BOZZA DISEGNO DI LEGGE Istituzione del sistema regionale di servizio civile

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1 Art. 1 Finalità della legge BOZZA DISEGNO DI LEGGE Istituzione del sistema regionale di servizio civile Titolo I Disposizioni generali 1. La Regione Sicilia riconosce il ruolo ed il valore del servizio civile, in applicazione degli articoli 2, 11, 52 e 117 della Costituzione ed in attuazione delle finalità previste dall art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia, per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato quale espressione delle politiche giovanili e di solidarietà sociale, ne promuove lo sviluppo quale risorsa ed investimento della comunità sulle giovani generazioni attraverso la creazione e la gestione del Sistema regionale del servizio civile. In particolare si propone di: a) valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori di sviluppo armonico e sostenibile della comunità; b) promuovere e sostenere il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona, con riferimento al mondo giovanile, per il raggiungimento di più alti livelli di coscienza civica, di approccio alla gratuità, di opportunità di conoscenza e di scelta educativa orientata alla cooperazione; c) valorizzare e sviluppare il servizio civile, quale importante risorsa di progresso e partecipazione alla vita della società, favorendo la dimensione comunitaria, la cittadinanza attiva e la coesione sociale; d) organizzare le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per i giovani con il concorso delle Istituzioni ed Enti facenti parte del sistema di servizio civile; e) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale; f) valorizzare il Terzo Settore e l'economia solidale; g) contribuire alla salvaguardia ed alla migliore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nonché alle relative disposizioni di attuazione, emanate, di concerto, dall'ufficio Nazionale per il Servizio Civile e, per quanto di competenza, dalla Regione. 3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realtà siciliana e di promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività, la presente legge disciplina altresì il servizio civile regionale, complementare a quello nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dal sopraindicato articolo 117 della Costituzione. 4. Le attività svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, istituito quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse. Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni 1. Sono parte del sistema regionale del servizio civile gli enti pubblici e gli enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro regionali e nazionali che dispongono di sedi di attuazione o unità operative in Sicilia, d ora in poi Enti di Servizio Civile, i giovani ammessi a svolgere il servizio civile ai sensi di cui agli artt. 3 e 4 seguenti. 2. Nella presente legge si intende: a) per legge nazionale la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l istituzione del Servizio Civile Nazionale e successive modifiche ed integrazioni; b) per Ufficio regionale l ufficio istituito dall art.5 della presente legge in attuazione del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni; c) per volontari i giovani ammessi al servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64; Art. 3 Oggetto della legge 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali disciplina, nell'ambito delle proprie competenze, le attività e gli interventi di servizio civile nel territorio regionale, avuto riguardo in particolare: a) alle modalità di organizzazione e ai compiti dell'ufficio regionale e della Consulta regionale; b) alle modalità di definizione, presentazione, approvazione e finanziamento, verifiche di coerenza e priorità da parte dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per quanto di propria competenza, dei progetti di servizio civile presentati ed attuati ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 dagli enti di servizio civile; c) alle modalità di promozione del servizio civile nazionale in regione e di sostegno agli enti che partecipano al sistema regionale del servizio civile, con particolare attenzione a quanto riguarda la formazione delle figure professionali impegnate nel servizio civile e le attività di analisi, progettazione e valutazione opportune per realizzare i progetti di servizio civile; d) alle modalità di realizzazione e finanziamento delle attività volte a informare i cittadini, con particolare attenzione ai giovani, sui progetti di servizio civile cui essi possono candidarsi a partecipare; e) alle modalità di realizzazione e finanziamento delle attività di formazione ed addestramento al servizio civile riservate ai giovani ammessi a svolgerlo; f) alla disciplina dei rapporti tra l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e gli enti di cui

