BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Martedì 31 gennaio 2012 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

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1 Anno XLI N. 025 Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, Milano Direttore resp.: Marco Pilloni Informazioni: tel. 02/6765 int ; burl@regione.lombardia.it 5 Serie Ordinaria - Martedì 31 gennaio 2012 BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Deliberazione Giunta regionale 25 gennaio n. IX/2931 Progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici Disposizioni per la valutazione dell ammissibilità degli interventi inseriti negli accordi di programma Deliberazione Giunta regionale 25 gennaio n. IX/2934 Disposizioni in merito al procedimento per il riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento Deliberazione Giunta regionale 25 gennaio n. IX/2938 Ottemperanza alla sentenza del Tar della Lombardia n. 255/2009 del 10 febbraio Ambito territoriale estrattivo ATEg22 in Comune di Borgosatollo (BS) previsto nel piano cave della Provincia di Brescia art. 9, comma 2bis, l.r. 14/ D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale D.G. Sistemi verdi e paesaggio Decreto dirigente struttura 24 gennaio n. 368 Aggiornamento Albo regionale delle imprese boschive - art. 57 legge regionale n. 31/ Decreto dirigente struttura 26 gennaio n. 470 Programma di sviluppo rurale Approvazione delle modifiche ed integrazioni al bando, relativo alla Misura 122 «Migliore valorizzazione economica delle foreste» D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione Decreto dirigente unità organizzativa 26 gennaio n. 437 Bando FRIM FESR Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse relative alle sottomisure 1. «Innovazione di prodotto e di processo» e 2. «Applicazione industriale dei risultati della ricerca» (I provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 6197/11)

2 2 Bollettino Ufficiale C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI D.g.r. 25 gennaio n. IX/2931 Progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici Disposizioni per la valutazione dell ammissibilità degli interventi inseriti negli accordi di programma LA GIUNTA REGIONALE Visti: la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma; il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici; la l.r. 11 giugno 1998, n. 9 «realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l esercizio degli sport invernali Sport e tempo libero» che regola la disciplina delle manifestazioni di interesse all interno dei comparti montani; il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura aggiornato con DSA approvato con d.c.r. dell 8 novembre 2011, n. 0276; regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea serie L 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), in particolare gli articoli: 1 «campo di applicazione», art. 3 «Condizioni per l esenzione» paragrafi 1 e 2, art. 9 «trasparenza» e art.15 «aiuti agli investimenti e all occupazione in favore delle PMI», paragrafi 1, 2, 3 lettera a) «i costi per gli investimenti materiali»; la d.g.r. 20 maggio 2009, n 9447 «Piano d Azione Montagna 2009» ed in particolare la linea strategica di intervento «Ampliamento e miglioramento dell offerta turistica con particolare attenzione alla sostenibilità, all ecocompatibilità e alla destagionalizzazione dei flussi turistici» che per il conseguimento dell obiettivo di sistema «Sviluppo socio-economico» individua tra le azioni specifiche l avvio di Accordi di Programma finalizzati alla valorizzazione sostenibile delle stazioni sciistiche e infrastrutture collegate; la d.g.r. 7 agosto 2009, n : Presa d atto della comunicazione avente ad oggetto «Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici»; la pubblicazione sul BURL del 17 agosto 2009 della Manifestazione di interesse per progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici, di cui al punto precedente; la d.g.r. 28 settembre 2009, n : Presa d atto della comunicazione avente ad oggetto «Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici proroga termini di scadenza» che fissa la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, al 20 ottobre 2009; la d.g.r. 10 febbraio 2010, n : «Promozione di tre accordi di programma per la realizzazione di progetti integrati di valorizzazione dei comprensori sciistici» e la relativa pubblicazione sul BURL del 22 febbraio 2010; Rilevato che: entro la scadenza del termine, fissata per il 20 ottobre 2009, per la presentazione delle proposte progettuali sono pervenute 13 proposte; a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità degli stessi (inserimento dei progetti negli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale delle Province di riferimento e nei Programmi di Sviluppo Turistico dei Sistemi Turistici riconosciuti da Regione Lombardia ed entità dell investimento complessivo non inferiore a 10 mln ), è risultato che tre delle tredici proposte presentano interventi direttamente finalizzati alla tematica oggetto della manifestazione d interesse, quali nuovi impianti e/o potenziamento/ammodernamento di impianti di risalita, inseriti nei Programmi dei sistemi Turistici in AQST, in particolare: a) «Progetto integrato per il completamento del sistema del trasporto pubblico, del sistema della mobilità e ammodernamento del comprensorio sciistico interregionale Adamello, nel comune di Ponte di Legno»; b)«progetto integrato strategico per l ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina»; c) «Progetto strategico di potenziamento e collegamento dei demani sciabili della Alta Valle Seriana e della Val di Scalve»; relativamente agli altri 10 progetti pervenuti, è stata verificata l assenza di interventi direttamente finalizzati alla tematica oggetto della manifestazione d interesse, che pertanto non sono ancora idonei per la promozione dei relativi Accordi di programma; Ravvisato: di subordinare la definizione di ciascuna delle ipotesi di Accordo di programma e la conseguente approvazione, alla necessità di: a) acquisire ulteriori elementi e integrazioni per valutare appieno la fattibilità, e sostenibilità di carattere tecnico ed ambientale, delle proposte progettuali oggetto di richiesta di cofinanziato pubblico, al fine di garantire la completa realizzazione e la completa copertura economico-finanziaria degli interventi; b) ribadire che l eventuale finanziamento regionale, relativamente ai costi degli interventi previsti nei progetti, oggetto degli Accordi di Programma, è concedibile nei limiti e nella compatibilità della disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato, con la possibilità di revocare o modificare in toto o in parte l aiuto, qualora la Commissione Europea lo consideri incompatibile rispetto alle disposizioni degli Aiuti di Stato; c) verificare che gli interventi previsti negli Accordi di Programma non siano stati oggetto di altri finanziamento per la stessa tipologia di costo; di dare attuazione agli aiuti di cui alla presente atto, solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell articolo 9 del Reg. 800/2008; Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999; Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su tali aiuti illegali eventualmente ricevuti nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all allegato che riprende le disposizioni del Reg. (CE) 800/08; Visto l allegato con il quale si definiscono le disposizioni/criteri per la valutazione degli interventi inseriti all interno degli Accordi di Programma, i cui costi saranno valutati ammissibili al finanziamento in linea con le disposizione del reg. 800/2008. Sulla base dei suddetti criteri l importo dichiarato dal soggetto beneficiario potrà essere confermato o modificato a seguito della definizione dello specifico Accordo di Programma, all interno della fase istruttoria, riconoscendo le spese sostenute e ritenute ammissibili, a far data dall Atto di promozione degli Accordi Programma; Considerato che gli interventi finanziabili di carattere infrastrutturale a servizio dei comprensori sciistici da realizzare direttamente dagli Enti Locali, o da soggetti terzi tramite procedure di evidenza pubblica e i relativi costi, saranno valutati nel corso della definizione di ciascuna delle ipotesi di Accordo di Programma; Vagliate ed Assunte come proprie le suddette motivazioni; A votazione unanime espressa nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare l allegato «Disposizioni per la valutazione dell ammissibilità degli interventi inseriti negli Accordi di Programma»; 2. di demandare alle segreterie tecniche lo svolgimento dell istruttoria garantendo il rispetto dei criteri dell allegato e delle disposizioni del Reg. 800/2008;

