AGGIORNAMENTO SETTORI ECONOMICI

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1 FEASR Programma di Sviluppo Rurale Misura Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: Sottoazione B) Informazione in campo agricolo L Europa investe nelle zone rurali AGGIORNAMENTO SETTORI ECONOMICI Del 11/06/2015 Settore lattiero caseario Decreto legge "agricoltura, le osservazioni degli Assessori regionali: è ancora in fase di conversione alla Camera il Decreto legge "agricoltura. Il decreto prevede diverse misure per il settore lattiero caseario, quali: la rateizzazione delle multe campagna 2014/2015, introduzione di una nuova categoria di priorità nella restituzione/compensazione campagna 2014/2015, obbligo di contratti scritti, controllo da parte della Repressione frodi sul rispetto dell articolo 62 sui tempi di pagamento e l istituzione di un unica Organizzazione Interprofessionale. La Commissione agricoltura della Camera ha approvato alcuni emendamenti (vedi allegato), inviati alle commissioni competenti per il parere. L'inizio dell'esame in aula é previsto per lunedì. Di seguito una sintesi delle principali modifiche introdotte dagli emendamenti: - all'art. 1 (rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato) sono stati approvati due emendamenti; il primo prevede la possibilità di accedere alla rateizzazione delle eventuali multe quote latte anche con fidejussioni assicurative, oltre che bancarie. Il secondo riguarda Agea e in particolare la previsione che nel

2 2016, alla scadenza dell'attuale partecipazione del socio privato, l'affidamento a terzi della gestione e dello sviluppo del SIAN da parte dell'agea avvenga tramite gara ad evidenza pubblica e non per affidamento diretto com'è attualmente. - all'art. 2 (disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) sono stati approvati un emendamento riguardante l'accesso alla compensazione/restituzione e un emendamento relativo all'art all'art. 3 (disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del Regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di Organizzazioni Interprofessionali nel settore agricolo) é stato approvato con le modifiche introdotte da un emendamento riguardante le OI, che in particolare rivede le percentuali di rappresentatività, e da un emendamento concernente i contratti tipo riformulato in corso di seduta. - all'art. 5 (accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali 2014 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali) sono stati approvati emendamenti che allargano il campo d'azione del fondo alle "tempeste" violente" e ad ulteriori fitopatie oltre alla xylella (cinipide del castagno, flavescenza dorata) e un incremento della sua dotazione di 10 milioni di euro. Nei giorni scorsi hanno espresso il loro parere anche gli Assessori regionali agricoltura, riuniti nella Commissione politiche agricole, ponendo le seguenti osservazioni: - che sia inserita una norma che riporta in capo ad Agea la riscossione ed il recupero dei prelievi non versati (articolo 1); - che venga ricondotto in capo alle Regioni il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali regionali ed interregionali (articolo 3); Una volta approvato alla Camera il testo dovrà passare all esame del Senato. Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro 60 gg dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (6 maggio 2015), pena il decadimento delle disposizioni introdotte. Settore suinicolo 1. CUN suini da macello di Mantova, prezzo settimanale: nella seduta di giovedì 4 giugno la CUN Commissione Unica Nazionale dei suini vivi da macello, per la settimana dall 8 al 12 giugno, ha formulato il prezzo di 1,270 /Kg per la categoria 160/176 kg del circuito tutelato. In attuazione del 2

