Impieghi degli inerti recuperati e la OPCM 4014/2012

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1 Impieghi degli inerti recuperati e la OPCM 4014/2012 Dott.ssa Maria Stagnini Settore Ambiente e Urbanistica Provincia dell Aquila IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI INERTI provenienti dalla rimozione delle macerie private conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 L Aquila, 30 Maggio 2012

2 Normativa speciale D.L. 28 aprile 2009, n. 39, G.U. n. 97 del , convertito in Legge 24 giugno 2009, n. 77, con specifico riferimento all articolo 9 (S.O. alla G.U. n. 147 del ); O.P.C.M. 13 maggio 2009, n (G.U. n. 113 del ); O.P.C.M. 19 maggio 2009, n (G.U. n. 119 del ); O.P.C.M. 17 giugno 2009, n (G.U. n. 145 del ); O.P.C.M. 30 luglio 2009, n (G.U. n. 184 del ); O.P.C.M. 29 settembre 2009, n (G.U. n. 231 del ); O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n (G.U. n. 248 del ); O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n sui veicoli danneggiati (G.U. n. 299 del );

3 Normativa speciale O.P.C.M. 10 marzo 2010, n (G.U. n. 63 del ); O.P.C.M. 22 dicembre 2010, n (G.U. n. 1 del ); O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n (G.U. n. 43 del ); O.P.C.M. 17 maggio 2011, n (non pubblicata nella G.U.); O.P.C.M. 20 maggio 2011, n (G.U. n. 126 del ); O.P.C.M. 13 giugno 2011, n (G.U. n. 141 del ); O.P.C.M. 23 marzo 2012, n (G.U. n. 82 del ).

4 Rifiuti da crolli e demolizioni I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate (L. 77/ art. 9, comma 1).

5 Il produttore dei rifiuti da crolli Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri. (L. 77/ art. 9, comma 2).

6 I siti di deposito temporaneo Per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, i Comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma. (O.P.C.M art. 1, comma 2).

7 La gestione dei rifiuti nei siti di deposito temporaneo In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria. (L. 77/ art. 9, comma 5).

8 O.P.C.M. 23 marzo 2012, n (G.U. n. 82 del ) Il primo comma dell art. 1, nel sostituire l'art. 1 dell O.P.C.M del 18 febbraio 2011, detta disposizioni su: Sistema pubblico: commi da 1 a 4; Sistema privato: comma 5; Attribuzione CER e gestione materiale non costituente rifiuto: comma 6; Trasporto macerie pubbliche: comma 7; Trasporto terre e rocce da scavo: comma 8. Il secondo comma reca disposizioni sulle modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art. 1, comma 5 (sistema privato).

9 Macerie pubbliche 1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti nonché da interventi edilizi, comunque denominati, effettuati su incarico della pubblica amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009, sono gestiti dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2.

10 Macerie pubbliche Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinché i soggetti incaricati effettuino la la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio, secondo le disposizioni impartite dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore, ai siti di deposito temporaneo e selezione oppure agli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati o presso le aree pubbliche di cui al comma 3 (aree pubbliche di conferimento).

11 Materiale non selezionabile 2. I materiali di cui al comma 1 che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo o stoccaggio e sono avviati ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni per le operazioni necessarie alla loro corretta gestione.

12 Aree pubbliche di conferimento 3. I comuni, per ottimizzare la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzati ad individuare ed allestire, con posizionamento di contenitori divisi per materiale omogeneo, per tutta la durata dello stato di emergenza, aree pubbliche per il loro conferimento da parte dei soggetti incaricati dei lavori. Per l'individuazione di tali aree i comuni procedono d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2 e si avvalgono del supporto dell'agenzia regionale per la tutela ambientale dell'abruzzo (ARTA) e della ASL competente per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

13 Deroghe 4. I depositi temporanei e le aree di cui al comma 3 per la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, possono permanere fino al termine delle necessità e non oltre il termine dello stato emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e seguenti modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo dell'arta e della ASL locale di verificare periodicamente la persistenza delle adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

14 Raccolta e trasporto 7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 2, nonché dei rifiuti inerti derivanti dal conferimento differenziato alle aree pubbliche di cui al comma 3 e da avviare ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni, è operato, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e della A.S.M. S.p.A..

15 Raccolta e trasporto Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate e la A.S.M. S.p.A. sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 193 e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali soggetti sono altresì autorizzati, in deroga alle medesime disposizioni normative, al trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati.

16 Raccolta e trasporto 8. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonché di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere.

17 Sistema privato 5. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, sono obbligati ad eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti.

18 Tracciabilità nel sistema privato Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 5 dell art. 1, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

19 Articolo 188 TUA Responsabilità della gestione dei rifiuti La responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione.

20 Codici CER 6. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER , effettuate nei siti di deposito temporaneo e/o stoccaggio individuati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate.

21 Non rifiuti Non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I comuni, di intesa con il Soggetto attuatore, individuano e predispongono, eventualmente in forma associata, aree di deposito dei materiali di cui al presente comma che non costituiscono rifiuto.

22 Articolo 4 1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera c, della presente ordinanza, nonché le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP. Per tali finalità, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, indica al Soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.

