LA SETTIMANA IN BREVE

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 40 DEL 25 OTTOBRE 2013 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 2 LE SCHEDE INFORMATIVE ISTANZA DI RIMBORSO IVA 3 TRIMESTRE ENTRO IL 31 OTTOBRE Entro il prossimo 31 ottobre 2013, i contribuenti IVA che presentano un credito IVA relativo al 3 trimestre 2013 superiore a 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando apposita istanza con il modello IVA TR. Pagina 5 LA FIBRA OTTICA SCONTA L'IVA AL 10% Le prestazioni relative all'installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica scontano l'aliquota Iva al 10% perché assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. E' il chiarimento che arriva dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 69/E del Pagina 9 SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA: DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA CON PLUSVALENZE RATEIZZATE Nella Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 2013, l'agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni al rispetto delle quali la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica può essere disapplicata automaticamente se la società in perdita opta per la rateizzazione della plusvalenza. Pagina 12 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL CODICE FISCALE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, illustreremo, con una serie di domande e risposte, le caratteristiche di questo importanti codice identificativo. Molti errori, infatti, potrebbero essere evitati se si conoscesse la formazione del codice fiscale ed i casi in cui esso può o meno coincidere con la partita Iva. Pagina 15 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 19 I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 19 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL ALL' Pagina 21

2 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. Il Disegno di legge di Stabilità 2014, varato lo scorso 15 ottobre dal Governo ed ora al'esame del Parlamento, prevede, tra le varie misure, che, entro fine gennaio 2014, un apposito decreto fissi nuovi limiti di spesa per 18 crediti d'imposta. Tra i bonus oggetto del taglio vi è quello previsto per le imprese che finanziano progetti di ricerca e per le PMI che investono nella ricerca scientifica. Il taglio colpirà anche le agevolazioni per l'editoria, le nuove iniziative imprenditoriali di cui alla Legge n. 388/2000, l'offerta on line di opere dell'ingegno (software, musica e prodotti editoriali on line), le borse di studio universitarie, l'acquisto di veicoli alimentati a metano e Gpl. Se entro gennaio 2014 non arriverà il decreto, che dovrà servire a "fare cassa", sarà direttamente il Ministero dell'economia a procedere con il taglio lineare del 25% degli stanziamenti di tutti e 18 i crediti d'imposta. Nel testo del Ddl è stata introdotta anche la deducibilità dell'imu pari al 20% per le imprese, la cui copertura arriverà dal ripristino (retroattivo) dell'irpef sulle case sfitte nel Comune di residenza. Il Disegno di Legge contiene anche il taglio delle detrazioni Irpef del 19% attualmente previste (con limiti di spesa) per spese mediche e farmaci, spese per portatori di handicap, interessi mutui prima casa e spese per intermediazione immobiliare, interessi per prestiti o mutui agrari, assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese scolastiche e universitarie e spese per asili nido, spese per attività sportive praticate dai ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive), spese per addetti all'assistenza personale, spese canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, spese veterinarie, spese funebri, alcuni tipi di erogazioni liberali. Per tutte queste spese, la detrazione Irpef scenderà al 18% per l'anno d'imposta 2013 e al 17% per l'anno d'imposta E' prevista poi l'estensione dell'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione per la compensazione IVA di crediti superiori a euro anche alla compensazione di tutti i tributi. L'attestazione è obbligatoria solo se, con riferimento al periodo d'imposta da cui emerge il credito, c'è stato utilizzo di crediti in compensazione per importi superiori a euro. E stato definitivamente approvato anche dal Senato il D.L. n. 102/2013, cioè il cosiddetto decreto Imu", che quindi ora è legge. Con esso, viene confermata la cancellazione del versamento della prima rata dell'imu per il 2013 in relazione agli immobili per i quali il D.L. n. 54/2013 aveva inizialmente disposto la sospensione fino a metà settembre. Si tratta dell abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico); gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) o da altro ente di edilizia Riproduzione riservata Pag. 2

