6 PRESENTAZIONE DELLA CARTA 6 Cos è 7 A cosa serve 7 Cosa contiene la carta 7 Dove si trova la carta 8 Principi fondamentali

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1 Introduzione Il titolo V della LR n. 16/2012, in attuazione del DPR 19 marzo 1990, n. 70 (Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica agli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie), ha ridefinito la normativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, disciplinando gli interventi e i loro destinatari e definendo l assetto istituzionale - organizzativo e la configurazione del soggetto attuatore degli interventi stessi. Con il 1 gennaio 2014 è ufficialmente iniziata l operatività dell ARDISS, l Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori, nella quale sono confluiti gli Erdisu di Trieste e Udine, in base alla riforma introdotta dalla LR n. 16 del Unico soggetto deputato a gestire gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario in Friuli Venezia Giulia, l Agenzia regionale ha sede legale nel capoluogo giuliano e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre che di sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone. Di fatto l ARDISS subentra ai disciolti Erdisu e per l anno accademico 2014/2015 è chiamata a dare continuità ai servizi e alle azioni di sostegno già previsti per gli studenti che frequentano le Università, gli Istituti superiori di grado universitario e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale del Friuli Venezia Giulia. L Agenzia, d intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco, ha predisposto il nuovo Programma triennale degli interventi, approvato con DGR n del 13 giugno 2014, tenendo conto delle linee guida, approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 996 del 30 maggio 2014, e delle disposizioni contenute nella LR n. 16 del Sulla base delle disposizioni indicate nel Programma triennale sopracitato, l Ardiss attiva i benefici e i servizi messi a concorso dal presente bando unico. Infatti, a seguito della creazione dell unica Agenzia regionale, al posto dei precedenti bandi distinti per gli Erdisu di Trieste e Udine, è stato redatto un unico documento di attribuzione dei benefici a livello regionale. 1

2 indice 3 Principali riferimenti normativi 4 Cos è il Diritto allo studio e chi lo assicura 5 Struttura organizzativa e dotazione organica dell ARDISS 6 PRESENTAZIONE DELLA CARTA 6 Cos è 7 A cosa serve 7 Cosa contiene la carta 7 Dove si trova la carta 8 Principi fondamentali 9 I BENEFICI A CONCORSO 9 Il bando di concorso 10 - Borsa di studio 12 - Servizio abitativo 17 - Contributo alloggio 18 - Mobilità internazionale 19 SERVIZI COLLETTIVI 19 Ristorazione 23 Facilitazioni per il trasporto 24 Attività culturali, ricreative, turistiche e sportive 25 Aule studio 26 Servizio di consulenza psicologica 26 Locazione trasparente 26 Card Studenti Trieste Universitaria 27 IL RECLAMO 28 Fac-simile modello reclamo 28 REGOLAMENTI 28 Regolamento delle Case dello Studente di Trieste 43 Regolamento della Casa dello Studente di Gorizia 64 Regolamento del Comprensorio Urban di Trieste 67 Regolamento della Casa dello Studente di Udine V.le Ungheria 76 Regolamento della Casa dello Studente di Udine Polo Rizzi 87 ORARI E CONTATTI 87 ARDISS sede di Trieste 88 ARDISS sede di Udine 89 Spazi Studio per la generalità degli studenti 90 Punti mensa 92 LA TUA OPINIONE SULLA CARTA DEI SERVIZI 2

3 principali riferimenti normativi Il contesto normativo cui è improntata l attività dell ARDISS è il seguente: Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 Principi sull erogazione dei servizi pubblici Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche e integrazioni Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali D.P.C.M. 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario e successive modifiche e integrazioni Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della regione e successive modifiche e integrazioni D.G.R. 30 maggio 2014, n. 996 L.r. 16/2012 art. 29. Approvazione delle linee guida per il triennio 2014/2016, anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 D.G.R. 13 giugno 2014, n L.r. 16/2012 art. 30. Approvazione programma triennale degli interventi, anni 2014/2016, anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 3

4 cos è il diritto allo studio e chi lo assicura La tematica del diritto allo studio affonda le sue radici nel periodo post bellico del secondo conflitto mondiale. L articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in particolare, non si limita a concepire l istruzione come un diritto dell individuo, ma dispone che debba essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La previsione dell articolo 34 della Costituzione Italiana è la seguente: I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. La prima attuazione della norma costituzionale si è indirizzata verso la concessione del posto alloggio e l erogazione dell assegno di studio e del pasto. Il diritto allo studio si è tuttavia modificato nel tempo e, da una visione meramente assistenziale nei bisogni primari, si è evoluto assumendo una dimensione più ampia tesa all individuazione di interventi volti ad inserire lo studente nella vita universitaria e sociale. Ecco allora aggiungersi alle tradizionali tipologie nuovi servizi rivolti alla generalità degli studenti, quali l orientamento, le attività culturali e formative, lo sviluppo della mobilità internazionale ed altri ancora. In una prima fase del percorso si è assistito al trasferimento delle competenze sul diritto allo studio universitario dallo Stato alle Regioni grazie al D.P.R. 616/1977. Con L.r. 55/1990 la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario nelle due sedi di Trieste e Udine, poi trasformati in Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario con la L.r. 12/2005. A decorrere dal 1 aprile 2013 i due Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario, operanti nel Friuli Venezia Giulia, sono stati commissariati e, successivamente soppressi. Nel panorama attuale, l articolo 27 della L.r. 16/2012 Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione ha istituito l Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. L ARDISS opera dal 1 gennaio 2014 e dalla data medesima sono stati soppressi gli Erdisu di Trieste e di Udine. I destinatari degli interventi promossi dall Ardiss vengono individuati negli studenti delle Università di Udine e Trieste, iscritti ai Conservatori J. Tomadini di Udine e G. Tartini di Trieste, alla SISSA e agli studenti iscritti agli I.T.S. presenti sul territorio regionale. Le finalità degli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia nell ambito del diritto allo studio universitario sono le seguenti: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi; promuovere e valorizzare il merito degli studenti; concorrere alla diffusione degli studi universitari e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti; 4

5 contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria; favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali; promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca. Le tipologie di azioni individuate dalla L.r. 16/2012 sono suddivise in: benefici di natura economica (es. borse di studio, contributi) e benefici di natura assistenziale, che comprendono tra gli altri i servizi abitativi, di ristorazione, a favore dei soggetti diversamente abili, per la mobilità internazionale, culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi e di trasporto. La missione istituzionale dell Agenzia, pertanto, è quella di organizzare e gestire un sistema integrato di servizi ed interventi affinché tutti gli studenti possano superare le difficoltà materiali e raggiungere i gradi più alti degli studi, anche attraverso la facilitazione delle modalità d accesso e delle procedure di partecipazione. struttura organizzativa e dotazione organica Sono organi dell' ARDISS: a) il Direttore generale: nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario. Ha la legale rappresentanza dell'agenzia ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. b) il Revisore unico dei conti: nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso di specifici requisiti. Svolge funzione di verifica della regolarità contabile delle scritture prodotte dall Agenzia, esprime pareri sul bilancio di previsione annuale e pluriennale ed accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa; c) il Consiglio di indirizzo studentesco: composto dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi. Al Consiglio spettano i compiti quali: esprimere pareri sul bilancio di previsione, formulare proposte per il miglioramento degli interventi, verificare la qualità dei servizi erogati, collaborazione con il Direttore generale per la stesura della Carta dei servizi, bandi di concorso e degli altri interventi destinati agli studenti. A decorrere dal 01/01/2014 in attuazione del Titolo V - interventi in materia di istruzione, università e ricerca della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione - i due Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste ed Udine sono stati soppressi e sostituiti dall Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 5

6 autorità gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Le funzioni dell ARDISS sono principalmente le seguenti: o predisporre lo schema del programma triennale degli interventi; o attuare gli interventi medesimi; o gestire e amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare funzionale allo svolgimento delle attività dell Agenzia. Deve inoltre realizzare i servizi in base ai principi di: Eguaglianza Imparzialità Continuità Partecipazione del cittadino Trasparenza Pubblicità Economicità Efficienza ed efficacia presentazione della carta Cos è La Carta dei Servizi dell ARDISS si propone come uno strumento per l analisi e il miglioramento dei servizi offerti. La previsione di questo dispositivo è contenuta nell articolo 39 della L.r. 16/2012, nella quale si legge che l ARDISS adotta la Carta dei servizi sulla base degli indirizzi contenuti nella legge stessa e d intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco; il documento contiene la definizione degli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi. A partire dalla presente stesura il documento ricalca l impostazione del Bando unico regionale, comprendendo tutti gli studenti degli Atenei di Udine e Trieste, dei Conservatori G. Tartini e J. Tomadini, della SISSA e che frequentano gli I.T.S. presenti sul territorio regionale, redatto sulla base delle linee guida adottate con D.G.R. 30 maggio 2014, n L intento è quello di fornire un moderno modello di gestione dei servizi rivolto al perseguimento della soddisfazione dello studente-utente. Al fine di sostenere reciprocamente il continuo miglioramento dei servizi offerti, è necessario che tra l ARDISS e studenti si sviluppi un patto-dialogo finalizzato ad agevolare l Agenzia nel suo impegno. Questo confronto, che trova nella Carta dei Servizi il suo naturale strumento, deve permettere di tradurre le esigenze degli studenti in impegni per l ARDISS e, allo stesso tempo, deve consentire la tutela delle loro attese attraverso la verifica del rispetto degli standard proposti. 6

7 Con questa Carta l amministrazione, nell intento di garantire qualità e trasparenza, vuole offrire agli studenti utenti uno strumento per conoscere tutti i servizi offerti a supporto dell attività prettamente didattica, nella convinzione che una loro più approfondita conoscenza possa rappresentare un valido mezzo di orientamento nel mondo universitario. A cosa serve Gli obiettivi della Carta si riassumono così: Informare gli studenti sui vari servizi erogati dall amministrazione: in questo documento tutti gli interessati possono trovare una descrizione dettagliata dei contenuti e delle caratteristiche dei servizi offerti. Impegnare la struttura a mantenere e migliorare i servizi: tutte le caratteristiche dei servizi erogati, descritte nella Carta, costituiscono impegni vincolanti per l Agenzia che, allo stesso tempo, si prefigge l obiettivo di migliorarle nel tempo adeguandole alle esigenze dell utenza. Verificare periodicamente il grado di soddisfazione dell utenza L ARDISS si impegna: a rilevare il grado di soddisfazione degli studenti a fronte dei servizi erogati; ad analizzare gli eventuali scostamenti rispetto alle aspettative; a definire, se necessario, piani di miglioramento della qualità dei processi di produzione e di erogazione dei servizi; a migliorare, ove possibile, gli standard correnti. Cosa contiene la carta le modalità di accesso e gli standard di qualità dei servizi; le modalità di erogazione dei benefici; gli strumenti di tutela degli utenti. Dove si trova la carta sede operativa dell Ardiss a Trieste, Salita Monte Valerio n. 3 sede operativa dell Ardiss a Udine, Viale Ungheria n. 47 tutte le residenze universitarie tutti i centri di ristorazione universitaria sito web: 7

8 Principi fondamentali della carta dei servizi I contenuti della Carta s ispirano ai Principi sull erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio Tali principi sono: EGUAGLIANZA: le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. L ARDISS si impegna a garantire uniformità di trattamento e ad attenersi ai principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana. L attività esercitata è orientata a garantire, sia nel rapporto diretto allo sportello che nel rapporto indiretto, l adeguatezza delle modalità di prestazione del servizio con le esigenze dei soggetti diversamente abili e gli studenti appartenenti a fasce sociali deboli. L ARDISS si impegna a garantire la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio restato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. IMPARZIALITÀ: l Agenzia si attiene ai principi di obiettività, neutralità e imparzialità nei comportamenti verso i suoi utenti. L erogazione dei servizi è continua, regolare e senza interruzione. CONTINUITÀ: l impegno dell Amministrazione consiste nell assicurare all utenza l'erogazione dei servizi in modo continuo, regolare e senza interruzioni. Nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, quando previsti dalla normativa di settore, saranno adottate tempestive misure per arrecare agli utenti il minor danno possibile. PARTECIPAZIONE: l ARDISS garantisce la partecipazione dell utente alla prestazione del servizio secondo le modalità previste dalla presente Carta. A tal fine l utente: ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell amministrazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa; ha facoltà di presentare reclami, osservazioni, istanze e di formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. EFFICACIA ED EFFICIENZA: l Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie e della dotazione organica a disposizione, persegue l obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell efficienza e dell efficacia dei servizi, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 8

9 i benefici a concorso A chi si rivolgono: Studenti iscritti all Università degli Studi di Trieste Studenti iscritti all Università degli Studi di Udine Studenti del Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste Studenti del Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine Studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone Il bando di concorso A seguito della creazione di un unica Agenzia regionale è stato redatto un unico documento per l attribuzione dei benefici regionali, approvato con decreto del direttore generale n. 836 del 17 giugno 2014 che per l A.A. 2014/2015 risultano i seguenti: borsa di studio; posti alloggio; contributi alloggio per le sole sedi di Padova, Portogruaro, Mestre, Conegliano; contributi per la mobilità internazionale. I bandi vengono pubblicati sul sito le principali informazioni ivi contenute sono rese note sui principali quotidiani a diffusione nazionale; copie dei bandi si possono trovare presso gli uffici dell Agenzia, le mense, le residenze universitarie, le aree comuni e gli URP dell Università. La domanda per concorrere all assegnazione dei benefici andrà compilata esclusivamente on-line al sito Solamente gli studenti iscritti al Conservatorio di Musica G. Tartini e agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) dovranno consegnare copia cartacea della domanda, apponendo la propria firma in calce e allegando fotocopia di documento di identità entro 5 giorni dalla scadenza della domanda online per la quale si chiede il beneficio con le seguenti modalità: consegna agli sportelli dell ARDISS: sede di Trieste in Salita Monte Valerio 3 sede di Udine in Viale Ungheria 39/B spedizione all indirizzo ARDISS: Salita Monte Valerio Trieste Viale Ungheria Udine Per accedere ai benefici gli studenti dovranno essere in possesso contemporaneamente dei requisiti di merito e di reddito e patrimonio richiesti. Per quanto riguardai i primi, sul bando unico è presente il numero dei CFU richiesto in relazione all anno di iscrizione nell A.A. 2014/2015 e all anno di prima immatricolazione. I requisiti di reddito e patrimonio richiesti per accedere ai benefici dell A.A. 2014/2015 sono i seguenti: indicatore ISEEU non superiore al valore di euro ,46 e contemporaneamente ISPEU inferiore a euro ,05. Per studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, i requisiti di cui sopra sono i seguenti: ISEEU non superiore al valore di euro ,58 e contemporaneamente ISPEU inferiore a euro ,06. 9

10 Le condizioni economiche dello studente vengono individuate sulla base dell indicatore ISEE, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del Per ottenere il certificato riguardante le condizioni patrimoniali del proprio nucleo familiare, gli interessati devono rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti su tutto il territorio nazionale o presso le sedi INPS. ATTENZIONE! Per partecipare al concorso gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all UE non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione ma dovranno farsi rilasciare apposita documentazione dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono prodotti. Si consiglia, pertanto, a tutti gli studenti extra comunitari di rivolgersi per tempo alle Ambasciate italiane nel loro Paese. Solo nel caso di studenti provenienti da paesi in cui esistono particolari difficoltà nel rilasciare la documentazione attestata dall Ambasciata locale (ad esempio in caso di eventi bellici) è consentito il rilascio dei documenti necessari da parte delle altre rappresentanze diplomatiche o consolari sul territorio nazionale. Per orari ed informazioni sull assistenza gratuita dei CAF consultare il sito internet BORSA DI STUDIO La borsa di studio è destinata agli studenti che si trovano in condizioni economiche (reddito e patrimonio) disagiate e che hanno determinate condizioni di merito, in modo da fornire un aiuto sostanziale e spesso decisivo per consentire agli studenti, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti negli studi. L assegnazione delle borse avviene sulla base delle graduatorie. Per il primo anno la graduatoria viene predisposta in base al reddito dello studente; per gli anni successivi al primo, a condizione che il reddito sia inferiore alla soglia di riferimento indicata nel bando, le graduatorie, divise per corso di laurea, vengono stilate in base al merito. Gli studenti risultati idonei alla borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l A.A. 2014/2015, tassa regionale per il diritto allo studio universitario compresa. L esonero non comprende tuttavia l imposta di bollo, che quindi dovrà essere pagata anche se lo studente risulterà idoneo a borsa di studio. Gli importi delle singole borse di studio sono erogati in due rate. Per gli studenti iscritti al primo anno la borsa di studio verrà erogata solamente al raggiungimento di almeno 20 crediti e in seguito a segnalazione all ARDISS, con erogazione dell importo intero a chi consegua almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2015 e con importo dimezzato se conseguiti entro il 30 novembre Il pagamento della borsa di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo verrà effettuato in due rate: 31 dicembre 2014; 30 giugno Gli importi variano a seconda che gli studenti siano fuori sede, pendolari o in sede. A tal proposito si ricorda che sono: studenti fuori sede: gli studenti residenti nei comuni considerati fuori sede nell allegato 1 del Bando unico e che prendano alloggio nei pressi della sede universitaria (cioè nei comuni considerati in sede in relazione alla sede del corso) utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri 10

11 alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi (calcolati a decorrere dal 1 settembre 2014), o studenti non comunitari, considerati tali a prescindere dalla loro residenza in Italia; studenti pendolari: residenti in comuni che consentono di raggiungere quotidianamente la sede universitaria frequentata (come indicato nell allegato 1 bando di concorso); studenti in sede: risiedono nei pressi della sede universitaria (come indicato nell allegato 1 bando di concorso). Fonti di finanziamento del servizio Il fondo complessivo destinato al pagamento delle borse di studio è così costituito: tassa regionale per il diritto allo studio di cui all art. 26 della L.r. 12/2005; fondo integrativo nazionale per il diritto allo studio; fondo integrativo regionale per il pagamento delle borse di studio; fondi propri dell ARDISS derivanti dal fondo di finanziamento ordinario della Regione Friuli Venezia Giulia Revoca delle borse di studio Il venir meno delle condizioni che hanno determinato l assegnazione del beneficio, come anche la mancata corrispondenza della veridicità delle autocertificazioni prodotte, comporta la revoca del medesimo, la richiesta di restituzione dell intero importo della borsa di studio erogata e la restituzione della tassa regionale. Si richiama, pertanto, particolare attenzione a quanto precisato nel bando di concorso sulle cause di revoca dei benefici, in particolare per quanto riguarda le ipotesi di trasferimento in altri Atenei, mancato ottenimento dei crediti, rinuncia agli studi, o possesso di altri titoli universitari dello stesso livello. 11

12 Per informazioni: tel per la sede di Trieste tel per la sede di Udine Oppure scrivere a: (Trieste) (Udine) Impegni dell ARDISS nei confronti degli studenti: rispetto di tutti i termini temporali indicati dai bandi di concorso per l erogazione dei benefici; apertura straordinaria supplementare degli sportelli in prossimità delle scadenze per le domande di presentazione delle borse di studio; tempestività nell istruttoria dei dati forniti ed eventuale richiesta d integrazione dei dati mancanti o errati: non oltre 30 giorni lavorativi dalla verifica dell inesattezza; puntualità nell'erogazione del beneficio economico della borsa di studio. SERVIZIO ABITATIVO Destinatari: studenti iscritti all Università degli Studi di Trieste; studenti iscritti all Università degli Studi di Udine; studenti iscritti al Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (triennio superiore, biennio specialistico); studenti iscritti al Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini (triennio superiore, biennio specialistico); studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone. L Ardiss mette a disposizione un totale di 500 posti alloggio per gli studenti iscritti a Trieste, dei quali: 367 presso le Case dello Studente di Trieste (E3 e E4); 82 presso il comprensorio Urban di Trieste; 48 presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo de Bassa); 3 presso la Casa dello Studente di Pordenone, via Prasecco. Per la sede di Udine i posti a disposizione sono 600, ripartiti in: 283 presso la Casa dello Studente di Udine, viale Ungheria; minialloggi doppi presso la Nuova Domus Utinensis, Rizzi; 12 stanze singole presso la Domus Academica Maria Bambina a Udine, via Mantica, 31; 64 presso la Casa dello Studente a Gemona del Friuli (UD); 50 presso la Casa dello Studente di Gorizia, via Mazzini; 95 presso la Casa dello Studente di Pordenone, via Prasecco. 12

13 Rette mensili ARDISS Trieste: Rette mensili ARDISS Udine: Rette mensili per studenti senza requisiti: Alloggi a Trieste: Casa dello Studente Edificio E4, Casa B anno di costruzione: 1979, parzialmente ristrutturata; indirizzo: Salita Monte Valerio, Trieste (campus di Piazzale Europa); tel 040/ ; capienza: 126 posti letto; tipologia alloggi: stanze singole con servizi e doccia, su 7 piani serviti da 2 ascensori; accesso per disabili - 1 stanza attrezzata per disabili e riservata a studenti con disabilità non inferiore al 66%; 13