2 all art. 2, comma 1; g) alla disciplina dei rapporti tra l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e l Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Art. 4 Durata e soggetti 1. Il servizio civile regionale di cui all'articolo 1, comma 3, ha durata annuale. 2. Costituiscono parte attiva del servizio civile nazionale, attuato a livello regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, la Regione e gli Enti di Servizio civile, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 4 ed operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata. 3. Gli Enti di servizio civile iscritti alla seconda parte dell'albo regionale di cui all'articolo 6 della presente legge, sia in forma singola che associata, presentano e attuano i progetti di servizio civile regionale, collaborano e partecipano alle attività di competenza regionale con le forme e modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge. Art. 5 Ufficio regionale per il servizio civile 1. Presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - è istituito l Ufficio regionale per il servizio civile. 2. Per lo svolgimento dei compiti assegnati l Ufficio regionale si articola in tre unità operative e si avvale, oltre che del personale regionale appositamente assegnato, di un dirigente regionale con esperienza di servizio in strutture regionali con competenze similari (inclusione sociale, volontariato, terzo settore, politiche giovanili, ecc.), che lo dirige, e di eventuali rappresentanti degli enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro che prestino la loro opera a tempo determinato, gratuitamente e per obiettivi specifici. 3. Per la definizione e l attuazione degli interventi di cui alla presente legge l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali può avvalersi della collaborazione di consulenti, scelti nel numero massimo di 3 persone che abbiano maturato specifiche esperienze sia nell ambito del servizio civile, sia degli obiettori di coscienza ai sensi della legge 230/98 che nel periodo di sperimentazione della legge 64/ Sono compiti dell Ufficio regionale, su delega da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10: a) promuovere forme di collaborazione con l Ufficio nazionale per il servizio civile in un rapporto di reciproco interesse; b) svolgere le funzioni di impulso, programmazione, vigilanza e controllo del servizio civile in ambito regionale, curando altresì, di concerto con l Ufficio nazionale per il servizio civile, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell attuazione dei progetti di servizio civile; c) individuare la legislazione e la normativa regionale che riguarda i settori di intervento nei quali sono ammessi dalla legge nazionale i progetti di servizio civile, operando per introdurre in tale normativa espliciti riferimenti al servizio civile; d) avviare le procedure per la nomina della Consulta di cui al successivo articolo 6; e) adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento delle finalità della presente legge, esercitando i relativi poteri di spesa; f) definire intese ed accordi con le Università presenti in Sicilia, il sistema scolastico regionale, il sistema regionale della formazione professionale per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle singole tipologie di progetti di servizio civile nei diversi settori di intervento g) studiare forme e modalità di addestramento e intervento in caso di pubbliche calamità e di eventi di protezione civile o di eccezionale interesse per la Regione; h) realizzare e gestire la banca dati regionale dei progetti di servizio civile; i) tenere l albo regionale degli enti di servizio civile, pubblici e privati senza scopo di lucro, regionali e nazionali, che dispongono di sedi di attuazione o di unità operative in Sicilia in possesso dei requisiti previsti dall articolo 3 della legge nazionale, che svolgono attività in ambito regionale; j) valutare le progettualità presentate dagli enti di servizio civile di cui all'art. 4 comma 1; k) tenere la lista regionale del servizio civile, in cui sono inseriti i nominativi dei giovani che svolgono servizio civile; l) gestire il Fondo regionale per il servizio civile; m) predisporre e gestire campagne di informazione sul servizio civile, d intesa con la Consulta regionale; n) promuovere attività formative sia nei confronti dei giovani che degli operatori di servizio civile; o) promuovere e mantenere relazioni con gli organi competenti per la trattazione di questioni e problemi relativi agli interventi di servizio civile; p) raccogliere le segnalazioni relative alle problematiche presenti nel territorio regionale nei settori in cui possono essere impiegati i giovani in servizio civile secondo la normativa nazionale vigente. Art. 6 Albo regionale degli Enti di servizio civile 1. E' istituito presso l'ufficio regionale, l'albo regionale degli Enti di servizio civile, suddiviso in due distinte parti, nel quale sono iscritti gli Enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell'articolo Alla prima parte dell'albo relativa al servizio civile nazionale, già istituito con il Decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali del 29 dicembre 2006, in adempimento dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali siciliane degli Enti e delle organizzazioni iscritti all'albo nazionale e agli Albi di altre Regioni. Qualora un Ente iscritto nell'albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un'unica iscrizione, con l'indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti. 3. Alla seconda parte dell'albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge, che presenteranno istanza ai sensi del successivo comma 4.

