R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E TERZA SEZIONE CIVILE SENTENZA

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1 - -a. o ORIGINALE R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati : Oggetto Responsabilità medica R.G.N /2010 Cren. 542& Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI Dott. ALFONSO AMATUCCI Dott. PAOLO D'ALESSANDRO Dott. RAFFAELE FRASCA Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO ha pronunciato la - Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere - - Rei. Consigliere - Rep.. / Ud. 30/03/2012 PU seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N. C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALIANI ANGELA, con studio in GRAVINA, Via Mameli 14, giusta delega in atti; contro - ricorrente - 1

2 F. P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA

3 ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega - -a in atti ; B. F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati NARDELLI GIOVANNI VITTORIO, NARDELLI SANTE con studio in BARI, Piazza Umberto 62, giusta delega in atti; - controricorrenti - contro A.A. SPA, REGIONE PUGLIA, GESTIONE LIQUIDATORIA USL/P BARI, C. F., L. A. SPA, M. G.; - intimati - Nonché da: GESTIONE LIQUIDATORIA USL/P BARI, in persona del suo Commissario Liquidatore e già Direttore Generale della AUSL BA/4 (oggi ASL BA) Dott. N. P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANELLI GIUSEPPE giusta delega in atti; - ricorrente incidentale - nonché contro N.C., REGIONE PUGLIA, 498 1

4 A.A. SPA, C.F., B.F.., L. A.SPA, F.P., M. G.; - intimati - avverso la sentenza n. 565/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/05/2010; R.G.N. 565/2010. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO; udito 1'Avvocato ANGELA ALIANI; udito 1'Avvocato GIOVANNI VITTORIO NARDELLI per delega ; udito 1'Avvocato M. ANTONIETTA PERILLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l accoglimento del 1 e 3 motivi del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. C. N. (nel 1987) conveniva in giudizio il prof. B. e la ASL Ba/9 per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in esito agli interventi chirurgici, eseguiti presso il P. di Bari. Esponeva: di essere stata sottoposta, nella stessa giornata del 21 novembre 1981, a parto cesareo nel mattino e a isterectomia nel pomeriggio; di essersi rivolta alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'università di Roma nel 1986, a causa di forti dolori addominali, cefalee, stati ansiosi, seguiti agli interventi,del 1981, dopo che le diagnosi del prof. B., ipotizzate negli anni intermedi, non avevano determinato alcun miglioramento; di essere stata sottoposta (il 19 febbraio 1986) a Roma a intervento per l'asportazione di un corpo estraneo (tessuto di granulazione aspecifica con cellule giganti da corpo estraneo, con massa di 5 per 6 cm), rilevato nella zona perisopraombelicale dagli esami clinici effettuati a Roma; di aver subito altro intervento a Roma (il 16 gennaio 1987) per l'asportazione di

5 altro corpo estraneo (garza) individuato nella loggia renale. Su istanza del B., intervenivano in giudizio i dottori C. (partecipante al primo intervento), P.e M. (partecipanti al secondo); su istanza della ASL Ba/9, interveniva Le Assicurazioni d'italia Spa. Veniva autorizzata la chiamata in causa della Regione Puglia. All'esito dell istruttoria, consistita nell'acquisizione delle cartelle cliniche e della documentazione, neirespletannento della consulenza e della successiva integrazione dopo le osservazioni dei consulenti di parte, la causa veniva decisa dal Tribunale: dichiarando improponibile la domanda nei confronti della USL Ba4, sussistendo la legittimazione nei confronti della Regione Puglia; dichiarando inammissibile la domanda estesa dall'attrice nei confronti dei medici diversi dal B.; rigettando la domanda di danni in mancanza di prova, con assorbimento delle domande di manleva. 2. L'appello proposto dalla N.i - svoltosi nel contraddittorio con B., P., Gestione Liquidatoria Usi Ba/9, Regione Puglia, Assitalia Assicurazioni, nel quale rimanevano contumaci C. e M., e interveniva Lloyd Assicurazioni Spa, garante del M. - veniva rigettato dalla Corte di appello di Bari (sentenza del 24 maggio 2010). 3bv^l