14 sale multifunzionali ai piani (sala tv; sale studio; biblioteca; emeroteca, etc.); aula studio per la generalità degli studenti all ex centro MOVE; servizio di portierato; 2 stanze sono state ristrutturate ed adibite a cucina per l intero edificio; 2 microonde in ogni piano ubicati nei corridoi di accesso alle stanze. Casa dello Studente Edificio E3, Casa A anno di costruzione: 1973, completamente ristrutturata; indirizzo: via Fabio Severo, Trieste; tel. 040/ ; capienza: 250 posti letto; tipologia alloggi: stanze singole con servizi e docce comuni ogni due stanze; 6 piani per alloggi più piano terra e 2 seminterrati con servizio di 3 ascensori di cui un montacarichi; accesso per disabili 6 stanze attrezzate per disabili riservate a studenti con disabilità non inferiore al 66%; sale multifunzionali ai piani (aula ludica con sala TV al 1 piano, aule studio); salone multifunzionale al piano seminterrato (sala cinema, teatro, conferenze, corsi di ballo, spazi interculturali, etc.); servizio di portierato. 2 stanze sono state ristrutturate ed adibite a cucina per l intero edificio. Casa dello studente E1, E2 Casa E anno di costruzione : 1962 (in fase di ristrutturazione); indirizzo: via Fabio Severo, Trieste (campus di Piazzale Europa); costituita da 2 palazzine comunicanti con accesso comune; capienza dopo la ristrutturazione: 74 posti letto. la casa sarà la nuova sede degli uffici dell ente ed avrà nuovi spazi comuni tra cui cucine di piano, sale attrezzate per la palestra, aule studio ed aula convegni da 90 posti. Casa dello studente Gaspare Gozzi edificio dei primi anni del 900 (in fase di ristrutturazione); indirizzo: via Gaspare Gozzi n.5 - Trieste; capienza dopo la ristrutturazione 100 posti letto la casa avrà nuovi spazi comuni tra cui aule studio, sale TV, internet point e palestre Comprensorio residenziale Urban 9 palazzine recentemente ristrutturate; indirizzo: via Sporcavilla e via dei Capitelli; tel. 040/ ; tipologia alloggi: 60 mini appartamenti strutturati come monolocali per una o due persone, oppure bilocali con stanze singole o doppie; termoautonomi, completamente arredati; capienza: 78 posti letto, di cui 5 riservati a studenti con disabilità non inferiore al 66% 14

15 Alloggi a Udine Casa dello studente viale Ungheria anno di costruzione: fine anni 60; indirizzo: Viale Ungheria, Udine; tel 0432/21932; capienza: 283 posti letto; tipologia alloggi: 257 stanze singole e 26 stanze doppie, ciascuna con propri servizi, su 4 livelli serviti da due ascensori, 3 stanze singole con servizi riservate agli studenti disabili; accesso per disabili; sale multifunzionali (sala TV, sale studio, biblioteca, aule svago); sale per usi didattici; servizio di portierato; 2 cucine per piano riservate alle colazioni; servizio mensa a piano terra disponibile per pranzo e cena; palestra che offre una sala macchine e diversi corsi. Nuova Domus Utinensis anno di costruzione: 2012; indirizzo: via Cotonificio, Rizzi Udine; tel 0432/473611; capienza: 108 posti letto e 3 minialloggi doppi; tipologia alloggi: 96 stanze singole, 3 stanze doppie e 3 minialloggi per 2 persone, ciascuno con propri servizi, 6 camere per studenti disabili; accesso per disabili; sale multifunzionali (sala TV, sale studio, biblioteca, aule svago); ricovero per biciclette; servizio mensa in edificio adiacente con apertura solo a pranzo; campo da calcetto. Domus Academica Maria Bambina indirizzo: via Mantica Udine; la struttura è a disposizione di dottorandi, assegnisti, ricercatori, visiting professors e docenti dell Università degli Studi di Udine; tel 0432/511747; capienza: 12 posti letto; tipologia alloggi: 12 stanze singole ciascuna con propri servizi, delle quali una per soggetti disabili; accesso per disabili; collegamento ad internet, frigorifero e televisione, cucina, sala da pranzo e lavanderia (completamente accessibili alle persone diversamente abili). 15

16 Casa dello studente Gemona del Friuli apertura dal 1 ottobre 2014; indirizzo: via Comitat Universitat Furlane Gemona del Friuli (UD); tel 0432/983411; capienza: 64 posti letto; tipologia alloggi: 64 posti letto, suddivisi in stanze singole e doppie con servizi, struttura su due livelli; sale studio, laboratori, biblioteca e la sala lavanderia cucina attrezzata in ogni livello e mensa a disposizione degli studenti. Alloggi del Polo di Gorizia Palazzo de Bassa indirizzo: via Mazzini, Gorizia; tel 0481/ (portineria), 0481/ (uffici amministrativi); tipologia degli alloggi: 99 posti letto in camere singole o doppie, completamente ristrutturate; 2 posti riservati a studenti disabili, con stanze adeguatamente attrezzate; angoli cottura presenti ad ogni piano; sala studio e sala lavanderia; servizio di portierato. Alloggi del Polo di Pordenone Palazzo de Bassa indirizzo: via Prosecco Pordenone; capienza: 95 posti letto; tipologia degli alloggi: 71 stanze singole e 12 stanze doppie, tutte con servizi e doccia; cucina attrezzata; sala studio; sala lavanderia. Impegni dell Agenzia nei confronti degli studenti: 16 Rispetto delle modalità indicate dal bando di concorso per l assegnazione del posto alloggio; Verificata la necessità, apertura straordinaria degli sportelli in prossimità delle scadenze per la presentazione delle domande; Rispetto del calendario d igienizzazione periodica degli ambienti comuni delle residenze; Regolarità e continuità nella prestazione dei servizi di pulizia, di portierato, di sorveglianza, secondo le modalità previste per ogni residenza; Regolarità nella sostituzione della biancheria da camera secondo le modalità previste per ogni residenza;

17 Celerità dell intervento manutentivo su segnalazione di guasti di modesta entità. Per informazioni: Recapiti utili Trieste: portineria E lun - dom 24/24 portineria E lun - dom 24/24 Tania Furlani uffici ARDISS Trieste Dario Clean (Urban) uffici ARDISS Trieste Sede di Udine: Gorizia: Pordenone: portineria v.le Ungheria lun - dom 24/24 portineria Rizzi non presidiata portineria Domus Acad non presidiata Giovanna Benedetti uffici ARDISS Udine portineria lun - dom 24/24 Marco Kabler (Udine) mar Dario Clean (Trieste) uffici ARDISS Trieste portineria - - Marco Kabler gio (Udine) Gemona del Friuli: portineria (UniUD) lun - dom 24/24 Giovanna Russian orari ufficio (Udine) CONTRIBUTO ALLOGGIO Destinatari: studenti iscritti a corsi di laurea dell Università degli Studi di Trieste con sede a Padova e Portogruaro; studenti iscritti a corsi di laurea dell Università degli Studi di Udine con sede a Mestre e Conegliano. 17

18 Per gli studenti iscritti a corsi di laurea nelle sedi di Padova, Portogruaro, Mestre e Conegliano, dove l ARDISS non gestisce direttamente le residente universitarie, viene erogato un contributo annuo di euro 1.000,00, a fronte di un contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato. Vengono messi a concorso 10 contributi per ciascuna sede di studi e per accedere allo stesso lo studente deve essere in possesso dei requisiti di reddito e patrimonio e merito previsti dalle norme generali del bando unico; per i requisiti specifici si rimanda all art. 50 del bando stesso. Si intende a titolo oneroso un contratto d affitto regolarmente registrato, intestato o cointestato allo studente o a un componente del nucleo familiare, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. E condizione necessaria per l accesso al beneficio l utilizzo dell alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, calcolati dal 1 settembre 2014, nei pressi della sede universitaria (cioè i comuni considerati in sede in relazione alla sede del corso). Per informazioni: tel per la sede di Trieste tel per la sede di Udine Oppure scrivere a: cristiana.cattunar@regione.fvg.it (Trieste) fabio.zenobio@regione.fvg.it (Trieste) miriam.dibernardo@regione.fvg.it (Udine) Impegni dell Agenzia nei confronti degli studenti: Rispetto dei termini indicati dal bando di concorso per l erogazione dei benefici AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE Gli studenti risultanti beneficiari della borsa di studio che parteciperanno nell A.A. 2014/2015 a periodi di studio e tirocinio all estero promossi dall Università degli Studi di Udine, dall Università degli Studi di Trieste, dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste, dal Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine, sia nell ambito di programmi promossi dall Unione Europea (ad esempio Socrates, Leonardo, Erasmus, ecc.), che di programmi anche non comunitari (convenzioni bilaterali), potranno partecipare, in funzione delle risorse finanziarie disponibili e per una sola volta nel corso degli studi, ad un contributo per la mobilità internazionale inteso come integrazione della borsa di studio ARDISS. L importo del contributo è pari a 500,00 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all estero per un massimo di 10 mesi, dedotto l importo della borsa concessa dall Unione Europea e della borsa integrativa delle Università e dei Conservatori. È previsto inoltre il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, concesso per un importo di 100,00 per i paesi europei e per un importo di 500,00 per i paesi extraeuropei. Il numero delle assegnazioni viene determinato in base alle risorse finanziarie stanziate per tale intervento fino al numero massimo di 15 contributi per ciascuna sede operativa. La graduatoria è unica per tutte le facoltà. Per informazioni: tel per la sede di Trieste tel per la sede di Udine Oppure scrivere a: cristiana.cattunar@regione.fvg.it (Trieste) 18

19 (Trieste) (Udine) Impegni dell ARDISS nei confronti degli studenti: Rispetto dei termini indicati dal bando di concorso per l erogazione dei benefici. servizi collettivi RISTORAZIONE L ARDISS mette a disposizione 29 punti mensa tra le sedi di Trieste, Udine, Gemona del Friuli, Gorizia, Padova, Pordenone e Portogruaro. Il servizio di ristorazione si rivolge a: studenti iscritti a corsi di laurea nelle Università di Udine e Trieste studenti iscritti al Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste e al Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone borsisti dell Università degli Studi di Trieste, di Udine e degli Enti pubblici di ricerca studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste studenti Erasmus incoming e gli studenti partecipanti a progetti di scambio internazionale. Per la sede di Trieste, l accesso ai punti mensa è consentito mediante l utilizzo dell apposita tessera mensa, strettamente personale e non cedibile, rilasciata dall apposito ufficio ARDISS di Trieste, previa presentazione della richiesta contenente la dichiarazione relativa ai redditi ed alla situazione patrimoniale del nucleo familiare, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni. Per la sede di Udine, a tutti gli studenti iscritti all Università degli Studi di Udine l accesso ai punti mensa è consentito mediante l utilizzo della propria tessera universitaria (Smart Card). Per l accesso alla mensa O. Lenassi di Gorizia gli studenti dovranno richiedere la specifica tessera mensa tramite il modulo reperibile sul sito da consegnare allo Sportello ARDISS della sede di riferimento. Tale richiesta deve essere effettuata anche dagli studenti che risultano idonei alla borsa di studio. Agli studenti impegnati a svolgere la propria attività di studio presso l Area Science Park di Basovizza e Padriciano verrà rilasciata una specifica tessera mensa da utilizzare esclusivamente presso le mense situate presso le suddette strutture. Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione dei corsi di laurea di medicina e chirurgia dell Università degli Studi di Udine possono accedere al servizio mensa presso l Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia alla tariffa di 4,60. Gli studenti iscritti al corso di laurea in fisioterapia dell Università degli Studi di Udine accedono alla mensa dell Ospedale Gervasutta di Udine mediante buoni pasto, richiedibili allo Sportello Studenti dell ARDISS sede di Udine. Maggiori informazioni a riguardo sul sito Agli studenti iscritti ai corsi interateneo tra le Università di Trieste e Udine sarà consentito l accesso ai punti di ristoro di entrambe le sedi dell ARDISS, previa richiesta da inviare tramite alla sede ARDISS relativa alla sede amministrativa del corso di laurea (Università presso la quale lo studente paga le tasse). 19

20 La quota di costo a carico dello studente varia in funzione del reddito dichiarato: euro 2,05 prima fascia (tariffa ridotta studenti) euro 3,60 seconda fascia (tariffa ridotta studenti) euro 4,60 terza fascia (tariffa intera studenti) quarta fascia (tariffa intera esterni) vedi importo su sito web ARDISS. La richiesta di accesso ai servizi mensa a tariffa ridotta può essere effettuata nella compilazione della domanda on-line per i benefici entro il 06 ottobre 2014; in data successiva può essere comunque effettuata, con modalità che sarà comunicata sul sito ARDISS. La tessera mensa è strettamente personale e non cedibile e garantisce allo studente la fruizione di un pasto per turno (una colazione, un pranzo, una cena). Si ricorda che l uso improprio della tessera comporta responsabilità civile e penale. I soli studenti iscritti ad anni successivi, beneficiari di borsa di studio, hanno diritto, a fronte della detrazione di un importo forfetario della stessa, alla fruizione di un pasto gratuito al giorno, per un periodo di 11 mesi (agosto e periodi di chiusura esclusi) dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre STRUTTURE DISPONIBILI Mensa universitaria centrale Piazzale Europa colazione, pranzo e cena tutti i giorni Mensa SISSA Via Bonomea, 265 pranzo e cena dal lunedì al venerdì Mensa ICTP Adriatico Via Grignano, 9 per studenti laureandi SISSA pranzo e cena da lunedì a venerdì solo pranzo sabato Mensa ICTP Leonardo Building Strada Costiera, 11 per studenti laureandi SISSA solo pranzo da lunedì a venerdì solo cena domenica Mensa Area Science Park Basovizza per gli studenti che collaborano con società e centri nell Area Science Park solo pranzo da lunedì a venerdì tessera specifica da richiedere anticipatamente Mensa Area Science Park Padriciano per gli studenti che collaborano con società e centri nell Area Science Park solo pranzo da lunedì a venerdì tessera specifica da richiedere anticipatamente 20

21 Mensa ITIS Via Pascoli, 31 per studenti iscritti al CdL in Fisioterapia e scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro solo pranzo da lunedì a venerdì Mensa Ferroviaria DIELLEEFFE Via Filzi, 12 per gli studenti iscritti alla SSLMIT e al Conservatorio di Musica G. Tartini solo pranzo da lunedì a venerdì Mensa dell Ospedale di Cattinara Strada di Fiume, 447 Cattinara per gli studenti del corso di Medicina e Chirurgia solo pranzo da lunedì a sabato Ristorante self-service Voilà Via Morpurgo, 9 per gli studenti del corso di Medicina e Chirurgia del Polo Didattico di Piazzale Valmaura, 9 solo pranzo da lunedì a venerdì Strutture a Udine Mensa Cds Viale Ungheria, 43 pranzo e cena tutti i giorni Mensa Rizzi Via delle Scienze, 208 pranzo da lunedì a venerdì Mensa Istituto Renati Via Tomadini, 5 pranzo e cena da lunedì a venerdì Le seguenti strutture sono riservate agli ospiti dei convitti: o Mensa Istituto Sacro Cuore Via Ronchi, 29 o Mensa Istituto Tomadini Via Martignacco, 187 o Mensa Collegio Bertoni Via Cadore, 59 o Istituto Salesiano G. Bearzi Via Don Bosco o Fondazione Casa Secolare delle Zitelle Via Antonio Zanon, 10 Strutture a Gemona del Friuli Mensa Cds Via Comitato per l Università Friulana Solo pranzo da lunedì a sabato Strutture a Gorizia (strutture convenzionate) Bar dell Università Julia Import-Export Via Aviano, 18 solo pranzo da lunedì a venerdì Mensa del Convitto Salesiani San Luigi Via Don Bosco, 48 pranzo e cena da lunedì a sabato; domenica solo pranzo Mensa O. Lenassi del Comune di Gorizia Via Vittorio Veneto, 7 21

22 solo pranzo da lunedì a venerdì Pizzeria Ristorante Al Cavallino Viale XXIV Maggio, 18 cena tutti i giorni pranzo sabato, domenica e festivi Strutture a Padova RistorESU San Francesco Via San Francesco, 122 pranzo e cena da lunedì a venerdì RistorESU Piovego Via G. Colombo, 1 pranzo e cena da lunedì a venerdì ESU Gestione e Servizi S.r.l. V.le dell Università, 16 (Legnaro) pranzo e cena da lunedì a venerdì Struttura per la ristorazione del Polo di Pordenone (strutture convenzionate) Mensa presso la Casa dello Studente Zanussi Via Concordia Sagittaria, 7 pranzo e cena da lunedì a venerdì; Mensa del Centro Polifunzionale Via Mantegna solo pranzo da lunedì a venerdì; Struttura per la ristorazione del Polo di Portogruaro (strutture convenzionate) Mensa della Fondazione Campus Via del Seminario 34/a solo pranzo da lunedì a venerdì Impegni dell ARDISS nei confronti degli studenti: Rispetto dei menù proposti; Tempi d attesa mediamente brevi (massimo minuti 25) anche nelle condizioni limite di ricettività; Rispetto degli orari d apertura e chiusura delle mense; Continuità del servizio secondo il calendario annuale previsto; Garantire, mediante controlli interni ed esterni, lo standard qualitativo e quantitativo dei pasti definito contrattualmente dall Ardiss. Il grado di soddisfazione degli utenti sarà verificato, mediante la somministrazione e la successiva elaborazione di questionari. 22

23 FACILITAZIONI PER IL TRASPORTO PER LA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI TRASPORTO SU GOMMA Destinatari del contributo sono gli studenti iscritti o che si iscriveranno nell A.A. 2014/2015 all Università degli Studi di Trieste, al Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste o alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.). Le agevolazioni riguardano sia il servizio urbano su gomma sia quello extraurbano su gomma o su rotaia. L agevolazione consiste in un abbattimento del 20% del costo dell abbonamento mensile per gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso con riferimento al primo anno di iscrizione all Università, al Conservatorio o all I.T.S. L abbattimento è invece del 30% per gli studenti interateneo, per gli studenti diversamente abili e in caso di abbonamento annuale o scolastico. L agevolazione non può essere richiesta dagli studenti che beneficiano della borsa di studio per l A.A. 2014/2015. Per accedere all agevolazione per i trasporti su gomma è necessario compilare l apposito modulo presente sul sito Il modulo va compilato una sola volta per l'attivazione dell'agevolazione per l'intero anno accademico (fino all'abbonamento del mese di luglio 2015). Gli studenti degli ITS dovranno invece compilare il modulo cartaceo allegato, da consegnare allo sportello della sede ARDISS di riferimento. Sede di Udine: Compilando il modulo entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 25 dello stesso mese potrai acquistare l'abbonamento scontato per il mese seguente nelle biglietterie segnalate dall' ARDISS (solo per il mese di ottobre 2014, la richiesta può essere inoltrata fino al 20 settembre 2014 e l'abbonamento può essere acquistato dal 28 settembre). Sede di Trieste: Compilando il modulo entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 28 dello stesso mese potrai acquistare l'abbonamento scontato per il mese seguente nelle biglietterie segnalate dall' ARDISS (solo per il mese di ottobre 2014, la richiesta può essere inoltrata fino al 20 settembre 2014 ). Gli studenti della SISSA possono recarsi direttamente alla Trieste Trasporti a partire dal 29 di ogni mese, senza compilare il modulo on-line. Sul sito è presente un elenco dei punti vendita autorizzati dove potrai acquistare gli abbonamenti. TRASPORTO SU ROTAIA 23

24 Destinatari del contributo sono gli studenti iscritti o che si iscriveranno nell A.A. 2014/2015 all Università degli Studi di Trieste, al Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste o alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.), che non siano beneficiari di borsa di studio per l A.A. 2014/2015. L agevolazione consiste in un abbattimento del 20% del costo dell abbonamento mensile per gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso con riferimento al primo anno di iscrizione all Università, al Conservatorio o all I.T.S. L abbattimento è invece del 30% per gli studenti interateneo (tra le Università di Trieste e Udine), per gli studenti diversamente abili e in caso di abbonamento annuale o scolastico. Il bando per il contributo per il trasporto su rotaia sarà pubblicato prossimamente; si ricorda agli studenti di conservare già da ora le fotocopie degli abbonamenti. Per ogni dettaglio ulteriore si rimanda alla lettura del testo integrale dei bandi pubblicati sul sito Per ulteriori informazioni: info.trieste@ardiss.fvg.it o info.udine@ardiss.fvg.it tel / 205 per la sede di Trieste oppure per la sede di Udine. ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE (sede di Trieste) L ARDISS di Trieste promuove e favorisce attività culturali e ricreative anche per iniziative svolte dagli studenti, con interventi diretti e finanziamenti d interventi culturali attuati tramite centri e circoli universitari. Tra le attività culturali direttamente gestite dall Agenzia è da segnalare il rimborso fino al 50% del costo dell abbonamento teatrale (stagione lirica, sinfonica e di prosa dei vari teatri cittadini) agli studenti assistiti che ne abbiano fatta richiesta. Le iniziative culturali (mostre, dibattiti e conferenze, proiezioni cinematografiche, attività teatrali e musicali, viaggi e pubblicazioni di matrice culturale nonché corsi vari di apprendimento) sono sostenute da finanziamenti ad associazioni, centri o circoli studenteschi, e sono aperte alla generalità degli studenti iscritti ed alla partecipazione di tutti i cittadini. L ARDISS incentiva, sostiene e promuove, mediante l assegnazione di contributi, le attività culturali e ricreative degli studenti iscritti all Università degli studi di Trieste ed al Conservatorio G.Tartini. Tali attività possono essere svolte da associazioni di studenti senza scopo di lucro, legalmente costituite da un minimo di 10 soci. Almeno il 90% dei soci devono essere studenti universitari iscritti all Ateneo triestino o al Conservatorio G.Tartini, o laureandi. Le iniziative possono essere svolte anche da singoli gruppi composti da almeno 40 studenti o laureandi iscritti all Università di Trieste o al Conservatorio G.Tartini, costituitisi in organismo promotore mediante la deposizione di firme presso l ARDISS. Per informazioni: tel / 205 Oppure scrivere a: flavia.ferigutti@regione.fvg.it Impegni dell Agenzia nei confronti degli studenti: 24