3 4. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione, i criteri per la tenuta della parte dell'albo di cui al comma 3, nonché quelli per la verifica della permanenza dei requisiti sono stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge. Art. 7 Consulta regionale per il servizio civile Titolo II Programmazione regionale 1. Presso l Ufficio regionale è istituita la Consulta regionale per il servizio civile, entro i termini fissati dall'art. 15, comma 3, quale organismo permanente di consultazione riferimento e confronto dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali materia di servizio civile. 2. La Consulta regionale è composta da: a) il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, in rappresentanza dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali; b) un componente ciascuno scelto in rappresentanza degli Assessorati regionali alla Sanità, ai Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, al Territorio e ambiente ed alla Presidenza, coinvolti nel sistema del servizio civile; c) un componente dell Ufficio regionale; d) due rappresentanti scelti tra gli enti pubblici accreditati per il servizio civile; e) due rappresentanti designati dagli enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro accreditati a livello regionale per il servizio civile; f) due rappresentanti degli enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, presenti in Sicilia, accreditati a livello nazionale per il servizio civile; g) tre rappresentanti dei volontari in servizio civile, assegnati a progetti operanti nel territorio regionale. 3. La Consulta, nella qualità di organo consultivo, esprime pareri, proposte e indirizzi sugli atti dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali inerenti il servizio civile, in particolare: sulle attività in materia di servizio civile e sulle linee guida del Piano regionale triennale per il servizio civile di cui all'art. 9, ivi compresi gli obiettivi prioritari riguardanti le attività di informazione e formazione. La Consulta inoltre individua e propone la realizzazione di particolari iniziative pubbliche per il perseguimento delle finalità della presente legge. 4. La Consulta si riunisce in forma plenaria almeno tre volte l anno. Essa elegge al suo interno un presidente e due vice presidenti in rappresentanza degli enti di servizio civile pubblici e del terzo settore. Nella prima seduta adotta un regolamento di funzionamento che sarà approvato con la maggioranza degli aventi diritto. I componenti della Consulta rimangono in carica tre anni. La partecipazione è a titolo gratuito, salva la corresponsione del rimborso delle spese sostenute per l espletamento delle funzioni, nella misura di quelle previste per i dirigenti regionali. Articolo 8 Conferenza regionale per il servizio civile 1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali indice con cadenza annuale la Conferenza regionale sul servizio civile, quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, nonché di verifica sull'applicazione delle norme della presente legge. 2. Possono partecipare alla Conferenza gli Enti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, l'università degli Studi, gli Enti dell'associazionismo giovanile, i giovani in servizio civile e le loro associazioni e l'ufficio Nazionale per il servizio civile. 3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, al fine di garantire il migliore raccordo ed integrazione tra le distinte esperienze di servizio civile nazionale e di servizio civile regionale attuate sul territorio regionale, promuove anche per il tramite e con la partecipazione delle Province, iniziative preparatorie alla Conferenza stessa e di successiva diffusione dei risultati. 4. La Consulta, di cui all'art. 7 presenta all Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali i risultati della Conferenza anche per il loro utilizzo nella programmazione triennale regionale del servizio civile. Art. 9 Piano regionale per il servizio civile 1. Lo sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile si svolge secondo quanto stabilito dal Piano regionale triennale approvato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale approva entro il mese di febbraio di ogni anno il piano annuale attuativo degli indirizzi del piano triennale regionale mediante il quale viene stabilito, in particolare, l utilizzo delle risorse disponibili in bilancio regionale. 