6 3. Avverso la suddetta sentenza, N. propone ricorso per cassazione con tre motivi, esplicati da memoria. Resistono con controricorso B., che deposita memoria, P. e la Gestione Liquidatoria Usi Ba/9; quest'ultima propone appello incidentale con due motivi. La Regione Puglia, Assitalia Assicurazioni, Lloyd Assicurazioni, C. e M., ritualmente intimati, non svolgono difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza. 1. Il ricorso incidentale proposto dalla Gestione Liquidatoria Usi Ba/9 è inammissibile. Non è rispettato l'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., pacificamente applicabile anche al controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. contenente ricorso incidentale, non risultando indicate nella rubrica, né nella parte esplicativa, le norme di diritto sulle quali avrebbero dovuto essere fondati i motivi. Così che non possono rinvenirsi motivi di ricorso per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. 2. Il ricorso principale si articola in tre motivi che, per la stretta connessione, possono trattarsi unitariamente. 2. Con il primo e terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1218, 1176, 2236 e 2697 cod. civ., e degli artt. 116 e 360, n 5 cod. proc. civ. Sotto il profilo di violazione di legge, in riferimento alla erronea applicazione dei principi dell'onere della prova, si censura la Corte di merito per aver ritenuto irrilevante l'applicabilità della responsabilità da contatto sociale, non risultando provata l'esistenza della condotta Illegittima. Sotto il profilo motivazionale, si censura la sentenza per omissioni nella valutazione delle prove documentali e contraddittorietà nella valutazione della consulenza tecnica, anche integrativa, così pervenendo erroneamente alla conclusione di non ritenere provata la condotta astrattamente idonea a causare revento lesivo. Con il secondo, si deduce omessa pronuncia sui profili di responsabilità della amministrazione, sia per fatto colposo del dipendente, sia per il mancato adempimento del dovere di prestazione adeguata, attraverso strutture e risorse umane adeguate. 3. I motivi vanno accolti per quanto di ragione La Corte di merito ha ritenuto irrilevante la censura che lamentava la violazione delle regole del l'onere probatorio, atteso che l'attore avrebbe 4

7 dovuto provare - anche nell'ipotesi di responsabilità contrattuale - l'esistenza della condotta lesiva, il nesso di causalità e il danno. Quindi, ha confermato la sentenza di rigetto di primo grado, ritenendo che le prove acquisite non avevano <<consentito di accertare l'esistenza di una condotta lesiva, né del nesso di causalità tra comportamento e danni lamentati>>. In particolare, ha fondato la mancanza di una condotta illegittima sulle argomentazioni che seguono. La pretesa della danneggiata si basa sulle conclusioni della consulenza, secondo la quale durante il parto cesareo del 1981 era stato dimenticato un corpo estraneo, a volte ritenuto non identificabile, talaltra individuato come garza. Si tratta di un <<clamoroso errore >> che gli stessi consulenti hanno dovuto ammettere nella relazione integrativa. Infatti, l'unico corpo estraneo rinvenuto è la garza individuata nell'intervento romano del Così, poiché nel corso dell'intervento romano del 1986 non erano stati rinvenuti corpi estranei, i consulenti sono stati costretti, nelle integrazioni, ad affermare che la garza era stata dimenticata nel primo intervento romano. E, poi, hanno ricondotto la responsabilità ai medici baresi per aver causato quei disturbi che avevano determinato la necessità dell'intervento romano. L'inattendibilità della consulenza si manifesta, inoltre, per ulteriori profili. Il granuloma caratterizzato da cellule grandi da corpo estraneo, rimosso nel primo intervento romano è stato spiegato dai consulenti dell'azienda come il risultato di processi infiammatori originati da materiale quali fili di sutura, talco,...tutti eventi, collegati ad interventi chirurgici, imprevedibili e non imputabili. I consulenti hanno ignorato tale profilo eziologico e lo hanno riconosciuto solo nella relazione suppletiva, prospettando come causa un piccolo batuffolo di cotone o tamponcino, causa priva di ogni riscontro probatorio. Comunque, anche a volerla ritenere plausibile, non si potrebbe sapere a quale degli interventi chirurgici baresi (1980, e due del 1981) sarebbe ascrivibile, oltre al fatto che il primo intervento non è neanche allegato dall'attrice, neanche nella domanda come precisata in sede di precisazione delle conclusioni, riferita solo ai due interventi. Infine, i consulenti individuano il danno nei dolori addominali e nei fenomeni ansiosi. Per i primi non tengono conto delle aderenze che spiegano il persistere dei dolori dopo il primo interevento e per i secondi non considerano l'effetto della isterectomia sulla salute psicofisica della donna La condotta lesiva allegata alla base dell'azione di responsabilità è la 5