25 Puntualità nell erogazione del contributo. ATTIVITA SPORTIVA All interno del parcheggio dell ARDISS di Trieste tra le CdS E3 e E4 è stata messa a disposizione un area dotata di due canestri e di una rete mobile per la pallavolo. Lo spazio ludico può essere utilizzato nelle giornate di sabato e domenica e dalle ore dal lunedì al venerdì quando non sono presenti autovetture parcheggiate nel piazzale. Il CUS Centro Universitario Sportivo sorto con l intenzione di promuovere ed organizzare l attività sportiva universitaria, ha sede presso il complesso universitario di Trieste e presso il polo scientifico dei Rizzi a Udine. Per informazioni: Presso la Casa dello Studente di Udine, sita in Viale Ungheria n. 39, gli studenti possono accedere alla palestra dell ARDISS, composta da una sala a corpo libero dove si tengono corsi di zumba, yoga, pilates e altre attività e una sala macchine. La struttura offre prezzi vantaggiosi per gli studenti ed è aperta a tutti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle e il sabato dalle 9.00 alle Per informazioni: Presso il polo scientifico dei Rizzi è presente il campo da calcio Maracanino, aperto con possibilità di noleggio. Per informazioni: AULE STUDIO Presso la sede di Trieste sono presenti svariati spazi dedicati ai momenti di studio per gli studenti. In un area adiacente alla Casa dello Studente E4 sono presenti sei tavoli dotati di panche in legno dove gli studenti possono studiare all aria aperta. Presso l edificio E4 è disponibile l aula studio Ex Move. L area verde e l aula studio sono aperte dalle 8.00 alle Presso l ARDISS di Udine Viale Ungheria è disponibile un aula studio con capienza di circa 130 posti aperta dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle e la domenica dalle 8.00 alle Sono inoltre a disposizione degli studenti le aule studio ubicate presso la CdS del polo Rizzi di Udine, con una capienza di circa 200 posti e aperte dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle e la domenica dalle 8.00 alle

26 Tutte le informazioni relative alle modalità, alla tempistica ed alla tipologia dei servizi offerti si trovano sul sito SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA La sede ARDISS di Trieste mette a disposizione degli studenti un servizio di consulenza psicologica, gratuito e coperto da riservatezza, riservato a tutti gli studenti universitari. Il servizio si pone l obiettivo di individuare le problematiche individuali e relazionali connesse con l adattamento alla vita universitaria, prevenendo disagi e conflitti tipici del momento attraversato dagli studenti. Informazioni sede di Trieste: Sportello Urban Umi 58, via Capitelli AN Città Vecchia Aperto martedì e giovedì dalle alle Sportello Casa dello Studente E4 Salita Monte Valerio, Trieste Aperto il venerdì dalle alle Tel oppure scrivere a psicologo.trieste@ardiss.fvg.it Nella sede ARDISS di Udine è presente il servizio gratuito E.U.Re.K.A., che offre, tra gli altri, servizi di accoglienza e informazione, consulenze individuali e di gruppo e consueling psicologico per favorire l orientamento degli studenti e contrastare la dispersione universitaria. Informazioni sede di Udine: Sportello Viale Ungheria, 59 1 piano Udine Aperto martedì e mercoledì dalle 9.30 alle e giovedì dalle alle Tel oppure scrivere a psicologo@uniud.it LOCAZIONE TRASPARENTE L ARDISS di Trieste propone ormai da diversi anni il servizio di locazione trasparente, rivolto a studenti universitari, ricercatori e borsisti, italiani e stranieri, in cerca di un alloggio in affitto e ai locatori. Informazioni sede di Trieste: Per la sede ARDISS di Udine è operativo lo sportello Infocasa, che offre informazioni e supporto per studenti universitari, docenti e ricercatori dell Università di Udine che sono alla ricerca di alloggi. Informazioni sede di Udine: Sportello Viale Ungheria, 59 1 piano Udine Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle Tel oppure scrivere a infocasaudine@libero.it CARD STUDENTI TRIESTE UNIVERSITARIA 26

27 Presso l ARDISS della sede di Trieste vengono erogate le card studenti con la quale si possono ottenere servizi, sconti e agevolazioni per scoprire una città a misura di studente. Per informazioni: IL RECLAMO La Carta dei Servizi deve contenere indicazioni sulla presentazione e sul trattamento dei reclami da parte degli studenti - utenti. Ciò perché il reclamo segnala una difficoltà e sollecita un intervento, ma afferma anche l interesse degli studenti per ciò che accade. I reclami sono una risorsa perciò dovrà risultare semplice la loro presentazione. Il loro trattamento dovrà evitare atteggiamenti difensivi e non funzionali, quali la negazione o la reazione conflittuale, mirando invece all analisi delle possibili non conformità e, qualora queste venissero accertate, alla rimozione delle cause che le hanno provocate e, nei casi più gravi, alla riprogettazione del servizio. Tutto ciò è possibile, in particolare, se la gestione dei reclami comprende la comunicazione periodica con gli utenti come occasione di ascolto e partecipazione. Il reclamo può essere recapitato a mano presso gli sportelli ARDISS delle sedi di Udine e Trieste, oppure spedito tramite posta elettronica all indirizzo: info.trieste@ardiss.fvg.it. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo verrà fornita una risposta scritta all interessato con l indicazione della valutazione intervenuta e delle azioni di intervento. 27

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29 REGOLAMENTI Regolamento Casa dello studente di Trieste AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS REGOLAMENTO DELLE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE (adottato con decreto del Direttore generale n. 1157/DIR/TS dd , approvato con DGR n dd ) Art.1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina il servizio abitativo previsto dalla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) come una tra le prestazioni erogate dall Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di Trieste concernenti il diritto allo studio universitario. Art.2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ARDISS: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di Trieste; b) studente assegnatario: studente che ottiene il beneficio del posto alloggio a seguito della partecipazione al concorso in quanto in possesso dei relativi requisiti di reddito e merito; c) ospite temporaneo: soggetto al quale è assegnata una stanza senza partecipazione al concorso; d) persone esterne: ospiti in visita ai beneficiari di posto alloggio o ai temporanei. Art.3 (Principi generali) 1. Lo studente assegnatario acquisisce il godimento della stanza assegnatagli dal momento in cui è ammesso alla casa dello studente e per tutto il periodo di assegnazione definito annualmente dal bando di concorso, nel rispetto dei diritti degli altri studenti ospiti della struttura. 2. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni di legge relative agli obblighi dei conduttori degli alloggi, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall ARDISS nel corso del periodo di assegnazione. Art.4 (Assegnazione dei posti alloggio) 1. Il posto alloggio è riservato, esclusivamente, allo studente assegnatario o all ospite temporaneo. È fatto, pertanto, assoluto divieto di condividere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il posto alloggio assegnato. La violazione di tale obbligo comporterà per l'assegnatario o per l ospite 29

30 temporaneo la revoca immediata del beneficio, restando inoltre a suo carico le eventuali conseguenze civili e penali. 2. Tutte le attrezzature, arredi, impianti e similari, ivi compresa la tessera magnetica di accesso alle case dello studente, che costituiscono la dotazione delle stanze, compresi gli spazi comuni, sono affidati agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei per tutto il periodo di assegnazione della stanza. Art.5 (Adempimenti al momento dell assegnazione) 1. Lo studente beneficiario o idoneo al posto alloggio è tenuto a presentarsi alle assegnazioni nei giorni stabiliti dall ARDISS, pena la decadenza dal diritto all alloggio, ovvero può delegare l ARDISS medesima od una terza persona a compiere in propria vece gli atti in questione. Lo studente deve inviare il modulo di delega disponibile sul sito dell ARDISS all indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it entro il termine delle assegnazioni. Tale deroga sarà concessa solo per gravi e documentati motivi. 2. All atto dell assegnazione lo studente, per essere ammesso nelle strutture abitative, deve: a) essere munito di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento accompagnato dal documento stesso in originale; b) sottoscrivere in tutte le sue parti l atto di ammissione, che comporta la piena accettazione del presente Regolamento delle case dello studente di Trieste e l obbligo di conduzione della stanza con diligenza al fine di assicurare la migliore conservazione possibile della stanza stessa e del patrimonio ricevuto in uso; c) presentare l attestazione dell avvenuto versamento del deposito cauzionale, nella misura indicata nel bando di concorso per il servizio abitativo, a garanzia delle proprie obbligazioni e responsabilità; d) presentare, qualora il bando lo preveda, l attestazione dell avvenuto pagamento della retta mensile; e) firmare il verbale di consegna contenente indicazioni sullo stato degli arredi della stanza assegnata e degli spazi comuni, previa verifica dell esattezza di quanto riportato nel verbale stesso. 3. E condizione per l assegnazione del posto alloggio non avere debiti nei confronti dell ARDISS sia come assegnatario che come temporaneo, né avere subito due richiami scritti nell anno accademico precedente;. 4. In caso di mancato o parziale adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, lo studente perde il diritto all assegnazione del posto alloggio. 30 Art. 6 (Doveri e divieti) 1. L ARDISS mette a disposizione degli assegnatari di posto alloggio e degli ospiti temporanei coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperta e copriletto, che devono essere ritirati presso il guardaroba della casa di appartenenza, aperto nell orario stabilito dall ARDISS.

31 2. Nelle case dello studente il comportamento del singolo deve essere improntato all osservanza delle regole fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione, necessarie a garantire la quotidiana convivenza con gli altri ospiti e con il personale dedicato. 3. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo sono tenuti a: a) Presentarsi fisicamente presso la portineria ed accogliere i loro ospiti nei movimenti in entrata; il portiere di turno consegna a ciascun ospite il badge provvisorio per l utilizzo dei tornelli, trattenendo i documenti di identificazione degli ospiti fino alla loro uscita; b) denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione. L ARDISS sospenderà temporaneamente l assegnatario dall uso del posto alloggio, fino alla completa guarigione documentata da apposito certificato medico; c) rispettare scrupolosamente la destinazione e le modalità d uso delle strutture e degli oggetti interni alla casa dello studente; d) lasciare l alloggio completamente libero da effetti personali durante la chiusura estiva e natalizia della casa dello studente; e) chiudere con la chiave o con la tessera magnetica la propria stanza in caso di assenza e depositare la chiave o la tessera stessa in portineria; f) osservare un comportamento civile, fondato sul rispetto reciproco, evitando liti, alterchi e schiamazzi, rumori o odori molesti, limitando, altresì, l uso di strumenti sonori per non arrecare disturbo alle attività di studio e di riposo degli ospiti; g) provvedere all asporto quotidiano dell immondizia dal proprio alloggio, depositandola negli appositi cassonetti ubicati all esterno degli edifici; h) controllare l efficienza delle attrezzature, degli arredi e degli impianti, provvedendo a segnalare, tempestivamente, eventuali danni o guasti alla portineria; i) compilare l apposito modulo presente in portineria, in qualunque caso di assenza superiore alle 24 ore dall uscita; j) consentire al personale incaricato l accesso alla stanza per l esecuzione di periodici controlli, delle pulizie e dell ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti e degli arredi; k) partecipare almeno una volta ad una giornata informativa sulle procedure antincendio e piani di evacuazione che sarà organizzata dall ARDISS; l) utilizzare, esclusivamente, elettrodomestici a basso consumo di energia quali tv, radio, lettori dvd, impianti stereofonici, computer, stampanti e scanner costruiti in conformità con le norme di sicurezza europee e dotati della relativa certificazione, solo previa autorizzazione scritta degli uffici tecnici dell ARDISS che terranno un apposito registro degli stessi; m) in caso di smarrimento o rottura della tessera magnetica versare all ARDISS l importo determinato dall Agenzia medesima quale rimborso del costo della tessera. 4. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo non devono: a) arrecare disturbo agli altri ospiti. Tra le ore e le ore 8.00 del mattino e tra le ore e le ore sono vietati suoni, canti, e rumori di qualsiasi tipo che arrechino 31

32 disturbo alla tranquillità, al riposo ed allo studio. Nelle restanti ore della giornata l utilizzo di radio, televisori, impianti stereofonici e similari e il comportamento in generale non devono essere contrari alle norme di civile convivenza; b) ricevere ospiti nella propria stanza e negli spazi comuni prima delle ore 8.00 e dopo le ore 23.30; c) occupare una stanza diversa da quella assegnata; d) esporre avvisi, cartelli od altro al di fuori degli spazi appositamente riservati; e) accedere con autoveicoli o con motocicli propri o di eventuali ospiti, parcheggiare i veicoli negli spazi del comprensorio dell ARDISS, salvo in casi eccezionali appositamente autorizzati; f) praticare giochi d'azzardo; g) fumare nelle stanze e negli spazi comuni; h) gettare oggetti di qualsiasi natura dalle finestre; i) introdurre e tenere animali di qualsiasi specie nelle stanze, negli spazi comuni e nelle aree esterne annesse alle case dello studente; j) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione di incendi, porte tagliafuoco, impianti, dispositivi di sicurezza e qualunque altra parte degli immobili; k) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili all interno delle stanze o nelle aree comuni delle strutture abitative; l) deturpare o imbrattare qualsiasi cosa mobile che fa parte della stanza assegnata o che si trovi negli spazi comuni delle case dello studente o in aree ad esse annesse; m) collocare materiale di qualsiasi genere negli spazi comuni; n) imbrattare i muri, appendere bandiere, fogli, lenzuola, poster sulla porta d ingresso, sulle pareti o sul soffitto usando materiali che compromettano lo stato dei muri e delle porte; o) tenere qualsiasi comportamento che, comunque, contrasti con le norme civili e penali o con le regole consuetudinarie della corretta convivenza e rispetto dell ambiente; p) collocare sulle terrazze e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l incolumità dei passanti o sia vietata dalla normativa vigente; q) utilizzare prese multiple, manomettere o danneggiare l impianto elettrico, i rilevatori di fumo o gli estintori; r) gettare o depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, gettare nei condotti di scarico di lavabi, W.C. e similari, materiali che possano otturare le tubazioni; s) attuare modificazioni, smontaggi o adattamenti degli arredi nelle stanze, asportare mobili, lampade o apparecchiature dalle stesse; t) compiere azioni che possano arrecare danno agli altri ospiti, al personale in servizio, alla struttura o ai beni della casa dello studente. 32

33 Art. 7 (Accesso agli alloggi degli edifici E3 ed E4 di persone esterne) 1. Allo studente assegnatario ed all ospite temporaneo è consentito far entrare nella propria stanza, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore e negli spazi comuni di cui all art. 13, persone esterne in qualità di visitatori, purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti. 2. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo devono presentarsi fisicamente presso la portineria ed accogliere i loro ospiti nei movimenti in entrata e sono garanti, a tutti gli effetti, del comportamento tenuto dai propri ospiti all interno delle strutture abitative e rispondono delle inosservanze al presente Regolamento e di eventuali atti pregiudizievoli per il buon funzionamento delle case dello studente. Il portiere di turno consegna all ospite il badge provvisorio per l utilizzo dei tornelli e trattiene un valido documento di riconoscimento dello stesso fino al termine della visita, che deve avvenire entro le ore Oltre tale orario il portiere restituisce al visitatore il documento di riconoscimento e provvede ad effettuare una segnalazione scritta dell avvenuta infrazione all ufficio competente; 3. I documenti degli ospiti esterni giacenti da oltre 24 ore presso le portinerie degli edifici E3 ed E4 saranno consegnati alle competenti autorità statali e gli ospiti stessi non potranno accedere alle case dello studente per 30 giorni. Art. 8 (Accesso agli alloggi da parte dell Agenzia) 1. L ARDISS è in possesso di copia delle chiavi o delle tessere magnetiche di accesso agli alloggi. 2. L accesso alla stanza da parte del personale dell ARDISS ha luogo alla presenza dello studente assegnatario o dell ospite temporaneo: a) nel caso di periodici controlli che si effettuano d ufficio durante il periodo di assegnazione o a seguito di richiesta da parte degli ospiti stessi; b) in fase di assegnazione e restituzione del posto alloggio al fine della redazione dei verbali di consegna e di restituzione e della realizzazione della foto della stanza; c) i controlli di cui al punto a), diurni e notturni, sono effettuati da un dipendente dell ARDISS all uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell Agenzia o da un rappresentante delle case dello studente nel caso di impedimento del primo; d) si intende che in caso di pericolo, di richiami alla quiete pubblica o di urgenza, il portiere di turno può intervenire anche da solo allo scopo di tutelare la collettività ed il riposo notturno. 3. In assenza degli studenti assegnatari o degli ospiti temporanei l accesso alla stanza ha luogo senza preavviso: a) per attuare, all inizio ed alla fine del periodo di assegnazione, sopralluoghi di verifica delle condizioni della stanza, o nell ambito di controlli finalizzati alla manutenzione o al controllo della conformità alle norme vigenti degli eventuali elettrodomestici; b) per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o per motivi di sicurezza all interno della stanza; 33

34 c) per prolungata assenza dello studente assegnatario o dell ospite temporaneo nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che la stanza risulti indebitamente occupata da non assegnatari o temporanei; d) per controlli igienico-sanitari; e) per qualsiasi altro accadimento fondato e ritenuto dall Agenzia meritevole di chiarimento immediato; e) L accesso alle stanze è consentito ad un dipendente dell ARDISS, all uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell Agenzia o da un rappresentante delle case dello studente nel caso di impedimento del primo. Si richiama a tale proposito quanto già stabilito dal comma 2, lettera d), del presente articolo. 4. È comunque consentito l accesso agli alloggi da parte del personale incaricato della pulizia delle stanze, negli orari e tempi stabiliti dall ARDISS. Art. 9 (Modalità di pagamento della retta per gli assegnatari) 1. La retta è un corrispettivo fisso mensile, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Qualora l assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il giorno 15 (quindici), la retta dovrà essere corrisposta per intero; dal 16 (sedici) del mese in poi dovrà essere corrisposta mezza mensilità. 2. La prima retta relativa alle nuove assegnazioni deve essere versata entro 15(quindici) giorni dal momento dell assegnazione. 3. Solo per il mese di gennaio di ogni anno la retta può essere versata entro il giorno 15 (quindici) compreso. In caso di ritardato pagamento si procederà all applicazione di una mora determinata dall ARDISS, salvo gravi e comprovati motivi. Nel caso di mancato pagamento di numero 2 (due) rette anche non consecutive, si procederà alla revoca del posto alloggio, che preclude l accesso al beneficio per l anno accademico successivo. 4. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite annualmente dall'apposito bando di concorso. 5. Lo studente assegnatario è tenuto a conservare le ricevute attestanti i pagamenti al fine di poterne rilevare le date di effettuazione. Art. 10 (Rette e depositi cauzionali per gli ospiti temporanei) 1. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite dall ARDISS. 2. Gli ospiti temporanei, in caso di permanenza superiore ai tre mesi, devono versare un deposito cauzionale pari a quello previsto per gli studenti assegnatari. 34

35 Art. 11 (Utilizzo del locale lavanderia) 1. L ARDISS mette a disposizione esclusiva degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei un locale ad uso lavanderia comprendente macchine lavatrici e asciugatrici. 2. L ARDISS provvede a sovrintendere nei modi ritenuti più opportuni all utilizzo ed alla gestione del locale. ART. 12 (Utilizzo dei locali cucine) 1. L utilizzo gratuito dei locali cucine negli edifici E3-E4 è riservato a tutti gli studenti beneficiari di posto alloggio (assegnatari e temporanei). 2. Gli interessati ad usufruire di detti locali devono presentarsi alla portineria dell edificio dov è ubicato il proprio posto alloggio e firmare l apposito modulo per il rilascio del badge necessario per accedere allo spazio cucina. 3. L accesso ai locali è consentito dalle ore 6.00 alle ore 9.30, dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Per quanto riguarda la pulizia dei locali gli utenti devono provvedere a ripulirli con cura con propri prodotti detergenti e disinfettanti, compresi i piani di lavoro e di cottura, effettuare la pulizia del pavimento ed asportare le loro immondizie negli appositi cassonetti posizionati all esterno delle case dello studente. Una volta al mese verrà effettuata la pulizia ordinaria dei locali da parte della ditta incaricata. 5. Il corretto utilizzo dei locali è affidato al controllo dei portieri che devono verificare quotidianamente lo stato dei locali successivamente al loro utilizzo, ivi comprese tutte le attrezzature. 6. Per le sanzioni disciplinari si rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Eventuali usi impropri dei locali o la mancata pulizia degli stessi comporterà l esclusione del o dei responsabili dall utilizzo delle cucine per un periodo di tempo che sarà stabilito dal Direttore di Servizio. 7. In caso di danni causati ai locali ed alle attrezzature gli stessi verranno quantificati dal Direttore del servizio, sentito l ufficio tecnico dell ARDISS, che tratterrà l importo dovuto dal deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori somme da parte del o dei responsabili nel caso di danni superiori alla cauzione o qualora i danni siano imputabili a studenti non tenuti al versamento della cauzione. 8. Nel caso di reiterati episodi di inosservanza delle modalità di utilizzo dei locali cucine il Direttore Generale dell ARDISS ha la facoltà di procedere alla chiusura dei locali stessi. Art. 13 (Utilizzo degli spazi comuni) 1. L ARDISS dà la possibilità agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei di utilizzare gli spazi comuni delle case dello studente senza limitazioni di orario. 2. L ARDISS dà la possibilità alle persone che vengono a far visita agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei ( per le modalità di accesso si rimanda all articolo 6, comma 3, lettera a) di 35