3 Bollettino Ufficiale 3 3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto di cui alla presente deliberazione, ai fini della registrazione dell aiuto da parte della Commissione europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea e sul sito web della Commissione; 4. di condizionare l attuazione del presente atto alla conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione ai sensi dell art. 9 del reg CE 800/2008; 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito: regione.lombardia.it. II segretario: Marco Pilloni

4 4 Bollettino Ufficiale ALLEGATO Disposizioni per la valutazione dell ammissibilità degli interventi inseriti negli Accordi di programma Il presente atto si applica alle seguenti categorie di Aiuti aiuti agli investimenti a favore delle PMI. Si riportano di seguito le condizioni di compatibilità con l art. 107, par. 3, lett. c del TFUE, in particolare ai sensi del reg. generale di esenzione per categoria (Reg. (CE) n. 800/2008 GUUE L 214 del 9/8/2008): Campo d applicazione: 1. Il presente atto non si applica agli: a) aiuti ad attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività d esportazione; b) aiuti condizionati all impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. 2. Il presente atto non si applica a: a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili; b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione; c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: d) gli aiuti a favore di attività del settore dell industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell ambiente; e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell industria siderurgica; f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale; g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche. 4. Il presente atto non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici. 5. Il presente atto non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall articolo 13, paragrafo Il presente atto non si applica ai seguenti aiuti: a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; b) aiuti ad hoc a favore di un impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; c) aiuti alle imprese in difficoltà. Per impresa in difficoltà, ai sensi del reg. 800/2008, si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: 1) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; oppure 2) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; oppure 3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. Condizioni generali: Ai fini del calcolo dell intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci. Gli aiuti del presente atto sono trasparenti, ai sensi dell art. 5 del reg. 800/2008, in quanto sovvenzioni dirette. In relazione alla possibilità di cumulo: - si tiene conto dell importo totale degli aiuti pubblici a favore dell attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie; - gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili; - gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento medesimo o con gli aiuti d importanza minore (de minimis) (Reg. (CE) n. 1998/2006) ovvero con altri finanziamenti della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), se sono superate le soglie di intensità o d importo previste; L aiuto deve avere un effetto di incentivazione, che per quanto riguarda le PMI consiste nel fatto che prima dell avvio dei lavori relativi al progetto o all attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto. I dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni dalla concessione dell ultimo aiuto del regime2, e forniti alla Commissione europea se