3 residenziale pubblica avente le stesse finalità; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci; i terreni agricoli; i fabbricati rurali. Oltre alla cancellazione della prima rata dell IMU 2013 per tali immobili, tuttavia, il Decreto prevede anche altre misure. La cedolare secca sugli affitti con contratti di locazione concordati (cosiddetti contratti ) scende dal 19 al 15% già a partire dal Inoltre, il tetto massimo su cui calcolare la detrazione Irpef dei premi assicurativi pagati per il rischio morte e quello di invalidità permanente è ridotto a 630 euro già per l anno d imposta 2013, mentre passa a 530 euro a decorrere dal Invece, i premi aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, dopo la riduzione a 630 euro per il 2013, dal 2014 torneranno all ordinario limite di 1.291,14 euro. A decorrere dal 2014, poi, non costituirà più onere deducibile il contributo al Servizio sanitario nazionale che si versa sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Numerosi ritocchi sono stati fatti alla disciplina della Tares, in relazione alla quale, tra l altro, non si applicano per l anno 2013 sanzioni per versamenti insufficienti se il Comune non ha provveduto ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati. L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale pubblicato il 18 ottobre scorso, ha approvato le specifiche tecniche per l attuazione delle disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a euro, al lordo dell Iva, il cui pagamento sia stato effettuato con moneta elettronica. Sono tenuti all'adempimento gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate. Essi devono comunicare all Anagrafe tributaria, entro il 12 novembre 2013, i dati delle operazioni di acquisto effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, dove l acquirente consumatore finale ha pagato tramite moneta elettronica. Il direttore delle Entrate, Befera, nel corso dell'incontro svoltosi giovedì scorso presso la sede di Confindustria Salerno, ha affermato che non verranno applicate sanzioni per chi effettuerà la comunicazione relativa allo spesometro con qualche giorno di ritardo a causa di difficoltà oggettive nella spedizione dei dati. Befera anticipa, così, quello che sarà l'orientamento dell'agenzia delle Entrate con riguardo all'adempimento in scadenza il prossimo 12 novembre per i soggetti con liquidazione mensile dell'iva. La linea soft delle Entrate è giustificata dal fatto che il modello polivalente da utilizzare per la comunicazione è avvenuta solo lo scorso 10 ottobre e, quindi, le software house hanno poco tempo per aggiornare i programmi. Si ricorda che, altrimenti, l'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio di essa con dati incompleti o non veritieri, comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro. In attesa di una circolare in materia, l'agenzia delle Entrate ha emanato il 10 ottobre una direttiva sulle sanzioni legate al monitoraggio fiscale dopo le novità introdotte dalla Legge n. 97/2013 sul modulo RW, che ha ridotto le sanzioni per omessa o irregolare compilazione e abrogato le sezione I e III del modulo stesso. Le Entrate, in particolare, applicano il principio del Riproduzione riservata Pag. 3

4 favor rei ad ampio raggio, affermando che le sanzioni ridotte si applicano anche per il passato e che non si applica alcuna sanzione per gli obblighi soppressi. La direttiva fornisce, in sostanza, le prime indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio con riferimento agli atti notificati a partire dal 4 settembre 2013 (data di entrata in vigore della Legge Europea 2013) o che erano già stati notificati a tale data. Dal 1 gennaio 2017 la dichiarazione IVA dovrebbe cambiare faccia. La Commissione UE, all'interno del programma Refit (IP/13/891) volto a ridurre gli oneri burocratici per le imprese e agevolare il rispetto degli obblighi fiscali, ha ufficializzato la proposta di revisione dell'adempimento relativo alla dichiarazione IVA in tutti i Paesi dell'unione europea. Per l'italia si tratterà di una vera e propria rivoluzione, in quanto si passerà da un modello dichiarativo con 586 voci ad uno che ne potrà richiedere al massimo 26. La nuova dichiarazione IVA modellata sugli standard europei potrebbe diventare pienamente operativa dal 1 gennaio Inoltre, l'adempimento avrà una scadenza mensile o trimestrale per le micro-imprese, andando così a sostituire per essere la dichiarazione annuale, dove attualmente le imprese devono comunque riepilogare le operazioni registrate e liquidare l'imposta. Un augurio di buon lavoro dalla Redazione Riproduzione riservata Pag. 4