36 utilizzare gli spazi comuni delle case dello studente durante l apertura delle stesse dalle ore 8.00 alle ore Tale utilizzo è consentito a condizione che il numero degli ospiti esterni, sommato a quello degli studenti alloggiati, non superi il numero massimo previsto dalle autorizzazioni rilasciate all ARDISS e che lo stesso non ostacoli la normale attività all interno degli spazi comuni e che venga garantita la corretta conservazione dei beni di proprietà dell ARDISS. Art. 14 (Utilizzo del deposito bagagli) 1. L ARDISS dà la possibilità agli studenti assegnatari di posto alloggio di utilizzare, in caso di rinuncia per i mesi estivi e nel periodo natalizio, un deposito bagagli sito nella casa dello studente E3. Termini e modalità saranno stabiliti di volta in volta dall Agenzia 2. L ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali lasciati nel deposito bagagli. 3. Il proprietario dei bagagli deve recuperarli entro sessanta giorni dalla data del deposito, in caso contrario l ARDISS provvederà alla consegna degli stessi presso il deposito comunale Ufficio oggetti smarriti e rinvenuti ai sensi dell art. 927 del Codice civile. Art. 15 (Restituzione della stanza e svincolo del deposito cauzionale) 1. Lo studente assegnatario deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell ultimo giorno indicato dal bando di concorso nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso. L ospite temporaneo deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell ultimo giorno di permanenza nell alloggio. 2. Lo studente assegnatario si impegna a comunicare con 15 giorni di anticipo la data della propria partenza qualora preceda il termine indicato nel bando. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto con l assegnatario e con il personale dell ARDISS, nel corso del quale l assegnatario sottoscrive il verbale di restituzione e successivamente consegna la chiave e la tessera magnetica della stanza all addetto di portineria. 3. Il deposito cauzionale viene restituito, previa compilazione e consegna dell apposito modulo per il rimborso, entro 60 giorni dalla consegna della chiave o della tessera magnetica di accesso alla stanza, decurtato delle spese per eventuali pulizie straordinarie e per eventuali danni arrecati alla stanza da parte dello studente assegnatario o da un suo ospite, ed al netto di eventuali somme trattenute al fine di sanare posizioni debitorie dello studente nei confronti dell ARDISS. 4. Nel caso in cui l importo della cauzione venga decurtato per il pagamento di eventuali danni lo studente assegnatario di posto alloggio deve reintegrarla entro 15 giorni naturali dall apposita comunicazione. 5. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo devono presentare apposita richiesta di rimborso del deposito cauzionale entro 90 giorni dalla data di consegna della chiave e/o della tessera magnetica della stanza. Decorso tale termine la cauzione stessa sarà incamerata dall Agenzia. 36

37 Art. 16 (Decadenza e revoca del posto alloggio) 1. Lo studente assegnatario decade dal diritto al posto alloggio nei seguenti casi: a) omessa presenza o mancato invio dell apposita delega per l assegnazione del posto alloggio nel giorno e nell ora indicati dall ARDISS, salvo grave e comprovato impedimento da valutarsi da parte dell ufficio competente; b) trasferimento ad altra sede universitaria; c) rinuncia irrevocabile al proseguimento degli studi; d) decorsi 30 giorni dalla data di ottenimento del titolo di studio universitario; e) irrogazione di due richiami scritti; 2. Allo studente assegnatario è revocato il diritto al posto alloggio nei seguenti casi: a) mancato pagamento di numero 2 (due) rette anche non consecutive; b) rilascio di dichiarazioni false o presentazione di documentazione non rispondente al vero; c) cessione a terzi del proprio posto alloggio anche solo temporaneamente e gratuitamente; d) cessione del proprio posto alloggio in sublocazione; e) ospitalità concessa a persona sconosciuta all Agenzia; f) mancata presentazione ai competenti uffici, per più di una settimana e senza giustificati motivi, nel caso di chiamata urgente per comportamenti sospetti o lesivi dell ordine interno; g) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietati dalla legge; h) compimento di atti finalizzati a distruggere, deturpare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione di incendi, impianti, porte tagliafuoco, dispositivi di sicurezza o qualunque altra parte degli immobili; i) mancato risarcimento danni; j) mancata partecipazione ai corsi sulla sicurezza di cui all articolo 23; k) mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dall art. 14, comma 3, del presente Regolamento. 3. Gli illeciti di cui al precedente comma 2, lettera b) comportano l attivazione, a seconda dei casi, di procedimenti penali, civili ed amministrativi. Art. 17 (Responsabilità degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei) 1. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo sono responsabili per i danni e gli ammanchi verificatisi nella propria stanza. 2. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo sono responsabili personalmente e solidalmente con tutti gli altri assegnatari qualora l autore di un danno agli spazi comuni delle case dello studente non sia identificabile. 37

38 3. Tutte le spese sostenute dall ARDISS per il ripristino della stanza sono a carico dello studente assegnatario o dell ospite temporaneo che è tenuto al rimborso nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dall ARDISS per la riparazione del bene danneggiato o per l acquisto di un bene nuovo, ove non sia possibile procedere alla riparazione del bene stesso. 4. Nell ipotesi di danni arrecati agli spazi comuni tutti gli studenti assegnatari e gli ospiti temporanei sono tenuti, solidalmente, al rimborso delle spese sostenute dall ARDISS per il ripristino. L ARDISS, a tal fine, procederà innanzitutto ad incamerare, per l importo posto a carico di ciascun ospite, le cauzioni versate. In caso di incapienza l ARDISS provvederà a richiedere il risarcimento del danno ulteriore intraprendendo, in caso di inadempimento, le necessarie azioni legali. 5. L ARDISS non si assume responsabilità per ammanchi di effetti personali o valori o denaro o quant altro tenuto dagli studenti all interno delle stanze loro assegnate o che, comunque, siano stati sottratti negli spazi comuni delle case dello studente o aree ad esso connesse. Art. 18 (Oneri dell ARDISS) 1. Rimangono a carico dell ARDISS, secondo le modalità decise dallo stesso: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; b) la sostituzione dei beni usurati da vetustà; c) l effettuazione del servizio di pulizia degli immobili; d) l effettuazione del servizio di portineria; e) la fornitura degli effetti letterecci di cui all art. 6, comma 1, del presente regolamento. Art. 19 (Chiusura estiva / natalizia disponibilità della stanza da parte dell Agenzia) 1. Salvo diversa decisione dell ARDISS le case dello studente rimangono chiuse durante i periodi estivi e natalizi secondo il calendario fissato di anno in anno dal bando di concorso. 2. Durante il periodo estivo, una o più case dello studente possono essere destinate all ospitalità di studenti o docenti, ai partecipanti a progetti culturali, posti in essere dall ARDISS o dall Università, ed a progetti di scambio culturale. 3. Per il periodo compreso tra il primo e l ultimo giorno di luglio lo studente assegnatario ha facoltà di mettere a disposizione dell ARDISS l alloggio libero da ogni effetto personale, provvedendo a consegnare al personale la chiave o la tessera magnetica di accesso alla stanza, purché ne dia notizia all ARDISS entro la data stabilita dall Agenzia stessa. 4. L ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti negli alloggi. 38

39 Art. 20 (Disponibilità della stanza per assenze dell assegnatario per motivi di studio) 1. Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale o che si rechi all estero per motivi di studio per un periodo di tempo superiore ad un mese è tenuto a darne immediata comunicazione all ARDISS. Egli potrà decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all estero, non pagando le rette per il periodo di assenza, durante il quale l ARDISS potrà utilizzare la stanza assegnandola ad altri ospiti, oppure decidere di continuare ad avere la disponibilità della stanza e pagare le rette. 2. La medesima decisione dovrà essere presa anche dagli studenti che terminano il ciclo di studi presso un altro Ateneo e che occuperanno la stanza nei mesi successivi all assegnazione. 3. L ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti nelle stanze. Art. 21 (Utilizzazione da parte dell ARDISS di alloggi temporaneamente vacanti) 1. L ARDISS prevede un servizio di ospitalità per progetti di mobilità studentesca e scambi culturali con altre Università italiane od estere o per studenti non assistiti, borsisti, specializzandi e laureati che abbiano rapporti con l Università di Trieste, il Conservatorio G. Tartini e la SISSA utilizzando i posti temporaneamente vacanti, nonché quelli all uopo riservati e regolamentati da apposita convenzione. Art. 22 (Rinuncia definitiva al posto alloggio) 1. Lo studente assegnatario può rinunciare definitivamente alla stanza. La richiesta, da trasmettere via all ufficio competente, deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di restituzione della stanza e della chiave o della tessera magnetica di accesso. 2. Lo studente assegnatario o l ospite temporaneo che lascia il posto alloggio deve sottoscrivere l apposito verbale di restituzione e consegnare la chiave o la tessera magnetica di accesso. 3. Nel caso in cui lo studente assegnatario o l ospite temporaneo non ottemperi agli adempimenti del presente articolo, l importo della cauzione versato al momento dell assegnazione viene trattenuto dall ARDISS. Art. 23 (Misure di sicurezza) 1. Le principali vie d uscita delle case dello studente sono dotate di idonei mezzi atti a garantire la sicurezza degli studenti. 39

40 2. È fatto divieto a chiunque di servirsi di tali dispositivi d uscita se non per motivi di incombente e grave pericolo e casi particolari. La violazione di quanto prescritto provoca la denuncia all autorità di pubblica sicurezza ed il richiamo scritto ai sensi dell art. 24, comma 1, lettera a). 3. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo, all atto dell ammissione, devono informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. Si impegnano a partecipare alle attività formative e informative organizzate dall ARDISS, aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti e secondo quanto prescritto dagli organi preposti. La loro mancata partecipazione ai Corsi sulla Sicurezza prevede l applicazione dell art. 16, comma 2, lettera i), del presente regolamento. 4. È vietato depositare o immagazzinare materiali, attrezzature e suppellettili combustibili e/o infiammabili. 5. È vietato spostare gli estintori dalle posizioni predisposte e danneggiarne l integrità, così come depositare materiali o attrezzature in modo che ne sia impedita la vista o reso difficile l utilizzo. 6. È vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo all interno della struttura. 7. È vietato impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza a vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi. 8. È vietato depositare e accumulare in maniera incontrollata rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente. 9. È vietato il deposito temporaneo di attrezzature, arredi, materiali o rifiuti lungo le vie di uscita, così come di qualsiasi altro oggetto che impedisca o limiti il deflusso delle persone in situazioni di emergenza. 10. È vietato fumare in tutte le aree all interno delle case dello studente; il divieto è evidenziato da apposita segnaletica. 11. Le riparazioni e gli interventi sull impianto elettrico, così come su ogni impianto tecnologico, devono essere eseguiti da personale competente e qualificato. Art.24 (Sanzioni disciplinari) 1. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo che non osservino le disposizioni contenute nel presente regolamento o che, comunque, commettano atti pregiudizievoli per il buon funzionamento delle case dello studente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari; a) contestazione delle infrazioni commesse, con eventuale sospensione del diritto di accesso alle case dello studente; b) sospensione immediata nel caso di comportamenti scorretti e gravi tali da pregiudicare la quiete pubblica e costituire pericolo per gli altri studenti; c) revoca del beneficio del posto alloggio. 2. La contestazione degli addebiti sanzionabili viene recapitata direttamente all interessato ovvero comunicata con lettera raccomandata. 40

41 3. L interessato può presentare all ARDISS le proprie controdeduzioni scritte e tutti gli elementi ritenuti utili a chiarire la sua posizione, nonché chiedere di essere sentito dall ufficio competente. 4. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute meritevoli di accoglimento, all interessato viene irrogato da parte dell Agenzia il richiamo scritto. 5. L irrogazione di due richiami scritti determina la decadenza dal posto alloggio. 6. La revoca del posto alloggio viene disposta immediatamente in tutti i casi previsti dal presente Regolamento. 7. Nel caso di assunzione del provvedimento di revoca l alloggio deve essere lasciato tassativamente entro i 3 (tre) giorni naturali consecutivi, successivi alla ricezione della comunicazione. 8. A seguito della revoca lo studente resta escluso dalla possibilità di partecipare al bando di concorso per l anno successivo. 9. Contro i provvedimenti di revoca l interessato può presentare ricorso all autorità giudiziaria competente nei termini previsti dalla vigente normativa. Art. 25 (Comitato degli studenti) 1. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo legame con gli studenti assegnatari di posto alloggio, l ARDISS favorisce la formazione, in ogni casa dello studente, di un Comitato di studenti eletto dall assemblea degli studenti assegnatari di posto alloggio nella relativa casa. 2. L assemblea viene convocata entro il 15 dicembre di ogni anno. Ha il compito di eleggere i propri rappresentanti, fino ad un massimo di tre per ogni casa dello studente. Deve essere stilato apposito verbale da consegnare all ARDISS. L assemblea ha il compito di comunicare all ARDISS i nominativi dei componenti il Comitato. 3. Il Comitato ha funzioni consultive in merito a problematiche generali o specifiche concernenti la vita all interno delle case dello studente. Art. 26 (Chiusura per danneggiamenti) 1. Qualora, in seguito al danneggiamento di impianti, le case dello studente non risultino conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza o di pubblica sicurezza, l ARDISS disporrà la chiusura delle stesse fino all avvenuto ripristino degli impianti. Art. 27 (Norme di rinvio) a. Le disposizioni previste per gli studenti assegnatari si applicano anche agli ospiti temporanei in quanto compatibili. 41

42 b. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni inerenti alle strutture alberghiere, alle norme del codice civile e penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia. Art. 28 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 42

43 Regolamento Casa dello studente di Gorizia AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI-ARDISS REGOLAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE PALAZZO DE BASSA DI GORIZIA (adottato con decreto del Direttore generale n. 1157/DIR/TS dd , approvato con DGR n dd ) Art.1 (Finalità) 2. Il presente regolamento disciplina il servizio abitativo previsto dalla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) come una tra le prestazioni erogate dall Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori concernenti il diritto allo studio. Art.2 (Definizioni) 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: e) ARDISS: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori; f) studente assegnatario: studente che ottiene il beneficio del posto alloggio a seguito della partecipazione al concorso in quanto in possesso dei relativi requisiti di reddito e merito; g) ospite temporaneo: soggetto al quale è assegnata una stanza senza partecipazione al concorso; h) persone esterne: ospiti in visita ai beneficiari di posto alloggio o ai temporanei. Art.3 (Principi generali) 1. Lo studente assegnatario acquisisce il godimento della stanza assegnatagli dal momento in cui è ammesso alla casa dello studente e per tutto il periodo di assegnazione definito annualmente dal bando di concorso, nel rispetto dei diritti degli altri studenti ospiti della struttura. 2. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni di legge relative agli obblighi dei conduttori degli alloggi, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall ARDISS nel corso del periodo di assegnazione. Art.4 (Assegnazione dei posti alloggio) 3. Il posto alloggio è riservato, esclusivamente, allo studente assegnatario o all ospite temporaneo. È fatto, pertanto, assoluto divieto di condividere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il posto alloggio assegnato. La violazione di tale obbligo comporterà per l'assegnatario o per l ospite temporaneo la revoca immediata del beneficio, restando inoltre a suo carico le eventuali conseguenze civili e penali. 43

44 4. Tutte le attrezzature, arredi, impianti e similari, ivi compresa la tessera magnetica di accesso alla casa dello studente, che costituiscono la dotazione delle stanze, compresi gli spazi comuni, sono affidati agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei per tutto il periodo di assegnazione della stanza. Art.5 (Adempimenti al momento dell assegnazione) 1. Lo studente beneficiario o idoneo al posto alloggio è tenuto a presentarsi alle assegnazioni nei giorni stabiliti dall ARDISS, pena la decadenza dal diritto all alloggio, ovvero può delegare l ARDISS medesima od una terza persona a compiere in propria vece gli atti in questione. Lo studente deve inviare il modulo di delega disponibile sul sito dell ARDISS all indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it entro il termine delle assegnazioni. Tale deroga sarà concessa solo per gravi e documentati motivi. 2. All atto dell assegnazione lo studente, per essere ammesso nelle strutture abitative, deve: a) essere munito di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento accompagnato dal documento stesso in originale; b) sottoscrivere in tutte le sue parti l atto di ammissione, che comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l obbligo di conduzione della stanza con diligenza al fine di assicurare la migliore conservazione possibile della stanza stessa e del patrimonio ricevuto in uso; c) presentare l attestazione dell avvenuto versamento del deposito cauzionale, nella misura indicata nel bando di concorso per il servizio abitativo, a garanzia delle proprie obbligazioni e responsabilità; d) presentare, qualora il bando lo preveda, l attestazione dell avvenuto pagamento della retta mensile; e) firmare il verbale di consegna contenente indicazioni sullo stato degli arredi della stanza assegnata e degli spazi comuni, previa verifica dell esattezza di quanto riportato nel verbale stesso. 3. E condizione per l assegnazione del posto alloggio non avere debiti nei confronti dell ARDISS sia come assegnatario che come temporaneo, né avere subito due richiami scritti nell anno accademico precedente;. 4. In caso di mancato o parziale adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, lo studente perde il diritto all assegnazione del posto alloggio. Art. 6 (Doveri e divieti) 1. L ARDISS mette a disposizione degli assegnatari di posto alloggio e degli ospiti temporanei coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperta e copriletto, che devono essere ritirati presso il guardaroba della casa di appartenenza, aperto nell orario stabilito dall ARDISS. 44

45 2. Nella casa dello studente il comportamento del singolo deve essere improntato all osservanza delle regole fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione, necessarie a garantire la quotidiana convivenza con gli altri ospiti e con il personale dedicato. 3. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo sono tenuti a: a) presentarsi fisicamente presso la portineria ed accogliere i loro ospiti nei movimenti in entrata; il portiere di turno trattiene i documenti di identificazione degli ospiti fino alla loro uscita; b) denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione. L ARDISS sospenderà temporaneamente l assegnatario dall uso del posto alloggio, fino alla completa guarigione documentata da apposito certificato medico; c) rispettare scrupolosamente la destinazione e le modalità d uso delle strutture e degli oggetti interni alla casa dello studente; d) lasciare l alloggio completamente libero da effetti personali durante la chiusura estiva e natalizia della casa dello studente; e) chiudere con la chiave o con la tessera magnetica la propria stanza in caso di assenza e depositare la chiave o la tessera stessa in portineria; f) osservare un comportamento civile, fondato sul rispetto reciproco, evitando liti, alterchi e schiamazzi, rumori o odori molesti, limitando, altresì, l uso di strumenti sonori per non arrecare disturbo alle attività di studio e di riposo degli ospiti; g) provvedere all asporto quotidiano dell immondizia dal proprio alloggio, depositandola negli appositi cassonetti ubicati all esterno dell edificio; h) controllare l efficienza delle attrezzature, degli arredi e degli impianti, provvedendo a segnalare, tempestivamente, eventuali danni o guasti alla portineria; i) compilare l apposito modulo presente in portineria, in qualunque caso di assenza superiore alle 24 ore dall uscita; j) consentire al personale incaricato l accesso alla stanza per l esecuzione di periodici controlli, delle pulizie e dell ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti e degli arredi; k) partecipare almeno una volta ad una giornata informativa sulle procedure antincendio e piani di evacuazione che sarà organizzata dall ARDISS; l) utilizzare, esclusivamente, elettrodomestici a basso consumo di energia quali tv, radio, lettori dvd, impianti stereofonici, computer, stampanti e scanner costruiti in conformità con le norme di sicurezza europee e dotati della relativa certificazione, solo previa autorizzazione scritta degli uffici tecnici dell ARDISS che terranno un apposito registro degli stessi; m) in caso di smarrimento o rottura della tessera magnetica versare all ARDISS l importo determinato dall Agenzia medesima quale rimborso del costo della tessera. 4. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo non devono: a) arrecare disturbo agli altri ospiti. Tra le ore e le ore 8.00 del mattino e tra le ore e le ore sono vietati suoni, canti, e rumori di qualsiasi tipo che arrechino 45

46 disturbo alla tranquillità, al riposo ed allo studio. Nelle restanti ore della giornata l utilizzo di radio, televisori, impianti stereofonici e similari e il comportamento in generale non devono essere contrari alle norme di civile convivenza; b) ricevere ospiti nella propria stanza e negli spazi comuni prima delle ore 8.00 e dopo le ore 23.30; c) occupare una stanza diversa da quella assegnata; d) esporre avvisi, cartelli od altro al di fuori degli spazi appositamente riservati; e) praticare giochi d'azzardo; f) fumare nelle stanze e negli spazi comuni; g) gettare oggetti di qualsiasi natura dalle finestre; h) introdurre e tenere animali di qualsiasi specie nelle stanze, negli spazi comuni e nelle aree esterne annesse alla casa dello studente; i) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione di incendi, porte tagliafuoco, impianti, dispositivi di sicurezza e qualunque altra parte degli immobili; j) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili all interno delle stanze o nelle aree comuni delle strutture abitative; k) deturpare o imbrattare qualsiasi cosa mobile che fa parte della stanza assegnata o che si trovi negli spazi comuni della casa dello studente o in aree ad esse annesse; l) collocare materiale di qualsiasi genere negli spazi comuni; m) imbrattare i muri, appendere bandiere, fogli, lenzuola, poster sulla porta d ingresso, sulle pareti o sul soffitto usando materiali che compromettano lo stato dei muri e delle porte; n) tenere qualsiasi comportamento che, comunque, contrasti con le norme civili e penali o con le regole consuetudinarie della corretta convivenza e rispetto dell ambiente; o) collocare sulle terrazze e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l incolumità dei passanti o sia vietata dalla normativa vigente; p) utilizzare prese multiple, manomettere o danneggiare l impianto elettrico, i rilevatori di fumo o gli estintori; q) gettare o depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, gettare nei condotti di scarico di lavabi, W.C. e similari, materiali che possano otturare le tubazioni; r) attuare modificazioni, smontaggi o adattamenti degli arredi nelle stanze, asportare mobili, lampade o apparecchiature dalle stesse; s) compiere azioni che possano arrecare danno agli altri ospiti, al personale in servizio, alla struttura o ai beni della casa dello studente. 46 Art. 7 (Accesso all alloggio di persone esterne) 4. All assegnatario e all ospite temporaneo è consentito far entrare nella propria stanza, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore e negli spazi comuni, persone esterne in qualità di visitatori, purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti.