3 Regolamento della CUN, il prezzo è stato definito dagli allevatori in quanto per i macellatori non era presente il numero minimo di commissari. A tale quotazione corrisponde il prezzo a peso morto di 1,584 /kg, determinato dalla divisione dell'attuale prezzo del suino con l'indice di conversione pari a 0, CUN suinetti di Mantova, prezzo settimanale: giovedì 4 giugno aprile si è svolta anche la seduta della CUN suinetti, la quale ha formulato i seguenti prezzi per la settimana dall 8 al 12 giugno: - lattonzoli di 7 kg: 39,00 cad. (-1 euro); - lattonzoli di 15 kg: 3,700 euro/kg (-0,08 /kg); - lattonzoli di 25 kg: 2,600 euro/kg (-0,06 /kg); - lattonzoli di 30 kg: 2,480 euro/kg (-0,08 /kg); - lattonzoli di 40 kg: 2,220 euro/kg (-0,05 /kg); - magroni di 50 kg: 1,920 euro/kg (-0,03 /kg); - magroni di 65 kg: 1,620 euro/kg (invariato); - magroni di 80 kg: 1,370 euro/kg (invariato); - magroni di 100 kg: 1,310 euro/kg (invariato). Settore cunicolo Quotazione settimanale dei conigli da macello: venerdì scorso la CUN Commissione Unica Nazionale dei conigli vivi da carne da allevamento nazionale di Verona ha quotato 1,42 /kg il coniglio pesante (oltre 2,5 kg), segnando un +0,06 /kg rispetto alla scorsa settimana. Si tratta del secondo rialzo consecutivo dopo 2 mesi di discesa ininterrotta dei prezzi e che portato ad un recupero complessivo di 11 centesimi. Pressoché medesimo andamento anche per le quotazioni della Borsa merci di Cuneo, dove sempre venerdì scorso la Commissione prezzi ha quotato a 1,45 /kg il coniglio medio, in aumento di 0,07 /kg rispetto alla scorsa settimana. Anche qui si tratta del secondo rialzo, in linea con il dato nazionale di Verona (+12 centesimi). Settore florovivaistico Ok da Bruxelles per la modifica dei codici doganali: dopo anni di lavoro, di rinvii e di discussioni, hanno finalmente superato la prima fase di approvazione alcune modifiche ai codici doganali che interessano il settore florovivaistico. La proposta italiana di revisione del capitolo 06 del codice doganale Piante vive e prodotti della floricoltura nasce, circa tre anni fa, su iniziativa del Ministero delle Politiche agricole con il supporto dell Ismea 3

4 nell ambito del Tavolo tecnico del settore florovivaistico in cui era emerso che lo scenario economico europeo che caratterizza il settore era profondamente cambiato. La possibilità di poter usufruire di flussi informativi corretti e corrispondenti alla realtà di mercato, fondamentali per tutta una serie di analisi e scelte economiche, ha portato alla richiesta di aggiornamento della nomenclatura combinata del Capitolo 06 Piante vive e prodotti della floricoltura ormai considerato obsoleto. La fase operativa ha coinvolto direttamente l Agenzia delle Dogane, competente per il settore codici doganali della Nomenclatura Combinata, l Ismea e l Istat che, nel corso di questi tre anni, nell ambito di un Gruppo di lavoro ristretto comprendente gli esperti di Regioni, Associazioni e Confederazioni agricole della filiera florovivaistica, hanno accompagnato l elaborazione del documento definitivo. In particolare la proposta italiana porta alla creazione di nuovi codici per i ranuncoli, per gli agrumi in vaso e in contenitore (si tratta di prodotti ornamentali da tenere separati, come dati statistici, dai prodotti destinati alla piantagione per la produzione di frutti commestibili), per conifere e sempreverdi in vaso e in contenitore. Si è poi prevista la distinzione tra alberi, arbusti e arboscelli in vaso o in contenitore, per la maggior parte destinati alla casa e al cortile, e quelli per suolo, destinati alla creazione e al mantenimento di giardini e spazi verdi, compresi gli spazi pubblici, distinzione che è di particolare importanza poiché permette di identificare l'uso finale del prodotto. Infine si è chiesto l inserimento dei dati in pezzi anziché in tonnellate per una serie di sottovoci del capitolo 06 che non erano altrimenti facilmente comprensibili. Le richieste italiane approvate consentiranno una valutazione più realistica dei flussi di mercato, sia a livello statistico che conoscitivo, di studio e sviluppo delle tendenze dal 1 gennaio 2016 e porteranno forti benefici alle imprese nelle analisi dei mercati, nel marketing di prodotto e nella programmazione della produzione. Secondo l iter procedurale previsto, si dovrà ora attendere la riunione del 17 luglio del Comitato Codice Doganale per la votazione formale della nomenclatura combinata 2016 comprensiva del capitolo 06. Infine ci sarebbe un preciso accordo a livello nazionale per un rilancio delle rilevazioni statistiche relative al settore florovivaistico, rilevazioni trascurate negli ultimi anni, che hanno determinato difficoltà nella lettura dell andamento del settore e ritardi nel fornire a Bruxelles i dati nazionali. Settore risicolo 1. Andamento del mercato italiano: in allegato il report relativo alla rilevazione prezzi del riso presso le Borse Merci di Novara, Vercelli, Milano e Pavia. 4