23 Articolo 4 2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 1 e a richiedere al Provveditore il relativo quantitativo occorrente.

24 Articolo 4 3. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare.".

25 Articolo 184-ter TUA Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

26 I rifiuti da C&D I rifiuti da C&D costituiscono una quota percentuale rilevante della produzione totale di rifiuti in tutti i paesi della Unione Europea; si stima che i rifiuti da C&D rappresentano circa il 25% in peso di tutti i rifiuti prodotti in Europa. La produzione complessiva è superiore a 530 Mt/a, di cui circa 180 Mt/a derivano da costruzione e demolizione di fabbricati e oltre 350 Mt/a da costruzioni stradali e escavazioni. Ne deriva una produzione di rifiuti C&D pro capite a livello europeo di oltre 480 kg/ab * anno.

27 Articolo 181 TUA Riciclaggio e recupero dei rifiuti Entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

28 D.M Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora articoli 214 e 216 del TUA) 7. Rifiuti ceramici e inerti

29 Rifiuti ceramici e inerti 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

30 Attività di recupero a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

31 Materie prime secondarie Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

32 Aggregati riciclati Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio CIRCOLARE 15 luglio 2005, n Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n (Gazzetta Ufficiale N. 171 del 25 Luglio 2005)

33 Categorie Categorie non esaustive di prodotti ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio: A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, (allegato C1); A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, (allegato C2); A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, (allegato C3); A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, (allegato C4); A5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), (allegato C5); A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI

34 Marcatura CE per gli aggregati riciclati D.M. 11 aprile 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati (Gazzetta Ufficiale 19/04/2007 n. 91).

35 D.M 8 maggio 2003, n. 203 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo: Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato è una componente fondamentale delle attività di gestione dei rifiuti

36 Obbligo e metodologia di calcolo - Articolo 3 1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto. 2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.

37 Repertorio del riciclaggio Articolo 4 1. È istituito il repertorio del riciclaggio (Rr) contenente: a) l'elenco dei materiali riciclati; b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo. 2. Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell'osservatorio nazionale dei rifiuti (Onr), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può essere anche consentita a terzi, purché non a titolo oneroso. L'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall'osservatorio nazionale dei rifiuti.

38 Metodologia di calcolo 2. Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.

39 Obbligo 3. L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di aggregati riciclati, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si genera nel momento in cui i prodotti iscritti al repertorio del riciclaggio presentino contestualmente: medesimo uso, ancorché con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi; prestazioni conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto a quelli realizzati a partire da materiali vergini.

40 Congruità del prezzo 4. La congruità del prezzo degli aggregati riciclati iscrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.

41 Articolo 5 D.M Recupero ambientale 1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che: a) i rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

42 D.G.R. n. 479 del 14/06/2010 L.R , n. 45 e s.m.i. - art. 51, commi 1 e 5 "Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate". Approvazione. Pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 43 del

43 Procedura amministrativa per l esame dei progetti di recupero ambientale di cave La documentazione tecnica riguardante l utilizzo di rifiuti non pericolosi per il recupero ambientale di cave (art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.), contenente la preventiva caratterizzazione del materiale utilizzato, va inoltrata al Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, come sezione progettuale denominata Progetto di recupero ambientale per le cave di nuova apertura, a corredo di regolare istanza di autorizzazione, per l avvio del procedimento amministrativo e l indizione di una apposita Conferenza di Servizi (CdS) con il coinvolgimento degli Enti interessati.

44 Procedura amministrativa Nel caso di cave in esercizio o dismesse, la documentazione riguardante il Progetto di recupero ambientale, in variante rispetto al progetto originariamente approvato, va inoltrato in almeno n. 10 (dieci copie), con relativo attestato di versamento dei diritti di istruttoria di cui all art. 11 della L.R. 54/83 e s.m.i. Nel caso di Progetto di recupero ambientale riguardante siti, di proprietà pubblica o privata, in stato di degrado dovuti alla presenza di cave abbandonate, il proprietario presenta la relativa documentazione al Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo come previsto per il caso precedente di cave in esercizio o dismesse. Per i tutti i casi sopra riportati, il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla stipula di adeguata polizza di garanzia, commisurata al costo del recupero ambientale. L importo della polizza di garanzia è maggiorata fino al 30% nel caso di ripristini con ritombamento, al fine di garantire anche eventuali costi di bonifica qualora venissero riscontrati inquinanti nel materiale utilizzato per il riempimento.

45 Procedura amministrativa Il Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, approva il progetto di ripristino ambientale al fine della successiva iscrizione al RIP ai sensi dell art. 5 del D.M e s.m.i. da parte della Provincia territorialmente competente. A chiusura dell attività di coltivazione della cava, il direttore dei lavori dovrà redigere una dettagliata relazione finale che attesti la regolarità dell opera eseguita.

46 Articolo 2 6. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore: c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di smaltimento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche di cui all'art. 1, impianti di trattamento degli stessi nonché opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente art. 1, comma 8, o materiali non aventi proprietà diverse ai sensi dell'art. 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

47 Cosa fare? Demolizione e raccolta selettiva Corretta gestione dei rifiuti Sviluppo di imprenditorialità Certificazione dei materiali recuperati Potenziamento della P.A.

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