47 5. L assegnatario e l ospite temporaneo sono garanti, a tutti gli effetti, del comportamento tenuto dai propri ospiti all interno della struttura abitativa e rispondono delle inosservanze al presente Regolamento e di eventuali atti pregiudizievoli per il buon funzionamento della casa dello studente. L assegnatario e l ospite temporaneo devono comunicare le generalità del proprio ospite al portiere di servizio che trattiene un valido documento di riconoscimento dello stesso fino al termine della visita, che deve avvenire entro le ore Oltre tale orario il portiere restituisce al visitatore il documento di riconoscimento e provvede ad effettuare una segnalazione scritta dell avvenuta infrazione all ufficio competente. Art. 8 (Accesso agli alloggi da parte dell Agenzia) 1. L ARDISS è in possesso di copia delle chiavi o delle tessere magnetiche di accesso agli alloggi. 2. L accesso alla stanza da parte del personale dell ARDISS ha luogo alla presenza dello studente assegnatario o dell ospite temporaneo: a) nel caso di periodici controlli che si effettuano d ufficio durante il periodo di assegnazione o a seguito di richiesta da parte degli ospiti stessi; b) in fase di assegnazione e restituzione del posto alloggio al fine della redazione dei verbali di consegna e di restituzione e della realizzazione della foto della stanza; c) i controlli di cui al punto a), diurni e notturni, sono effettuati da un dipendente dell ARDISS, all uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell Agenzia o da un rappresentante della casa dello studente nel caso di impedimento del primo; d) si intende che in caso di pericolo, di richiami alla quiete pubblica o di urgenza, il portiere di turno può intervenire anche da solo allo scopo di tutelare la collettività ed il riposo notturno. 3. In assenza degli studenti assegnatari o degli ospiti temporanei l accesso alla stanza ha luogo senza preavviso: a) per attuare, all inizio ed alla fine del periodo di assegnazione, sopralluoghi di verifica delle condizioni della stanza, o nell ambito di controlli finalizzati alla manutenzione o al controllo della conformità alle norme vigenti degli eventuali elettrodomestici; b) per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o per motivi di sicurezza all interno della stanza; c) per prolungata assenza dello studente assegnatario o dell ospite temporaneo nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che la stanza risulti indebitamente occupata da non assegnatari o temporanei; d) per controlli igienico-sanitari; e) per qualsiasi altro accadimento fondato e ritenuto dall Agenzia meritevole di chiarimento immediato; L accesso alle stanze è consentito ad un dipendente dell ARDISS, all uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell Agenzia o da un rappresentante della casa dello studente nel caso di impedimento del primo. Si richiama a tale proposito quanto già stabilito dal comma 2, lettera d), del presente articolo. 47

48 4. È comunque consentito l accesso agli alloggi da parte del personale incaricato della pulizia delle stanze, negli orari e tempi stabiliti dall ARDISS. Art. 9 (Modalità di pagamento della retta per gli assegnatari) 1. La retta è un corrispettivo fisso mensile, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Qualora l assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il giorno 15 (quindici), la retta dovrà essere corrisposta per intero; dal 16 (sedici) del mese in poi dovrà essere corrisposta mezza mensilità. 2. La prima retta relativa alle nuove assegnazioni deve essere versata entro 15(quindici) giorni dal momento dell assegnazione. 3. Solo per il mese di gennaio di ogni anno la retta può essere versata entro il giorno 15 (quindici) compreso. In caso di ritardato pagamento si procederà all applicazione di una mora determinata dall ARDISS, salvo gravi e comprovati motivi. Nel caso di mancato pagamento di numero 2 (due) rette anche non consecutive, si procederà alla revoca del posto alloggio, che preclude l accesso al beneficio per l anno accademico successivo. 4. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite annualmente dall'apposito bando di concorso. 5. Lo studente assegnatario è tenuto a conservare le ricevute attestanti i pagamenti al fine di poterne rilevare le date di effettuazione. Art. 10 (Rette e depositi cauzionali per gli ospiti temporanei) 1. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite dall ARDISS. 2. Gli ospiti temporanei, in caso di permanenza superiore ai tre mesi, devono versare un deposito cauzionale pari a quello previsto per gli studenti assegnatari. Art. 11 (Utilizzo del locale lavanderia) 4. L ARDISS mette a disposizione esclusiva degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei un locale ad uso lavanderia comprendente macchine lavatrici e asciugatrici. 5. L ARDISS provvede a sovrintendere nei modi ritenuti più opportuni all utilizzo ed alla gestione del locale. Art. 12 (Utilizzo dei locali cucine) 1. L utilizzo gratuito dei locali cucine, ubicate in ogni piano dell edificio, è riservato a tutti gli studenti beneficiari di posto alloggio (assegnatari e temporanei). 48

49 Art. 13 (Utilizzo degli spazi comuni) 4. L ARDISS dà la possibilità agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei di utilizzare gli spazi comuni della casa dello studente senza limitazioni di orario. 5. L ARDISS dà la possibilità alle persone che vengono a far visita agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei di utilizzare gli spazi comuni della casa dello studente durante l apertura delle stesse dalle ore 8.00 alle ore Gli eventuali ospiti esterni che accedono alle case dello studente devono esibire all addetto di portineria un documento con foto. Per gli ospiti degli assegnatari vedi l art. 6, comma 3, lettera a). 7. Tale utilizzo è consentito a condizione che il numero degli stessi sommato a quello degli ospiti non superi il numero massimo previsto dalle autorizzazioni rilasciate all ARDISS e che lo stesso non ostacoli la normale attività all interno degli spazi comuni e che venga garantita la corretta conservazione dei beni e della proprietà. Art. 14 (Restituzione della stanza e svincolo del deposito cauzionale) 1. Lo studente assegnatario deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell ultimo giorno indicato dal bando di concorso nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso. L ospite temporaneo deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell ultimo giorno di permanenza nell alloggio. 2. Lo studente assegnatario si impegna a comunicare con 15 giorni di anticipo la data della propria partenza qualora preceda il termine indicato nel bando. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto con l assegnatario e con il personale dell ARDISS, nel corso del quale l assegnatario sottoscrive il verbale di restituzione e successivamente consegna la chiave e la tessera magnetica della stanza all addetto di portineria. 3. Il deposito cauzionale viene restituito, previa compilazione e consegna dell apposito modulo per il rimborso, entro 60 giorni dalla consegna della chiave o della tessera magnetica di accesso alla stanza, decurtato delle spese per eventuali pulizie straordinarie e per eventuali danni arrecati alla stanza da parte dello studente assegnatario o da un suo ospite, ed al netto di eventuali somme trattenute al fine di sanare posizioni debitorie dello studente nei confronti dell ARDISS. 4. Nel caso in cui l importo della cauzione venga decurtato per il pagamento di eventuali danni lo studente assegnatario di posto alloggio deve reintegrarla entro 15 giorni naturali dall apposita comunicazione. 5. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo devono presentare apposita richiesta di rimborso del deposito cauzionale entro 90 giorni dalla data di consegna della chiave e/o della tessera magnetica della stanza. Decorso tale termine la cauzione stessa sarà incamerata dall Agenzia. 49

50 Art. 15 (Decadenza e revoca del posto alloggio) 3. Lo studente assegnatario decade dal diritto al posto alloggio nei seguenti casi: f) omessa presenza o mancato invio dell apposita delega per l assegnazione del posto alloggio nel giorno e nell ora indicati dall ARDISS, salvo grave e comprovato impedimento da valutarsi da parte dell ufficio competente; g) trasferimento ad altra sede universitaria; h) rinuncia irrevocabile al proseguimento degli studi; i) decorsi 30 giorni dalla data di ottenimento del titolo di studio universitario. j) irrogazione di due richiami scritti; 4. Allo studente assegnatario è revocato il diritto al posto alloggio nei seguenti casi: a) mancato pagamento di 2 (due) rette anche non consecutive; b) rilascio di dichiarazioni false o presentazione di documentazione non rispondente al vero; c) cessione a terzi del proprio posto alloggio anche solo temporaneamente e gratuitamente; d) cessione del proprio posto alloggio in sublocazione; e) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietati dalla legge; f) compimento di atti finalizzati a distruggere, deturpare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione di incendi, impianti, porte tagliafuoco, dispositivi di sicurezza o qualunque altra parte degli immobili; g) mancato risarcimento danni; h) mancata partecipazione ai corsi sulla sicurezza di cui all articolo 22; i) mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dall art. 13, comma 4, del presente Regolamento. 6. Gli illeciti di cui al precedente comma 2, lettera b) comportano l attivazione, a seconda dei casi, di procedimenti penali, civili ed amministrativi. Art. 16 (Responsabilità degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei) 6. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo sono responsabili per i danni e gli ammanchi verificatisi nella propria stanza. 7. L assegnatario e l ospite temporaneo sono responsabili personalmente e solidalmente con tutti gli altri assegnatari qualora l autore di un danno agli spazi comuni dell edificio non sia identificabile. 8. Tutte le spese sostenute dall ARDISS per il ripristino della stanza sono a carico dello studente assegnatario o dell ospite temporaneo che è tenuto al rimborso nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dall ARDISS per la riparazione del bene danneggiato o per l acquisto di un bene nuovo, ove non sia possibile procedere alla riparazione del bene stesso. 50

51 9. Nell ipotesi di danni arrecati agli spazi comuni tutti gli studenti assegnatari e gli ospiti temporanei sono tenuti, solidalmente, al rimborso delle spese sostenute dall ARDISS per il ripristino. L ARDISS, a tal fine, procederà innanzitutto ad incamerare, per l importo posto a carico di ciascun ospite, le cauzioni versate. In caso di incapienza l ARDISS provvederà a richiedere il risarcimento del danno ulteriore intraprendendo, in caso di inadempimento, le necessarie azioni legali. 10. L ARDISS non si assume responsabilità per ammanchi di effetti personali o valori o denaro o quant altro tenuto dagli studenti all interno delle stanze loro assegnate o che, comunque, siano stati sottratti negli spazi comuni della casa dello studente o aree ad esso connesse. Art. 17 (Oneri dell ARDISS) 2. Rimangono a carico dell ARDISS, secondo le modalità decise dallo stesso: f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; g) la sostituzione dei beni usurati da vetustà; h) l effettuazione del servizio di pulizia degli immobili; i) l effettuazione del servizio di portineria; j) la fornitura degli effetti letterecci e degli asciugamani. Art. 18 (Chiusura estiva / natalizia ) 5. La casa dello studente rimane chiusa durante i periodi estivi e natalizi secondo il calendario fissato di anno in anno dal bando di concorso. 6. Durante il periodo estivo/natalizio, lo studente assegnatario o temporaneo può chiedere di alloggiare presso la casa dello studente di Trieste, che rimane aperta in detto periodo. La richiesta va inviata via agli uffici competenti. 7. Per il periodo compreso tra il primo e l ultimo giorno di luglio lo studente assegnatario ha facoltà di mettere a disposizione dell ARDISS l alloggio libero da ogni effetto personale, provvedendo a consegnare al personale la chiave di accesso alla stanza, purché ne dia notizia all ARDISS entro la data stabilita dall Ente stesso. 8. L ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti negli alloggi. Art. 19 (Disponibilità della stanza per assenze dell assegnatario per motivi di studio) 4. Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale o che si rechi all estero per motivi di studio per un periodo di tempo superiore ad un mese è tenuto a darne immediata comunicazione all ARDISS. Egli potrà decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all estero, non pagando le 51

52 rette per il periodo di assenza, durante il quale l ARDISS potrà utilizzare la stanza assegnandola ad altri ospiti oppure decidere di continuare ad avere la disponibilità della stanza e pagare le rette. 5. La medesima decisione dovrà essere presa anche dagli studenti che terminano il ciclo di studi presso un altro Ateneo e che occuperanno la stanza nei mesi successivi all assegnazione. 6. L ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti nelle stanze. Art. 20 (Utilizzazione da parte dell ARDISS di alloggi temporaneamente vacanti) 2. L ARDISS prevede un servizio di ospitalità per progetti di mobilità studentesca e scambi culturali con altre Università italiane od estere o per studenti non assistiti, borsisti, specializzandi e laureati che abbiano rapporti con l Università di Trieste, utilizzando i posti temporaneamente vacanti, nonché quelli all uopo riservati e regolamentati da apposita convenzione. Art. 21 (Rinuncia definitiva al posto alloggio) 4. Lo studente assegnatario può rinunciare definitivamente alla stanza. La richiesta scritta, inviata via agli uffici competenti, deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di restituzione della stanza e della chiave di accesso. 5. Lo studente che lascia il posto alloggio deve sottoscrivere l apposito verbale di restituzione e consegnare la chiave di accesso. 6. Nel caso in cui lo studente non ottemperi agli adempimenti del presente articolo, l importo della cauzione versato al momento dell assegnazione viene trattenuto dall ARDISS. 52 Art. 22 (Misure di sicurezza) 12. Le principali vie d uscita della casa dello studente sono dotate di idonei mezzi atti a garantire la sicurezza degli studenti. 13. È fatto divieto a chiunque di servirsi di tali dispositivi d uscita se non per motivi di incombente e grave pericolo e casi particolari. La violazione di quanto prescritto provoca la denuncia all autorità di pubblica sicurezza ed il richiamo scritto ai sensi dell art Lo studente assegnatario, all atto dell ammissione, deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. L ospite si impegna a partecipare alle attività formative e informative organizzate dall ARDISS, aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti e secondo

53 quanto prescritto dagli organi preposti. La mancata partecipazione ai Corsi sulla Sicurezza da parte degli ospiti prevede l applicazione dell art. 15 del presente regolamento. 15. È vietato depositare o immagazzinare materiali, attrezzature e suppellettili combustibili e/o infiammabili. 16. È vietato spostare gli estintori dalle posizioni predisposte e danneggiarne l integrità, così come depositare materiali o attrezzature in modo che ne sia impedita la vista o reso difficile l utilizzo. 17. È vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo all interno della struttura. 18. È vietato impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza a vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi. 19. È vietato depositare e accumulare in maniera incontrollata i rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente. 20. È vietato il deposito temporaneo di attrezzature, arredi, materiali o rifiuti lungo le vie di uscita, così come di qualsiasi altro oggetto che impedisca o limiti il deflusso delle persone in situazioni di emergenza. 21. È vietato fumare in tutte le aree dell'insediamento: il divieto è evidenziato da apposita segnaletica. 22. Le riparazioni e gli interventi sull impianto elettrico, così come su ogni impianto tecnologico, devono essere eseguiti da personale competente e qualificato. Art.23 (Sanzioni disciplinari) 1. Lo studente assegnatario e l ospite temporaneo che non osservino le disposizioni contenute nel presente regolamento o che, comunque, commettano atti pregiudizievoli per il buon funzionamento delle case dello studente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari; a) contestazione delle infrazioni commesse, con eventuale sospensione del diritto di accesso alle case dello studente; b) sospensione immediata nel caso di comportamenti scorretti e gravi tali da pregiudicare la quiete pubblica e costituire pericolo per gli altri studenti; c) revoca del beneficio del posto alloggio. 2. La contestazione degli addebiti sanzionabili viene recapitata direttamente all interessato ovvero comunicata con lettera raccomandata. 3. L interessato può presentare all ARDISS le proprie controdeduzioni scritte e tutti gli elementi ritenuti utili a chiarire la sua posizione, nonché chiedere di essere sentito dall ufficio competente. 4. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute meritevoli di accoglimento, all interessato viene irrogato da parte dell Agenzia il richiamo scritto. 5. L irrogazione di due richiami scritti determina la decadenza dal posto alloggio. 6. La revoca del posto alloggio viene disposta immediatamente in tutti i casi previsti dal presente Regolamento. 53

54 7. Nel caso di assunzione del provvedimento di revoca l alloggio deve essere lasciato tassativamente entro i 3 (tre) giorni naturali consecutivi, successivi alla ricezione della comunicazione. 8. A seguito della revoca lo studente resta escluso dalla possibilità di partecipare al bando di concorso per l anno successivo. 9. Contro i provvedimenti di revoca l interessato può presentare ricorso all autorità giudiziaria competente nei termini previsti dalla vigente normativa. Art. 24 (Comitato degli studenti) 4. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo legame con gli studenti assegnatari di posto alloggio, l ARDISS favorisce la formazione, in ogni casa dello studente, di un Comitato di studenti eletto dall assemblea degli studenti assegnatari di posto alloggio nella relativa casa. 5. L assemblea viene convocata entro il 15 dicembre di ogni anno. Ha il compito di eleggere i propri rappresentanti, fino ad un massimo di due per la casa dello studente. Deve essere stilato apposito verbale da consegnare all ARDISS. L assemblea ha il compito di comunicare all ARDISS i nominativi dei componenti il Comitato. 6. Il Comitato è il diretto interlocutore dell ARDISS per affrontare e risolvere i problemi, generali o specifici, concernenti la vita all interno della casa dello studente. Art. 25 (Chiusura per danneggiamenti) 2. Qualora, in seguito al danneggiamento di impianti, la casa non risulti conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza o di pubblica sicurezza, l ARDISS disporrà la chiusura della stessa fino all avvenuto ripristino degli impianti. Art. 26 (Norme di rinvio) a. Le disposizioni previste per gli studenti assegnatari si applicano anche agli ospiti temporanei in quanto compatibili. b. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni inerenti alle strutture alberghiere, alle norme del codice civile e penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia. 54

55 Art. 27 (Entrata in vigore) 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 55

56 Regolamento degli appartamenti del Comprensorio Urban AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS SEDE DI TRIESTE REGOLAMENTO DEGLI APPARTAMENTI DEL COMPRENSORIO URBAN (adottato con decreto del Direttore generale n. 1157/DIR/TS dd , approvato con DGR n dd ) Art.1 (Finalità) 3. Il presente regolamento disciplina il servizio abitativo previsto dalla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) come una tra le prestazioni erogate dall Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di Trieste concernenti il diritto allo studio universitario. Art.2 (Definizioni) 3. Ai fini del presente regolamento si intende per: i) ARDISS: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di Trieste; j) studente assegnatario: studente che ottiene il beneficio del posto alloggio a seguito della partecipazione al concorso in quanto in possesso dei relativi requisiti di reddito e merito. Art.3 (Principi generali) 1. Lo studente assegnatario di posto alloggio acquisisce il godimento dell appartamento assegnatogli dal momento in cui è ammesso al comprensorio Urban e per tutto il periodo di assegnazione definito annualmente dal bando di concorso, nel rispetto dei diritti degli altri studenti ospiti della struttura. 2. Lo studente assegnatario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge relative agli obblighi dei conduttori degli alloggi, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall ARDISS nel corso del periodo di assegnazione. Art.4 (Assegnazione dei posti alloggio) 5. Il posto alloggio è riservato, esclusivamente, allo studente assegnatario. È fatto, pertanto, assoluto divieto di condividere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il posto alloggio assegnato. La violazione di tale obbligo comporta per l'assegnatario la revoca immediata del beneficio, restando inoltre a suo carico le eventuali conseguenze civili e penali. 56

