TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
|
|
- Lia Rota
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale di Verona Sentenza (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti in udienza ; preso atto della discussione della causa; considerato in fatto e in diritto che: - con atto citazione notificato il 30/5/08 (che si richiama per relationem), A. C. ha convenuto in giudizio S. K., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei due interventi di mastoplastica eseguiti dal convenuto sull attrice in 16/1/06 e il 10/4/06; - in particolare, l attrice ha dedotto che: si era rivolta al convenuto per l esecuzione di un intervento idoneo a risollevare il seno, gravato da una ptosi mammaria di I grado; l attore aveva proposto ed eseguito prima un intervento di mastoplastica additiva e poi un intervento di mastopessi sovra-aerolare, senza alcuna informazione in merito ai rischi e ai possibili risultati negativi di tali interventi, che, infatti, 1
2 avevano prodotto l unico effetto di determinare il peggioramento della ptosi; - sulla base di tali deduzioni l attrice, deducendo la responsabilità del convenuto per l erronea scelta dell intervento rispetto al risultato perseguito e comunque per la violazione del consenso informato, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, pari al corrispettivo versato al convenuto, alla somma necessaria per l esecuzione di un intervento riparatore e alle spese mediche sostenute, e del danno non patrimoniale, consistente nel danno biologico, nel danno da invalidità temporanea, nel danno morale e nel danno estetico; - con comparsa depositata il 22/10/08 (anch essa richiamata per relationem) si è costituito in giudizio il convenuto ed ha contestato la domanda dell attrice sotto ogni profilo, evidenziando, tra l altro, che la parte era stata adeguatamente informata dei rischi degli interventi, tanto sottoscrivere una specifica lettera di conferimento dell incarico; - il convenuto ha inoltre chiamato in causa (proponendo una domanda di manleva) la compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale, la A. S.p.a., la quale si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 26/1/09 (anch essa richiamata per relationem) e, tra l altro, ha eccepito l inoperatività della polizza, in quanto l art. 8 delle condizioni generali aveva escluso dal rischio assicurato i danni e le pretese derivata dalla mancata rispondenza di interventi di tipo estetico; - orbene, la CTU espletata nel corso del giudizio ad opera dei dottori C. C. e L. S.: ha accertato l erroneità della scelta del convenuto di entrambi gli interventi eseguiti sull attrice; ha accertato la necessità di un intervento riparatore per risolvere il maggiore inestetismo provocato dagli interventi (quantificandone il costo in una somma 2
3 ricompresa tra 6750 e 9.500); ha accertato la configurabilità di un danno da invalidità temporanea, conseguente agli interventi, di 30 gg (di cui 10 al 50 % e 20 al 25 %), nonché un danno biologico dell 1-2 %, corrispondente ai maggiori esiti cicatriziali che residueranno all esito dell intervento riparatore; - gli accertamenti e le conclusioni dei CCTTUU, la cui relazione depositata il 29/1/13 deve intendersi integralmente richiamata in questa sede, possono essere posti a base della decisione; - tenuto conto di tali accertamenti, e considerato che è pacifica tra le parti la circostanza che l attrice si fosse rivolta al convenuto per porre rimedio alla ptosi del seno, è sicuramente configurabile un inadempimento contrattuale del professionista, caratterizzato da un elevato profilo di colpa, alla luce della manifesta erroneità della tipologia di intervento proposto alla paziente; - in questa prospettiva è superfluo l accertamento anche della violazione del consenso informato, anche perché non è stata fatta valere in giudizio anche la lesione del diritto all autodeterminazione; - il danno patrimoniale subito dall attrice, e ricollegabile all inadempimento del convenuto, deve essere quantificato nella somma massima ( 9.500), individuata dalla relazione peritale come possibile costo dell intervento riparatore, necessario per porre rimedio ai maggiori inestetismi provocati dagli interventi eseguiti dal convenuto; - trattandosi di un danno futuro, su detto importo devono essere riconosciuti solo gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - non può essere invece riconosciuto a titolo di danno patrimoniale il corrispettivo pagato al convenuto per l esecuzione degli interventi contestati, in quanto lo stesso potrebbe formare tutt al più oggetto di 3
