COMUNE DI CAPO D ORLANDO PROV. MESSINA

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1 COMUNE DI CAPO D ORLANDO PROV. MESSINA T.T.26./1 Regolamento per la concessione di finanziamenti agevolati agli artigiani e commercianti con sede legale e operanti nel territorio del Comune di CAPO D ORLANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC. N. 42 DEL 28/09/2007 1

2 Regolamento per la concessione di finanziamenti agevolati agli artigiani e commercianti con sede legale e operanti nel territorio del Comune di Capo d Orlando. TITOLO I CREDITO DI ESERCIZIO ART. 1 Il credito può essere concesso: a)alle imprese artigiane, anche in forma di cooperativa, che siano regolarmente iscritte all'albo delle Imprese Artigiane (imprese artigiane individuali e societarie) ovvero alla sezione separata dell'albo stesso presso la C.C.I.A.A, operanti e con sede legale nel territorio del Comune di Capo d Orlando; b)alle imprese commerciali (imprese individuali, società personali o cooperative) con regolare autorizzazione amministrativa e iscrizione presso la C.C.I.A.A, operanti e con sede legale nel territorio del Comune di Capo d Orlando; ART.2 La Banca convenzionata è impegnata a concedere alle imprese di cui all art. 1, previo ricevimento del nulla osta da parte del Comune, finanziamenti agevolati dell'importo massimo non superiore a: a) ,00 (cinquemila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente, un volume di affari ai fini I.V.A. fino a ,00 (venticinquemila/00) o che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui viene richiesto il finanziamento agevolato; b) ,00 (diecimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (venticinquemila/00) e fino ad ,00 (cinquantamila/00); c) ,00 (quindicimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (cinquantamila/00) e fino a ,00 (centomila/00); d) ,00 (ventimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (centomila/00). Il Comune corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi compresi quelli di 2

3 preammortamento e la differenza resterà a carico delle imprese ammesse al credito. Il finanziamento agevolato sarà concesso al tasso EURIBOR\360 tre mesi maggiorato della percentuale proposta dall Istituto di Credito che non potrà superare il massimo di 2,5 punti percentuale, commissioni e spese esenti. Fermo restando l applicazione dell imposta sostitutiva. La maggiorazione rimarrà invariata per tutta la durata del finanziamento agevolato concesso. La convenzione sarà stipulata con la Banca, che dichiara la disponibilità a concedere i finanziamenti agevolati di che trattasi alle migliori condizioni. L'invito alla gara va esteso a tutti gli istituti di credito operanti nel territorio. ART. 3 La domanda per la concessione del finanziamento agevolato, andrà presentata, in duplice copia, dai soggetti di cui all'art.1, al Comune, anche per il tramite delle associazioni di categoria, enti di patronato, professionisti abilitati/autorizzati, e per il tramite di esso Comune, alla Banca convenzionata, corredata dalla seguente documentazione: 1. Istanza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante, in caso di impresa societaria con firma autenticata; 2. Breve relazione illustrativa, economico-produttiva finanziaria contenente i dati salienti dell'impresa e finalità per cui sarà utilizzato il finanziamento; 3. Certificato di iscrizione all'albo Provinciale dell'artigianato o alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a tre mesi dall'istanza di finanziamento agevolato; 4. Copia autenticata della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno precedente, anche nelle forme previste dal D.P.R n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione I.V.A. il volume d affari dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale copia non sarà necessaria qualora l'impresa abbia iniziato la sua attività nell'anno. In quest'ultimo caso oltre alla documentazione prevista ai punti 1-2 e 3 bisognerà allegare copia del certificato di attribuzione partita IVA e di inizio di attività, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il volume di affari dell'impresa per l'anno in corso, fino al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento agevolato. Le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui è richiesto il finanziamento saranno in ogni caso classificate nel primo scaglione di volume di affari. Gli uffici preposti inviano alla Banca, entro 20 giorni copia dell istanza munita del nulla osta per la concessione del finanziamento agevolato che resta demandata alla determinazione dell Istituto di Credito sulla base degli 3