5 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Istanza di rimborso IVA 3 trimestre entro il 31 ottobre I contribuenti IVA che presentano un credito IVA trimestrale superiore a 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando un apposita istanza con il modello IVA TR entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello da utilizzare è il mod. IVA TR approvato con il Provvedimento , che ha recepito le modifiche alla disciplina Iva apportate da: la Legge Comunitaria 2010, che ha esteso la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72 (rigo TD5); il Decreto fiscale (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali, D.L. n. 16/2012), che ha modificato il limite del credito IVA per il quale è richiesta la preventiva presentazione dell istanza per l utilizzo dello stesso in compensazione c.d. orizzontale, con una riduzione di tale limite da a (rigo TD7). Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Di conseguenza, l'istanza per il 3 trimestre 2013 deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA DEL 3 TRIMESTRE 2013 ENTRO IL SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO IVA TR Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1, 2 o 3 trimestre del periodo d imposta, un credito IVA > a 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti. In base a quanto disposto dall art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, infatti, tali soggetti possono, in tutto o in parte: richiedere il rimborso del credito Iva; ovvero, portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi. REQUISITI Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione unicamente dai contribuenti che, nel singolo trimestre, risultino in possesso di almeno uno dei requisiti indicati dall art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e) e, a seguito della Legge Comunitaria 2010, anche lett. d), del D.P.R. n. 633/1972. Riproduzione riservata Pag. 5

6 Si tratta, in particolare, dei: contribuenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive soggette ad imposta con aliquota media 1 (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media sugli acquisti e importazioni (lett. a); contribuenti che effettuano operazioni non imponibili 2, per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (lett. b); al riguardo, si precisa che dal 2010 le prestazioni di servizi intracomunitarie non consentono di beneficiare del rimborso o della compensazione infrannuale in quanto, per effetto del nuovo art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, sono considerate fuori campo Iva ; contribuenti che effettuano acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili (lett. c). In tal caso, il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili del trimestre (ad eccezione dell acquisizione in leasing del bene); soggetti non residenti (lett. e): ü identificatisi direttamente in Italia; ü con rappresentante fiscale in Italia. per effetto della Comunitaria , dal anche contribuenti che effettuano operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. n. 633/72, ovvero: ü lavorazioni relative a beni mobili materiali; ü trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; ü servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; ü servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall UE; purché di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate (lett. d). Per il rimborso, è necessaria la prestazione delle apposite garanzie previste dalla legge anche nel caso del rimborso del credito IVA annuale. MODALITA DI RICHIESTA DEL RIMBORSO/ COMPENSAZIONE INFRANNUALE Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR approvato dal Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Di conseguenza, le scadenze per la presentazione del modello sono le seguenti: 1 Nella determinazione dell aliquota media non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del reverse charge, che, ai fini in esame, si considerano imponibili con aliquota zero. 2 Di cui agli artt. 8 (cessioni all esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all esportazione) e 9 (servizi internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/ Art. 8, comma 2, lett. h), della L. n. 217 del Riproduzione riservata Pag. 6

7 il , per il 1 trimestre 2013; il , per il 2 trimestre 2013; il , per il 3 trimestre Quindi, il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al 3 trimestre 2013 scade il prossimo 31 ottobre CODICI TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE Per la compensazione nel modello F24 dei crediti Iva trimestrali, si rendono utilizzabili i seguenti codici-tributo: 6036, per il 1 trimestre 2013; 6037, per il 2 trimestre 2013; 6038, per il 3 trimestre IL CASO DEI CONTRIBUENTI MENSILI CON CONTABILITA PRESSO TERZI Come noto, i contribuenti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi (studi professionali, società di servizi, ) possono optare per la liquidazione periodica mensile posticipata ai sensi dell art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, assumendo cioè a riferimento, per la liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel 2 mese precedente. Tali contribuenti, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 6/E dell 11 gennaio 2011, per determinare il credito Iva rimborsabile relativo ad un determinato trimestre, devono fare riferimento alla differenza tra l imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo. Ad esempio, per il 3 trimestre dell anno d imposta, le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di luglio, agosto e settembre. Lo stesso riferimento vale per la verifica della sussistenza dei presupposti individuati dall art. 30, D.P.R. n. 633/1972. IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA In merito alla compensazione, si precisa che, a seguito del Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), le regole per la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale sono le seguenti: i crediti IVA > 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione: ü della dichiarazione annuale; ü dell istanza di rimborso infrannuale; dalla quale il credito emerge ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell Agenzia delle Entrate; i crediti IVA 5.000, possono essere compensati liberamente, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza infrannuale da cui il credito emerge. Diversamente da quanto previsto per il credito IVA annuale, se il credito IVA trimestrale compensabile è superiore a non vi è l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale, non previsto nel modello IVA TR. Si precisa che il tetto di (come era stato precisato nella Circolare n. 1/E/2010 in merito al precedente limite di ) è riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione, ed Riproduzione riservata Pag. 7