5 Bollettino Ufficiale 5 richiesti; cosi come una relazione annuale sull applicazione di questi aiuti. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al Reg. (CE) 800/08. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al predetto regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all effetto di incentivazione dell aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell applicazione del Reg. (CE) 800/08. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l ultimo aiuto nel quadro del regime in questione. Condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti alle PMI: Beneficiari Sono soggetti beneficiari: - Enti pubblici (amministrazioni comunali, Comunità Montane,..); - PMI. Per PMI s intende la definizione indicata dagli artt. 1, 2, 3 dell allegato I, del reg. 800/2008. Intensità dell aiuto: Gli aiuti agli investimenti e all occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall obbligo di notifica di cui all articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L intensità di aiuto per i soggetti privati, a seguito dell istruttoria e comunque fino a disponibilità finanziaria, non supera: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali ed immateriali, ai sensi dell art. 15, par 3, lett. a). Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente atto, gli investimenti devono consistere: a) in un investimento in attivi materiali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, oppure b) nell acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Spese ammissibili: Ai sensi del presente atto si considerano spese ammissibili per investimenti materiali, gli interventi da realizzare da parte delle PMI e da Enti Locali per diverse tipologie (opere nuove o potenziamento/ammodernamenti di impianti a fune, opere accessorie agli impianti, attrezzature e macchinari, impianti di produzione neve, piste, infrastrutture di base funzionali alle aree e comprensori sciistici).

6 6 Bollettino Ufficiale D.g.r. 25 gennaio n. IX/2934 Disposizioni in merito al procedimento per il riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento LA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» che demanda ad un decreto del Ministero della Salute, d intesa con il Ministro dell Istruzione, Università e Ricerca, l individuazione di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all ordinamento in vigore anteriormente all emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi; Considerato che, in ragione del mutato quadro Costituzionale, il Ministero della Salute, il Ministero dell Istruzione Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome hanno convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di legge facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, dapprima ad un accordo perfezionato il 16 dicembre 2004 (rep. n. 2152/ Csr) e, successivamente, ad un ulteriore accordo, sottoscritto il 10 febbraio 2011 (rep. n. 17/Csr) ed abrogativo del precedente; Richiamato il d.p.c.m. 26 luglio 2011 con il quale è stato recepito l accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; Dato atto che il suddetto provvedimento ministeriale, oltre a delineare le caratteristiche che devono possedere i titoli ammessi alla procedura di valutazione, definisce la procedura e le tempistiche attraverso le quali le Regioni e le Province autonome curano la fase iniziale dell istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati autorizzati e svolti sul proprio territorio; Preso atto, altresì, della Nota circolare del Ministero della Salute n del 20 settembre 2011 recante le indicazioni operative necessarie per rendere uniforme sul territorio l attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell ambito del procedimento di cui trattasi, corredata di uno schema di avviso pubblico, di un modello di domanda e di alcuni fac-simili di documentazione da allegare all atto della presentazione delle istanze di riconoscimento; Precisato che a tali modelli le Regioni devono attenersi, fatta comunque salva la possibilità di apportarvi integrazioni e/o modificazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di tenere conto delle specificità regionali; Rilevato che la suddetta circolare prevede inoltre che all avviso pubblico, al modello di domanda e alla documentazione collegata venga data da parte regionale la massima pubblicità possibile, auspicando altresì che i medesimi vengano approvati con apposito provvedimento di Giunta regionale; Ritenuto pertanto: di recepire lo schema dell avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata alla Nota circolare del Ministero della Salute n del 20 settembre 2011 (allegato 1 e parte integrante del presente provvedimento); di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere con propri atti all emanazione degli avvisi pubblici entro i periodi temporali previsti, nonché l adozione di tutti gli atti necessari alla esecuzione della parte di competenza regionale nell ambito del procedimento per il riconoscimento dell equivalenza ai diplomi dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione del dell articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; di precisare che il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di riconoscimento dell equivalenza decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità; di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet della Direzione Generale Sanità; Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di recepire lo schema dell avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata alla nota circolare ministeriale n del 20 settembre 2011 (allegato 1 e parte integrante del presente provvedimento; 2. di precisare che a tali modelli le regioni sono tenute ad attenersi, fatta comunque salva la possibilità di apportarvi integrazioni e/o modificazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di tenere conto delle specificità regionali; 3. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di provvedere con propri atti all emanazione degli avvisi pubblici entro i periodi temporali previsti, nonché l adozione di tutti gli atti necessari alla esecuzione della parte di competenza regionale nell ambito del procedimento per il riconoscimento dell equivalenza ai diplomi dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione del dell articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 4. di precisare che il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di riconoscimento dell equivalenza decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità; 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet della Direzione Generale Sanità. II segretario: Marco Pilloni