4 elementi di affidabilità. Il rilascio del nulla osta presuppone il controllo e l impegno da parte degli Uffici preposti sull'esistenza delle disponibilità finanziarie da destinare alla singola operazione che viene autorizzata. Il nulla osta dovrà essere firmato dal responsabile di P.O. dell'area Economico-finanziaria. Il Comune comunicherà alla Banca, con raccomandata o tramite messo, il nominativo del Funzionario Responsabile a sottoscrivere il nulla osta riportandone la firma autografa. Il Funzionario Responsabile darà avviso delle opportunità offerte dal presente regolamento, annualmente con bando pubblico, nel quale saranno indicati i documenti necessari per accedere al contributo. ART. 4 L'ufficio comunale preposto osserverà nel concedere il nulla osta relativo alle domande di finanziamento agevolato, l'ordine cronologico di presentazione delle istanze regolarmente assunte al protocollo generale. ART. 5 Il Comune, in esecuzione della deliberazione che approva il presente regolamento e della convenzione che sarà successivamente stipulata, resta impegnato a corrispondere alla Banca, nei tempi e con le modalità specificate al successivo art. 6, per ogni finanziamento agevolato accordato in forza della convenzione stessa, l'importo corrispondente come sopra detto ad una percentuale pari al 50% degli interessi compreso il preammortamento calcolati al tasso al quale viene regolata l'operazione. Gli impegni saranno assunti fino ad esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio per i fini in oggetto. ART. 6 La Banca notizierà il Comune dei finanziamenti agevolati erogati inoltrando, allo stesso, apposito rendiconto, con cadenza bimestrale, contenente i dati del finanziamento agevolato (beneficiario, decorrenza, ammontare del finanziamento agevolato, ecc.). Nella prima attuazione non si terrà conto di tale decorrenza. Il Comune procederà, quindi, ad emettere gli atti di liquidazione in favore dell'istituto di Credito entro i termini che saranno stabiliti nella convenzione. ART. 7 La Banca acquisirà a garanzia da parte del commerciante o artigiano un effetto cambiario. 4

5 Per la concessione del finanziamento agevolato non sono previste garanzie immobiliari. Resta ferma la facoltà della Banca di richiedere tutti gli elementi informativi e/o documenti ritenuti necessari per la erogazione Il rimborso del finanziamento agevolato avverrà in massimo 36 rate mensili per i finanziamenti agevolati fino ad ,00(diecimila/00) ed in massimo 48 rate mensili per i finanziamenti agevolati da ,00 fino ad ,00 (ventimila/00). La prima rata del finanziamento agevolato andrà a scadere a partire dal secondo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento agevolato stesso. Per il primo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento agevolato verranno corrisposti i relativi interessi di preammortamento calcolati allo stesso tasso applicato al finanziamento agevolato. La Banca dovrà evadere le richieste in ordine cronologico e nel caso in cui sospenda l esame di eventuali pratiche il Comune dovrà accantonarne le relative risorse. La Banca con lettera riservata al richiedente e al Comune comunicherà l eventuale sospensione per un massimo di gg.60 e il diniego alla concessione del finanziamento agevolato. La Banca, ove sussistano le condizioni ed a proprio insindacabile giudizio, potrà dare corso alle azioni legali in danno delle imprese beneficiarie del finanziamento agevolato in caso di insolvenza senza nulla avere a che pretendere nei confronti del Comune. ART. 8 Per la risoluzione di ogni eventuale controversia nascente in esecuzione della convenzione stipulata, le parti, il Comune e l Isitutito di Credito, si impegnano a ricorrere ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal Comune, uno dalla Banca ed il terzo con funzione di Presidente, designato in comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Patti. Il collegio è chiamato a giudicare secondo diritto ed in maniera rituale. Il Presidente del Tribunale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. ART. 9 La convenzione che sarà stipulata con la Banca prescelta, previa sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti, o loro delegati avrà la durata di due anni ed impegnerà il Comune e la Banca non appena il provvedimento diverrà esecutivo. La convenzione stipulata può essere rinnovata per ulteriori anni due alle medesime condizioni. Resta fermo l obbligo del Comune di pagare gli interessi per i finanziamenti agevolati già concessi. 5