8 è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali. Nel corso del periodo d imposta, in ogni caso, non è possibile compensare nel modello F24 un ammontare complessivo di credito Iva (trimestrale e annuale insieme) superiore a: ,90; ,00 nel caso di subappaltatori edili con volume d affari dell anno precedente derivante per almeno l 80% da prestazione di servizi resi in subappalto con applicazione del meccanismo del reverse charge. DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI RUOLI SCADUTI DI IMPORTO > I contribuenti che intendano portare il credito IVA infrannuale in compensazione devono tener presente, oltre al suddetto limite di per la compensazione "orizzontale", anche del divieto di compensazione orizzontale di tutti i crediti d'imposta erariali (compresi quelli IVA, quindi) e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo) in presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a 1.500, scaduti e non pagati (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010). In base a quanto stabilito dal D.M , i pagamenti, anche parziali, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori in compensazione con i crediti relativi a tali imposte devono essere effettuati mediante modello F24 - Accise indicando la Provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico ed il codice tributo "RUOL". Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Riproduzione riservata Pag. 8

9 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: La fibra ottica sconta l'iva al 10% Secondo l'agenzia delle Entrate, le prestazioni di servizio relative alle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica scontano l'iva al 10%. La ragione si ravvisa nel fatto che tali opere sono assimilate a quelle di urbanizzazione primaria, per le quali il D.p.r. 633/72 prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10%. Questa è in sintesi l'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 69/E del , che capovolge il precedente orientamento espresso nella risoluzione 41/E del IVA AL 10% ALLA FIBRA OTTICA, I CHIARIMENTI CON LA RISOLUZIONE 69/E/2013 COSA SONO LE OPERE DI URBANIZZAZIONE Prima di illustrare le precisazioni fornite nella risoluzione, è utile riepilogare cosa si intende per opere di urbanizzazione. Sono opere di urbanizzazione l'insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all'uso insediativo, abitativo o produttivo. Secondo il tipo e la funzione delle diverse attrezzature, le opere di urbanizzazione si suddividono in primarie, secondarie e generali, e la classificazione si riferisce alla successione temporale con la quale in genere vengono realizzate. In particolare quelle primarie comprendono tutte le attrezzature a rete necessarie per rendere possibile l'uso di edifici. L'art. 4 della Legge 847/1964 ne fa un elenco preciso, che si riporta sinteticamente in tabella: 1 Strade residenziali 2 Spazi di sosta o di parcheggio 3 Fognature 4 Rete idrica 5 Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas 6 Pubblica illuminazione 7 Spazi di verde attrezzato Successivamente il Testo unico in materia di edilizia (D.p.r. 380/2001) all'art. 16, ha ripreso le stesse opere, rielencandole tra quelle di tipo Riproduzione riservata Pag. 9

10 primario e aggiungendo i "cavedi multiservizi" e i "cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione" 4. Pertanto, secondo le disposizioni del D.p.r. 380/2001, sono opere di urbanizzazione primaria: 1 Strade residenziali 2 Spazi di sosta o di parcheggio 3 Fognature 4 Rete idrica 5 Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas 6 Pubblica illuminazione 7 Spazi di verde attrezzato 8 Cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione Sono invece opere secondarie le attrezzature di carattere locale che rendono l'insediamento funzionale per gli abitanti, garantendo la vita di relazione. Anche in questo caso l'art. 4 della L. 847/1964 ne fa un elenco specifico, aumentato nel corso degli anni, che si riassume in questa tabella: Asili nido e scuole materne Scuole d'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo 5 Mercati di quartiere Delegazioni comunali Chiese ed altri edifici per servizi religiosi Impianti sportivi di quartiere Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie Aree verdi di quartiere 6 L'ALIQUOTA IVA DA APPLICARE: L'ORIENTAMENTO PASSATO Il testo unico sull'iva 7, fa rientrare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria tra i beni e si servizi che scontano l'aliquota Iva al 10%. Con una richiesta di consulenza giuridica, è stato chiesto all'agenzia delle Entrate se a tale categoria possano essere fatte rientrare anche le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione in fibra ottica. Il chiarimento è importante in quanto da esso può derivare 4 Al comma 7-bis dell'art. 16 del D.p.r. 380/2001, per effetto della Legge 166/ Introdotte dalla Legge 67/ Introdotte dalla Legge 865/ Numero 127-quinquies della parte III della tabella A allegata al D.p.r. 633/1972. Riproduzione riservata Pag. 10