7 Bollettino Ufficiale 7 ALLEGATO 1 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL AREA SANITARIA, di cui all art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.. LOGO REGIONE Ministero della Salute Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con d.p.c.m. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) Provvedimento della Giunta regionale/provinciale - DECRETO n. del Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di: Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94) Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94) Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94) Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95) Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94) Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94) Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98) Igienista Dentale (DM n. 137/99) Dietista (DM n. 744/94) Professioni Tecnico Sanitarie Articolo 1 Effetti e modalità di riconoscimento dell equivalenza 1. Il riconoscimento dell equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all art. 3 dell Accordo Stato/ Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel d.p.c.m. 26 luglio Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Articolo 2 Titoli riconoscibili 1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995; b) devono essere stati conseguiti conformemente all ordinamento in vigore anteriormente all emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (si vedano in proposito i decreti ministeriali sopra citati in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria); c) devono aver consentito l esercizio professionale, in conformità all ordinamento allora vigente; d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia o da altri Enti preposti allo scopo*, e svolti nell ambito del proprio territorio. 2. Nel suo interesse il richiedente può allegare alla domanda certificazioni ed eventuali documenti idonei a comprovare la conformità del titolo all ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento e che i relativi corsi sono stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia o da altri Enti preposti allo scopo*. * Si precisa che con la locuzione Enti preposti alla scopo si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all epoca, erano preposti istituzionalmente o all espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati. Articolo 3 Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento 1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati: a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n 1046, art. 6 d.p.r. n. 225/74); b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del r.d. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n 1046); c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098); d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica; g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n sulla Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del

8 8 Bollettino Ufficiale Ministero per la sanità); k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie; m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP); n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all esercizio dell arte ausiliaria di infermiere generico; o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall ordinamento del personale civile dello Stato dal decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal d.m. n. 19 del 12/12/ Non verranno presi in considerazione titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 42/99 (Allegato A elenco riferimenti normativi equipollenze titoli). Articolo 4 Produzione del titolo 1. Il titolo di cui si richiede il riconoscimento dell equivalenza deve essere prodotto in copia autenticata. Ai sensi dell art. 19 del decreto d.p.r. 445/2000, i titoli oggetto di valutazione possono essere presentati anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che ne attesti la conformità all originale (Allegato B). Articolo 5 Elementi per la valutazione del titolo 1. Al fine di consentire la valutazione del titolo ai sensi dell art. 2 dell Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel d.p.c.m. 26 luglio 2011, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo la durata del corso di formazione e l esperienza lavorativa di cui è in possesso. 2. Per quanto riguarda il corso di formazione, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall Ente preposto da cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento. Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica. Qualora il richiedente non possa presentare documentazione come sopra indicato, ai sensi del d.p.r. 445/2000 potrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (Allegato C). 3. Per ciò che attiene all esperienza lavorativa, l interessato deve dimostrare che la stessa: a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l equivalenza del titolo posseduto, b) per essere oggetto di valutazione, deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011; 4. L attestazione relativa all esperienza lavorativa deve essere resa: a) con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte; b) oppure, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell interessato, con allegata la copia del libretto di lavoro, dal quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte (Allegato D); c) oppure con il percorso storico lavorativo del richiedente rilasciato dal centro per l impiego di competenza, ed con ogni altra documentazione idonea alla dimostrazione dell esperienza lavorativa prestata. 5. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la stessa è dimostrata da apposita autocertificazione (Allegato E), integrata dalla seguente documentazione: a) copia della dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata, b) eventuale copia dei contratti di collaborazione, c) altra documentazione idonea alla dimostrazione dell esperienza lavorativa posseduta. 6. Periodi ulteriori di attività lavorativa verranno considerati utili, al raggiungimento del punteggio previsto, purché rispondenti a quanto indicato al punto 3, sub a); 7. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda quindi l utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso. Art. 6 Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità Nel caso in cui, durante l istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi: e) copia del titolo in relazione al quale si chiede l equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell istituto o ente che lo ha rilasciato, f) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione, g) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell equivalenza del titolo posseduto, h) marca da bollo da apporsi all istanza, verrà richiesta la relativa integrazione la quale, ai sensi della l. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.

