Aree protette. Riferimenti normativi. Statali:

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1 Aree protette. Scheda aggiornata alla Legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree protette, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), nel testo vigente e coordinato con le successive modifiche ed integrazioni e al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica, nel testo vigente e coordinato con le successive modifiche ed integrazioni. Riferimenti normativi Statali: L. 394/91, Legge quadro sulle aree protette, artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9,11, 12, 18, 25 e 32; D.P.R. 357/97, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i., artt. 3, 4, 5 e 7. Regionali:, Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), artt. 1, 2, 6, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34 e 38; l.r., 36/92, Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 1, 2, 7, 8, 9 e 11;, Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., artt. 93, 94 e 95. Nota per la lettura della scheda: per quanto concerne l individuazione delle competenze della e degli Enti locali si è operato un coordinamento tra le leggi regionali 12/90, 36/92 e 44/00. 88

2 tà montane PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO: l. 394/91 art. 3, 4 e 9 Costituzione, presso il Ministero dell Ambiente, del Comitato per le aree naturali protette avente i seguenti compiti; a) integrare la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta tecnica per le aree naturali protette; b) adottare il programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all art. 4, sentita la Consulta, nonché le relative direttive per l attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; c) approvare l elenco ufficiale delle aree naturali protette. D.P.R. 357/97 Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si integrato dal trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne D.P.R. 120/03 danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della Art. 3 formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (psic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura D.P.R. 357/97 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato integrato D.P.R. 120/03 Art. 3 dal d'intesa con ciascuna interessata, i siti di cui al comma 1 quali Zone speciali di conservazione, entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti. I 89

3 tà montane D.P.R. 357/97 Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento integrato dal dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della D.P.R. 120/03 direttiva medesima, le Regioni e le autonome di Trento e di Bolzano ( ) Art. 3 effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli obiettivi c. 4 bis della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. D.P.R. 357/97 Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4 integrato dal (Ndr: trattasi dei piani territoriali, urbanistici e di settore ivi compresi i piani agricoli e D.P.R. 120/03 faunistico venatori e le loro varianti), le Regioni e le autonome, per quanto di Art. 5 propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, c. 5 individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di alle procedure nel caso di piani interregionali. D.P.R. 357/97 Il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio ( ), sentiti il Ministero delle politiche integrato D.P.R. 120/03 Art. 7 dal agricole e forestali e l Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo, le Regioni e le autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relative alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento. D.P.R. 357/97 Le Regioni e le autonome di Trento e di Bolzano ( ) disciplinano l'adozione integrato dal delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di D.P.R. 120/03 conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare Art. 7 attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 (Ndr: il Ministero dell Ambiente e il Ministero delle politiche agricole e forestali). C/S 90

4 tà montane art. 23 e 2 lett. e) Predisposizione, in collaborazione tra Enti di gestione,, Città metropolitane, tà montane, e, dei Piani di area per le aree istituite a Parco naturale (ndr: per le aree istituite a Parco naturale il Piano per il parco coincide con il Piano d area, ai sensi dell art. 7, comma secondo, della ), Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di Preparo o Zona di salvaguardia, laddove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo. art. 24 l.r. 57/79 art. 4 lett. e) Redazione e approvazione dei piani di assestamento forestale. Nota bene: ai sensi dell art. 24, co. 2 e 3, della i piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti entro tre anni dalla loro istituzione e sono attuati dagli Enti di gestione delle aree protette (Ndr: enti strumentali di diritto pubblico a cui è affidata la gestione delle aree protette). P P art. 25; l.r. 57/79 artt. 7 e 8. lett. e) art. 29 c. 4 Redazione e approvazione dei piani naturalistici. P P P P Predisposizione di piani e programmi pilota per lo sviluppo della lotta biologica ed integrata ai fini della valorizzazione delle attività agricole (Ndr: le attività agricole rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette). 91

5 tà montane art. 9 c. 3 art. 2; art. 1, lett. a) lett. c) lett. c) art. 94 seconda parte art. 95 seconda parte Approvazione di un piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette. Predisposizione e approvazione del piano regionale delle aree protette. Attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori. Approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati. Approvazione e trasmissione alla del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle aree protette di rilievo provinciale. Approvazione e trasmissione alla del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle aree protette di rilievo locale. 92