11 l'applicazione dell'iva agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria, ora al 22%. Con una precedente risoluzione del 2006 (41/E del 20/03/2006) l'agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di allargare l'ambito di applicazione dell'iva al 10% ad opere che non sono tassativamente elencate all'art. 4 della L. 847/1964 in quanto il testo unico sull'iva cita esclusivamente la legge 847/1964. Seguendo tale ragionamento, pertanto, l'agenzia ha ritenuto applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione di cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni l'aliquota Iva ordinaria (all'epoca pari al 20%). IVA AL 10% SI APPLICA ANCHE ALLE RETI IN FIBRA OTTICA Con la risoluzione 69/E del l'agenzia cambia completamente orientamento, ed allarga l'ambito di applicazione dell'iva agevolata. Per capire la nuova interpretazione dell'agenzia delle Entrate bisogna introdurre l'art. 2 del D.l. 112/2008, in materia di banda larga, dove il comma 5 afferma che: le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 comma 7 del D.p.r. 380/2001. Quindi prima di tutto occorre evidenziare che a seguito del D.l. 112/2008 le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione in fibra ottica sono opere di urbanizzazione primaria. Poi, sul fatto che lo siano anche da un punto fiscale, è una domanda la cui risposta si gioca proprio sull'interpretazione della locuzione "ad ogni effetto". L'Agenzia, chiedendo un parere a tale riguardo anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (competente in materia di urbanistica ed edilizia), puntualizza prima di tutto che l'elenco delle opere di urbanizzazione è indicato dal TU dell'edilizia (D.p.R. 380/2001) e che l'ampliamento delle opere di tipo primario è avvenuto come scelta legislativa di carattere generale, al pari di quella precedentemente effettuata con la Legge 847/1964. Per questo motivo, quando il legislatore nel D.l. 112/2008 fa rinvio alle opere di urbanizzazione di tipo primario, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di Iva, nonostante il D.p.r. 633/72 faccia riferimento testuale solo alla Legge 847/1964. Pertanto la locuzione "ad ogni effetto" sembra proprio esprimere la volontà del legislatore di ampliare l'ambito di applicazione dell'iva al 10% anche alle infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Alla fine della risoluzione 69/E del l'agenzia afferma chiaramente che l'orientamento espresso con la precedente risoluzione 41/E del è superato, e che l'iva al 10% si applica anche ai cavedi multiservizi e ai cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Riproduzione riservata Pag. 11

12 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Società in perdita sistematica: disapplicazione automatica con plusvalenze rateizzate La disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica può essere disapplicata automaticamente, cioè senza la necessità di presentare un apposita istanza di interpello, se la società in perdita opta per la rateizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un bene strumentale posseduto da almeno 3 anni, a condizione che gli effetti fiscali dell'agevolazione vengano "sterilizzati". E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA: DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA CON PLUSVALENZE RATEIZZATE LA DISCIPLINA A seguito delle novità apportate dall'art. 2, commi da 36-decies a 36- duodecies, del D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011), sono considerate "società di comodo": le società non operative, cioè le società che conseguono un ammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell attivo di Stato patrimoniale; le società in perdita sistematica, ossia quelle che, pur superando il test di operatività nel periodo d imposta considerato: ü sono in perdita per tre periodi d imposta consecutivi; ü ovvero, nell arco del triennio precedente, dichiarano: per due periodi d imposta, una perdita fiscale; per il restante periodo d'imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994. Essendo considerate "di comodo", a tali società si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della Legge n. 724/1994, che comporta: OBBLIGO DI DICHIARARE UN REDDITO REDDITO MINIMO PRESUNTO UTILIZZO PERDITE PREGRESSE IN DIMINUZIONE SOLO PER LA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO NO RIMBORSO / COMPENSAZIONE CREDITO IVA (PER LE SOCIETA' DI CAPITALI) IRES AL 38% ANZICHE' AL 27,5% Riproduzione riservata Pag. 12