9 Bollettino Ufficiale 9 Di ciò verrà fornirà apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente. Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: i) il titolo di cui si chiede l equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995; j) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall articolo 6 dell Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel d.p.c.m. 26 luglio 2011; k) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 42/99; l) si tratti di titoli conseguiti all esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell ambito del proprio territorio (regionale o provinciale), non verrà dato ulteriore corso all istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornirà apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente. Articolo 7 Domanda per il riconoscimento del titolo 1. La domanda di riconoscimento dell equivalenza, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62, deve essere spedita: a) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo, b) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione/Provincia autonoma, entro il termine perentorio 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione/Provincia del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stesso giorno successivo non festivo. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata da se inviata a mezzo PEC, o dal timbro a data apposto dall Ufficio postale accettante se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 2. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione o Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso. 3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r n. 445: a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita; b) il luogo di residenza; c) il titolo posseduto di cui si chiede l equivalenza, la data di conseguimento dello stesso e l Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo; d) il percorso formativo effettuato, con indicazione della durata dello stesso in anni e ore di formazione e la data di inizio dell attività formativa; e) la denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria in relazione al quale si chiede l equivalenza del titolo posseduto; f) l eventuale attività lavorativa svolta. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco della documentazione prodotta, datato e sottoscritto dal richiedente. 4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 5. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. Articolo 8 Domande spedite oltre i termini 1. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente art. 6 non saranno considerate valide ai fini del presente avviso. La documentazione prodotta verrà conservata dalla Regione/Provincia autonoma ricevente. 2. Agli interessati ne verrà data apposita comunicazione, con l indicazione che dovrà essere presentata, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nel 2013, una nuova istanza la quale potrà rinviare ai documenti già in possesso dell amministrazione. Articolo 9 Sanzioni per dichiarazioni mendaci 1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 76 del d.p.r. 445/2000 per l ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell art. 75 dello stesso d.p.r. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Articolo 10 Privacy 1. Ai sensi dell art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione/Provincia per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l equivalenza.

10 10 Bollettino Ufficiale Articolo 11 Disposizioni finali e di rinvio 1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell avvio del procedimento. 2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con d.p.c.m. del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011). INFORMATIVE: Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali/provinciali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all art. 6 del presente avviso). Entro e non oltre i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute. Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dal ricevimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento. Ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche, il responsabile dell istruttoria è la Regione, il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell equivalenza secondo le modalità previste dal d.p.r. del 12 aprile 2006, n Luogo e data

11 Bollettino Ufficiale 11 A L L E G A T O A RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI Ministero della Salute RICONOSCIMENTO DELL EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) LOGO REGIONE PROFESSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA INFERMIERE D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 191 del OSTETRICA/O D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del INFERMIERE PEDIATRICO D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE PODOLOGO D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del FISIOTERAPISTA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 190 del LOGOPEDISTA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 191 del TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del DELL ETA EVOLUTIVA TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 190 del TERAPISTA OCCUPAZIONALE D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 189 del EDUCATORE PROFESSIONALE D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del PROFESSIONI TECNICO SANITARIE Area Tecnico - diagnostica TECNICO AUDIOMETRISTA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 191 del TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 190 del TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del Area Tecnico assistenziale TECNICO ORTOPEDICO D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 191 del TECNICO AUDIOPROTESISTA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 189 del CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE IGIENISTA DENTALE D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del DIETISTA D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 191 del ASSISTENTE SANITARIO D.M. 27 luglio 2000 G.U. n. 195 del

12 12 Bollettino Ufficiale Ministero della Salute A L L E G A T O B Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante la conformità ed autenticità dei TITOLI RICONOSCIMENTO DELL EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) LOGO REGIONE Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Luogo di nascita) il / / Codice Fiscale consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale: Indicare la denominazione del titolo e la data di conseguimento 1 Indicare l Ente che ha rilasciato il titolo Data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) La firma non va autenticata

13 Bollettino Ufficiale 13 Ministero della Salute A L L E G A T O C Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante il CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIMENTO DELL EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) LOGO REGIONE Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a il / / (Luogo di nascita) Codice Fiscale consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA In relazione al titolo denominato rilasciato dall Ente in data che il relativo percorso formativo, svolto nel territorio di codesta Regione/Provincia autonoma: - ha avuto una durata di anni: per complessive ore: così suddivise: 1 anno ore totali: di cui: - ore di formazione teorica: - ore di formazione pratica: 2 anno - ore totali: di cui: - ore di formazione teorica: - ore di formazione pratica: 3 anno ore totali: di cui: - ore di formazione teorica: - ore di formazione pratica: Data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) La firma non va autenticata