6 tà montane GESTIONE E REGOLAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI:, lett. a) art. 2 art. 94, e (prima parte); art. 2 c. 3 art. 95, e (prima parte); art. 2 c. 3, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle aree protette di rilievo regionale. delle aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico. In tale ambito le provvedono all organizzazione del personale e all indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori. Nota bene: funzione considerata unitariamente, essendo il secondo comma dell art. 94 strettamente connesso al primo comma della. delle aree protette di rilievo locale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico. I e le tà montane provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attività dei soggetti gestori. Nota bene: funzione considerata unitariamente, essendo il secondo comma dell art. 95 strettamente connesso al primo comma della. 93

7 tà montane REGOLAZIONE DI ATTIVITA PRIVATE: art. 5 (prima parte) Vigilanza del Ministero dell Ambiente sull attuazione del programma triennale per le aree naturali protette e proposta al Comitato delle variazioni ritenute necessarie. art. 5 In caso di ritardi nell attuazione del programma tali da pregiudicare gravemente le finalità, il Ministro dell Ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure (seconda necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del parte) Comitato, rimette la questione al Consiglio dei Ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta. Aggiornamento, da parte del Ministero dell Ambiente, dell elenco ufficiale delle aree art. 5 protette e rilascio delle relative certificazioni. art. 6 art. 8 art. 8 art. 9 Individuazione, in caso di necessità ed urgenza, da parte del Ministro dell Ambiente e delle Regioni, secondo le rispettive competenze, delle aree da proteggere ed adozione su di esse delle misure di salvaguardia. Istituzione e delimitazione dei parchi nazionali. Istituzione delle riserve naturali statali, sentita la. C/S Vigilanza sull Ente parco. PS 94

8 tà montane art. 11 e 6 Approvazione del regolamento del parco nazionale, d intesa con le Regioni e le autonome interessate. I I art. 12 c. 3 art. 18 Adozione del Piano per il parco, predisposto dall Ente parco. Istituzione delle aree protette marine. art. 18 c. 9 art. 21 art. 21 l. 394/91 art. 2 c. 8; art. 22 c. 3 e 4; art. 23; Adozione, d intesa con la, dello Statuto dell Ente parco. I Vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. Sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale attraverso il Corpo forestale dello. Classificazione e istituzione dei parchi, delle riserve naturali di interesse regionale e locale e delle aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale, metropolitano o locale. Nota bene: ai sensi del comma 3 dell art. 6 della le Aree attrezzate, le Zone di preparo e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero 95

9 tà montane art. 1, 6; art. 2 lett. b) con deliberazione del Consiglio regionale. Con l.r. 29/01 è stata istituita la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti La Communa; con l.r. 27/03 è stata istituita la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; con l.r. 32/04 è stato istituito il Parco naturale del Monte S. Giorgio, il Parco naturale del Monte Tre Denti Freidour, il Parco naturale di Conca Cialancia, il Parco naturale del Colle del Lys e la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx; con l.r. 5/05 è stata istituita la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei Sacri Monti, calvari e complessi devozionali europei; con l.r. 19/06 è stata istituita la Riserva naturale orientata di Bosco Solivo; con l.r. 23/06 è stata istituita la Riserva naturale speciale e la Zona di salvaguardia della Palude di S. Genuario; con l.r. 3/07 è stato istituito il Parco fluviale Gesso e Stura. l. 394/91 art. 25 ; art. 7 Approvazione del piano per il parco naturale regionale, adottato dall organismo di gestione del parco. Nota bene: ai sensi dell art. 25, co. 3 della l. 394/91, nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato. P P P P 96

10 tà montane l. 394/91 art. 25 c. 3 art. 7 c. 3 lett. g) Approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, adottato dall organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati. P P P P art. 27 ; art. 8, 8 e 9 art. 32 e 2 lett. i) l.r 12/90 art. 16 lett. h) Vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali. Stabilire, d intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, nonché i confini delle aree stesse. Approvazione dello Statuto degli enti strumentali di diritto pubblico ai quali sono affidate in gestione le aree protette regionali. Nota bene: entro 90 giorni dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi degli enti di gestione delle aree protette, i Consigli Direttivi medesimi debbono provvedere ad approvare lo Statuto dell'ente. Lo Statuto e' approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale. I I I I 97