13 DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA DISCIPLINA SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA Con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate dell , seguito dalla Circolare n. 23/E del medesimo giorno, sono state individuate le fattispecie, al verificarsi delle quali per almeno 1 dei 3 anni di osservazione, la società in perdita sistematica non è considerata non operativa, quindi senza necessità di presentare istanza di interpello disapplicativo. Tra di esse figura anche il caso della società che consegue un risultato positivo della somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile, per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad imposta sostitutiva, oppure di agevolazioni. Tale fattispecie è indicata nel modello UNICO indicando il codice "9": PLUSVALENZE RATEIZZATE: GLI EFFETTI All'Agenzia delle Entrate è pervenuto un interpello in cui è stato chiesto se, tra le agevolazioni che permettono di conseguire un risultato positivo tale da garantire la disapplicazione automatica, vi sia anche la modalità, prevista all articolo 86, comma 4, del TUIR, di rateizzazione nel termine massimo di 5 anni, in quote costanti, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni strumentali detenuti da almeno 3 anni. Tale norma, infatti, consente al contribuente di tassare le plusvalenze patrimoniali realizzate, diverse da quelle rientranti nel regime di participation exemption (PEX, di cui al successivo art. 87 del TUIR), alternativamente: per l intero ammontare nell esercizio in cui sono realizzate; a rate, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. Secondo quanto espresso nella Risoluzione n. 68/E del dall'agenzia delle Entrate, la norma di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR, lasciando al contribuente la facoltà di scegliere la modalità e la tempistica di tassazione delle plusvalenze, è da considerarsi come disposizione agevolativa, purché venga rispettato il requisito del possesso dei beni strumentali per un periodo di almeno 3 anni. Tuttavia, la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica può essere disapplicata automaticamente, cioè senza la necessità di presentare un apposita istanza di interpello, se la società in perdita opta per la rateizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un bene strumentale posseduto da almeno 3 anni, a condizione che gli effetti fiscali dell'agevolazione vengano "sterilizzati", cioè che la società: per il periodo d imposta in cui la plusvalenza viene realizzata, incrementi il risultato fiscale di periodo dell importo pari alle quote rinviate agli esercizi successivi; per i periodi d imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riduca il risultato fiscale di periodo dell importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata. Il risultato di tale calcolo deve essere tale da far venire meno le Riproduzione riservata Pag. 13

14 condizioni richieste dalla disposizione del D.L. n. 138/2011 perché una società venga considerata in perdita sistematica. E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 14

15 SAPERE PER FARE IL CODICE FISCALE INTRODUZIONE Gli operatori economici sono abituati ad avere a che fare tutti i giorni con il codice fiscale e la partita Iva. Pur sembrando un argomento banale in realtà non lo è affatto, molti errori infatti potrebbero essere evitati se si conoscesse la formazione del codice fiscale ed i casi in cui esso può o meno coincidere con la partita Iva. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, quindi, esponiamo le caratteristiche di questi importanti codici identificativi. INDICE DELLE DOMANDE 1. Cos'è il codice fiscale? 2. Come si compone il codice fiscale delle persone fisiche? 3. Come si richiede il codice fiscale per i neonati? 4. Come si richiede il codice fiscale per gli stranieri? 5. Come si richiede il codice fiscale per i residenti all'estero? 6. Cos'è l'omocodia? 7. Come comportarsi se i dati della tessera del codice fiscale sono errati? 8. Come si chiede il duplicato del codice fiscale? 9. Che differenza c'è tra codice fiscale e partita Iva? 10. In quali casi codice fiscale e partita Iva coincidono? Riproduzione riservata Pag. 15

16 DOMANDE E RISPOSTE D.1. COS'È IL CODICE FISCALE? R.1. Il codice fiscale è lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L unico valido è quello rilasciato dall Agenzia delle Entrate. I codici fiscali calcolati con applicazioni pubblicate su siti web non hanno alcun valore. D.2. COME SI COMPONE IL CODICE FISCALE DELLE PERSONE FISICHE? R.2. Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un espressione alfanumerica di 16 caratteri: i primi 3 caratteri sono le prime 3 consonanti del cognome (quando le consonanti sono meno di 3, si integra con le prime vocali, fino ad avere 3 caratteri; se il cognome ha 2 caratteri, il terzo è la lettera X). Nell'esempio riportato sotto il cognome è "Rossi", e le prime tre consonanti sono "RSS"; le seconde 3 lettere del codice fiscale invece sono le prime 3 consonanti del cognome (quando nel nome sono presenti più di 3 consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta). Nell'esempio il nome è "Carla", quindi le prime tre consonanti sono "CRL"; i primi 2 numeri del codice fiscale sono le ultime 2 cifre dell anno di nascita. Nell'esempio l'anno di nascita è "1980" per cui viene riportato il numero "80"; il nono carattere del codice fiscale è una lettera che rappresenta il mese di nascita, secondo questa tabella: A gennaio L luglio B febbraio M agosto C marzo P settembre D aprile R ottobre E maggio S novembre H giugno T dicembre Nell'esempio il mese di nascita è gennaio, e infatti compare la lettera "A". i successivi 2 numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità; i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero); l ultimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo. Riproduzione riservata Pag. 16