4 una domanda restitutoria (e non risarcitoria), che in ogni caso presupporrebbe la dichiarazione di risoluzione del contratto, nel caso di specie non richiesta; - il danno non patrimoniale, conseguente all inadempimento su indicato, deve essere invece liquidato, nella sua dimensione unitaria delineata dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell 11/11/08, facendo riferimento: a) alla lesione dell integrità psicofisica in sé, quantificabile nella misura del 2 % e liquidabile equitativamente secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano; b) al periodo di invalidità temporanea su considerato e liquidabile equitativamente secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano; c) alle sofferenze soggettive patite dall attrice, che giustificano una personalizzazione in aumento della liquidazione su indicata; - in particolare, a quest ultimo riguardo va considerata la presumibile sofferenza che può aver provocato il risultato antiestetico ad una donna (di giovane età), che aveva deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico proprio per rimediare ad un problema estetico del seno, tenuto conto altresì delle normali preoccupazioni ingenerate dalla necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento; - alle luce di tali considerazioni, nella fattispecie in esame si rende necessaria una personalizzazione in aumento della liquidazione per le sofferenze soggettive, persino superiore al valore della lesione anatomo-funzionale in sé; - più precisamente, sulla base di tali riferimenti, il danno non patrimoniale provocato dal convenuto all attrice può essere liquidato nella somma complessiva di 8.000, già comprensiva di interessi e rivalutazione; - la domanda dell attrice va quindi accolta nei termini su esposti; 4
5 - quanto alla domanda di manleva del convenuto, alla luce dell art. 8 delle condizioni generali della polizza, invocato dalla chiamata in causa, va rilevata l inoperatività della polizza stessa per i danni provocati della mancanza realizzazione del risultato estetico promesso (e quindi per il danno patrimoniale conseguente alla necessità di un nuovo intervento), mentre non si ravvisano ragioni idonee ad escludere l operatività della polizza assicurativa per i danni non patrimoniali provocati dall intervento (e quindi per il danno alla salute su accertato); - la domanda di manleva deve quindi giudicarsi fondata e va accolta limitatamente a quest ultima voce di danno, decurtata d 1/10 alla luce dell art. 5 delle condizioni generali della polizza; - le spese di lite (liquidate in rapporto ai valori per cui sono state accolte le rispettive domande) seguono le rispettive soccombenze; - l accoglimento della domanda del convenuto per un importo pari a circa la metà della domanda risarcitoria dell attrice giustifica l accoglimento della domanda di manleva anche per la metà delle spese di lite poste a carico del convenuto; - P.Q.M. definitivamente pronunciando: 1. accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda di risarcimento del danno proposta dall attrice e, per l effetto, condanna S. K. a pagare in favore di A. C.: a) la somma di 9.500, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale; b) la somma di 8.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale; 2. condanna S. K. a rimborsare ad A. C. le spese di lite, che liquida in complessivi 3.000, di cui 200 per spese, oltre iva e cpa; 5
6 3. pone definitivamente a carico di S. K. le spese della CTU espletata nel corso del giudizio e lo condanna a rimborsare ad A. C. le somme anticipate ai CCTTUU; 4. condanna la A. S.p.a. a rimborsare a S. K. i 9/10 della somma che verserà in esecuzione del capo n. 1 lett. b e la metà della somma che verserà in esecuzione dei capi nn. 2 e 3; 5. condanna la A. S.p.a. a rimborsare a S. K. le spese relative alla chiamata in causa che liquida in complessivi 1.500, di cui 50 per spese. Verona, 24 settembre 2013 Il Giudice Dott. Pier Paolo Lanni 6
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliFATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni
FATTO Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente eseguito senza
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 13.1.2014, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 2998/12 R.A.C.C.,
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliTRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale
TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale omaggio di ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE A.N.E.I.S. Presidenza
DettagliTribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334
Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione
DettagliL ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL
L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 RA/or \\Abarchivisrv\archivi\drg\ufficio legale\assicurazioni\delibere liquidazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliRISOLUZIONE N. 251/E
RISOLUZIONE N. 251/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 settembre 2007 Oggetto: Interpello - Alfa S.p.a. - Disciplina applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli indennizzi assicurativi spettanti
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliIL LEGALE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE: ILLEGITTIME LE CLAUSOLE TROPPO GENERICHE LO AFFERMA LA CORTE DI CASSAZIONE IN UNA RECENTE PRONUNCIA Segnaliamo che la Suprema Corte ha dichiarato invalide le clausole
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCOMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 64 DEL 17/3/2014 OGGETTO: Vertenza Comune di Bari Sardo / Società Ecologica di F. Podda srl Villasor. Tribunale Civile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
DettagliCOMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA
DettagliIl Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
32. Tribunale di Modena, 11 febbraio 2005, n. 582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Emilia Salvatore Presidente Est. Dott.