11 tà montane Esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti art. 20; 23, 2; gestori delle aree protette di rilievo regionale. 24, c. 6; 25 c. 7; 26, c. 5; artt. 2, c. 5, e 11 lett. b) PS art. 41 c. 3 lett. f) La Giunta Regionale, sulla base delle relazioni degli enti di gestione delle aree protette, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l attività regionale complessiva in materia di aree protette da riferire in Consiglio regionale. dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). lett. d) art. 31 Approvazione del programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione. 98

12 tà montane lett. f) lett. h) art. 94 c. 3 lett. a) Approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle aree protette predisposto dai soggetti gestori. Ordinamento e piante organiche del personale delle aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale. Rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area. Nota bene: le funzioni amministrative in materia di aree protette, delegate alle ai sensi dell art. 94, comma 3, lettere a) e b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i. rilascio di autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi ed adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, sono esercitate dalla a partire dal 1 dicembre 2003, come stabilito dall accordo raggiunto il 5 novembre 2003 nell ambito della Conferenza permanente locali. art. 94 c. 3 lett. b) Adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi. Nota bene: le funzioni amministrative in materia di aree protette, delegate alle ai sensi dell art. 94, comma 3, lettere a) e b) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i. rilascio di autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi ed adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, sono esercitate dalla a partire dal 1 dicembre 2003, come stabilito dall accordo raggiunto il 5 novembre 2003 nell ambito della Conferenza permanente locali. 99

13 tà montane art. 94 c. 3 lett. c) Rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 151 del d.lgs. 490/1999 Testo unico in materia in materia di beni culturali e ambientali. (Ndr: trattasi dell autorizzazione che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi e categorie previsti dal decreto in oggetto, devono ottenere per le opere che intendano eseguire sui beni stessi, previa presentazione di apposito progetto). art. 94 c. 3 lett. d) Adozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 16, co. 7 della l.r. 20/1989. (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici). SUPPORTO E PROMOZIONE DI ATTIVITA : D.P.R. 357/97 Le Regioni e le autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di integrato dal importanza taria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e D.P.R. 120/03 degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state Art. 4 designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. D.P.R. 357/97 Le Regioni e le autonome di Trento e di Bolzano adottano, sulla base di linee integrato dal guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000" ( ) per le zone speciali di D.P.R. 120/03 conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione Art. 4 necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui 100

14 tà montane all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti. art. 30 c. 4 art. 34 art. 38 Approvazione di programmi di intervento finanziario annuale, stabilendo i relativi finanziamenti a favore delle attività silvopastorali. Promozione, tra i residenti nei i cui territori siano compresi in aree protette, di forme di associazionismo cooperativo di impresa nell esercizio di attività legate alle funzioni di promozione e valorizzazione delle economie locali. Promuovere la costituzione di un Centro di documentazione e ricerca delle aree protette. lett. d) lett. e) Attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette di cui all'art. 21 della l. r. 12/90, come modificato dall'art. 1 della l. r. 19/91. Nota bene: ai sensi dell art. 21, co. 2, della il Comitato tecnico di cui trattasi si esprime mediante pareri. Promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette di cui all'art. 38 della, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine. Nota bene: ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio naturale tutelato e di un corretto utilizzo della conoscenza medesima a fini didattici e della diffusione della cultura e dell'informazione naturalistica, la promuove la costituzione di un Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette. Il Centro di documentazione e ricerca e' finalizzato: a) alla promozione, al coordinamento ed all'indirizzo scientifico della ricerca condotta nell'ambito delle aree protette; P 101

15 tà montane lett. l) b) alla formazione e gestione di una Banca dati naturalistico-ambientale della Piemonte; c) alla predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative; d) alla promozione di mostre, a tema naturalistico e ambientale, di carattere permanente e/o temporaneo; e) alla promozione di forme di utilizzo didattico e culturale delle aree protette. Approvazione, con la legge regionale di bilancio, dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale. Legenda: I livello di allocazione ambito comunale aggregato/ consorziati e/o associati funzioni delegate/subdelegate a in avvalimento principi fondamentali P pareri I intesa C/S consultazione/sentito PS potere sostitutivo e/o di revoca 102

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