57 6. Tutte le attrezzature, arredi, impianti e similari, ivi compresa la tessera magnetica di accesso di ogni unità abitativa del comprensorio Urban, che costituiscono la dotazione delle stanze, sono affidati agli studenti assegnatari per tutto il periodo di assegnazione dell appartamento. Art.5 (Adempimenti al momento dell assegnazione) 5. Lo studente beneficiario o idoneo al posto alloggio è tenuto a presentarsi alle assegnazioni nei giorni stabiliti dall ARDISS, pena la decadenza dal diritto all alloggio, ovvero può delegare l Agenzia medesima od una terza persona a compiere in propria vece gli atti in questione. Lo studente deve inviare il modulo di delega disponibile sul sito dell ARDISS all indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it entro il termine delle assegnazioni. Tale deroga è concessa solo per gravi e documentati motivi. 6. All atto dell assegnazione lo studente, per essere ammesso nelle strutture abitative e prendere possesso dell appartamento, deve: f) essere munito di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento accompagnato dal documento stesso in originale; g) sottoscrivere in tutte le sue parti l atto di ammissione, che comporta la piena accettazione del presente Regolamento del comprensorio Urban e l obbligo di conduzione dell appartamento con diligenza al fine di assicurare la migliore conservazione possibile dell appartamento stesso e del patrimonio ricevuto in uso; h) presentare l attestazione dell avvenuto versamento del deposito cauzionale, nella misura indicata nel bando di concorso per il servizio abitativo, a garanzia delle proprie obbligazioni e responsabilità; i) presentare, qualora il bando lo preveda, l attestazione dell avvenuto pagamento della retta mensile; j) firmare il verbale di consegna contenente indicazioni sullo stato degli arredi dell appartamento assegnato, previa verifica dell esattezza di quanto riportato nel verbale stesso. 7. Per l assegnazione del posto alloggio è condizione non avere debiti nei confronti dell ARDISS né avere subito due richiami scritti nell anno accademico precedente. 8. In caso di mancato o parziale adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, lo studente perde il diritto all assegnazione del posto alloggio. Art. 6 (Doveri e divieti) 5. L ARDISS mette a disposizione degli assegnatari di posto alloggio coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperta e copriletto. 6. Nel comprensorio Urban il comportamento del singolo deve essere improntato all osservanza delle regole fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione, necessarie a garantire la quotidiana convivenza con gli altri ospiti e con il personale dedicato. 7. L assegnatario è tenuto a: 57

58 58 denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione. L ARDISS sospenderà temporaneamente l assegnatario dall uso del posto alloggio, fino alla completa guarigione documentata da apposito certificato medico; rispettare scrupolosamente la destinazione e le modalità d uso delle strutture e degli oggetti interni al comprensorio; lasciare l alloggio completamente libero da effetti personali durante la chiusura estiva e natalizia del comprensorio; osservare un comportamento civile, fondato sul rispetto reciproco, evitando liti, alterchi e schiamazzi, rumori o odori molesti, limitando, altresì, l uso di strumenti sonori per non arrecare disturbo alle attività di studio e di riposo degli ospiti; provvedere all asporto quotidiano dell immondizia dal proprio alloggio, depositandola negli appositi cassonetti ubicati nel comprensorio; controllare l efficienza delle attrezzature, degli arredi e degli impianti, provvedendo a segnalare, tempestivamente, eventuali danni o guasti agli uffici preposti; pagare eventuali consumi energetici superiori al consumo medio per appartamento che sarà stimato dall ARDISS; consentire al personale incaricato l accesso all appartamento per l esecuzione di periodici controlli, delle pulizie e dell ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti e degli arredi; partecipare almeno una volta ad una giornata informativa sulle procedure antincendio e piani di evacuazione che sarà organizzata dall ARDISS; utilizzare, esclusivamente, elettrodomestici a basso consumo di energia quali tv, radio, lettori dvd, impianti stereofonici, computer, stampanti e scanner costruiti in conformità con le norme di sicurezza europee e dotati della relativa certificazione, solo previa autorizzazione scritta degli uffici tecnici dell ARDISS che terranno un apposito registro degli stessi; in caso di smarrimento o rottura della tessera magnetica versare all ARDISS l importo determinato dall Agenzia stessa quale rimborso del costo della tessera. 8. L assegnatario non deve: t) arrecare disturbo agli altri ospiti. Tra le ore e le ore 8.00 e tra le ore e le ore sono vietati suoni, canti, e rumori di qualsiasi tipo che arrechino disturbo alla tranquillità, al riposo ed allo studio. Nelle restanti ore della giornata l utilizzo di radio, televisori, impianti stereofonici e similari e il comportamento in generale non devono essere contrari alle norme di civile convivenza; u) ricevere ospiti nel proprio appartamento e nei vani scale prima delle ore 8.00 e dopo le ore 23.30; v) occupare un appartamento diverso da quello assegnato; w) accedere con autoveicoli o con motocicli propri o di eventuali ospiti, parcheggiare i veicoli negli spazi del comprensorio dell ARDISS, salvo in casi eccezionali appositamente autorizzati; x) praticare giochi d'azzardo; y) fumare negli appartamenti e nei vani scale;

59 z) gettare oggetti di qualsiasi natura dalle finestre; aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll) introdurre e tenere animali di qualsiasi specie negli appartamenti e nelle aree esterne annesse al comprensorio Urban; distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione di incendi, porte tagliafuoco, impianti, dispositivi di sicurezza e qualunque altra parte degli immobili; distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili all interno degli appartamenti o nelle aree comuni delle strutture abitative; deturpare o imbrattare qualsiasi cosa mobile che fa parte dell appartamento assegnato o che si trovi nei vani scale del comprensorio Urban o in aree ad esse annesse; collocare materiale di qualsiasi genere nei vani scale; imbrattare i muri, appendere bandiere, fogli, lenzuola, poster sulla porta d ingresso, sulle pareti o sul soffitto usando materiali che compromettano lo stato dei muri e delle porte; tenere qualsiasi comportamento che, comunque, contrasti con le norme civili e penali o con le regole consuetudinarie della corretta convivenza e rispetto dell ambiente; collocare sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l incolumità dei passanti o sia vietata dalla normativa vigente; utilizzare prese multiple, manomettere o danneggiare l impianto elettrico, i rilevatori di fumo o gli estintori; gettare o depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, gettare nei condotti di scarico di lavabi, W.C. e similari, materiali che possano otturare le tubazioni; attuare modificazioni, smontaggi o adattamenti degli arredi negli appartamenti, asportare mobili, lampade o apparecchiature dagli stessi; compiere azioni che possano arrecare danno agli altri ospiti, al personale in servizio, alla struttura o ai beni della comprensorio. Art. 7 (Accesso all alloggio di persone esterne) 6. All assegnatario è consentito far entrare nell alloggio, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.30, persone esterne in qualità di visitatori, purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti. 7. L assegnatario è garante, a tutti gli effetti, del comportamento tenuto dai propri ospiti all interno delle strutture abitative e rispondono delle inosservanze al presente Regolamento e di eventuali atti pregiudizievoli per il buon funzionamento del comprensorio. Art. 8 (Accesso agli alloggi da parte dell Agenzia) 5. L ARDISS è in possesso di copia delle chiavi o delle tessere magnetiche di accesso agli alloggi. 6. L accesso all appartamento da parte del personale dell ARDISS ha luogo alla presenza dello studente assegnatario: e) nel caso di periodici controlli che si effettuano d ufficio durante il periodo di assegnazione o a seguito di richiesta da parte degli assegnatari stessi; 59

60 f) in fase di assegnazione e restituzione del posto alloggio al fine della redazione dei verbali di consegna e di restituzione e della realizzazione della foto dell appartamento; g) i controlli di cui al punto a), diurni e notturni, sono effettuati da un dipendente dell ARDISS, all uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell Agenzia o da un rappresentante degli studenti del comprensorio nel caso di impedimento del primo. 7. In assenza degli assegnatari l accesso all appartamento ha luogo senza preavviso: f) per attuare, all inizio ed alla fine del periodo di assegnazione, sopralluoghi di verifica delle condizioni dell appartamento, o nell ambito di controlli finalizzati alla manutenzione o al controllo della conformità alle norme vigenti degli eventuali elettrodomestici; g) per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o per motivi di sicurezza all interno dell appartamento; h) per prolungata assenza dell assegnatario o nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che l appartamento risulti indebitamente occupato da non assegnatari; i) per controlli igienico-sanitari; j) per qualsiasi altro accadimento fondato e ritenuto dall Agenzia meritevole di chiarimento immediato. h) l accesso agli appartamenti è consentito ad un dipendente dell ARDISS, all uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell Agenzia o da un rappresentante degli studenti del comprensorio nel caso di impedimento del primo. 8. È comunque consentito l accesso agli alloggi da parte del personale incaricato della pulizia, negli orari e tempi stabiliti dall ARDISS. Art. 9 (Modalità di pagamento della retta per gli assegnatari) 6. La retta è un corrispettivo fisso mensile, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Qualora l assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo giorno di ogni mese e comunque entro il 15 (quindici) del mese, la retta dovrà essere corrisposta per intero; dal 16 (sedici) del mese in poi dovrà essere corrisposta mezza mensilità. 7. La prima retta relativa alle nuove assegnazioni deve essere versata entro 15 (quindici) giorni dal momento dell assegnazione. 8. Solo per il mese di gennaio di ogni anno la retta può essere versata entro il giorno 15 (quindici) compreso. In caso di ritardato pagamento si procederà all applicazione di una mora determinata dall ARDISS, salvo gravi e comprovati motivi. Nel caso di mancato pagamento di numero 2 (due) rette anche non consecutive, si procederà alla revoca del posto alloggio, che preclude l accesso al beneficio per l anno accademico successivo. 9. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite annualmente dall'apposito bando di concorso. 10. Lo studente assegnatario è tenuto a conservare le ricevute attestanti i pagamenti al fine di poterne rilevare le date di effettuazione. 60

61 Art. 10 (Importi e modalità di pagamento) 1. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite dall ARDISS. Art. 11 (Utilizzo dei locali lavanderia) 7. L ARDISS mette a disposizione esclusiva degli studenti assegnatari due locali ad uso lavanderia comprendenti macchine lavatrici e asciugatrici. 8. L ARDISS provvede a sovrintendere nei modi ritenuti più opportuni all utilizzo ed alla gestione del locale. Art. 12 (Restituzione dell appartamento e svincolo del deposito cauzionale) 6. L appartamento deve essere lasciato libero entro le ore 9.00 dell ultimo giorno indicato dal bando di concorso nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso. 7. L assegnatario si impegna a comunicare con 15 giorni di anticipo la data della propria partenza qualora preceda il termine indicato nel bando. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto con l assegnatario e con il personale dell ARDISS, nel corso del quale l assegnatario sottoscrive il verbale di restituzione e successivamente consegna la chiave e la tessera magnetica dell appartamento all addetto degli uffici preposti. 8. Il deposito cauzionale viene restituito, entro 60 giorni dalla consegna della chiave e della tessera magnetica di accesso all appartamento, decurtato delle spese per eventuali pulizie straordinarie e per eventuali danni arrecati all appartamento da parte dello studente assegnatario o da un suo ospite ed al netto di eventuali somme trattenute, al fine di sanare posizioni debitorie dello studente nei confronti dell ARDISS. 9. Nel caso in cui l importo della cauzione venga decurtato per il pagamento di eventuali danni lo studente assegnatario di posto alloggio deve reintegrarla entro 15 giorni naturali dall apposita comunicazione. Art. 13 (Decadenza e revoca) 5. Lo studente assegnatario decade dal diritto al posto alloggio nei seguenti casi: k) omessa presenza o mancato invio dell apposita delega per l assegnazione del posto alloggio nel giorno e nell ora indicati dall ARDISS, salvo grave e comprovato impedimento da valutarsi da parte dell ufficio competente; l) trasferimento ad altra sede universitaria; m) rinuncia irrevocabile al proseguimento degli studi; n) decorsi 30 giorni dalla data di ottenimento del titolo di studio universitario; o) irrogazione di due richiami scritti; 61

62 6. Allo studente assegnatario è revocato il diritto al posto alloggio nei seguenti casi: a) rilascio di dichiarazioni false o presentazione di documentazione non rispondente al vero; b) mancato pagamento di numero 2 (due) rette, anche non consecutive; c) cessione a terzi del proprio posto alloggio anche solo temporaneamente e gratuitamente; d) cessione del proprio posto alloggio in sublocazione; e) ospitalità concessa a persona sconosciuta all Agenzia; f) mancata presentazione ai competenti uffici, per più di una settimana e senza giustificati motivi, nel caso di chiamata urgente per comportamenti sospetti o lesivi dell ordine interno; g) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietati dalla legge; h) compimento di atti finalizzati a distruggere, deturpare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione di incendi, impianti, porte tagliafuoco, dispositivi di sicurezza o qualunque altra parte degli immobili; j) mancato risarcimento danni; k) mancata partecipazione ai corsi sulla sicurezza di cui all articolo 19; l) mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dall art. 12, comma 3, del presente Regolamento. 9. Gli illeciti di cui al precedente comma 2, lettera a) comportano l attivazione, a seconda dei casi, di procedimenti penali, civili ed amministrativi. Art. 14 (Responsabilità degli studenti assegnatari) 11. Lo studente assegnatario è responsabile per i danni e gli ammanchi verificatisi nel proprio appartamento. 12. L assegnatario è responsabile personalmente e solidalmente con tutti gli altri assegnatari qualora l autore di un danno ai vani scale dell edificio non sia identificabile. 13. Tutte le spese sostenute dall ARDISS per il ripristino dell appartamento sono a carico dello studente assegnatario che è tenuto al rimborso nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dall ARDISS per la riparazione del bene danneggiato o per l acquisto di un bene nuovo, ove non sia possibile procedere alla riparazione del bene stesso. 14. Nell ipotesi di danni arrecati ai vani scale tutti gli studenti assegnatari sono tenuti, solidalmente, al rimborso delle spese sostenute dall ARDISS per il ripristino. L ARDISS, a tal fine, procederà innanzitutto ad incamerare, per l importo posto a carico di ciascun ospite, le cauzioni versate. In caso di incapienza l ARDISS stesso provvederà a richiedere il risarcimento del danno ulteriore intraprendendo, in caso di inadempimento, le necessarie azioni legali. 15. L ARDISS non si assume alcuna responsabilità per ammanchi di effetti personali o valori o denaro o quant altro tenuto dagli studenti all interno degli appartamenti loro assegnati o che, comunque, siano stati sottratti nei vani scale del comprensorio Urban o aree ad esso connesse. 62

63 Art. 15 (Oneri dell ARDISS) 3. Rimangono a carico dell ARDISS, secondo le modalità decise dallo stesso: k) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; l) la sostituzione dei beni usurati da vetustà; m) l effettuazione del servizio di pulizia degli immobili; n) l effettuazione del servizio di uffici preposti; o) la fornitura degli effetti letterecci di cui all art. 6, comma 1, del presente regolamento. Art. 16 (Chiusura estiva / natalizia disponibilità dell appartamento da parte dell amministrazione) 9. Salvo diversa decisione dell ARDISS la casa dello studente rimane chiusa durante i periodi estivi e natalizi secondo il calendario fissato di anno in anno dal bando di concorso. 10. Per il periodo compreso tra il primo e l ultimo giorno di luglio lo studente assegnatario ha facoltà di mettere a disposizione dell ARDISS l alloggio libero da ogni effetto personale, provvedendo a consegnare al personale la chiave o la tessera magnetica di accesso alla appartamento, purché ne dia notizia all ARDISS entro la data stabilita dall Ente stesso. 11. L ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti negli alloggi. Art. 17 (Disponibilità dell appartamento per assenze dell assegnatario per motivi di studio) 7. Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale o che si rechi all estero per motivi di studio per un periodo di tempo superiore ad un mese è tenuto a darne immediata comunicazione all ARDISS. Egli potrà decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all estero, non pagando le rette per il periodo di assenza, durante il quale l ARDISS potrà utilizzare l appartamento assegnandolo ad altri ospiti oppure decidere di continuare ad avere la disponibilità dell appartamento e pagare le rette. 8. La medesima decisione dovrà essere presa anche dagli studenti che terminano il ciclo di studi presso un altro Ateneo e che occuperanno l appartamento nei mesi successivi all assegnazione. 9. L ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti negli appartamenti. art. 18 (Rinuncia definitiva al posto alloggio) 7. Lo studente assegnatario può rinunciare definitivamente all appartamento. La richiesta scritta, inviata via agli uffici competenti, deve pervenire almeno 63

64 15 giorni prima della data di restituzione dell appartamento e della chiave e della tessera magnetica di accesso. 8. Lo studente che lascia il posto alloggio deve sottoscrivere l apposito verbale di restituzione e consegnare la chiave e la tessera magnetica di accesso. 9. Nel caso in cui lo studente non ottemperi agli adempimenti del presente articolo, l importo della cauzione versato al momento dell assegnazione viene trattenuto dall ARDISS. Art. 19 (Misure di sicurezza) 23. Lo studente assegnatario, all atto dell ammissione, deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. L ospite si impegna a partecipare alle attività formative e informative organizzate dall ARDISS, aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti e secondo quanto prescritto dagli organi preposti. La mancata partecipazione ai Corsi sulla Sicurezza da parte degli ospiti prevede l applicazione dell art. 13 del presente regolamento. 24. È vietato depositare o immagazzinare materiali, attrezzature e suppellettili combustibili e/o infiammabili. 25. È vietato spostare gli estintori dalle posizioni predisposte e danneggiarne l integrità, così come depositare materiali o attrezzature in modo che ne sia impedita la vista o reso difficile l utilizzo. 26. È vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo all interno della struttura. 27. È vietato impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza a vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi. 28. È vietato depositare e accumulare in maniera incontrollata i rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente. 29. È vietato il deposito temporaneo di attrezzature, arredi, materiali o rifiuti lungo le vie di uscita, così come di qualsiasi altro oggetto che impedisca o limiti il deflusso delle persone in situazioni di emergenza. 30. È vietato fumare in tutte le aree interne del comprensorio: il divieto è evidenziato da apposita segnaletica. 31. Le riparazioni e gli interventi sull impianto elettrico, così come su ogni impianto tecnologico, devono essere eseguiti da personale competente e qualificato. Art.20 (Sanzioni disciplinari) 10. Lo studente assegnatario che non osservi le disposizioni contenute nel presente regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il buon funzionamento delle case dello studente è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari; 64

65 d) contestazione delle infrazioni commesse, con eventuale sospensione del diritto di accesso alle case dello studente; e) sospensione immediata nel caso di comportamenti scorretti e gravi tali da pregiudicare la quiete pubblica e costituire pericolo per gli altri studenti; f) revoca del beneficio del posto alloggio. 11. La contestazione degli addebiti sanzionabili viene recapitata direttamente all interessato ovvero comunicata con lettera raccomandata. 12. L interessato può presentare all ARDISS le proprie controdeduzioni scritte e tutti gli elementi ritenuti utili a chiarire la sua posizione, nonché chiedere di essere sentito dall ufficio competente. 13. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute meritevoli di accoglimento, all interessato viene irrogato da parte dell Agenzia il richiamo scritto. 14. L irrogazione di due richiami scritti determina la decadenza dal posto alloggio. 15. La revoca del posto alloggio viene disposta immediatamente in tutti i casi previsti dal presente Regolamento. 16. Nel caso di assunzione del provvedimento di revoca l alloggio deve essere lasciato tassativamente entro i 3 (tre) giorni naturali consecutivi, successivi alla ricezione della comunicazione. 17. A seguito della revoca lo studente resta escluso dalla possibilità di partecipare al bando di concorso per l anno successivo. 18. Contro i provvedimenti di revoca l interessato può presentare ricorso all autorità giudiziaria competente nei termini previsti dalla vigente normativa. Art. 21 (Comitato degli studenti) 7. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo legame con gli studenti assegnatari di posto alloggio, l ARDISS favorisce la formazione, nel comprensorio Urban, di un Comitato di studenti eletto dall assemblea degli studenti assegnatari di posto alloggio nel relativo comprensorio. 8. L assemblea viene convocata entro il 15 dicembre di ogni anno. Ha il compito di eleggere i propri rappresentanti, fino ad un massimo di due per il comprensorio Urban. Deve essere stilato apposito verbale da consegnare all ARDISS. L assemblea ha il compito di comunicare all ARDISS i nominativi dei componenti il Comitato. 9. Il Comitato ha funzioni consultive in merito a problematiche generali o specifiche concernenti la vita all interno del comprensorio Urban. Art. 22 (Chiusura per danneggiamenti) 3. Qualora, in seguito al danneggiamento di impianti, gli edifici non risultino conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza o di pubblica sicurezza, l ARDISS disporrà la chiusura degli stessi fino all avvenuto ripristino degli impianti. 65

66 Art. 23 (Norme di rinvio) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni inerenti alle strutture alberghiere, alle norme del codice civile e penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia. Art. 24 (Entrata in vigore) 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 66

67 Regolamento Casa dello studente di Udine V-le Ungheria Art. 1 (Residenze universitarie) 1. Le Residenze Universitarie sono strutture abitative, in proprietà od in uso all Ardiss, destinate prioritariamente alla ricettività di studenti universitari italiani e stranieri, frequentanti i corsi dell Università degli Studi di Udine e dell Istituto per l alta formazione artistica e musicale di Udine. 2. Tali Residenze possono essere utilizzate dall Ardiss, oltreché per garantire il diritto allo studio nei termini previsti dalle normative vigenti, anche per fini diversi quali: a) ospitalità, nel corso dell intero anno, per favorire la mobilità internazionale degli studenti; b) foresteria temporanea; c) ospitalità per convegni e congressi; d) ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti di Enti ed Istituzioni, sulla base di convenzioni da stipulare con l Ardiss o comunque, in assenza di convenzione, previa autorizzazione dell Ardiss; e) altri usi espressamente autorizzati dal Direttore dell Ardiss. 3. I periodi di apertura e chiusura delle residenze sono stabiliti nel bando di concorso pubblicato annualmente dall Ardiss. Art. 2 (Tipologie abitative) 1. La tipologia delle Residenze è diversificata con l offerta di camere singole e doppie, con servizi. Alcune di queste strutture sono predisposte e attrezzate per il soggiorno di studenti diversamente abili. 2. Le residenze dispongono altresì di spazi ed ambienti comuni, destinati alla ristorazione, allo studio, all uso delle apparecchiature informatiche, ad attività culturali e ricreative, nonché di servizi di stireria e lavanderia. Art. 3 (Assegnazione del posto alloggio) 1. Agli studenti vincitori di concorso i posti alloggio vengono assegnati, sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 2. L Ardiss provvede d ufficio all assegnazione dei posti alloggio agli studenti diversamente abili o con altri problemi di salute o per casi di accertata incompatibilità. 3. Lo studente beneficiario del servizio abitativo, salvo giustificato motivo, è tenuto a prendere possesso dell alloggio esclusivamente nei giorni stabiliti dall Ardiss, pena la decadenza dal diritto all alloggio. Art. 4 (Deposito cauzionale) 1.Un deposito cauzionale infruttifero sarà versato dallo studente secondo la quantificazione, le modalità e i tempi stabiliti nel bando di concorso. 2. Il deposito cauzionale sarà restituito all assegnatario allorquando lo studente lascia l alloggio per mancanza di requisiti per ottenerlo, per ultimazione del corso di studi, o per rinuncia, abbandono o revoca. 67