6 ART. 10 Il responsabile di P.O. dell'area Economico-Finanziaria potrà introdurre nella Convenzione procedure e condizioni relative agli importi e al tempo di ammortamento scaturenti dalle condizioni di aggiudicazione. Il responsabile di P.O. dell'area Economico-Finanziaria potrà introdurre nel Bando procedure e condizioni relative agli importi e al tempo di ammortamento scaturenti dalle condizioni di aggiudicazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 6

7 T.T 26/2 COMUNE DI CAPO D ORLANDO C O N V E N Z I O N E SCRITTURA PRIVATA REP. N OGGETTO: Convenzione per la concessione di finanziamenti agevolati agli artigiani e commercianti con sede legale e operanti nel territorio del Comune di Capo d Orlando.- L'anno duemilasette il giorno del mese di.. fra: da una parte il Comune di Capo d Orlando avente codice fiscale in persona del Funzionario Responsabile di P.O. dell Area Finanziaria Dott. COLICA Antonino in virtù dei poteri che gli derivano dalla determina sindacale e dall altra parte l Istituto UNIPOL BANCA s.p.a., avente come partita I.V.A..., in persona del nato a il. e residente in. via, autorizzato alla stipula in base alla procura speciale ; PREMESSO Che con delibera n. 42 del 28 Settembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Capo d Orlando ha approvato il Regolamento per la concessione di finanziamenti agevolati agli Operatori Commerciali o Artigiani; Che con determina dirigenziale n.. del., il funzionario responsabile del servizio con funzioni dirigenziali, previa proceduta negoziata, ha affidato il servizio di finanziamenti agevolati di cui al Regolamento approvato con delibera n. 42 del 28 Settembre 2007 all Istituto fino alla concorrenza della somma di ,00 ( cinquantamila/00) con partecipazione degli interessi; Premesso quanto sopra si stipula la presente convenzione 7

8 ART. 1 La Banca si impegna a concedere agli artigiani ed ai commercianti, previsti dall art. 1 del Regolamento di concessione dei finanziamenti agevolati, con sede legale e operanti nel territorio del Comune di Capo d Orlando previo ricevimento del nulla osta da parte del Comune, finanziamenti il cui ammontare è determinato secondo i parametri di cui al successivo comma. a) L ammontare del finanziamento agevolato non può superare: 1) ,00 (cinquemila/00) per le imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. fino a ,00 (venticinquemila/00) o che abbiano iniziato l attività nel corso dell anno in cui viene richiesto il finanziamento agevolato; 2) ,00 (diecimila/00) per le imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (venticinquemila/00) e fino ad ,00 (cinquantamila/00); 3) ,00 (quindicimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (cinquantamila/00) e fino a ,00 (centomila/00). 4) ,00 (ventimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (centomila/00). Il Comune si impegna ad erogare alla Banca un contributo in conto interessi pari al 50% (cinquantapercento) del tasso di cui al successivo comma. La differenza resta a carico dei beneficiari. Il finanziamento agevolato sarà concesso dalla Banca al tasso offerto in sede di gara pari: EURIBOR/360 tre mesi maggiorato di 0,75 punti percentuali, con commissione e spese esenti. Fermo restando l applicazione dell imposta sostitutiva. La maggiorazione resterà invariata per tutta la durata del finanziamento agevolato concesso. La Banca acquisirà a garanzia da parte del commerciante o artigiano un effetto cambiario. 8