5 2. Andamento del mercato europeo: le importazioni si attestano a tonnellate, base lavorato, in aumento di tonnellate (+2,5%) rispetto al livello dello scorso anno. Come più volte accennato, rimaniamo in attesa della rettifica, da parte della Commissione, dei dati relativi alle importazioni di riso semigreggio Basmati. Le importazioni di riso semigreggio non Basmati e le importazioni di riso semilavorato e lavorato risultano rispettivamente in aumento del 19% e del 9% rispetto alla campagna precedente. Per quanto concerne l export si registra un incremento di poco inferiore alle mila tonnellate (+26,4%) rispetto allo scorso anno. Le esportazioni di riso Indica, pari a circa 27 mila tonnellate, risultano leggermente superiori se confrontate con il livello raggiunto un anno fa, mentre quelle di riso Japonica, pari a poco più di 164 mila tonnellate, fanno segnare un aumento di circa 39 mila tonnellate (+32%). Settore ortofrutticolo 1. Pesche e nettarine, in allegato: - report relativo allo scambio di informazioni nell ambito di Arefhl tra i rappresentanti di Italia, Francia, Spagna, Grecia relativamente all andamento della raccolta - settimana n. 24/2015; - situazione della raccolta dalla zona del Metaponto (Basilicata) settimane n. 23 e 24/ Fragole: situazione della raccolta dall'area di Metaponto (Basilicata) settimane n. 23 e 24/ Kiwi: in allegato il report sulle giacenze al 31 maggio 2015 in Italia 4. Pere: in allegato il report sulle giacenze al 31 maggio 2015 in Emilia Romagna 5. Mele e Pere: in allegato il report sulle spedizioni dall Argentina (aggiornamento al 31 maggio 2015). 5

6 Martedì 9 giugno Commissione XIII ALLEGATO 3 D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104). PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE ART. 1. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa. Conseguentemente: a) al secondo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa; b) al terzo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa Il Relatore. Dopo le parole provvede aggiungere le seguenti: in coerenza con la Strategia per la crescita digitale e con le linee per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) Oliverio. Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Al fine di garantire la efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all attuazione della nuova PAC, alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP S.p.A., attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica avviene attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge Il Relatore. ART. 2. Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti: c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del

7 Martedì 9 giugno Commissione XIII 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo Cova, Tentori, Terrosi, Prina. Al comma 3, dopo le parole: sono apportate le seguenti modifiche: premettere la seguente lettera: 0a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «due punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti percentuali». Conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «dell azienda» è inserita la seguente «cessionaria» Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato. ART. 3. Al comma 1, sostituire le parole: il 20 per cento del relativo prodotto con le seguenti: il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale. Conseguentemente: a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d intesa con; b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica; c) al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole:, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo con le seguenti: e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare; d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: gli operatori del settore aggiungere le seguenti:, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti; f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50 mila in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime con le seguenti: a euro 50 mila, in ragione dell entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all applicazione di contrattitipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime; g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: il 35 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima con-

8 Martedì 9 giugno Commissione XIII dizione si intende verificata se l organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale Il Relatore. All articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le Organizzazioni interprofessionali nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative disposizioni attuative (nuova formulazione) Anzaldi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato. ART. 4 Al comma 1, sostituire le parole: il miglioramento della qualità del prodotto con le seguenti: il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini e la certificazione e della lotta alla contraffazione (nuova formulazione) Cenni, Tentori, Terrosi. Al comma 1, sostituire le parole da: a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 fino alla fine del comma, con le seguenti: a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, adottato d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo, prevede, in particolare, il conseguimento delle seguenti finalità: a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica; b) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare l efficienza dell olivicoltura italiana; c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell olio extra vergine di oliva italiano, anche attraverso l attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali; d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; e) incentivare e sostenere l aggregazione e l organizzazione economica degli

9 Martedì 9 giugno Commissione XIII operatori della filiera olivicola, in conformità al Regolamento (UE) n. 1308/2013 quando disciplina le trattative contrattuali nel settore dell olio di oliva. Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni per l anno 2015 e a 12 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n (nuova formulazione) Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano, Vico. Dopo le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 sono inserite le seguenti: e nel caso del cinipide del castagno dando la precedenza alle imprese agricole che attuano i metodi di lotta biologica (nuova formulazione) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L Abbate, Lupo, Parentela. Dopo le parole nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 aggiungere le seguenti: nonché alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell ambito delle risorse già stanziate (nuova formulazione) Dallai, Oliverio. Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: con priorità a quelli legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e alla flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e Conseguentemente, al comma 3: ART. 5. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali aggiungere le seguenti: o da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta» che raggiunge almeno l 11 o grado della scala Beaufort Cenni, Bini, Fanucci, Tentori, Mariani, Terrosi. a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l anno 2016.; b) al secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l anno 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l anno 2016;