2. Il Piano regionale predisposto dall'ufficio regionale, su delega da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10, sentita la Consulta regionale, è proposto dall'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ed è approvato dalla Giunta regionale. Esso contiene gli indirizzi programmatici e le attività che la Regione intende realizzare, avuto riguardo: a) ad un quadro conoscitivo della situazione regionale in relazione alle attività svolte negli ambiti di attuazione del servizio civile nazionale, secondo quanto disciplinato dalla legge statale vigente; b) alla capacità d'impiego complessiva in servizio civile nel territorio regionale; c) alle problematiche riguardanti singoli settori di impiego e, in particolare, di quelle attinenti al perseguimento degli obiettivi, ai risultati raggiunti, all individuazione delle risorse disponibili e utilizzate, alla valutazione della qualità dei progetti secondo parametri oggettivi prestabiliti, alla diffusione dei progetti nei differenti settori di impiego individuati dalla legislazione statale; d) alla implementazione della crescita del servizio civile nazionale e regionale, anche in termini di numero di giovani impiegati, di qualità del servizio, di condizioni per attuare forme di promozione e di iniziative da assumere per sostenerle; e) all'individuazione degli obiettivi del sistema regionale del servizio civile e l'indicazione dei criteri di definizione dei settori innovativi

4 con riferimento specifico alle necessità emergenti dal territorio ed alla capacità di risposta dello stesso, nonché alla promozione della dimensione internazionale della partecipazione giovanile ed alla promozione di strumenti di composizione non violenta dei conflitti; f) all'individuazione degli obiettivi prioritari e degli obiettivi secondari, per ciascun settore, proposti agli enti del servizio civile, tenendo conto delle differenze riscontrate tra le varie province regionali; g) all'individuazione delle attività che devono essere svolte dall'ufficio regionale nel campo della promozione, dell'informazione ai giovani, agli enti ed ai soggetti interessati, della formazione dei responsabili del servizio civile, dell'assistenza tecnica agli enti di servizio civile, della valutazione e del monitoraggio del servizio civile, del sostegno alle iniziative ed ai progetti degli enti di servizio civile. Particolare pregnanza, in tale contesto, assumono le finalità volte al reclutamento di giovani volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, che si caratterizzano per le garanzie offerte per quanto riguarda la loro formazione, la loro crescita umana, sociale, di conoscenze, competenze e capacità professionali spendibili in seguito sul mercato del lavoro o, tramite l'istituto dei crediti formativi, nel sistema della educazione e formazione sia nazionale che regionale di ogni ordine e grado; h) alle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per l'attuazione delle attività di cui alle lettere precedenti, identificando i finanziamenti resi disponibili dalla legislazione regionale e da quella statale di settore; i) alle indicazioni programmatiche ed operative di orientamento delle attività degli enti di servizio civile per la predisposizione e gestione dei progetti di servizio civile, nonché all'indicazione delle modalità di accesso, di fruizione e rendicontazione delle risorse regionali; j) al calendario di presentazione dei progetti di servizio civile, alle modalità di valutazione e approvazione degli stessi, alle modalità di pubblicizzazione dei progetti approvati, alle modalità per le domande dei giovani e per la selezione dei volontari, al calendario di avvio del servizio dei volontari, tenuto conto delle indicazioni e delle decisioni assunte in proposito dell'ufficio nazionale per il servizio civile; k) ai criteri di priorità da utilizzare nell'approvazione dei progetti di servizio civile, qualora i progetti presentati eccedano le disponibilità finanziarie; l) ai criteri di creazione, gestione, aggiornamento e consultazione della banca dati regionale; m) agli obiettivi e alle linee guida per le attività di formazione nell'ambito del sistema regionale del servizio civile; n) all'individuazione di forme di raccordo con altri strumenti di programmazione regionale nei settori interessati dal servizio civile, anche in riferimento alle politiche sociali e sanitarie Art. 10 Progetti di servizio civile 1. Sono "progetti di servizio civile" le attività progettate, entro scadenze prefissate, dagli enti di servizio civile nei settori previsti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 con la specifica finalità di reclutare giovani volontari, ai sensi della stessa legge nazionale, che si caratterizzano per le garanzie offerte ai giovani circa la loro formazione, la loro crescita umana, sociale, di conoscenze, di competenze e capacità anche professionali spendibili in seguito sul mercato del lavoro o, tramite l'istituto dei crediti formativi, nel sistema della educazione e formazione sia nazionale che regionale di ogni ordine e grado. 