Arrivano dalle Entrate i nuovi codici tributo per bonus famiglia, bonus incapienti, imposta sostitutiva su straordinari

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1 CIRCOLARE PERIODICA SULLE PROBLEMATICHE FISCALI E TRIBUTARIE SOMMARIO Arrivano dalle Entrate i nuovi codici tributo per bonus famiglia, bonus incapienti, imposta sostitutiva su straordinari - Premessa - I quattro codici tributo istituiti Frequenza scuole private: non è un indicatore di ricchezza automatico per il redditometro - Linee operative per i controlli fiscali - Spese scuole private: non qualificabili come spese di lusso Arrivano dalle Entrate i nuovi codici tributo per bonus famiglia, bonus incapienti, imposta sostitutiva su straordinari Con risoluzione n. 115/E datata 28 aprile 2009, l Agenzia delle Entrate ha reso noto d aver predisposto quattro nuovi codici tributo da utilizzare per: la fruizione del bonus straordinario famiglie; la restituzione del bonus straordinario famiglie e del bonus incapienti, non spettante da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi; il versamento o la compensazione dell'imposta sostitutiva su straordinari e premi di produttività; Mutuo ipotecario su più unità immobiliari contigue: interessi detraibili solo per l abitazione principale - Mutui ipotecari: il caso - Detrazione interessi passivi: pareri concordanti Premessa L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 115/E del 28 aprile 2009 ha provveduto all istituzione di alcuni codici tributo: i primi due riguardano l'utilizzo del credito d'imposta derivante dal "bonus straordinario per famiglie", istituito una tantum (per il solo anno 2009) dall art. 1 del D.L. n. 185/2008 ("Decreto anticrisi") a favore di famiglie a basso reddito; il terzo codice tributo istituito riguarda il c.d. bonus incapienti istituito dall articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159; il quarto codice tributo istituito riguarda, infine, i lavoratori a tempo indeterminato del settore privato, beneficiari della tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sui compensi legati agli incrementi di produttività (art. 2 del D.L. n. 93/2008). I quattro codici tributo istituiti Il primo dei codici istituiti è: 6818 denominato Credito per il bonus straordinario

2 famiglie, di cui all art. 1, D.L. 185/2008, non erogato dai sostituti d imposta, risultante da Unico PF Tale codice è stato istituito dall Agenzia delle Entrate per consentire l utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito per il bonus straordinario di cui all articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, il quale al comma 17, lettera b), prevede che: in tutti i casi in cui il beneficio non può essere erogato dai sostituti d imposta, lo stesso può essere richiesto direttamente all Agenzia delle Entrate e, nell ipotesi in cui si intenda fare riferimento alla propria situazione reddituale del 2008, la richiesta va effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo 6818 è esposto nella Sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati con l indicazione, quale anno di riferimento, dell anno d imposta cui si riferisce il beneficio fiscale, espresso nella forma AAAA. Il secondo codice istituito è: 4711 denominato Restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Art. 1, c. 19, D.L. 185/2008 Tale codice è stato istituito, dall Agenzia delle Entrate per consentire la restituzione, tramite modello F24, del suddetto beneficio non spettante, ai sensi dell articolo 1, comma 19, del sopraindicato decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che: I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo 4711 è esposto nella Sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati con l indicazione, quale anno di riferimento, dell anno in cui è avvenuta l erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma AAAA. Il terzo codice: 4700 denominato Restituzione bonus incapienti non spettante, percepito ai sensi dell articolo 44, commi 1 e 2, del D.L. 159/2007, da parte dei soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Art. 2, c. 9, D.M 8 novembre 2007.