14 14 Bollettino Ufficiale Ministero della Salute A L L E G A T O D Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA RICONOSCIMENTO DELL EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) LOGO REGIONE Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a il / / (Luogo di nascita) Codice Fiscale consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa: (l esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011) Data inizio Data termine Durata (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi) Datore di lavoro: Attività Qualifiche ricoperte: Data inizio Data termine Durata (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi) Datore di lavoro: Attività Qualifiche ricoperte: pag. n. 1

15 Bollettino Ufficiale 15 Data inizio Data termine Durata (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi) Datore di lavoro: Attività Qualifiche ricoperte: Durata complessiva esperienza lavorativa: (anni mesi) Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all originale: a) b) c) Data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) La firma non va autenticata pag. n. 2

16 16 Bollettino Ufficiale Ministero della Salute A L L E G A T O E Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA AUTONOMA RICONOSCIMENTO DELL EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) LOGO REGIONE Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a il / / (Luogo di nascita) Codice Fiscale Partita IVA consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa: (l esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011) Data inizio Data termine Durata (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi) Attività Qualifiche ricoperte: Data inizio Data termine Durata (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi) Attività Qualifiche ricoperte: pag. n. 1

17 Bollettino Ufficiale 17 Data inizio Data termine Durata (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi) Attività Qualifiche ricoperte: Durata complessiva esperienza lavorativa: (anni mesi) Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all originale: a) b) c) d) e) Data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) La firma non va autenticata pag. n. 2

18 18 Bollettino Ufficiale Ministero della Salute D O M A N D A per ottenere il riconoscimento dell equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell area sanitaria, di cui all art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) LOGO REGIONE DPCM Alla Regione /Provincia Autonoma MARCA DA BOLLO Posta Elettronica Certificata R A C C O M A N D A T A A. R. (barrare la casella) La /Il Sottoscritta/o, (Nome e Cognome) Codice Fiscale chiede l avvio della procedura per il riconoscimento (ai fini dell esercizio professionale) dell equivalenza del proprio titolo, al titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di: (effettuare una unica scelta barrando la casella corrispondente): Infermiere (DM n. 739/94) Ostetrica/o (DM n. 740/94) Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97) Podologo (DM n. 666/94) Fisioterapista (DM n. 741/94) Logopedista (DM n. 742/94) Ortottista Assistente di Oftalmologia (DM n. 743/94) Terapista della Neuro e Psicomotricit{ dell Et{ Evolutiva (DM n. 56/97) Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (DM n. 182/01) Terapista Occupazionale (DM n. 136/97) Educatore Professionale (DM n. 520/98) Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94) Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94) Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94) Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95) Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94) Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94) Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98) Igienista Dentale (DM n. 137/99) Dietista (DM n. 744/94) Tecnico della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97) Assistente Sanitario (DM n. 69/97) PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE PROFESSIONI TECNICO SANITARIE PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE Ai predetti fini, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell art. 46 del predetto DPR, quanto segue: di essere nata/o a il (Luogo di nascita) di essere residente in n. (Indirizzo) (Provincia) pag. n. 1

19 Bollettino Ufficiale 19 di essere in possesso del seguente titolo per il quale chiede il riconoscimento dell equivalenza, il cui corso è stato autorizzato e svolto presso codesta Regione/Provincia autonoma: (Denominazione del titolo) conseguito il presso (Denominazione dell Istituto o dell Ente che ha rilasciato il titolo) al termine del percorso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995, della durata di anni e di ore. di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio di NON aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio Allega alla presente secondo quanto stabilito nell avviso: a. copia del titolo per il quale richiede l equivalenza, conforme all originale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, b. documentazione attestante la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento relativi al conseguimento del titolo di cui richiede l equivalenza, c. documentazione attestante l eventuale esperienza professionale posseduta, d. copia in carta semplice di un valido documento d identit{ personale, e. un elenco riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentati, datato e sottoscritto. Dichiara di accettare tutte le indicazioni fornite nell avviso. Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo: (scrivere in modo chiaro e leggibile) Nome e Cognome Via n. Cap Comune Provincia n. telefonico cell. indirizzo Data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) Informativa ex art. 13 decreto legislativo 196/2003. Si informa che i dati personali raccolti dagli incaricati dell ufficio, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento per il quale l istanza è presentata, nonché per i controlli previsti dall art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicit{ delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà. I dati saranno trattati dagli incaricati dell ufficio responsabile dell attivit{ istruttoria, e dell adozione del provvedimento finale, sia su supporto cartaceo che con l ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy. Dichiara di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno Data Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) pag. n. 2