2. Entro le date indicate nel Piano regionale, gli enti pubblici e gli enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro ammessi dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ad impiegare giovani in servizio civile su base volontaria, presenteranno dei progetti di utilizzo dei giovani che intendono svolgere il servizio civile. 3. I progetti di cui al comma 1 dovranno essere redatti e presentati secondo le modalità che saranno fissate con apposito decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sulla base delle indicazioni previste dal Piano regionale sul servizio civile. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i criteri di ammissione ai benefici e di valutazione, la disciplina dei controlli, il contenuto dei disciplinari, i requisiti degli aspiranti e le priorità nonché la modulistica da adottare come predisposta dall'ufficio regionale. 4. L'Ufficio regionale provvede alla raccolta, alla valutazione e all'approvazione dei progetti presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale nonché a dare le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relative ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale. 5. L'Ufficio regionale, avvalendosi anche delle valutazioni della Consulta regionale di cui all'articolo 7, verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine della formulazione del Piano regionale. 6. Nel caso di violazione alla normativa nazionale sul servizio civile da parte degli Enti iscritti nell'albo regionale, anche con riferimento alla attuazione dei progetti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 7. L'Ufficio regionale realizza la banca dati dei progetti degli enti di servizio civile, nella quale confluiscono, in sezioni distinte per ambito tipologico, i progetti relativi al servizio civile di cui all art La banca dati regionale raccoglie ed evidenzia gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, come gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per i volontari e gli altri soggetti, i responsabili di servizio civile, il loro ruolo e i processi attivati dagli enti per la verifica dei risultati. 9. La banca dati fornisce gli elementi per: a) definire il piano triennale regionale del servizio civile; b) monitorare i risultati del servizio civile c) vigilare sui soggetti del servizio civile. 10. Gli enti di servizio civile sono tenuti a fornire le informazioni utili per la realizzazione e l'aggiornamento della banca dati. In caso di omissione o rifiuto i progetti presentati da detti enti sono esclusi dall'inserimento nella programmazione regionale. Art. 11 Selezione degli aspiranti e contratti 1. I soggetti proponenti i progetti, presentati ai sensi dell'articolo 10 e approvati dall'ufficio regionale, provvedono, ove previsto, alla selezione dei giovani, sulla base di un bando emanato dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. 2. Sono ammessi al servizio civile regionale tutti i giovani, senza distinzione di sesso e nazionalità, residenti nel territorio regionale o

5 che vi abbiano domicilio certificato da oltre tre anni, i quali abbiano alla data di presentazione della domanda tra i diciotto ed i ventotto anni non compiuti alla scadenza del bando e siano in possesso dei requisisti richiesti dai progetti di servizio civile regionale approvati. 3. Le domande di ammissione al servizio civile regionale, redatte sulla base degli schemi predisposti dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, sono presentate dai soggetti di cui al comma 3 agli Enti di cui all'articolo 4, comma Non possono presentare la domanda di ammissione al servizio civile regionale, sia i giovani che abbiano in corso con l'ente di servizio civile prescelto un rapporto di lavoro, sia i giovani che abbiano intrattenuto nei 18 mesi antecedenti alla domanda rapporti di lavoro con l Ente di servizio civile prescelto, sia i giovani i quali abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale. 5. I disciplinari per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dall Ufficio regionale. 6. I disciplinari di cui al comma 6 devono prevedere il trattamento giuridico, i compensi ed i riconoscimenti di cui all'articolo 13. Nei disciplinari, inoltre, sono stabiliti sia la durata che le modalità di svolgimento del servizio, anche in riferimento all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto indicato nel rispettivo progetto di servizio civile. 7. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali rilascia, al termine della prestazione di servizio civile di cui all art. 4 comma 3, gli attestati di partecipazione. 