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1 Pos.com. 2001/154/PESC del 26 febbraio 2001 (1). Posizione comune del Consiglio concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei Taliban e che modifica la posizione comune 96/746/PESC (2). (1) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 febbraio 2001, n. L 57. (2) La presente posizione comune è stata abrogata dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. [Il Consiglio dell'unione europea, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) Il 17 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune 96/746/PESC concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni e equipaggiamento militare nei confronti dell'afghanistan. (2) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la posizione comune 1999/727/PESC relativa a misure restrittive contro i Taliban. (3) Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1333 (2000), in seguito denominata "UNSCR 1333 (2000)", che stabilisce le misure da applicare contro la fazione afghana nota con il nome di Taliban, la quale si autoproclama altresì Emirato islamico dell'afghanistan, nonché contro Usama Bin Laden e individui ed entità associati a quest'ultimo. (4) La UNSCR 1333 (2000) prevede misure da applicare al territorio controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle sanzioni dell'onu. (5) Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune

2 2001/56/PESC relativa all'afghanistan. (6) La posizione comune 96/746/PESC dovrebbe essere modificata onde assicurare un'esenzione all'embargo di armi in relazione alla fornitura di equipaggiamenti militari non letali prevista dalla UNSCR 1333 (2000). (7) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure, ha adottato la presente posizione comune:] (3) (3) Abrogata dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 1 [Oltre alle misure adottate ai sensi della posizione comune 96/746/PESC e della posizione comune 1999/727/PESC [che continueranno ad essere applicate all'intero territorio dell'afghanistan,] (4) si applicano le misure descritte in prosieguo.] (5). (4) Frase depennata dall'articolo 2 della posizione comune 2001/771/PESC. (5) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 2 [1. Sono vietate la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e dei relativi pezzi di ricambio nel territorio dell'afghanistan controllato dai Taliban quale definito dal comitato delle sanzioni dell'onu, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000). 2. Saranno vietate la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, nel territorio dell'afghanistan controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle sanzioni dell'onu, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari del personale armato sotto il controllo dei Taliban, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000). 3. Tutti i funzionari, agenti, consiglieri e tutto il personale militare degli

3 Stati membri presenti in Afghanistan per fornire ai Taliban consulenza su questioni militari e su altri problemi di sicurezza connessi sono richiamati. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, preventivamente autorizzate dal comitato delle sanzioni dell'onu, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, esportati in Afghanistan da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e a operatori umanitari.] (6). (6) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 3 [Tutti gli uffici dei Taliban e della Ariana Afghan Airlines situati nell'unione europea saranno chiusi.] (7). (7) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 4 [I capitali e le altre risorse finanziarie appartenenti a Usama Bin Laden e a persone e entità associate a quest'ultimo, quali definite dal comitato delle sanzioni dell'onu, sono congelati e sarà vietato mettere a disposizione di Usama Bin Laden, delle persone o delle entità associate a quest'ultimo, quali definite dal comitato delle sanzioni dell'onu, fondi o altre risorse finanziarie, alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).] (8). (8) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 5 [Saranno vietate la vendita, la fornitura o l'esportazione della sostanza chimica denominata "anidride acetica" da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal loro territorio a qualsiasi persona nel territorio dell'afghanistan controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle

4 sanzioni dell'onu, nonché a qualsiasi persona ai fini di qualsiasi attività svolta sul territorio controllato dai Taliban, quale definito da detto comitato o gestita a partire da tale territorio.] (9). (9) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 6 [Il permesso di decollare da e di atterrare nella Comunità o di sorvolare il territorio degli Stati membri per gli aeromobili decollati da, o diretti ad, un luogo situato nel territorio dell'afghanistan controllato dai Taliban, quale definito dal comitato delle sanzioni dell'onu, sarà negato alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).] (10). (10) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 7 [Gli Stati membri adottano misure atte a limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di tutti gli alti funzionari Taliban di livello di ministro aggiunto o più elevato, del personale militare di grado equivalente sotto il controllo dei Taliban e di altri consiglieri e dignitari Taliban di livello elevato alle condizioni di cui alla UNSCR 1333 (2000).] (11). (11) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 8 [Nella posizione comune 96/746/PESC dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo: (12).] (13). (12) Il testo omesso è riportato in modifica alla posizione comune 96/746/PESC.

5 (13) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 9 [La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.] (14). (14) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Articolo 10 [La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.] (15). Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio Per il Consiglio Il Presidente A. Lindh (15) Abrogato dall'articolo 5 della posizione comune 2002/402/PESC. Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

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