68 3. L assegnatario è tenuto a dare comunicazione al personale addetto al servizio di portineria della rinuncia definitiva o temporanea dell alloggio per permettere l immediato e congiunto esame per la rilevazione di eventuali danni cagionati alle strutture e agli arredi. 4. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l ingresso di altre persone. In caso contrario, sarà trattenuta la cauzione versata, salvo conguagli. 5. Il rimborso della cauzione è condizionato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi addebitabili allo studente ed accertati nel corso di un sopralluogo congiunto tra il personale addetto al servizio di portineria ed il beneficiario o un suo delegato ed alla consegna delle chiavi e del materiale in dotazione da parte dell ospite. Non si provvederà al rimborso di somme inferiori ad euro 10, Nel caso in cui vengano provocati danni agli spazi comuni non imputabili direttamente ad un colpevole, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra gli assegnatari della residenza e trattenuta dal deposito cauzionale. 7. Gli ospiti di cui all articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e) sono esentati dal deposito cauzionale di cui al presente articolo. Art. 5 (Consegna dell alloggio) 1.All arrivo l ospite presenta al gestore: a) fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento (accompagnata dal documento in originale); b) fototessera; c) attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale a favore dell Ardiss di Udine, secondo quanto previsto dal bando di concorso; d) atto di accettazione del posto alloggio e del presente Regolamento Interno per le Residenze Universitarie debitamente sottoscritto. 2. L ospite dovrà fornire all Ardiss i dati necessari alla compilazione della scheda d ingresso di cui all allegato Qualora non accetti il posto alloggio assegnato dall Ardiss, l ospite rinuncia al beneficio stesso per l anno accademico di riferimento. 4. La presentazione incompleta della documentazione richiesta non consente l assegnazione dell alloggio. Art. 6 (Verbale di consegna) 1. Prima dell assegnazione dell alloggio l ospite riceve e sottoscrive per accettazione il Verbale di consegna, contenente informazioni sullo stato della stanza assegnata e degli arredi. 2. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna non consente l assegnazione dell alloggio ed implica la rinuncia al beneficio stesso per l anno accademico di riferimento. Art. 7 (Utilizzo dell alloggio) 68

69 1. L ospite ha diritto all'uso del posto letto nei termini e secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso. Egli si impegna a rispettare le normali regole di vita comunitaria. Art. 8 (Trasferimento) 1. L Ardiss effettuerà il trasferimento d ufficio ad altro alloggio, nel caso di necessità di separare assegnatari la cui convivenza sia diventata difficile a causa di accertata incompatibilità. 2. L Ardiss, inoltre, può procedere per documentate esigenze organizzative, funzionali o di servizio, a trasferimenti dell assegnatario. 3. A seguito di provvedimenti disciplinari, per riparazione delle strutture o per cause di forza maggiore, potrà essere deciso il trasferimento d ufficio di un assegnatario da un alloggio ad un altro, secondo la disponibilità e a discrezione dell Ardiss. Il rifiuto del trasferimento comporta la revoca dell alloggio. 4. Gli assegnatari, in presenza di serie e documentate motivazioni, possono fare domanda di trasferimento in alloggio diverso da quello inizialmente assegnato. Le domande di trasferimento in corso d anno dovranno essere presentate in forma scritta all Ardiss. Le richieste potranno essere soddisfatte nei limiti della effettiva disponibilità di posti. Art. 9 (Norme di comportamento) 1. Gli ospiti delle Residenze sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle norme che attengono la vita in comunità. Gli assegnatari debbono mantenere altresì comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull educazione e sul reciproco rispetto. 2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltreché al personale dell Ardiss, anche alla responsabilità degli assegnatari e degli ospiti. Art. 10 (Responsabilità nell utilizzo della stanza e delle attrezzature assegnate) 1.L ospite si impegna: a) a usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata. Egli è responsabile dei danni arrecati alla propria stanza; b) a garantire il buon uso di tutti i beni mobili e immobili di uso comune, compresi attrezzature e arredi, assumendosi, insieme agli altri ospiti, la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alle parti comuni dell'edificio che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnato (arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art del Codice Civile anche qualora l autore del danno non sia identificabile; 2. Gli assegnatari di alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti: a) a lasciare l alloggio completamente libero di effetti personali durante la chiusura estiva della residenza universitaria, e nel corso dei periodi di non assegnazione dell alloggio. L Ardiss non risponde di eventuali danni o ammanchi; b) a non introdurre animali, ad eccezione di cani guida per non vedenti; 69

70 c) a non asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze, né procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro degli arredi in assenza di autorizzazione dell Ardiss; d) a non usare nella stanza assegnata fornelli elettrici o a gas, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti o autorizzati per iscritto dall Ardiss e) a non manomettere le porte delle stanze; 3. L uso delle cucine ai piani deve essere limitato alla preparazione delle prime colazioni. 4. L assegnatario che contragga una malattia trasmissibile o contagiosa deve lasciare l alloggio per la durata della malattia, dandone comunicazione all Ardiss; egli potrà essere riammesso nella residenza universitaria solamente in seguito ad autorizzazione del medico competente. 5. Nelle residenze universitarie sono banditi il fumo, i superalcolici e qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa. 6. Non è consentito organizzare feste o incontri conviviali rivolti alla generalità degli studenti. 7. In particolari occasioni gli assegnatari potranno essere autorizzati a tenere una festa, in appositi spazi che verranno individuati dall Ardiss. In ogni caso dovranno essere comunicati gli organizzatori responsabili, sui quali l Ardiss potrà rivalersi in caso di danni alle strutture o alle cose. Gli organizzatori saranno inoltre responsabili degli eventuali comportamenti che arrechino disturbo alla quiete pubblica. Art. 11 (Visite di persone estranee alla residenza) 1. L assegnatario può ricevere nel proprio alloggio, dalle ore 8.00 alle 24.00, persone estranee alla residenza. 2. Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità e le generalità dell assegnatario di cui è ospite, al personale di portineria e depositare un documento di riconoscimento che gli verrà riconsegnato al termine della visita. 3. L assegnatario sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei in visita e risponderà personalmente delle inosservanze da loro compiute al presente regolamento. 4. Dalle ore alle ore 8.00 nessuna persona diversa dagli assegnatari dovrà trovarsi nelle Residenze. 5. Gli assegnatari di alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti: a) a non cedere l alloggio a terze persone, a qualunque titolo e neppure temporaneamente, né ad occuparne uno diverso da quello assegnato; b) a non ospitare persone non autorizzate nell alloggio assegnato al di fuori degli orari consentiti. Art. 12 (Pulizie degli spazi assegnati) 1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell assegnatario. 2. L Ardiss non assume nessuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e quant altro da loro detenuto sia nell alloggio che negli spazi comuni. Art. 13 (Sale comuni e loro uso) 70

71 1. Le Residenze universitarie sono dotate di: a) sale studio. b) sale ricreative. 2. Gli studenti alloggiati hanno libero accesso alle sale studio. 3. L accesso alle sale ricreative termina alle ore 24, Le sale studio e ricreative sono dotate di strumenti di informazione, documentazione, didattici e culturali. 5. Le aule e gli spazi comuni sono a disposizione degli ospiti della residenza e dei visitatori. L uso delle cucine e delle lavanderie è riservato esclusivamente agli ospiti della residenza. 6. Gli spazi comuni possono essere utilizzati fino alle ore Eventuali deroghe a tale termine dovranno essere autorizzate. Art. 14 (Controlli ed ispezioni) 1. Il personale di portineria delle residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso agli alloggi Il personale incaricato, unitamente al responsabile della manutenzione è tenuto ad esercitare il controllo, rilevando eventuali infrazioni o comportamenti non consentiti e segnalandoli all Ardiss per l assunzione dei conseguenti provvedimenti. 3. Per indifferibili controlli agli impianti od interventi e riparazioni straordinarie ed urgenti, l accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza degli assegnatari della camera e senza preavviso. 4. Previo avviso, anche telefonico, agli assegnatari, l Ardiss si riserva di effettuare ulteriori controlli non solo per verificare lo stato degli alloggi o degli arredi, ma anche per garantire il rispetto del presente regolamento. Art. 15 (Comitato di rappresentanza degli studenti) 1. Presso ogni Residenza Universitaria è istituito un Comitato di rappresentanza degli studenti eletto dall Assemblea degli assegnatari, convocata almeno una volta l anno. 2. Le Assemblee sono valide qualora risulti presente il 50% più uno degli studenti assegnati alla Residenza. 3. Il Comitato ha funzioni consultive e rappresenta gli assegnatari di posto alloggio nella residenza universitaria nei confronti dell Ardiss per le problematiche attinenti all alloggio. Esso provvede ad eleggere un Coordinatore nella sua prima riunione. 4. Inoltre il Comitato può proporre, organizzare e realizzare attività culturali e ricreative, d intesa con il Consiglio di amministrazione dell Ardiss. 5. Il Comitato al suo interno può individuare singoli referenti per la gestione degli spazi comuni quali: lavanderie, sala biblioteca, sala musica, sala attività ricreative. I nominativi dei referenti devono essere comunicati agli ospiti mediante esposizione nelle apposite bacheche, e all Ardiss. 6. Ogni singolo assegnatario ha diritto di avanzare proposte ed iniziative al Comitato. Art. 16 (Servizio foresteria) 1. Presso le Residenze Universitarie è istituito un servizio di foresteria a pagamento con apposite camere, destinato a: 71

72 a) studenti iscritti all Università degli Studi di Udine, all Istituto per l alta formazione artistica e musicale di Udine o altre Università italiane, presenti a Udine per motivi di studio o di ricerca (dimostrabili con apposita certificazione); b) in caso di malattia o infortunio, debitamente documentati, a causa dei quali l assegnatario necessiti di assistenza domiciliare, previa autorizzazione da parte dell Ardiss, è consentito ospitare un parente o affine, o persona di propria fiducia, fino al perdurare della necessità dello studente. In questi casi l Ardiss declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali incidenti nei quali incorra l ospite. c) altri utenti temporaneamente presenti a Udine per motivi di studio o per incarichi accademici con l Università, comprovati da idonea documentazione. d) altri e diversi utenti presenti a Udine per iniziative culturali e di interesse pubblico generale. 2. La concessione dei posti in foresteria è comunque subordinata alle disponibilità. 3. Di norma il periodo di permanenza in foresteria non potrà superare gli 8 giorni, salvo casi particolari appositamente documentati ed autorizzati dal Dirigente o suo incaricato Le tariffe del servizio di foresteria sono determinate dal Consiglio di Amministrazione dell Ardiss. Il pagamento del posto alloggio dovrà essere anticipato. 5. Gli utenti il servizio sono tenuti ad effettuare la pulizia della camera e del bagno, nonché all osservanza del presente Regolamento Art. 17 (Retta alloggio) 1. La retta alloggio è determinata su base mensile. 2. Gli studenti che prendono possesso dell alloggio dal 16 in poi corrispondono metà importo della retta mensile. Nel caso in cui la decadenza dal diritto all alloggio di cui all articolo 3 avvenga dal 1 al 15 del mese, lo studente è tenuto al pagamento di metà dell importo della retta mensile. 3. Le tariffe per i soggetti di cui all articolo 1, comma 2, sono determinate dal Consiglio di amministrazione. Art. 18 (Modalità di pagamento della retta) 1. Qualora gli assegnatari del posto alloggio risultino anche beneficiari della borsa di studio l importo relativo alla retta mensile verrà automaticamente trattenuto dall importo della Borsa di studio. 2. Gli studenti che risultino esclusivamente assegnatari del posto alloggio corrispondono la retta con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso la Tesoreria dell Ardiss, o bonifico bancario sul c/c della Tesoreria se il pagamento è una tantum (es. pagamento della cauzione); b) servizio RID di domiciliazione bancaria per l addebito automatico in conto corrente delle rette mensili degli studenti. Sulla base del Modello RID, sottoscritto dallo studente o dal genitore, Istituto Tesoriere dell Ardiss, a fronte di un archivio predisposto dall Ente secondo il tracciato standard Setif, provvede ad addebitare, alle previste scadenze, tutti i conti correnti dei debitori, accantonando il controvalore in un conto corrente transitorio in attesa di ricevere, entro i 7 giorni lavorativi successivi, eventuali insoluti; 72

73 3. In presenza di documentati problemi che rendano impossibile il ricorso alla domiciliazione bancaria, lo studente assegnatario, previa richiesta scritta, corrisponde la retta su base mensile secondo le modalità definite dall Ardiss. 4. L assegnatario dell alloggio o un suo delegato, in sede di pagamento, dovrà esplicitamente dichiarare che le spese postali e quant altro si aggiunga alle somme da versare sono a proprio carico. 5. Nel caso in cui per qualsiasi motivo la borsa di studio dovesse essere revocata, lo studente dovrà pagare le rette alloggio in proporzione al periodo di occupazione della stanza. Sarà cura dell Ardiss confermare o meno il beneficio dell alloggio, rispetto al motivo che ha prodotto la revoca della borsa di studio. 6. I soggetti di cui all articolo 1, comma 2, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute prima dell ammissione alla Casa dello studente. Art. 19 (Decadenza dal diritto all alloggio) 1. Qualora l assegnatario termini gli studi prima della scadenza prevista dal bando di concorso gli sarà concesso di usufruire dell'alloggio fino alla scadenza prevista dal bando, per comprovati motivi, previa richiesta scritta all Ardiss, con le modalità e i costi stabiliti per gli assegnatari non idonei al bando di concorso. 2. Lo studente decade dal posto alloggio nei seguenti casi: a) ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta; b) omessa presentazione dello studente per l assegnazione del posto alloggio secondo il calendario indicato dall Ardiss, salvo l insorgere di un comprovato impedimento; c) per trasferimento ad altra sede universitaria; d) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi; e) per aver conseguito la laurea, a decorrere dal 15 giorno successivo alla data di laurea; f) per inadempimento nei pagamenti delle rette, qualora non assegnatari anche della borsa di studio; g) per rinuncia definitiva al posto alloggio. 3. L assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta all Ardiss: a) del conseguimento della laurea; b) dell avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria; c) dell avvenuta interruzione degli studi. 4. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a studenti non più assegnatari, depositati nella Residenza, non siano ritirati dagli interessati, l Ardiss provvederà alla loro definitiva rimozione. Art. 20 (Sanzioni) 1. Lo studente che contravviene alle disposizioni previste dal presente regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza, è soggetto alle seguenti sanzioni: a) Richiamo scritto. b) Sospensione del beneficio. c) Revoca del beneficio. Art

74 (Richiamo scritto) 1. Il richiamo consiste in una contestazione scritta all assegnatario. Art. 22 (Sospensione del beneficio) 1. La sospensione del beneficio, fino ad un massimo di sessanta giorni, viene disposta nei casi di grave violazione o per aver commesso una mancanza anche lieve dopo aver subito, nello stesso anno accademico, il richiamo scritto di cui all articolo Qualora le circostanze lo esigano, per motivi cautelari lo studente può essere sospeso con effetto immediato, in attesa degli accertamenti. 74 Art. 23 (Revoca del beneficio) 1. La revoca del beneficio è disposta nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all Ardiss o a terzi, o in presenza di più di una sospensione. 2. In particolare, l alloggio viene revocato all assegnatario nei seguenti casi: a) cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga; b) cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso all alloggio; c) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge; d) mancato pagamento della retta, e mancata liquidazione delle somme dovute per spese; e) dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dell assegnatario; f) modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), la revoca dell alloggio implica l esclusione dal concorso alloggi per gli anni accademici successivi. Art. 24 (Informativa sulla privacy degli ospiti) 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell Ente. 2. I dati relativi alle generalità dell ospite sono comunicati, ai sensi della legge 18 maggio 1978, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), all Autorità locale di Pubblica Sicurezza. 3. A garanzia degli utenti e del patrimonio, presso ogni residenza è in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

75 4. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all interessato sono garantiti i diritti di cui all articolo 7 del d.lgs 196/ Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: Ardiss ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITA ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI UDINE. Responsabile del trattamento è il Direttore dell Ardiss. 6. Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale dell Ardiss e, per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal personale incaricato dall Ardiss. Tali dati possono essere comunicati, dietro formale richiesta, all Autorità giudiziaria o di polizia. 7. Con la sottoscrizione dell atto di accettazione del posto alloggio l ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell Ardiss di Udine e siano utilizzati dall Ardiss per le proprie attività istituzionali, promosse e/o organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. 75

76 Regolamento Casa dello studente di Udine Polo Rizzi Art. 1 (Residenza universitaria del Polo scientifico dei Rizzi) 1. La Residenza Universitaria del Polo scientifico dei Rizzi (d ora in avanti Residenza ) è una struttura abitativa, di proprietà dell Erdisu di Udine (d ora in avanti Erdisu ), destinata prioritariamente alla ricettività di studenti universitari italiani e stranieri, frequentanti i corsi di Area Scientifica dell Università degli Studi di Udine (d ora in avanti Università ) e i corsi dell Istituto per l alta formazione artistica e musicale J. Tomadini di Udine (d ora in avanti Conservatorio ). 2. Tale Residenza può essere utilizzata dall Erdisu, oltreché per garantire il diritto allo studio nei termini previsti dalle normative vigenti, anche per fini diversi quali: a) ospitalità, nel corso dell intero anno, per favorire la mobilità internazionale degli studenti; b) foresteria temporanea; c) ospitalità per convegni e congressi; d) ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti di Enti ed Istituzioni, sulla base di convenzioni da stipulare con l Erdisu o comunque, in assenza di convenzione, previa autorizzazione dell Erdisu; e) altri usi espressamente autorizzati dal Direttore dell Erdisu. 3. I periodi di apertura e chiusura della Residenza sono stabiliti nel bando di concorso pubblicato annualmente dall Erdisu. Art. 2 (Tipologie abitative) 1. La tipologia delle stanze disponibili nella Residenza è diversificata con l offerta di camere singole e doppie, con servizi. Alcune di queste sono predisposte e attrezzate per il soggiorno di studenti diversamente abili. 2. La Residenza dispone altresì di spazi e ambienti comuni, destinati alla ristorazione, allo studio, all uso delle apparecchiature informatiche, ad attività culturali e ricreative, nonché di servizi di stireria e lavanderia. Art. 3 (Assegnazione del posto alloggio) 1. Agli studenti vincitori di concorso i posti alloggio vengono assegnati, sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 2. L Erdisu provvede d ufficio all assegnazione dei posti alloggio agli studenti diversamente abili o con altri problemi di salute o per casi di accertata incompatibilità. 3. Lo studente beneficiario del servizio abitativo, salvo giustificato motivo, è tenuto a prendere possesso dell alloggio esclusivamente nei giorni stabiliti dall Erdisu, pena la decadenza dal diritto all alloggio. 76 Art. 4

77 (Deposito cauzionale) 1. Un deposito cauzionale infruttifero sarà versato dallo studente secondo la quantificazione, le modalità e i tempi stabiliti nel bando di concorso. 2. Il deposito cauzionale sarà restituito all assegnatario allorquando lo studente lascia l alloggio per mancanza di requisiti per ottenerlo, per ultimazione del corso di studi, o per rinuncia, abbandono o revoca. 3. L assegnatario è tenuto a dare comunicazione al personale dell Erdisu della rinuncia definitiva o temporanea dell alloggio per permettere l immediato e congiunto esame per la rilevazione di eventuali danni cagionati alle strutture e agli arredi. 4. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia e igiene pari a quelli in cui gli sono stati consegnati, tali da consentire l ingresso di altre persone. In caso contrario tutta o parte della cauzione versata sarà trattenuta per interventi di pulizia, igienizzazione e ripristino, salvo conguagli. 5. Il rimborso della cauzione è condizionato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi addebitabili allo studente ed accertati nel corso di un sopralluogo congiunto tra il personale dell Erdisu e il beneficiario o un suo delegato e alla consegna delle chiavi e del materiale in dotazione da parte dell ospite. Non si provvederà al rimborso di somme inferiori a euro 10, Nel caso in cui vengano provocati danni agli spazi comuni non imputabili direttamente ad un colpevole, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra gli assegnatari della residenza e trattenuta dal deposito cauzionale. 7. Gli ospiti di cui all articolo 1, comma 2, lettere b), c), d) ed e) possono essere esentati dal deposito cauzionale di cui al presente articolo. 1. All arrivo l ospite presenta al gestore: Art. 5 (Consegna dell alloggio) a) fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento (accompagnata dal documento in originale); b) fototessera; c) attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale a favore dell Erdisu, secondo quanto previsto dal bando di concorso; d) atto di accettazione del posto alloggio e del presente Regolamento Interno per la Residenza Universitaria del Polo dei Rizzi debitamente sottoscritto. 2. L ospite dovrà fornire all Erdisu i dati necessari alla compilazione della scheda d ingresso di cui all allegato Qualora non accetti il posto alloggio assegnato dall Erdisu, l ospite rinuncia al beneficio stesso per l anno accademico di riferimento. 77

