) in caso di possesso dei suddetti requisiti da parte di tutti i richiedenti si procederà a sorteggio in presenza degli interessati. 4. Il Comune, dopo avere ricevuto la documentazione completa prevista nella modulistica e dopo avere completato l istruttoria, rilascia l autorizzazione nei tempi previsti dalla normativa di settore in vigore. 5. L autorizzazione assume piena validità solo nel momento in cui le autorizzazioni complementari (sanitarie o altre previste) sono state ottenute. ART. 6 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI 1. Il titolare, come disposto dall art. 4 della legge 287/91, deve attivare l esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell autorizzazione di pubblico esercizio, in caso contrario la stessa verrà revocata. 2. Ai sensi del medesimo art. 4 il titolare di un esercizio può sospendere l attività per un periodo non superiore a 12 mesi previa comunicazione da inviarsi all Ufficio Protocollo del Comune. In caso di adeguamenti o ristrutturazioni del locale che comportino tempi più lunghi, può essere autorizzata una sospensione superiore a quella stabilita. In quest ultimo caso il titolare deve presentare una richiesta all Ufficio Protocollo del Comune. 3. In presenza di eventi imprevedibili che impediscano l attivazione o la riapertura dell esercizio (commi 1 e 2) entro il termine prescritto, può essere concessa ulteriore proroga, in seguito a richiesta dell interessato dalla quale risulti che le cause del ritardo non sono imputabili alla volontà del titolare e comunque previa valutazione da parte dell Amministrazione. ART. 7 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI - 4 -
5 1. I Pubblici Esercizi di qualsiasi tipologia, per essere attivati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) conformità degli esercizi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici secondo le norme del vigente PRG; b) agibilità dei locali; c) "sorvegliabilità" ai sensi del D.M. 17/12/1992 n. 564; d) autorizzazione sanitaria; e) autorizzazione allo scarico merci laddove richiesta. ART. 8 - TRASFERIMENTI DI SEDE 1. Il trasferimento di sede dell'esercizio è soggetto ad autorizzazione ai fini dell accertamento del requisito indicato alla lett. a) del precedente art. 7, come previsto dall art. 3, comma 1, della Legge n. 287/ Il trasferimento all interno della stessa zona è sempre concesso, nel rispetto degli altri requisiti altrove menzionati. 3. Se all'interno del medesimo locale sono presenti distinte autorizzazioni per esercizi di tipo A e di tipo B, gli stessi possono essere trasferiti anche separatamente fra loro nell'osservanza, comunque, delle disposizioni di cui al precedente comma 1. ART. 9 - AMPLIAMENTI DI SUPERFICIE 1. L'ampliamento di superficie di un esercizio esistente comporta la modifica della o delle autorizzazioni in possesso del richiedente, su richiesta dell interessato. 2. Nei casi in cui l'ampliamento di superficie si consegua mediante trasferimento di sede, si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8. ART. 10 SUBINGRESSI 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 25/08/1991, n. 287, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o causa di morte, comporta la cessione al subentrante delle relative autorizzazioni, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività. 2. In merito alle procedure richieste, si rinvia a quanto previsto al precedente articolo 5. ART. 11 ATTIVITA ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL PARAMETRO - 5 -
6 NUMERICO. 1. Ai sensi dell art. 3 comma 6 della L , n. 287 sono rilasciabili, in quanto escluse dall'applicazione dei parametri numerici di cui al precedente art. 4, le autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) effettuate negli esercizi di cui all'art. 5-1 comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e di svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale la cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) effettuate in via diretta a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. 2. Tra le attività di somministrazione effettuate negli esercizi di cui all'art. 5-1 comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287 sono incluse quelle che hanno ad oggetto l uso del computer per navigare in Internet denominate internet-point alle condizioni di cui alla precedente lett. d), e nelle quali l ingresso avvenga unicamente dalla sala Internet. ART ATTIVITA TEMPORANEE E STAGIONALI 1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande. 2. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni di svolgimento delle predette riunioni, e non sono sottoposte alle norme della presente disciplina. 3. E prevista la concessione di autorizzazioni stagionali, anche in abbinamento con attività alimentari di vendita al dettaglio, che prevedano la somministrazione di prodotti tipici estivi quali angurie, meloni e simili. ART. 13 SANZIONI - 6 -
7 1. Le violazioni alla presente disciplina sono sanzionate ai sensi dell art. 10, della legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili. ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 1. La presente disciplina non prevede la fissazione di superfici minime al di fuori di quanto richiesto dall autorità sanitaria; 2. La presente disciplina non prevede altresì la fissazione di distanze minime al di fuori di quanto richiesto dalle norme urbanistiche; 3. Per quanto non contemplato nella presente Disciplina, si rimanda ai contenuti dalla L. 25/08/1991, n. 287 e al TULPS. ART. 15 ABROGAZIONE DISCIPLINA PRECEDENTE La presente ordinanza abroga e sostituisce le precedenti ordinanze n. 19 del e n. 84 del Conegliano, IL SINDACO (Floriano Zambon) W:\ATTIVITA' PRODUTTIVE\Anna\pubblici esercizi\piano\ord_parametri_pe_2007.doc - 7 -
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