10 Martedì 9 giugno Commissione XIII c) al comma 4, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, Il Relatore. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Il Relatore. Dopo il comma 3, aggiunge il seguente: 3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell acquacoltura di cui all articolo 14 del decreto legislativo 26 Maggio 2004 n. 154 è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di euro per l anno 2015 e di due milioni per l anno Le imprese del settore della pesca e dell acquacoltura nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall anno 2012 e fino alla data di entrata di vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro per l anno 2015 e a due milioni di euro per l anno 2016, si provvede, per l anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ART. 6. Al comma 1, sostituire le parole:, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali con le seguenti: nelle regioni del Mezzogiorno. Conseguentemente: a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione, nonché i relativi impegni ed eventuali residui. Le relazioni di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche al Parlamento.; b) al comma 2, dopo le parole: predetta gestione commissariale aggiungere le seguenti:, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno; c) al comma 3, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: e le funzioni Il Relatore. Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane, aggiungere le seguenti:, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della relativa funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (nuova formulazione) Franco Bordo, Zaccagnini.

11 Martedì 9 giugno Commissione XIII Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin. Dopo l articolo 6 aggiungere il seguente: ART. 6-bis. 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate disposizioni concernenti l istituzione e le sedi, per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali, in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati. 2. Alle Commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione. 3. Le Commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. 4. Le Commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più Borse Merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, e individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, costituita ai sensi dell articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n In caso di istituzione delle Commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le Borse Merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le Camere di commercio sospendono l autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano i prezzi rilevati dalle Commissioni uniche nazionali stesse. 6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle Commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 7. La partecipazione alle Commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (nuova formulazione) L Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.

12 AOP Pêches et Nectarines de France (I quantitativi indicati sono relativi alla sola AOP che rappresenta circa il 50% della produzione nazionale

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27 Anno Destinazione ARGENTINA - PERE Spedizioni dai porti di S.Antonio+Bahia Blanca (Argentina) Tonnellate - DATI PER PERIODO Da 1 a Da 1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a Da1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a 31-gen 15-feb 28-feb 15-mar 31-mar 15-apr 30-apr 15-mag 31-mag 15-giu 30-giu 15-lug 31-lug TOTALE 2012 Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Fonte: PATAGONIA NORTE S.A.

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29 ARGENTINA - PERE Spedizioni dai porti di S.Antonio+Bahia Blanca (Argentina) Tonnellate - DATI CUMULATI a partire dal 1 gennaio Anno Destinazione Al 31gen Al 15 febb Al 28 febb Al 15 mar Al 31 mar Al 15 apr Al 30 apr Al 15 magg Al 31 magg Al 15 giu Al 30 giu Al 15 lug Al 31 lug 2012 Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Fonte: PATAGONIA NORTE S.A.

30 Anno Destinazione ARGENTINA - MELE Spedizioni dal porto di S.Antonio+Bahia Blanca (Argentina) Tonnellate - DATI PER PERIODO Da 1 a Da 1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a Da1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a Da 1 a Da 16 a TOTALE 31-gen 15-feb 28-feb 15-mar 31-mar 15-apr 30-apr 15-mag 31-mag 15-giu 30-giu 15-lug 31-lug 2012 Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Fonte: PATAGONIA NORTE S.A.

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32 ARGENTINA - MELE Spedizioni dal porto di S.Antonio+Bahia Blanca (Argentina) Tonnellate - DATI CUMULATI a partire dal 1 gennaio Anno Destinazione Al 31gen Al 15 febb Al 28 febb Al 15 mar Al 31 mar Al 15 apr Al 30 apr Al 15 magg Al 31 magg Al 15 giu Al 30 giu Al 15 lug Al 31 lug 2012 Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Belgio Francia Olanda Italia Russia U.S.A Altre TOTALE Fonte: PATAGONIA NORTE S.A.

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