17 Rossi Carla Nata il Nata a Padova R S S C R L 8 0 A 4 1 G B prime 3 consonanti del cognome prime 3 consonanti del nome anno di nascita mese di nascita data di nascita codice del comune di nascita (o Stato estero) codice di controllo D.3. COME SI RICHIEDE IL CODICE FISCALE PER I NEONATI? R.3. Il codice fiscale viene attribuito dai Comuni, al momento della prima iscrizione nei registri d anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l Anagrafe tributaria. D.4. COME SI RICHIEDE IL CODICE FISCALE PER GLI STRANIERI? R.4. Gli sportelli unici per l'immigrazione, cui i cittadini stranieri presentano domanda di ingresso nel territorio, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, attribuiscono il codice fiscale attraverso il sistema telematico di collegamento con l Anagrafe tributaria. Pertanto al momento della convocazione allo sportello, il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale. Le questure, tramite collegamento telematico con l Anagrafe tributaria, attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. D.5. COME SI RICHIEDE IL CODICE FISCALE PER I RESIDENTI ALL'ESTERO? R.5. I cittadini residenti all estero, che hanno necessità del codice fiscale, ne chiedono l attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l Anagrafe tributaria. D.6. COS'È L'OMOCODIA? R.6. L'omocodia si realizza quando due o più persone hanno dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale ( omocodici ). In questi casi, l Agenzia delle Entrate provvede ad attribuire a ciascuna di esse un nuovo codice fiscale, calcolato a partire da quello generato in base ai dati anagrafici. D.7. COME COMPORTARSI SE I DATI DELLA TESSERA DEL CODICE FISCALE SONO ERRATI? R.7. In caso di dati errati indicati sul tesserino del codice fiscale, va chiesta la sostituzione a un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, esibendo un documento di riconoscimento. Riproduzione riservata Pag. 17

18 D.8. COME SI CHIEDE IL DUPLICATO DEL CODICE FISCALE? R.8. Se il tesserino del codice fiscale viene smarrito o rubato, oppure è deteriorato o illeggibile è possibile chiederne un duplicato. Esiste un applicazione sul sito internet dell'agenzia delle entrate, che consente di richiedere il duplicato indicando il codice fiscale oppure i dati anagrafici completi. Per motivi di sicurezza viene richiesto di indicare anche alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nell anno precedente. I cittadini residenti all estero, invece, possono richiederne un duplicato rivolgendosi al Consolato italiano nel Paese di residenza. D.9. CHE DIFFERENZA C'È TRA CODICE FISCALE E PARTITA IVA? R.9. La partita IVA è una sequenza di sole cifre (mentre nel caso di persona fisica il codice fiscale è formato da caratteri alfanumerici) e serve a identificare univocamente un soggetto che esercita un'attività rilevante ai fini Iva. È rilasciato anch'esso dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA. D.10. IN QUALI CASI CODICE FISCALE E PARTITA IVA COINCIDONO? R.10. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sia la partita Iva sia il codice fiscale sono numerici, e generalmente coincidono, almeno all'inizio dell'attività. Poi può succedere che si differenzino, ad esempio nel caso di un ente non commerciale già esistente, e quindi con codice fiscale, che inizia un'attività commerciale; in questo caso il numero attribuito avrà validità di sola partita Iva. Un altro caso è quando la società trasferisca il domicilio fiscale da una provincia all altra, infatti le verrà attribuito un nuovo numero di partita IVA, mentre il codice fiscale resterà invariato. Nel caso di imprese individuali, invece, il codice fiscale non coincide mai con il numero di partita IVA. Riproduzione riservata Pag. 18