9 Per la concessione del finanziamento agevolato non sono previste garanzie immobiliari. Resta ferma la facoltà della Banca di richiedere tutti gli elementi informativi e/o documenti ritenuti necessari per la erogazione. Il rimborso del finanziamento agevolato avverrà in massimo 36 rate mensili per i finanziamenti agevolati fino ad ,00(diecimila/00) ed in massimo 48 rate mensili per i finanziamenti agevolati da ,00 fino ad ,00 (ventimila/00). La prima rata del finanziamento agevolato andrà a scadere a partire dal secondo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento agevolato stesso. Per il primo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento agevolato verranno corrisposti i relativi interessi di preammortamento calcolati allo stesso tasso applicato al finanziamento agevolato. La Banca dovrà evadere le richieste in ordine cronologico e nel caso in cui sospenda l esame di eventuali pratiche il Comune dovrà accantonarne le relative risorse. La Banca con lettera riservata al richiedente e al Comune comunicherà l eventuale sospensione, per un massimo di gg.60, e il diniego alla concessione del finanziamento agevolato. ART. 2 La domanda per la concessione del finanziamento agevolato, andrà presentata al Comune, in duplice copia, dai soggetti di cui all art. 1 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti agevolati agli artigiani e commercianti con sede legale e operanti nel territorio del Comune di Capo d Orlando, anche per il tramite di associazioni di categoria, enti di patronato, professionisti abilitati e autorizzati e per il tramite dello stesso Comune, alla Banca convenzionata corredata dalla documentazione prevista dall art. 3 del Regolamento stesso. ART. 3 Il Comune, accertato che l impresa di cui all art. 1 non ha in corso altri finanziamenti agevolati, di cui al su richiamato Regolamento, invia alla Banca, 9

10 entro 20 giorni, copia dell istanza munita del nulla osta per la concessione del finanziamento agevolato che resta demandato all insindacabile giudizio dell Istituto di Credito sulla base degli elementi di affidabilità. Il rilascio di nulla osta presuppone il controllo e l impegno da parte del Comune sull esistenza delle disponibilità finanziarie da destinare alla singola operazione che viene autorizzata e sarà rilasciato fino all esaurimento delle stesse disponibilità. Il nulla osta dovrà essere firmato dal Funzionario Responsabile di P.O. dell area economico finanziaria. Il Comune comunicherà alla Banca con raccomandata o tramite messo, il nominativo del Funzionario Responsabile a sottoscrivere il nulla osta, riportandone la firma autografa. Il nulla osta è vincolante per il Comune ai fini dell erogazione del contributo in conto interessi. ART. 4 In esecuzione della deliberazione che approva il Regolamento di concessione dei finanziamenti agevolati e della presente Convenzione, il Comune resta impegnato a corrispondere alla Banca, nei tempi e nei modi specificati al successivo art. 5, per ogni finanziamento agevolato accordato in forza della convenzione stessa, l importo corrispondente, come sopra detto, ad una percentuale pari al 50% (cinquantapercento) degli interessi, compreso i relativi interessi di preammortamento, calcolati al tasso di cui al precedente art. 1 dal quale viene regolata l operazione di finanziamento agevolato. Gli impegni saranno assunti fino ad esaurimento dello stanziamento previsto all Intervento N del Bilancio esercizio 2007( ,00 anno 2007) e pluriennale 2007/2009( ,00 anno 2008 ed ,00 anno 2009) del Comune, fermo restando la facoltà del Comune di incrementare i superiori stanziamenti. ART. 5 La Banca notizierà il Comune dei finanziamenti agevolati erogati inoltrando allo stesso, apposito rendiconto, con cadenza bimestrale, contenente i dati 10