20 20 Bollettino Ufficiale D.g.r. 25 gennaio n. IX/2938 Ottemperanza alla sentenza del Tar della Lombardia n. 255/2009 del 10 febbraio Ambito territoriale estrattivo ATEg22 in Comune di Borgosatollo (BS) previsto nel piano cave della Provincia di Brescia art. 9, comma 2bis, l.r. 14/98 LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n del 25 novembre 2004, con la quale è stato approvato il Piano cave della provincia di Brescia Settori merceologici sabbie e ghiaie; Atteso che nel citato Piano cave è compreso l Ambito Territoriale Estrattivo ATEg22, localizzato in comune di Borgosatollo, e che nella scheda tecnica relativa a tale ATE sono riportate prescrizioni e modalità per l esercizio dell attività estrattiva; Vista la sentenza del TAR della Lombardia Sezione di Brescia n. 255/2009, del 10 febbraio 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla ditta LA.I.CA. s.r.l., che dispone l annullamento della sopracitata d.c.r. 1114/2004, limitatamente alla parte della quarta prescrizione della scheda dell ATEg22, in quanto tale prescrizione prevede l obbligo di convenzione tra la ditta e il Comune, senza prevedere la possibilità di superare un eventuale mancato accordo tra le parti tramite un intervento della Provincia; Preso atto che, con la medesima sentenza n. 255/2009 è stata ritenuta fondata l aspettativa della ditta a proseguire l attività di escavazione anche nella limitrofa area del c.d. «lago grande», già oggetto di attività estrattiva in conformità alle previsioni del precedente Piano cave della provincia di Brescia, ma non compreso nella delimitazione dell ATE previsto dal Piano vigente; Preso atto, inoltre, che la citata sentenza indica che non risulta reperibile nell attuale perimetro dell ATEg22 il volume assegnato dal Piano, pari a mc, mentre nell area del lago grande, risultano disponibili riserve estrattive sfruttabili per un volume stimato compreso tra mc e mc, e che l esclusione di tale area dall Ambito sarebbe giustificabile solo in presenza di situazioni di fragilità ambientale, che non risultano evidenziate; Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011, prot. reg. n , e successivamente integrata in data 30 novembre 2011, prot. reg. n , con la quale la ditta LA.I.CA. s.r.l. ha chiesto alla D.G. Ambiente, energia e reti U.O. Tutela ambientale - di ottemperare alla sentenza TAR n. 255/2009, con l ampliamento dell ATEg22, inserendo i mappali nn. 2, 3, 26, 27, 41, 133, 152, 215, 216, 270, 313, 314, 318, 365, 367, 372, 377, 378, 495, 496, 497, 498, 499, 523, 525, 645, 646, 648 (appartenenti all area del lago grande), 50, 51, 99, 101, 136, 146, 505, 506, 507 e 508 (appartenenti all area a sud) del Foglio n. 11 del Comune di Borgosatollo; Visto il comma 2bis dell art. 9 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, così come integrata dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, che prevede quanto segue: «Le modificazioni del piano delle cave, dovute in ottemperanza di sentenza, passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale»; Constatato che la sopracitata sentenza del TAR n. 255/2009 risulta passata in giudicato in data 10 febbraio 2010 e che pertanto si può procedere all esecuzione di tale sentenza; Vista la nota dell U.O. Tutela ambientale, prot. reg. n del 09 agosto 2011, con la quale si informa, ai sensi del Capo III della legge 241/1990, la ditta LA.I.CA. s.r.l., la Provincia di Brescia e il Comune di Borgosatollo, dell avvio del procedimento di ottemperanza a quanto deciso con la sentenza del TAR della Lombardia n. 255/2009; Preso atto che tra i motivi per cui è stato parzialmente accolto dal TAR il ricorso in argomento si evidenziano: l illegittimità della quarta prescrizione relativa alla scheda dell ATE, che prevede l obbligo di convenzione tra la ditta e il Comune, senza prevedere la possibilità di superare un eventuale mancato accordo tra le parti tramite un intervento della Provincia; l incongruenza tra la cartografia dell ATEg22, che non include il lago grande, e quanto previsto dalla quarta prescrizione relativa al medesimo Ambito estrattivo, che «lo coinvolge nuovamente in quanto zona di vecchia escavazione»; la ragionevolezza dell aspettativa della ditta ricorrente a soddisfare il fabbisogno previsto dal Piano cave, che per l ATE in questione ammonta a mc nel decennio di validità del Piano stesso; l indisponibilità dell intero fabbisogno di cui sopra nell area in cui è attualmente collocato l ATEg22; la possibilità di soddisfare il fabbisogno di mc, inserendo nell ATE l area del lago grande; Dato atto di confermare, a seguito di quanto stabilito nella citata sentenza del TAR e di quanto emerso dalla documentazione agli atti, il volume di sabbia e ghiaia estraibile nel periodo di validità del Piano cave, pari a mc; Rilevato che precedentemente alla citata sentenza del TAR n. 255/2009 e successivamente all approvazione del Piano cave in argomento, la Provincia di Brescia, con i provvedimenti n. 3240, del 21 agosto 2008, e 3187, del 13 agosto 2010, ha autorizzato l escavazione, rispettivamente, di mc di sabbia e ghiaia sull attuale perimetro dell ATEg22, e di mc di sabbia e ghiaia, di cui mc nell area a nord dell attuale ATEg22 («lago grande» e setto divisorio tra i due laghi) e mc nell area a sud dell attuale ATE, stabilendo che lo sfruttamento di tale area a sud «è subordinato alla favorevole decisione demandata in proposito alla Regione Lombardia»; Vista la nota del Comune di Borgosatollo del 3 ottobre 2011, prot. reg. n , con la quale il medesimo Ente ha espresso parere contrario all inserimento nell ATEg22 dei mappali nn. 50, 51, 99, 101, 136, 146, 505, 506, 507 e 508 del Foglio n. 11 del Comune di Borgosatollo, collocati a sud dell attuale perimetro dell ATEg22; Considerato che, dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta risulta disponibile, nell area a nord dell attuale ATEg22 («lago grande») un volume di sabbia e ghiaia pari a mc, che, sommati ai mc già autorizzati dalla Provincia di Brescia dopo l approvazione del vigente Piano cave, consentono alla ditta LA.I.CA. s.r.l. di soddisfare il proprio fabbisogno di inerte riconosciuto dal Piano cave di Brescia, pari a mc; Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta della ditta LA.I.CA. s.r.l. di riperimetrazione dell ATEg22, con l inserimento dei mappali nn. 2, 3, 26, 27, 41, 133, 152, 215, 216, 270, 313, 314, 318, 365, 367, 372, 377, 378, 495, 496, 497, 498, 499, 523, 525, 645, 646 e 648 del Foglio n. 11 del Comune di Borgosatollo, senza modificare la volumetria di materiale estraibile nel decennio di validità del Piano cave; Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi del comma 2bis dell art. 9 della l.r. 14/98, a ottemperare a quanto stabilito con la sentenza del TAR della Lombardia n. 255/2009 del 10 febbraio 2009, modificando la scheda e la planimetria relative all ATEg22 allegate alla d.c.r. 1114/2004 e sostituendo le stesse con quelle riportate nell allegato 1) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante; Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di ottemperare alla sentenza del TAR della Lombardia n. 255/2009, ai sensi del comma 2bis dell art. 9 della l.r. 14/98, modificando, per le motivazioni indicate in premessa, la scheda e la planimetria relative all ATEg22 previsto nel Piano cave della provincia di Brescia, entrambe riportate nell allegato 1) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e che sostituiscono quelle relative all ATEg22, allegate alla d.c.r. 1114/2004; 2. di dare atto, ai sensi dell art. 3 della legge 241/90, che, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell allegato 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. II segretario: Marco Pilloni