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliLe principali domande sulla tabella in approvazione
Le principali domande sulla tabella in approvazione D. Cosa regolamenta la tabella in approvazione? R. La tabella definisce i criteri per valutare il c.d. danno biologico permanente (si veda lo schema
DettagliSTUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012
A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato
DettagliIL DANNO DA VACANZA ROVINATA
Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagli******* REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Abstract. Il Tribunale, affiancandosi alla prevalente dottrina, ha ritenuto vessatoria e quindi nulla, a tutela del consumatore, la clausola contrattuale che, nei contratti di assicurazione privata, affidi
DettagliDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 345 DEL 07 08 /2015
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via M. Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 345 DEL 07 08 /2015 OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AVV. GIANMARIO
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Il Tribunale adito, relativamente all eccezione sollevata, ritiene la propria competenza a giudicare della controversia ex art. 33, lett. u, c. cons. secondo il quale si presume la vessatorietà
DettagliCOMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 289 del 31/12/2009 OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DI
DettagliRoma, 09 settembre 2003
RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE
DettagliRC Terzi / Colpa Grave
RC Terzi / Colpa Grave IN TESSERA iscritti UIL FPL (esclusi medici e dirigenti) Garanzia: tiene indenne l iscritto di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliIl procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO Per
SCHEMA DI CONTRATTO Per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI SOTTOSTANTI
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE
DettagliComune di Siena SERVIZIO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE
Comune di Siena SERVIZIO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE ATTO DIRIGENZIALE N 1774 DEL13/11/2015 OGGETTO: RETE LOCALE DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA'
DettagliREGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Via Sandro Pertini, 708-51100 Pistoia C.F./P.IVA 01241740479 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Via Sandro Pertini, 708-51100 Pistoia C.F./P.IVA 01241740479 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 535 del 17 novembre 2011 STRUTTURA PROPONENTE: U.O. AFFARI
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile
DettagliDANNO PATRIMONIALE DANNO NON PATRIMONIALE. Danno morale Carducci DANNO ALLA PERSONA RISARCIMENTO DANNO
DANNO ALLA PERSONA LESIONI FISICHE DECESSO RISARCIMENTO DANNO DANNO PATRIMONIALE DANNO NON PATRIMONIALE Mancato guadagno, spese sostenute a seguito del sinistro Danno biologico (comma 2 art. 139 del Codice
DettagliIL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e. prosecuzione del precedente focus onde completare la
IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e prosecuzione del precedente focus onde completare la ricognizione sul danno non patrimoniale e mettere un suggello
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliIl Contratto Professionale ed i compensi
FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA Seminario formativo in materia di Deontologia e Professione L attività professionale
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO Per
SCHEMA DI CONTRATTO Per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICO AZIENDALI SOTTOSTANTI ALL IPOTESI DI INTERNALIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI GESTIONE DEI
DettagliAiutare a far riconoscere i propri diritti
Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione
DettagliOGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione n. 292 dd. 03.12.2003 è stata
DettagliSCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)
Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
DettagliCASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 23/04/13 1
CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 1 industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
DettagliCOMUNE DI RIVA DEL GARDA
COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento) SCHEMA CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO RIORDINO ARCHIVI EX PRETURA
DettagliOBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO
Università Degli Studi Di Milano Bicocca -Scienze del turismo- Diritto del turismo OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL AGENTE CIRCA I DOCUMENTI E LE FORMALITA PER L ESPATRIO Federica Cabassi, Francesca Sergi,
DettagliContratto di sub trasporto, perdita delle cose trasportate e
Contratto di sub trasporto, perdita delle cose trasportate e possibilità per il submittente di far valere in via diretta verso il sub trasportatore la responsabilità risarcitoria del vettore Tribunale
Dettagliaffermato alla giurisprudenza (tra le altre, Cass. 17 gennaio 2008, n. 858; Cass. 3 aprile 2003, n. 5136). In particolare, nel caso di specie, non vi
Ricorre un ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per la società di ginnastica, nel caso di lesione subita dall utilizzatore di un attrezzo ginnico in cattivo stato di manutenzione
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01807/2011 REG.PROV.COLL. N. 01970/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliNumero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico
Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito che nei giudizi risarcitori
DettagliU.O. di Medicina Legale. Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS
U.O. di Medicina Legale Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS Informazione mediatica pubblicità negativa trasmissioni in tema di salute Cittadini consapevolezza dei propri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 6.6.2014 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE I nella persona del dott. Pier
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliMEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
DettagliUsura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa
Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa
DettagliLE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliCONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI
CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP
DettagliSCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio
Repertorio n SCRITTURA PRIVATA L anno duemila addì del mese di in Venezia, Palazzo Ferro-Fini, Premesso - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale era stata indetta una
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliIL TRIBUNALE DI PERUGIA
Abstract. La domanda di risarcimento danni provocati da infiltrazioni di acqua piovana durante l espletamento di lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di un immobile va respinta se l attore
DettagliDIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010
DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 In data 21 Dicembre 2009, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell A.S.L.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente ATTORE: TIZIA S E N T E N
DettagliREGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Via Pertini, n. 708-51100 Pistoia C.F./P.IVA 01241740479 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Via Pertini, n. 708-51100 Pistoia C.F./P.IVA 01241740479 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _123_ del _27/03/2013_ STRUTTURA PROPONENTE: AFFARI GENERALI E
Dettagli