8 dimenticanza di corpi estranei nel corso degli interventi effettuati a Bari nel Corpi estranei che avrebbero determinato la necessità dei successivi interventi a Roma (nel 1986 e nel 1987) per la loro asportazione. Nell'escludere che, sulla base delle prove acquisite, si sia raggiunta la prova della condotta lesiva dei medici baresi, la Corte di merito omette di prendere in considerazione proprio alcune prove. Come messo in evidenza nel ricorso, riproducendo le prove nel rispetto del principio di autosufficienza, la Corte di merito ha omesso di valutare la documentazione medica risultante dalle cartelle cliniche. In particolare che: nell'ecoscopia-ecografica precedente agli interventi del 1981, non risultavano corpi estranei; l'ecografia che aveva preceduto l'intervento romano del 1986, evidenziava due corpi estranei, di cui uno grande rimosso nel 1986, in distinte parti del corpo della ricorrente; l'ecografia che aveva preceduto l'intervento romano del 1987, evidenziava un corpo estraneo (quello piccolo) nella stessa posizione rinvenuta nell'ecografìa del 1986 a Roma. Con la conseguenza che i suddetti corpi estranei, al contrario di quanto ipotizzato dalla Corte di merito, non possono essere collegati con il parto cesareo subito dalla stessa Netti nel 1980, né all'intervento romano del 1986, ma andrebbero ricondotti agli interventi baresi. La Corte di merito inoltre, come pure evidenzia la ricorrente riproducendo parti salienti della consulenza tecnica e della consulenza integrativa, ha effettuato - con valutazioni più denigratorie che basate 6

9 su riscontri oggettivi - una erronea valutazione della seconda. Come emerge dalle parti della consulenza integrativa riportate in ricorso, nelle conclusioni i consulenti non hanno smentito le originarie conclusioni favorevoli alla ricorrente. Infatti, non hanno negato che il granuloma di grosse dimensioni <<tumefazione addominale di granulazione aspecifica con cellule giganti da corpo estraneo> sia frutto di processi infiammatori originati da corpo estraneo, ma hanno escluso che per le sue dimensioni possa spiegarsi con i normali residui chirurgici (fili di sutura, talco, ecc.), come ritenuto dai consulenti di parte. Infine, come pure evidenziato dalla ricorrente, contraddittoriamente la sentenza non riferisce il granuloma grosso a un corpo estraneo, pur riconoscendo lo stesso come caratterizzato da cellule giganti da corpo estraneo ed, anzi, in più punti si riferisce solo a un corpo estraneo (quello tolto nel 1987, ancora chiaramente riconducibile ad una garza) In conclusione, il giudice del rinvio, individuato nella Corte di appello di Lecce - nell'ambito della responsabilità da contatto sociale - dovrà, ricorrendo all'ausilio delle relazioni dei consulenti tecnici e di parte per le cognizioni tecniche, esaminare tutte le prove acquisite al fine della verifica della esistenza della prova della condotta lesiva in capo al (ai) medico (medici), tenendo presente che il nesso causale tra condotta del medico e danno si presume quando il sanitario abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a causare il danno, e dovrà pronunciarsi, infine, sulla responsabilità della struttura sanitaria, oltre che sulla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2012 Il consigliere estensore

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