21 21 Bollettino Ufficiale ALLEGATO 1 Ambito estrattivo: ATEg22 Cave interessate Comune/i: Carta tecnica regionale (scala 1:10.000): LA.I.CA. s.r.l. Borgosatollo D6c2 Caratteristiche dell ambito: Superficie (m 2 ): Profondità della falda dal p.c. (m): 5 Contesto ed infrastrutture: Vincoli esistenti: / Caratteristiche del giacimento: Area dell alta pianura centro-orientale a nord della linea delle risorgive : area agricola inserita nel contesto urbano e limitrofo all alveo e alle zone riparie dell antico fontanile Balera. Volumi complessivi stimati (m 3 ): Tipo di coltivazione in atto: a fossa in acqua Previsioni di piano: Durata (anni): 10 Produzione totale (m 3 ): Riserve residue stimate (m 3 ): 0 Profondità massima escavabile dal p.c. (m): 35 Destinazione d uso delle aree per la durata dei processi produttivi: Destinazione finale prevista: Prescrizioni di piano: Il progetto di gestione produttiva dell ATE dovrà prevedere: attività di cui alla L.R. 14/98 (artt. 12 e 35) ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato la formazione di barriere vegetali (siepi) sui lati est ed ovest con funzione di schermatura e di abbattimento dell impatto acustico; la realizzazione dell accesso all area estrattiva a sud dell attuale lungo la via Ferri, svincolando dal traffico pesante l accesso alle aree del centro sportivo comunale; il mantenimento di una fascia di rispetto di mt. 20 in lato sud dalla sponda della Fontana Balera; lo sfruttamento del giacimento residuo preordinato a conseguire gli obiettivi di recupero, comprendente le zone di vecchia escavazione, concordato con l A.C. di Borgosatollo, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 dell art. 15 della l.r. 14/98; tale progetto definirà gli assetti e le caratteristiche del ripristino ambientale ai sensi dell art. 39 della l.r. n. 14/98. Gli impianti a servizio dell attività di cava andranno smantellati al termine dell attività estrattiva.

22 Bollettino Ufficiale 22

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