11 del finanziamento agevolato (beneficiario, decorrenza, ammontare del finanziamento agevolato, ecc.). Il Comune procederà, quindi, entro 45 (quarantacinque) giorni dal rendiconto ad emettere gli atti di liquidazione in favore dell Istituto di Credito. ART. 6 La Banca in caso di inadempienza da parte dei beneficiari del finanziamento agevolato ed ove sussistano le condizioni ed a proprio insindacabile giudizio, potrà dare inizio alle azioni, anche legali, di recupero credito esclusivamente nei confronti dell imprenditore debitore e/o di eventuali garanti, senza nulla avere a che pretendere nei confronti del Comune. ART. 7 La convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione della stessa e la stessa opererà fino alla concorrenza di ,00 (cinquantamila/00) in atto stabiliti dal Comune, fatte salve eventuali altre integrazioni della somma. ART. 8 La convenzione stipulata impegna le parti e resta convenuto che essa avrà validità di anni due e comunque finché saranno disponibili somme destinate dal Comune alla copertura delle quote di interessi a carico del Comune. La convenzione stipulata può essere rinnovata per ulteriori anni due alle medesime condizioni. Resta fermo l obbligo del Comune di pagare gli interssi per i finanziamenti agevolati già concessi. ART. 9 Per la risoluzione di ogni controversia nascente in esecuzione della convenzione stipulata, le parti, il Comune e l Istituto di Credito, si impegnano a ricorrere ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno dalla Banca ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Patti il quale nominerà anche l arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. 11

12 Il collegio è chiamato a giudicare secondo diritto ed in maniera rituale. Per espresso accordo le parti dovranno nominare il proprio arbitro improrogabilmente entro venti giorni dalla richiesta di arbitrato. Trascorso inutilmente tale termine, la parte che ne avrà interesse richiederà la nomina dal Presidente del Tribunale di Patti. ART. 10 Ai fini della presente Convenzione per Regolamento si deve intendere quello relativo alla concessione di finanziamenti agevolati agli artigiani e commercianti con sede legale e operanti sul territorio del Comune di Capo d Orlando, che si allega in copia. La Banca nel caso in cui intende apportare variazioni alle condizioni di cui sopra, dovrà darne comunicazione al Comune con raccomandata A.R. e questi valuterà l opportunità di accordare le variazioni richieste o di disdire la convenzione. La presente convenzione sarà registrata in caso d uso. FA PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE: A) Delibera di C.C. n. 42 del 28/09/2007; IL DIRETTORE IL FUNZIONARIO DI P.O. 12

13 T.T.26/3 COMUNE DI CAPO D ORLANDO ASSESSORATO AL BILANCIO,COMMERCIO E TRIBUTI BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI AGLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI CON SEDE LEGALE E OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPO D ORLANDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 42 DEL 28/09/2007 SOGGETTI BENEFICIARI A) Imprese artigiane anche in forma di cooperativa che siano regolarmente iscritte all albo delle imprese artigiane (imprese artigiane individuali e societarie) ovvero alla sezione separata dell albo stesso presso la C.C.I.A.A., operanti e con sede legale nel territorio del Comune di Capo d Orlando; B) Imprese commerciali (imprese individuali, società personali o cooperative) con regolare autorizzazione amministrativa e iscrizione presso la C.C.I.A.A., operanti e con sede legale nel territorio del Comune di Capo d Orlando; TIPO DI INTERVENTO La Banca convenzionata è impegnata a concedere alle imprese di cui all art.1, previo ricevimento del nulla osta da parte del Comune, finanziamenti agevolati il cui importo non può essere superiore a: a) ,00 (cinquemila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini dell I.V.A. fino a ,00 (venticinquemila/00) o che abbiano iniziato l attività nel corso dell anno in cui viene richiesto il finanziamenti agevolati; b) ,00 (diecimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 e fino a ,00 (cinquantamila/00); c) ,00 (quindicimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (cinquantamila/00) e fino a ,00 (centomila/00); d) ,00 (ventimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre ,00 (centomila/00). Il Comune corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi compresi quelli di preammortamento, e la differenza resterà a carico delle imprese ammesse al credito. Il finanziamento agevolato sarà concesso al tasso EURIBOR/360 tre mesi, maggiorato della percentuale proposta dall Istituto di Credito di punti percentuali, commissioni e spese esenti. Fermo restando l applicazione dell imposta sostitutiva. 13