78 4. La presentazione incompleta della documentazione richiesta non consente l assegnazione dell alloggio. Art. 6 (Verbale di consegna) 1. Prima dell assegnazione dell alloggio l ospite riceve e sottoscrive per accettazione il Verbale di consegna, contenente informazioni sullo stato della stanza assegnata e degli arredi. 2. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna non consente l assegnazione dell alloggio ed implica la rinuncia al beneficio stesso per l anno accademico di riferimento. Art. 7 (Utilizzo dell alloggio) 1. L ospite ha diritto all'uso del posto letto nei termini e secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso. Egli si impegna a rispettare le normali regole di vita comunitaria. 2. L Erdisu non assume nessuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e quant altro da loro detenuto sia nell alloggio che negli spazi comuni. Art. 8 (Trasferimento) 1. L Erdisu effettuerà il trasferimento d ufficio ad altro alloggio, nel caso di necessità di separare assegnatari la cui convivenza sia diventata difficile a causa di accertata incompatibilità. 2. L Erdisu, inoltre, può procedere per documentate esigenze organizzative, funzionali o di servizio, a trasferimenti dell assegnatario. 3. A seguito di provvedimenti disciplinari, per riparazione delle strutture o per cause di forza maggiore, potrà essere deciso il trasferimento d ufficio di un assegnatario da un alloggio ad un altro, secondo la disponibilità e a discrezione dell Erdisu. Il rifiuto del trasferimento comporta la revoca dell alloggio. 4. Gli assegnatari, in presenza di serie e documentate motivazioni, possono fare domanda di trasferimento in alloggio diverso da quello inizialmente assegnato. Le domande di trasferimento in corso d anno dovranno essere presentate in forma scritta all Erdisu. Le richieste potranno essere soddisfatte nei limiti della effettiva disponibilità di posti. Art. 9 (Norme di comportamento) 1. Gli ospiti delle Residenze sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle norme che attengono la vita in comunità. Gli assegnatari debbono mantenere altresì comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull educazione e sul reciproco rispetto. 2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltreché al personale dell Erdisu, anche alla responsabilità degli assegnatari e degli ospiti. 78

79 3. Ciascun ospite della Residenza è tenuto a segnalare il mancato rispetto delle norme comportamentali contenute in questo regolamento ai Responsabili di cui all art. 11 o al personale dell Erdisu. Art. 10 (Responsabilità nell utilizzo della stanza e delle attrezzature assegnate) 1. L ospite si impegna: a) a usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata. Egli è responsabile dei danni arrecati alla propria stanza; b) a garantire il buon uso di tutti i beni mobili e immobili di uso comune, compresi attrezzature e arredi, assumendosi, insieme agli altri ospiti, la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alle parti comuni dell'edificio che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnato (arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art del Codice Civile anche qualora l autore del danno non sia identificabile. 2. La Residenza è dotata di un sistema integrato di gestione, controllo e memorizzazione degli accessi. Per consentire agli ospiti l accesso in autonomia alla Residenza a ognuno di essi viene consegnata, all atto dell accettazione dell alloggio, una tessera magnetica (d ora in avanti badge ) che deve essere restituita all Erdisu al termine della permanenza nella Residenza. 3. Il badge è strettamente personale e in nessun caso dev essere ceduto dall ospite a cui è stato consegnato ad altri assegnatari, ospiti o terzi. In caso di rottura, smarrimento o furto del bagde l Erdisu provvederà a rilasciare un duplicato dello stesso all ospite e a trattenere dalla cauzione di cui all art. 4 da egli versata un importo pari a 10, Ogni accesso alla Residenza viene registrato per mezzo del sistema integrato di controllo accessi e di videosorveglianza. L accesso di persone estranee è consentito nei modi e termini previsti dal presente Regolamento e ricade sotto la personale responsabilità dell ospite che lo permette. 5. Gli assegnatari di alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti: a) a lasciare l alloggio completamente libero di effetti personali durante i periodi di chiusura della Residenza universitaria, e nel corso dei periodi di non assegnazione dell alloggio. L Erdisu non risponde di eventuali danni o ammanchi; b) a non introdurre animali, ad eccezione di cani guida per non vedenti; c) a non asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze, né procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro degli arredi in assenza di autorizzazione dell Erdisu; d) a non usare nella stanza assegnata fornelli elettrici o a gas, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti o autorizzati per iscritto dall Erdisu; e) a non manomettere le porte delle stanze; f) a dotarsi e ad impiegare tutti i capi di biancheria per l igiene del letto e del bagno (lenzuola, federa, asciugamani, ecc.) non direttamente forniti dall Erdisu. Sarà sempre cura degli assegnatari provvedere al mantenimento del perfetto stato di igiene e pulizia dei capi, sia forniti dall Erdisu che autonomamente approvvigionati, e di effettuare un accurato lavaggio degli stessi prima di lasciare definitivamente la Residenza; g) a mantenere costantemente la stanza e il bagno che vengono loro assegnati, oltre che gli spazi comuni utilizzati, in condizioni di ordine e igiene pari a quelle in cui sono stati consegnati loro. A tal fine sono tenuti a dotarsi di tutti gli strumenti e i presidi necessari e non direttamente forniti dall Erdisu; 79

80 f) a effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti nelle loro stanze e negli spazi comuni utilizzati secondo le disposizioni dell Erdisu e dell azienda comunale incaricata della raccolta. Sono altresì tenuti a conferire i rifiuti correttamente differenziati negli appositi spazi di raccolta collocati all esterno della Residenza; g) a frequentare interamente i corsi di formazione per gli addetti incaricati delle attività di Gestione delle Emergenze in materia di Primo Soccorso e in materia di Prevenzione e Protezione Antincendio Rischio Medio che si terranno in date definite dall Erdisu e che permetteranno di formare le squadre di addetti alla Gestione delle Emergenze. Ai corsi prenderanno parte gli studenti che si proporranno su base volontaria o, nel caso in cui il numero di studenti volontari per ciascun piano non sia sufficiente, l Ente provvederà d ufficio alla nomina degli studenti tenuti a partecipare a tali corsi. Il mancato svolgimento del corso determinerà la perdita del posto alloggio. Tutti gli assegnatari pertanto devono rendersi disponibili a svolgere il suddetto incarico; sarà cura dell Ente provvedere a fornire le informazioni e la formazione necessarie per l espletamento del mandato, nonché le attrezzature adeguate. 6. L uso delle cucine di pertinenza della stanza assegnata dev essere sempre attuato nel pieno rispetto delle norme del presente Regolamento e di rispettosa e corretta convivenza. Esse dovranno essere mantenute in stato di pulizia e igiene pari a quello in cui sono state consegnate agli ospiti. 7. È assolutamente vietato l uso di elettrodomestici o utensili elettrici per la preparazione di cibi diversi da quelli installati e autorizzati dall Erdisu. È in ogni caso sempre vietato l uso di elettrodomestici o utensili a gas. 8. L assegnatario che contragga una malattia trasmissibile o contagiosa deve lasciare l alloggio per la durata della malattia, dandone comunicazione all Erdisu; egli potrà essere riammesso nella residenza universitaria solamente in seguito ad autorizzazione del medico competente. 9. Nelle residenze universitarie sono banditi il fumo, i superalcolici e qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa. 10. Non è consentito organizzare feste o incontri conviviali rivolti alla generalità degli studenti. 11. In particolari occasioni gli assegnatari potranno essere autorizzati a tenere una festa, in appositi spazi che verranno individuati dall Erdisu. In ogni caso dovranno essere comunicati gli organizzatori responsabili, sui quali l Erdisu potrà rivalersi in caso di danni alle strutture o alle cose. Gli organizzatori saranno inoltre responsabili degli eventuali comportamenti che arrechino disturbo alla quiete pubblica. Art. 11 (Responsabili e Vice Responsabili della Residenza) 1. L Erdisu individua, per ognuno degli edifici che compongono la Residenza, due studenti che vengono incaricati della funzione di Responsabile e Vice Responsabile dello stesso. 2. Il Responsabile e il Vice Responsabile hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme del presente Regolamento e, comunque, della rispettosa convivenza, all interno di tutta la Residenza e, in particolare, dell edificio di loro competenza. 80

81 3. Rientra tra i compiti del Responsabile e del Vice Responsabile l apertura e la chiusura delle aule studio e ricreative negli orari stabiliti dall Erdisu. 4. Il Responsabile e il Vice Responsabile sono tenuti a segnalare tempestivamente all Erdisu gli episodi di mancato rispetto del presente Regolamento e di qualsiasi altra disposizione impartita dall Erdisu agli ospiti della Residenza. 5. Al Responsabile e al Vice Responsabile possono anche essere conferiti gli incarichi di coordinatore per la gestione delle emergenze e di addetto alle squadre antincendio, evacuazione e primo soccorso (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) previa adeguata e specifica formazione. Art. 12 (Visite di persone estranee alla Residenza) 1. L assegnatario può ricevere nel proprio alloggio, dalle ore 8.00 alle 24.00, persone estranee alla residenza. 2. Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità e le generalità dell assegnatario di cui è ospite, ai responsabili di cui all art. 11 o al personale dell Erdisu. 3. L assegnatario sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei in visita e risponderà personalmente delle inosservanze da loro compiute al presente regolamento. 4. Dalle ore alle ore 8.00 nessuna persona diversa dagli assegnatari dovrà trovarsi nelle Residenze. 5. Gli assegnatari di alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti: a) a non cedere l alloggio a terze persone, a qualunque titolo e neppure temporaneamente, né ad occuparne uno diverso da quello assegnato; b) a non ospitare persone non autorizzate nell alloggio assegnato al di fuori degli orari consentiti. Art. 13 (Pulizie degli spazi assegnati) 1. La pulizia e l igiene di tutti gli ambienti della Casa dello Studente costituiscono condizione imprescindibile per la corretta convivenza e per il mantenimento in buono stato di conservazione dell immobile. Il mantenimento della pulizia, dell igiene, del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell assegnatario. 2. Ogni ospite ha in capo la pulizia della propria stanza e del bagno privato, oltre che degli spazi comuni utilizzati con l obbligo di mantenerli in condizioni di ordine e igiene pari a quelle in cui gli sono stati consegnati. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l Erdisu mette a disposizione degli ospiti strumenti, dispositivi e prodotti di uso comune. Sarà cura di ogni ospite integrare la dotazione comune con i prodotti e gli strumenti necessari. 4. È assolutamente vietato l impiego degli strumenti e dei prodotti in dotazione all impresa incaricata dall Erdisu degli interventi di rifinitura periodica dello stato di pulizia. 81

82 1. La Residenza universitaria sono è dotata di: a) sale studio; b) sale ricreative. Art. 14 (Sale comuni e loro uso) 2. Gli studenti alloggiati e gli studenti iscritti all Università e al Conservatorio hanno libero accesso alle sale studio e alle sale ricreative. 3. L Erdisu stabilisce gli orari di apertura delle sale studio e delle sale ricreative e provvede a darne adeguata comunicazione e visibilità. Il personale dell Erdisu e/o i responsabili di cui all art. 11 verranno incaricati dell apertura e della chiusura delle stesse, oltreché della verifica del rispetto delle norme comportamentali e di rispettosa convivenza. 4. Le sale studio e ricreative possono essere dotate di strumenti di informazione, documentazione, didattici e culturali. 5. Le aule e gli spazi comuni sono a disposizione degli ospiti della residenza e dei visitatori. L uso delle cucine e delle lavanderie è riservato esclusivamente agli ospiti della residenza. Art. 15 (Controlli ed ispezioni) 1. Il personale dell Erdisu e i responsabili di cui all art. 11 hanno in consegna copia delle chiavi di accesso agli alloggi. 2. Il personale incaricato, unitamente al responsabile della manutenzione è tenuto ad esercitare il controllo, rilevando eventuali infrazioni o comportamenti non consentiti e segnalandoli all Erdisu per l assunzione dei conseguenti provvedimenti. 3. Per indifferibili controlli agli impianti od interventi e riparazioni straordinarie ed urgenti, l accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza degli assegnatari della camera e senza preavviso. 4. L Erdisu si riserva di effettuare ulteriori controlli non solo per verificare lo stato degli alloggi o degli arredi, ma anche per garantire il rispetto del presente regolamento. Art. 16 (Comitato di rappresentanza degli studenti) 1. Presso ogni Residenza Universitaria è istituito un Comitato di rappresentanza degli studenti eletto dall Assemblea degli assegnatari, convocata almeno una volta l anno. 2. Le Assemblee sono valide qualora risulti presente il 50% più uno degli studenti assegnati alla Residenza. 82

83 3. Il Comitato ha funzioni consultive e rappresenta gli assegnatari di posto alloggio nella residenza universitaria nei confronti dell Erdisu per le problematiche attinenti all alloggio. Esso provvede ad eleggere un Coordinatore nella sua prima riunione. 4. Inoltre il Comitato può proporre, organizzare e realizzare attività culturali e ricreative, d intesa con l Erdisu. 5. Ogni assegnatario ha il diritto di avanzare proposte ed iniziative al Comitato. Art. 17 (Servizio foresteria) 1. Presso le Residenze Universitarie è istituito un servizio di foresteria a pagamento con apposite camere, destinato a: a) studenti iscritti all Università, al Conservatorio o ad altre Università, presenti a Udine per motivi di studio o di ricerca (dimostrabili con apposita certificazione); b) in caso di malattia o infortunio, debitamente documentati, a causa dei quali l assegnatario necessiti di assistenza domiciliare, previa autorizzazione da parte dell Erdisu, è consentito ospitare un parente o affine, o persona di propria fiducia, fino al perdurare della necessità dello studente. In questi casi l Erdisu declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali incidenti nei quali incorra l ospite. c) altri utenti temporaneamente presenti a Udine per motivi di studio o per incarichi accademici con l Università, comprovati da idonea documentazione. d) altri e diversi utenti presenti a Udine per iniziative culturali e di interesse pubblico generale. 2. La concessione dei posti in foresteria è comunque subordinata alle disponibilità. 3. Di norma il periodo di permanenza in foresteria non potrà superare gli 8 giorni, salvo casi particolari appositamente documentati ed autorizzati dal Dirigente o suo incaricato. 4. Le tariffe del servizio di foresteria sono determinate dall Erdisu. Il pagamento del posto alloggio dovrà essere anticipato. 5. Gli utenti il servizio sono tenuti ad attenersi a tutte le disposizioni inerenti le pulizie delle camere e dei bagni assegnati loro, nonché all osservanza del presente Regolamento. Art. 18 (Retta alloggio) 1. La retta alloggio è determinata su base mensile. 2. Gli studenti che prendono possesso dell alloggio dal giorno 16 del mese in poi corrispondono metà importo della retta mensile. Nel caso in cui la decadenza dal diritto all alloggio di cui all articolo 3 avvenga dal 1 al 15 del mese, lo studente è tenuto al pagamento di metà dell importo della retta mensile. 3. Le tariffe per i soggetti di cui all articolo 1, comma 2, sono determinate dall Erdisu. 83

84 84 Art. 19 (Modalità di pagamento della retta) 1. Qualora gli assegnatari del posto alloggio risultino anche beneficiari della borsa di studio l importo relativo alla retta mensile verrà automaticamente trattenuto dall importo della Borsa di studio. 2. Gli studenti che risultino esclusivamente assegnatari del posto alloggio corrispondono la retta con le seguenti modalità: a) pagamento diretto presso la Tesoreria dell Erdisu, o bonifico bancario sul c/c della Tesoreria se il pagamento è una tantum (es. pagamento della cauzione); b) servizio RID di domiciliazione bancaria per l addebito automatico in conto corrente delle rette mensili degli studenti. Sulla base del Modello RID, sottoscritto dallo studente o dal genitore, Istituto Tesoriere dell Erdisu, a fronte di un archivio predisposto dall Ente secondo il tracciato standard Setif, provvede ad addebitare, alle previste scadenze, tutti i conti correnti dei debitori, accantonando il controvalore in un conto corrente transitorio in attesa di ricevere, entro i 7 giorni lavorativi successivi, eventuali insoluti. 3. In presenza di documentati problemi che rendano impossibile il ricorso alla domiciliazione bancaria, lo studente assegnatario, previa richiesta scritta, corrisponde la retta su base mensile secondo le modalità definite dall Erdisu. 4. L assegnatario dell alloggio o un suo delegato, in sede di pagamento, dovrà esplicitamente dichiarare che le spese postali e quant altro si aggiunga alle somme da versare sono a proprio carico. 5. Nel caso in cui per qualsiasi motivo la borsa di studio dovesse essere revocata, lo studente dovrà pagare le rette alloggio in proporzione al periodo di occupazione della stanza. Sarà cura dell Erdisu confermare o meno il beneficio dell alloggio, rispetto al motivo che ha prodotto la revoca della borsa di studio. 6. I soggetti di cui all articolo 1, comma 2, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute prima dell ammissione alla Casa dello studente. Art. 20 (Decadenza dal diritto all alloggio) 1. Qualora l assegnatario termini gli studi prima della scadenza prevista dal bando di concorso gli sarà concesso di usufruire dell'alloggio fino alla scadenza prevista dal bando, per comprovati motivi, previa richiesta scritta all Erdisu, con le modalità e i c osti stabiliti per gli assegnatari non idonei al bando di concorso. 2. Lo studente decade dal posto alloggio nei seguenti casi: a) ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta; b) omessa presentazione dello studente per l assegnazione del posto alloggio secondo il calendario indicato dall Erdisu, salvo l insorgere di un comprovato impedimento; c) per trasferimento ad altra sede universitaria; d) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi; e) per aver conseguito la laurea, a decorrere dal 15 giorno successivo alla data di laurea; f) per inadempimento nei pagamenti delle rette, qualora non assegnatari anche della borsa di studio; g) per rinuncia definitiva al posto alloggio.

85 3. L assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta all Erdisu: a) del conseguimento della laurea; b) dell avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria; c) dell avvenuta interruzione degli studi. 4. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a studenti non più assegnatari, depositati nella Residenza, non siano ritirati dagli interessati, l Erdisu provvederà alla loro definitiva rimozione. Art. 21 (Sanzioni) 1. Lo studente che contravviene alle disposizioni previste dal presente regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza, è soggetto alle seguenti sanzioni: a) Richiamo scritto. b) Sospensione del beneficio. c) Revoca del beneficio. Art. 22 (Richiamo scritto) 1. Il richiamo consiste in una contestazione scritta all assegnatario. Art. 23 (Sospensione del beneficio) 1. La sospensione del beneficio, fino ad un massimo di sessanta giorni, viene disposta nei casi di grave violazione o per aver commesso una mancanza anche lieve dopo aver subito, nello stesso anno accademico, il richiamo scritto di cui all articolo Qualora le circostanze lo esigano, per motivi cautelari lo studente può essere sospeso con effetto immediato, in attesa degli accertamenti. Art. 24 (Revoca del beneficio) 1. La revoca del beneficio è disposta nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all Erdisu o a terzi, o in presenza di più di una sospensione. 2. In particolare, l alloggio viene revocato all assegnatario nei seguenti casi: a) cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga; b) cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso all alloggio; c) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge; d) mancato pagamento della retta, e mancata liquidazione delle somme dovute per spese; e) dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dell assegnatario; 85

86 f) modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c),e), la revoca dell alloggio implica l esclusione dal concorso alloggi per gli anni accademici successivi. Art. 25 (Informativa sulla privacy degli ospiti) 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell Ente. 2. I dati relativi alle generalità dell ospite sono comunicati, ai sensi della legge 18 maggio 1978, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), all Autorità locale di Pubblica Sicurezza. 3. A garanzia degli utenti e del patrimonio, presso ogni residenza è in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy. 4. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all interessato sono garantiti i diritti di cui all articolo 7 del d.lgs 196/ Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: Erdisu ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI UDINE. Responsabile del trattamento è il Direttore dell Erdisu. 6. Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale dell Erdisu e, per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal personale incaricato dall Erdisu. Tali dati possono essere comunicati, dietro formale richiesta, all Autorità giudiziaria o di polizia. 7. Con la sottoscrizione dell atto di accettazione del posto alloggio l ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell Erdisu di Udine e siano utilizzati dall Erdisu per le proprie attività istituzionali, promosse e/o organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. 86

87 ORARI E CONTATTI SEDE DI TRIESTE 87

88 SEDE DI UDINE 88

89 SPAZI STUDIO PER LA GENERALITA DEGLI STUDENTI Orari ex-move e area verde Edificio E4 - Trieste lun - dom: Aule studio Cds viale Ungheria e Rizzi Udine lun - sab: Dom: Aula studio Cds Gorizia lun - dom:

90 PUNTI MENSA 90

91 91

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