3 è stato istituito dall Agenzia delle Entrate per consentire la restituzione, tramite modello F24, del bonus incapienti di cui all'articolo 44, del decreto legge 159/2007 da parte di chi ne ha usufruito senza averne diritto. Al riguardo, il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 8 novembre 2007, nel definire le modalità di erogazione delle somme del beneficio sopra citato, all articolo 2, comma 9, ha previsto, infatti, che: i contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'irpef relativo ai redditi prodotti nel 2008, cioè, di norma, entro il 16 giugno 2009 o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo 4700 è esposto nella Sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati con l indicazione, quale anno di riferimento, dell anno in cui è avvenuta l erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma AAAA. L ultimo del quattro codici istituti è: 1816 denominato Imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009 Art. 2, D.L. 93/2008. Tale codice è stato istituito dall Agenzia delle Entrate per consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente. Motivo per cui è stato istituito il nuovo codice tributo «1816», secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate, è che: l'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ovviamente ne ricorrano i presupposti, e può essere oggetto di compensazione (circolare 49/2008). In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1816 è esposto nella Sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, ovvero nella colonna importi a credito compensati con indicazione, quale Anno di riferimento, rispettivamente, dell anno d imposta per cui si effettua il versamento ovvero l anno d imposta cui si riferisce il credito nel formato AAAA.

4 Frequenza scuole private: non è un indicatore di ricchezza automatico per il redditometro L Agenzia delle Entrate prova ad attenuare le polemiche seguite alla citazione, all interno della circolare n. 13/E/2009, della frequenza a scuole private come indicatore di ricchezza per il redditometro. La conferma che la frequenza di una scuola privata non sia considerata automaticamente come un bene di lusso arriva con le precisazioni fornite dal direttore dell Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, intervenuto con una lettera in materia. Linee operative per i controlli fiscali L Agenzia delle Entrate, al fine di garantire al Paese un adeguata azione di contrasto all evasione fiscale, ha provveduto a fornire precise ed efficaci linee operative per i controlli fiscali, tra le quali è compresa quella dedicata agli accertamenti nei confronti delle persone fisiche effettuati con il metodo cosiddetto "sintetico" che consiste: nella ricostruzione dei redditi posseduti dalla persona fisica partendo dalle spese che la stessa ha sostenuto, anche nell'interesse dei propri familiari. Tali linee operative sono state fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 9 aprile 2009, con la quale l Amministrazione finanziaria conferma il suo obiettivo di sviluppare un attenta ricerca di elementi di spesa e di investimento indicativi di capacità contributiva, utilizzando, oltre agli elenchi ed alle liste già individuati, anche fonti e metodologie per la raccolta dati come: le dichiarazioni dei contribuenti; gli atti di registro; gli enti esterni; gli atti presenti presso le Camere di Commercio; la proprietà di autovetture e natanti e così via; le campagne esterne, coordinate a livello centrale, volte al rilevamento di cessioni di beni e prestazioni di servizi considerabili di lusso effettuate da soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, centri benessere, tour operator e così via). Spese scuole private: non qualificabili come spese di lusso Come si può notare dall elenco sopra esposto, l Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13/E del 9 aprile 2009, menziona, tra gli elementi di spesa e di investimento indicativi di capacità contributiva, facendo sorgere delle polemiche in proposito, anche le spese sostenute per la frequenza di corsi presso scuole private, precisando che: tali spese rientrano tra quelle ulteriori acquisizioni informative volte al rilevamento di prestazioni di servizi considerati di lusso.

5 Ciò posto, al fine di smorzare le polemiche seguite alla citazione della frequenza a scuole private come indicatore di ricchezza per il redditometro, la stessa Agenzia delle Entrate, con una lettera del suo direttore, Attilio Befera, si è affrettata a precisare che le suddette spese: non sono qualificabili come spese di lusso e non possono in se stesse indicare un indice di particolare agiatezza economica; saranno prese in considerazione solo qualora siano di ammontare particolarmente rilevante rispetto alla situazione reddituale del contribuente. Ad esempio, una retta scolastica di poche centinaia di euro, secondo quanto precisato dal direttore dell Agenzia dell Entrate nella lettera, infatti, è compatibile anche con redditi di non elevato ammontare, mentre l'iscrizione a scuole esclusive e particolarmente costose richiede naturalmente significative disponibilità economiche. Il Direttore Attilio Befera nella lettera afferma, inoltre, che non è pensabile equiparare chi sostiene le spese più alte ad un evasore fiscale, quindi: se il reddito dichiarato è compatibile con le spese sostenute: - il controllo si chiude con un nulla di fatto; ma se, come a volte accade, le spese per l'istruzione ammontano a decine di migliaia di euro e sommate ad altre spese ancor più impegnative (come ad esempio, frequenza di club esclusivi, viaggi organizzati particolarmente costosi, mantenimento di autovetture e di residenze secondarie, e così via) dimostrano una forte capacità economica ingiustificata rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi: - contestare al contribuente il comportamento scorretto è un preciso dovere dell'agenzia delle Entrate, nell'interesse della collettività.