14 La maggiorazione rimarrà invariata per tutta la durata del finanziamento agevolato concesso. La Banca, nel caso in cui intende apportare variazioni al tasso di cui sopra, dovrà darne comunicazione al Comune con raccomandata A.R. e questi valuterà l opportunità di accordare la variazione richiesta o di disdire la convenzione. La Banca acquisirà a garanzia da parte del commerciante o artigiano un effetto cambiario. Per la concessione del finanziamento agevolato non sono previste garanzie immobiliari. Resta ferma la facoltà della Banca di richiedere tutti gli elementi informativi e/o documenti ritenuti necessari per la erogazione Il rimborso del finanziamento agevolato avverrà in massimo 36 rate mensili per i finanziamenti agevolati fino ad ,00(diecimila/00) ed in massimo 48 rate mensili per i finanziamenti agevolati da ,00 fino ad ,00 (ventimila/00). La prima rata del finanziamento agevolato andrà a scadere a partire dal secondo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento agevolato stesso. Per il primo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento agevolato verranno corrisposti i relativi interessi di pre ammortamento calcolati allo stesso tasso applicato al finanziamento agevolato. PRESENTAZIONE ISTANZE L istanza per la concessione del finanziamento agevolato deve essere presentata, in duplice copia, dai soggetti interessati al Comune, anche per il tramite delle associazioni di categoria o enti di patronato, professionisti abilitati /autorizzati; il Comune la trasmetterà alla Banca convenzionata. Anche se presentate tramite associazioni di categoria, patronati o professionisti abilitati/autorizzati, le istanze devono essere recapitate singolarmente e non con elenchi cumulativi, al fine di stabilire l entrata cronologica delle stesse. L istanza del titolare dell impresa o del Legale rappresentante in caso di impresa societaria, con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, va redatta secondo lo schema disponibile presso l Ufficio Commercio, corredata dai seguenti documenti: 5. Breve relazione illustrativa, economico-produttiva finanziaria contenente i dati salienti dell'impresa e finalità per cui sarà utilizzato il finanziamento; 6. Certificato di iscrizione all'albo Provinciale dell'artigianato o alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a tre mesi dall'istanza di finanziamento agevolato; 7. Copia autenticata della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno precedente, anche nelle forme previste dal D.P.R n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione I.V.A., il volume d affari dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora l'impresa abbia iniziato la sua attività nell'anno in cui presenta l istanza, oltre alla documentazione prevista ai punti 1 e 2 bisognerà allegare copia del certificato di 14

15 attribuzione partita IVA e di inizio di attività e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il volume di affari dell'impresa per l'anno in corso, fino al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento agevolato. Le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui è richiesto il finanziamento saranno in ogni caso classificate nel primo scaglione di volume di affari ( lett.a ). Gli uffici preposti invieranno alla Banca, entro 20 giorni dal ricevimento, copia dell istanza munita del nulla osta per la concessione del finanziamento agevolato che resta demandata alla determinazione dell Istituto di Credito sulla base degli elementi di affidabilità. Il rilascio del nulla osta presuppone il controllo e l impegno da parte degli Uffici preposti sull'esistenza delle disponibilità finanziarie da destinare alla singola operazione che viene autorizzata. L Ufficio Commercio osserverà, nel concedere il nulla osta relativo alla domanda di finanziamento agevolato, l ordine cronologico di presentazione delle istanze regolarmente assunte al protocollo generale. Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda all apposito regolamento approvato con delibera di C.C. n. 42 del 28/09/2007. Ulteriori informazioni si possono avere presso l Ufficio Commercio del Comune. Capo d Orlando, lì ; IL DIRIGENTE DELL UFFICIO COMMERCIO L ASSESSORE AL COMMERCIO 15

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