19 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 70/E del 23 Ottobre 2013 L'Agenzia riconosce la difficoltà interpretativa della disposizione relativa alla rivalutazione dei beni immobili d'impresa di cui all'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. n. 185/2008 ( decreto anticrisi ) e precisa che alle società che hanno rivalutato i propri beni immobili versando l imposta sostitutiva, ma, in buona fede, hanno sbagliato le modalità di pagamento per errata interpretazione della norma istitutiva, non saranno applicate sanzioni. I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 23 Ottobre 2013 L'Agenzia informa che, con la Risoluzione n. 70/E/2013, viene precisato che alle società che hanno rivalutato i propri beni immobili secondo quanto previsto dall'art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. n. 185/2008 versando l imposta sostitutiva, ma hanno sbagliato le modalità di pagamento per errata interpretazione della norma istitutiva, non saranno applicate sanzioni. Comunicato stampa del 24 Ottobre 2013 L'Agenzia ha rinnovato per la terza volta il protocollo di intesa su Fisco e Scuola, con la firma del Capo Dipartimento per l Istruzione e del Direttore dell Agenzia delle Entrate, Befera. Con l accordo, le due istituzioni si impegnano a proseguire il progetto di educazione alla legalità, realizzando iniziative di sensibilizzazione e informazione finalizzate a sviluppare nei giovani un occasione di riflessione sul tema della contribuzione ai beni e ai servizi pubblici. Comunicato stampa del 24 Ottobre 2013 L Agenzia comunica che è ora possibile per il contribuente affidare la consultazione telematica dei propri dati fiscali del Cassetto fiscale a più professionisti, per esempio il fiscalista e il consulente del lavoro. Tale possibilità era stata prevista da un provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2013 ed è Riproduzione riservata Pag. 19

20 stata resa disponibile online rispettando il termine finale del 31 ottobre indicato dal calendario del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentato nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio. Inoltre, entrano nel Cassetto fiscale anche le informazioni relative all archivio informatico degli operatori autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (Vies). Riproduzione riservata Pag. 20

21 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL ALL' Mercoledì 30 Ottobre 2013 Giovedì 31 Ottobre 2013 Le imprese (individuali e società) iscritte nei vecchi Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio (ora soppressi ad opera del D.lgs. 59/2010, il quale ne ha attribuito le funzioni al Registro Imprese o al Rea), che erano in attività al e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione entro il 30 settembre 2013, non si vedranno inibire la prosecuzione dell'attività se provvederanno all'invio della procedura entro il Verrà in ogni caso applicata la sanzione di 10 Euro per ciascun legale rappresentante (51,33 Euro se la pratica viene inviata successivamente il ). Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 17 giugno, scade il termine per il versamento della 6 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,46%. Giovedì 31 Ottobre 2013 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 5 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,13%. Giovedì 31 Ottobre 2013 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro l'8 luglio, scade il termine per il Riproduzione riservata Pag. 21

22 versamento della 5 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,23%. Giovedì 31 Ottobre 2013 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 4 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%. Giovedì 31 Ottobre 2013 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Settembre 2013, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Agosto 2013 Giovedì 31 Ottobre 2013 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo > 500 rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list" Giovedì 31 Ottobre 2013 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di settembre, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Giovedì 31 Ottobre 2013 Liquidazione e versamento dell IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non commerciali Giovedì 31 Ottobre 2013 Giovedì 31 Ottobre 2013 Scade il termine ultimo per chiedere il rimborso dell Iva versata dagli operatori nazionali nel corso del 2012 in un altro Stato Ue Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data o rinnovati tacitamente a decorrere dall per i soggetti che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Riproduzione riservata Pag. 22

23 Giovedì 31 Ottobre 2013 Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 3 trimestre 2013 (modello IVA TR) da parte dei contribuenti per i quali sussistono i requisiti di legge. Giovedì 31 Ottobre 2013 Versamento della 4 rata trimestrale del canone RAI per l anno 2013 da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione che abbiano scelto il versamento in rate trimestrali. Giovedì 11 Novembre 2013 Termine ultimo per la consegna al dipendente o pensionato del modello 730/2013 integrativo e del prospetto di liquidazione mod /2013 integrativo da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Giovedì 11 Novembre 2013 Termine ultimo per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2013 integrativo e mod /2013 integrativo da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Riproduzione riservata Pag. 23

STUDIO SERVIDIO VIA SANTO STEFANO, 11 40125 BOLOGNA ITALY TEL. (+39) 051 26.06.20 FAX (+39) 051 22.16.19. Bologna, 28 Ottobre 2013

STUDIO SERVIDIO VIA SANTO STEFANO, 11 40125 BOLOGNA ITALY TEL. (+39) 051 26.06.20 FAX (+39) 051 22.16.19. Bologna, 28 Ottobre 2013 DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 28 Ottobre 2013 Oggetto: Circolare n. 35/2013 del 28 Ottobre

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