6 Mutuo ipotecario su più unità immobiliari contigue: interessi detraibili solo per l abitazione principale Gli interessi passivi originati da un mutuo ipotecario acceso per l acquisto unitario di un abitazione principale, la relativa pertinenza e un appartamento da ristrutturare, che in seguito potrà essere accorpato all abitazione principale, sono detraibili, secondo quanto stabilito con la risoluzione n. 117/E del 29 aprile 2009 dall Agenzia delle Entrate, solo per la quota relativa all acquisto dell abitazione principale e della sua pertinenza. Mutui ipotecari: il caso In data 29 aprile 2009, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 117/E, ha provveduto ad esprimere il proprio parere circa la detraibilità degli interessi passivi corrisposti su mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'abitazione principale. La questione su cui l Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimere il proprio parere riguarda nello specifico il caso di una contribuente che, avendo acquistato, contraendo un unico mutuo, un fabbricato composto da tre unità immobiliari, rispettivamente classificate: - A/2.. adibita ad abitazione principale; - A/3 in fase di ristrutturazione per essere successivamente accorpata alla prima; - C/6...pertinenza dell'abitazione principale, nel presentare la propria istanza di interpello, mostratasi preoccupata sulla possibile indetraibilità di tutti gli interessi derivanti dal mutuo stipulato per finanziare l'acquisto, per il fatto che, nel rogito di compravendita, era stato indicato un solo prezzo, senza distinguere il costo delle tre unità immobiliari, ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di detrarre gli interessi passivi del predetto mutuo relativamente alla parte riferibile all immobile adibito ad abitazione principale ed alla connessa pertinenza. Detrazione interessi passivi: pareri concordanti Al riguardo l istante ritiene: di poter fruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi relativi alla parte del mutuo riguardante l'acquisto dell'abitazione principale e della sua pertinenza (immobili A/2 e C/6), e per stabilire l'importo agevolabile, propone di calcolare la percentuale delle rendite catastali delle due unità rispetto al prezzo globale dell'intero fabbricato e di applicare la stessa proporzione all'importo del mutuo. L Agenzia delle Entrate si trova ad essere in accordo con quanto prospetto dall istante e così, nel rispetto di quanto disposto dall art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, il quale prevede che è possibile usufruire della detrazione d'imposta del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a euro, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione

7 principale, comprese le relative pertinenze, con la risoluzione n. 117/E del 29 aprile 2009, con riferimento al caso in esame, stabilisce che: per quanto concerne l unità catastale A3, in corso di ristrutturazione, la detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo ed imputabile al relativo acquisto non può essere riconosciuta almeno finché non vi sia l accorpamento dell immobile oggetto di ristrutturazione all immobile adibito ad abitazione principale; nella fase attuale, la contribuente potrà usufruire dell agevolazione in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all acquisto delle unità catastali A2 e C6, adibite, rispettivamente ad abitazione principale ed alla relativa pertinenza. Considerato che gli interessi passivi pagati sul mutuo, che si possono portare in detrazione, sono solamente quelli relativi all'acquisto dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, per calcolare la quota degli interessi detraibili occorre: individuare la percentuale del prezzo di acquisto riferibile agli immobili agevolabili, data dalla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità che compongono il fabbricato e poi, una volta ottenuta tale percentuale, la stessa va applicata al valore complessivo del mutuo. Ricorda: L'Agenzia ricorda, infine (circolare 15/2005), che: nel caso di stipulazione di un mutuo eccedente rispetto al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile (comprensivo delle spese del notaio e degli altri oneri accessori), l'agevolazione va limitata solo al predetto costo, ricorrendo, per il calcolo degli interessi ammissibili alla detrazione, alla seguente formula: - (costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati) / capitale dato in mutuo per usufruire della detrazione, occorre che dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca risulti che lo stesso è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale. In assenza di tale attestazione, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (risoluzione 147/2006).

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