8. I giovani che operano in progetti di servizio civile non possono essere impiegati in sostituzione di personale ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui prestano servizio. Articolo 12 Sostegno ai progetti di servizio civile, assegno di servizio civile e riconoscimenti ai giovani 1. La quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è utilizzata, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione, esclusivamente per il finanziamento delle attività di formazione e di informazione relative al servizio civile nazionale. 2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali finanzia, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e secondo i criteri di cui al Piano regionale per il servizio civile, i progetti di servizio civile regionale, realizzati da Enti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6, comma L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per le finalità e l attuazione degli interventi di cui alla presente legge, può disporre stanziamenti a carico del proprio bilancio per promuovere studi, ricerche e indagini sul servizio civile nel territorio regionale ed istituire borse di studio. 4. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali riconosce agli Enti di servizio civile, impegnati nei progetti di servizio civile regionale, le somme dovute a titolo di rimborso dei costi di formazione, nei limiti della quota regionale del fondo per il servizio civile nazionale. 5. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali riconosce per i giovani, in relazione alle attività svolte nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, l'assegno di servizio civile previsto nel Piano regionale, da corrispondersi secondo le indicazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile sia nazionali che regionali non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso per il servizio civile non ha a nessun titolo natura retributiva. 7. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, per un periodo non inferiore a sei mesi, è valutato nei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli del settore pubblico, con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. 8. A favore dei giovani impegnati nel servizio civile regionale, il Piano regionale può prevedere agevolazioni nella fruizione di servizi. 9. L'Ufficio regionale, attraverso opportune intese con l'università, può riconoscere le competenze dei partecipanti ai progetti di servizio civile regionale e definire i crediti spendibili in percorsi formativi superiori. Art. 13 Formazione dei giovani al servizio civile e formazione degli operatori di servizio civile 1. La formazione ai giovani del servizio civile regionale, viene attuata secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, di cui all'articolo 9 della presente legge. 2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali sostiene la formazione e l'aggiornamento dei soggetti e degli operatori di servizio civile degli Enti iscritti all'albo regionale, sulla base della programmazione regionale, anche in collaborazione con l'ufficio Nazionale per il servizio civile. 3. Negli atti di programmazione regionale sono individuati i soggetti e gli operatori legittimati a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai responsabili e agli operatori di servizio civile. TITOLO III Norme finali Art. 14 Fondo regionale per il servizio civile 1. E' costituito il fondo regionale per il servizio civile che, nella fase di avvio, è alimentato: a) dalla quota a carico del bilancio regionale assegnata annualmente; b) dalle quote trasferite all'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dall'ufficio Nazionale per il servizio civile; c) da donazioni di soggetti pubblici e privati; d) da forme di sponsorizzazione di soggetti privati e organizzazioni cooperative; e) da appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni, anche di origine bancaria. 2. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge concorrono:

6 a) il Fondo Sociale Europeo per la formazione; b) i fondi del Servizio Volontario Europeo ed altre linee di finanziamento UE; c) la quota parte del Fondo regionale del volontariato, eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato. Art. 15 Norme di prima applicazione 1. I procedimenti afferenti al servizio civile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati secondo la normativa vigente al momento dell'avvio degli stessi. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 comma 3, è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ufficio regionale avvia le procedure per la nomina della Consulta di cui all'articolo 6.

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